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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 14/05/2025, n. 1379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1379 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del dott. Amato Carbone, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 12701/2023 RG fissata all'udienza del 13/05/2025 (data di scadenza del termine per il deposito delle note) promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. Parte_1
MANNI VALERIA
Ricorrente
O Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. PETRUCCI MARIA TERESA CP_2
Resistente
FATTO E DIRITTO
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter cpc ai sensi del quale … Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.
Parte ricorrente ha adito questo Tribunale chiedendo di:
a) accertare e dichiarare che in data 18/6/2023 alle ore 10.49 la sig.na si Parte_1 trovava all'interno dell'abitazione sita in Parabita alla via Piave 12 e che aveva adottato ogni cautela idonea a consentire al medico di controllo di annunciare la propria presenza e di accedere alla predetta abitazione;
b) per l'effetto, dichiarare che il provvedimento dell' del 26/7/2023 con cui non è stata ritenuta CP_2 giustificabile l'assenza alla visita di controllo della sig.na del 18/06/2023 Parte_1
è nullo, illegittimo e inefficace per insussistenza dei requisiti previsti dall'art. 5, comma 14 della L. n.
638/1983, o da altra norma di legge ritenuta applicabile, per i motivi indicati nella narrativa del presente atto;
1 c) conseguentemente, dichiarare il diritto della ricorrente a percepire l'intera indennità di malattia spettante e ordinare all' in persona del legale rappresentante, di corrispondere le somme dovutele CP_2
a tale titolo;
…
In punto di fatto ha rappresentato che:
1) la ricorrente è lavoratrice dipendente della Parte_2
, con sede in Copertino, con qualifica di impiegata e mansioni di OSS
[...] livello B2;
2) il giorno 2 giugno 2023 la stessa ha subìto un infortunio che ha provocato la frattura scomposta del dito mignolo della mano destra;
per tale motivo era ingessata fin sotto il gomito destro;
3) le è stato riconosciuto il periodo di malattia a partire dal 4 giugno e fino al 3 luglio;
pertanto il giorno
18 giugno era ancora in periodo di malattia (doc.1);
4) a causa dell'ingessatura ed anche del dolore che in quel periodo la tormentava, la sig.na Parte_1 non si è mossa dalla propria abitazione: non poteva guidare, non poteva andare al mare, non poteva far nulla che la potesse allontanare da casa. Ed ogni qualvolta ha dovuto farlo, lo ha fatto solo per le visite periodiche presso l'Ospedale di Copertino (dove è stata operata), dove ogni settimana le venivano effettuate le medicazioni: tali uscite sono tutte giustificate dalla certificazione rilasciata dal reparto di
Ortopedia di quell'Ospedale;
5) anche il giorno 18/6/2023 la sig.na era nell'abitazione che aveva segnalato all'inizio Parte_1 del periodo di malattia, ossia in Parabita alla Via Piave n° 12, dove risiedono il padre ed il fratello. Quel giorno, come tutto il periodo di malattia, era con lei anche la madre, , che l'ha Persona_1 aiutata nelle faccende domestiche;
6) Alle ore 10,49 del 18/6/2023 – quando il medico incaricato della visita di controllo domiciliare (che peraltro non ha neppure firmato il documento rilasciato nella cassetta della posta- doc.2) dichiara di non averla trovata nel domicilio dichiarato- la ricorrente era in casa insieme alla propria madre ed a due amici, sigg. e;
Persona_2 Persona_3
7) il giorno successivo, 19/6/2023, la sig.ra si è recata presso la sede di Casarano, Parte_1 CP_2 come indicato sull'avviso lasciato nella cassetta postale dall'anonimo Medico, al fine di sottoporsi alla visita di controllo ambulatoriale: nell'occasione, ha saputo da altri due giovani che entrambi, come lei, “non erano stati rinvenuti nella propria abitazione” e, pertanto, anche loro erano stati ritenuti assenti ingiustificati: entrambi
2 questi altri due giovani affermavano di trovarsi nelle loro abitazioni e che, il giorno in cui era passato il medico del lavoro non si erano mossi da casa.
8) in quella sede, l'odierna ricorrente ha riferito ai medici che l'hanno sottoposta a visita che, nel giorno e nell'ora dichiarati dal medico fiscale, lei era in casa con altre persone e che certamente, durante le ore prescritte, non si era spostata dalla propria abitazione;
9) peraltro, a seguito del controllo ambulatoriale, il giudizio medico legale confermava la prognosi del medico curante;
10) successivamente, con provvedimento del 26/7/2023, l' ha comunicato che 'non è stata CP_2 ritenuta giustificabile l'assenza a visita di controllo del 18/6/2023. Questo comporta che le giornate di malattia non potranno essere indennizzate secondo la seguente progressione:
1. prima assenza ingiustificata: trattenuta dell'intera indennità fino a 10 giorni a partire dall'inizio della malattia;
2. seconda assenza ingiustificata: trattenuta del 50% dell'indennità per il restante periodo;
terza assenza ingiustificata: trattenuta dell'intera indennità' …
Ha eccepito l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 5, comma 14 della L. n.
638/1983 di conversione del D.L. 463/1983. Come sopra detto, ha affermato la presenza nella propria abitazione.
nel costituirsi, ha fatto presente che: CP_2
Il medico incaricato della visita di controllo si è recato in data 18/06/2023 alle ore 10:53 presso l'indirizzo di residenza della sig.ra , situato in Parabita alla via Piave n.12, per l'espletamento del Parte_1 suo incarico;
tuttavia, nonostante lo stesso abbia ripetutamente suonato tutti i pulsanti del citofono (come risulta da verbale allegato), non vi è stata risposta alcuna.
Avendo accertato l'assenza della sig. dal proprio domicilio, il medico incaricato della visita di Parte_1 controllo non ha potuto far altro che lasciare nella casella delle lettere l'invito per visita di controllo ambulatoriale per il giorno seguente. CP_ In data 19.06.2023 la sig.ra si recava presso la sede di Casarano per sottoporsi alla visita Parte_1 di controllo ambulatoriale, senza produrre alcuna documentazione utile a giustificare l'assenza del giorno precedente, limitandosi a ipotizzare che il medico incaricato della visita avesse suonato al citofono dell'appartamento del primo piano (ipotesi poco plausibile dato che il medico ha espressamente indicato nel verbale di aver suonato tutti i pulsanti presenti sul citofono).
3 Ha quindi concluso per il rigetto del ricorso.
***
a) In primo luogo, va fatto presente che sono infondate le argomentazioni di cui alle note di trattazione in vista della prima udienza espresse da parte ricorrente (e di seguito riportate):
Rileva in particolare che l' resistente: CP_3
1) non ha provato la sussistenza del presupposto di fatto di cui all'art. 5 co.14 D.L. 463/1983 conv. nella l. 638/1983 (assenza della lavoratrice a visita medica di controllo senza giustificato motivo), posto che dal verbale di controllo domiciliare prodotto dall' e allegato alla memoria di CP_2 costituzione si evince che il medico dell' non ha effettuato l'accesso nell'abitazione, per cui CP_2 sicuramente la fede privilegiata di tale documento non riguarda la mancata presenza della lavoratrice presso l'indirizzo di reperibilità;
2) non ha contestato alla ricorrente di non aver messo il medico nella condizione di svolgere il controllo, con la conseguenza che deve ritenersi pacifico che la ricorrente ha adottato tutte le cautele idonee a consentire il controllo in questione;
3) non ha contestato le deduzioni contenute nelle note di trattazione scritta relative alle udienze del
12/07/2024 e dell'11/03/2024.
Sotto il primo profilo va fatto presente che non è che deve provare che la ricorrente CP_2 non era in casa ma la ricorrente provare la sussistenza del proprio diritto.
Sotto il secondo profilo, anche esso non rientra negli oneri gravanti su Il fatto CP_2 costitutivo del provvedimento è l'assenza a visita per come attestata dal medico di CP_2 controllo.
Sub punto 3 non vi è alcuna non contestazione. A tacer d'altro, aveva già prospettato CP_2 una ricostruzione dei fatti incompatibile con quelli dedotti da parte ricorrente.
Ciò detto, al più si sarebbe nel caso di “contestazione della contestazione” – come tale irrilevante ai fini dell'applicazione del principio di non contestazione – alla luce dell'insegnamento di Cass. n. 6183 del 14/03/2018.
Ciò precisato, nel verbale di visita ambulatoriale risulta scritto:
DICHIARA TESTUALMENTE: ERO A CASA CON MIO RE E MIO
OR. NON HA SUONATO IL CITOFONO, FORSE E' STATO SUONATO IL
CITOFONO DELL'APPARTATAMENTO AL 1° PIANO
4 Al riguardo, parte ricorrente afferma di non aver mai rilasciato tale dichiarazione. Tale dichiarazione nella sua materialità (ossia nel fatto che la stessa sia stata rilasciata in questi termini) fa fede sino a querela di falso e quindi non può per testimoni essere smentita.
Risulta quindi inammissibile la prova dedotta in quanto volta ad aggirare un contenuto fidefacente.
Ulteriormente, va fatto presente che il medico ha attestato di aver suonato a tutti e due i citofoni.
Pertanto, la stessa prova appare inammissibile non emerge prova del diritto di parte ricorrente.
Irrilevante anche che la ricorrente non abbia firmato il verbale ambulatoriale in quanto ciò non lo priva della sua natura di atto proveniente dall'Amministrazione.
In tal senso, la Suprema Corte è costante nel ritenere che deve essere considerata assenza ingiustificata non soltanto l'assenza fisica senza valida motivazione, ma anche qualunque condotta tenuta dal lavoratore che per incuria o negligenza impedisca al medico fiscale di svolgere l'accertamento sanitario. La prova dell'osservanza del dovere di diligenza in tali situazioni incombe al lavoratore. (v. Cass., 18 novembre
1991, n. 12534; Cass., 23 marzo 1994, n. 2816; Cass., 14 maggio 1997, n. 4216; Cass., 19 febbraio
2016, n. 3294).
Tale prova grava su parte ricorrente e non su CP_2
Il ricorso va quindi rigettato e le spese vanno compensate per la complessità della controversia. Resta assorbito ogni altro momento e resta irrilevante la documentazione sanitaria prodotta essendo irrilevante la documentazione sanitaria prodotta, non essendo contestato lo stato sanitario ma solo l'assenza a visita.
P.Q.M.
Il Giudice, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 12701/2023, così provvede: rigetta il ricorso;
spese compensate.
Lecce, 14/05/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Amato Carbone
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