TRIB
Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/02/2025, n. 1374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1374 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SECONDA SEZIONE LAVORO
n persona del Giudice dott. Ermanno CAMBRIA, all'udienza del 3 febbraio 2025 in esito alla Camera di Consiglio ha pronunciato, ai sensi dell'articolo 429, primo comma, prima parte, c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 39470 del Ruolo Lavoro e Previdenza dell'anno 2024, promossa da:
in persona del legale rappresentante p.t. Sig. Parte_1 Pt_2
, elettivamente domiciliata in Lecce alla Via Nahi n. 27 presso lo studio
[...]
dell'Avv. Bernadette CACCIAPAGLIA che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso
Parte OPPONENTE
E
in persona del Legale Controparte_1
Rappresentante pro tempore e per esso il dott. , ed CP_2
elettivamente domiciliata in Cosenza, viale degli Alimena n.108, presso lo studio dell'avv. Vincenzo ADAMO, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla memoria di costituzione
Parte OPPOSTA
NONCHE'
, in persona del suo Controparte_3
Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma alla Via
Ciro il Grande, 21, rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano e con lo stesso elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria 29, presso l'Avvocatura
Metropolitana Inps di Roma
Parte OPPOSTA
Oggetto: ricorso avverso intimazione di pagamento
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 29 ottobre 2024 la società Parte_1
conveniva in giudizio l' (da qui, ), Controparte_4 CP_5
nonché l' chiedendo “In via preliminare, concedere, anche inaudita altera CP_3
parte, la sospensione dell'atto impugnato sussistendo gravi motivi, ai sensi dell'art.
624 c.p.c., e i contestuali ruoli ed avviso di addebito impugnati stante la fondatezza del ricorso ed il pericolo di danno grave ed irreparabile… Nel merito accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto a procedere all'esecuzione forzata attraverso
l'intimazione di pagamento opposta con riferimento alle cartelle e avvisi impugnati con ricorso aventi ad oggetto contributi previdenziali in quanto inefficace o comunque, illegittima per assenza di un titolo esecutivo idoneo in ragione della mancata conoscenza della pretesa a causa della mancata notifica delle cartelle e degli addebiti e/o per tutti quanti i motivi in fatto ed in diritto dedotti e preliminarmente per intervenuta prescrizione del diritto riscuotere le somme e/o per decadenza;
3. Qualora venisse accertata la regolare notifica degli avvisi di addebito dichiarare l'estinzione del credito per decadenza”.
Assumeva che in data 21 ottobre 2024 era stata notificata intimazione di pagamento numero 09720249119571829000 per la somma totale di €
270.046,51 afferente a crediti erariali e contributivi (di cui 151.785,75 per crediti;
che la predetta intimazione si fondava sull'avviso di addebito n. CP_3
39720220012007454000, mai notificato alla ricorrente;
che, in ogni caso, doveva essere accertata la nullità dell'avviso di addebito per violazione dell'art. 25 del Dlgs. n. 46 del 1999, che stabilisce che i “contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali sono iscritti in ruoli resi esecutivi, a pena di decadenza: a) per i contributi non versati dal debitore, entro il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento”.
Si costituiva tempestivamente in giudizio chiedendo il rigetto del CP_5
ricorso perché infondato in fatto e in diritto.
Eccepiva preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva in riferimento alla presunta omessa notifica dell'avviso di addebito, affermando che su tale eccezione era da ritenere quale soggetto legittimato esclusivamente l' in quanto dal 1° gennaio 2011 l'avviso di addebito aveva sostituito la CP_3
cartella di pagamento, costituendo uno strumento di riscossione coattiva dei contributi e premi non versati.
Si costituiva in giudizio anche l' chiedendo dichiararsi CP_3
l'inammissibilità del ricorso, in quanto l'avviso prodromico all'intimazione di pagamento era stato puntualmente notificato a mezzo pec in data 5 agosto 2022. Nel merito, chiedeva il rigetto delle domande ex adverso formulate, perché infondate in fatto e in diritto.
Trattandosi di causa documentale, all'odierna udienza la causa è stata decisa, come da presente motivazione e pedissequo dispositivo in calce, di ambedue i quali si dava immediata lettura nell'aula di udienza, assenti le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere pertanto rigettato.
Preliminarmente, non può essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva di come dalla stessa richiesto, perché, in ogni caso, ben può CP_5
ritenersi la sussistenza della fattispecie del litisconsorzio (ancorché non
“necessario” ai sensi del codice di rito) per comunanza di causa, trattando la stessa di questioni che, incidendo non solo sul momento genetico ma altresì nella fase esecutiva/realizzativa della pretesa (il primo proprio degli enti impositori ed il secondo dell'ente esattore) è opportuno siano esaminate e decise congiuntamente.
Nel merito, osserva il Giudicante che l costituendosi in giudizio, ha CP_3
documentalmente provato di aver notificato nei termini di legge l'avviso di addebito n. 39720220012007454000, su cui si fonda l'intimazione di pagamento oggetto dell'odierno giudizio. In particolare, dalle ricevute di notificazione e consegna depositate in atti risulta che il predetto avviso di addebito è stato puntualmente notificato a mezzo pec alla società ricorrente in data 5 agosto
2022. Riguardo tali allegazioni e prove documentali offerte da nulla è stato CP_3
ex adverso rilevato.
Pertanto, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, la società odierna opponente avrebbe dovuto impugnare l'avviso di addebito nel termine di 40 giorni dalla notificazione, termine previsto dall'art. 24 del d.lgs. 46\1999 con riferimento alle cartelle esattoriali per crediti previdenziali, normativa estensibile al suddetto avviso di addebito, ai sensi dell'art. 30, comma 14, d.l. 78\2010 (conv. in l. 122\2010). Tuttavia, la mancata tempestiva impugnazione dell'avviso di addebito nel termine posto dall'art. del
24 D.Lgs. n. 46 del 1999, determina l'effetto sostanziale di irretrattabilità e incontestabilità della pretesa, ossia la stabilizzazione del credito risultante dall'avviso (cfr. ex multis Cass. Civ, Sez. Lav., Sentenza n. 4506 del 27 febbraio
2007; Cass. Civ, Sez. Trib., Sentenza n. 12263 del 25 maggio 2007; Cass. Civ, Sez.
Lav., Sentenza n. 2835 del 5 febbraio 2009; Cass. Civ, Sez. Lav., Sentenza n. 8900 del 14 aprile 2010; Cass. Civ, Sez. Lav., Sentenza n. 8931 del 19 aprile 2011 e
Cass, Civ. Sez. Unite, Sentenza n. 23397 del 17 novembre 2016).
Parimenti, risulta tardiva l'impugnazione per asserite irregolarità formali dell'avviso di addebito – e, in particolare, per asserita decadenza dall'iscrizione a ruolo, in quanto effettuata oltre i termini di legge. Si tratta, infatti, di una censura esperibile con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi ex artt. 617 e 618 bis c.p.c., la quale avrebbe dovuto essere proposta nei 20 giorni dalla notifica degli stessi. Al proposito si rammenta quanto statuito nella sentenza n. 15116 del 17 luglio 2015, in cui la Corte di Cassazione ha ribadito che “qualora l'opposizione sia stata depositata entro il termine perentorio di quaranta giorni, di cui all'art 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, ma oltre quello di venti giorni, di cui all'art. 617 cod. proc. civ. (come modificato dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. in l.
14 maggio 2005, n. 80, vigente "ratione temporis"), va ritenuta la tardività delle eccezioni formali, ossia di quelle attinenti la regolarità della cartella di pagamento
e della notificazione”.
In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.T.M.
- visto l'art. 429 c.p.c.;
- ogni diversa domanda, eccezione e deduzione respinta;
- respinge il ricorso e condanna la società ricorrente a rimborsare ai convenuti le spese del grado, liquidate per ciascuno di essi in euro 3.500,00= oltre spese forfettarie al 15% ed oltre Iva e cpa.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 3 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Ermanno CAMBRIA
PROVVEDIMENTO REDATTO CON L'AUSILIO DELL'UFFICIO PER IL PROCESSO, NELLA PERSONA DEL FUNZIONARIO DR.SSA PRISCA BOGGETTI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SECONDA SEZIONE LAVORO
n persona del Giudice dott. Ermanno CAMBRIA, all'udienza del 3 febbraio 2025 in esito alla Camera di Consiglio ha pronunciato, ai sensi dell'articolo 429, primo comma, prima parte, c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 39470 del Ruolo Lavoro e Previdenza dell'anno 2024, promossa da:
in persona del legale rappresentante p.t. Sig. Parte_1 Pt_2
, elettivamente domiciliata in Lecce alla Via Nahi n. 27 presso lo studio
[...]
dell'Avv. Bernadette CACCIAPAGLIA che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso
Parte OPPONENTE
E
in persona del Legale Controparte_1
Rappresentante pro tempore e per esso il dott. , ed CP_2
elettivamente domiciliata in Cosenza, viale degli Alimena n.108, presso lo studio dell'avv. Vincenzo ADAMO, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla memoria di costituzione
Parte OPPOSTA
NONCHE'
, in persona del suo Controparte_3
Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma alla Via
Ciro il Grande, 21, rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano e con lo stesso elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria 29, presso l'Avvocatura
Metropolitana Inps di Roma
Parte OPPOSTA
Oggetto: ricorso avverso intimazione di pagamento
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 29 ottobre 2024 la società Parte_1
conveniva in giudizio l' (da qui, ), Controparte_4 CP_5
nonché l' chiedendo “In via preliminare, concedere, anche inaudita altera CP_3
parte, la sospensione dell'atto impugnato sussistendo gravi motivi, ai sensi dell'art.
624 c.p.c., e i contestuali ruoli ed avviso di addebito impugnati stante la fondatezza del ricorso ed il pericolo di danno grave ed irreparabile… Nel merito accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto a procedere all'esecuzione forzata attraverso
l'intimazione di pagamento opposta con riferimento alle cartelle e avvisi impugnati con ricorso aventi ad oggetto contributi previdenziali in quanto inefficace o comunque, illegittima per assenza di un titolo esecutivo idoneo in ragione della mancata conoscenza della pretesa a causa della mancata notifica delle cartelle e degli addebiti e/o per tutti quanti i motivi in fatto ed in diritto dedotti e preliminarmente per intervenuta prescrizione del diritto riscuotere le somme e/o per decadenza;
3. Qualora venisse accertata la regolare notifica degli avvisi di addebito dichiarare l'estinzione del credito per decadenza”.
Assumeva che in data 21 ottobre 2024 era stata notificata intimazione di pagamento numero 09720249119571829000 per la somma totale di €
270.046,51 afferente a crediti erariali e contributivi (di cui 151.785,75 per crediti;
che la predetta intimazione si fondava sull'avviso di addebito n. CP_3
39720220012007454000, mai notificato alla ricorrente;
che, in ogni caso, doveva essere accertata la nullità dell'avviso di addebito per violazione dell'art. 25 del Dlgs. n. 46 del 1999, che stabilisce che i “contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali sono iscritti in ruoli resi esecutivi, a pena di decadenza: a) per i contributi non versati dal debitore, entro il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento”.
Si costituiva tempestivamente in giudizio chiedendo il rigetto del CP_5
ricorso perché infondato in fatto e in diritto.
Eccepiva preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva in riferimento alla presunta omessa notifica dell'avviso di addebito, affermando che su tale eccezione era da ritenere quale soggetto legittimato esclusivamente l' in quanto dal 1° gennaio 2011 l'avviso di addebito aveva sostituito la CP_3
cartella di pagamento, costituendo uno strumento di riscossione coattiva dei contributi e premi non versati.
Si costituiva in giudizio anche l' chiedendo dichiararsi CP_3
l'inammissibilità del ricorso, in quanto l'avviso prodromico all'intimazione di pagamento era stato puntualmente notificato a mezzo pec in data 5 agosto 2022. Nel merito, chiedeva il rigetto delle domande ex adverso formulate, perché infondate in fatto e in diritto.
Trattandosi di causa documentale, all'odierna udienza la causa è stata decisa, come da presente motivazione e pedissequo dispositivo in calce, di ambedue i quali si dava immediata lettura nell'aula di udienza, assenti le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere pertanto rigettato.
Preliminarmente, non può essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva di come dalla stessa richiesto, perché, in ogni caso, ben può CP_5
ritenersi la sussistenza della fattispecie del litisconsorzio (ancorché non
“necessario” ai sensi del codice di rito) per comunanza di causa, trattando la stessa di questioni che, incidendo non solo sul momento genetico ma altresì nella fase esecutiva/realizzativa della pretesa (il primo proprio degli enti impositori ed il secondo dell'ente esattore) è opportuno siano esaminate e decise congiuntamente.
Nel merito, osserva il Giudicante che l costituendosi in giudizio, ha CP_3
documentalmente provato di aver notificato nei termini di legge l'avviso di addebito n. 39720220012007454000, su cui si fonda l'intimazione di pagamento oggetto dell'odierno giudizio. In particolare, dalle ricevute di notificazione e consegna depositate in atti risulta che il predetto avviso di addebito è stato puntualmente notificato a mezzo pec alla società ricorrente in data 5 agosto
2022. Riguardo tali allegazioni e prove documentali offerte da nulla è stato CP_3
ex adverso rilevato.
Pertanto, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, la società odierna opponente avrebbe dovuto impugnare l'avviso di addebito nel termine di 40 giorni dalla notificazione, termine previsto dall'art. 24 del d.lgs. 46\1999 con riferimento alle cartelle esattoriali per crediti previdenziali, normativa estensibile al suddetto avviso di addebito, ai sensi dell'art. 30, comma 14, d.l. 78\2010 (conv. in l. 122\2010). Tuttavia, la mancata tempestiva impugnazione dell'avviso di addebito nel termine posto dall'art. del
24 D.Lgs. n. 46 del 1999, determina l'effetto sostanziale di irretrattabilità e incontestabilità della pretesa, ossia la stabilizzazione del credito risultante dall'avviso (cfr. ex multis Cass. Civ, Sez. Lav., Sentenza n. 4506 del 27 febbraio
2007; Cass. Civ, Sez. Trib., Sentenza n. 12263 del 25 maggio 2007; Cass. Civ, Sez.
Lav., Sentenza n. 2835 del 5 febbraio 2009; Cass. Civ, Sez. Lav., Sentenza n. 8900 del 14 aprile 2010; Cass. Civ, Sez. Lav., Sentenza n. 8931 del 19 aprile 2011 e
Cass, Civ. Sez. Unite, Sentenza n. 23397 del 17 novembre 2016).
Parimenti, risulta tardiva l'impugnazione per asserite irregolarità formali dell'avviso di addebito – e, in particolare, per asserita decadenza dall'iscrizione a ruolo, in quanto effettuata oltre i termini di legge. Si tratta, infatti, di una censura esperibile con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi ex artt. 617 e 618 bis c.p.c., la quale avrebbe dovuto essere proposta nei 20 giorni dalla notifica degli stessi. Al proposito si rammenta quanto statuito nella sentenza n. 15116 del 17 luglio 2015, in cui la Corte di Cassazione ha ribadito che “qualora l'opposizione sia stata depositata entro il termine perentorio di quaranta giorni, di cui all'art 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, ma oltre quello di venti giorni, di cui all'art. 617 cod. proc. civ. (come modificato dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. in l.
14 maggio 2005, n. 80, vigente "ratione temporis"), va ritenuta la tardività delle eccezioni formali, ossia di quelle attinenti la regolarità della cartella di pagamento
e della notificazione”.
In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.T.M.
- visto l'art. 429 c.p.c.;
- ogni diversa domanda, eccezione e deduzione respinta;
- respinge il ricorso e condanna la società ricorrente a rimborsare ai convenuti le spese del grado, liquidate per ciascuno di essi in euro 3.500,00= oltre spese forfettarie al 15% ed oltre Iva e cpa.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 3 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Ermanno CAMBRIA
PROVVEDIMENTO REDATTO CON L'AUSILIO DELL'UFFICIO PER IL PROCESSO, NELLA PERSONA DEL FUNZIONARIO DR.SSA PRISCA BOGGETTI