TRIB
Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 30/07/2025, n. 1238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1238 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Cagliari, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Giudice relatore Dott. Mario Farina
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 8230 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024,
promossa da:
nato a [...] il [...], residente nella Via delle Api - Nucleo San Parte_1
,
Paolo, 7 in Sinnai (CA) (C.F. elettivamente domiciliato in presso lo studio C.F. 1
dell'avv. Luca Picasso, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in atti;
Ricorrente
contro
Controparte_1 (BLYTH), nata il [...] a [...] e residente in 2 Foster House
Maxwell road Borehamwood in Londra (C.F. C.F. 2
Convenuto -contumace e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO,
Intervenuto per legge
CONCLUSIONI: Nell'interesse di parte ricorrente: "Voglia l'Ill.mo Tribunale:
a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio contratto tra il Signor Parte_1 e la ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di Signora Parte_2
procedere alla annotazione della Sentenza;
b) confermare le condizioni della separazione con la conferma dell'obbligo a carico della resistente Controparte_1 di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie per i figli Per_1 Per_2 e Per 3 residenti presso il padre;
'
a) Con vittoria di spese e competenze professionali, oltre accessori come per legge."
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte_1 ha adito l'intestato Tribunale domandando la Con ricorso depositato il 19.12.2024
pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio e la conferma delle condizioni della separazione in quanto compatibili con la situazione odierna ed in particolare riguardo a all'impegno di entrambi i genitori versi i figli di provvedere alle “[...] spese straordinarie, sia mediche che d'istruzione [...]" che “[...] verranno sostenute da entrambi nella misura del 50% ciascuno;
sostenute nell'interesse della figlia minore _4
A fondamento delle domande formulate parte ricorrente ha dedotto che le parti hanno contratto matrimonio in data in Londra, Regno Unito Il matrimonio veniva trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Cagliari al n. 285, Parte I ZI - Serie C - anno 1995 (doc. 01).; che dall'unione coniugale sono nati tre figli: (Londra -10 gennaio 1993), [...]Persona_5 Per_6 (Londra 9 febbraio 1998), Per_2 (Cagliari 16 luglio 2004), Persona_7
(Quartu Sant'Elena (CA) il 30 maggio 2007) i quali, ad esclusione di PEona_5 convivono
con lui, studenti ed economicamente non autosufficienti;
che le parti addivenivano ad una separazione in via consensuale nell'anno 2012 in data 31 maggio 2012, omologata dal Tribunale di
Cagliari con decreto n. 9111/2012 del 3 luglio 2012 secondo le seguenti condizioni: “1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) ciascuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
3) i figli minori Per_1 Per_2 e Per_4
vengono affidati ad entrambi i genitori e da entrambi dovranno continuare a ricevere cure,
educazione e istruzione, mantenendo con ciascuno di lor rapporti equilibrati e continuativi e conservando con gli ascendenti e coi parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi.
Continueranno a vivere con il padre, mantenendo la propria residenza in Sinnai alla via delle Api,
nucleo San Paolo, n. 7.; 4) quando la madre si troverà in Italia avrà facoltà di vedere e avere con sé i figli ogni volta che vorrà, salvo il necessario preavviso e coordinamento e, comunque, secondo i periodi di seguito indicati che i coniugi riconoscono quale contenuto minimo del diritto di visita: a)
la madre terrà con sé i minori due pomeriggi infrasettimanali dalle ore 15,00 alle ore 20,00; b) nei fine settimana, a domeniche alterne, i minori verranno affidati alla madre dalle ore 15,00 del sabato alle 21,00 della domenica;
c) durante le festività natalizie e pasquali i minori trascorreranno con l'uno e l'altro genitore alternativamente i giorni di vigilia e quelli della festa;
d) durante le vacanze estive ciascun genitore terrà con sé i minori per 15 giorni consecutivi per un periodo da concordare anticipatamente con l'altro genitore;
5) il periodo di permanenza all'estero dei figli minori deve essere preventivamente concordato da entrambi i genitori;
6) fino a quando la madre vivrà
all'estero, il padre potrà assumere tutte le decisioni urgenti riguardanti i figli minori, salvo l'obbligo di informare tempestivamente la madre;
7) la casa coniugale sita in Sinnai alla Via delle Api, nucleo San Paolo, 7, viene assegnata a Parte_1 che ne è comunque il proprietario, perché continui ad 9
abitarci insieme ai figli;
8) le spese straordinarie, sia mediche che d'istruzione, relative ai figli saranno preventivamente concordate tra i genitori, salvo i casi di incontestabile urgenza, e verranno sostenute da entrambi nella misura del 50% ciascuno;
9) i coniugi hanno già provveduto alla divisione dei beni in comunione legale e di non aver nient'altro da pretendere reciprocamente;
10) i coniugi infine si concedono reciprocamente l'assenso al rilascio del passaporto ed al rilascio del passaporto e di documenti comunque validi per l'espatrio a favore dei figli minori;
11) i coniugi si danno reciprocamente atto che le condizioni su riportate, oggi fra loro concordate, non vanno considerate separatamente ma costituiscono un unico ed inscindibile complesso e vanno interpretate le une per mezzo delle altre."; che sono ampiamente trascorsi ad oggi i termini di legge ai fini della dichiarazione dello scioglimento degli effetti civili del matrimonio, senza che vi sia stata alcuna riconciliazione e non sussistono altri procedimenti aventi per oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande proposte con il presente atto o domande ad esse connesse;
che la convenuta vive attualmente a Londra e non provvede in modo alcuno né alle spese ordinarie, né a quelle straordinarie per le cure sanitarie e l'istruzione; di dimorare con i propri figli in Sinnai (CA) e di provvedere, in via esclusiva, alle loro necessità primarie di vita quotidiana e alle loro spese ordinarie e straordinarie per l'istruzione e per le cure sanitarie.
*****
Nonostante la ritualità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza il convenuto è
rimasto contumace.
***
All'udienza di comparizione del 7.05.2025 il procuratore di parte ricorrente ha dato atto di avere notificato il ricorso tramite consolato italiano nel regno unito alla resistente la quale ha inviato una missiva corredata del documento di identità riferendo di avere avuto la consegna del plico e di essere a conoscenza dell'udienza odierna e di non potere parteciparvi.
La parte ricorrente personalmente comparsa ha affermato: “confermo il contenuto del ricorso. la convivenza non è mai ripresa. all'epoca della separazione i figli erano minorenni tranne uno.
attualmente il più grande CP_2 vive per i fatti suoi. gli altri figli stanno con me a Sinnai.
PE ha finito il liceo e farà la stagione estiva. la minore mia diverrà maggiorenne il 30 di questo mese di maggio. in sede di separazione è stata previsa la sola partecipazione della madre alle spese straordinarie ma non un assegno. io svolgo lavoro non regolarizzato e sono nelle condizioni di mantenere i figli."
****** PEo All'udienza del 5.06.2025, il procuratore di parte ricorrente ha dato atto da che la figlia minore
è divenuta maggiorenne il 30 maggio scorso e che i figli vanno a trovare la madre a Londra con una certa regolarità e la sentono telefonicamente. Ha quindi domandato la pronuncia del divorzio e la conferma dell'obbligo a carico della resistente di partecipare nella misura del 50% alle spese straordinarie per i figli Per_1 Per_2 e R_ tutti studenti.
Il Giudice all'esito dell'udienza ha provveduto ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c. confermando
Controparte_1 di contribuire nella misura del 50% alle spesel'obbligo a carico della resistente straordinarie per i figli Per_1 Per_2 e R_ residenti presso il padre;
inoltre, non essendovi necessità di ulteriore istruzione, ha trattenuto la causa in decisione.
******
La domanda di divorzio merita accoglimento in quanto fondata.
I coniugi hanno, infatti, provato, con la produzione di copia degli atti del procedimento di separazione personale, di essere legalmente separati e che, dalla data di comparizione davanti al
Presidente in quella procedura alla data del deposito del ricorso introduttivo nel presente giudizio
(il 19.12.2024), sono trascorsi i termini di legge.
In mancanza di contestazioni deve ritenersi, come espressamente previsto dalla legge, che la separazione medesima sia stata ininterrotta.
Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1 dicembre 1970, n. 898, così come modificata dalla legge 6 maggio 2015, n. 55, e deve pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio tra Parte_1 e Controparte_1
*****
Per quanto concerne l'adozione dei provvedimenti relativi alla prole, deve darsi atto che nelle more del giudizio anche la figlia Per_4 è divenuta maggiorenne e, pertanto, nulla deve essere stabilito in ordine al regime di affidamento e diritto di visita del genitore non collocatario. Per quanto attiene ai profili economici, può per un verso osservarsi come non siano stati allegati fatti sopravvenuti da porre a base di una revisione degli accordi di separazione, peraltro non domandata.
Deve quindi essere confermato l'obbligo a carico della resistente di provvedere al pagamento del
50% delle spese straordinarie sostenute dal ricorrente nell'interesse dei figli conviventi con i padre stabilito in sede di separazione e con i provvedimenti provvisori
****
Le ragioni di lite giustificano la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo:
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Londra il 19.08.1995 tra Pt_1
,[...] nato a [...] il [...] e Controparte_1 (BLYTH), nata il
22 dicembre 1967, ordinando all'ufficiale dello stato civile del comune di Cagliari di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1995, atto n. 285, parte II, serie c);
conferma l'obbligo a carico della sig.ra Controparte_3 di corrispondere il 50% delle spese straordinarie sostenute dal ricorrente nell'interesse dei figli Per_1 Per_2 e
R_ con lui conviventi.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Cagliari in data 14.07.2025, nella camera di Consiglio della prima Sezione Civile del
Tribunale.
Il Giudice estensore Il Presidente Dott. Mario Farina Dott. Giorgio Latti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Cagliari, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Giudice relatore Dott. Mario Farina
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 8230 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024,
promossa da:
nato a [...] il [...], residente nella Via delle Api - Nucleo San Parte_1
,
Paolo, 7 in Sinnai (CA) (C.F. elettivamente domiciliato in presso lo studio C.F. 1
dell'avv. Luca Picasso, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in atti;
Ricorrente
contro
Controparte_1 (BLYTH), nata il [...] a [...] e residente in 2 Foster House
Maxwell road Borehamwood in Londra (C.F. C.F. 2
Convenuto -contumace e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO,
Intervenuto per legge
CONCLUSIONI: Nell'interesse di parte ricorrente: "Voglia l'Ill.mo Tribunale:
a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio contratto tra il Signor Parte_1 e la ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di Signora Parte_2
procedere alla annotazione della Sentenza;
b) confermare le condizioni della separazione con la conferma dell'obbligo a carico della resistente Controparte_1 di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie per i figli Per_1 Per_2 e Per 3 residenti presso il padre;
'
a) Con vittoria di spese e competenze professionali, oltre accessori come per legge."
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte_1 ha adito l'intestato Tribunale domandando la Con ricorso depositato il 19.12.2024
pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio e la conferma delle condizioni della separazione in quanto compatibili con la situazione odierna ed in particolare riguardo a all'impegno di entrambi i genitori versi i figli di provvedere alle “[...] spese straordinarie, sia mediche che d'istruzione [...]" che “[...] verranno sostenute da entrambi nella misura del 50% ciascuno;
sostenute nell'interesse della figlia minore _4
A fondamento delle domande formulate parte ricorrente ha dedotto che le parti hanno contratto matrimonio in data in Londra, Regno Unito Il matrimonio veniva trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Cagliari al n. 285, Parte I ZI - Serie C - anno 1995 (doc. 01).; che dall'unione coniugale sono nati tre figli: (Londra -10 gennaio 1993), [...]Persona_5 Per_6 (Londra 9 febbraio 1998), Per_2 (Cagliari 16 luglio 2004), Persona_7
(Quartu Sant'Elena (CA) il 30 maggio 2007) i quali, ad esclusione di PEona_5 convivono
con lui, studenti ed economicamente non autosufficienti;
che le parti addivenivano ad una separazione in via consensuale nell'anno 2012 in data 31 maggio 2012, omologata dal Tribunale di
Cagliari con decreto n. 9111/2012 del 3 luglio 2012 secondo le seguenti condizioni: “1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) ciascuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
3) i figli minori Per_1 Per_2 e Per_4
vengono affidati ad entrambi i genitori e da entrambi dovranno continuare a ricevere cure,
educazione e istruzione, mantenendo con ciascuno di lor rapporti equilibrati e continuativi e conservando con gli ascendenti e coi parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi.
Continueranno a vivere con il padre, mantenendo la propria residenza in Sinnai alla via delle Api,
nucleo San Paolo, n. 7.; 4) quando la madre si troverà in Italia avrà facoltà di vedere e avere con sé i figli ogni volta che vorrà, salvo il necessario preavviso e coordinamento e, comunque, secondo i periodi di seguito indicati che i coniugi riconoscono quale contenuto minimo del diritto di visita: a)
la madre terrà con sé i minori due pomeriggi infrasettimanali dalle ore 15,00 alle ore 20,00; b) nei fine settimana, a domeniche alterne, i minori verranno affidati alla madre dalle ore 15,00 del sabato alle 21,00 della domenica;
c) durante le festività natalizie e pasquali i minori trascorreranno con l'uno e l'altro genitore alternativamente i giorni di vigilia e quelli della festa;
d) durante le vacanze estive ciascun genitore terrà con sé i minori per 15 giorni consecutivi per un periodo da concordare anticipatamente con l'altro genitore;
5) il periodo di permanenza all'estero dei figli minori deve essere preventivamente concordato da entrambi i genitori;
6) fino a quando la madre vivrà
all'estero, il padre potrà assumere tutte le decisioni urgenti riguardanti i figli minori, salvo l'obbligo di informare tempestivamente la madre;
7) la casa coniugale sita in Sinnai alla Via delle Api, nucleo San Paolo, 7, viene assegnata a Parte_1 che ne è comunque il proprietario, perché continui ad 9
abitarci insieme ai figli;
8) le spese straordinarie, sia mediche che d'istruzione, relative ai figli saranno preventivamente concordate tra i genitori, salvo i casi di incontestabile urgenza, e verranno sostenute da entrambi nella misura del 50% ciascuno;
9) i coniugi hanno già provveduto alla divisione dei beni in comunione legale e di non aver nient'altro da pretendere reciprocamente;
10) i coniugi infine si concedono reciprocamente l'assenso al rilascio del passaporto ed al rilascio del passaporto e di documenti comunque validi per l'espatrio a favore dei figli minori;
11) i coniugi si danno reciprocamente atto che le condizioni su riportate, oggi fra loro concordate, non vanno considerate separatamente ma costituiscono un unico ed inscindibile complesso e vanno interpretate le une per mezzo delle altre."; che sono ampiamente trascorsi ad oggi i termini di legge ai fini della dichiarazione dello scioglimento degli effetti civili del matrimonio, senza che vi sia stata alcuna riconciliazione e non sussistono altri procedimenti aventi per oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande proposte con il presente atto o domande ad esse connesse;
che la convenuta vive attualmente a Londra e non provvede in modo alcuno né alle spese ordinarie, né a quelle straordinarie per le cure sanitarie e l'istruzione; di dimorare con i propri figli in Sinnai (CA) e di provvedere, in via esclusiva, alle loro necessità primarie di vita quotidiana e alle loro spese ordinarie e straordinarie per l'istruzione e per le cure sanitarie.
*****
Nonostante la ritualità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza il convenuto è
rimasto contumace.
***
All'udienza di comparizione del 7.05.2025 il procuratore di parte ricorrente ha dato atto di avere notificato il ricorso tramite consolato italiano nel regno unito alla resistente la quale ha inviato una missiva corredata del documento di identità riferendo di avere avuto la consegna del plico e di essere a conoscenza dell'udienza odierna e di non potere parteciparvi.
La parte ricorrente personalmente comparsa ha affermato: “confermo il contenuto del ricorso. la convivenza non è mai ripresa. all'epoca della separazione i figli erano minorenni tranne uno.
attualmente il più grande CP_2 vive per i fatti suoi. gli altri figli stanno con me a Sinnai.
PE ha finito il liceo e farà la stagione estiva. la minore mia diverrà maggiorenne il 30 di questo mese di maggio. in sede di separazione è stata previsa la sola partecipazione della madre alle spese straordinarie ma non un assegno. io svolgo lavoro non regolarizzato e sono nelle condizioni di mantenere i figli."
****** PEo All'udienza del 5.06.2025, il procuratore di parte ricorrente ha dato atto da che la figlia minore
è divenuta maggiorenne il 30 maggio scorso e che i figli vanno a trovare la madre a Londra con una certa regolarità e la sentono telefonicamente. Ha quindi domandato la pronuncia del divorzio e la conferma dell'obbligo a carico della resistente di partecipare nella misura del 50% alle spese straordinarie per i figli Per_1 Per_2 e R_ tutti studenti.
Il Giudice all'esito dell'udienza ha provveduto ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c. confermando
Controparte_1 di contribuire nella misura del 50% alle spesel'obbligo a carico della resistente straordinarie per i figli Per_1 Per_2 e R_ residenti presso il padre;
inoltre, non essendovi necessità di ulteriore istruzione, ha trattenuto la causa in decisione.
******
La domanda di divorzio merita accoglimento in quanto fondata.
I coniugi hanno, infatti, provato, con la produzione di copia degli atti del procedimento di separazione personale, di essere legalmente separati e che, dalla data di comparizione davanti al
Presidente in quella procedura alla data del deposito del ricorso introduttivo nel presente giudizio
(il 19.12.2024), sono trascorsi i termini di legge.
In mancanza di contestazioni deve ritenersi, come espressamente previsto dalla legge, che la separazione medesima sia stata ininterrotta.
Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1 dicembre 1970, n. 898, così come modificata dalla legge 6 maggio 2015, n. 55, e deve pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio tra Parte_1 e Controparte_1
*****
Per quanto concerne l'adozione dei provvedimenti relativi alla prole, deve darsi atto che nelle more del giudizio anche la figlia Per_4 è divenuta maggiorenne e, pertanto, nulla deve essere stabilito in ordine al regime di affidamento e diritto di visita del genitore non collocatario. Per quanto attiene ai profili economici, può per un verso osservarsi come non siano stati allegati fatti sopravvenuti da porre a base di una revisione degli accordi di separazione, peraltro non domandata.
Deve quindi essere confermato l'obbligo a carico della resistente di provvedere al pagamento del
50% delle spese straordinarie sostenute dal ricorrente nell'interesse dei figli conviventi con i padre stabilito in sede di separazione e con i provvedimenti provvisori
****
Le ragioni di lite giustificano la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo:
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Londra il 19.08.1995 tra Pt_1
,[...] nato a [...] il [...] e Controparte_1 (BLYTH), nata il
22 dicembre 1967, ordinando all'ufficiale dello stato civile del comune di Cagliari di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1995, atto n. 285, parte II, serie c);
conferma l'obbligo a carico della sig.ra Controparte_3 di corrispondere il 50% delle spese straordinarie sostenute dal ricorrente nell'interesse dei figli Per_1 Per_2 e
R_ con lui conviventi.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Cagliari in data 14.07.2025, nella camera di Consiglio della prima Sezione Civile del
Tribunale.
Il Giudice estensore Il Presidente Dott. Mario Farina Dott. Giorgio Latti