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Decreto 12 giugno 2025
Decreto 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, decreto 12/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
La Corte d'Appello di Messina, I sezione civile, riunita in camera di consiglio, composta dai consiglieri dott. Massimo Gullino Presidente
dott. Marisa Salvo Consigliere
dott. Antonietta Bonanno Consigliere rel.
ha pronunciato il seguente
DECRETO
nel procedimento iscritto al n. 959/2021, riservato in decisione all'udienza del 07.04.2025
promosso da
( CF ) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante c.f. Parte_2 CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliata in Messina via degli Amici 21 presso lo studio dell'avvocato Maria Sorrenti che la rappresenta e difende giusta procura in atti, pec: Email_1
opponente
contro
1
in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
Contumace
opposto
Oggetto: opposizione ex art. 5 ter L. 89/01 avverso il decreto di accoglimento parziale n. 761\2024 emesso in data 23.07.2024 e comunicato in data 29.07.2024
FATTO
Con ricorso depositato in data 14.04.2023 in persona del Parte_1
legale rappresentante proponeva nei confronti del Controparte_1
domanda di equa riparazione dei danni non patrimoniali
[...] conseguenti all'inosservanza del termine ragionevole di durata nella causa civile, sez. lavoro, incoata nei suoi confronti da un dipendente avente ad oggetto differenze retributive non corrisposte , giudizio incardinato in primo grado con ricorso del 31.12.2014 e notificato alla in CP_2
data 03.10.2015 avanti al Tribunale di Messina Sez. Lavoro e rubricato al
RG 7582\2014 definito con sentenza n. 428 del 07.03.2023 ( di accoglimento parziale del ricorso ).
Deduceva quindi che il giudizio, dal deposito del ricorso ( 31.12.2024 ) alla sentenza ( 07.03.2023) si era svolto in 8 anni e 11 mesi e 2 giorni e chiedeva il risarcimento del danno per la irragionevole durata del processo.
Con decreto di accoglimento parziale emesso in data 23.07.2024 e comunicato in data 29.07.2024 il Consigliere delegato dal Presidente della
Corte di Appello, riteneva che il giudizio era durato anni 5 e 5 mesi e 4
giorni e che da esso andava sottratto il termine di ragionevole durata del primo grado ed il termine di tre mesi e 26 giorni per il rinvio ex art. 1 DL
2 83\20 dell'udienza del 4.5.2020 e che residuava pertanto un ritardo pari a 2
anni.
Avverso la suddetta statuizione proponeva opposizione la CP_2
in persona del legale rappresentante con ricorso depositato in data
19.09.2024
Non si costituiva il Ministero della Giustizia.
All'udienza del 07.04.2025 la Corte riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente dichiarata la contumacia del che Controparte_3
seppur regolarmente chiamato in giudizio non risulta costituito.
Con unico motivo di opposizione, in persona del legale CP_2
rappresentante lamenta l'erroneità del decreto impugnato, per avere il
Consigliere Designato ritenuto che il ritardo del processo di primo grado,
fosse indicato in due anni anziché in cinque.
Deduce l'opponente che il giudizio presupposto si era svolto in unico grado con inizio il 31.12.2014 ( data del deposito) e conclusosi in data
7.3.2023 con la durata di 8 anni 2 mesi e 7 giorni e non come erroneamente computo dal C.D. in 5 anni e 5 mesi .
Chiede quindi che la Corte ridetermini il ritardo in anni cinque il ritardo in luogo dei due riconosciuti dal Consigliere delegato.
Il motivo di opposizione è fondato e va accolto.
Dall'esame dei verbali del giudizio presupposto risulta che il ricorso è stato depositato in data 31.12.2024 e notificato al resistente in data 3.10.2015 .
Detta ultima data non costituisce il dies a quo per il computo della durata del giudizio rispetto al resistente avendo la Cassazione ritenuto che anche per il resistente il dies a quo sia quello del deposito del ricorso.
3 La Cassazione ha chiarito che “ Al fine della tutela degli interessi generali cui è ispirata la l. n. 89 del 2001 è' il momento del deposito del ricorso, nei giudizi che vanno introdotti con tale tipo di atto processuale, quello in cui si considera incardinato il giudizio allo scopo del computo della durata complessiva del processo, da cui detrarre il periodo di durata ragionevole, per desumerne, conseguentemente, quello (eventualmente) irragionevole in funzione del riconoscimento del diritto all'ottenimento dell'equo indennizzo. Ne consegue che il periodo intercorso tra il deposito del ricorso in appello (nella specie in materia previdenziale) e la sua effettiva notifica - la cui dilatazione non sia imputabile alle parti ma alle disfunzioni dell'apparato giudiziario - va in ogni caso computato e non può, quindi, essere detratto ai fini dell'individuazione della durata complessiva del giudizio, non sortendo alcuna rilevanza la scissione degli effetti processuali tra la posizione dell'appellante e quella dell'appellato”
( Cass. Civ. n. 14598\2024).
Quindi il giudizio presupposto, cominciato in data 31.12.2014 e definito con sentenza in data 07.03.2023 ha avuto una durata di 8 anni 2
mesi e 7 giorni;
da essa va detratto il termine di ragionevole durata del primo grado ed il termine di tre mesi e 26 giorni per il rinvio ex art. 1 DL
83\20 dell'udienza del 4.5.2020 e residua pertanto un ritardo pari a 4 anni e
11 mesi.
Va pertanto accolto il motivo e rideterminato il ritardo c.d. ingiustificato in anni 5.
Non essendovi opposizione sul parametro annuo indicato dal C.D. di
E.350,00 va liquidato l'importo complessivo di E.1750,00
Le spese del giudizio - la cui statuizione è unica non potendosi distinguere
4 tra fase monitoria e fase di opposizione, attesa l'unitarietà del procedimento
(tra le tante, da ultimo Cass. Civ. nn. 26851/2016; 18200/2015) - per la regola della soccombenza vanno poste a carico del resistente, CP_1
nella misura da liquidare applicando le tariffe di cui al D. M. n. 55/2014 riguardanti il contenzioso ordinario davanti alla Corte di Appello (essendo l'opposizione assimilabile ad una fase contenziosa;
cfr. sul punto Cass. Civ.
n. 15493/2020), dovendosi esse determinare avendo riguardo allo scaglione di riferimento in base al valore della somma complessivamente attribuita alla parte vincitrice (ex art. 5, comma 1, D. M. 55/2014) ed applicando i parametri minimi - in considerazione della non complessità delle questioni trattate e delle relative prestazioni difensive -, in complessivi € 1458,00 a titolo di onorario - di cui € 268,00 per la fase di studio, € 268,00 per la fase introduttiva, € 498,00 per la fase istruttoria (stante la produzione documentale in fase monitoria) e € 426,00 per la fase decisionale – oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA (ove dovuta), disponendone la distrazione in favore del difensore anticipatario avv. Maria Sorrenti
P. Q. M.
Visto l'art. 5ter della legge 24 marzo 2001, n. 89 (e successive modifiche ed integrazioni), la Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, come sopra composta, così provvede:
- in accoglimento dell'opposizione proposta da in persona CP_2
del legale rappresentante con ricorso del 19.09.2024 avverso il decreto n. 761 del 23.07.2024 emesso da questa Corte, in persona del
Consigliere designato, nel proc. n. 448\2023 R. V. G., previa revoca del decreto impugnato, condanna il , in Controparte_1
persona del Ministro p. t., al pagamento in favore di in CP_2
persona del legale rappresentante della somma di € 1.750,00 a titolo di equa riparazione del danno non patrimoniale, oltre interessi nella
5 misura legale dalla data della domanda all'effettivo soddisfo;
- condanna il , in persona del Ministro p. Controparte_1
t., alla rifusione delle spese di lite in favore di controparte, liquidate in complessivi € 1.458,00 a titolo di onorario (come in parte motiva ripartiti), oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%,
CPA e IVA (ove dovuta), disponendone la distrazione in favore del difensore anticipatario avv. Maria Sorrenti
Così deciso nella camera di consiglio del 14.05.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Antonietta Bonanno Dott. Massimo Gullino
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