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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 23/05/2025, n. 788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 788 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
IL TRIBUNALE DI TREVISO - TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Laura Ceccon, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 3905/2021 R.G., promossa con atto di citazione notificato in data 7.6.2021 da
(P.I. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 P.IVA_1
BARI, viale DEL PINO 9/C, presso l'Avv. DOMENICO CEA, la che rappresenta e difende per procura allegata all'atto di citazione
ATTRICE OPPONENTE contro
(P.I. ), elettivamente domiciliato in TREVISO, via CP_1 P.IVA_2
MANIN 47, presso gli Avv.ti ADRIANA TEGHIL, MARIACRISTINA SACCHINI e
ANTONELLA INGUAGGIATO, che la rappresentano e difendono per procura allegata alla comparsa di risposta
CONVENUTA OPPOSTA
Causa trattenuta per la decisione sulle seguenti conclusioni delle parti:
PER L'ATTRICE OPPONENTE
l'Ill.mo Giudice adito, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, voglia cosÏ provvedere:
1) in via preliminare, dichiarare nullo e/o illegittimo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto e, conseguentemente, revocarlo e porlo nel nulla, con vittoria di spese e compensi del giudizio;
2) nel merito, accertate le responsabilità dell'opposta per la vendita di una apparecchiatura rigenerata e non conforme al nuovo, ridefinire il valore della compravendita come rideterminato dal CTU nella misura di €. 17.690,00 iva compresa o in quell'altra maggiore o minore che verr‡ ritenuta di giustizia e, per
l'effetto, dichiarare che nessuna somma è dovuta dalla alla e Parte_1 CP_1 condannare l'opposta al pagamento della somma di €. 2.010,00 o di quell'altra somma, maggiore o minore, che verr‡ ritenuta di giustizia quale differenza tra il prezzo di vendita rideterminato dal CTU e gli acconti (€. 19.700,00) corrisposti dalla in favore della Parte_1 CP_1
maggiorata di interessi come per legge;
3) sempre nel merito, accertato il mancato intervento in garanzia della opposta a seguito della formale richiesta del 16/12/2019, condannarla a risarcire il danno da “fermo tecnico” della criosauna subito dalla opponete, protrattosi dal 16/12/2019 al 5/01/2020, nella misura di €. 3.000,00 o di quell'altra somma, maggiore o minore, da determinarsi anche in via equitativa;
4) in ogni caso condannare la alla rifusione delle spese e dei compensi del giudizio, ponendo CP_1
definitivamente a carico di controparte le spese della espletata C.T.U.
PER LA CONVENUTA OPPOSTA
IN VIA PRELIMINARE: Voglia l'Ill.mo Giudicante, previo accertamento della tardiva notifica dell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n°1026/2021 emesso il 26.04.2021 nel procedimento n° 1331/2021 da parte della ditta dichiarare l'esecutorietà del Parte_1
predetto decreto, con vittoria di spese e onorari di causa e respingere la presente opposizione in quanto inammissibile.
NEL MERITO IN VIA PRELIMINARE MA SUBORDINATA RISPETTO ALLA
PRECEDENTE: Voglia l'Ill.mo Giudicante concedere la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo
n° 1026/21 emesso il 26.04.21 dal Tribunale di Treviso r.g.n. 1331/21 notificato il 26.04.21 per
l'importo di € 4700,00 oltre interessi ex dlgs n. 231/2002 dal dovuto al saldo ed oltre alle spese della procedura, in quanto l'opposizione non è fondata né su prova scritta né di pronta soluzione. Con vittoria di spese e onorari di causa.
SEMPRE IN VIA PRELIMINARE: Voglia l'ill.mo Giudicante dichiarare, per tutti i motivi esposti in premessa e da ritenersi integralmente quivi richiamati, l'inammissibilità di tutte le domande riconvenzionali formulate dalla ditta Con vittoria di spese ed onorari di causa. Parte_1
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA PRINCIPALE: Voglia l'Ill.mo Giudicante, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda formulata in via preliminare, per tutti i motivi esposti in premessa da intendersi quivi integralmente trascritti, respingere l'opposizione proposta dalla ditta avverso il decreto ingiuntivo n° 1026/21 emesso il 26.04.21 dal Tribunale Parte_1
di Treviso nel procedimento r.g.n. 1331/21 notificato in data 26.04.21 e, per l'effetto, respingersi tutte le domande proposte dalla ditta nei confronti dell'esponente in quanto infondate Parte_1
in fatto ed in diritto e, quindi, confermare il decreto ingiuntivo n° 1026/2021 emesso il 26.04.21 dal
Tribunale di Treviso nel procedimento r.g.n. 1331/21 notificato in data 26.04.21;
SEMPRE NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA: Voglia l'Ill.mo Giudicante, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda formulata in via preliminare, per tutti i motivi esposti in premessa da intendersi quivi integralmente trascritti, accertare che il credito vantato dalla ditta
è pari ad € 4.700,00 oltre gli interessi ex d. lgs 231/2002 e le spese della procedura Controparte_1
monitoria liquidate in decreto e, per l'effetto, condannarsi la ditta al pagamento Parte_1
della predetta somma. Con vittoria di spese e onorari.
IN VIA RICONVENZIONALE SUBORDINATA: Voglia L'Ill.mo Giudicante, per tutti i motivi esposti in premessa e da intendersi quivi integralmente richiamati, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande formulate in via preliminare, accertare il valore della criosauna modello Crion oggetto del presente contendere e nella denegata ipotesi che tale valore a nuovo fosse maggiore di quello indicato in contratto, condannare la ditta al pagamento della differenza tra il Parte_1
prezzo indicato in contratto ed il valore cosi come accertato in causa. Con vittoria di spese ed onorari di causa.
IN VIA ISTRUTTORIA: ci si oppone, qualora controparte insistesse, all'ammissione delle prove per testi dedotte da controparte per tutti i motivi già esposti in atti ed in particolare nella terza memoria ex art. 183 c.p.c. e si chiede, nella denegata ipotesi di ammissione delle stesse, l'ammissione delle prove per testi così come dedotte nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c., vecchia formulazione, ed a prova contraria sulle eventuali prove ammesse di controparte con i testi indicati nella predetta seconda memoria ex art. 183
c.p.c. e nella successiva terza memoria di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo di questo Parte_1
Tribunale n. 1026/2021, emesso in data 26.04.2021, con il quale le è stato intimato il pagamento della somma di euro 4.700,00 oltre accessori in favore di a Controparte_1
titolo di saldo del corrispettivo della fornitura di un'apparecchiatura “criosauna” Krion modello Premium, fornitura avvenuta in data 18.12.2018.
A sostegno dell'opposizione, ha dedotto: Parte_1
1) di avere chiesto in data 16.12.2019 l'intervento tecnico di per eseguire Controparte_1 una riparazione della criosauna fornita, che non funzionava, e che aveva CP_1
rifiutato l'intervento per l'esistenza di “conti in sospeso”, così violando gli accordi contrattuali che prevedevano la garanzia di buon funzionamento del macchinario per la durata di 30 mesi e l'assistenza tecnica per eventuali riparazioni entro 36 ore dalla richiesta: detto rifiuto aveva determinato il fermo della macchina fino al giorno 05.01.2020, quando la società attrice opponente era riuscita a riavviarla tramite altro tecnico;
2) di avere successivamente contattato, nel marzo-aprile 2020, sempre a causa di problemi di funzionamento della macchina, la società produttrice e di avere da questa CP_2
appreso che sulla criosauna fornita da non era installato il motore originale, CP_1
bensì un altro motore, realizzato da un soggetto diverso dal produttore, sicché la macchina non poteva considerarsi “nuova”, ma “usata e rigenerata”;
3) che era intercorso con in forza di contratto in data 25.04.2018, un distinto CP_1
rapporto di agenzia per la vendita di criosaune nelle regioni Puglia e Basilicata e che CP_2
da tale rapporto erano sorti, in capo all'attrice opponente, un credito per provvigioni pari ad euro 4.880,00 e il diritto alla percezione delle indennità per l'ingiustificato recesso della società preponente, formalizzato con messaggio PEC del 29.01.2021.
Su queste premesse, ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo Parte_1
opposto e ha altresì chiesto:
- la condanna di al risarcimento dei danni subiti a causa del fermo della Controparte_1
criosauna nel periodo di cui al precedente punto 1);
- la riduzione del prezzo di vendita del macchinario, per l'avvenuta sostituzione del motore originale, nella misura di euro 6.100,00 compresa Iva, cioè nella misura del 25% del prezzo complessivamente pattuito tra le parti;
- la condanna di al pagamento delle provvigioni dovute in forza del contratto CP_1
di agenzia di cui al precedente punto 3) e delle altre indennità dipendenti dalla cessazione, per ingiustificato recesso della stessa del relativo rapporto. CP_1
L'opposta si è costituita e ha resistito all'opposizione. Controparte_1
Essa ha preliminarmente eccepito la tardività dell'opposizione, per essere stato il decreto ingiuntivo notificato via PEC in data 26.04.2021 e l'opposizione notificata, pure via PEC, in data 07.06.2021, oltre la scadenza del termine di cui all'art. 641 c.p.c.. Sempre in via preliminare, ha poi eccepito l'inammissibilità, ex art. 36 c.p.c., CP_1
delle domande avversarie fondate sul rapporto di agenzia, in quanto prive di qualsiasi connessione con quella principale, relativa al saldo del prezzo del macchinario fornito.
Nel merito, ha svolto le seguenti deduzioni:
- in ordine all'omessa riparazione del dicembre 2019, ha negato che, a fronte della richiesta dell'attrice opponente, vi sia stato un rifiuto dell'intervento;
- in ordine alla sostituzione del motore della macchina, ha riconosciuto di averla eseguita, allegando che, di regola, le criosaune vengono consegnate “disassemblate” dalla produttrice e di essere perciò costretta, in alcuni casi, nel procedere all'assemblaggio e al successivo collaudo, a sostituire il motore russo originale, ove questo non funzioni perfettamente, con un motore svizzero di qualità migliore e più costoso (il che determinerebbe, secondo la prospettazione di un aumento del valore complessivo del macchinario); CP_1
- in ordine al rapporto di agenzia, ha negato il diritto dell'attrice opponente a percepire le provvigioni e ha sostenuto la legittimità del proprio recesso in data 29.01.2021.
In via riconvenzionale, infine, ha chiesto la condanna di Controparte_1 Parte_1
al pagamento di una somma corrispondente al “maggior valore” della criosauna
[...]
fornita, in quanto dotata di motore svizzero anziché russo, rispetto al prezzo contrattuale.
Così instaurato il contraddittorio, è stata respinta dal G.I. la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
quindi, la causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e con l'espletamento di CTU diretta alla descrizione e alla verifica tecnica della macchina in contestazione.
Esaurita l'istruttoria, le parti hanno precisato le conclusioni trascritte in epigrafe e la causa
è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
L'eccezione preliminare di tardività dell'opposizione, sollevata dalla convenuta opposta
è infondata. Controparte_1
Infatti, poiché la notificazione del decreto ingiuntivo è stata eseguita a mezzo PEC in data
26.04.2021, il quarantesimo giorno successivo a tale data è il sabato 05.06.2021.
Trattandosi, appunto, di un sabato, la scadenza del termine per l'opposizione è prorogata di diritto al lunedì 07.06.2021, ai sensi dell'art. 155, commi 4° e 5°, c.p.c..
Pertanto l'opposizione è tempestiva, in quanto notificata alla società sempre CP_1
a mezzo PEC, proprio il lunedì 07.06.2021.
In ordine all'altra eccezione preliminare della convenuta opposta, di inammissibilità delle domande dell'attrice opponente fondate sul contratto di agenzia in data 25.04.2018 e sulla cessazione del relativo rapporto, va osservato che le domande in questione sono state abbandonate da poiché esse, a seguito dei rilievi svolti con Parte_1
ordinanza a verbale 31.03.2022 (“la domanda formulata in via riconvenzionale relativa a provvigioni
e diritti nascenti da rapporto di agenzia ha un oggetto del tutto estraneo e privo non solo di rapporto sinallagmatico, ma, in senso più ampio, di qualsivoglia vincolo di connessione con la domanda di pagamento formulata in via monitoria, trovando peraltro fonte in un rapporto negoziale distinto da quello che ha originato il credito azionato in via monitoria”), non sono state riproposte fin dalla memoria ex art. 183 comma 6° n. 1 c.p.c..
L'eccezione di inammissibilità deve, dunque, ritenersi superata.
Nel merito è infondata, perché priva di idonea prova, la domanda risarcitoria, per il fermo della macchina “criosauna”, svolta dall'attrice opponente.
I capitoli di prova orale dedotti al riguardo non sono stati ammessi perché formulati in maniera generica e comportante valutazioni, in particolare per quanto attiene al nesso di causalità tra il preteso danno (disdetta degli abbonamenti di crioterapia da parte dei clienti)
e l'asserito fermo della macchina nel – peraltro limitato – periodo indicato dalla società attrice opponente.
Residua, pertanto, la domanda di riduzione del prezzo della macchina venduta, domanda che deve essere ricondotta all'azione “quanti minoris” di cui all'art. 1492 c.c..
In proposito ha allegato di avere appreso nel marzo-aprile 2020, Parte_1
direttamente dalla società produttrice , che la criosauna fornitale da CP_2 CP_1
non era nuova, bensì “rigenerata”, avendo sostituito il motore originale del
[...] CP_1
macchinario con un altro motore di fabbricazione svizzera. ha espressamente riconosciuto la circostanza, a sua volta allegando di Controparte_1
avere provveduto alla sostituzione del motore in sede di primo collaudo, poiché il motore originale non funzionava bene, e di avere installato sulla macchina un nuovo motore svizzero di qualità migliore e con prestazioni più elevate, in tal modo determinando non un deprezzamento, ma un aumento di valore della criosauna: aumento di cui ha chiesto, in via riconvenzionale, la rifusione da parte della società opponente.
A fronte delle contrapposte prospettazioni delle parti, è stata disposta ed espletata CTU diretta all'esame della macchina oggetto di causa e alla sua descrizione e valutazione tecnica sotto i profili della conformità ai parametri della casa produttrice, della eventuale presenza di componenti non originali, della validità e regolarità della documentazione consegnata a corredo, dell'incidenza di eventuali difformità sulle certificazioni rilasciate dal produttore, del valore di mercato della macchina alla data della vendita (18.12.2018).
Il CTU incaricato degli accertamenti, Ing. , ha identificato la macchina Persona_1
in contestazione nella “criosauna integrale modello Premium, semiautomatica e telecomandata, CP_2
con matricola n. 1768211 venduta dalla alla e ha Controparte_1 Parte_1
esaminato la stessa presso la sede di quest'ultima società, procedendo altresì all'analisi della relativa documentazione tecnica.
All'esito, il CTU ha espresso le conclusioni che di seguito si riassumono:
- la criosauna n. 1768211 ha effettivamente subìto la sostituzione del motore, effettuata, prima della vendita a dalla società svizzera Folly per conto e su Parte_1
ordine di Controparte_1
- il nuovo motore installato sulla macchina (unitamente ad un condensatore) presenta caratteristiche analoghe a quelle del motore originale, sicché la sostituzione non incide sul corretto funzionamento della criosauna e non introduce, di fatto, rischi diversi o aggiuntivi rispetto alla situazione preesistente (pag. 30 della relazione tecnica);
- tuttavia, trattandosi di una modifica apportata dall'importatore/distributore prima della vendita della macchina all'utente finale e prima della messa in servizio della macchina, essa, sulla base della normativa vigente (Direttiva Macchine 2006/42/CE e correlato D. Lgs.
17/2010 di attuazione), doveva essere preventivamente concordata con il fabbricante, che aveva rilasciato la certificazione CE di conformità;
- in alternativa, l'importatore/distributore avrebbe dovuto assumere il ruolo di fabbricante, emettendo la certificazione di conformità in proprio e sotto la propria responsabilità, dopo avere eseguito le prescritte verifiche tecniche;
- dunque, al momento della vendita la criosauna esaminata non poteva essere considerata come “nuova di fabbrica”, né essa può ritenersi attualmente dotata di valida certificazione di conformità, stante l'avvenuta modifica da parte di un soggetto diverso dal fabbricante;
- è pertanto necessario, al fine di regolarizzare, sul piano formale, la macchina, altrimenti non utilizzabile se non in violazione dell'attuale normativa in materia di sicurezza, “effettuare un'attività di valutazione delle modifiche apportate, al fine della conferma che queste... non abbiano introdotto modifiche sostanziali e non abbiano quindi inciso sul rispetto dei requisiti di sicurezza: ciò al fine della conferma della validità delle originarie certificazione e marcatura” (pag. 56 della relazione tecnica);
- il costo di tali attività di regolarizzazione, stimato in euro 5.000,00 oltre Iva e così in euro
6.100,00, ricade sull'acquirente ed è rappresentativo del minor valore del macchinario al momento della vendita, rilevante ai fini della decisione della domanda in trattazione.
Tali conclusioni, fondate sull'analitica considerazione di dati obiettivi e sorrette da ampia e approfondita motivazione, immune da vizi logici, vengono assunte a fondamento della presente decisione.
Invero, il difetto dei requisiti formali di sicurezza della macchina venduta, comportante il divieto del suo utilizzo fino all'esecuzione delle verifiche necessarie al rilascio di una nuova certificazione di conformità, confermativa della precedente, integra senza dubbio un vizio della cosa venduta, idoneo a fondare la domanda di riduzione del prezzo ai sensi degli artt.
1490 e 1492 c.c..
Va unicamente aggiunto che non è di interesse l'ulteriore elemento, pure rilevato dal CTU nel corso degli accertamenti, dell'avvenuta manomissione della valvola di sicurezza della criosauna: sia perché tale manomissione non è stata tempestivamente dedotta dall'attrice opponente quale vizio della macchina acquistata, idoneo a giustificare un'autonoma riduzione del prezzo;
sia perché essa non può essere riferita con certezza ad una condotta tenuta dalla società venditrice, come è stato evidenziato dal CTU.
Pertanto, ridotto il prezzo, in conformità alle risultanze della CTU, da euro 24.400,00 Iva compresa ad euro 18.300,00 Iva compresa e considerato che ha Parte_1
pacificamente versato, a titolo di corrispettivo, la somma di euro 19.700,00 Iva compresa, sussiste un credito restitutorio di euro 1.400,00 a favore della stessa Parte_1 [...]
Di conseguenza, l'opposizione va accolta, va revocato il decreto ingiuntivo opposto (che era stato emesso per il residuo prezzo contrattuale di euro 4.700,00) e va pronunciata, a carico di condanna al pagamento del predetto importo di euro 1.400,00 Controparte_1
a favore di Parte_1
Esso deve essere maggiorato di interessi nella misura legale a decorrere dalla proposizione della domanda, trattandosi di debito di valuta, avente ad oggetto il rimborso di una parte del prezzo della vendita (Cass. 2060/2013, 724/1989).
Va respinta, per le stesse ragioni, la domanda di di rimborso del “maggior Controparte_1
valore” acquisito dalla macchina per effetto della sostituzione del motore.
Sussistono giustificati motivi per disporre una parziale compensazione delle spese di lite, in ragione dell'inammissibilità delle domande della società opponente basate sul rapporto di agenzia e del rigetto nel merito della domanda risarcitoria formulata dalla società opponente.
Tuttavia, considerato che le domande relative al rapporto di agenzia sono state abbandonate subito dopo i rilievi contenuti nell'ordinanza 31.03.2022 e perciò non hanno dato luogo a successiva attività processuale e che la domanda risarcitoria era di rilievo secondario, si ritiene congruo contenere la compensazione nella misura di 1/3.
Per la parte rimanente (2/3) le spese, liquidate come da dispositivo a valori medi per lo scaglione da 5.201,00 a 26.000,00 euro, seguono la prevalente soccombenza della convenuta opposta.
Le spese di CTU, già liquidate in corso di causa, vanno invece poste a carico esclusivo di in quanto funzionali alla decisione della domanda di riduzione del prezzo, Controparte_1
sulla quale la stessa è risultata soccombente. CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione respinta, così provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 1026/2021 emesso da questo Tribunale in data 26.04.2021; - accoglie la domanda di riduzione del prezzo di vendita della criosauna integrale Krion modello Premium matricola n. 1768211 proposta dall'attrice opponente Parte_1
e, per l'effetto, condanna la convenuta opposta alla restituzione,
[...] Controparte_1
in favore di della somma di euro 1.400,00 oltre interessi legali a Parte_1
decorrere dal giorno 07.06.2021 e fino al saldo effettivo;
- rigetta le altre domande proposte dalle parti;
- compensa tra le parti le spese di lite nella misura di 1/3 e condanna alla Controparte_1
rifusione in favore di della rimanente quota dei 2/3, che liquida Parte_1
- già operata la compensazione - in euro 255,00 per anticipazioni ed euro 3.384,66 per onorari, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA;
- pone le spese di CTU, così come liquidate in corso di causa, in via definitiva a carico esclusivo della convenuta opposta Controparte_1
Treviso, 23 maggio 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Laura Ceccon
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
IL TRIBUNALE DI TREVISO - TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Laura Ceccon, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 3905/2021 R.G., promossa con atto di citazione notificato in data 7.6.2021 da
(P.I. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 P.IVA_1
BARI, viale DEL PINO 9/C, presso l'Avv. DOMENICO CEA, la che rappresenta e difende per procura allegata all'atto di citazione
ATTRICE OPPONENTE contro
(P.I. ), elettivamente domiciliato in TREVISO, via CP_1 P.IVA_2
MANIN 47, presso gli Avv.ti ADRIANA TEGHIL, MARIACRISTINA SACCHINI e
ANTONELLA INGUAGGIATO, che la rappresentano e difendono per procura allegata alla comparsa di risposta
CONVENUTA OPPOSTA
Causa trattenuta per la decisione sulle seguenti conclusioni delle parti:
PER L'ATTRICE OPPONENTE
l'Ill.mo Giudice adito, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, voglia cosÏ provvedere:
1) in via preliminare, dichiarare nullo e/o illegittimo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto e, conseguentemente, revocarlo e porlo nel nulla, con vittoria di spese e compensi del giudizio;
2) nel merito, accertate le responsabilità dell'opposta per la vendita di una apparecchiatura rigenerata e non conforme al nuovo, ridefinire il valore della compravendita come rideterminato dal CTU nella misura di €. 17.690,00 iva compresa o in quell'altra maggiore o minore che verr‡ ritenuta di giustizia e, per
l'effetto, dichiarare che nessuna somma è dovuta dalla alla e Parte_1 CP_1 condannare l'opposta al pagamento della somma di €. 2.010,00 o di quell'altra somma, maggiore o minore, che verr‡ ritenuta di giustizia quale differenza tra il prezzo di vendita rideterminato dal CTU e gli acconti (€. 19.700,00) corrisposti dalla in favore della Parte_1 CP_1
maggiorata di interessi come per legge;
3) sempre nel merito, accertato il mancato intervento in garanzia della opposta a seguito della formale richiesta del 16/12/2019, condannarla a risarcire il danno da “fermo tecnico” della criosauna subito dalla opponete, protrattosi dal 16/12/2019 al 5/01/2020, nella misura di €. 3.000,00 o di quell'altra somma, maggiore o minore, da determinarsi anche in via equitativa;
4) in ogni caso condannare la alla rifusione delle spese e dei compensi del giudizio, ponendo CP_1
definitivamente a carico di controparte le spese della espletata C.T.U.
PER LA CONVENUTA OPPOSTA
IN VIA PRELIMINARE: Voglia l'Ill.mo Giudicante, previo accertamento della tardiva notifica dell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n°1026/2021 emesso il 26.04.2021 nel procedimento n° 1331/2021 da parte della ditta dichiarare l'esecutorietà del Parte_1
predetto decreto, con vittoria di spese e onorari di causa e respingere la presente opposizione in quanto inammissibile.
NEL MERITO IN VIA PRELIMINARE MA SUBORDINATA RISPETTO ALLA
PRECEDENTE: Voglia l'Ill.mo Giudicante concedere la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo
n° 1026/21 emesso il 26.04.21 dal Tribunale di Treviso r.g.n. 1331/21 notificato il 26.04.21 per
l'importo di € 4700,00 oltre interessi ex dlgs n. 231/2002 dal dovuto al saldo ed oltre alle spese della procedura, in quanto l'opposizione non è fondata né su prova scritta né di pronta soluzione. Con vittoria di spese e onorari di causa.
SEMPRE IN VIA PRELIMINARE: Voglia l'ill.mo Giudicante dichiarare, per tutti i motivi esposti in premessa e da ritenersi integralmente quivi richiamati, l'inammissibilità di tutte le domande riconvenzionali formulate dalla ditta Con vittoria di spese ed onorari di causa. Parte_1
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA PRINCIPALE: Voglia l'Ill.mo Giudicante, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda formulata in via preliminare, per tutti i motivi esposti in premessa da intendersi quivi integralmente trascritti, respingere l'opposizione proposta dalla ditta avverso il decreto ingiuntivo n° 1026/21 emesso il 26.04.21 dal Tribunale Parte_1
di Treviso nel procedimento r.g.n. 1331/21 notificato in data 26.04.21 e, per l'effetto, respingersi tutte le domande proposte dalla ditta nei confronti dell'esponente in quanto infondate Parte_1
in fatto ed in diritto e, quindi, confermare il decreto ingiuntivo n° 1026/2021 emesso il 26.04.21 dal
Tribunale di Treviso nel procedimento r.g.n. 1331/21 notificato in data 26.04.21;
SEMPRE NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA: Voglia l'Ill.mo Giudicante, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda formulata in via preliminare, per tutti i motivi esposti in premessa da intendersi quivi integralmente trascritti, accertare che il credito vantato dalla ditta
è pari ad € 4.700,00 oltre gli interessi ex d. lgs 231/2002 e le spese della procedura Controparte_1
monitoria liquidate in decreto e, per l'effetto, condannarsi la ditta al pagamento Parte_1
della predetta somma. Con vittoria di spese e onorari.
IN VIA RICONVENZIONALE SUBORDINATA: Voglia L'Ill.mo Giudicante, per tutti i motivi esposti in premessa e da intendersi quivi integralmente richiamati, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande formulate in via preliminare, accertare il valore della criosauna modello Crion oggetto del presente contendere e nella denegata ipotesi che tale valore a nuovo fosse maggiore di quello indicato in contratto, condannare la ditta al pagamento della differenza tra il Parte_1
prezzo indicato in contratto ed il valore cosi come accertato in causa. Con vittoria di spese ed onorari di causa.
IN VIA ISTRUTTORIA: ci si oppone, qualora controparte insistesse, all'ammissione delle prove per testi dedotte da controparte per tutti i motivi già esposti in atti ed in particolare nella terza memoria ex art. 183 c.p.c. e si chiede, nella denegata ipotesi di ammissione delle stesse, l'ammissione delle prove per testi così come dedotte nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c., vecchia formulazione, ed a prova contraria sulle eventuali prove ammesse di controparte con i testi indicati nella predetta seconda memoria ex art. 183
c.p.c. e nella successiva terza memoria di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo di questo Parte_1
Tribunale n. 1026/2021, emesso in data 26.04.2021, con il quale le è stato intimato il pagamento della somma di euro 4.700,00 oltre accessori in favore di a Controparte_1
titolo di saldo del corrispettivo della fornitura di un'apparecchiatura “criosauna” Krion modello Premium, fornitura avvenuta in data 18.12.2018.
A sostegno dell'opposizione, ha dedotto: Parte_1
1) di avere chiesto in data 16.12.2019 l'intervento tecnico di per eseguire Controparte_1 una riparazione della criosauna fornita, che non funzionava, e che aveva CP_1
rifiutato l'intervento per l'esistenza di “conti in sospeso”, così violando gli accordi contrattuali che prevedevano la garanzia di buon funzionamento del macchinario per la durata di 30 mesi e l'assistenza tecnica per eventuali riparazioni entro 36 ore dalla richiesta: detto rifiuto aveva determinato il fermo della macchina fino al giorno 05.01.2020, quando la società attrice opponente era riuscita a riavviarla tramite altro tecnico;
2) di avere successivamente contattato, nel marzo-aprile 2020, sempre a causa di problemi di funzionamento della macchina, la società produttrice e di avere da questa CP_2
appreso che sulla criosauna fornita da non era installato il motore originale, CP_1
bensì un altro motore, realizzato da un soggetto diverso dal produttore, sicché la macchina non poteva considerarsi “nuova”, ma “usata e rigenerata”;
3) che era intercorso con in forza di contratto in data 25.04.2018, un distinto CP_1
rapporto di agenzia per la vendita di criosaune nelle regioni Puglia e Basilicata e che CP_2
da tale rapporto erano sorti, in capo all'attrice opponente, un credito per provvigioni pari ad euro 4.880,00 e il diritto alla percezione delle indennità per l'ingiustificato recesso della società preponente, formalizzato con messaggio PEC del 29.01.2021.
Su queste premesse, ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo Parte_1
opposto e ha altresì chiesto:
- la condanna di al risarcimento dei danni subiti a causa del fermo della Controparte_1
criosauna nel periodo di cui al precedente punto 1);
- la riduzione del prezzo di vendita del macchinario, per l'avvenuta sostituzione del motore originale, nella misura di euro 6.100,00 compresa Iva, cioè nella misura del 25% del prezzo complessivamente pattuito tra le parti;
- la condanna di al pagamento delle provvigioni dovute in forza del contratto CP_1
di agenzia di cui al precedente punto 3) e delle altre indennità dipendenti dalla cessazione, per ingiustificato recesso della stessa del relativo rapporto. CP_1
L'opposta si è costituita e ha resistito all'opposizione. Controparte_1
Essa ha preliminarmente eccepito la tardività dell'opposizione, per essere stato il decreto ingiuntivo notificato via PEC in data 26.04.2021 e l'opposizione notificata, pure via PEC, in data 07.06.2021, oltre la scadenza del termine di cui all'art. 641 c.p.c.. Sempre in via preliminare, ha poi eccepito l'inammissibilità, ex art. 36 c.p.c., CP_1
delle domande avversarie fondate sul rapporto di agenzia, in quanto prive di qualsiasi connessione con quella principale, relativa al saldo del prezzo del macchinario fornito.
Nel merito, ha svolto le seguenti deduzioni:
- in ordine all'omessa riparazione del dicembre 2019, ha negato che, a fronte della richiesta dell'attrice opponente, vi sia stato un rifiuto dell'intervento;
- in ordine alla sostituzione del motore della macchina, ha riconosciuto di averla eseguita, allegando che, di regola, le criosaune vengono consegnate “disassemblate” dalla produttrice e di essere perciò costretta, in alcuni casi, nel procedere all'assemblaggio e al successivo collaudo, a sostituire il motore russo originale, ove questo non funzioni perfettamente, con un motore svizzero di qualità migliore e più costoso (il che determinerebbe, secondo la prospettazione di un aumento del valore complessivo del macchinario); CP_1
- in ordine al rapporto di agenzia, ha negato il diritto dell'attrice opponente a percepire le provvigioni e ha sostenuto la legittimità del proprio recesso in data 29.01.2021.
In via riconvenzionale, infine, ha chiesto la condanna di Controparte_1 Parte_1
al pagamento di una somma corrispondente al “maggior valore” della criosauna
[...]
fornita, in quanto dotata di motore svizzero anziché russo, rispetto al prezzo contrattuale.
Così instaurato il contraddittorio, è stata respinta dal G.I. la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
quindi, la causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e con l'espletamento di CTU diretta alla descrizione e alla verifica tecnica della macchina in contestazione.
Esaurita l'istruttoria, le parti hanno precisato le conclusioni trascritte in epigrafe e la causa
è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
L'eccezione preliminare di tardività dell'opposizione, sollevata dalla convenuta opposta
è infondata. Controparte_1
Infatti, poiché la notificazione del decreto ingiuntivo è stata eseguita a mezzo PEC in data
26.04.2021, il quarantesimo giorno successivo a tale data è il sabato 05.06.2021.
Trattandosi, appunto, di un sabato, la scadenza del termine per l'opposizione è prorogata di diritto al lunedì 07.06.2021, ai sensi dell'art. 155, commi 4° e 5°, c.p.c..
Pertanto l'opposizione è tempestiva, in quanto notificata alla società sempre CP_1
a mezzo PEC, proprio il lunedì 07.06.2021.
In ordine all'altra eccezione preliminare della convenuta opposta, di inammissibilità delle domande dell'attrice opponente fondate sul contratto di agenzia in data 25.04.2018 e sulla cessazione del relativo rapporto, va osservato che le domande in questione sono state abbandonate da poiché esse, a seguito dei rilievi svolti con Parte_1
ordinanza a verbale 31.03.2022 (“la domanda formulata in via riconvenzionale relativa a provvigioni
e diritti nascenti da rapporto di agenzia ha un oggetto del tutto estraneo e privo non solo di rapporto sinallagmatico, ma, in senso più ampio, di qualsivoglia vincolo di connessione con la domanda di pagamento formulata in via monitoria, trovando peraltro fonte in un rapporto negoziale distinto da quello che ha originato il credito azionato in via monitoria”), non sono state riproposte fin dalla memoria ex art. 183 comma 6° n. 1 c.p.c..
L'eccezione di inammissibilità deve, dunque, ritenersi superata.
Nel merito è infondata, perché priva di idonea prova, la domanda risarcitoria, per il fermo della macchina “criosauna”, svolta dall'attrice opponente.
I capitoli di prova orale dedotti al riguardo non sono stati ammessi perché formulati in maniera generica e comportante valutazioni, in particolare per quanto attiene al nesso di causalità tra il preteso danno (disdetta degli abbonamenti di crioterapia da parte dei clienti)
e l'asserito fermo della macchina nel – peraltro limitato – periodo indicato dalla società attrice opponente.
Residua, pertanto, la domanda di riduzione del prezzo della macchina venduta, domanda che deve essere ricondotta all'azione “quanti minoris” di cui all'art. 1492 c.c..
In proposito ha allegato di avere appreso nel marzo-aprile 2020, Parte_1
direttamente dalla società produttrice , che la criosauna fornitale da CP_2 CP_1
non era nuova, bensì “rigenerata”, avendo sostituito il motore originale del
[...] CP_1
macchinario con un altro motore di fabbricazione svizzera. ha espressamente riconosciuto la circostanza, a sua volta allegando di Controparte_1
avere provveduto alla sostituzione del motore in sede di primo collaudo, poiché il motore originale non funzionava bene, e di avere installato sulla macchina un nuovo motore svizzero di qualità migliore e con prestazioni più elevate, in tal modo determinando non un deprezzamento, ma un aumento di valore della criosauna: aumento di cui ha chiesto, in via riconvenzionale, la rifusione da parte della società opponente.
A fronte delle contrapposte prospettazioni delle parti, è stata disposta ed espletata CTU diretta all'esame della macchina oggetto di causa e alla sua descrizione e valutazione tecnica sotto i profili della conformità ai parametri della casa produttrice, della eventuale presenza di componenti non originali, della validità e regolarità della documentazione consegnata a corredo, dell'incidenza di eventuali difformità sulle certificazioni rilasciate dal produttore, del valore di mercato della macchina alla data della vendita (18.12.2018).
Il CTU incaricato degli accertamenti, Ing. , ha identificato la macchina Persona_1
in contestazione nella “criosauna integrale modello Premium, semiautomatica e telecomandata, CP_2
con matricola n. 1768211 venduta dalla alla e ha Controparte_1 Parte_1
esaminato la stessa presso la sede di quest'ultima società, procedendo altresì all'analisi della relativa documentazione tecnica.
All'esito, il CTU ha espresso le conclusioni che di seguito si riassumono:
- la criosauna n. 1768211 ha effettivamente subìto la sostituzione del motore, effettuata, prima della vendita a dalla società svizzera Folly per conto e su Parte_1
ordine di Controparte_1
- il nuovo motore installato sulla macchina (unitamente ad un condensatore) presenta caratteristiche analoghe a quelle del motore originale, sicché la sostituzione non incide sul corretto funzionamento della criosauna e non introduce, di fatto, rischi diversi o aggiuntivi rispetto alla situazione preesistente (pag. 30 della relazione tecnica);
- tuttavia, trattandosi di una modifica apportata dall'importatore/distributore prima della vendita della macchina all'utente finale e prima della messa in servizio della macchina, essa, sulla base della normativa vigente (Direttiva Macchine 2006/42/CE e correlato D. Lgs.
17/2010 di attuazione), doveva essere preventivamente concordata con il fabbricante, che aveva rilasciato la certificazione CE di conformità;
- in alternativa, l'importatore/distributore avrebbe dovuto assumere il ruolo di fabbricante, emettendo la certificazione di conformità in proprio e sotto la propria responsabilità, dopo avere eseguito le prescritte verifiche tecniche;
- dunque, al momento della vendita la criosauna esaminata non poteva essere considerata come “nuova di fabbrica”, né essa può ritenersi attualmente dotata di valida certificazione di conformità, stante l'avvenuta modifica da parte di un soggetto diverso dal fabbricante;
- è pertanto necessario, al fine di regolarizzare, sul piano formale, la macchina, altrimenti non utilizzabile se non in violazione dell'attuale normativa in materia di sicurezza, “effettuare un'attività di valutazione delle modifiche apportate, al fine della conferma che queste... non abbiano introdotto modifiche sostanziali e non abbiano quindi inciso sul rispetto dei requisiti di sicurezza: ciò al fine della conferma della validità delle originarie certificazione e marcatura” (pag. 56 della relazione tecnica);
- il costo di tali attività di regolarizzazione, stimato in euro 5.000,00 oltre Iva e così in euro
6.100,00, ricade sull'acquirente ed è rappresentativo del minor valore del macchinario al momento della vendita, rilevante ai fini della decisione della domanda in trattazione.
Tali conclusioni, fondate sull'analitica considerazione di dati obiettivi e sorrette da ampia e approfondita motivazione, immune da vizi logici, vengono assunte a fondamento della presente decisione.
Invero, il difetto dei requisiti formali di sicurezza della macchina venduta, comportante il divieto del suo utilizzo fino all'esecuzione delle verifiche necessarie al rilascio di una nuova certificazione di conformità, confermativa della precedente, integra senza dubbio un vizio della cosa venduta, idoneo a fondare la domanda di riduzione del prezzo ai sensi degli artt.
1490 e 1492 c.c..
Va unicamente aggiunto che non è di interesse l'ulteriore elemento, pure rilevato dal CTU nel corso degli accertamenti, dell'avvenuta manomissione della valvola di sicurezza della criosauna: sia perché tale manomissione non è stata tempestivamente dedotta dall'attrice opponente quale vizio della macchina acquistata, idoneo a giustificare un'autonoma riduzione del prezzo;
sia perché essa non può essere riferita con certezza ad una condotta tenuta dalla società venditrice, come è stato evidenziato dal CTU.
Pertanto, ridotto il prezzo, in conformità alle risultanze della CTU, da euro 24.400,00 Iva compresa ad euro 18.300,00 Iva compresa e considerato che ha Parte_1
pacificamente versato, a titolo di corrispettivo, la somma di euro 19.700,00 Iva compresa, sussiste un credito restitutorio di euro 1.400,00 a favore della stessa Parte_1 [...]
Di conseguenza, l'opposizione va accolta, va revocato il decreto ingiuntivo opposto (che era stato emesso per il residuo prezzo contrattuale di euro 4.700,00) e va pronunciata, a carico di condanna al pagamento del predetto importo di euro 1.400,00 Controparte_1
a favore di Parte_1
Esso deve essere maggiorato di interessi nella misura legale a decorrere dalla proposizione della domanda, trattandosi di debito di valuta, avente ad oggetto il rimborso di una parte del prezzo della vendita (Cass. 2060/2013, 724/1989).
Va respinta, per le stesse ragioni, la domanda di di rimborso del “maggior Controparte_1
valore” acquisito dalla macchina per effetto della sostituzione del motore.
Sussistono giustificati motivi per disporre una parziale compensazione delle spese di lite, in ragione dell'inammissibilità delle domande della società opponente basate sul rapporto di agenzia e del rigetto nel merito della domanda risarcitoria formulata dalla società opponente.
Tuttavia, considerato che le domande relative al rapporto di agenzia sono state abbandonate subito dopo i rilievi contenuti nell'ordinanza 31.03.2022 e perciò non hanno dato luogo a successiva attività processuale e che la domanda risarcitoria era di rilievo secondario, si ritiene congruo contenere la compensazione nella misura di 1/3.
Per la parte rimanente (2/3) le spese, liquidate come da dispositivo a valori medi per lo scaglione da 5.201,00 a 26.000,00 euro, seguono la prevalente soccombenza della convenuta opposta.
Le spese di CTU, già liquidate in corso di causa, vanno invece poste a carico esclusivo di in quanto funzionali alla decisione della domanda di riduzione del prezzo, Controparte_1
sulla quale la stessa è risultata soccombente. CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione respinta, così provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 1026/2021 emesso da questo Tribunale in data 26.04.2021; - accoglie la domanda di riduzione del prezzo di vendita della criosauna integrale Krion modello Premium matricola n. 1768211 proposta dall'attrice opponente Parte_1
e, per l'effetto, condanna la convenuta opposta alla restituzione,
[...] Controparte_1
in favore di della somma di euro 1.400,00 oltre interessi legali a Parte_1
decorrere dal giorno 07.06.2021 e fino al saldo effettivo;
- rigetta le altre domande proposte dalle parti;
- compensa tra le parti le spese di lite nella misura di 1/3 e condanna alla Controparte_1
rifusione in favore di della rimanente quota dei 2/3, che liquida Parte_1
- già operata la compensazione - in euro 255,00 per anticipazioni ed euro 3.384,66 per onorari, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA;
- pone le spese di CTU, così come liquidate in corso di causa, in via definitiva a carico esclusivo della convenuta opposta Controparte_1
Treviso, 23 maggio 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Laura Ceccon