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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 26/05/2025, n. 814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 814 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott. Raffaele Califano Presidente
Dott.ssa Michela Palladino Giudice
Dott.ssa Valentina Pierri Giudice rel. ed est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3503/2024 R.G., avente ad oggetto “Separazione dei coniugi” e vertente
TRA
C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Lanzetta;
Parte_1 C.F._1
ricorrente
E
C.F.: rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Controparte_1 C.F._2
Guerriero e dall'avv. Lucia Bonavita;
resistente
Con l'intervento necessario del P.M. presso il Tribunale di Avellino
CONCLUSIONI: all'udienza del 9.4.2025 le parti hanno chiesto omologarsi la separazione alle condizioni riportate nell'accordo sottoscritto personalmente dai coniugi e allegato al verbale della citata udienza.
Motivazioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 17.12.2024, proponeva domanda di separazione Parte_1 giudiziale dal proprio coniuge, all'uopo esponendo:
- di aver contratto con matrimonio concordatario in Solofra (AV) il 07.10.1995; Controparte_1
– che dall'unione coniugale sono nate due figlie, AF e , entrambe maggiorenni, Persona_1 la prima economicamente autosufficiente, la seconda studentessa universitaria;
- che nel corso degli anni il rapporto di coniugio si è sempre più incrinato e di fatto la convivenza è divenuta intollerabile.
Tanto premesso, il ricorrente chiedeva all'adito Tribunale di dichiarare la separazione personale dei coniugi, alle condizioni indicate in ricorso.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata in data 6.3.2025 si costituiva in giudizio
, la quale aderiva alla domanda di separazione, pur formulando autonome istanze Controparte_1 in relazione alle condizioni proposte.
Depositate le memorie integrative, all'udienza del 9.4.2025, dopo ampia discussione, il Giudice Istruttore proponeva alle parti di addivenire ad una separazione consensuale alle condizioni indicate. Le parti accettavano le condizioni proposte e sottoscrivevano personalmente l'accordo allegato al verbale di udienza. Chiedevano, dunque, pronunciarsi la separazione consensuale.
Il Giudice, preso atto della volontà delle parti di non riconciliarsi, assegnava la causa in decisione al Collegio.
***
La domanda di separazione è fondata e meritevole di accoglimento.
Le emergenze processuali consentono di ritenere che sia venuta meno la comunione di vita spirituale e materiale tra i coniugi e che, conseguentemente, tra gli stessi la convivenza sia divenuta intollerabile.
Il Tribunale, pertanto, considerato che nella fattispecie concreta ricorre l'ipotesi di cui all'art. 151 c.c., ritiene che debba essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle condizioni accessorie, il Collegio rileva che le parti hanno congiuntamente richiesto di recepirsi nell'emananda sentenza le condizioni dalle stesse concordate e riportate nell'accordo sottoscritto e allegato al verbale di udienza del 9 aprile 2025, qui da intendersi integralmente riportato e trascritto.
Tali condizioni concordate non risultano contrarie a norme imperative, all'ordine pubblico e al buon costume e possono dunque essere poste a base della presente decisione.
Devono essere eseguite le formalità prescritte dalla legge.
Spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in camera di consiglio, così provvede:
1) omologa la separazione personale dei coniugi uniti Parte_1 Controparte_1 dal matrimonio contratto in Solofra (AV) il 07.10.1995, alle condizioni concordate dalle parti come riportate nell'accordo allegato al verbale di udienza del 9.4.2025 da intendersi come parte integrante della presente sentenza;
2) spese compensate;
3) ordina al competente ufficiale di stato civile del Comune di Solofra di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dell'anno 1995 atto n. 65 parte II serie A, e manda la cancelleria per i relativi adempimenti.
Così deciso in Avellino, nella camera di consiglio dell'8.5.2025
Il Giudice est. Il Presidente
dr.ssa Valentina Pierri dott. Raffaele Califano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott. Raffaele Califano Presidente
Dott.ssa Michela Palladino Giudice
Dott.ssa Valentina Pierri Giudice rel. ed est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3503/2024 R.G., avente ad oggetto “Separazione dei coniugi” e vertente
TRA
C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Lanzetta;
Parte_1 C.F._1
ricorrente
E
C.F.: rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Controparte_1 C.F._2
Guerriero e dall'avv. Lucia Bonavita;
resistente
Con l'intervento necessario del P.M. presso il Tribunale di Avellino
CONCLUSIONI: all'udienza del 9.4.2025 le parti hanno chiesto omologarsi la separazione alle condizioni riportate nell'accordo sottoscritto personalmente dai coniugi e allegato al verbale della citata udienza.
Motivazioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 17.12.2024, proponeva domanda di separazione Parte_1 giudiziale dal proprio coniuge, all'uopo esponendo:
- di aver contratto con matrimonio concordatario in Solofra (AV) il 07.10.1995; Controparte_1
– che dall'unione coniugale sono nate due figlie, AF e , entrambe maggiorenni, Persona_1 la prima economicamente autosufficiente, la seconda studentessa universitaria;
- che nel corso degli anni il rapporto di coniugio si è sempre più incrinato e di fatto la convivenza è divenuta intollerabile.
Tanto premesso, il ricorrente chiedeva all'adito Tribunale di dichiarare la separazione personale dei coniugi, alle condizioni indicate in ricorso.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata in data 6.3.2025 si costituiva in giudizio
, la quale aderiva alla domanda di separazione, pur formulando autonome istanze Controparte_1 in relazione alle condizioni proposte.
Depositate le memorie integrative, all'udienza del 9.4.2025, dopo ampia discussione, il Giudice Istruttore proponeva alle parti di addivenire ad una separazione consensuale alle condizioni indicate. Le parti accettavano le condizioni proposte e sottoscrivevano personalmente l'accordo allegato al verbale di udienza. Chiedevano, dunque, pronunciarsi la separazione consensuale.
Il Giudice, preso atto della volontà delle parti di non riconciliarsi, assegnava la causa in decisione al Collegio.
***
La domanda di separazione è fondata e meritevole di accoglimento.
Le emergenze processuali consentono di ritenere che sia venuta meno la comunione di vita spirituale e materiale tra i coniugi e che, conseguentemente, tra gli stessi la convivenza sia divenuta intollerabile.
Il Tribunale, pertanto, considerato che nella fattispecie concreta ricorre l'ipotesi di cui all'art. 151 c.c., ritiene che debba essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle condizioni accessorie, il Collegio rileva che le parti hanno congiuntamente richiesto di recepirsi nell'emananda sentenza le condizioni dalle stesse concordate e riportate nell'accordo sottoscritto e allegato al verbale di udienza del 9 aprile 2025, qui da intendersi integralmente riportato e trascritto.
Tali condizioni concordate non risultano contrarie a norme imperative, all'ordine pubblico e al buon costume e possono dunque essere poste a base della presente decisione.
Devono essere eseguite le formalità prescritte dalla legge.
Spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in camera di consiglio, così provvede:
1) omologa la separazione personale dei coniugi uniti Parte_1 Controparte_1 dal matrimonio contratto in Solofra (AV) il 07.10.1995, alle condizioni concordate dalle parti come riportate nell'accordo allegato al verbale di udienza del 9.4.2025 da intendersi come parte integrante della presente sentenza;
2) spese compensate;
3) ordina al competente ufficiale di stato civile del Comune di Solofra di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dell'anno 1995 atto n. 65 parte II serie A, e manda la cancelleria per i relativi adempimenti.
Così deciso in Avellino, nella camera di consiglio dell'8.5.2025
Il Giudice est. Il Presidente
dr.ssa Valentina Pierri dott. Raffaele Califano