CGT1
Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVII, sentenza 20/02/2026, n. 2974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2974 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2974/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 27, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
LUPI PIETRO, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6841/2025 depositato il 10/04/2025
proposto da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - 17142801004
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 20250002290020180314757 TARI 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2986/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: “- In via principale nel merito accolga il presente ricorso dichiarando la nullità e/o annullabilità dell'atto impugnato, per i motivi sopra esposti, dichiarando l'infondatezza dell'atto e della pretesa dell'Ufficio e concedere lo sgravio. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Resistente NOV: “proceda a rigettare il ricorso così proposto, totalmente destituito in fatto ed in diritto, con condanna alle spese di giustizia nella misura che riterrà equa a favore della Resistente”.
Resistente Municipia S.p.A.: “- rigettare il ricorso proposto dal contribuente;
- con vittoria di spese ed onorari di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito di notifica in data 10 marzo 2025 della intimazione ad adempiere n.ro 20250002290020180314757 per un totale di €. 804,13 per Tari anno 2016 del Comune di Napoli, l'Avv. Difensore_1 ha proposto ricorso a questa Corte di Giustizia tributaria di primo grado notificandolo alla Resistente_1 S.r.l. ed alla Municipia S.p.A. in data 14 marzo 2025 a mezzo PEC.
Con il primo motivo il ricorrente ha eccepito la carenza di legittimazione attiva di Resistente_1 perché società non iscritta nell'Albo dei soggetti abilitati ad effettuare le attività di liquidazione, di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e delle altre entrate degli enti locati, istituito presso il Ministero delle Finanze. Con il secondo motivo il contribuente ha eccepito la mancata notifica degli atti prodromici e con il terzo la prescrizione del tributo anno 2016.
Il ricorrente ha concluso come in epigrafe trascritto.
All'udienza del 16 giugno 2026 è stata disattesa l'istanza di sospensione dell'atto impugnato.
Il 15 dicembre 2025 si è costituita Resistente_1 Resistente_1 assumendo che il ricorrente avrebbe impugnato il preavviso di fermo amministrativo 20250002245720165405373 notificatogli il 27.01.2025 rilevando che l'atto impugnato è stato emesso dalla Municipia S.p.A., società iscritta nell'Albo al n. 164 e che l'atto prodromico era stato notificato. La resistente ha concluso come in epigrafe trascritto.
Il 26 gennaio 2026 si è costituita Municipia S.p.A. ribadendo che l'atto impugnato è stato emesso dalla stessa;
in ordine alla notifica dell'avviso di accertamento n. 008428658601 emesso dal Comune di Napoli questo, come da documentazione depositata, era stato notificato a mezzo PEC il 26.11.2021.
La causa è stata discussa e decisa nell'odierna udienza pubblica con la lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Il primo motivo è infondato poiché l'atto impugnato è stato sottoscritto dalla Municipia S.p.A. di cui non è contestata l'iscrizione al n. 146 del decreto del MEF n. 101/2022.
Anche il secondo motivo è infondato. La Municipia S.p.A. ha depositato il duplicato informatico della ricevuta di avvenuta consegna del 26.11.2021 relativa alla notifica dell'avviso di accertamento prodromico menzionato nell'intimazione impugnata. Consequenzialmente anche il terzo motivo è infondato atteso da quest'ultima data a quella di notifica dell'intimazione, 10 marzo 2025, non sono decorsi i cinque anni previsti all'art. 2948,
n. 4, c.c. che si applica per i tributi degli enti locali.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo (limitatamente alla fase di merito atteso che le resistenti non erano costituite per la fase della sospensiva).
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado, sez. 27, in composizione monocratica, rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in favore di ciascuna resistente in euro
280,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie (15% sui compensi), CPA ed IVA come per legge.
Napoli, 16 febbraio 2026
Il Giudice
(dott. Pietro Lupi)
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 27, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
LUPI PIETRO, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6841/2025 depositato il 10/04/2025
proposto da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - 17142801004
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 20250002290020180314757 TARI 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2986/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: “- In via principale nel merito accolga il presente ricorso dichiarando la nullità e/o annullabilità dell'atto impugnato, per i motivi sopra esposti, dichiarando l'infondatezza dell'atto e della pretesa dell'Ufficio e concedere lo sgravio. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Resistente NOV: “proceda a rigettare il ricorso così proposto, totalmente destituito in fatto ed in diritto, con condanna alle spese di giustizia nella misura che riterrà equa a favore della Resistente”.
Resistente Municipia S.p.A.: “- rigettare il ricorso proposto dal contribuente;
- con vittoria di spese ed onorari di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito di notifica in data 10 marzo 2025 della intimazione ad adempiere n.ro 20250002290020180314757 per un totale di €. 804,13 per Tari anno 2016 del Comune di Napoli, l'Avv. Difensore_1 ha proposto ricorso a questa Corte di Giustizia tributaria di primo grado notificandolo alla Resistente_1 S.r.l. ed alla Municipia S.p.A. in data 14 marzo 2025 a mezzo PEC.
Con il primo motivo il ricorrente ha eccepito la carenza di legittimazione attiva di Resistente_1 perché società non iscritta nell'Albo dei soggetti abilitati ad effettuare le attività di liquidazione, di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e delle altre entrate degli enti locati, istituito presso il Ministero delle Finanze. Con il secondo motivo il contribuente ha eccepito la mancata notifica degli atti prodromici e con il terzo la prescrizione del tributo anno 2016.
Il ricorrente ha concluso come in epigrafe trascritto.
All'udienza del 16 giugno 2026 è stata disattesa l'istanza di sospensione dell'atto impugnato.
Il 15 dicembre 2025 si è costituita Resistente_1 Resistente_1 assumendo che il ricorrente avrebbe impugnato il preavviso di fermo amministrativo 20250002245720165405373 notificatogli il 27.01.2025 rilevando che l'atto impugnato è stato emesso dalla Municipia S.p.A., società iscritta nell'Albo al n. 164 e che l'atto prodromico era stato notificato. La resistente ha concluso come in epigrafe trascritto.
Il 26 gennaio 2026 si è costituita Municipia S.p.A. ribadendo che l'atto impugnato è stato emesso dalla stessa;
in ordine alla notifica dell'avviso di accertamento n. 008428658601 emesso dal Comune di Napoli questo, come da documentazione depositata, era stato notificato a mezzo PEC il 26.11.2021.
La causa è stata discussa e decisa nell'odierna udienza pubblica con la lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Il primo motivo è infondato poiché l'atto impugnato è stato sottoscritto dalla Municipia S.p.A. di cui non è contestata l'iscrizione al n. 146 del decreto del MEF n. 101/2022.
Anche il secondo motivo è infondato. La Municipia S.p.A. ha depositato il duplicato informatico della ricevuta di avvenuta consegna del 26.11.2021 relativa alla notifica dell'avviso di accertamento prodromico menzionato nell'intimazione impugnata. Consequenzialmente anche il terzo motivo è infondato atteso da quest'ultima data a quella di notifica dell'intimazione, 10 marzo 2025, non sono decorsi i cinque anni previsti all'art. 2948,
n. 4, c.c. che si applica per i tributi degli enti locali.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo (limitatamente alla fase di merito atteso che le resistenti non erano costituite per la fase della sospensiva).
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado, sez. 27, in composizione monocratica, rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in favore di ciascuna resistente in euro
280,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie (15% sui compensi), CPA ed IVA come per legge.
Napoli, 16 febbraio 2026
Il Giudice
(dott. Pietro Lupi)