Articolo 10 della Legge 14 giugno 1949, n. 410
Articolo 9Articolo 11
Versione
21 luglio 1949
Art. 10.
I concorsi dello Stato e le anticipazioni - gia' accordati in applicazione dei decreti legislativi luogotenenziali 15 ottobre 1944, n. 346 , 12 aprile 1946, n. 361 e 12 dicembre 1947, n. 1406 - saranno portati in detrazione dei concorsi assegnati in applicazione della presente legge.
I concorsi dello Stato eventualmente gia' accordati in piu' per materiale rotabile verranno ridotti nella misura prevista negli articoli 2 e 3 della presente legge e, se gia' pagati, l'eccedenza verra' detratta dalla spesa da prendersi a base per la determinazione totale dei concorsi dello Stato concedibili in applicazione della presente legge.
Qualora i concessionari abbiano usufruito delle anticipazioni bancarie previste dall' art. 9 del decreto legislativo 15 ottobre 1944, n. 346 e di cui al decreto legislativo 1 novembre 1944, n. 367 , i maggiori concorsi concessi in virtu' della presente legge, rispetto alle precedenti disposizioni, saranno attribuiti, fino a concorrenza, alla estinzione anticipata delle anticipazioni stesse, tranne che gli Istituti finanziatori dichiarino di rinunciare al beneficio della garanzia sussidiaria statale e del contributo nel pagamento degli interessi, dal momento in cui la concessione del predetto maggiore concorso diventa operativa.
Entrata in vigore il 21 luglio 1949