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Sentenza 12 luglio 2024
Sentenza 12 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 12/07/2024, n. 2064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2064 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Torre Annunziata
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale di Torre Annunziata – Prima sezione civile – riunito in Camera di Consiglio, composto dai magistrati: dott.ssa Marianna Lopiano presidente dott.ssa Maria Rosaria Barbato giudice relatore dott.ssa Raffaella Cappiello giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 3145/2023 R.G., avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi su domanda congiunta e divorzio congiunto
TRA
, (c.f. , nata a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1
in Santa Maria La Carità (NA), alla via Pontone n.75/B, elettivamente domiciliata in Santa Maria la
Carità (Na), alla Via Visitazione n. 247 presso lo studio dell'Avv. Paolina Gentile (C.F.
, dalla quale è rappresentata e difesa a giusta procura in calce al ricorso C.F._2
introduttivo del giudizio.
E
, (c.f. ), nato a [...] il Parte_2 C.F._3
06/02/1978 e residente in [...], elettivamente domiciliato in Santa
Maria la Carità (Na), alla Via Visitazione n.247 presso lo studio dell'Avv. Paolina Gentile (C.F.
dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in calce al ricorso C.F._2
introduttivo del giudizio.
RICORRENTI
Conclusioni: i ricorrenti hanno chiesto omologare la separazione secondo i patti e le condizioni di cui al ricorso, come integrati in sede di note depositate in data 05.01.2024.
Il P.M. in data 06.02.2024 ha espresso parere favorevole alla separazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 1. Con ricorso depositato in data 22.06.2023, i ricorrenti hanno chiesto a questo tribunale che fosse omologata la loro separazione personale alle condizioni concordate in ricorso ed all'esito del passaggio in giudicato della detta sentenza e decorso il termine semestrale dall'udienza di comparizione, pronunciarsi sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate.
A tal fine hanno premesso di avere contratto matrimonio concordatario, celebrato in Casola di
Napoli (NA) in data 05.08.2017, optando per il regime patrimoniale di separazione dei beni, da cui è nato un figlio, , a Pompei (NA) il 16.07.2019, ad oggi minorenne. Persona_1
I ricorrenti hanno rappresentato che, negli anni, il rapporto di coniugio si era irrimediabilmente incrinato, rendendo la convivenza coniugale impossibile ed intollerabile, tanto che il si Pt_2
era trasferito nella regione Lombardia per motivi di lavoro, interrompendola già, di fatto.
In particolare, con la sottoscrizione del ricorso, il dichiarava di svolgere il lavoro di Pt_2
collaboratore scolastico e di non essere titolare di proprietà immobiliari;
la di avere Parte_1 un'occupazione saltuaria e di essere proprietaria della casa coniugale, sita in Santa Maria la
Carità (NA) alla via Pontone n.75/B.
All'esito delle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 23.04.2024, preso atto che le parti avevano concordemente dichiarato di non volersi riconciliare e avevano modificato e integrato, dopo i rilievi effettuati dal Tribunale con ordinanza emessa all'esito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 20.11.2023, gli accordi di cui al ricorso nella parte relativa al diritto di visita paterna, perché non conformi all'interesse del minore (punti 4 e 5 del ricorso), visto il parere favorevole del P.M., il giudice delegato rimetteva la causa al collegio per l'omologa.
In particolare, le parti con note congiunte di udienza depositate in data 13.02.2024, ribadivano la volontà di non conciliarsi e concludevano chiedendo omologarsi gli accordi di cui al ricorso, così come modificate ed integrate dalle stesse con dichiarazione sottoscritta da entrambi i coniugi e depositata in data 05.01.2024.
Il PM in data 06.02.2024 esprimeva parere favorevole.
2. La domanda è fondata.
Deve in via preliminare ritenersi l'ammissibilità, nei procedimenti a domanda congiunta, della contemporanea proposizione della domanda di separazione e di quella di divorzio.
L'art. 473-bis. 49 c.p.c., come introdotto dal d.lgs. 149/2022 per i procedimenti introdotti a decorrere dal 28.02.2023, ha previsto al 1° comma che “negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale le parti possono proporre anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e le domande a questa connesse. Le domande così proposte
2 sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale”. Nel comma 3 è stato inoltre previsto che
“la sentenza emessa all'esito dei procedimenti di cui al presente articolo contiene autonomi capi per le diverse domande e determina la decorrenza dei diversi contributi economici eventualmente previsti”.
Analoga previsione, tuttavia, non è contemplata dall'art 473-bis 51 c.p.c., norma che disciplina i ricorsi su domanda congiunta, di talché la dottrina e la giurisprudenza chiamate a confrontarsi con la nuova previsione normativa, hanno assunto posizioni contrastanti circa la possibilità, anche nei ricorsi su domanda congiunta, di proporre la domanda di separazione unitamente alla domanda di divorzio.
Sussistendo gravi difficoltà interpretative correlate all'introduzione di una nuova normativa e venendo in rilevo una questione suscettibile di riproposizione in numerosi giudizi, il Tribunale di
Treviso con ordinanza del 31 maggio 2023, ha investito la Suprema Corte di Cassazione, ai sensi dell'art 363 bis c.p.c., della questione di rito relativa all'ammissibilità del cumulo oggettivo delle domande congiunte di separazione e divorzio.
La Suprema Corte con sentenza del 16/10/2023, n.28727, ritenuta l'ammissibilità del rinvio pregiudiziale ed esaminate le argomentazioni a sostegno dei contrastanti orientamenti emersi in giurisprudenza, ha affermato il seguente principio di diritto: "In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio".
A tal fine la Corte, infatti, valorizza in primo luogo l'argomento testuale rilevando come il legislatore, pur avendo disciplinato in maniera espressa unicamente il cumulo delle domande nell'ambito dei procedimenti contenziosi, ha fatto riferimento (art. 473-bis.51) all'unicità del ricorso nel caso del procedimento su domanda congiunta e ha utilizzato il plurale ("relativo ai procedimenti", in luogo di "relativo al procedimento"), dovendosi interpretare tale disposizione quale elemento favorevole all'ammissibilità del cumulo.
In secondo luogo, la stessa ratio sottesa all'introduzione della possibilità del cumulo delle domande di separazione e divorzio per i procedimenti contenziosi, ricorrerebbe anche nell'ipotesi di cumulo di ricorsi su domanda congiunta, in quanto anche la proposizione cumulativa delle domande congiunte di separazione e divorzio realizza quel "risparmio di energie processuali" alla base della previsione dell'art. 473-bis.49 c.p.c. Le parti, infatti, "data
l'irreversibilità della crisi matrimoniale, potrebbero voler concentrare e concludere in un'unica
3 sede e con un unico ricorso la negoziazione delle modalità di gestione complessiva di tale crisi e la definizione, benché progressiva, della stessa".
Quanto poi al tema dell'indisponibilità dei diritti oggetto degli accordi, i quali sarebbero nulli ai sensi dell'art. 160 c.c., poiché avrebbero ad oggetto diritti che, oltre ad essere indisponibili, non sarebbero ancora sorti, si evidenzia che "i coniugi che propongono due domande congiunte di separazione e divorzio, cumulate in simultaneus processus, non concludono, in sede di separazione, un accordo sugli effetti del loro eventuale futuro divorzio, tale da condizionare la volontà di un coniuge o da comprimere i suoi diritti indisponibili".
Infine, in ordine al possibile verificarsi di sopravvenienze di fatto che incidano sull'accordo concluso contenuto nella domanda congiunta di divorzio, tale evenienza – oltre a potersi verificare anche nel caso in cui le domande di separazione e divorzio non siano proposte in cumulo - non vale ad impedire l'ammissibilità della contemporanea proposizione delle domande di separazione consensuale e divorzio congiunto, “ma potrà, semmai, determinare
l'applicazione, con il dovuto adattamento, di orientamenti giurisprudenziali (dal) giudice di legittimità già affermati (si pensi a quanto ribadito in Cass. 10463/2018 e in Cass. 19540/2018, in ordine all'inefficacia della revoca unilaterale del consenso alla domanda di divorzio "in senso stretto", con la conseguenza che non possa essere dichiarata l'improcedibilità della domanda congiunta presentata, dovendo essere comunque verificata la sussistenza dei presupposti necessari per la pronuncia, costitutiva, sul divorzio) o di disposizioni normative specifiche
(quali, ad es., lo stesso art. 473-b s.51 c.p.c., per il procedimento consensuale, ove si prevede, dopo la convocazione delle parti e il suggerimento sulle modifiche da apportare ai patti, il rigetto "allo stato" della domanda "se gli accordi sono in contrasto con gli interessi dei figli", o
l'art.473- bis.19 c.p.c., che condiziona l'ammissibilità della modifica, nel corso del procedimento avviato, delle domande di contributo economico in favore proprio e dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, a "mutamenti di circostanze", per il procedimento contenzioso).”
In ragione di tali considerazioni, la Suprema Corte ha ritenuto che "in tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio".
Tanto premesso in punto di ammissibilità, nel merito ritiene il Collegio che la separazione possa essere omologata ai patti e alle condizioni concordate tra le parti.
Dalle allegazioni del ricorso introduttivo è emerso che le circostanze addotte dalle parti e l'insistenza nella domanda stessa da parte di entrambi i coniugi confermano la sopravvenuta incompatibilità della convivenza tra le parti, interrotta già, di fatto, dalle stesse.
4 Sulle conclusioni conformi del P.M., il Collegio ritiene che la separazione possa essere omologata ai patti e alle condizioni concordate tra le parti, così come integrate e modificate dalle stesse, riportate in dispositivo, che non contrastano con norme inderogabili e conformi all'interesse del figlio minore.
Quanto alle ulteriori condizioni patrimoniali della separazione, da quanto dedotto dalle parti in ricorso e dalla documentazione allegata emerge che il attualmente svolge la mansione di Pt_2 collaboratore scolastico risultando dalla certificazione dell' un reddito per Organizzazione_1
l'anno 2022 di euro 13.785,27; mentre la RR parimenti lavora ed è proprietaria della casa coniugale sita in Santa Maria La Carità, alla via Pontone nr. 75/B, II Traversa Vico Vaglio.
Pertanto, in ragione della suindicata posizione economica, ciascun coniuge, rinunziava a qualsivoglia assegno di mantenimento.
Giacché, con il ricorso introduttivo, le parti hanno chiesto oltre alla pronuncia di separazione anche la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni di cui alla separazione, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore affinché questi - trascorsi sei mesi dal
23.04.2023 quale termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza fissata nella data medesima e previa acquisizione dell'attestazione di passaggio in giudicato della presente pronuncia - provveda a raccogliere la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70 e di confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La determinazione delle spese processuali va rinviata alla sentenza che definirà il giudizio.
P.Q.M.
Il tribunale, sul ricorso proposto congiuntamente da e così Parte_1 Parte_2 provvede:
A. omologa la separazione dei coniugi , nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
e nato a [...] il [...] (C.F. C.F._1 Parte_2
), alle condizioni pattuite di seguito riportate: C.F._3
1. I coniugi, già di fatto separati e non conviventi, potranno nel futuro fissare la propria residenza altrove fermo restando la necessità renderlo noto all'altro per le comunicazioni riguardanti l'affido della prole;
5 2. Il figlio minore sarà affidato ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affido condiviso, con collocamento e residenza anagrafica dello stesso presso la madre nell'abitazione della famiglia di origine in Santa Maria La Carità, alla via Pontone nr. 75/B;
3. Tutte le decisioni più importanti nell'interesse del figlio relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, nel rispetto reciproco e tenuto conto di quelle che sono le loro capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni;
4. Fino a quando il sig. per motivi di lavoro, continuerà a risiedere fuori regione, Parte_2
attesa la notevole distanza, eserciterà il diritto di visita ogni fine settimana ed in particolare dal venerdì dalle ore 19.30 circa (tempo stimato per I'arrivo'del treno) alla domenica mattina ore 11.00
(tempo necessario per la partenza). Le parti precisano che durante il periodo di lavoro settimanale fuori regione in settimana il diritto di visita sarà concentrato solo nel fine settimana fatto salvi eventuali festività e ponti infrasettimanali ed in tal caso il diritto di visita verrà esteso a tutto il periodo di permanenza del sempre nel rispetto dell'alternanza delle festività natalizie e Pt_2
pasquali come disciplinate nei patti;
.
5. Allorquando il sig. avrà ottenuto il trasferimento nella regione ove ha residenza Parte_2
il minore, potrà esercitare a pieno il diritto di visita ed a tal fine le parti pattuiscono che compatibilmente con gli impegni del figlio, il padre avrà facoltà di vedere il figlio preferibilmente durante la settimana il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 16.00 alle ore 20:00, nonché domeniche alternate dalle ore 16.00 alle ore 20,00. Il minore trascorrerà weekend alternati con il padre che lo preleverà dalle ore 17,00 del sabato e lo riaccompagnerà alle ore 20,00 della domenica, con pernotto presso di lui. Il padre, inoltre, anche al di fuori di tali giorni, potrà tenere con sé il figlio il giorno della Festa del Papà, il giorno del suo compleanno e del suo onomastico in orari pomeridiani compatibili con le esigenze e gli impegni, anche scolastici, del minore ovvero lavorativi del padre.
Allo stesso modo il figlio resterà l'intera giornata con la madre nei giorni del suo compleanno, del suo onomastico ed in quello della Festa della Mamma. I genitori conservano la facoltà di concordare modifiche, anche temporanee, dei giorni e degli orari degli incontri tra il padre ed il figlio testé stabiliti, nonché di prevedere che il padre possa tenere con sé il figlio anche al di là ed al di fuori dei giorni e degli orari sopra indicati, previo accordo con la madre e fatte salve, in ogni caso, le esigenze e gli impegni, anche scolastici, del minore. Il minore festeggerà il giorno del loro compleanno ed onomastico preferibilmente con entrambi i genitori ovvero in modo alternato.
6. In merito alle festività natalizie il padre terrà con sé il figlio un anno i giorni del 24 dicembre e del 1gennaio e l'anno successivo i giorni del 25 dicembre e del 31 dicembre, secondo il principio dell'alternanza in modo tale che il minore possa trascorrere ad anni alterni con un genitore il Natale
6 e con l'altro il Capodanno. Anche la festività dell'Epifania sarà trascorsa dal figlio in modo alternato, ragion per cui un anno resterà con la madre e l'anno successivo starà con il padre.
7. Durante le festività pasquali il padre terrà con sé il figlio un anno il giorno di Pasqua e l'anno successivo quello del Lunedì in Albis, sempre secondo il predetto criterio dell'alternanza.
8. Durante le vacanze estive il Sig. terrà con sé il figlio per complessivi 15 giorni, Parte_2
da suddividersi in due periodi di quindici giorni, nei mesi di luglio, agosto e settembre. Entrambi i periodi dovranno essere preventivamente concordati tra i genitori e comunicati preferibilmente entro il 10 giugno di ciascun anno di riferimento.
9. La casa coniugale unitamente al mobilio ed all'arredo, sita in Santa Maria La Carità alla via
Pontone n. 75/B di proprietà della sig.ra sarà definitivamente a lei assegnata che la Parte_1
abiterà insieme al figlio minore;
10. Il Sig. corrisponderà mensilmente, per il mantenimento ordinario del figlio, ad Pt_2
esclusione dell'assegno familiare, la somma di 250,00 euro oltre Istat come per legge entro il giorno
5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della sig.ra o altra forma di Parte_1
pagamento concordata.
11. Le spese straordinarie (come individuate da protocollo di Codesto Tribunale), necessarie per il figlio minore sarà a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno. In particolare, le parti precisano che saranno suddivise al 50% le spese scolastiche e mediche non coperte dal SSN;
12. la sig.ra rinuncia definitivamente al proprio personale mantenimento;
Parte_1
13. i ricorrenti si concedono il nulla osta per il rilascio e/o il rinnovo dei rispettivi passaporti o di altri documenti equipollenti.
B. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Torre del Greco per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n. 7 parte II, serie A,
Ufficio 1, dei registri di matrimonio dell'anno 2017);
C. dispone, come da separata ordinanza, la prosecuzione del giudizio e rinvia la pronuncia sulle spese alla sentenza definitiva.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 21.05.2024
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Maria Rosaria Barbato dott.ssa Marianna Lopiano
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