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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 02/12/2025, n. 4131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4131 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai magistrati: dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere rel. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere riunita in camera di consiglio, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello il giorno 8 maggio 2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2958/2023 R.G. sezione lavoro, vertente
TRA
nato a [...] il [...], e residente in Napoli ivi residente Parte_1 alla via Sant'Eframo Vecchio n.35/A, c.f.= elettivamente domiciliato in C.F._1
Napoli alla via Diomede Carafa n.58, presso lo studio dell'Avv. Luigi Vittorio che la rappresenta e difende giusta procura allegata al presente atto. L'Avv. Vittorio ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni relative alla procedura in oggetto al fax: 0815782467 o alla casella di PEC:
Email_1
APPELLANTE
E
in Napoli (P.IVA. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante l'Amministratore p.t., Rag. , P.IVA_1 Controparte_2 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Fabio Funeroli (CF: ) ed C.F._2 CP_3
(CF: ), in virtù di procura alle liti rilasciata - giusta delibera assembleare
[...] C.F._3 del 13.06.2022 - separatamente e da considerarsi in calce alla memoria difensiva ed unitamente ai quali elettivamente domicilia in Napoli alla Via Cesario Console n. 3 (i procuratori hanno dichiarato di voler ricevere le comunicazioni e/o le notificazioni ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: Email_2 Email_3
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 6430/2023 pubblicata il
2.11.2023 e notificata il 5.11.2023
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso depositato il giorno 1.12.2023 ha proposto appello avverso Parte_1 la sentenza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro- pronunciando sulle domande avanzate dall'odierno appellante e dirette ad ottenere, da un lato,
l'accertamento della nullità della trasformazione del contratto di lavoro ad opera del
Supercondominio /da contratto full time e part time), dall'altro la condanna del al CP_4 pagamento delle differenze retributive maturate in ragione dell'espletamento di lavoro straordinario e festivo- deliberò l'accoglimento del ricorso limitatamente all'impugnativa del contratto part time, disattendendo le ulteriori istanze in ragione della genericità delle allegazioni difensive volte a sostenere la richiesta degli emolumenti per lavoro straordinario e festivo.
L'appellante -prestando acquiescenza alla statuizione relativa al contratto part time- ha affidato il gravame ad un unico motivo con il quale ha censurato la mancata ammissione delle prove testimoniali, che -a suo dire- avrebbero consentito di dimostrare l'assunto sul quale si basava la domanda di condanna.
All'esito della corretta instaurazione del contraddittorio, si è costituito in giudizio il CP_4 in epigrafe che ha resistito al gravame.
Nelle more del procedimento è stata disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con sostituzione, da ultimo, dell'udienza del giorno 8 maggio 2025.
Infine, acquisite le note di trattazione all'esito della camera di consiglio la Corte ha deliberato di respingere il gravame per i motivi di seguito espressi.
Preliminarmente occorre dare atto che, stante l'acquiescenza delle parti, è divenuta definitiva la statuizione di accoglimento della domanda diretta alla declaratoria di nullità del contratto part- time.
Quanto al rimanente (assorbente) motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza impugnata per aver erroneamente ritenuto non provata la sussistenza dei presupposti per l'attribuzione in suo favore del compenso per il lavoro straordinario correlato al più esteso orario di lavoro che assume di aver osservato nel corso del rapporto di lavoro, lamentando che il primo giudice avrebbe erroneamente valutato la documentazione prodotta, senza neanche ammettere la prova testimoniale richiesta.
Il motivo non è fondato.
In punto di diritto, è noto che, in ordine alla rivendicazione economica a titolo di lavoro straordinario, in generale, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che l'allegazione e la prova dei fatti costitutivi del diritto a tale compenso è a carico del lavoratore ex art. 2697 c.c., dovendo riguardare sia l'orario normale di lavoro, ove diverso da quello legale o contrattuale, sia la prestazione di lavoro asseritamente eccedente quella ordinaria, non potendo farsi ricorso al criterio equitativo di cui all'art. 432 c.p.c., stante che quest'ultimo attiene alla valutazione del valore economico della prestazione lavorativa, e non già all'esistenza e quantità di essa. È del
2 resto consolidato insegnamento della Suprema Corte, quello secondo il quale costituisce onere del lavoratore, che pretenda un compenso per lavoro straordinario, provare rigorosamente la relativa prestazione e, almeno in termini sufficientemente concreti e realistici, i suoi termini quantitativi.
Ciò premesso, alla luce del materiale istruttorio in atti, ritiene il Collegio di condividere le valutazioni operate dal primo giudice, il quale ha scrupolosamente vagliato la fattispecie sottoposta al suo esame e, applicando i corretti principi giuridici, ne ha tratto le dovute conseguenze.
Invero, a fronte del disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione del contratto di lavoro ed in assenza dell'istanza di verificazione della fonte negoziale, l'onere di allegazione gravante sull'odierno appellante era particolarmente stringente. Egli avrebbe dovuto dedurre: a)
i giorni in cui espletava l'attività lavorativa;
b) gli orari concordati con il datore di lavoro;
c) gli orari effettivamente osservati giorno per giorno;
d) i giorni festivi in cui era stato costretto a svolgere la propria attività.
Ebbene, le allegazioni difensive contenute in ricorso sono del tutto generiche, così come i capitoli di prova testimoniale.
In proposito si rileva che le richieste istruttorie formulate in ricorso erano le seguenti: “In via istruttoria si chiede di essere ammessi alla prova per testi sui seguenti capi preceduti dalla locuzione “vero che”: a) il sig. , portiere del Condominio in Napoli al vico Parte_1
Sant'Eframo n.35/a, era trattenuto sul posto di lavoro, per continuare a lavorare, oltre l'orario di lavoro, per svariate ore;
b) i condomini erano soliti chiedere prestazioni lavorative al sig. Pt_1
, anche oltre l'orario di lavoro ed oltre le competenze contrattuali dell'istante; c) il sig.
[...]
si è sempre attenuto agli orari di lavoro full time.” Parte_1
Orbene, a fronte di tali richieste di prova in modo del tutto corretto il primo giudice ha dichiarato l'inammissibilità delle istanze per genericità dei capitoli di prova, atteso che negli stessi non era contenuta alcuna indicazione concreta che potesse fornire un apporto conoscitivo utile alla ricostruzione dell'organizzazione dell'orario di lavoro.
Ciò premesso, deve tenersi conto del fatto che il lavoro straordinario rientra nel novero delle prestazioni che devono essere provate dal lavoratore con particolare rigore con riferimento agli orari di inizio e fine della prestazione e alle pause effettuate. Il giudice non può superare la carenza di allegazioni in ordine alla specifica prova delle singole ore di lavoro prestate facendo ricorso alla valutazione equitativa, potendo questa sopperire solo per quantificare un diritto che risulti già sufficientemente provato nell'an.
Nella fattispecie, l'appellante si è limitato a rivendicare genericamente il Parte_1 pagamento del lavoro straordinario omettendo ogni puntuale allegazione ed offerta di prova in ordine alla specifica tempistica lavorativa. In un simile contesto, in linea con quanto statuito dal
3 primo giudice, la domanda avente ad oggetto il lavoro straordinario non può che essere disattesa.
Ciò a maggior ragione ove si osservi che la prova testimoniale richiesta verte su circostanze estremamente generiche, con cui non chiede di dimostrare la tempistica lavorativa osservata. Trattasi quindi di una offerta di prova del tutto neutra rispetto alle statuizioni da prendere.
Tanto chiarito, ritiene il Collegio che l'appellante non ha adeguatamente assolto all'onere di provare quanto allegato in ordine ai profili qualitativo e quantitativo della prestazione eseguita a titolo di lavoro supplementare e/o straordinario. Al riguardo, è di ostacolo ad un accertamento positivo delle spettanze rivendicate a tale titolo il tenore oltremodo generico dei capitoli di prova testimoniale, avulsi da precisi riferimenti temporali utili ad una puntuale ricostruzione dell'esatta articolazione dell'orario di lavoro osservato in costanza di rapporto.
Alla luce di tali considerazioni, l'appello deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in considerazione del valore indeterminato e della bassa difficoltà della controversia e dell'entità dell'attività espletata.
In ragione dell'esito del giudizio, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per la liquidazione dell'importo ulteriore a titolo di contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede: - 1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- 2) condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese del grado che liquida in euro 2906,00 oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfetario delle spese generali, come da Tariffa Forense;
- 3) dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Napoli, 8 maggio 2025
Il Consigliere Est. Il Presidente dr.ssa Maristella Agostinacchio dr.ssa Anna Carla Catalano
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai magistrati: dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere rel. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere riunita in camera di consiglio, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello il giorno 8 maggio 2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2958/2023 R.G. sezione lavoro, vertente
TRA
nato a [...] il [...], e residente in Napoli ivi residente Parte_1 alla via Sant'Eframo Vecchio n.35/A, c.f.= elettivamente domiciliato in C.F._1
Napoli alla via Diomede Carafa n.58, presso lo studio dell'Avv. Luigi Vittorio che la rappresenta e difende giusta procura allegata al presente atto. L'Avv. Vittorio ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni relative alla procedura in oggetto al fax: 0815782467 o alla casella di PEC:
Email_1
APPELLANTE
E
in Napoli (P.IVA. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante l'Amministratore p.t., Rag. , P.IVA_1 Controparte_2 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Fabio Funeroli (CF: ) ed C.F._2 CP_3
(CF: ), in virtù di procura alle liti rilasciata - giusta delibera assembleare
[...] C.F._3 del 13.06.2022 - separatamente e da considerarsi in calce alla memoria difensiva ed unitamente ai quali elettivamente domicilia in Napoli alla Via Cesario Console n. 3 (i procuratori hanno dichiarato di voler ricevere le comunicazioni e/o le notificazioni ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: Email_2 Email_3
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 6430/2023 pubblicata il
2.11.2023 e notificata il 5.11.2023
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso depositato il giorno 1.12.2023 ha proposto appello avverso Parte_1 la sentenza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro- pronunciando sulle domande avanzate dall'odierno appellante e dirette ad ottenere, da un lato,
l'accertamento della nullità della trasformazione del contratto di lavoro ad opera del
Supercondominio /da contratto full time e part time), dall'altro la condanna del al CP_4 pagamento delle differenze retributive maturate in ragione dell'espletamento di lavoro straordinario e festivo- deliberò l'accoglimento del ricorso limitatamente all'impugnativa del contratto part time, disattendendo le ulteriori istanze in ragione della genericità delle allegazioni difensive volte a sostenere la richiesta degli emolumenti per lavoro straordinario e festivo.
L'appellante -prestando acquiescenza alla statuizione relativa al contratto part time- ha affidato il gravame ad un unico motivo con il quale ha censurato la mancata ammissione delle prove testimoniali, che -a suo dire- avrebbero consentito di dimostrare l'assunto sul quale si basava la domanda di condanna.
All'esito della corretta instaurazione del contraddittorio, si è costituito in giudizio il CP_4 in epigrafe che ha resistito al gravame.
Nelle more del procedimento è stata disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con sostituzione, da ultimo, dell'udienza del giorno 8 maggio 2025.
Infine, acquisite le note di trattazione all'esito della camera di consiglio la Corte ha deliberato di respingere il gravame per i motivi di seguito espressi.
Preliminarmente occorre dare atto che, stante l'acquiescenza delle parti, è divenuta definitiva la statuizione di accoglimento della domanda diretta alla declaratoria di nullità del contratto part- time.
Quanto al rimanente (assorbente) motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza impugnata per aver erroneamente ritenuto non provata la sussistenza dei presupposti per l'attribuzione in suo favore del compenso per il lavoro straordinario correlato al più esteso orario di lavoro che assume di aver osservato nel corso del rapporto di lavoro, lamentando che il primo giudice avrebbe erroneamente valutato la documentazione prodotta, senza neanche ammettere la prova testimoniale richiesta.
Il motivo non è fondato.
In punto di diritto, è noto che, in ordine alla rivendicazione economica a titolo di lavoro straordinario, in generale, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che l'allegazione e la prova dei fatti costitutivi del diritto a tale compenso è a carico del lavoratore ex art. 2697 c.c., dovendo riguardare sia l'orario normale di lavoro, ove diverso da quello legale o contrattuale, sia la prestazione di lavoro asseritamente eccedente quella ordinaria, non potendo farsi ricorso al criterio equitativo di cui all'art. 432 c.p.c., stante che quest'ultimo attiene alla valutazione del valore economico della prestazione lavorativa, e non già all'esistenza e quantità di essa. È del
2 resto consolidato insegnamento della Suprema Corte, quello secondo il quale costituisce onere del lavoratore, che pretenda un compenso per lavoro straordinario, provare rigorosamente la relativa prestazione e, almeno in termini sufficientemente concreti e realistici, i suoi termini quantitativi.
Ciò premesso, alla luce del materiale istruttorio in atti, ritiene il Collegio di condividere le valutazioni operate dal primo giudice, il quale ha scrupolosamente vagliato la fattispecie sottoposta al suo esame e, applicando i corretti principi giuridici, ne ha tratto le dovute conseguenze.
Invero, a fronte del disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione del contratto di lavoro ed in assenza dell'istanza di verificazione della fonte negoziale, l'onere di allegazione gravante sull'odierno appellante era particolarmente stringente. Egli avrebbe dovuto dedurre: a)
i giorni in cui espletava l'attività lavorativa;
b) gli orari concordati con il datore di lavoro;
c) gli orari effettivamente osservati giorno per giorno;
d) i giorni festivi in cui era stato costretto a svolgere la propria attività.
Ebbene, le allegazioni difensive contenute in ricorso sono del tutto generiche, così come i capitoli di prova testimoniale.
In proposito si rileva che le richieste istruttorie formulate in ricorso erano le seguenti: “In via istruttoria si chiede di essere ammessi alla prova per testi sui seguenti capi preceduti dalla locuzione “vero che”: a) il sig. , portiere del Condominio in Napoli al vico Parte_1
Sant'Eframo n.35/a, era trattenuto sul posto di lavoro, per continuare a lavorare, oltre l'orario di lavoro, per svariate ore;
b) i condomini erano soliti chiedere prestazioni lavorative al sig. Pt_1
, anche oltre l'orario di lavoro ed oltre le competenze contrattuali dell'istante; c) il sig.
[...]
si è sempre attenuto agli orari di lavoro full time.” Parte_1
Orbene, a fronte di tali richieste di prova in modo del tutto corretto il primo giudice ha dichiarato l'inammissibilità delle istanze per genericità dei capitoli di prova, atteso che negli stessi non era contenuta alcuna indicazione concreta che potesse fornire un apporto conoscitivo utile alla ricostruzione dell'organizzazione dell'orario di lavoro.
Ciò premesso, deve tenersi conto del fatto che il lavoro straordinario rientra nel novero delle prestazioni che devono essere provate dal lavoratore con particolare rigore con riferimento agli orari di inizio e fine della prestazione e alle pause effettuate. Il giudice non può superare la carenza di allegazioni in ordine alla specifica prova delle singole ore di lavoro prestate facendo ricorso alla valutazione equitativa, potendo questa sopperire solo per quantificare un diritto che risulti già sufficientemente provato nell'an.
Nella fattispecie, l'appellante si è limitato a rivendicare genericamente il Parte_1 pagamento del lavoro straordinario omettendo ogni puntuale allegazione ed offerta di prova in ordine alla specifica tempistica lavorativa. In un simile contesto, in linea con quanto statuito dal
3 primo giudice, la domanda avente ad oggetto il lavoro straordinario non può che essere disattesa.
Ciò a maggior ragione ove si osservi che la prova testimoniale richiesta verte su circostanze estremamente generiche, con cui non chiede di dimostrare la tempistica lavorativa osservata. Trattasi quindi di una offerta di prova del tutto neutra rispetto alle statuizioni da prendere.
Tanto chiarito, ritiene il Collegio che l'appellante non ha adeguatamente assolto all'onere di provare quanto allegato in ordine ai profili qualitativo e quantitativo della prestazione eseguita a titolo di lavoro supplementare e/o straordinario. Al riguardo, è di ostacolo ad un accertamento positivo delle spettanze rivendicate a tale titolo il tenore oltremodo generico dei capitoli di prova testimoniale, avulsi da precisi riferimenti temporali utili ad una puntuale ricostruzione dell'esatta articolazione dell'orario di lavoro osservato in costanza di rapporto.
Alla luce di tali considerazioni, l'appello deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in considerazione del valore indeterminato e della bassa difficoltà della controversia e dell'entità dell'attività espletata.
In ragione dell'esito del giudizio, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per la liquidazione dell'importo ulteriore a titolo di contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede: - 1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- 2) condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese del grado che liquida in euro 2906,00 oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfetario delle spese generali, come da Tariffa Forense;
- 3) dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Napoli, 8 maggio 2025
Il Consigliere Est. Il Presidente dr.ssa Maristella Agostinacchio dr.ssa Anna Carla Catalano
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