Articolo 65 della Legge 28 marzo 1968, n. 434
Articolo 64Articolo 66
Versione
5 maggio 1968
Art. 65. Gia' abilitati all'esercizio professionale.

Conservano il diritto all'iscrizione nell'albo coloro che sono stati iscritti a norma dell' articolo 22 del regio decreto 25 novembre 1929, n. 2365 .
Analogo diritto e' riconosciuto ai diplomati della cessata scuola tecnica agraria pareggiata di San Michele all'Adige (Trento), i quali dimostrino di aver prestato alla data di entrata in vigore della presente legge e negli ultimi cinque anni attivita' professionale anche dipendente.
Entrata in vigore il 5 maggio 1968