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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/12/2025, n. 6607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6607 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2337/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei Magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Consigliere
Dott. Erminia Catapano Consigliere relatore
Alla udienza del 17.12.2025 svolta in trattazione scritta ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nel processo civile d'appello iscritto al n. R.G. 2337/2025 del Ruolo Generale degli affari civili contenziosi, avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione X civile, del 14 aprile 2025 n.
3710, notificata alla controparte in data 18 aprile 2025; con OGGETTO: Impugnativa di ordinanza ingiunzione riguardante sanzioni amministrative.
TRA
(c.f.: ), in proprio e nella qualità di Parte_1 C.F._1 legale rappresentante pro tempore della avente Controparte_1 sede legale in Napoli, via Santa Maria a Cubito n. 786/788 (P. I.V.A.: , P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Santa Maria Capua Vetere (CE), alla via G. Bonaparte, n.
10, presso lo studio dell'Avv. Goffredo Grasso
Appellante
E
, Controparte_2 Controparte_3
, sede di Napoli (c.f.: ), in persona del legale rappresentante
[...] P.IVA_2 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli
(c.f.: coem indicato negli atti difensivi), presso cui ope legis C.F._2 domicilia, in Napoli alla via Diaz n. 11. 2
Appellato
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso iscritto al n. r.g. 8926/2023 del tribunale di Napoli, le odierne parti appellanti hanno impugnato l'ordinanza ingiunzione prot. n. 12416, emessa dall' in data 28.02.2023 e notificata in data Controparte_2
06.03.2023.
Con la suddetta ordinanza, l'Agenzia ha ingiunto a e alla Parte_1 CP_4 di pagare, in solido tra loro, € 126.000,00, a titolo di sanzione amministrativa per
[...] la violazione dell'art. 110, comma 9, lett. d), del regio decreto n. 773 del 18/06/1931
(TULPS) e per la violazione dell'art. 1, co. 646, della legge n. 190 del 23/12/2014, punita, in via amministrativa, dal successivo comma 648.
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Napoli ha respinto l'opposizione all'ordinanza ingiunzione;
nulla ha disposto sulle spese, considerato che l' si è CP_2 difesa attraverso un funzionario e non ha presentato la nota delle spese vive sostenute per la difesa stessa.
2. Avverso questa sentenza, con ricorso iscritto a ruolo in data 27 maggio 2025 spiegano appello e la censurando l'omessa Parte_1 Controparte_4 pronunzia del giudice di prime cure in merito a una asserita eccezione di carenza di legittimazione passiva, basata sul fatto che la sig.ra era stata chiamata a Pt_1 rispondere anche in proprio;
sostengono e che ciò contrasterebbe col principio per cui la sanzionabilità della persona fisica è subordinato alla dimostrazione di una propria condotta materiale che abbia integrato l'illecito; espongono ancora gli appellanti che, essendo titolare della licenza la società e sanzionando il co. 646 Controparte_4 dell'art. 1 il solo titolare dell'autorizzazione, non sarebbe stata sanzionabile Pt_1 solo perché l.r.p.t. della società titolare della licenza.
[...]
R.G. n. 2337/2025 Sentenza Gli appellanti hanno concluso chiedendo la riforma dell'impugnata sentenza e, pertanto,
l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione, ovvero, in subordine, la rideterminazione dell'importo della sanzione.
3. Instaurato il contraddittorio, si è costituita parte appellata, la quale ha dedotto che l'appello è tardivo, atteso che la sentenza impugnata è stata notificata il 18 aprile 2025, 3 mentre l'appello risulta iscritto a ruolo soltanto il 27 maggio 2025.
Con le note di trattazione scritta per oggi, le appellanti hanno dedotto l'irregolarità della notifica siccome eseguita direttamente dall'Amministrazione anziché da un suo difensore.
4. Fissata la comparizione per il 17.12.2025, disposta la trattazione scritta, acquisite le note di trattazione delle parti, del 2.12.2025 per parte appellata, del 16.12.2025 per gli appellanti, la causa è stata decisa con sentenza contestuale, redatta e depositata in pari data.
§§§
5. L'appello è inammissibile in quanto tardivo.
Non è contestato che la sentenza impugnata sia stata notificata alle appellanti in data 18 aprile 2025.
Né riveste alcun pregio la difesa secondo cui detta notifica sarebbe invalida perché effettuata direttamente dall'Amministrazione convenuta in giudizio.
Basti tener presente che legittimamente l'Amministrazione era costituita dinanzi al tribunale in persona di un dirigente, senza patrocinio di un avvocato, essendo ciò consentito da varie norme, in diversi settori, secondo la previsione generale dell'art. 417 bis c.p.c. e per quanto riguarda l' specificamente dall'art. 10 del CP_2 CP_2
d. lgs 546/1992 (cod. trib.).
Ai sensi dell'art. 6 del D. Lvo. n. 150/2011, applicabile alla fattispecie, la controversia in oggetto è regolata dal rito del lavoro, e pertanto ai sensi dell'art. 434 c.p.c.
l'impugnazione andava proposta con ricorso e non con atto di citazione. Come poi da giurisprudenza costante della Suprema Corte, l'appello erroneamente proposto con atto di citazione anziché con ricorso è suscettibile di sanatoria, in via di conversione ex art. 156 cod. proc. civ., a condizione che, nel termine perentorio previsto dalla legge, l'atto sia stato non solo notificato alla controparte, ma anche depositato nella cancelleria del giudice, solo da quel momento potendosi considerare il giudizio pendente a tutti gli effetti (cfr. Cass. sez. U, sentenza n. 22848/2013; Cass. n. 21675/2013; Cass. ord. n.
19298/2017; Cass. Sez. Un. sent. n. 758/2022).
R.G. n. 2337/2025 Sentenza Deve rammentarsi che “laddove sia previsto, come nella specie, un termine per proporre opposizione a pena di decadenza […] la parte opponente ha l'onere di dimostrare la tempestività dell'opposizione e la relativa questione può essere rilevata
d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, attenendo alla proponibilità dell'azione giudiziaria e, dunque, a materia sottratta alla disponibilità delle parti” (così in 4 motivazione cass. Ord. n. 21153/2019).
Trattandosi di fattispecie in cui la sentenza di primo grado era stata notificata, per evitare la decadenza dall'impugnazione ex art. 325 cpc andava quindi depositato in cancelleria il ricorso entro il termine di giorni 30 dalla pubblicazione della sentenza impugnata, ovvero entro il 18.5.2015; entro tale data secondo quanto afferma parte appellata è invece avvenuta solo la notifica dell'atto di impugnazione (in data
18.5.2025). La causa peraltro non veniva contestualmente iscritta a ruolo, ciò avvenendo solo in data 27 maggio 2025.
L'impugnazione è pertanto da considerarsi tardiva e va dichiarata inammissibile. Ogni altra questione è assorbita dal preliminare e dirimente rilievo di inammissibilità.
All'inammissibilità dell'appello consegue la condanna degli appellanti in solido alla rifusione in favore delle parti appellate delle spese di lite, liquidate d'ufficio, come da dispositivo, secondo i parametri di cui alla tabella 12 allegata al d.m. 55/2014, come modificato dal dm 147/2022, tenuto conto dello scaglione di valore da 52.000,00 euro a
260.000,00 euro, con esclusione del compenso previsto per la fase istruttoria non effettivamente svoltasi.
Spetta agli appellati la complessiva somma, a titolo di onorario, di euro 4.997,00 di cui:
- euro 1.489,00 per la fase di studio,
- euro 956,00 per la fase introduttiva,
- euro 2.552,00 per la fase decisoria, oltre accessori di legge, se dovuti.
Essendo stato respinto l'appello, deve inoltre darsi atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione X civile, del 14 aprile 2025 n. 3710, notificata alla controparte in data 18 aprile 2025, così provvede:
R.G. n. 2337/2025 Sentenza --dichiara inammissibile l'appello e, per l'effetto, conferma la impugnata sentenza;
--condanna e la al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_4 [...]
Controparte_2 Controparte_3
sede di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese
[...] di lite, che liquida in € 4.997,00 per onorario, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e 5 CAP, se dovuti per legge.
--dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 17.12.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Erminia Catapano dott. Fulvio Dacomo
R.G. n. 2337/2025 Sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei Magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Consigliere
Dott. Erminia Catapano Consigliere relatore
Alla udienza del 17.12.2025 svolta in trattazione scritta ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nel processo civile d'appello iscritto al n. R.G. 2337/2025 del Ruolo Generale degli affari civili contenziosi, avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione X civile, del 14 aprile 2025 n.
3710, notificata alla controparte in data 18 aprile 2025; con OGGETTO: Impugnativa di ordinanza ingiunzione riguardante sanzioni amministrative.
TRA
(c.f.: ), in proprio e nella qualità di Parte_1 C.F._1 legale rappresentante pro tempore della avente Controparte_1 sede legale in Napoli, via Santa Maria a Cubito n. 786/788 (P. I.V.A.: , P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Santa Maria Capua Vetere (CE), alla via G. Bonaparte, n.
10, presso lo studio dell'Avv. Goffredo Grasso
Appellante
E
, Controparte_2 Controparte_3
, sede di Napoli (c.f.: ), in persona del legale rappresentante
[...] P.IVA_2 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli
(c.f.: coem indicato negli atti difensivi), presso cui ope legis C.F._2 domicilia, in Napoli alla via Diaz n. 11. 2
Appellato
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso iscritto al n. r.g. 8926/2023 del tribunale di Napoli, le odierne parti appellanti hanno impugnato l'ordinanza ingiunzione prot. n. 12416, emessa dall' in data 28.02.2023 e notificata in data Controparte_2
06.03.2023.
Con la suddetta ordinanza, l'Agenzia ha ingiunto a e alla Parte_1 CP_4 di pagare, in solido tra loro, € 126.000,00, a titolo di sanzione amministrativa per
[...] la violazione dell'art. 110, comma 9, lett. d), del regio decreto n. 773 del 18/06/1931
(TULPS) e per la violazione dell'art. 1, co. 646, della legge n. 190 del 23/12/2014, punita, in via amministrativa, dal successivo comma 648.
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Napoli ha respinto l'opposizione all'ordinanza ingiunzione;
nulla ha disposto sulle spese, considerato che l' si è CP_2 difesa attraverso un funzionario e non ha presentato la nota delle spese vive sostenute per la difesa stessa.
2. Avverso questa sentenza, con ricorso iscritto a ruolo in data 27 maggio 2025 spiegano appello e la censurando l'omessa Parte_1 Controparte_4 pronunzia del giudice di prime cure in merito a una asserita eccezione di carenza di legittimazione passiva, basata sul fatto che la sig.ra era stata chiamata a Pt_1 rispondere anche in proprio;
sostengono e che ciò contrasterebbe col principio per cui la sanzionabilità della persona fisica è subordinato alla dimostrazione di una propria condotta materiale che abbia integrato l'illecito; espongono ancora gli appellanti che, essendo titolare della licenza la società e sanzionando il co. 646 Controparte_4 dell'art. 1 il solo titolare dell'autorizzazione, non sarebbe stata sanzionabile Pt_1 solo perché l.r.p.t. della società titolare della licenza.
[...]
R.G. n. 2337/2025 Sentenza Gli appellanti hanno concluso chiedendo la riforma dell'impugnata sentenza e, pertanto,
l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione, ovvero, in subordine, la rideterminazione dell'importo della sanzione.
3. Instaurato il contraddittorio, si è costituita parte appellata, la quale ha dedotto che l'appello è tardivo, atteso che la sentenza impugnata è stata notificata il 18 aprile 2025, 3 mentre l'appello risulta iscritto a ruolo soltanto il 27 maggio 2025.
Con le note di trattazione scritta per oggi, le appellanti hanno dedotto l'irregolarità della notifica siccome eseguita direttamente dall'Amministrazione anziché da un suo difensore.
4. Fissata la comparizione per il 17.12.2025, disposta la trattazione scritta, acquisite le note di trattazione delle parti, del 2.12.2025 per parte appellata, del 16.12.2025 per gli appellanti, la causa è stata decisa con sentenza contestuale, redatta e depositata in pari data.
§§§
5. L'appello è inammissibile in quanto tardivo.
Non è contestato che la sentenza impugnata sia stata notificata alle appellanti in data 18 aprile 2025.
Né riveste alcun pregio la difesa secondo cui detta notifica sarebbe invalida perché effettuata direttamente dall'Amministrazione convenuta in giudizio.
Basti tener presente che legittimamente l'Amministrazione era costituita dinanzi al tribunale in persona di un dirigente, senza patrocinio di un avvocato, essendo ciò consentito da varie norme, in diversi settori, secondo la previsione generale dell'art. 417 bis c.p.c. e per quanto riguarda l' specificamente dall'art. 10 del CP_2 CP_2
d. lgs 546/1992 (cod. trib.).
Ai sensi dell'art. 6 del D. Lvo. n. 150/2011, applicabile alla fattispecie, la controversia in oggetto è regolata dal rito del lavoro, e pertanto ai sensi dell'art. 434 c.p.c.
l'impugnazione andava proposta con ricorso e non con atto di citazione. Come poi da giurisprudenza costante della Suprema Corte, l'appello erroneamente proposto con atto di citazione anziché con ricorso è suscettibile di sanatoria, in via di conversione ex art. 156 cod. proc. civ., a condizione che, nel termine perentorio previsto dalla legge, l'atto sia stato non solo notificato alla controparte, ma anche depositato nella cancelleria del giudice, solo da quel momento potendosi considerare il giudizio pendente a tutti gli effetti (cfr. Cass. sez. U, sentenza n. 22848/2013; Cass. n. 21675/2013; Cass. ord. n.
19298/2017; Cass. Sez. Un. sent. n. 758/2022).
R.G. n. 2337/2025 Sentenza Deve rammentarsi che “laddove sia previsto, come nella specie, un termine per proporre opposizione a pena di decadenza […] la parte opponente ha l'onere di dimostrare la tempestività dell'opposizione e la relativa questione può essere rilevata
d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, attenendo alla proponibilità dell'azione giudiziaria e, dunque, a materia sottratta alla disponibilità delle parti” (così in 4 motivazione cass. Ord. n. 21153/2019).
Trattandosi di fattispecie in cui la sentenza di primo grado era stata notificata, per evitare la decadenza dall'impugnazione ex art. 325 cpc andava quindi depositato in cancelleria il ricorso entro il termine di giorni 30 dalla pubblicazione della sentenza impugnata, ovvero entro il 18.5.2015; entro tale data secondo quanto afferma parte appellata è invece avvenuta solo la notifica dell'atto di impugnazione (in data
18.5.2025). La causa peraltro non veniva contestualmente iscritta a ruolo, ciò avvenendo solo in data 27 maggio 2025.
L'impugnazione è pertanto da considerarsi tardiva e va dichiarata inammissibile. Ogni altra questione è assorbita dal preliminare e dirimente rilievo di inammissibilità.
All'inammissibilità dell'appello consegue la condanna degli appellanti in solido alla rifusione in favore delle parti appellate delle spese di lite, liquidate d'ufficio, come da dispositivo, secondo i parametri di cui alla tabella 12 allegata al d.m. 55/2014, come modificato dal dm 147/2022, tenuto conto dello scaglione di valore da 52.000,00 euro a
260.000,00 euro, con esclusione del compenso previsto per la fase istruttoria non effettivamente svoltasi.
Spetta agli appellati la complessiva somma, a titolo di onorario, di euro 4.997,00 di cui:
- euro 1.489,00 per la fase di studio,
- euro 956,00 per la fase introduttiva,
- euro 2.552,00 per la fase decisoria, oltre accessori di legge, se dovuti.
Essendo stato respinto l'appello, deve inoltre darsi atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione X civile, del 14 aprile 2025 n. 3710, notificata alla controparte in data 18 aprile 2025, così provvede:
R.G. n. 2337/2025 Sentenza --dichiara inammissibile l'appello e, per l'effetto, conferma la impugnata sentenza;
--condanna e la al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_4 [...]
Controparte_2 Controparte_3
sede di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese
[...] di lite, che liquida in € 4.997,00 per onorario, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e 5 CAP, se dovuti per legge.
--dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 17.12.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Erminia Catapano dott. Fulvio Dacomo
R.G. n. 2337/2025 Sentenza