Articolo 32 della Costituzione
Articolo 31Articolo 33
Versione
1 gennaio 1948
Art. 32.
La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettivita', e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno puo' essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non puo' in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.



Entrata in vigore il 1 gennaio 1948
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