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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 02/12/2024, n. 286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 286 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G.V.G 2364/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe Bersani Presidente Relatore dott. Marco Bonci Giudice dott.ssa Martina Bianchi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 2364/2024 promossa da:
(C.F. , nata ad [...] il [...], ivi residente in Parte_1 C.F._1
C.so A. Lamarmora n. 6;
e
(C.F. ), nato ad [...] il [...], ivi residente in CP_1 C.F._2
Alessandria, Via E. Pistoia n. 50; entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Patrizia Mantelli del Foro di Milano, presso il cui studio in
Casale Monferrato (AL), Via Candiani n. 22, sono elettivamente domiciliati;
ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero – Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Alessandria; visto il ricorso congiunto depositato in data 21 ottobre 2024, con il quale le odierne parti hanno domandato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Alessandria il 29 ottobre 1989, rassegnando le seguenti conclusioni: “dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 29/10/1989 nel Comune di Alessandria e trascritto nei registri dello
Stato Civile del Comune di Alessandria al n. 289, parte II, serie A, anno 1989; ordinare al competente pagina 1 di 3 Ufficiale dello Stato Civile di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio (n. 289, parte II, serie A, anno 1989), mandando alla Cancelleria di trasmettere la sentenza al competente
Ufficiale dello stato Civile. Spese di procedura e compenso legale integralmente compensati”; viste le note scritte in sostituzione d'udienza, depositate in data 18 novembre 2024, con le quali le odierne parti hanno ribadito la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio dalle medesime contratto;
vista la documentazione prodotta;
rilevato in particolare:
a) che i ricorrenti si sposarono con rito concordatario Alessandria il 29 ottobre 1989, e che da tale unione è nata la figlia (in Alessandria l'08 giugno 1996), maggiorenne ed Persona_1
economicamente autosufficiente;
b) che i ricorrenti si separavano consensualmente in data 27 febbraio 2015, con la sottoscrizione di convenzione di negoziazione assistita ex art. 6 D.L. n. 132/2014 e ss.mm., vistata e autorizzata dalla
Procura della Repubblica di Alessandria in data 02 marzo 2015, così che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio risulta essere procedibile, essendo trascorso il termine di un anno previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b) della l. n. 898/1970;
c) che nel caso di specie non è dato ravvisare possibilità alcuna di riconciliazione, come ribadito nelle note scritte in sostituzione d'udienza;
d) che non risultano esservi figli minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti;
e) che la natura e l'andamento del presente giudizio, nonché la proposizione congiunta del ricorso, giustificano la compensazione delle spese tra le parti, come peraltro dalle medesime richiesto;
ritenuta conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 3, n. 2, lett. b) della l. n. 898/1970 e
473-bis.51 c.p.c.; viste le conclusioni del P.M.;
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
pagina 2 di 3
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra (C.F. Parte_1
, nata ad [...] il [...], ivi residente in C.so A. Lamarmora n. 6, e C.F._1
(C.F. ), nato ad [...] il [...], ivi residente in CP_1 C.F._2
Alessandria, Via E. Pistoia n. 50, contratto in Alessandria il 29 ottobre 1989; ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Alessandria di procedere all'annotazione della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (N. 289 Parte 2 Serie A);
Spese compensate.
Così deciso in Alessandria, lì 20 novembre 2024
Il Presidente Relatore
Dott. Giuseppe Bersani
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe Bersani Presidente Relatore dott. Marco Bonci Giudice dott.ssa Martina Bianchi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 2364/2024 promossa da:
(C.F. , nata ad [...] il [...], ivi residente in Parte_1 C.F._1
C.so A. Lamarmora n. 6;
e
(C.F. ), nato ad [...] il [...], ivi residente in CP_1 C.F._2
Alessandria, Via E. Pistoia n. 50; entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Patrizia Mantelli del Foro di Milano, presso il cui studio in
Casale Monferrato (AL), Via Candiani n. 22, sono elettivamente domiciliati;
ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero – Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Alessandria; visto il ricorso congiunto depositato in data 21 ottobre 2024, con il quale le odierne parti hanno domandato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Alessandria il 29 ottobre 1989, rassegnando le seguenti conclusioni: “dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 29/10/1989 nel Comune di Alessandria e trascritto nei registri dello
Stato Civile del Comune di Alessandria al n. 289, parte II, serie A, anno 1989; ordinare al competente pagina 1 di 3 Ufficiale dello Stato Civile di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio (n. 289, parte II, serie A, anno 1989), mandando alla Cancelleria di trasmettere la sentenza al competente
Ufficiale dello stato Civile. Spese di procedura e compenso legale integralmente compensati”; viste le note scritte in sostituzione d'udienza, depositate in data 18 novembre 2024, con le quali le odierne parti hanno ribadito la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio dalle medesime contratto;
vista la documentazione prodotta;
rilevato in particolare:
a) che i ricorrenti si sposarono con rito concordatario Alessandria il 29 ottobre 1989, e che da tale unione è nata la figlia (in Alessandria l'08 giugno 1996), maggiorenne ed Persona_1
economicamente autosufficiente;
b) che i ricorrenti si separavano consensualmente in data 27 febbraio 2015, con la sottoscrizione di convenzione di negoziazione assistita ex art. 6 D.L. n. 132/2014 e ss.mm., vistata e autorizzata dalla
Procura della Repubblica di Alessandria in data 02 marzo 2015, così che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio risulta essere procedibile, essendo trascorso il termine di un anno previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b) della l. n. 898/1970;
c) che nel caso di specie non è dato ravvisare possibilità alcuna di riconciliazione, come ribadito nelle note scritte in sostituzione d'udienza;
d) che non risultano esservi figli minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti;
e) che la natura e l'andamento del presente giudizio, nonché la proposizione congiunta del ricorso, giustificano la compensazione delle spese tra le parti, come peraltro dalle medesime richiesto;
ritenuta conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 3, n. 2, lett. b) della l. n. 898/1970 e
473-bis.51 c.p.c.; viste le conclusioni del P.M.;
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
pagina 2 di 3
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra (C.F. Parte_1
, nata ad [...] il [...], ivi residente in C.so A. Lamarmora n. 6, e C.F._1
(C.F. ), nato ad [...] il [...], ivi residente in CP_1 C.F._2
Alessandria, Via E. Pistoia n. 50, contratto in Alessandria il 29 ottobre 1989; ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Alessandria di procedere all'annotazione della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (N. 289 Parte 2 Serie A);
Spese compensate.
Così deciso in Alessandria, lì 20 novembre 2024
Il Presidente Relatore
Dott. Giuseppe Bersani
pagina 3 di 3