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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 13/01/2025, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1913/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica in persona del giudice Leila Nadir Sersale, ha emesso la seguente
SENTENZA
ex art. 281 sexies, co. 3 c.p.c. nella causa civile di I grado iscritta al n. 1913 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: opposizione ex art. 650 c.p.c.
promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Barbara Sodi Parte_1 C.F._1
opponente
nei confronti di
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Controparte_1 P.IVA_1
e difesa dall'avv. Antonio Formaro
opposta
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa, quale CP_2 P.IVA_2
procuratrice rappresentata e difesa dall'avv. Pierluigi Federici Controparte_3
opposta
e con l'intervento di
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa, Controparte_4 P.IVA_3
quale procuratrice, rappresentata e difesa dall'avv. Pierluigi Federici Controparte_3
intervenuta
conclusioni:
per come da note del 2 dicembre 2024: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Arezzo, in Parte_1
persona del Giudice designato, ogni contraria istanza, eccezione e richiesta avversarie disattese,
preliminarmente, sospendere, ai sensi e per gli effetti dell'art.649 c.p.c., l'esecutorietà del decreto ingiuntivo
opposto per tutte le ragioni di cui in atti;
sempre in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di 1 R.G. n. 1913/2023
legittimazione attiva e/o titolarità del titolo opposto di e di nel merito, in CP_2 Controparte_4
accoglimento della presente opposizione e per tutte le motivazioni di cui in atti, accertare e dichiarare nullo
e/o invalido, di nessun effetto e pertanto revocare il decreto ingiuntivo opposto, n. 1274/2015 del 12.10.2015,
con ogni conseguente effetto, perchè illegittimo ed infondato, in particolare per irregolarità della notificazione
effettuata ex art.140 c.p.c., con conseguenziale mancata conoscenza tempestiva da parte di e Parte_1
per la nullità del contratto di fideiussione originaria fino alla concorrenza di euro 1.100.000,00= (doc.2), poi
estesa con fideiussione fino alla concorrenza di euro 4.500.000,00=, per violazione della normativa antitrust,
dell'art. 2 della L. 287/1990 e conseguenziale violazione dell'art. 1957 c.c., od in subordine, per la nullità
parziale del contratto di fideiussione originaria fino alla concorrenza di euro 1.100.000,00= (doc.2), poi estesa
con fideiussione fino alla concorrenza di euro 4.500.000,00=, con conseguente caducazione delle clausole
ABI, oggetto di contestazione, riprodotte agli artt. 2, 6 e 8 e per quanto occorrere possa all'art.5 della
fideiussione in estensione, con ogni conseguente effetto per violazione dell'art. 1957 c.c.. Vittoria di spese,
diritti ed onorari del giudizio”
per come da note del 20 novembre 2024: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta Controparte_1
ogni contraria istanza, eccezione, domanda e deduzione, rigettare ogni domanda avversaria perché infondata
in fatto ed in diritto e precisamente: In via preliminare: - Rigettare integralmente l'opposizione tardiva
avversaria per l'assoluta assenza dei requisiti consumeristici previsti dalla fattispecie dedotta in giudizio ex
adverso, per tutti i motivi esposti;
- Rigettare la richiesta di sospensione ex art. 649 c.p.c. non ricorrendone i
presupposti per tutto quanto esposto riguardo alla infondatezza della domanda;
In via principale e nel
merito: - Accertare e dichiarare l'infondatezza, in fatto e in diritto, delle domande e delle eccezioni avversarie
sotto ogni profilo e per qualsivoglia motivo proposto ex adverso, e per l'effetto rigettarle integralmente, per
tutti i motivi esposti in narrativa;
- confermare per l'effetto il decreto ingiuntivo n. 1274/2015 opposto
tardivamente con rigetto integrale di qualsivoglia domanda avversaria, per tutti i motivi esposti in narrativa.
Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio.”
Per come da note del 2 dicembre 2024: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, Controparte_4
contrariis reiectis, così giudicare: In via preliminare: - Accertare e dichiarare l'inammissibilità
dell'opposizione tardiva per difetto dei requisiti prescritti ex lege;
Nel merito, in via principale: - Respingere
l'avversa opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto e le domande tutte ex adverso proposte in
quanto infondate in fatto e diritto e non provate, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto n.
1274/2015 emesso dal Tribunale di Arezzo (R.G. n. 3696/2015); - Rigettare tutte le domande, eccezioni e
richieste ex adverso formulate in quanto generiche, infondate, inammissibili e comunque non provate;
In via
2 R.G. n. 1913/2023
subordinata: - nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto condannare la sig.ra Pt_1
al pagamento in favore di e per essa in qualità di procuratrice e mandataria
[...] Controparte_4
della somma di € 2.164.521,06, oltre interessi ovvero nella maggior o minor somma che Controparte_3
verrà accertata nel corso del giudizio;
- con vittoria di spese e competenze di causa, oltre accessori di legge,
così come previsto dal D.M. 55/2014.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, notificato in data 24 luglio 2023, ha proposto opposizione Parte_1
tardiva ex art. 650 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo n. 1274/2015 (R.G. n. 2032/2015),
immediatamente esecutivo, emesso dal Tribunale di Arezzo in data 12 ottobre 2015 su ricorso di con il quale è stato ingiunto a ITALPLAN- ENGINEERING, ENVIRONMENT & Controparte_1
TRANSPORTS S.p.A., a Moreno Gori e a questi ultimi in qualità di garanti della Parte_1
debitrice principale, il pagamento della somma di € 2.164.521,06, a titolo di saldo debitore del contratto di conto corrente n. 30084812 stipulato il 6 giugno 2006 tra ITALPLAN ENGINEERING,
ENVIRONMENT & TRANSPORTS S.p.A. e Il decreto ingiuntivo in questione è Controparte_1
stato dichiarato definitivamente esecutivo in data 1° agosto 2016.
In fatto, ha dedotto di aver avuto conoscenza del decreto ingiuntivo n. 1274/2015 Parte_1
(R.G. 2032/2015) solo in occasione del procedimento esecutivo n. 58/2023 RGE, promosso da in forza del quale ha effettuato il proprio intervento nella procedura Parte_2 CP_2
esecutiva.
In diritto, ha fondato l'opposizione sui seguenti motivi: Parte_1
i. inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo n. 1274/2015 (R.G. n. 2032/2015), non avendo ella rinvenuto l'avviso affisso sulla porta della sua abitazione e la raccomandata informativa di cui all'art. 140 c.p.c.;
ii. carenza di prova della titolarità del credito in capo ad e a CP_2 CP_4
non essendo sufficiente il mero avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale;
[...]
iii. nullità della fideiussione prestata a favore del debitore principale, perché riproduce le clausole dello schema ABI censurate dalla Banca d'Italia per violazione della normativa antitrust;
iv. intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c.
3 R.G. n. 1913/2023
2. Si è costituita in giudizio la quale, premettendo di aver ceduto il credito oggetto Controparte_1
del decreto ingiuntivo opposto tardivamente alla società in forza di un contratto di CP_2
cessione del credito del 20 ottobre 2020, ha eccepito:
i. l'inammissibilità dell'opposizione tardiva, stante la carenza di legittimazione di Pt_1
a contestare l'abusività delle clausole contenute nella fideiussione, non rivestendo essa la
[...]
qualità di consumatore, essendo invece componente della compagine sociale della società
ITALPLAN ENGINEERING, ENVIRONMENT & TRANSPORTS S.p.A.;
ii. che nessuna delle clausole asseritamente in contrasto con la normativa antitrust è
contenuta nella fideiussione posta a fondamento del decreto ingiuntivo opposto, ossia quella stipulata in data 18 settembre 2007, posto che non sono state riprodotte le c.d. clausole di reviviscenza e sopravvivenza ed è prevista solo una proroga del termine previsto dall'art. 1957 c.c.,
stabilito in 36 mesi, termine entro il quale sono state avviate le azioni nei confronti della debitrice principale;
iii. in ogni caso, l'inapplicabilità alla fideiussione in esame della normativa antitrust, in considerazione della clausola “a prima richiesta” in essa contenuta, esclusa dal perimetro sanzionatorio del provvedimento della Banca d'Italia.
3. Si è costituita in giudizio anche la quale, premettendo di aver acquistato pro soluto, CP_2
in forza di un contratto di cessione concluso con in data 20 luglio 2020 ai sensi Controparte_1
degli artt. 1 e 4 della legge sulla cartolarizzazione e dell'art. 58 del decreto legislativo del 1°
settembre 1993, n. 385, il credito oggetto del decreto ingiuntivo opposto tardivamente, ha eccepito:
i. in via preliminare di rito, la nullità dell'atto di citazione, per erroneità del rito applicato;
ii. sempre in via preliminare, l'inammissibilità dell'opposizione per mancanza dei requisiti di cui all'art. 650 co. 1, c.p.c., in quanto la notifica all'ingiunta si è regolarmente perfezionata e comunque la tardività dell'opposizione stessa, in quanto proposta oltre il termine di cui all'art. 650
co. 3 c.p.c.
iii. la validità della fideiussione.
4. All'esito delle verifiche preliminari svolte con decreto dell'11 dicembre 2023, il giudizio è
proseguito con il deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c.
5. La causa è stata istruita documentalmente.
6. In data 29 novembre 2024, è intervenuta ex art. 111 c.p.c. in qualità di Controparte_4
attuale titolare del credito vantato da nei confronti di richiamando e CP_2 Parte_1
4 R.G. n. 1913/2023
facendo proprie tutte le istanze, le richieste, le difese, le eccezioni e le deduzioni già avanzate da e chiedendo l'estromissione di quest'ultima. CP_2
7. All'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del 12 dicembre 2024, le parti hanno concluso nei termini sopra richiamati e la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies ult. co. c.p.c.
******
8. In via preliminare, deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione per carenza dei requisiti ex art. 650 c.p.c., sollevata da e fatta propria da CP_2 CP_4
[...]
L'eccezione è fondata.
Ai sensi dell'art. 650, co. 1 c.p.c., “L'intimato può fare opposizione anche dopo scaduto il termine fissato
nel decreto, se prova di non averne avuta tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso
fortuito o forza maggiore.”
Nel caso di specie, ha allegato di aver avuto conoscenza del decreto ingiuntivo n. Parte_1
1274/2015 ottenuto da solo in data 13 luglio 2023, allorquando è Controparte_1 CP_2
intervenuta nella procedura esecutiva n. 58/2023 R.G.E., allegando l'avvenuta cessione da parte di del credito di cui al suddetto decreto ingiuntivo ed intervenendo dunque nella CP_1
procedura esecutiva in base ad esso.
La opponente ha dedotto che, sebbene nella copia depositata da venga in evidenza un CP_2
avviso di ricevimento in cui è barrata la casella di immissione dell'avviso in cassetta in corrispondenza dello stabile, ella all'epoca non rinvenne l'avviso della raccomandata affisso alla porta della sua abitazione, come previsto dall'art. 140 c.p.c. e non ebbe, pertanto, conoscenza del decreto.
La tesi sostenuta della parte opponente non può essere condivisa.
Il decreto ingiuntivo n. 1274/2015 è stato notificato da parte dell'ufficiale giudiziario ai sensi dell'art. 140 c.p.c., a mente del quale, “Se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per
incapacità o rifiuto delle persone indicate nell'articolo precedente, l'ufficiale giudiziario deposita la copia
nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e
sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, e gliene dà notizia per
raccomandata con avviso di ricevimento”.
5 R.G. n. 1913/2023
Da tale disposizione consegue che, in caso di irreperibilità del destinatario della notifica, la notifica dell'atto giudiziario si perfeziona qualora l'ufficiale giudiziario abbia compiuto le seguenti formalità:
i. il deposito di una copia dell'atto presso la sede del comune mediante consegna al segretario comunale o a un impiegato;
ii. l'affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario;
iii. la spedizione di una lettera raccomandata con cui si comunica al destinatario tale deposito.
Il procedimento disciplinato dall'art. 140 c.p.c. “prevede la necessità che venga prodotta in giudizio, a
prova del perfezionamento del procedimento notificatorio, l'avviso di ricevimento (o di compiuta giacenza)
della raccomandata informativa che dà atto dell'avvenuto deposito dell'atto da notificare presso la casa
comunale (Cass. n. 33525 del 2019); in particolare, occorre avere prova (non già della consegna ma) del fatto
che la raccomandata di avviso sia effettivamente giunta al recapito del destinatario e tale prova è raggiunta a
mezzo della produzione dell'avviso di ricevimento, sia esso sottoscritto dal destinatario o da persone abilitate,
sia esso annotato dall'agente postale in ordine all'assenza di persone atte a ricevere l'avviso medesimo;
difatti, l'avviso di ricevimento, a parere della Corte, è parte integrante della relazione di notifica ai sensi
dell'art. 140 c.p.c., in quanto persegue lo scopo di consentire la verifica che l'atto sia pervenuto nella sfera di
conoscibilità del destinatario (cfr. Cass., S.U., ord. interlocutoria n. 458 del 2005; Cass., sez. lav., n. 2683 del
2019)” (in termini, Cass., sez. VI, 17 maggio 2022, n. 15782).
Nel caso di specie, vi è prova del compimento di tutte le tre formalità sopra indicate: ed invero,
l'ufficiale giudiziario, nella relata di notifica del 30 ottobre 2015, ha dato atto di non aver reperito il destinatario o comunque persone idonee ad accettare l'atto (cfr. doc. 1 fascicolo opponente, pag. 10);
ha dichiarato di aver affisso l'avviso alla porta del destinatario e di aver inviato lettera raccomandata ex art. 140 c.p.c.., il cui avviso di ricevimento, datato 5 novembre 2015, sottoscritto dall'addetto al recapito, recante l'indicazione della mancata consegna del plico “per temporanea
assenza del destinatario” e nel quale è stata barrata la casella “immissione avviso cassetta corrisp. dello
stabile in Indirizzo” è stato regolarmente prodotto in giudizio (cfr. doc. 1 cit., pag. 11).
Risulta pertanto inconferente qualsiasi doglianza attinente alla mancata affissione dell'avviso della raccomanda alla porta dell'abitazione e al mancato invio della raccomandata ex art. 140 c.p.c.
Né possono essere valorizzati, in senso contrario, i precedenti della Corte di Cassazione invocati dalla parte opponente, se si considera che:
6 R.G. n. 1913/2023
a. la sentenza n. 15782/2022 è stata resa in un caso in cui l'avviso di ricevimento risultava “vuoto”:
“la CTR si è attenuta ai suddetti principi nel ritenere che non emergesse la prova del perfezionamento della
notifica degli stessi ai sensi dell'art. 140 c.p.c., avendo, per quanto di interesse, accertato-con apprezzamento
di fatto non sindacabile in sede di legittimità- che in tutti questi casi la relata di notifica del plico reca
menzione del debitore... come "temporaneamente assente" con conseguente avviso di deposito degli atti ex
art. 140 c.p.c., e spedizione di raccomandata il cui avviso di ricevimento risulta tuttavia vuoto” (cfr. §. 2.4);
b. la sentenza n. 10672/2020 è stata resa in un caso in cui il decreto ingiuntivo tardivamente opposto “è stato notificato alla destinataria nelle forme previste dall'art. 140 c.p.c.: dal relativo avviso, però,
in difetto di qualsivoglia annotazione, non risulta che la raccomandata informativa dell'avvenuto deposito
dell'atto presso la Casa Comunale sia stata ricevuta dalla destinataria o, quanto meno, pervenuta nella sfera
di conoscibilità della stessa” (cfr. §. 2.3.); le risultanze dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa dimostravano, invero, “l'assenza di qualsiasi indicazione sulla mancata consegna del plico al
domicilio nonché l'assenza di sottoscrizione da parte dell'addetto al recapito” (cfr. §. 1.3.).
c. nella sentenza n. 10012/2021 si è ribadito che “risulta consolidato nella giurisprudenza di questa Corte,
nel caso di notifica, anche di atti impositivi tributari, da parte dell'ufficiale giudiziario ai sensi di detta
disposizione del codice di rito [ossia l'art. 140 c.p.c] che la prova del perfezionamento del procedimento
notificatorio deve essere data, appunto, mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della
"raccomandata informativa” (ex art. 140 c.p.c.).
Nel caso di specie, come si è detto, è in atti l'avviso di ricevimento della suddetta raccomandata ex
art. 140 c.p.c., avente valore analogo a quello che caratterizza la comunicazione di avvenuto deposito (CAD) che caratterizza il sistema di notificazione “postale diretta”.
Il decreto ingiuntivo per cui è causa è stato, dunque, regolarmente notificato alla parte opponente e non risulta che quest'ultima non abbia avuto tempestiva conoscenza del decreto per caso fortuito o forza maggiore.
9. A fondamento della tardiva opposizione, ha richiamato anche quanto statuito Parte_1
dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 9479/2023.
Detto richiamo risulta, tuttavia, inconferente.
Giova infatti rammentare che la Suprema Corte, dopo aver premesso che “La fattispecie che qui
rileva ha riguardo – in estrema sintesi – all'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di un professionista
che il consumatore non ha opposto, lamentando, però, in sede di procedura esecutiva per il soddisfo del
credito ingiunto, l'omesso rilievo officioso del giudice del procedimento monitorio su una clausola abusiva
7 R.G. n. 1913/2023
(nella specie, di deroga del foro del consumatore) presente nel contratto fonte di quel credito e, quindi,
chiedendo al giudice dell'esecuzione di farsi carico del controllo sull'abusività della clausola contrattuale”,
ha chiaramente sottolineato che “Le strette coordinate della pronuncia da adottare ai sensi dell'art. 363
c.p.c. sono, dunque, quelle, soltanto, della tutela consumeristica di cui alla direttiva 93/13/CEE, concernente
l'abusività di clausole presenti in contratto concluso con professionista, nel contesto dell'anzidetta specifica
scansione processuale di diritto nazionale” (cfr. § 3.1. sentenza n. 9479/2023).
Nel caso di specie, tuttavia, l'odierna opponente non può essere qualificata come consumatore, per essere stata componente della compagine sociale della Italplan s.p.a., in particolare socia al 7,79%
(cfr. visura Italplan sub doc. 7 fascicolo . CP_1
10. ha obiettato che: i. “l'opposizione ex art.650 c.p.c. può essere promossa a prescindere Parte_1
da autorizzazioni del G.e. ed è stata proposta sulla base della nullità delle fideiussioni perché conformi a
schema ABI;
nullità che all'epoca del decreto ingiuntivo in questione non era stata ancora dichiarata ed è
questione diversa anche dall'abusività delle clausole su cui insiste l'opposta. Nel 2021 si è pronunciata per la
nullità parziale di tali fideiussioni anche la Corte di Cassazione a sezioni unite, Cass. civ., S.U., n. 41994/21,
che è relativa ad una fattispecie in cui l'eccezione di nullità in questione è stata sollevata dal fideiussore che
era anche socio della società debitrice, atteso che in tale materia non sussiste la questione del consumatore
sollevata da controparte”; ii. inoltre, “per i decreti ingiuntivi non è previsto il cd. passaggio in giudicato, ma
l'esecutorietà ex art.647 c.p.c.” (pagine 2 e 3 memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c.).
Le obiezioni non colgono nel segno.
Il decreto ingiuntivo acquista efficacia di giudicato formale e sostanziale nel momento in cui il giudice, dopo averne controllato la notificazione, lo dichiari esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c.
Nel caso di specie, il decreto ingiuntivo n. 1274/2015 è stato dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c. con decreto n. cronol. 9815/2016 del 2 agosto 2016 (cfr. doc. 1 fascicolo opponente) e da tale momento ha acquistato efficacia di giudicato formale e sostanziale.
Ebbene, il principio secondo cui l'autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono, sia pure implicitamente, il presupposto logico-giuridico trova applicazione anche in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, ove non sia proposta opposizione, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo in tal modo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda (cfr. Cass. n. 28318/2017).
8 R.G. n. 1913/2023
11. Sulla base delle considerazioni che precedono, l'opposizione tardiva proposta da Pt_1
deve essere respinta e, per l'effetto, deve essere confermato nei suoi confronti il decreto
[...]
ingiuntivo n. 1274/2015 (R.G. n. 2032/2015), assorbito ogni ulteriore profilo.
12. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base del d.m. 55 del 2014, come modificato dal d.m. 147/2022, in applicazione dei valori minimi dello scaglione di riferimento (euro 2.000.001,00-4.000.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando:
a) rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma nei suoi confronti il Parte_1
decreto ingiuntivo opposto n. 1274/2015 (R.G. n. 2032/2015);
b) condanna al pagamento in favore di e delle Parte_1 Controparte_1 Controparte_4
spese di lite, liquidate in euro 24.668,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Arezzo, in data 11 gennaio 2025
Il giudice
Leila Nadir Sersale
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica in persona del giudice Leila Nadir Sersale, ha emesso la seguente
SENTENZA
ex art. 281 sexies, co. 3 c.p.c. nella causa civile di I grado iscritta al n. 1913 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: opposizione ex art. 650 c.p.c.
promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Barbara Sodi Parte_1 C.F._1
opponente
nei confronti di
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Controparte_1 P.IVA_1
e difesa dall'avv. Antonio Formaro
opposta
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa, quale CP_2 P.IVA_2
procuratrice rappresentata e difesa dall'avv. Pierluigi Federici Controparte_3
opposta
e con l'intervento di
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa, Controparte_4 P.IVA_3
quale procuratrice, rappresentata e difesa dall'avv. Pierluigi Federici Controparte_3
intervenuta
conclusioni:
per come da note del 2 dicembre 2024: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Arezzo, in Parte_1
persona del Giudice designato, ogni contraria istanza, eccezione e richiesta avversarie disattese,
preliminarmente, sospendere, ai sensi e per gli effetti dell'art.649 c.p.c., l'esecutorietà del decreto ingiuntivo
opposto per tutte le ragioni di cui in atti;
sempre in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di 1 R.G. n. 1913/2023
legittimazione attiva e/o titolarità del titolo opposto di e di nel merito, in CP_2 Controparte_4
accoglimento della presente opposizione e per tutte le motivazioni di cui in atti, accertare e dichiarare nullo
e/o invalido, di nessun effetto e pertanto revocare il decreto ingiuntivo opposto, n. 1274/2015 del 12.10.2015,
con ogni conseguente effetto, perchè illegittimo ed infondato, in particolare per irregolarità della notificazione
effettuata ex art.140 c.p.c., con conseguenziale mancata conoscenza tempestiva da parte di e Parte_1
per la nullità del contratto di fideiussione originaria fino alla concorrenza di euro 1.100.000,00= (doc.2), poi
estesa con fideiussione fino alla concorrenza di euro 4.500.000,00=, per violazione della normativa antitrust,
dell'art. 2 della L. 287/1990 e conseguenziale violazione dell'art. 1957 c.c., od in subordine, per la nullità
parziale del contratto di fideiussione originaria fino alla concorrenza di euro 1.100.000,00= (doc.2), poi estesa
con fideiussione fino alla concorrenza di euro 4.500.000,00=, con conseguente caducazione delle clausole
ABI, oggetto di contestazione, riprodotte agli artt. 2, 6 e 8 e per quanto occorrere possa all'art.5 della
fideiussione in estensione, con ogni conseguente effetto per violazione dell'art. 1957 c.c.. Vittoria di spese,
diritti ed onorari del giudizio”
per come da note del 20 novembre 2024: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta Controparte_1
ogni contraria istanza, eccezione, domanda e deduzione, rigettare ogni domanda avversaria perché infondata
in fatto ed in diritto e precisamente: In via preliminare: - Rigettare integralmente l'opposizione tardiva
avversaria per l'assoluta assenza dei requisiti consumeristici previsti dalla fattispecie dedotta in giudizio ex
adverso, per tutti i motivi esposti;
- Rigettare la richiesta di sospensione ex art. 649 c.p.c. non ricorrendone i
presupposti per tutto quanto esposto riguardo alla infondatezza della domanda;
In via principale e nel
merito: - Accertare e dichiarare l'infondatezza, in fatto e in diritto, delle domande e delle eccezioni avversarie
sotto ogni profilo e per qualsivoglia motivo proposto ex adverso, e per l'effetto rigettarle integralmente, per
tutti i motivi esposti in narrativa;
- confermare per l'effetto il decreto ingiuntivo n. 1274/2015 opposto
tardivamente con rigetto integrale di qualsivoglia domanda avversaria, per tutti i motivi esposti in narrativa.
Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio.”
Per come da note del 2 dicembre 2024: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, Controparte_4
contrariis reiectis, così giudicare: In via preliminare: - Accertare e dichiarare l'inammissibilità
dell'opposizione tardiva per difetto dei requisiti prescritti ex lege;
Nel merito, in via principale: - Respingere
l'avversa opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto e le domande tutte ex adverso proposte in
quanto infondate in fatto e diritto e non provate, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto n.
1274/2015 emesso dal Tribunale di Arezzo (R.G. n. 3696/2015); - Rigettare tutte le domande, eccezioni e
richieste ex adverso formulate in quanto generiche, infondate, inammissibili e comunque non provate;
In via
2 R.G. n. 1913/2023
subordinata: - nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto condannare la sig.ra Pt_1
al pagamento in favore di e per essa in qualità di procuratrice e mandataria
[...] Controparte_4
della somma di € 2.164.521,06, oltre interessi ovvero nella maggior o minor somma che Controparte_3
verrà accertata nel corso del giudizio;
- con vittoria di spese e competenze di causa, oltre accessori di legge,
così come previsto dal D.M. 55/2014.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, notificato in data 24 luglio 2023, ha proposto opposizione Parte_1
tardiva ex art. 650 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo n. 1274/2015 (R.G. n. 2032/2015),
immediatamente esecutivo, emesso dal Tribunale di Arezzo in data 12 ottobre 2015 su ricorso di con il quale è stato ingiunto a ITALPLAN- ENGINEERING, ENVIRONMENT & Controparte_1
TRANSPORTS S.p.A., a Moreno Gori e a questi ultimi in qualità di garanti della Parte_1
debitrice principale, il pagamento della somma di € 2.164.521,06, a titolo di saldo debitore del contratto di conto corrente n. 30084812 stipulato il 6 giugno 2006 tra ITALPLAN ENGINEERING,
ENVIRONMENT & TRANSPORTS S.p.A. e Il decreto ingiuntivo in questione è Controparte_1
stato dichiarato definitivamente esecutivo in data 1° agosto 2016.
In fatto, ha dedotto di aver avuto conoscenza del decreto ingiuntivo n. 1274/2015 Parte_1
(R.G. 2032/2015) solo in occasione del procedimento esecutivo n. 58/2023 RGE, promosso da in forza del quale ha effettuato il proprio intervento nella procedura Parte_2 CP_2
esecutiva.
In diritto, ha fondato l'opposizione sui seguenti motivi: Parte_1
i. inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo n. 1274/2015 (R.G. n. 2032/2015), non avendo ella rinvenuto l'avviso affisso sulla porta della sua abitazione e la raccomandata informativa di cui all'art. 140 c.p.c.;
ii. carenza di prova della titolarità del credito in capo ad e a CP_2 CP_4
non essendo sufficiente il mero avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale;
[...]
iii. nullità della fideiussione prestata a favore del debitore principale, perché riproduce le clausole dello schema ABI censurate dalla Banca d'Italia per violazione della normativa antitrust;
iv. intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c.
3 R.G. n. 1913/2023
2. Si è costituita in giudizio la quale, premettendo di aver ceduto il credito oggetto Controparte_1
del decreto ingiuntivo opposto tardivamente alla società in forza di un contratto di CP_2
cessione del credito del 20 ottobre 2020, ha eccepito:
i. l'inammissibilità dell'opposizione tardiva, stante la carenza di legittimazione di Pt_1
a contestare l'abusività delle clausole contenute nella fideiussione, non rivestendo essa la
[...]
qualità di consumatore, essendo invece componente della compagine sociale della società
ITALPLAN ENGINEERING, ENVIRONMENT & TRANSPORTS S.p.A.;
ii. che nessuna delle clausole asseritamente in contrasto con la normativa antitrust è
contenuta nella fideiussione posta a fondamento del decreto ingiuntivo opposto, ossia quella stipulata in data 18 settembre 2007, posto che non sono state riprodotte le c.d. clausole di reviviscenza e sopravvivenza ed è prevista solo una proroga del termine previsto dall'art. 1957 c.c.,
stabilito in 36 mesi, termine entro il quale sono state avviate le azioni nei confronti della debitrice principale;
iii. in ogni caso, l'inapplicabilità alla fideiussione in esame della normativa antitrust, in considerazione della clausola “a prima richiesta” in essa contenuta, esclusa dal perimetro sanzionatorio del provvedimento della Banca d'Italia.
3. Si è costituita in giudizio anche la quale, premettendo di aver acquistato pro soluto, CP_2
in forza di un contratto di cessione concluso con in data 20 luglio 2020 ai sensi Controparte_1
degli artt. 1 e 4 della legge sulla cartolarizzazione e dell'art. 58 del decreto legislativo del 1°
settembre 1993, n. 385, il credito oggetto del decreto ingiuntivo opposto tardivamente, ha eccepito:
i. in via preliminare di rito, la nullità dell'atto di citazione, per erroneità del rito applicato;
ii. sempre in via preliminare, l'inammissibilità dell'opposizione per mancanza dei requisiti di cui all'art. 650 co. 1, c.p.c., in quanto la notifica all'ingiunta si è regolarmente perfezionata e comunque la tardività dell'opposizione stessa, in quanto proposta oltre il termine di cui all'art. 650
co. 3 c.p.c.
iii. la validità della fideiussione.
4. All'esito delle verifiche preliminari svolte con decreto dell'11 dicembre 2023, il giudizio è
proseguito con il deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c.
5. La causa è stata istruita documentalmente.
6. In data 29 novembre 2024, è intervenuta ex art. 111 c.p.c. in qualità di Controparte_4
attuale titolare del credito vantato da nei confronti di richiamando e CP_2 Parte_1
4 R.G. n. 1913/2023
facendo proprie tutte le istanze, le richieste, le difese, le eccezioni e le deduzioni già avanzate da e chiedendo l'estromissione di quest'ultima. CP_2
7. All'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del 12 dicembre 2024, le parti hanno concluso nei termini sopra richiamati e la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies ult. co. c.p.c.
******
8. In via preliminare, deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione per carenza dei requisiti ex art. 650 c.p.c., sollevata da e fatta propria da CP_2 CP_4
[...]
L'eccezione è fondata.
Ai sensi dell'art. 650, co. 1 c.p.c., “L'intimato può fare opposizione anche dopo scaduto il termine fissato
nel decreto, se prova di non averne avuta tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso
fortuito o forza maggiore.”
Nel caso di specie, ha allegato di aver avuto conoscenza del decreto ingiuntivo n. Parte_1
1274/2015 ottenuto da solo in data 13 luglio 2023, allorquando è Controparte_1 CP_2
intervenuta nella procedura esecutiva n. 58/2023 R.G.E., allegando l'avvenuta cessione da parte di del credito di cui al suddetto decreto ingiuntivo ed intervenendo dunque nella CP_1
procedura esecutiva in base ad esso.
La opponente ha dedotto che, sebbene nella copia depositata da venga in evidenza un CP_2
avviso di ricevimento in cui è barrata la casella di immissione dell'avviso in cassetta in corrispondenza dello stabile, ella all'epoca non rinvenne l'avviso della raccomandata affisso alla porta della sua abitazione, come previsto dall'art. 140 c.p.c. e non ebbe, pertanto, conoscenza del decreto.
La tesi sostenuta della parte opponente non può essere condivisa.
Il decreto ingiuntivo n. 1274/2015 è stato notificato da parte dell'ufficiale giudiziario ai sensi dell'art. 140 c.p.c., a mente del quale, “Se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per
incapacità o rifiuto delle persone indicate nell'articolo precedente, l'ufficiale giudiziario deposita la copia
nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e
sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, e gliene dà notizia per
raccomandata con avviso di ricevimento”.
5 R.G. n. 1913/2023
Da tale disposizione consegue che, in caso di irreperibilità del destinatario della notifica, la notifica dell'atto giudiziario si perfeziona qualora l'ufficiale giudiziario abbia compiuto le seguenti formalità:
i. il deposito di una copia dell'atto presso la sede del comune mediante consegna al segretario comunale o a un impiegato;
ii. l'affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario;
iii. la spedizione di una lettera raccomandata con cui si comunica al destinatario tale deposito.
Il procedimento disciplinato dall'art. 140 c.p.c. “prevede la necessità che venga prodotta in giudizio, a
prova del perfezionamento del procedimento notificatorio, l'avviso di ricevimento (o di compiuta giacenza)
della raccomandata informativa che dà atto dell'avvenuto deposito dell'atto da notificare presso la casa
comunale (Cass. n. 33525 del 2019); in particolare, occorre avere prova (non già della consegna ma) del fatto
che la raccomandata di avviso sia effettivamente giunta al recapito del destinatario e tale prova è raggiunta a
mezzo della produzione dell'avviso di ricevimento, sia esso sottoscritto dal destinatario o da persone abilitate,
sia esso annotato dall'agente postale in ordine all'assenza di persone atte a ricevere l'avviso medesimo;
difatti, l'avviso di ricevimento, a parere della Corte, è parte integrante della relazione di notifica ai sensi
dell'art. 140 c.p.c., in quanto persegue lo scopo di consentire la verifica che l'atto sia pervenuto nella sfera di
conoscibilità del destinatario (cfr. Cass., S.U., ord. interlocutoria n. 458 del 2005; Cass., sez. lav., n. 2683 del
2019)” (in termini, Cass., sez. VI, 17 maggio 2022, n. 15782).
Nel caso di specie, vi è prova del compimento di tutte le tre formalità sopra indicate: ed invero,
l'ufficiale giudiziario, nella relata di notifica del 30 ottobre 2015, ha dato atto di non aver reperito il destinatario o comunque persone idonee ad accettare l'atto (cfr. doc. 1 fascicolo opponente, pag. 10);
ha dichiarato di aver affisso l'avviso alla porta del destinatario e di aver inviato lettera raccomandata ex art. 140 c.p.c.., il cui avviso di ricevimento, datato 5 novembre 2015, sottoscritto dall'addetto al recapito, recante l'indicazione della mancata consegna del plico “per temporanea
assenza del destinatario” e nel quale è stata barrata la casella “immissione avviso cassetta corrisp. dello
stabile in Indirizzo” è stato regolarmente prodotto in giudizio (cfr. doc. 1 cit., pag. 11).
Risulta pertanto inconferente qualsiasi doglianza attinente alla mancata affissione dell'avviso della raccomanda alla porta dell'abitazione e al mancato invio della raccomandata ex art. 140 c.p.c.
Né possono essere valorizzati, in senso contrario, i precedenti della Corte di Cassazione invocati dalla parte opponente, se si considera che:
6 R.G. n. 1913/2023
a. la sentenza n. 15782/2022 è stata resa in un caso in cui l'avviso di ricevimento risultava “vuoto”:
“la CTR si è attenuta ai suddetti principi nel ritenere che non emergesse la prova del perfezionamento della
notifica degli stessi ai sensi dell'art. 140 c.p.c., avendo, per quanto di interesse, accertato-con apprezzamento
di fatto non sindacabile in sede di legittimità- che in tutti questi casi la relata di notifica del plico reca
menzione del debitore... come "temporaneamente assente" con conseguente avviso di deposito degli atti ex
art. 140 c.p.c., e spedizione di raccomandata il cui avviso di ricevimento risulta tuttavia vuoto” (cfr. §. 2.4);
b. la sentenza n. 10672/2020 è stata resa in un caso in cui il decreto ingiuntivo tardivamente opposto “è stato notificato alla destinataria nelle forme previste dall'art. 140 c.p.c.: dal relativo avviso, però,
in difetto di qualsivoglia annotazione, non risulta che la raccomandata informativa dell'avvenuto deposito
dell'atto presso la Casa Comunale sia stata ricevuta dalla destinataria o, quanto meno, pervenuta nella sfera
di conoscibilità della stessa” (cfr. §. 2.3.); le risultanze dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa dimostravano, invero, “l'assenza di qualsiasi indicazione sulla mancata consegna del plico al
domicilio nonché l'assenza di sottoscrizione da parte dell'addetto al recapito” (cfr. §. 1.3.).
c. nella sentenza n. 10012/2021 si è ribadito che “risulta consolidato nella giurisprudenza di questa Corte,
nel caso di notifica, anche di atti impositivi tributari, da parte dell'ufficiale giudiziario ai sensi di detta
disposizione del codice di rito [ossia l'art. 140 c.p.c] che la prova del perfezionamento del procedimento
notificatorio deve essere data, appunto, mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della
"raccomandata informativa” (ex art. 140 c.p.c.).
Nel caso di specie, come si è detto, è in atti l'avviso di ricevimento della suddetta raccomandata ex
art. 140 c.p.c., avente valore analogo a quello che caratterizza la comunicazione di avvenuto deposito (CAD) che caratterizza il sistema di notificazione “postale diretta”.
Il decreto ingiuntivo per cui è causa è stato, dunque, regolarmente notificato alla parte opponente e non risulta che quest'ultima non abbia avuto tempestiva conoscenza del decreto per caso fortuito o forza maggiore.
9. A fondamento della tardiva opposizione, ha richiamato anche quanto statuito Parte_1
dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 9479/2023.
Detto richiamo risulta, tuttavia, inconferente.
Giova infatti rammentare che la Suprema Corte, dopo aver premesso che “La fattispecie che qui
rileva ha riguardo – in estrema sintesi – all'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di un professionista
che il consumatore non ha opposto, lamentando, però, in sede di procedura esecutiva per il soddisfo del
credito ingiunto, l'omesso rilievo officioso del giudice del procedimento monitorio su una clausola abusiva
7 R.G. n. 1913/2023
(nella specie, di deroga del foro del consumatore) presente nel contratto fonte di quel credito e, quindi,
chiedendo al giudice dell'esecuzione di farsi carico del controllo sull'abusività della clausola contrattuale”,
ha chiaramente sottolineato che “Le strette coordinate della pronuncia da adottare ai sensi dell'art. 363
c.p.c. sono, dunque, quelle, soltanto, della tutela consumeristica di cui alla direttiva 93/13/CEE, concernente
l'abusività di clausole presenti in contratto concluso con professionista, nel contesto dell'anzidetta specifica
scansione processuale di diritto nazionale” (cfr. § 3.1. sentenza n. 9479/2023).
Nel caso di specie, tuttavia, l'odierna opponente non può essere qualificata come consumatore, per essere stata componente della compagine sociale della Italplan s.p.a., in particolare socia al 7,79%
(cfr. visura Italplan sub doc. 7 fascicolo . CP_1
10. ha obiettato che: i. “l'opposizione ex art.650 c.p.c. può essere promossa a prescindere Parte_1
da autorizzazioni del G.e. ed è stata proposta sulla base della nullità delle fideiussioni perché conformi a
schema ABI;
nullità che all'epoca del decreto ingiuntivo in questione non era stata ancora dichiarata ed è
questione diversa anche dall'abusività delle clausole su cui insiste l'opposta. Nel 2021 si è pronunciata per la
nullità parziale di tali fideiussioni anche la Corte di Cassazione a sezioni unite, Cass. civ., S.U., n. 41994/21,
che è relativa ad una fattispecie in cui l'eccezione di nullità in questione è stata sollevata dal fideiussore che
era anche socio della società debitrice, atteso che in tale materia non sussiste la questione del consumatore
sollevata da controparte”; ii. inoltre, “per i decreti ingiuntivi non è previsto il cd. passaggio in giudicato, ma
l'esecutorietà ex art.647 c.p.c.” (pagine 2 e 3 memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c.).
Le obiezioni non colgono nel segno.
Il decreto ingiuntivo acquista efficacia di giudicato formale e sostanziale nel momento in cui il giudice, dopo averne controllato la notificazione, lo dichiari esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c.
Nel caso di specie, il decreto ingiuntivo n. 1274/2015 è stato dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c. con decreto n. cronol. 9815/2016 del 2 agosto 2016 (cfr. doc. 1 fascicolo opponente) e da tale momento ha acquistato efficacia di giudicato formale e sostanziale.
Ebbene, il principio secondo cui l'autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono, sia pure implicitamente, il presupposto logico-giuridico trova applicazione anche in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, ove non sia proposta opposizione, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo in tal modo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda (cfr. Cass. n. 28318/2017).
8 R.G. n. 1913/2023
11. Sulla base delle considerazioni che precedono, l'opposizione tardiva proposta da Pt_1
deve essere respinta e, per l'effetto, deve essere confermato nei suoi confronti il decreto
[...]
ingiuntivo n. 1274/2015 (R.G. n. 2032/2015), assorbito ogni ulteriore profilo.
12. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base del d.m. 55 del 2014, come modificato dal d.m. 147/2022, in applicazione dei valori minimi dello scaglione di riferimento (euro 2.000.001,00-4.000.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando:
a) rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma nei suoi confronti il Parte_1
decreto ingiuntivo opposto n. 1274/2015 (R.G. n. 2032/2015);
b) condanna al pagamento in favore di e delle Parte_1 Controparte_1 Controparte_4
spese di lite, liquidate in euro 24.668,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Arezzo, in data 11 gennaio 2025
Il giudice
Leila Nadir Sersale
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