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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 07/03/2025, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA
1^ Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Augusto SABATINI Presidente
Dott.ssa Anna ADAMO Consigliere
Dott. Umberto RUBERA Giudice Ausiliario Relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 883/2020 R.G. promossa
DA
in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., (C.F.: ), elettivamente domiciliata in Milazzo (ME), Via Giorgio Rizzo n. P.IVA_1
115, presso lo studio dell'Avv. Antonina Martines (C.F.: ), da cui è C.F._1
rappresentata e difesa giusta procura agli atti (PEC: ; Email_1
APPELLANTE
CONTRO
, in persona del sindaco p.t., (C.F.: , elettivamente Controparte_1 P.IVA_2
domiciliato in Messina, Via Bisazza n. 154 (studio Avv. Antonino Barbera), rappresentato e difeso dall'Avv. Ruggero Zebito (C.F.: ) giusta procura agli atti C.F._2
(PEC: ; Email_2
APPELLATO
*********************
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Barcellona P.G. n. 901/2019 pubblicata in data 23 settembre 2019 nella causa civile iscritta al n.
15283/2005 R.G. avente ad oggetto: opposizione ad ingiunzione di pagamento in materia di somministrazione
***************
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante:
1 1)”Preliminarmente disporre la sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata;
2)ritenere e dichiarare nulla e/o inesistente, improduttiva di effetti giuridici e/o comunque riformare in toto la sentenza impugnata per i motivi indicati in narrativa;
3)ritenere e dichiarare fondati i motivi esposti con il presente gravame e per l'effetto accogliere tutte le domande svolte dall'Amministrazione Condominiale “ ”; 4)in subordine, Parte_1 si chiede che venga comunque scorporata, dall'importo ingiunto, la somma individuata dal C.T.U. nella relazione integrativa, pari ad € 1.787,92; 5)con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellato:
1)” In via preliminare, rigettare la richiesta di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata ed in ogni caso ritenere inammissibile l'appello ex art. 348 bis e ter
c.p.c.; 2)nel merito, rigettare il gravame proposto e conseguentemente confermare la sentenza impugnata e con essa la legittimità dell'ingiunzione fiscale 13/05 gravata in prime cure;
3) in via gradata e senza recesso ritenere e dichiarare che il credito del
per le forniture idriche degli anni 2000, 2001 e 2002 non è inferiore Controparte_1 ad € 8.930,25 oltre interessi di mora dalla fatturazione al soddisfo;
4)condannare
l'appellante alle spese e compensi del presente grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato l' Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t., ha impugnato davanti a questa
[...]
Corte la sentenza indicata in oggetto con cui il Tribunale di Barcellona P.G. ha rigettato la opposizione dalla stessa promossa confermando la ingiunzione opposta e condannando parte istante al pagamento della somma in essa indicata, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda.
L'appellante ha contestato la pronuncia di primo grado nelle parti e per i motivi di cui si dirà infra e ne ha chiesto la totale riforma.
Con ordinanza pronunciata in seno alla udienza del 17 settembre 2021 la Corte ha, da un canto sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza appellata, sussistendo i gravi e fondati motivi di cui all'art. 283 c.p.c.; dall'altro ha ritenuto insussistenti le condizioni per la pronuncia di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.
Dopo alcuni rinvii per carico di ruolo è stata fissata la data del 12 febbraio 2024 ove, stanti le note di trattazione scritta depositate dalle parti, la causa è stata posta in
2 decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti conclusionali e repliche.
************************
L'appellante ha proposto tre distinti motivi di gravame.
Col primo ha dedotto la violazione dei principi dettati dall'art. 2697 C.C.
Secondo la prospettazione fornita dall'appellante il Giudice sarebbe incorso in un cortocircuito logico – giuridico allorchè, in assenza di prova di ogni altra pattuizione, ha ritenuto di poter basare la decisione solamente sul regolamento comunale e non sul contratto di fornitura.
Ed invero, trattandosi di controversia attinente al pagamento del corrispettivo del servizio di fornitura idrica, spettava all'attore sostanziale, ovvero al , fornire Controparte_1 la prova dell'esistenza del credito proprio tramite la produzione in giudizio del contratto di fornitura d'acqua stipulato con il Condominio “Verde Villaggio”, a nulla rilevando la produzione del regolamento comunale che, all'art. 29, prevedeva la possibilità da parte dell' di calcolare i consumi addebitabili all'utente finale sulla base di criteri CP_2
presuntivi.
Col secondo motivo di gravame parte appellante ha censurato la pronunzia impugnata per aver disatteso le risultanze della C.T.U. che aveva evidenziato errori nella lettura e nella misurazione dei consumi.
Infine, col terzo ed ultimo motivo di appello il Condominio ha stigmatizzato la erroneità della pronunzia nella parte in cui il Giudicante non ha comunque tenuto conto dello scorporo, effettuato dal C.T.U. in seno alla relazione integrativa, della somma di €
1.787,92 dall'importo ingiunto.
Nell'odierno grado ha resistito l' originario opposto il quale ha, in via preliminare, dedotto la inammissibilità dell'appello per violazione dell' artt. 348 bis e nel merito ha chiesto il rigetto del gravame e l'integrale conferma della sentenza impugnata, del tutto esente da vizi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La eccezione preliminare sollevata dall' appellato va rigettata, essendosi la Corte già pronunziata con ordinanza del 17 settembre 2021.
Quanto al merito, si osserva quanto segue.
3 Col primo motivo il Condominio deduce la violazione dell'art. 2697 C.C., la errata applicazione del regolamento comunale e la illegittimità del cd. “consumo presunto”.
La doglianza è fondata.
Il rapporto di fornitura di acqua potabile va inquadrato nell'alveo del contratto di somministrazione, disciplinato dall'art. 1559 C.C.
Secondo i principi generali in tema di onere della prova, incombe su chi vuol far valere un diritto l'onere di provare la fondatezza della propria domanda.
Nel caso che ci occupa, ciò poteva (e doveva) avvenire attraverso la produzione in giudizio del contratto di fornitura, in seno al quale avrebbe dovuto essere prevista la regolamentazione pattizia (costo del servizio, modalità di espletamento ed altro).
A ben vedere, l' non ha assolto a tale onere né in sede di procedimento CP_2
monitorio, ove risultano essere state prodotte unicamente le fatture ed il regolamento comunale, né tantomeno in seno al giudizio di opposizione a cognizione piena ove addirittura è la stessa parte opponente la quale, alla udienza di discussione del 23 settembre 2019, chiede al Giudice, qualora ritenuto necessario ai fini del decidere, di essere autorizzata essa stessa al deposito del contratto di fornitura.
Ed allora la pronuncia impugnata, nella parte in cui valorizza il regolamento comunale che, all'art. 29, prevede che l'Ente comunale possa procedere alla tariffazione secondo consumi presunti, secondo la regola del cd. soccorso gestionale, applicabile in caso di impossibilità della misurazione effettiva dei consumi, è certamente erronea in quanto addossa al convenuto sostanziale (il Condominio), e non all'attore sostanziale (l'
[...]
), l'onere di provare il suo buon diritto. CP_2
Così infatti si legge a pag. 7, rigo 18 e segg. della sentenza impugnata: “Sulla base del citato regolamento e, in mancanza della prova documentale della utenza che potesse disciplinare il rapporto medesimo, ….”.
Trattasi, lo si ripete, di onere gravante sull' il quale pertanto non può CP_2
pretendere il pagamento di somme relative a consumi non effettivi bensì presunti, sulla base di un regolamento che non può trovare applicazione nella fattispecie che ci occupa.
E la erroneità della pronuncia appare ancor più evidente allorchè il Giudicante, dopo aver (correttamente) richiamato il principio giurisprudenziale secondo cui le prestazioni di acqua non possono essere quantificate con metodi induttivi, ad abbonamento o con sistema “consumo presunto”, in quanto i Comuni italiani o le aziende fornitrici del servizio
4 idrico possono chiedere il pagamento solo per l'acqua effettivamente erogata, a condizione che ciò sia previsto nei contratti stipulati con gli utenti, così poi testualmente conclude (pag. 7, penultimo rigo): “Nel caso di specie, invece, il dato contrattuale non è stato possibile riscontrarlo e il regolamento comunale offre questa possibilità al comune che…”
Ed è proprio qui che si materializza quel cortocircuito logico – giuridico cui fa espresso riferimento la difesa dell'appellante, consistente nel conferire al regolamento comunale efficacia vincolante in assenza di contratto il cui onere di produzione, lo si ribadisce ancora una volta, gravava sul CP_1
Sotto altro aspetto, poi, la condotta del non appare improntata ai Controparte_1
canoni di correttezza e buona fede.
Ed invero, “In tema di contratto di somministrazione relativo ad utenza idrica e nell'ipotesi in cui l'utente lamenti l'addebito di un consumo anomalo, il gestore è tenuto, anche in virtù degli obblighi di correttezza e buona fede gravanti sulle parti del contratto, ad informare l'utente a prescindere dalle iniziative che questi è comunque tenuto ad adottare (onere di verifica dell'impianto e del contatore, cd. autolettura), così da consentirgli di tempestivamente attivarsi per evitare l'aggravamento del danno” (Cass.
Sez. 3, ordinanza n. 24904 del 15/09/2021).
Ma la sentenza impugnata è censurabile anche nella parte in cui “…gli esiti della ctu non fanno che rafforzare il convincimento in chi scrive che la opposizione vada rigettata e riconosciuta come dovuta, dal condominio opponente, la somma complessiva di €
10.718,17”, (parte) oggetto del secondo motivo di doglianza che va parimenti accolto sulla scorta delle argomentazioni che seguono.
A differenza di quanto stigmatizzato dal Giudice di prime cure, la consulenza tecnica non offre alcun elemento per conclamare la legittimità dei consumi idrici registrati nella utenza del Condominio.
Al riguardo, infatti, è sufficiente richiamare alcuni passaggi della relazione integrativa ove, a pag. 3, si legge testualmente: “Il procede alla fatturazione agli Controparte_1 utenti dei consumi dell'acquedotto con un sistema meccanografico di elaborazione delle fatture….Potrebbero esserci degli errori nelle fatture emesse dal se, Controparte_1
nella fase di inserimento dati, vengono riportati dati errati, presuntivi della media
5 riscontrata nel biennio precedente o non riportati per letture effettuate, pur essendoci la correttezza matematica dei dati elaborati dal sistema”.
Così prosegue il C.T.U.: “Dopo aver effettuato le dovute verifiche, si può affermare che si evidenziano alcuni casi per cui le misurazioni dei consumi dai contatori si basano su letture presuntive o della media riscontrata nel biennio precedente ed in altri casi il non ha riportato sul tabulato utenze madre/figlia le relative detrazioni dal CP_1
Consumo del contatore generale”.
Infine il consulente conclude sottolineando che sulla base di quanto affermato dal stesso, si può ritenere che tutti i dati contabili registrati dall'Ente ed inerenti il CP_1
consumo del contatore in esame potrebbero essere inattendibili.
Tali evidenze, pertanto, anzichè rafforzare nel Giudicante il convincimento della infondatezza della opposizione, avrebbero dovuto far propendere per il riconoscimento della sua fondatezza, stante la assoluta mancanza di certezza ed esattezza nella misurazione dei consumi effettivi da addebitare al Condominio.
L'accoglimento di tale motivo di doglianza rende superfluo l'esame del terzo motivo di impugnazione, che risulta ivi assorbito.
In considerazione dell'esito del giudizio, caratterizzato dal totale accoglimento dell'appello, le spese di entrambi i gradi di giudizio vanno poste a carico dell'appellato in favore dell'appellante e, in applicazione del D.M. 13/08/2022, n. 147, tenuto conto della attività professionale svolta e del valore del decisum, vanno liquidate nei valori medi delle Tabelle delle cause di valore da € 5.201,00 ad € 26.000,00 e, quindi, quanto al primo grado, nella misura di € 5.077,00 così distinta: € 919,00 per la fase di studio,
€ 777,00 per la fase introduttiva, € 1.680,00 per la fase istruttoria/trattazione ed €
1.701,00 per la fase decisionale, oltre R.S.F. (15 %), CPA ed IVA come per legge se dovuti;
quanto al presente grado nella misura di € 5.809,00 così distinta: € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 1.843,00 per la fase di trattazione ed € 1.911,10 per la fase decisionale, oltre R.S.F. (15 %), CPA ed IVA come per legge se dovuti
PQM
la Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, come sopra composta, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al N. 883/2020 R.G. promossa
6 da in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t. contro , in persona del sindaco p.t. così statuisce: Controparte_1
1)accoglie l'appello e, per l'effetto, annulla la ingiunzione di pagamento N. 13 dell' 11 marzo 2005 di € 10.718,17;
2)condanna il , in persona del sindaco p.t. al pagamento, in favore Controparte_1 dell'Amministrazione Condominiale delle spese di entrambi i gradi di Parte_1 giudizio liquidate, quanto al primo grado, nella misura di € 5.077,00 oltre R.S.F. (15
%), CPA ed IVA come per legge se dovuti;
quanto al presente grado nella misura di
€ 5.809,00 oltre R.S.F. (15 %), CPA ed IVA come per legge se dovuti.
Così deciso in camera di consiglio da remoto in data 26 febbraio 2025.
Il Giudice Ausiliario relatore Il Presidente
Dott. Umberto Rubera Dott. Augusto Sabatini
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA
1^ Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Augusto SABATINI Presidente
Dott.ssa Anna ADAMO Consigliere
Dott. Umberto RUBERA Giudice Ausiliario Relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 883/2020 R.G. promossa
DA
in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., (C.F.: ), elettivamente domiciliata in Milazzo (ME), Via Giorgio Rizzo n. P.IVA_1
115, presso lo studio dell'Avv. Antonina Martines (C.F.: ), da cui è C.F._1
rappresentata e difesa giusta procura agli atti (PEC: ; Email_1
APPELLANTE
CONTRO
, in persona del sindaco p.t., (C.F.: , elettivamente Controparte_1 P.IVA_2
domiciliato in Messina, Via Bisazza n. 154 (studio Avv. Antonino Barbera), rappresentato e difeso dall'Avv. Ruggero Zebito (C.F.: ) giusta procura agli atti C.F._2
(PEC: ; Email_2
APPELLATO
*********************
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Barcellona P.G. n. 901/2019 pubblicata in data 23 settembre 2019 nella causa civile iscritta al n.
15283/2005 R.G. avente ad oggetto: opposizione ad ingiunzione di pagamento in materia di somministrazione
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CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante:
1 1)”Preliminarmente disporre la sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata;
2)ritenere e dichiarare nulla e/o inesistente, improduttiva di effetti giuridici e/o comunque riformare in toto la sentenza impugnata per i motivi indicati in narrativa;
3)ritenere e dichiarare fondati i motivi esposti con il presente gravame e per l'effetto accogliere tutte le domande svolte dall'Amministrazione Condominiale “ ”; 4)in subordine, Parte_1 si chiede che venga comunque scorporata, dall'importo ingiunto, la somma individuata dal C.T.U. nella relazione integrativa, pari ad € 1.787,92; 5)con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellato:
1)” In via preliminare, rigettare la richiesta di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata ed in ogni caso ritenere inammissibile l'appello ex art. 348 bis e ter
c.p.c.; 2)nel merito, rigettare il gravame proposto e conseguentemente confermare la sentenza impugnata e con essa la legittimità dell'ingiunzione fiscale 13/05 gravata in prime cure;
3) in via gradata e senza recesso ritenere e dichiarare che il credito del
per le forniture idriche degli anni 2000, 2001 e 2002 non è inferiore Controparte_1 ad € 8.930,25 oltre interessi di mora dalla fatturazione al soddisfo;
4)condannare
l'appellante alle spese e compensi del presente grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato l' Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t., ha impugnato davanti a questa
[...]
Corte la sentenza indicata in oggetto con cui il Tribunale di Barcellona P.G. ha rigettato la opposizione dalla stessa promossa confermando la ingiunzione opposta e condannando parte istante al pagamento della somma in essa indicata, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda.
L'appellante ha contestato la pronuncia di primo grado nelle parti e per i motivi di cui si dirà infra e ne ha chiesto la totale riforma.
Con ordinanza pronunciata in seno alla udienza del 17 settembre 2021 la Corte ha, da un canto sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza appellata, sussistendo i gravi e fondati motivi di cui all'art. 283 c.p.c.; dall'altro ha ritenuto insussistenti le condizioni per la pronuncia di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.
Dopo alcuni rinvii per carico di ruolo è stata fissata la data del 12 febbraio 2024 ove, stanti le note di trattazione scritta depositate dalle parti, la causa è stata posta in
2 decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti conclusionali e repliche.
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L'appellante ha proposto tre distinti motivi di gravame.
Col primo ha dedotto la violazione dei principi dettati dall'art. 2697 C.C.
Secondo la prospettazione fornita dall'appellante il Giudice sarebbe incorso in un cortocircuito logico – giuridico allorchè, in assenza di prova di ogni altra pattuizione, ha ritenuto di poter basare la decisione solamente sul regolamento comunale e non sul contratto di fornitura.
Ed invero, trattandosi di controversia attinente al pagamento del corrispettivo del servizio di fornitura idrica, spettava all'attore sostanziale, ovvero al , fornire Controparte_1 la prova dell'esistenza del credito proprio tramite la produzione in giudizio del contratto di fornitura d'acqua stipulato con il Condominio “Verde Villaggio”, a nulla rilevando la produzione del regolamento comunale che, all'art. 29, prevedeva la possibilità da parte dell' di calcolare i consumi addebitabili all'utente finale sulla base di criteri CP_2
presuntivi.
Col secondo motivo di gravame parte appellante ha censurato la pronunzia impugnata per aver disatteso le risultanze della C.T.U. che aveva evidenziato errori nella lettura e nella misurazione dei consumi.
Infine, col terzo ed ultimo motivo di appello il Condominio ha stigmatizzato la erroneità della pronunzia nella parte in cui il Giudicante non ha comunque tenuto conto dello scorporo, effettuato dal C.T.U. in seno alla relazione integrativa, della somma di €
1.787,92 dall'importo ingiunto.
Nell'odierno grado ha resistito l' originario opposto il quale ha, in via preliminare, dedotto la inammissibilità dell'appello per violazione dell' artt. 348 bis e nel merito ha chiesto il rigetto del gravame e l'integrale conferma della sentenza impugnata, del tutto esente da vizi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La eccezione preliminare sollevata dall' appellato va rigettata, essendosi la Corte già pronunziata con ordinanza del 17 settembre 2021.
Quanto al merito, si osserva quanto segue.
3 Col primo motivo il Condominio deduce la violazione dell'art. 2697 C.C., la errata applicazione del regolamento comunale e la illegittimità del cd. “consumo presunto”.
La doglianza è fondata.
Il rapporto di fornitura di acqua potabile va inquadrato nell'alveo del contratto di somministrazione, disciplinato dall'art. 1559 C.C.
Secondo i principi generali in tema di onere della prova, incombe su chi vuol far valere un diritto l'onere di provare la fondatezza della propria domanda.
Nel caso che ci occupa, ciò poteva (e doveva) avvenire attraverso la produzione in giudizio del contratto di fornitura, in seno al quale avrebbe dovuto essere prevista la regolamentazione pattizia (costo del servizio, modalità di espletamento ed altro).
A ben vedere, l' non ha assolto a tale onere né in sede di procedimento CP_2
monitorio, ove risultano essere state prodotte unicamente le fatture ed il regolamento comunale, né tantomeno in seno al giudizio di opposizione a cognizione piena ove addirittura è la stessa parte opponente la quale, alla udienza di discussione del 23 settembre 2019, chiede al Giudice, qualora ritenuto necessario ai fini del decidere, di essere autorizzata essa stessa al deposito del contratto di fornitura.
Ed allora la pronuncia impugnata, nella parte in cui valorizza il regolamento comunale che, all'art. 29, prevede che l'Ente comunale possa procedere alla tariffazione secondo consumi presunti, secondo la regola del cd. soccorso gestionale, applicabile in caso di impossibilità della misurazione effettiva dei consumi, è certamente erronea in quanto addossa al convenuto sostanziale (il Condominio), e non all'attore sostanziale (l'
[...]
), l'onere di provare il suo buon diritto. CP_2
Così infatti si legge a pag. 7, rigo 18 e segg. della sentenza impugnata: “Sulla base del citato regolamento e, in mancanza della prova documentale della utenza che potesse disciplinare il rapporto medesimo, ….”.
Trattasi, lo si ripete, di onere gravante sull' il quale pertanto non può CP_2
pretendere il pagamento di somme relative a consumi non effettivi bensì presunti, sulla base di un regolamento che non può trovare applicazione nella fattispecie che ci occupa.
E la erroneità della pronuncia appare ancor più evidente allorchè il Giudicante, dopo aver (correttamente) richiamato il principio giurisprudenziale secondo cui le prestazioni di acqua non possono essere quantificate con metodi induttivi, ad abbonamento o con sistema “consumo presunto”, in quanto i Comuni italiani o le aziende fornitrici del servizio
4 idrico possono chiedere il pagamento solo per l'acqua effettivamente erogata, a condizione che ciò sia previsto nei contratti stipulati con gli utenti, così poi testualmente conclude (pag. 7, penultimo rigo): “Nel caso di specie, invece, il dato contrattuale non è stato possibile riscontrarlo e il regolamento comunale offre questa possibilità al comune che…”
Ed è proprio qui che si materializza quel cortocircuito logico – giuridico cui fa espresso riferimento la difesa dell'appellante, consistente nel conferire al regolamento comunale efficacia vincolante in assenza di contratto il cui onere di produzione, lo si ribadisce ancora una volta, gravava sul CP_1
Sotto altro aspetto, poi, la condotta del non appare improntata ai Controparte_1
canoni di correttezza e buona fede.
Ed invero, “In tema di contratto di somministrazione relativo ad utenza idrica e nell'ipotesi in cui l'utente lamenti l'addebito di un consumo anomalo, il gestore è tenuto, anche in virtù degli obblighi di correttezza e buona fede gravanti sulle parti del contratto, ad informare l'utente a prescindere dalle iniziative che questi è comunque tenuto ad adottare (onere di verifica dell'impianto e del contatore, cd. autolettura), così da consentirgli di tempestivamente attivarsi per evitare l'aggravamento del danno” (Cass.
Sez. 3, ordinanza n. 24904 del 15/09/2021).
Ma la sentenza impugnata è censurabile anche nella parte in cui “…gli esiti della ctu non fanno che rafforzare il convincimento in chi scrive che la opposizione vada rigettata e riconosciuta come dovuta, dal condominio opponente, la somma complessiva di €
10.718,17”, (parte) oggetto del secondo motivo di doglianza che va parimenti accolto sulla scorta delle argomentazioni che seguono.
A differenza di quanto stigmatizzato dal Giudice di prime cure, la consulenza tecnica non offre alcun elemento per conclamare la legittimità dei consumi idrici registrati nella utenza del Condominio.
Al riguardo, infatti, è sufficiente richiamare alcuni passaggi della relazione integrativa ove, a pag. 3, si legge testualmente: “Il procede alla fatturazione agli Controparte_1 utenti dei consumi dell'acquedotto con un sistema meccanografico di elaborazione delle fatture….Potrebbero esserci degli errori nelle fatture emesse dal se, Controparte_1
nella fase di inserimento dati, vengono riportati dati errati, presuntivi della media
5 riscontrata nel biennio precedente o non riportati per letture effettuate, pur essendoci la correttezza matematica dei dati elaborati dal sistema”.
Così prosegue il C.T.U.: “Dopo aver effettuato le dovute verifiche, si può affermare che si evidenziano alcuni casi per cui le misurazioni dei consumi dai contatori si basano su letture presuntive o della media riscontrata nel biennio precedente ed in altri casi il non ha riportato sul tabulato utenze madre/figlia le relative detrazioni dal CP_1
Consumo del contatore generale”.
Infine il consulente conclude sottolineando che sulla base di quanto affermato dal stesso, si può ritenere che tutti i dati contabili registrati dall'Ente ed inerenti il CP_1
consumo del contatore in esame potrebbero essere inattendibili.
Tali evidenze, pertanto, anzichè rafforzare nel Giudicante il convincimento della infondatezza della opposizione, avrebbero dovuto far propendere per il riconoscimento della sua fondatezza, stante la assoluta mancanza di certezza ed esattezza nella misurazione dei consumi effettivi da addebitare al Condominio.
L'accoglimento di tale motivo di doglianza rende superfluo l'esame del terzo motivo di impugnazione, che risulta ivi assorbito.
In considerazione dell'esito del giudizio, caratterizzato dal totale accoglimento dell'appello, le spese di entrambi i gradi di giudizio vanno poste a carico dell'appellato in favore dell'appellante e, in applicazione del D.M. 13/08/2022, n. 147, tenuto conto della attività professionale svolta e del valore del decisum, vanno liquidate nei valori medi delle Tabelle delle cause di valore da € 5.201,00 ad € 26.000,00 e, quindi, quanto al primo grado, nella misura di € 5.077,00 così distinta: € 919,00 per la fase di studio,
€ 777,00 per la fase introduttiva, € 1.680,00 per la fase istruttoria/trattazione ed €
1.701,00 per la fase decisionale, oltre R.S.F. (15 %), CPA ed IVA come per legge se dovuti;
quanto al presente grado nella misura di € 5.809,00 così distinta: € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 1.843,00 per la fase di trattazione ed € 1.911,10 per la fase decisionale, oltre R.S.F. (15 %), CPA ed IVA come per legge se dovuti
PQM
la Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, come sopra composta, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al N. 883/2020 R.G. promossa
6 da in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t. contro , in persona del sindaco p.t. così statuisce: Controparte_1
1)accoglie l'appello e, per l'effetto, annulla la ingiunzione di pagamento N. 13 dell' 11 marzo 2005 di € 10.718,17;
2)condanna il , in persona del sindaco p.t. al pagamento, in favore Controparte_1 dell'Amministrazione Condominiale delle spese di entrambi i gradi di Parte_1 giudizio liquidate, quanto al primo grado, nella misura di € 5.077,00 oltre R.S.F. (15
%), CPA ed IVA come per legge se dovuti;
quanto al presente grado nella misura di
€ 5.809,00 oltre R.S.F. (15 %), CPA ed IVA come per legge se dovuti.
Così deciso in camera di consiglio da remoto in data 26 febbraio 2025.
Il Giudice Ausiliario relatore Il Presidente
Dott. Umberto Rubera Dott. Augusto Sabatini
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