TRIB
Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 28/05/2025, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 65/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nella persona dei giudici
DOTT. SILVIA BIANCHI PRESIDENTE
DOTT. IVANA MORANDIN GIUDICE REL.
DOTT. SARA PITINARI GIUDICE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso depositato da , con l'ausilio dell'OCC avv. Chiara Parte_1
Curculescu, per la apertura della liquidazione ai sensi degli artt. 268 e ss. cci;
ritenuta la competenza di questo Tribunale, stante la residenza dell'istante in San Donà di
Piave (VE);
rilevato che non risultano pendere procedure disciplinate al Titolo IV ccii;
1
ritenuto che
possano ritenersi soddisfatti i presupposti di cui agli artt. 268 e 269 cci, in quanto il sig. versa in stato di sovraindebitamento e non è soggetto alle procedure Pt_1
concorsuali maggiori;
osservato, sul punto, che il debitore deve provvedere al proprio mantenimento con un reddito pari ad € 1300,00 mensili e, al contempo, fare fronte a debiti per € 87.594,05;
rilevato che l'istante è proprietario unicamente della quota del 12,5% di un immobile catastalmente censito al CF del Comune di Bari, Foglio 3, partt. 1148 e 1304, del valore stimato di circa euro 37.500,00, nonché di una vettura Fiat Panda tg BAE50846, del valore stimato di circa euro 1600,00;
letta la relazione redatta dall'OCC, in cui si dà conto della completezza e della attendibilità
della documentazione depositata a corredo della domanda;
rilevato, con riferimento al reddito dell'istante, che ogni decisione circa la eventuale parte dello stipendio da apprendere alla presente procedura verrà presa dal nominando G.D.;
rilevato, infine, che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 121 del 4 luglio 2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 144 e 146 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia”, nella parte in cui non prevedono l'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato della procedura di liquidazione controllata;
visto l'art. 270 cci;
P.Q.M.
2 dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di Parte_1
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a [...]di Piave C.F._1
(VE);
nomina Giudice delegato la dott.ssa Ivana Morandin;
nomina liquidatore della procedura, ai sensi dell'art. 269 co. 2 cci, l'avv. Chiara Curculescu;
ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori;
assegna ai terzi che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, con le modalità di cui all'art. 270 lett. d) cci, la domanda di restituzione, di rivendicazione e di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art.201
cci;
ordina il rilascio di tutti i beni facenti parte della liquidazione;
dispone che, salvo diversa disposizione di legge, dal giorno della apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, possa essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
dispone la pubblicazione del presente provvedimento presso il sito del Tribunale di Venezia;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze ai sensi degli artt. 144
e 146 DPR 30.05.02 n. 115;
avvisa che, ai sensi dell'art. 275 co. 3 ccii, come modificato dal D. Lgs. 136/2024, di immediata applicazione, laddove il compito di Liquidatore sia svolto dal medesimo
3 professionista nominato gestore della crisi, all'OCC verrà liquidato un unico compenso per l'attività svolta dal professionista in entrambe le fasi;
detto compenso verrà liquidato dal giudice al termine della procedura, potendosi a tal fine tenere conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, senza che comunque detto accordo sia vincolante per il giudice;
l'OCC non dovrà, quindi, presentare istanza di ammissione al passivo per il suo compenso.
Si comunichi anche all'avv. Curculescu.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 22.05.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Ivana Morandin Dott. Silvia Bianchi
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nella persona dei giudici
DOTT. SILVIA BIANCHI PRESIDENTE
DOTT. IVANA MORANDIN GIUDICE REL.
DOTT. SARA PITINARI GIUDICE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso depositato da , con l'ausilio dell'OCC avv. Chiara Parte_1
Curculescu, per la apertura della liquidazione ai sensi degli artt. 268 e ss. cci;
ritenuta la competenza di questo Tribunale, stante la residenza dell'istante in San Donà di
Piave (VE);
rilevato che non risultano pendere procedure disciplinate al Titolo IV ccii;
1
ritenuto che
possano ritenersi soddisfatti i presupposti di cui agli artt. 268 e 269 cci, in quanto il sig. versa in stato di sovraindebitamento e non è soggetto alle procedure Pt_1
concorsuali maggiori;
osservato, sul punto, che il debitore deve provvedere al proprio mantenimento con un reddito pari ad € 1300,00 mensili e, al contempo, fare fronte a debiti per € 87.594,05;
rilevato che l'istante è proprietario unicamente della quota del 12,5% di un immobile catastalmente censito al CF del Comune di Bari, Foglio 3, partt. 1148 e 1304, del valore stimato di circa euro 37.500,00, nonché di una vettura Fiat Panda tg BAE50846, del valore stimato di circa euro 1600,00;
letta la relazione redatta dall'OCC, in cui si dà conto della completezza e della attendibilità
della documentazione depositata a corredo della domanda;
rilevato, con riferimento al reddito dell'istante, che ogni decisione circa la eventuale parte dello stipendio da apprendere alla presente procedura verrà presa dal nominando G.D.;
rilevato, infine, che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 121 del 4 luglio 2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 144 e 146 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia”, nella parte in cui non prevedono l'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato della procedura di liquidazione controllata;
visto l'art. 270 cci;
P.Q.M.
2 dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di Parte_1
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a [...]di Piave C.F._1
(VE);
nomina Giudice delegato la dott.ssa Ivana Morandin;
nomina liquidatore della procedura, ai sensi dell'art. 269 co. 2 cci, l'avv. Chiara Curculescu;
ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori;
assegna ai terzi che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, con le modalità di cui all'art. 270 lett. d) cci, la domanda di restituzione, di rivendicazione e di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art.201
cci;
ordina il rilascio di tutti i beni facenti parte della liquidazione;
dispone che, salvo diversa disposizione di legge, dal giorno della apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, possa essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
dispone la pubblicazione del presente provvedimento presso il sito del Tribunale di Venezia;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze ai sensi degli artt. 144
e 146 DPR 30.05.02 n. 115;
avvisa che, ai sensi dell'art. 275 co. 3 ccii, come modificato dal D. Lgs. 136/2024, di immediata applicazione, laddove il compito di Liquidatore sia svolto dal medesimo
3 professionista nominato gestore della crisi, all'OCC verrà liquidato un unico compenso per l'attività svolta dal professionista in entrambe le fasi;
detto compenso verrà liquidato dal giudice al termine della procedura, potendosi a tal fine tenere conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, senza che comunque detto accordo sia vincolante per il giudice;
l'OCC non dovrà, quindi, presentare istanza di ammissione al passivo per il suo compenso.
Si comunichi anche all'avv. Curculescu.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 22.05.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Ivana Morandin Dott. Silvia Bianchi
4