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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 24/02/2025, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Sezione II civile
Composta dai magistrati:
dott. Giuseppe MINUTOLI Presidente
dott. Antonino ZAPPALA' Consigliere
dott. Arturo OLIVERI Giudice ausiliario relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G. n. 380 dell'anno 2022 posta in decisione con ordinanza del 25/10/2024 comunicata in pari data, vertente
TRA nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_2
), nato a [...] il [...] (C.F. C.F._2 Parte_3
, nato a [...] il C.F._3 Parte_4
25/02/1966 (C.F. ) e nata a [...] C.F._4 Parte_5
ZO di TT (ME) il 02/12/1970 (C.F. , tutti elettivamente C.F._5
domiciliati in Messina, Via Quod Quaeris n. 6 (studio Avv. A. Recupero), presso il recapito professionale dell'Avv. Elisabetta Barbara Loisi e dell'Avv. Giuseppina
Recupero che li rappresentano e difendono, unitamente e disgiuntamente tra loro, giusta procura in atti
APPELLANTI E
nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
) e , nata a [...] il [...] (C.F. C.F._6 CP_2
), rappresentate e difese dall'Avv. Maura Simonazzi giusta procura in atti C.F._7 ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Poviglio (RE) alla Via G. Marconi n.6
(domicilio digitale Email_1
APPELLATI
Avverso la sentenza n. 449/2022 del 12/04/2022 del Tribunale di RC ZO di
TT nel procedimento R.G. 1457/2013.
OGGETTO: diritti reali.
Conclusioni rese in modalità cartolare: i procuratori delle parti chiedono la decisione della causa
Svolgimento del processo
Con atto di citazione del 23/09/2013, rinnovato in data 08/04/2014 per mancata notifica ad alcuni convenuti, , e Controparte_1 CP_2 Controparte_3
convenivano davanti al Tribunale di RC ZO di TT i sigg.ri , Parte_1
, e Gli attori Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
esponevano di avere acquistato dai convenuti in data 25/11/2003, la prima, come nuda proprietaria ed i secondi, come usufruttuari, l'immobile sito in RC ZO di
TT Via Stretto 2° Spinesante, con annesso cortile di pertinenza lato nord-est e con ogni diritto accessorio, pertinenza e dipendenza, e chiedevano all'adito Tribunale il riconoscimento, in loro favore, della legittima proprietà della pertinenza adibita a parcheggio costituita da mq 72 sulla part. 335 fg. 10 del catasto del Comune di
RC ZO di TT, nonché il relativo diritto d'uso e possesso con ogni conseguente ordine al Conservatore dei Registri Immobiliari di Messina;
in via subordinata chiedevano il diritto di uso e di passaggio sulla stessa area di mq.72 e in ogni caso il risarcimento dei danni per il mancato godimento della stessa oltre interessi legali dalla domanda fino all'effettivo soddisfo, con condanna alle spese di lite.
Nell'instaurato giudizio R.G. 1457/2013 si costituivano i convenuti chiedendo il rigetto delle domande attrici con condanna alle spese di causa.
pag. 2/11 Assegnati i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c., acquisita la documentazione offerta, venivano ammessi ed espletati l'interrogatorio formale e la prova per testi, così pure la disposta CTU affidata all'Ing. Per_1
che depositava il proprio elaborato peritale.
[...]
La causa veniva rinviata per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione dei termini per il deposito di memorie conclusionali.
Con sentenza del 12/04/2002 il Tribunale ha così deciso: “- dichiara costituito, a favore degli attori, il diritto reale d'uso a parcheggio pertinenziale sull'area di mq. 34, ricadenti nella particella 1468 foglio 10, quale particella frazionata dell'originaria particella 335 foglio n. 10 - Catasto Comune di RC P.G., come da allegato C1 della relazione di ctu, a firma dell'ing. ; - condanna i convenuti, Persona_1 [...]
, , e , in Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
solido, al pagamento in favore degli attori dell'importo di € 7.000,00, a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi legali dal deposito della sentenza fino al soddisfo;
- condanna i predetti convenuti, in solido, al pagamento in favore degli attori delle spese di causa di complessivi € 5.339,79, di cui 504,79 per spese N.I., oltre spese generali (15%), CPA ed IVA;
- compensa le spese di lite tra gli attori ed i convenuti contumaci;
-condanna i convenuti costituiti, in solido, al pagamento delle spese della ctu, già liquidate con decreto del 03.07.2021; - ordina al Signor Conservatore dei
Registri immobiliari di Messina la trascrizione della presente sentenza, con esonero da ogni responsabilità”.
Il Giudice di prime cure ha ritenuto fondata la domanda sulla scorta della vigente legislazione come pure del contenuto della CTU e delle dichiarazioni rese dai testi escussi.
Avverso la suddetta sentenza , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
e hanno proposto impugnazione;
nell'instaurato giudizio in Pt_4 Parte_5
secondo grado si sono costituiti e chiedendo il rigetto Controparte_1 CP_2 dell'appello e dando atto che nelle more è deceduto , con Controparte_3
conseguente accrescimento del suo diritto di usufrutto in favore della moglie CP_2
[...]
pag. 3/11 La causa era rimessa al collegio e veniva poi assegnata in decisione con ordinanza del
25/10/2024 con successivo deposito di scritti conclusionali.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di impugnazione gli appellanti rilevano innanzi tutto che la materia oggetto di causa richiedeva il tentativo di mediazione obbligatoria a pena di improcedibilità e che tale eccezione avrebbe dovuto essere formulata dai convenuti
(cioè da essi stessi odierni appellanti) alla prima udienza di comparizione o rilevata dal
Giudice, cosa che invece non è accaduta;
sul punto, comunque, non formulano alcuna specifica richiesta, ma si limitano ad affermare che ”sin d'ora si lascia alla prudente valutazione di questa Onorevole Corte adita se disporre o meno la mediazione pretermessa in primo grado”.
Nello stesso primo motivo di impugnazione contestano la decisione del Tribunale e, seppure condividendo l'inquadramento normativo dato alla vicenda, sostengono che alla controparte spetta solo il diritto d'uso di parcheggio e solamente su un'area che deve essere commisurata ai metri cubi dell'abitazione acquistata in quanto le disposizioni di legge vigenti in materia prescrivono che i mq destinati a parcheggio vanno calcolati prevedendo 1 mq. per ogni 10 metri cubi;
in ragione di ciò, atteso che dagli atti e planimetrie versate in atti, si evince che l'abitazione degli odierni appellati ha una superficie di mq. 60,32, la cubatura risulta essere di 174,93 m3 (60,32mq x 2,90 ml altezza del piano = 174,93 m3) e quindi il diritto d'uso di parcheggio da calcolare in proporzione può essere al massimo pari a mq. 17,493 con arrotondamento a mq 18,00.
Gli appellanti rilevano inoltre che il giudice di primo grado ha riconosciuto il diritto d'uso a parcheggio in favore degli appellati senza tenere conto che tale parcheggio andrebbe ben delimitato non solo nella misura con picchetti, reti, segnaletica e strisce, ma anche nella posizione, per evitare spiacevoli disguidi ed inconvenienti dovuti a contrasti fra le parti.
Con il secondo motivo di impugnazione gli appellanti rilevano che gli appellati potrebbero avere solo il diritto d'uso di parcheggio e nulla di più e pertanto la loro originaria domanda principale volta ad ottenere la declaratoria del diritto di proprietà di mq.72 avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile e rigettata e per l'effetto avrebbe pag. 4/11 dovuto essere dichiarata la condanna alle spese di lite e di CTU, o quantomeno la compensazione integrale delle stesse in virtù delle regole della soccombenza .
Stante la stretta connessione fra gli stessi, i primi due motivi di appello possono essere trattati congiuntamente.
Con riferimento all'osservazione degli appellanti in ordine al mancato esperimento della mediazione obbligatoria, rilevato peraltro che l'eccezione in tal senso nel giudizio di primo grado andava proposta dagli stessi odierni appellanti, originari convenuti, questa
Corte ritiene di aderire all'orientamento della Corte di Cassazione (Sent. n. 25155/2020) secondo il quale “il giudice di appello può disporre la mediazione ma non vi è obbligato, neanche nelle materie indicate dall'art. 5 comma 1 bis, atteso che in grado d'appello l'esperimento della mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda solo quando è disposta discrezionalmente dal giudice ai sensi dell'art. 5 comma 2”.
Ritenuta, quindi, la procedibilità dell'azione, nel merito questa Corte osserva quanto segue.
La disciplina dei parcheggi-posti auto condominiali ha ricevuto negli ultimi decenni alcune rilevanti modifiche dal legislatore, potendosi formulare una classificazione dei parcheggi in base alle epoche di loro costruzione.
I parcheggi si possono suddividere in tre categorie, a seconda delle norme che li regolano, e quindi in parcheggi ex Legge Ponte n. 765/1967, parcheggi ex Legge
Tognoli n. 122/1989 e parcheggi liberi in quanto non rientranti in nessuna delle due precedenti.
I parcheggi costruiti prima del 1967 furono e sono liberamente trasferibili, anche separatamente dall'unità immobiliare collegata.
I parcheggi costruiti dopo la Legge Ponte n. 765/1967 e fino al 2005 sono disciplinati dall'art. 41-sexies della legge n. 1150/1942 in virtù del quale “Nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni dieci metri cubi di costruzione”.
I parcheggi di cui alla Legge Ponte sono caratterizzati dall'essere stati costruiti contestualmente al fabbricato dove si trovano le unità immobiliari e in misura non pag. 5/11 inferiore al suddetto rapporto;
tali parcheggi sono legati da un vincolo di pertinenzialità alle unità immobiliari del condominio e possono circolare solo assieme alle unità principali, e nell'ipotesi in cui la proprietà sui parcheggi viene riservata al costruttore oppure viene ceduta a terzi, occorre prevedere almeno il diritto reale d'uso a favore dei condomini per non incorrere nella parziale nullità del contratto.
I parcheggi di cui alla Legge Tognoli n. 122/1989 che reca: “Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393” nascono dalla esigenza di dare una soluzione al problema dei parcheggi delle auto nelle aree urbane più popolate;
all'art. 41-sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150, come sostituito dalla suddetta Legge Tognoli, è stabilito che: “Nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni dieci metri cubi di costruzione".
Viene inoltre stabilito che i parcheggi realizzati “non possono essere ceduti separatamente dall'unità immobiliare alla quale sono legati da vincolo pertinenziale e i relativi atti di cessione sono nulli, ad eccezione di espressa previsione contenuta nella convenzione stipulata con il comune, ovvero quando quest'ultimo abbia autorizzato l'atto di cessione”; inoltre all'art. 9, comma 5, è prevista la possibilità di trasferire la proprietà dei parcheggi solo con contestuale destinazione del parcheggio trasferito a pertinenza di altra unità immobiliare sita nello stesso comune.
Dunque si può trasferire la proprietà di parcheggio solo se viene destinato a pertinenza di altra unità immobiliare che si trovi nello stesso comune.
In sostanza la Legge Tognoli impone un vincolo pubblicistico di inscindibilità del parcheggio con l'unità immobiliare
Per i parcheggi costruiti dopo il 2005 è stato escluso il suddetto vincolo pertinenziale e ciò ai sensi della Legge n. 246/2005 che ha introdotto il comma 2 dell'art. 41-sexies L.
1150/1942 per il quale è prevista la libera trasferibilità dei parcheggi di cui al comma 1 relativi a costruzioni realizzate dopo il 16/12/2005 o per quelle realizzate prima di tale pag. 6/11 data ma per le quali non siano iniziate (prima del 16/12/2005) le cessioni delle singole unità immobiliari.
Per completezza va citato anche il successivo Decreto semplificazioni n. 5/2012 che ha previsto una diversificazione per la quale i parcheggi Tognoli “privati”, e cioè quelli realizzati nel sottosuolo o al pianoterreno di edifici privati o nel sottosuolo di aree pertinenziali esterne di proprietà privata, possono essere trasferiti anche in deroga a quanto previsto nel titolo edilizio che ha legittimato la costruzione e nei successivi atti convenzionali a condizione che vi sia una contestuale destinazione del parcheggio trasferito a pertinenza di altra unità immobiliare sita nello stesso comune, mentre i parcheggi Tognoli “pubblici”, realizzati su superfici pubbliche, o nel loro sottosuolo, nell'ambito del programma urbano dei parcheggi (Pup), non sono trasferibili se non insieme all'unità immobiliare a cui sono destinati quali pertinenze, ad eccezione di espressa previsione contenuta nella convenzione stipulata con il ovvero CP_4 quando quest'ultimo abbia autorizzato l'atto di cessione.
La fattispecie per cui è causa va certamente disciplinata dalla Legge Tognoli 122/1989 trattandosi di costruzione realizzata certamente prima del 2005 e formante oggetto di compravendita stipulata il 25/11/2003; nel suddetto atto gli originari attori hanno acquistato l'unità immobiliare sita in RC ZO di TT, Via Stretto 2°
Spinesante, censita al Catasto Fabbricati del Comune di RC P.G. al foglio 10, particella n. 1469, sub 6 e 7, ed all'art. 5 è stato previsto che “la parte acquirente viene immessa nel legittimo possesso di quanto acquistato, che le viene trasferito nello stato in cui si trova con tutti i relativi diritti, accessori, accessioni, pertinenze, servitù, parti comuni per legge e situazione dei luoghi, a decorrere da oggi”. Inoltre dall'atto di costituzione di vincolo a parcheggio a firma degli originari convenuti risulta che:
“…mq. 72 siti all'esterno del fabbricato e di cui nell'elaborato grafico allegato, conforme a quello di cui al progetto pratica n° 14005, vincolo permanente destinato a parcheggio ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 40 della L.R. n. 19/72, precisando che le predette aree diventano a tutti gli effetti pertinenze dell'edificio in questione…”.
Tutti i superiori elementi portano a ritenere, così come correttamente ritenuto dal
Giudice di prime cure ed in considerazione della data di stipula nell'anno 2003, che tra pag. 7/11 l'immobile ed il parcheggio sussiste un rapporto pertinenziale e pertanto la vendita di cui sopra include per legge i diritti dell'area pertinenziale a parcheggio.
In ordine alla individuazione dell'area, dalla relazione di CTU a firma dell'Ing.
risulta una superficie iniziale maggiore rispetto a quella di 72 mq Persona_1
indicata in atti di parte, dovendosi piuttosto procedere alla sommatoria di due distinte aree destinate a parcheggio, ovvero di un'area di circa 42 mq posta nella zona a monte dell'edificio e di un'altra di circa 34 mq posta nella parte lato mare dell'edificio, per un totale complessivo di 76 mq e non di 72 mq come riportato nell'atto di costituzione del vincolo a parcheggio. Dopo la costruzione dell'edificio, gli odierni appellanti, proprietari dell'edificio e di tutto il terreno circostante, hanno frazionato l'originaria particella 355 di 710 mq in due distinte particelle, e cioè la n. 1468 di 368 mq, la quale occupa la porzione lato mare del lotto edificato rimasto libero e la n. 1469 di 342 mq, la quale occupa la porzione a monte dell'originaria part. n. 335, ovvero la parte che ingloba l'edificio costruito e le varie corti esterne: a seguito di tale frazionamento l'area vincolata a parcheggio di 34 mq posta nella parte lato mare dell'edificio ricade pertanto nella part. 1468 mentre l'area vincolata a parcheggio di 42 mq posta nella zona a monte dell'edificio ricade invece nella part. 1469. Conclude il CTU che la prima area vincolata a parcheggio di circa 42 mq posta nella zona a monte dell'edificio, ricade all'interno della corte del sub 2 della part. 1469 e non su uno spazio condominiale ed è quindi di fatto ad oggi un'area a parcheggio “privata”, di esclusiva proprietà, uso e possesso dei proprietari del sub, ovvero gli odierni appellanti, mentre invece la restante area vincolata a parcheggio di circa 34 mq posta nella parte lato mare dell'edificio, ricade all'interno della part. 1468 e non può essere definita come una pertinenza individuale e privata di alcuna unità immobiliare.
Tale area di 34 mq si amalgama e si confonde con il resto del fondo, costituendo una porzione indefinita di esso e quindi un'area pertinenziale con diritto d'uso a parcheggio a servizio delle varie unità abitative.
Gli appellanti non intendono disconoscere il diritto altrui ma ritengono che per la suddetta area debba essere effettuato uno sviluppo proporzionale tale da attribuire agli appellati una porzione pro quota corrispondente ai metri cubi della loro unità abitativa.
pag. 8/11 Quanto sostenuto dagli appellanti non può essere condiviso, atteso che già l'originario vincolo di asservimento a parcheggio deve intendersi attribuito complessivamente e indistintamente a tutte le unità abitative, per poi trovare il migliore criterio di assegnazione individuale sulla base degli ordinari criteri di gestione condominiale, potendosi applicare il principio proporzionale di cui all'art 1117 cod. civ. in mancanza di differente specifica destinazione impressa dalle parti.
Quanto stabilito dal Giudice di prime cure è quindi corretto e va confermato, sia con riferimento alla superficie da riconoscere, pari a 34 mq, come pure in ordine al diritto da qualificare come diritto d'uso a parcheggio e non già come diritto di proprietà esclusiva per come invece originariamente chiesto dagli odierni appellati che, peraltro, su tale mancato riconoscimento non hanno formulato alcuna domanda incidentale.
In ragione di quanto sopra i primi due motivi di appello sono infondati e vanno rigettati.
Con il terzo motivo di impugnazione gli appellanti contestano il riconosciuto risarcimento del danno per il mancato uso dell'area dichiarato ex art. 1226 e 2056 cod.civ. nella sentenza appellata e quantificato in Euro 7.000,00; in proposito richiamano l'ordinanza della Suprema Corte n. 26051/2021 che chiarisce il concetto della liquidazione equitativa del danno stabilendo che la stessa costituisce un rimedio fondato sull'equità c.d. “integrativa” o “suppletiva”, equità cioè intesa non quale principio che si sostituisce alla norma di diritto nel caso concreto, ma quale principio che completa la norma giuridica. Da ciò discenderebbe che la liquidazione equitativa non ha natura sostitutiva, perché ad essa non può farsi ricorso per sopperire alle carenze o decadenze istruttorie in cui le parti fossero incorse, ed evidenziano che il lamentato danno per il non uso di parcheggio da parte degli odierni appellati non è stato supportato da alcuna prova.
Anche tale motivo di appello è infondato e va rigettato.
Il mancato utilizzo dell'area da parte degli appellati è circostanza non espressamente contestata e comunque sufficientemente comprovata dalle dichiarazioni rese dal teste TE
, ascoltato all'udienza del 23/10/2018, secondo il quale l'area era recintata e fin dal
[...]
momento dell'acquisto gli odierni appellati non hanno potuto ivi parcheggiare.
pag. 9/11 Può quindi riconoscersi un danno presuntivo per il mancato utilizzo del bene, aderendo al recente orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione secondo il quale può essere riconosciuto un danno che, se non più qualificato come “danno in re ipsa” va definito come
“danno presunto” o “danno normale”, privilegiandosi la prospettiva della presunzione basata su specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio allegato (cfr. Cass. sent. 33645 del
15/11/2022).
In sostanza l'evento di danno riguarda non la cosa, ma proprio il diritto di godere in modo pieno ed esclusivo della cosa stessa, a cui si contrappone, dal punto di vista processuale,
l'onere di contestazione da parte di chi subisce la richiesta pecuniaria.
Può quindi procedersi con valutazione equitativa ex art. 1226 cod civ, ed in tal senso quanto disposto dal Giudice di prime cure può ritenersi corretto, atteso che l'importo di Euro 7.000,00 può ritenersi equo e giusto;
in mancanza di altri criteri individuati dai richiedenti, considerato un valore corrispondente ad un possibile canone di locazione dello spazio utile per un posto auto con una media di circa 45,00/50,00 Euro al mese, sviluppando il calcolo negli anni a partire dal 10/07/2012, data di prima formale richiesta da parte degli appellati, e considerando altresì l'aggravio di rivalutazione ed interessi, l'importo per come liquidato dal Giudice di prime cure può essere ritenuto equo.
L'impugnata sentenza va pertanto confermata.
Spese e compensi del giudizio, liquidati come da dispositivo sulla scorta del D.M. Ministero della Giustizia n.55 del 10/03/2014 e dello scaglione per cause del valore dichiarato seguono la soccombenza, con ciò rigettandosi il quarto motivo di impugnazione degli appellanti con il quale è stata chiesta la rifusione delle spese di lite.
Va infine considerato il disposto dell'art. 1, comma 17, della Legge 24/12/2012, n. 228 che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il quale: «Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis”.
pag. 10/11 Atteso l'integrale rigetto dell'appello sussistono i presupposti per l'applicazione della suddetta norma a carico di parte appellante per la condanna al versamento in favore dell'erario dell'importo pari al contributo unificato versato per l'iscrizione a ruolo del procedimento.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Messina, Sezione II civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
avverso la sentenza n. 449/2022 del 12/04/2022 del Tribunale di RC ZO di Parte_5
TT nel procedimento R.G. 1457/2013, così provvede:
1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma in ogni sua parte l'impugnata sentenza;
2) Condanna gli appellanti in solido al rimborso in favore degli appellati di spese e compensi del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 4.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A.;
3) Dichiara sussistenti i presupposti dell'art. 1, comma 17, della Legge 24/12/2012, n. 228 che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 per la condanna di parte appellante al versamento in favore dell'Erario dell'importo pari al contributo unificato versato per l'iscrizione a ruolo del procedimento.
Messina, camera di consiglio del 28/01/2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Arturo Oliveri Dott. Giuseppe Minutoli
pag. 11/11