Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/01/2025, n. 942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 942 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
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n.14503 2023 rg
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott. Carla Hubler - Presidente rel-
2) dott. Angela Arena - Giudice.-
3) dott. Immacolata Cozzolino - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 14503 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2023 , avente ad oggetto: modifica disciplina minore vertente
TRA
rappresentata e difesa giusta procura a in Parte_1 C.F._1
atti, dall'avv. NICOLETTA MAIELLO e ANTONELLA LAMURA presso cui elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
- via Duomo 80138 Controparte_1 C.F._2
Napoli rappresentato e difeso, giusta procura in atti dall'avv. AMATO IMMACOLATA presso cui elettivamente domicilia
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Come da note in sostituzione di udienza.
Il Pubblico Ministero ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere.
FATTO E DIRITTO
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Con ricorso depositato il 28.6.23 la parte in epigrafe premesso aver contratto matrimonio con il resistente e che dall'unione era nato il figlio a Napoli il 10.01.2018 e residente in [...]Per_1
(Na) alla Via Ottimo n. 6;
-- premessa la separazione e la successiva declaratoria degli effetti civili del matrimonio come da sentenza n. 9317/2021 emessa dal Tribunale di Napoli, rappresentava l'intenzione di trasferirsi a
Napoli nella casa acquistata dal nuovo compagno con il piccolo e pertanto aveva chiesto Per_1
più volte al il consenso a trasferire la residenza del figlio minore in Fuorigrotta (Na) CP_1
atteso che il detto spostamento su terraferma avrebbe garantito alla stessa di trovare un'occupazione lavorativa in conformità al suo titolo di studio, permettendo a lei ed al minore di condurre una vita più serena economicamente;
che nel suo paese di origine ha acquisito il titolo di medico odontoiatrico ma che in Italia poteva svolgere solo l'attività di assistente dentista e nella realtà procidana non aveva alcuna possibilità di svolgere la suddetta professione o diverse attività lavorative;
che l'assegno di mantenimento per il figlio, di Euro 250,00, non era sufficiente sufficiente a garantire un'autonomia economica a se stessa e al bambino, da qui la necessità di spostarsi per lavorare, al fine di essere indipendente.
Che si rendeva disponibile a ritrasferirsi qualora il bambino manifestasse segni d'insofferenza, chiedeva”Che Codesto Tribunale, Voglia concedere l'autorizzazione affinché la stessa possa cambiare la residenza del minore, per le ragioni suindicate, e trasferirsi con lui nella vicina città di
Napoli.
Si procedeva nelle forme di cui all'art. 473 bis cpc
Si costituiva il resistente e deduceva e concludeva come in atti.
In particolare deduceva fra l'altro :” Anche dinanzi al Tribunale dei Minori – il , seppur CP_1
nuovamente resosi disponibile e ribadendo di non voler negare il trasferimento del minore ma solo di aver chiesto alla di valutare sulle poche informazioni fornite dalla stessa (“trasferimento Pt_1
per motivi di lavoro”) cosa fosse opportuno decidere per il bambino nato e cresciuto a Procida e, dove gode di tutti gli affetti familiari (bisnonne, nonni, zii, cugini, ecc.) chiedeva rassicurazioni per gli incontri con il figlio temendo un allontanamento che potesse danneggiare il rapporto padre/figlio anche alla luce del suo lavoro” e concludeva : “prendere atto che il trasferimento del minore è avvenuto già a far data dal 5/10/2023 e, per l'effetto rigettare Persona_2
l'avversa domanda con condanna alle spese di giudizio.
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All'udienza fissata compariva solo la ricorrente asserendo la difesa del resistente impedimento lavorativi per essere lo stesso imbarcato.
La ricorrente :” La ricorrente dichiara sono e mi chiamo n. a Leopoli Ucraina il Testimone_1
16.3.89 res.te in Napoli alla via Giacomo Leopardi 192, presso il mio nuovo compagno che si chiama ed è anche lui di Procida ma si è trasferito a Napoli perché lavora a Persona_3
Napoli. Il conosce il con cui già avevo una relazione e stavamo CP_1 Persona_4
entrambi a Procida ma in abitazioni diverse entrambi presso i nostri rispettivi genitori.
Mi riporto al ricorso e preciso che nel mese di ottobre ha provveduto a richiedere il cambio di residenza per il minore dopo aver ricevuto il provvedimento di sospensione del padre del Tribunale dei minori. Ho anche iscritto il minore alla scuola dove lo stesso sta Persona_5
frequentando le lezioni. Prima abitavamo tutti a Procida e il minore vedeva il padre il mercoledi e sabato e domenica alternati, ma qualche volta spostavamo il giorno. Quando lavorava non vedeva il bambino perché tornava alle 18,30 e diceva di essere stanco. Lui da sempre lavora alla Caremar con dei turni e non continuativamente perché in dei periodi naviga ed in altri sta a casa. ADR dell'avv. Maiello :lavora sempre su un piccolo aliscafo e fa corse Procida Ischia Napoli. Ho detto al che sono disponibile ad accompagnare il bambino a Procida per le visite. CP_1
ADR del giudice : a seguito del procedimento innanzi al Tribunale dei minori sono stata ai servizi sociali di Fuorigrotta per chiedere sostegno psicologico e gli stessi mi hanno riferito che mi avrebbero messo in lista di attesa e che sarebbero venuti a casa per visita domiciliare, ma non sono ancora venuti. Il Tribunale dei minori non ha chiesto accertamenti sul nuovo domicilio. Avevo ricevuto dal l'autorizzazione verbale al cambio di CP_1 residenza del minore quest'estate, ma poi non ha formalizzato così il bambino ha cominciato ad andare a scuola a Procida e dopo il provvedimento di sospensione della responsabilità
Cont genitoriale reso dal ho spostato la resistenza e lo ho iscritto a scuola. Frequenta la prima elementare.”
A richiesta la procedura veniva differita all'udienza del 23.1.24 con modalità cartolare.
Sulle richieste di cui alle note in sostituzione di udienza la procedura era rimessa al collegio per la decisione
Il P.M. concludeva come sopra,.
Osserva il Collegio va dichiarata cessata la materia del contendere.
Invero a seguito della sospensione provvisoria della responsabilità genitoriale del resistente come da provvedimento del TPM del 4.10.23 (precedente la costituzione del resistente avvenuta quando già la sospensione era in atto ed a lui nota) la ricorrente ha
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provveduto al trasferimento del minore pertanto è sopravvenuta una situazione che ha fatto venir meno la necessità di statuire sul merito della domanda.
Per quanto riguarda le spese, la natura delle questioni poste ed da un lato i motivi della domanda che non appaiono esplicitare un diretto interesse del minore al trasferimento solo genericamente ricollegato a serenità economica legata a genericamente prospettate possibilità lavorative della madre e l'opposizione paterna intervenuta quando già era stata disposta la sospensione dall'altra rendono equa la compensazione delle spese.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla controversia come innanzi proposta,
così provvede:
• Dichiara cessata la materia del contendere;
• Compensa le spese. Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 02/02/2024
IL PRESIDENTE EST
Dr. Carla Hubler
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