CA
Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 04/06/2025, n. 1592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1592 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1890/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Francesco Distefano Presidente
Dott. Maria Teresa Brena Consigliere
Dott. Roberta Nunnari Consigliere rel. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto di citazione ritualmente notificato
DA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Parte_1 C.F._1
Mogavero, presso il cui studio in Como, viale Rosselli n. 14, è elettivamente domiciliato;
APPELLANTE
(P.IVA , rappresentata e difesa dall'avv. Anna Maria Parte_2 P.IVA_1
Stanganello, presso il cui studio in Vibo Valentia, via De Gasperi n. 61 bis, è elettivamente domiciliata.
APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE
Per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis, in parziale riforma della sentenza di primo grado impugnata e rigettato integralmente l'appello incidentale:
– In via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Civile VII, Giudice Dott. Pacifico, n. 10473/2023 nell'ambito del giudizio N.R.G. 28907/2021 depositata in cancelleria in data 22.12.2023 mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previe le declaratorie del caso ed ogni contraria istanza disattesa:
1. Accertare e dichiarare che la convenuta non ha ottemperato e adempiuto alle proprie obbligazioni di legge e di contratto in relazione all'appalto dedotto in giudizio che dovrà essere dichiarato risolto per grave inadempimento con ogni conseguente più ampia riserva di ripetizione e restituzione.
2. In ogni caso dichiarare che nulla è dovuto alla convenuta relativamente alla fattura n. 82/2021 per i motivi dedotti agli atti.
pagina 1 di 12
3. Accertare e dichiarare che l'attore ha diritto al risarcimento del danno da parte della convenuta anche in relazione alle penali contrattuali che si quantifica nella somma di € 50.000,00 o quella diversa somma, comunque ricompresa nello scaglione per il contributo unificato da € 26.000,00 e fino a € 52.000,00, che il Giudice vorrà ritenere congrua anche in via di equità.
4. Rigettare tutte le domande anche in via riconvenzionale promosse dalla convenuta in quanto infondate in fatto ed in diritto.
5. Con la totale refusione delle spese di lite e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio. Per mero scrupolo di difesa si richiamano e ripropongono le richieste istruttorie del primo grado chiedendone l'ammissione. Prova per testi e interrogatorio formale del l.r.p.t. della convenuta sulle seguenti circostanze:
1. Vero che il cantiere rimase chiuso dal 5 aprile 2019, fino al ritorno dei committenti il 7 giugno 2019;
2. Vero che gli operai ivi impegnati e non risultano più da aprile 2019 alle Parte_3 Parte_4 dipendenze della ditta CP_1
3. Vero che all'atto dell'abbandono del cantiere non esisteva nessun impianto di riscaldamento e climatizzazione, e nessuna predisposizione richiesta extracontrattuale;
4. Vero che la predisposizione di un bagno aggiuntivo al piano terra è abusiva e contestata all'azienda con Pec del 17 luglio sia con pec 5 agosto 2019; CP_
5. Vero che in alcun progetto o autorizzazione era prevista la creazione di un bagno “invalidi” al piano terreno e che tale opera fu realizzata in assenza del proprietario e contestata dallo stesso per iscritto quando se ne avvide”;
6. 7. Vero che l'appaltatore come da contratto, aveva preso visione della presenza di un impianto fotovoltaico, che sarebbe stato necessario rimuovere e ricollocare per il rifacimento del tetto;
8. Vero che la fornitura parziale e posa in opera porta e finestre da ditta è stata interamente CP_3 corrisposta con bonifico del 8.06.2019 da corrispondere alla ditta per lavori di falegnameria;
CP_4
9. Vero che il committente versò in data 8.06.2019, a richiesta la somma di € 4000,00 che furono immediatamente riversati dallo stesso alla;
Controparte_5
10. Vero che la parete in muratura piano terreno divisoria abbattuta dall'impresa è rimasta tale;
11. Vero che l'antenna della televisione era presente prima dell'intervento di e avrebbe dovuto CP_1 essere reinstallata successivamente ai lavori;
12. Vero che la richiesta € 5003,00 comprendeva il costo per rubinetteria e sanitari mai installati;
13. Vero che la richiesta di € 5003,00 era relativa a rubinetti e sanitari mai installati, ugualmente grondaie mai installate e opere comprese nel contratto a corpo;
14. Vero che nulla è dovuta per la rubinetteria e sanitari e, se pure in parte portati in loco, successivamente asportati come da denuncia;
15. Vero che l'impresa ha omesso l'installazione di canali di gronda rovinando e rendendo inservibili quelli esistenti, installati in epoca recente (2016) ed ora l'immobile ne è sprovvisto:
16. Vero che ha immesso un mezzo cingolato nella proprietà del tipo MINIBOBCAT ed ha scavato il CP_1 pavimento preesistente, provocandone un abbassamento;
17. Vero che l'impresa ha provveduto all'abbattimento della parete di separazione al piano terreno giustificandolo come “caduta accidentale” senza mai attivare il ripristino;
18. Vero che l'impresa ha provveduto alla creazione di un bagno aggiuntivo o bagno invalidi mai richiesto e abusivo in quanto escluso dalla SCIA e inadatto alla natura catastale ed urbanistica del locale;
19. Vero che l'impresa ha provveduto alla creazione di una nicchia caldaia sulla proprietà dell'immobile adiacente, con tutte le tubazioni vii afferenti, ignorando l'impianto esistente nella proprietà del Sig. Pt_1
20. Vero che l'impresa ha distrutto l'impianto elettrico esistente, separato in due parti le tubazioni per inserire i fili, con predisposizione di diverso contatore;
21. Vero che l'azienda, dopo la distruzione dell'impianto elettrico esistente, che faceva corpo unico, ha omesso l'esecuzione dell'impianto elettrico previsto contrattualmente, separando l'impiantistica della parte
pagina 2 di 12 dell'immobile dal contatore generale della proprietà creando predisposizione per nuovo Parte_5 contatore e dividendo la parte inferiore da quella superiore senza connessione;
22. Vero che l'impresa ha omesso la consegna e la chiusura lavori che è stata effettuata da un altro Direttore lavori attraverso le lavorazioni di un'altra azienda;
23. Vero che ha omesso le pratiche per le certificazioni di legge, come la relazione a strutture CP_1 ultimante, il controllo di laboratorio dei materiali impiegati, l'assistenza al collaudo ed ogni pratica necessaria ai fini di legge e regolamento. Si indicano come testimoni anche a prova contraria su eventuali circostanze dedotte da controparte ed in caso denegato di loro ammissione: Arch. , (operaio) residente a [...], già Testimone_1 Parte_3 dipendente ditta nel cantiere anche CP_1 in relazione ai seguenti ulteriori capitoli di prova:
a) Vero che è stato assunto dal 31.10.2018 presso il cantiere in atti alle dipendenze di e di essere CP_1 stato licenziato in aprile 2019; b) Vero che successivamente dal 5 giugno 2019 il Sig. era presente giornalmente in cantiere Parte_1 mentre lui lavorava nello stesso. (operaio già dipendente) anche in relazione all'ulteriore Parte_4 seguente capitolo di prova: c. Vero che fu assunto il 31/10/2018 da e prestò la sua attività lavorativa nello stesso cantiere di CP_1
IL fino ai primi di aprile 2019. Vero che ebbe a subire infortunio. ( anche sui seguenti ulteriori capitoli di prova: Testimone_2 Pt_2 a. Vero che è stato assunto dal 31.10.2018 presso il cantiere in atti alle dipendenze di e di esser CP_1 stato licenziato in aprile 2019; b. Vero che successivamente dal 5 giugno 2019 il Sig. era Parte_1 presente giornalmente in cantiere mentre lui lavorava nello stesso. Rigettarsi l'appello incidentale promosso dalla società perché inammissibile, infondato e, CP_1 comunque inaccoglibile, per i motivi che meglio andranno ad enuclearsi con la conferma della sentenza sui punti oggetto di censura del gravame avversario.
Per Parte_2
“Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa così statuire: 1) Dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto dal Sig. , per tutti i motivi ex Parte_1 ante rappresentati;
2) Rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto;
3) Riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui statuisce il mancato accoglimento della domanda riconvenzionale e pertanto
- accertare e dichiarare che è stato il sig. a chiedere la realizzazione dei lavori extra contratto Parte_1 di appalto e per l'effetto:
- condannare il sig. al pagamento della fattura di € 15.713,3 per i lavori effettuati in variazione Parte_1 al contratto d'appalto, o di quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al soddisfo.
Condannare, altresì, i convenuti al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio da distrarsi al sottoscritto procuratore che fin da ora ne fa esplicita richiesta ex art. 93 c.p.c..
IN VIA ISTRUTTORIA
Si chiede di essere ammessi alla prova per testi sui seguenti capitoli di prova preceduti da vero che:
1) il sig. ha richiesto e approvato la variante relativa alla tubazione per riscaldamento e clima;
Parte_1
2) il sig. ha richiesto e approvato il luogo dove è stata fatta la nicchia per inserire la caldaia;
Parte_1
3) il sig. ha richiesto e approvato la variante per la realizzazione del bagno aggiuntivo al piano Parte_1 terra;
4) il sig. ha richiesto e approvato la variante per l'apertura della finestra al bagno Parte_1 inferiore;
5) il sig. era consapevole e d'intesa che il costo dello smontaggio ed il rimontaggio Parte_1 dell'impianto fotovoltaico sul tetto erano a suo totale carico;
6) il sig. ha direttamente provveduto ai lavori di manutenzione di alcuni pannelli fotovoltaici;
Parte_1
7) il sig. ha richiesto e approvato la variante per la demolizione parete arco garage;
Parte_1
8) il sig. ha richiesto e approvato le varianti di cui al computo metrico del 25.02.2019; Parte_1
pagina 3 di 12 9) la tramite il sig. , con il cellulare inviava foto del prosieguo dei lavori e Parte_2 Controparte_6 dei materiali acquistati e installati;
10) i canali di gronda sono stati installati;
11) ha ricevuto, in data 31.07.2019, da parte del sig. la mail con oggetto CONCLUSIONE Parte_1 LAVORI FILOGASO- ELENCO OPERE, che Le viene esibita in copia.
Si indicano a testi: i sigg.ri: Ing. via Corso Garibaldi, n° 44 - IL (VV), che risponderà Controparte_7 dal capitolo n. 1 al capitolo n. 11; il sig. , via Giardini 6, IL (VV) che risponderà dal Controparte_8 capitolo n. 1 al capitolo n. 10 e la ditta Cupi Giuseppe, in persona del legale rappresentante p.t., via Enrico
Fermi, n.
8-89851 San Costantino Calabro, che risponderà sul capitolo n. 10. In relazione ai capitoli di prova postulati da controparte nella memoria n. 2, in caso di ammissione, si chiede di essere autorizzati alla prova del contrario con i medesimi testi e alla prova diretta per testi con i testi già indicati nella memoria n. 2, Ing.
e sig. , sui seguenti ed ulteriori capitoli di prova preceduti da vero che: Controparte_7 Controparte_8
1) “E' stato il sig. che ha chiesto alla Ditta Eco Triparni srl di andare ad effettuare i lavori sul Parte_1 cantiere a Pizzo”;
2) “La Ditta Eco Triparni srl dai primi di aprile 2019 a fine maggio 2019 si trovava ad effettuare lavori in Loc. San Francesco di Pizzo (VV) in una proprietà di ”; Parte_1
3) “dai primi di aprile 2019 a fine maggio 2019 si trovava a lavorare, quale dipendente della Ditta Eco Triparni, nel cantiere sito a Pizzo in Loc. San Francesco “;
4) “il luogo dove effettuava i lavori è di proprietà del sig. “; Parte_1
5) “quando la Ditta Eco Triparni srl ha lasciato il cantiere aveva già installato l'impianto di riscaldamento e climatizzazione, nonché l'impianto elettrico”
6) “quando la Ditta Eco Triparni srl ha lasciato il cantiere, in relazione all'impianto elettrico, mancavano solo i terminali che dovevano essere installata da altra ditta”;
7)”la costruzione del bagno aggiuntivo al piano terra è stata una richiesta esplicita del sig. ”; Parte_1
8)”la rimozione e ricollocazione dell'impianto fotovoltaico erano a carico di altra ditta”;
9)” è stato il sig. a chiedere l'abbattimento della parete divisoria al piano terra”; Parte_1
10)” è stato il sig. a chiedere che la stessa non venisse ricostruita per far vedere gli archi Parte_1 antichi”;
11)” l'antenna al momento dell'inizio lavori cantiere era già stata spezzata causa vento e vetustà”;
12) “tutti i costi contemplati nella fattura di € 5.003,00 sono relativi a lavori richiesti come aggiuntivi e varianti”;
13)” sono stati installati tutti i canali di gronda”;
14)” l'abbassamento del pavimento preesistente è previsto nel contratto d'appalto”;
15)” stato il sig. a disporre dove doveva essere fatta la nicchia per la caldaia “; Parte_1
16)”la ditta ha eliminato l'impianto elettrico preesistente e ha costruito il nuovo”; Parte_2
17)” era necessario dividere gli impianti perché la ditta lavorava solo su una parte di fabbricato”;
18)”la ditta prima della consegna lavori avrebbe collegato i due impianti”. Parte_2
In relazione al capitolo n. 2, 3 e 4, della presente memoria, si indica a testimone il sig. Testimone_3 L./go Case Popolari, Vena Superiore. Si chiede, ammettersi C.T.U. tecnica al fine di determinare la corretta realizzazione dell'opera e l'assenza di vizi e difformità sino all'interruzione dei lavori ad opera dell'attore.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato (committente, d'ora in avanti Parte_1 Pt_1 conveniva in giudizio Eco Triparni s.r.l. (appaltatrice, d'ora in avanti , domandando la Parte_2 risoluzione del contratto d'appalto inter partes concluso per grave inadempimento della controparte, e accertarsi e dichiararsi che nulla fosse dovuto, oltre al risarcimento del danno, quantificato nella somma di €50.000,00, ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia. A sostegno delle proprie pretese, l'attore deduceva che:
pagina 4 di 12 - stipulava con la ditta contratto di appalto avente ad oggetto “i lavori di Parte_2 adeguamento sismico e connessi lavori di completamento e ripristino” di un immobile sito in IL, per un corrispettivo pattuito a corpo di € 70.000,00, iva esclusa, integralmente saldato;
- le parti avevano pattuito che i lavori terminassero entro la fine dell'anno 2018, termine che, tuttavia, non veniva rispettato dal momento che la ditta appaltatrice non completava i lavori nel termine previsto, non consegnava le relative certificazioni ed eseguiva lavori extra non richiesti né autorizzati “con occupazione di proprietà altrui e rimozione del contatore dell'acqua ed allacciamento dell'autoclave”;
- in data 5 agosto 2019, contestava alla ditta appaltatrice la predetta condotta di inadempimento;
- attesa l'inerzia del direttore dei lavori, in data 29 gennaio 2019, faceva Parte_1 constatare lo stato effettivo dei lavori da un professionista di fiducia, arch. Testimone_1 che individuava gli inadempimenti della ditta appaltatrice;
- in data 26 maggio 2021, riceveva dalla ditta appaltatrice una fattura a presunto saldo dei lavori eseguiti di €15.871,70, somma che riteneva non dovuta stante l'inadempimento della
[...] e trattandosi, in ogni caso, di importo esorbitante il prezzo dell'appalto e relativo a Pt_2 prestazioni mai eseguite.
Si costituiva in giudizio la che, eccependo in via preliminare che il committente era Parte_2 decaduto dalla garanzia di cui all'art. 1667 c.c. e che non sussistevano né i presupposti di cui all'art. 1668, co. 2, c.c., in relazione alla domanda di risoluzione del contratto, né i presupposti di cui all'art. 1668, co. 1, c.c., in relazione alla domanda risarcitoria, nel merito contestava le avverse pretese, domandando in via riconvenzionale la condanna del committente al pagamento del corrispettivo delle opere extra eseguite e pari a €15.713,30 iva inclusa.
Con sentenza n. 10473/2023, pubblicata in data 22.12.2023, il Tribunale di Milano ha rigettato sia le domande di risoluzione e risarcimento del danno di parte attrice, sia la domanda riconvenzionale della convenuta, compensando le spese di lite tra le parti, stante la reciproca soccombenza.
In particolare, il primo giudice ha ritenuto che, in mancanza di prova circa l'esatta consistenza dei lavori appaltati, non potesse ravvisarsi una condotta di inadempimento imputabile alla ditta appaltatrice in quanto l'attrice si era limitata solo ad allegare la scrittura privata costituente il contratto d'appalto, senza produrre documentazione progettuale e tecnico-amministrativa al fine di individuare l'esatta consistenza dei lavori appaltati. Quanto al lamentato ritardo nella consegna dell'opera, il Tribunale ha rilevato che, dalla comunicazione del 31.7.2019 proveniente dal committente, emergeva che quest'ultimo aveva continuato fino a fine luglio a fornire indicazioni all'appaltatrice in ordine alla scelta dei materiali, senza contestare alcun l'inadempimento, il che corroborava la tesi della convenuta per cui il ritardo era imputabile, almeno in parte, al committente, che comunque aveva altresì manifestato un contegno di tolleranza almeno fino al luglio 2019.
Avverso la summenzionata sentenza ha interposto gravame chiedendo, in parziale riforma della Pt_1 sentenza, l'accoglimento dell'appello. Ha articolato motivi che possono sintetizzarsi come segue: I)“violazione ed errata applicazione dell'artt. 1218 e 2697 c.c. e dei principi regolatori in materia di onere probatorio. Violazione dell'art. 115 c.p.c. in relazione al principio di non contestazione”: il Tribunale avrebbe errato nel ritenere non assolto l'onere probatorio incombente sull'attore, affermando che su quest'ultimo “gravava l'onere della prova non solo dell'esistenza ma anche dell'esatto contenuto del titolo negoziale in relazione al quale ha allegato la sussistenza di una condotta di altrui inesatto adempimento”, con ciò non dando conto della consolidata giurisprudenza secondo cui l'attore che agisca per la risoluzione è tenuto a provare soltanto la conclusione del contratto stesso (cioè il fatto costitutivo del suo diritto), mentre il convenuto è tenuto a dover provare l'eventuale fatto estintivo di tale diritto, e cioè il proprio adempimento;
la prova dell'inadempimento sarebbe desumibile pagina 5 di 12 implicitamente dall'ammissione dell'appaltatrice di non aver dato conclusione all'incarico e di aver abbandonato il cantiere;
per le varianti al progetto troverebbe applicazione il principio dell'obbligatorietà della prova scritta di cui all'art. 1659 c.c, viceversa la ditta aveva posto in essere opere non autorizzate realizzando abusi edilizi, mentre dal suo canto aveva provato il valore delle Pt_1 opere rimaste ineseguite avendo per contro pagato l'intero importo per il contratto a corpo e chiavi in mano;
il ritardo aveva costituito una ulteriore componente dell'inadempimento rispetto al quale avrebbe dovuto trovare applicazione la penale prevista contrattualmente;
II)“errata ricostruzione dei fatti operata dalla sentenza impugnata e degli elementi su cui si fonda. Violazione e falsa applicazione art. 115 c.p.c. primo comma”: si contesta la tolleranza del ritardo e l'imputabilità dello stesso al committente, in quanto l'appellante, risiedendo a Milano, a centinaia di km di distanza dal cantiere, si trovava a coordinare da remoto la prosecuzione dei lavori senza aver avuto modo di controllare lo sviluppo del cantiere;
nel luglio 2019, lungi dal “fornire tranquillamente indicazioni sullo sviluppo dei lavori”, il committente contestava l'esecuzione dei lavori abusivi all'impresa appaltatrice;
III) “sull'istanza risarcitoria. Errata e/o falsa applicazione degli artt. 1223, 1224 1226 c.c. in tema di risarcimento del danno in ambito contrattuale. Errata valutazione in ordine alla ripartizione dell'onere probatorio”: il tribunale ha ritenuto erroneamente generica la domanda risarcitoria in quanto l'inadempimento emergeva da una serie di elementi, quali l'esecuzione di opere extra-contratto non autorizzate e realizzate su fondi contigui di terzi, la mancata ultimazione dei bagni, la mancata ultimazione delle opere entro la data stabilita, circostanze provate documentalmente, passibili di essere integrate mediante l'ammissione di prova orale richiesta, che fondano la pretesa risarcitoria anche in ragione degli esborsi affrontati per i costi di ripristino;
IV)“violazione e falsa applicazione dell'art. 91 e 92 c.p.c. sulla ripartizione delle spese di lite”: si censura la compensazione delle spese di lite tra le parti in quanto era stata accolta una delle domande specificamente formulate dal sig. vale a dire la richiesta di accertamento negativo del credito Pt_1 incorporato nella fattura azionata in via riconvenzionale da e aveva accolto la CP_1 Pt_1 proposta conciliativa formulata dal giudice.
Si è costituita in appello che, eccepita l'improcedibilità e inammissibilità dell'appello, ha Parte_2 contraddetto le deduzioni avversarie ed ha interposto appello incidentale in ordine al rigetto della domanda riconvenzionale avente ad oggetto il pagamento dei lavori extra pari a €15.713,30 oltre interessi. In particolare ha dedotto come le lavorazioni fossero state commissionate dal CP_9
pertanto non risultava applicabile la norma di cui all'art.1659 c.c, trattandosi di opere extra per le Pt_1 quali l'appaltatore aveva maturato il diritto al compenso. Alla prima udienza di trattazione del 19.12.2024, il Consigliere istruttore, su istanza delle parti, ha fissato udienza in data 27.02.2025 per la rimessione della causa in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 352 c.p.c. Disposta la trattazione cartolare della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. all'udienza del 03.04.2025, dato atto del rituale deposito delle note prescritte, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione ed è stata decisa nella camera di consiglio del 9.04.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale è da rigettare per i motivi che seguono che assorbono e superano nel merito l'eccezione di inammissibilità del gravame sollevata dalla difesa di parte appellata. Del pari, come meglio esposto in seguito, non merita accoglimento l'appello incidetale.
pagina 6 di 12
1.Per ragioni di ordine logico, occorre esaminare innanzitutto il secondo motivo di appello principale con cui l'appellante contesta il riconoscimento, da parte del giudice di primo grado, di una tolleranza del committente rispetto al ritardo, nonché l'attribuzione a quest'ultimo della responsabilità per la ritardata conclusione dei lavori.
Occorre anzitutto rilevare che il contratto di appalto concluso inter partes prevedeva all'art. 12 che “i lavori avranno inizio entro la fine del 2018 e saranno ultimati entro la fine dell'anno”, senza previsione di termini intermedi per la conclusione di opere o previsione di penali per ritardo (doc. 1 fasc.I grado ). Nonostante fosse convenuto termine di fine lavori per la fine del 2018, è pacifico che questi proseguivano anche nei successivi mesi del 2019. Le deduzioni dell'appellante non sono idonee a inficiare il quadro probatorio ricostruito dal giudice di prime cure.
Non è in ultima analisi contestato che in data successiva alla prevista ultimazione delle opere Pt_1 interloquisse per dare indicazioni sulla prosecuzione dei lavori. Vengono in considerazione le interlocuzioni scambiate tra le parti tramite email, dalle quali emerge che il committente, lungi dal muovere alcuna contestazione in ordine al conclamato ritardo nella fine dei lavori, si attivava in prima persona per acquistare e fornire taluni materiali, continuando a fornire specifiche indicazioni alla ditta appaltatrice, in termini tali da dare conto di una ingerenza nella stessa organizzazione ed esecuzione dei lavori. In particolare, con comunicazione email del 31.07.2019 (allegato E, per come indicato nell'indice , fasc.I grado , il committente, nell'esordire con “ Carissimi, penso sia il Parte_2 momento di fare il punto della situazione” , procedeva a fare una rassegna delle ulteriori lavorazioni da eseguire e dei materiali, che nel frattempo aveva acquistato a suo spese, coordinando le viarie maestranze, senza sollevare alcuna contestazione, concludendo infine “Eventuali altri piccoli problemi li risolveremo insieme”. D'altra parte anche le comunicazioni vie brevi, genericamente contestate in sede di udienza ma di cui non è stata negata la paternità (allegato D : copia screenshot telefonino del 9.4.2019, del 17.05.2019, del 27.05.2019, del 31.05.2019 e del 23.06.2019) danno conto di una intensa presa in carico da parte di il quale impartiva dettami specifici, non certo per fare fronte a manchevolezze altrui. Pt_1
Con la successiva comunicazione pec del 02.08.2019 (doc. F per come indicato nell'indice, fasc.I grado nel manifestare di apprezzare la comunicazione delle scelte compiute dalla Parte_2 Parte_2 committenza, in qualche modo palesando anche un disappunto ( “ finalmente qualche sua parziale decisione la porta alla nostra conoscenza in modo formale”), prendendo anche atto della comunicazione del 12 agosto quale data di inizio lavori per l'istallazione della pompa di calore, faceva il punto sui lavori extra effettuati e sull'incremento dell'importo dovuto, e richiesto, pari a
€14.428,82. Solo dopo questo passaggio, con comunicazione pec del 05.08.2019 (allegato G per come indicato nell'indice, fasc.I grado , richiedeva la risoluzione del contratto, dichiarando di Parte_2 Pt_1 avvalersi della clausola di cui all'art 12.7 del contratto, contestava il ritardo e l'avvenuta esecuzione di
“notevoli lavori”, addirittura “senza alcuna autorizzazione”, chiedendo altresì il risarcimento dei danni. La contestazione di lavori non autorizzati, a distanza di pochi giorni dalla precedente comunicazione, appare pertanto strumentale a paralizzare la richiesta di un ulteriore esborso, atteso che in precedenza nessuna contestazione era stata mossa.
Dal tenore delle interlocuzioni intercorse tra le parti, quindi, e dalla loro scansione temporale, è inequivoco che, perlomeno fino al luglio 2019, a sette mesi di distanza dal termine di fine lavori concordato, il committente non solo non aveva mai lamentato alcun ritardo, ma dimostrava di condividere la protrazione dei lavori,in ragione di disposizioni specifiche impartite e di un coordinamento svolto in prima persona. pagina 7 di 12 Del resto, sotto siffatto profilo, giova rilevare che anche le fatture saldate durante lo stato di avanzamento lavori corroborano circa il fatto che la committenza avesse convenuto su una dilazione, tant'è che lavori sono proseguiti anche dopo la pattuita scadenza contrattuale. Infatti è pacifico ed incontestato che le fatture sono state emesse durante l'esecuzione dei lavori, e che sono state integralmente saldate senza contestazione alcuna. Si tratta, nella specie, delle fatture n.
51/2018 del 30.10.2018 di €16.500,00; n.62/1018 del 12.12.2018, di € 35.000,00; n. 009/2019 del
12.02.2019 di €11.000,00; n. 030/2019 del 26.05.2019, di €11.660,00; n. 039/2019 del 17.06.2019 di
€4.400,00 (sub doc. B) per una somma complessiva di €70.818,18 iva inclusa, importo quasi pari a quello concordato in sede contrattuale. Risulta pertanto che ha ritenuto di procedere nei Pt_1 pagamenti dei lavori effettuati dopo la fine del 2018.
Di talché, la condotta tenuta da impedisce di ravvisare una condotta inadempiente imputabile alla Pt_1 ditta appaltatrice sotto il profilo della mancata consegna dell'opera nel termine previsto per la fine del 2018, se solo si consideri che i cambiamenti al programma concordato e i ritardi nella scelta dei materiali sono riconducibili al committente.
2.Sulla scorta di quanto sopra esposto il primo motivo di appello trova la più appropriata collocazione sul terreno del riparto dell'onere della prova in ordine all'inadempimento dell'appaltatore, depurato dal profilo inerente il ritardo nella conclusione dell'opera, infondato, come sopra esposto. Nella specie l'appellante lamenta un inadempimento della controparte consistito nel mancato completamento dell'opera e nella realizzazione di lavori extra non richiesti né autorizzati e ritiene, pertanto, di aver assolto al proprio onere probatorio con la mera allegazione dell'esistenza dei vizi, essendo la controparte tenuta a fornire di aver adempiuto a regola d'arte.
In via di fatto, quanto al mancato completamento, è un dato che ha risolto il contratto quando Pt_1 ancora il cantiere era in opera, e, come sopra esposto, non per un ritardo imputabile all'appaltatore.
In ordine alla difformità delle opere rispetto al progetto non è stata fornita alcuna prova che la ditta abbia esorbitato da quelle che erano le indicazioni fornite dalla committenza, e la realizzazione difforme rispetto al progetto assentito mediante SCIA del 18.10.2018 ( v. presentazione di SCIA in variante docc. 11 e 12 fasc. Papa ) nulla dice in merito alla imputabilità esclusiva della iniziativa in capo alla ditta. E' da rilevare sul punto, che appare alquanto inverosimile la prospettazione secondo cui la ditta appaltatrice di propria iniziativa abbia deciso di realizzare, solo a titolo esemplificativo, una cucina al posto del bagno al primo piano ed il totale rifacimento del piano terra con costruzione di un bagno non assentit ( sopralluogo doc.3 fasc.I grado . Pt_1
Ciò premesso viene in rilievo il riparto dell'onere probatorio nel caso in cui il committente chieda la risoluzione del contratto facendo valere difformità e vizi dell'opera.
A monte va richiamato che in materia di appalto, la disciplina dettata dell'art. 1668 c.c. in tema di difetti dell'opera, in deroga a quella stabilita in via generale in tema di inadempimento del contratto, concede al committente la possibilità di domandare la risoluzione del contratto soltanto nel caso in cui i difetti dell'opera siano tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, mentre negli altri casi il committente può agire con le alternative azioni di eliminazione dei vizi o di riduzione del prezzo (Cass.
Sez. 2 - , Ordinanza n. 21188 del 05/07/2022). Consegue che nel caso in cui il committente abbia domandato il risarcimento del danno in correlazione con la domanda di risoluzione e i difetti non siano pagina 8 di 12 risultati tali da giustificare lo scioglimento del contratto, la domanda di risarcimento non può essere accolta.
La Suprema Corte ha chiarito quale debba correttamente intendersi il riparto dell'onere della prova in materia di appalto affermando: “l'imperfetta attuazione nell'appalto del risultato auspicato-ossia del compimento dell'opera o della prestazione del servizio in conformità alle pattuizioni negoziali e alle regole tecniche, in ragione della presenza delle difformità e dei vizi- integra una responsabilità che prescinde da ogni giudizio di colpevolezza dell'assunto e si fonda soltanto sul dato obiettivo dell'esistenza dei difetti. Siffatta garanzia non può, quindi, essere ricondotta alla fattispecie dell'inesatto adempimento. Piuttosto, il diritto alla eliminazione o alla modificazione (quanto al prezzo) del contratto di appalto ovvero alla risoluzione, che vuol far valere l'appaltante che esperisca le azioni di cui all'art. 1668 c.c., per essere garantito dall'appaltatore in ordine ai difetti della cosa commissionata - vale a dire, per l'imperfetta attuazione del risultato al quale era funzionale l'obbligazione di facere, anche in assenza di colpa dell'assuntore -, si fonda sul fatto dell'esistenza dei difetti medesimi La prova della esistenza dei vizi grava, dunque, in linea di principio, sul committente.
E ciò anche in applicazione del principio della vicinanza della prova e del tradizionale canone riassunto nel brocardo latino negativa non sunt probanda.” (Cass.Sez.
2 - Ordinanza n. 1701 del 23/01/2025).
Come spora fatto cenno è pacifico che vi sono stati realizzati lavori diversi rispetto a quelli assentiti.
Pur a fronte della pacifica realizzazione di opere diverse da quelle oggetto della SCIA originale, difetta la prova, il cui onere, come detto, incombe sul committente, dell'altrui inadempimento.
Rimane pertanto impregiudicato quanto apprezzato dal tribunale secondo cui “ne deriva che, in mancanza di prova di quale fosse l'esatta consistenza dei lavori appaltati ovvero di quale dovesse essere, secondo gli accordi pattizi, l'esatta consistenza complessiva dell'opera, non può, in alcun modo, ritenersi l'esistenza di una condotta di inadempimento dell'appaltatrice consistente – sempre in tesi – nell'introduzione, per autonoma iniziativa della stessa, di variazioni incidenti in negativo sulla conformazione effettiva dell'opera e sulla possibilità di legittima fruizione della stessa”.
3.Da quanto sopra esposto risulta assorbito il terzo motivo di gravame, relativo al rigetto della domanda risarcitoria, anche in relazioni alle penali da ritardo, per un danno conseguente all'asserito inadempimento quantificato in € 50.000.
Alcun diritto al risarcimento del danno può essere riconosciuto all'appellante stante la mancata prova dell'inadempimento della controparte, vuoi avuto riguardo al ritardo, vuoi avuto riguardo al mancato completamento delle opere pattuite e realizzazione di opere non autorizzate.
Quanto al primo profilo, solo per completezza, deve evidenziarsi che dal contratto di appalto stipulato tra le parti non emerge alcun accordo in merito alla previsione di una penale per l'eventuale ritardo nell'ultimazione dei lavori. Infatti l'art. 12, al punto 6, prevede uno spazio riservato alla pattuizione di una penale giornaliera per il ritardo nella conclusione dell'opera, ma tale sezione risulta priva di contenuto, non essendo stata indicata alcuna somma a titolo di penale.
Quanto alle spese affrontate per il completamento dei lavori/ ripristino con rimozione lavori non autorizzati, va richiamato quanto già esposto in ordine all'accertamento di modifiche riconducibili alla committenza inidonee a configurare alcun inadempimento della ditta appaltatrice. pagina 9 di 12 Né vale a sconfessare l'assunto la richiamata pec del 15.7.2019, che è indirizzata in prima battuta ad
Idraulica Montesano, ditta con la quale ha ribadito di non avere concluso alcun contratto, con Pt_1 avviso di avvenuto recapito ad ed al direttore dei lavori Ing. , per Parte_2 Controparte_7 sollecitare la presa di contatti “ con loro” al fine di rimediare ad asseriti danni (doc. 8 fasc.I grado
. Pt_1
4. E' privo di fondamento anche il quarto motivo di appello principale che investe il riparto delle spese, avendo il tribunale correttamente individuato una reciproca soccombenza tra le parti, mentre la mancata conciliazione è dipesa da una non integrale adesione alla proposta del giudice da parte di entrambe le parti.
5. E' infondato anche l'appello incidentale con cui l'impresa appaltatrice lamenta il mancato accoglimento della domanda riconvenzionale relativa al pagamento dei lavori extra realizzati.
si è spesa nel sostenere la natura di opere extra dei lavori effettuati, rilevanti ai sensi Parte_2 dell'art 1661 c.c., e per i quali è chiesto il pagamento dell'ulteriore corrispettivo di euro € 15.713,3, piuttosto che di varianti in corso d'opera ex art 1659 c.c., anche al fine di contestare la necessità di una autorizzazione in forma scritta.
Nel merito dei lavori extra ha allegato che “su espressa richiesta del sig. , Parte_2 Parte_1
a seguito della richiesta di varianti non computate nel progetto, in data 25.02.2019 ha redatto ed inviato all'attore un primo computo metrico estimativo” con elencazione delle opere asseritamente fatte oggetto di richieste aggiuntive. L'appellante incidentale non ha quindi svolto deduzioni idonee ad inficiare le valutazioni svolte dal giudice di prime cure in punto di mancata allegazione delle opere ultronee rispetto a quelle concordate e per le quali ha versato il corrispettivo, o in ogni caso non è stata in grado di dettagliare e provare Pt_1 che alla compiuta realizzazione di quanto concordato abbia fatto seguito la realizzazione di opere aggiuntive, il cui corrispettivo sia stato omesso in corso d'opera.
Il computo metrico riportante data 25.2.2019 ( allegato C come da indice fasc.I grado , Parte_2 consistente in un elenco di opere per le quali è commisurato l'importo di euro 5.003,00, non è sottoscritto, tantomeno risulta inviato a Trattasi di documento che, prodotto unitamente agli altri Pt_1 atti in maniera massiva in sede di deposito di comparsa di costituzione e domanda riconvenzionale in primo grado, ha costituito oggetto di contestazione con la prima memoria utile ex art. 183 co. 6 n.1
c.p.c. depositata da il 13.1.2022. Pt_1
ha poi allegato “Successivamente il sig. ha richiesto la realizzazione di Parte_2 Parte_1 altri lavori e l'acquisto da parte della ditta di altro materiale, extra contratto,……. Per cui, stante l'importo previsto in contratto € 70.000,00 oltre iva, stente le varianti di lavori effettuati e di materiale acquistato pari ad € 5.003,00, oltre iva ed € 10.700,00 oltre iva, il totale complessivo dei lavori ammonta ad € 85.703,00 oltre iva e cosi complessivamente ad € 94.273,3 iva inclusa. Avendo ricevuto il pagamento delle fatture n. 51 e 62 del 2018 e n. 9, 30 e 39 del 2019, per una somma complessiva di € 78.560,00, inclusa iva, rimangono da versare alla ulteriori € 15.713,3 iva inclusa”. Di Parte_2 tali ulteriori lavori si è avuta la prima evidenza con la nota del 2.8.2019 a cui ha fatto seguito la contestazione di con la disdetta dal contratto, sicchè non vi è stata alcuna acquiescenza né sulla Pt_1 qualificazione di lavori extra né sull'importo richiesto e pacificamente non concordato.
pagina 10 di 12 Orbene è pacifico che le opere realizzate siano diverse da quelle assentite , tant'è che stato necessario avviare una pratica per ovviare alle difformità, così come è accertato che al momento della risoluzione le attività non avevano trovato compiuta ultimazione. Pertanto, a fronte di un contratto sottoscritto tra le parti contemplante un corrispettivo omnicomprensivo di euro 70.000, “a corpo”, si rileva l'assenza di specifiche sulla tipologia e consistenza dei lavori da effettuarsi, lavori via via fatturati a pagati senza che le fatture diano indicazioni diverse da “ acconto per lavori di miglioramento sismico”. Il rilievo è ancor più pregnante ove si consideri che ha corrisposto pacificamente euro 70.818,00 Pt_1
e che i lavori nell'immobili non sono stati completati.
Non vi è pertanto prova di quali lavori si sarebbero sommati a quelli concordati, o quali siano stati sostituiti. In ultima analisi non è contraddetto che, mancando la prova dell'esatta consistenza dell'opera appaltata, non è possibile apprezzare l'esecuzione di opere ulteriori rispetto a quelle concordate per cui l'appaltatore avrebbe diritto ad un corrispettivo, corrispettivo aggiuntivo che, in ogni caso, non risulta concordato.
Il supplemento probatorio invocato dall'appellante incidentale non è idoneo a superare la carenza di allegazione denunciata, avendo ad oggetto, inoltre un capitolato di prova orale in parte non conducente, in parte inammissibile.
6.La sentenza deve essere quindi confermata integralmente.
Quanto alle spese di lite, la reciproca soccombenza di e di giustifica una parziale Pt_1 Parte_2 compensazione.
Le spese sono liquidate come da dispositivo alla stregua del D.M. n. 147/2022, tenuto conto dell'attività difensiva svolta e delle questioni trattate, applicando i parametri medi previsti per le cause di valore compreso nello scaglione da €26.001, 00 a €52.000,00, e sono posti a carico dell'appellante principale nella misura di due terzi.
Segue, inoltre, la declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante e dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo pari al contributo unificato, ex art. 13 comma 1 quater DPR 30 maggio 2002 n. 115 così come modificato, trattandosi di controversia promossa dopo l'entrata in vigore (il 31.01.2013) della modifica introdotta con l'art. 1 comma 17, L. n. 228/2012.
PQM
La Corte d'Appello di Milano definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 sull'appello incidentale proposto da Eco Triparni S.r.l. avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 10473/2023, pubblicata in data 22.12.2023 così provvede: 1) rigetta l'appello principale e l'appello incidentale siccome infondati, con conseguente conferma della sentenza impugnata;
2) compensa tra le parti le spese di lite del grado nella misura di un terzo e condanna Parte_1
a rifondere ad Eco Triparni s.r.l. i restanti due terzi delle stesse, che determina per l'intero
[...] in complessivi € 6.946,00 oltre iva, cpa e rimborso forfetario spese generali al 15%;
pagina 11 di 12 3) dà atto che sussistono i presupposti di legge per il versamento a carico dell'appellante principale e dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello versato.
Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 9.04.2025.
Il cons. est. Dott. Roberta Nunnari Il Presidente Dott. Francesco Distefano
pagina 12 di 12