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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 15/07/2025, n. 3154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3154 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
n.r.g.12587/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Gustavo Nanni Presidente
Michele Posio Giudice relatore est.
Costanza Teti Giudice nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 12587/2023 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. PODAVITTE ALBERTO Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(c.f. ), con l'avv. SAVIOZZI ALESSANDRO CP_1 C.F._2
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale all'esito di procedimento relativo a figli nati fuori dal matrimonio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
All'udienza dell'01.07.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
Per parte ricorrente
- disporre a carico del Sig. a titolo di contribuzione per il mantenimento della figlia CP_1 Persona_1
l'importo mensile di euro 300,00, o la maggior somma che dovesse essere ritenuta di giustizia, oltre al 50% di tutte le spese straordinarie previste secondo il Protocollo vigente avanti al Tribunale di Brescia. L'importo come sopra riportato dovrà essere corrisposto, entro e non oltre il giorno 27 di ogni mese, mediante bonifico bancario, e rivalutato annualmente in conformità dell'indice Istat – costo della vita.
- con rifusione delle spese e dei compensi professionali, oltre agli accessori di legge del presente procedimento.
pagina 1 di 5 Per parte resistente
- in relazione all'affidamento/collocamento di e in relazione alle spese ordinarie e straordinarie, Persona_1 disporre come da note di trattazione scritta “congiunte”, depositate in data 26 giugno 2025;
- in relazione al mantenimento ordinario di accertato che sotto il profilo reddituale vi è Persona_1 sostanziale parità tra i genitori della minore ed accertato altresì che il collocamento della figlia è di fatto paritetico, disporre che nulla è dovuto da CP_1
- in relazione all'assegno unico, accertato quanto sopra, porre l'assegno unico nella misura del 50% in favore di CP_1
- con vittoria di spese ed onorari di patrocinio, oltre rimborso forfettario e oneri di legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato il 17.10.2023, domandava la regolamentazione giudiziale Parte_1 dei rapporti personali ed economici riguardanti la figlia minore nata il [...] dalla cessata Per_1 convivenza more uxorio con;
chiedeva, altresì, l'emissione di ordine di protezione nei CP_1 confronti del resistente a fronte delle allegate condotte pregiudizievoli, nella specie consistite in minacce e aggressioni fisiche.
Il Tribunale, ritenuti insussistenti i presupposti, respingeva l'istanza ex art. 473 bis. 15 c.p.c. fissava udienza per l'esame, in contraddittorio, delle istanze.
, ritualmente costituitosi, si opponeva alle avverse istanze, negando l'ascritta violenza. CP_1
All'udienza del 16.11.2023 le parti raggiungevano il seguente accordo temporaneo: affido condiviso della minore, con collocamento prevalente presso la madre;
frequentazioni del padre a fine settimana alternati (in presenza della nonna paterna); a decorrere da ottobre 2023, assegno di mantenimento della figlia a carico del padre nella misura di 300,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
assegno unico corrisposto interamente alla madre.
L'11.01.2024 presentava ricorso ex art. 473 bis.39 c.p.c., allegando che il Parte_1 resistente versava il mantenimento con ritardo, non rispettava gli orari delle visite e, in un'occasione in cui le riportava la figlia a casa, avrebbe tentato di baciarla contro la sua volontà; episodio, quest'ultimo, in relazione al quale la donna sporgeva querela.
Il 25.01.2024 , nel replicare all'istanza ex art. 473 bis.39 c.p.c., rendeva noto che, a CP_1 seguito della querela, era sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento all'ex compagna.
All'udienza dell'01.02.2024 il Tribunale rigettava il ricorso ex art. 473 bis.39 c.p.c., essendo ritenuti insussistenti i presupposti;
manteneva la frequentazione padre-figlia, mediante l'intermediazione della pagina 2 di 5 nonna paterna, resasi disponibile a prelevare e riaccompagnare la minore da e alla casa materna;
erano incaricati i Servizi Sociali del monitoraggio.
Depositate plurime relazioni di aggiornamento con relative udienze di verifica, il 26.06.2025 le parti presentavano note congiunte, essendo intervenuto un accordo in ordine all'affidamento e al collocamento della figlia, nonché in punto di ripartizione delle spese ordinarie e straordinarie. Essendo, tuttavia, ancora controverse la spettanza, nonché l'importo, di un assegno di mantenimento della figlia e la ripartizione dell'assegno unico, le parti presentavano per il resto note disgiunte.
All'udienza dell'01.07.2025 la causa era, quindi, rimessa al Collegio per la decisione.
***
Preliminarmente, reputa il Tribunale rispondente all'interesse della minore l'intervenuto accordo tra le parti e, pertanto, si dispone in conformità alle seguenti condizioni:
➢ affidamento condiviso della figlia
➢ con il seguente collocamento, salvo diverso e migliore accordo tra i genitori:
- presso il padre, a fine settimana alternati, dal venerdì (ore 18.30) al lunedì mattina, con l'impegno da parte di di accompagnare, durante l'anno scolastico, la figlia alla CP_1 scuola materna;
- in ogni caso, presso il padre dalle ore 18.30 di tutte domeniche e di tutti i martedì, con l'impegno da parte di di accompagnare, durante l'anno scolastico, la figlia alla CP_1 scuola materna;
- presso il padre, il lunedì e il mercoledì, tutto il giorno;
- presso la madre i restanti giorni e ore;
- Festività (Vigilia e Natale) e ultimo dell'anno (ultimo e capodanno) in alternanza tra ciascun genitore;
riguardo l'anno 2025 la figlia trascorrerà la vigilia e il Natale con la madre, mentre l'ultimo dell'anno e capodanno con il padre;
- Pasqua e pasquetta in alternanza tra ciascun genitore;
riguardo l'anno 2026 la figlia trascorrerà tutto il periodo con il padre;
- in relazione alle vacanze estive, la figlia trascorrerà 15 gg. consecutivi con ciascun genitore, da concordarsi entro il 20 maggio di ciascun anno.
➢ Spese ordinarie e straordinarie al 50% tra i genitori.”.
Considerati il recente venir meno della misura di protezione a carico del padre e l'ancor tenera età della minore, reputa il Tribunale opportuno disporre la prosecuzione in via amministrativa del monitoraggio dei Servizi per almeno mesi sei.
pagina 3 di 5 Rimane controverso il mantenimento ordinario a carico del padre e la ripartizione dell'assegno unico.
Al riguardo il Collegio, pur a fronte di un collocamento paritario della minore, reputa opportuno porre a carico del resistente, a decorrere dalla data della sentenza, un assegno di mantenimento pari a 250,00 euro mensili, in ragione, da un lato, della spettanza dell'assegno unico (pari a complessivi 200,00 euro)
a metà tra i genitori e non più esclusivamente in capo alla madre, stante la collocazione paritaria della minore, e, dall'altro, a fronte di una maggiore disponibilità economico-reddituale in capo al padre.
La madre, operaia a tempo indeterminato, percepisce 1600,00 euro medi mensili e sostiene, mensilmente, un canone di locazione di 350,00 euro ed un finanziamento di 240,00 euro, cui devono aggiungersi le spese della baby-sitter finché la minore non inizierà a frequentare l'asilo.
Il resistente, operaio edile a tempo determinato, percepisce anch'egli 1600,00 euro circa al mese, tuttavia, come da lui riferito ai Servizi Sociali, a seconda delle commesse ricevute, il suo stipendio può talora anche aumentare, financo ad arrivare a 3000,00 euro mensili (p. 3 della relazione dei Servizi
Sociali dell'11.06.2025). Inoltre, contrariamente alla ricorrente, non sostiene spese locatizie, in quanto vive nella casa di sua madre;
vieppiù, nel 2024 ha ricevuto, a fronte di operazioni immobiliari, la somma complessiva di 50.000,00 euro (docc. 3 e 4 depositati il 31.12.2024).
La particolare delicatezza della materia del contendere e la reciproca soccombenza consentono di disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
p.q.m.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa o assorbita,
1. affida la figlia minorenne in via condivisa ad entrambi i genitori, che eserciteranno la responsabilità genitoriale in via congiunta per le decisioni di straordinaria amministrazione;
sulle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale sarà esercitata dal genitore con il quale il figlio sarà collocato al momento della decisione, ferma l'immediata informativa all'altro genitore;
2. salvo diverso accordo tra i genitori, colloca la minore: presso il padre, a fine settimana alternati, dal venerdì (ore 18.30) al lunedì mattina, con l'impegno da parte di di CP_1 accompagnare, durante l'anno scolastico, la figlia alla scuola materna;
in ogni caso, presso il padre dalle ore 18.30 di tutte domeniche e di tutti i martedì, con l'impegno da parte di CP_1 di accompagnare, durante l'anno scolastico, la figlia alla scuola materna;
presso il padre,
[...] il lunedì e il mercoledì, tutto il giorno;
presso la madre i restanti giorni e ore;
Festività (Vigilia e pagina 4 di 5 Natale) e ultimo dell'anno (ultimo e capodanno) in alternanza tra ciascun genitore;
riguardo l'anno 2025 la figlia trascorrerà la vigilia e il Natale con la madre, mentre l'ultimo dell'anno e capodanno con il padre;
Pasqua e pasquetta in alternanza tra ciascun genitore;
riguardo l'anno
2026 la figlia trascorrerà tutto il periodo con il padre;
in relazione alle vacanze estive, la figlia trascorrerà 15 gg. consecutivi con ciascun genitore, da concordarsi entro il 20 maggio di ciascun anno.
3. dispone che i Servizi Sociali proseguano di monitorare il nucleo familiare per un periodo di sei mesi, rivalutando periodicamente le condizioni della prole e della coppia;
segnalando prontamente al PM, presso il Tribunale per i Minorenni, eventuali situazioni di pregiudizio;
4. a decorrere dalla presente sentenza, pone a carico del padre a titolo di contributo per il mantenimento del figlio l'assegno di € 250,00 mensili, rivalutabili secondo gli indici Istat, da versare alla madre a mezzo bonifico bancario entro il giorno 27 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo sottoscritto tra il Tribunale di Brescia e l'Ordine degli
Avvocati di Brescia;
assegno unico a metà tra i genitori;
5. spese di lite integralmente compensate.
Si comunichi ai Servizi Sociali di Urago D'Oglio.
Brescia, camera di consiglio del 3.7.2025.
Il Giudice Relatore est. Il Presidente
Michele Posio Gustavo Nanni
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
Sentenza redatta con la collaborazione del Magistrato ordinario in tirocinio mirato dr. Chiodo Jacopo.
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Gustavo Nanni Presidente
Michele Posio Giudice relatore est.
Costanza Teti Giudice nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 12587/2023 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. PODAVITTE ALBERTO Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(c.f. ), con l'avv. SAVIOZZI ALESSANDRO CP_1 C.F._2
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale all'esito di procedimento relativo a figli nati fuori dal matrimonio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
All'udienza dell'01.07.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
Per parte ricorrente
- disporre a carico del Sig. a titolo di contribuzione per il mantenimento della figlia CP_1 Persona_1
l'importo mensile di euro 300,00, o la maggior somma che dovesse essere ritenuta di giustizia, oltre al 50% di tutte le spese straordinarie previste secondo il Protocollo vigente avanti al Tribunale di Brescia. L'importo come sopra riportato dovrà essere corrisposto, entro e non oltre il giorno 27 di ogni mese, mediante bonifico bancario, e rivalutato annualmente in conformità dell'indice Istat – costo della vita.
- con rifusione delle spese e dei compensi professionali, oltre agli accessori di legge del presente procedimento.
pagina 1 di 5 Per parte resistente
- in relazione all'affidamento/collocamento di e in relazione alle spese ordinarie e straordinarie, Persona_1 disporre come da note di trattazione scritta “congiunte”, depositate in data 26 giugno 2025;
- in relazione al mantenimento ordinario di accertato che sotto il profilo reddituale vi è Persona_1 sostanziale parità tra i genitori della minore ed accertato altresì che il collocamento della figlia è di fatto paritetico, disporre che nulla è dovuto da CP_1
- in relazione all'assegno unico, accertato quanto sopra, porre l'assegno unico nella misura del 50% in favore di CP_1
- con vittoria di spese ed onorari di patrocinio, oltre rimborso forfettario e oneri di legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato il 17.10.2023, domandava la regolamentazione giudiziale Parte_1 dei rapporti personali ed economici riguardanti la figlia minore nata il [...] dalla cessata Per_1 convivenza more uxorio con;
chiedeva, altresì, l'emissione di ordine di protezione nei CP_1 confronti del resistente a fronte delle allegate condotte pregiudizievoli, nella specie consistite in minacce e aggressioni fisiche.
Il Tribunale, ritenuti insussistenti i presupposti, respingeva l'istanza ex art. 473 bis. 15 c.p.c. fissava udienza per l'esame, in contraddittorio, delle istanze.
, ritualmente costituitosi, si opponeva alle avverse istanze, negando l'ascritta violenza. CP_1
All'udienza del 16.11.2023 le parti raggiungevano il seguente accordo temporaneo: affido condiviso della minore, con collocamento prevalente presso la madre;
frequentazioni del padre a fine settimana alternati (in presenza della nonna paterna); a decorrere da ottobre 2023, assegno di mantenimento della figlia a carico del padre nella misura di 300,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
assegno unico corrisposto interamente alla madre.
L'11.01.2024 presentava ricorso ex art. 473 bis.39 c.p.c., allegando che il Parte_1 resistente versava il mantenimento con ritardo, non rispettava gli orari delle visite e, in un'occasione in cui le riportava la figlia a casa, avrebbe tentato di baciarla contro la sua volontà; episodio, quest'ultimo, in relazione al quale la donna sporgeva querela.
Il 25.01.2024 , nel replicare all'istanza ex art. 473 bis.39 c.p.c., rendeva noto che, a CP_1 seguito della querela, era sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento all'ex compagna.
All'udienza dell'01.02.2024 il Tribunale rigettava il ricorso ex art. 473 bis.39 c.p.c., essendo ritenuti insussistenti i presupposti;
manteneva la frequentazione padre-figlia, mediante l'intermediazione della pagina 2 di 5 nonna paterna, resasi disponibile a prelevare e riaccompagnare la minore da e alla casa materna;
erano incaricati i Servizi Sociali del monitoraggio.
Depositate plurime relazioni di aggiornamento con relative udienze di verifica, il 26.06.2025 le parti presentavano note congiunte, essendo intervenuto un accordo in ordine all'affidamento e al collocamento della figlia, nonché in punto di ripartizione delle spese ordinarie e straordinarie. Essendo, tuttavia, ancora controverse la spettanza, nonché l'importo, di un assegno di mantenimento della figlia e la ripartizione dell'assegno unico, le parti presentavano per il resto note disgiunte.
All'udienza dell'01.07.2025 la causa era, quindi, rimessa al Collegio per la decisione.
***
Preliminarmente, reputa il Tribunale rispondente all'interesse della minore l'intervenuto accordo tra le parti e, pertanto, si dispone in conformità alle seguenti condizioni:
➢ affidamento condiviso della figlia
➢ con il seguente collocamento, salvo diverso e migliore accordo tra i genitori:
- presso il padre, a fine settimana alternati, dal venerdì (ore 18.30) al lunedì mattina, con l'impegno da parte di di accompagnare, durante l'anno scolastico, la figlia alla CP_1 scuola materna;
- in ogni caso, presso il padre dalle ore 18.30 di tutte domeniche e di tutti i martedì, con l'impegno da parte di di accompagnare, durante l'anno scolastico, la figlia alla CP_1 scuola materna;
- presso il padre, il lunedì e il mercoledì, tutto il giorno;
- presso la madre i restanti giorni e ore;
- Festività (Vigilia e Natale) e ultimo dell'anno (ultimo e capodanno) in alternanza tra ciascun genitore;
riguardo l'anno 2025 la figlia trascorrerà la vigilia e il Natale con la madre, mentre l'ultimo dell'anno e capodanno con il padre;
- Pasqua e pasquetta in alternanza tra ciascun genitore;
riguardo l'anno 2026 la figlia trascorrerà tutto il periodo con il padre;
- in relazione alle vacanze estive, la figlia trascorrerà 15 gg. consecutivi con ciascun genitore, da concordarsi entro il 20 maggio di ciascun anno.
➢ Spese ordinarie e straordinarie al 50% tra i genitori.”.
Considerati il recente venir meno della misura di protezione a carico del padre e l'ancor tenera età della minore, reputa il Tribunale opportuno disporre la prosecuzione in via amministrativa del monitoraggio dei Servizi per almeno mesi sei.
pagina 3 di 5 Rimane controverso il mantenimento ordinario a carico del padre e la ripartizione dell'assegno unico.
Al riguardo il Collegio, pur a fronte di un collocamento paritario della minore, reputa opportuno porre a carico del resistente, a decorrere dalla data della sentenza, un assegno di mantenimento pari a 250,00 euro mensili, in ragione, da un lato, della spettanza dell'assegno unico (pari a complessivi 200,00 euro)
a metà tra i genitori e non più esclusivamente in capo alla madre, stante la collocazione paritaria della minore, e, dall'altro, a fronte di una maggiore disponibilità economico-reddituale in capo al padre.
La madre, operaia a tempo indeterminato, percepisce 1600,00 euro medi mensili e sostiene, mensilmente, un canone di locazione di 350,00 euro ed un finanziamento di 240,00 euro, cui devono aggiungersi le spese della baby-sitter finché la minore non inizierà a frequentare l'asilo.
Il resistente, operaio edile a tempo determinato, percepisce anch'egli 1600,00 euro circa al mese, tuttavia, come da lui riferito ai Servizi Sociali, a seconda delle commesse ricevute, il suo stipendio può talora anche aumentare, financo ad arrivare a 3000,00 euro mensili (p. 3 della relazione dei Servizi
Sociali dell'11.06.2025). Inoltre, contrariamente alla ricorrente, non sostiene spese locatizie, in quanto vive nella casa di sua madre;
vieppiù, nel 2024 ha ricevuto, a fronte di operazioni immobiliari, la somma complessiva di 50.000,00 euro (docc. 3 e 4 depositati il 31.12.2024).
La particolare delicatezza della materia del contendere e la reciproca soccombenza consentono di disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
p.q.m.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa o assorbita,
1. affida la figlia minorenne in via condivisa ad entrambi i genitori, che eserciteranno la responsabilità genitoriale in via congiunta per le decisioni di straordinaria amministrazione;
sulle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale sarà esercitata dal genitore con il quale il figlio sarà collocato al momento della decisione, ferma l'immediata informativa all'altro genitore;
2. salvo diverso accordo tra i genitori, colloca la minore: presso il padre, a fine settimana alternati, dal venerdì (ore 18.30) al lunedì mattina, con l'impegno da parte di di CP_1 accompagnare, durante l'anno scolastico, la figlia alla scuola materna;
in ogni caso, presso il padre dalle ore 18.30 di tutte domeniche e di tutti i martedì, con l'impegno da parte di CP_1 di accompagnare, durante l'anno scolastico, la figlia alla scuola materna;
presso il padre,
[...] il lunedì e il mercoledì, tutto il giorno;
presso la madre i restanti giorni e ore;
Festività (Vigilia e pagina 4 di 5 Natale) e ultimo dell'anno (ultimo e capodanno) in alternanza tra ciascun genitore;
riguardo l'anno 2025 la figlia trascorrerà la vigilia e il Natale con la madre, mentre l'ultimo dell'anno e capodanno con il padre;
Pasqua e pasquetta in alternanza tra ciascun genitore;
riguardo l'anno
2026 la figlia trascorrerà tutto il periodo con il padre;
in relazione alle vacanze estive, la figlia trascorrerà 15 gg. consecutivi con ciascun genitore, da concordarsi entro il 20 maggio di ciascun anno.
3. dispone che i Servizi Sociali proseguano di monitorare il nucleo familiare per un periodo di sei mesi, rivalutando periodicamente le condizioni della prole e della coppia;
segnalando prontamente al PM, presso il Tribunale per i Minorenni, eventuali situazioni di pregiudizio;
4. a decorrere dalla presente sentenza, pone a carico del padre a titolo di contributo per il mantenimento del figlio l'assegno di € 250,00 mensili, rivalutabili secondo gli indici Istat, da versare alla madre a mezzo bonifico bancario entro il giorno 27 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo sottoscritto tra il Tribunale di Brescia e l'Ordine degli
Avvocati di Brescia;
assegno unico a metà tra i genitori;
5. spese di lite integralmente compensate.
Si comunichi ai Servizi Sociali di Urago D'Oglio.
Brescia, camera di consiglio del 3.7.2025.
Il Giudice Relatore est. Il Presidente
Michele Posio Gustavo Nanni
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
Sentenza redatta con la collaborazione del Magistrato ordinario in tirocinio mirato dr. Chiodo Jacopo.
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