Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 02/04/2025, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 4799.2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERMO
Il Tribunale, in camera di conIGlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Sara Marzialetti Presidente
Dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice
Dott.ssa Giorgia Cecchini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento sopra indicato promosso su ricorso congiunto depositato in data 28.11.2024 da
1) PA nato a [...] il [...]
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Marco Tomassini presso lo studio del quale ha eletto domicilio in Fermo, C.so Cefalonia n. 46
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...]
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Marco Tomassini presso lo studio del quale ha eletto domicilio in Fermo, C.so Cefalonia n. 46
con i seguenti figli: HI YA (C: F. ) nato a [...] il [...] C.F._3
FATTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 28.11.2024 contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
“1. il figlio minore è affidato in maniera condivisa ed entrambi i genitori, i quali Persona_1 pagina 1 di 3
2. il figlio minore è collocato con la madre, IG.ra , con la quale Persona_1 Parte_2 continuerà a vivere presso l'abitazione sita in Porto San Giorgio (FM) in via Properzi n. 338, mentre il IG. trasferirà altrove il proprio domicilio;
PA
3. il padre potrà tenere con sé il figlio a settimane alterne, dalle ore 15:00 del sabato alle ore 19:00 della domenica;
4. durante la settimana, il padre potrà tenere con sé il figlio dal lunedì al venerdì dalle ore 09:30 alle ore 12:00;
5. durante il giorno, il padre potrà scrivere alla madre per avere notizie del bambino e, qualora il bambino non stia bene, potrà passare a fargli visita a casa fuori dai giorni e dagli orari prestabiliti, previo preavviso alla madre e consenso di quest'ultima;
6. tenendo conto dei reciproci impegni lavorativi, i genitori si impegnano in ogni caso a collaborare e a venirsi incontro per rispondere al meglio alle reciproche eIGenze, nell'interesse del figlio , a tal Per_1 fine anche modificando di volta in volta il giorno e gli orari di visita e/o di prelievo del bambino da parte del padre;
7. quanto alle festività di Natale, Capodanno e Pasqua, il padre potrà tenere con sé il figlio, ad anni alterni, nella giornata della Vigilia di Natale o del giorno di Natale, in quella del 31 dicembre o del 1 gennaio ed in quella del giorno di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo; per gli altri giorni festivi dell'anno,
i genitori si accorderanno di volta in volta, tenendo presente che si alterneranno nel tenere il bambino, per cui se, a titolo esemplificativo, il 25 aprile lo trascorrerà con la madre, il successivo 1° maggio Per_1 lo trascorrerà con il padre;
8. quanto al periodo estivo, fino a quando lo stesso non avrà compiuto 6 anni, il padre potrà tenere con sé il figlio per una settimana consecutiva e, compiuti i 6 anni, per due settimane consecutive;
i genitori si accorderanno di anno in anno se tale periodo sarà fruito nel mese di giugno, luglio o agosto, con un preavviso di almeno 15 giorni;
9. in ogni caso, sino a quando non avrà compiuto agli anni 6, quando resterà a dormire con il Per_1 padre, ciò dovrà avvenire in un'abitazione sita nel Comune di Porto San Giorgio;
pertanto, il padre si impegna ad andare a vivere in un appartamento della predetta città;
10. il padre potrà sempre accompagnare la madre alle visite mediche del bambino e pertanto, a tal fine, quest'ultima si impegna a comunicare al padre, con preavviso di almeno cinque giorni, salvo urgenze, la data ed il luogo delle visite prenotate per il figlio;
11. il IG. si impegna a versare, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio PA
, la somma di euro 400,00 (quattrocento/00) mensili, somma da versarsi entro il giorno 20 Persona_1 di ogni mese tramite bonifico sul conto corrente della SI.ra , e che sarà aggiornata Parte_2 annualmente secondo gli indici ISTAT dell'andamento dei prezzi al consumo;
12. la IG.ra continuerà a percepire integralmente l'assegno unico erogato in Parte_2 favore del figlio;
13. a partire dal mese di ottobre 2024 la IG.ra provvederà al pagamento Parte_2 dell'intero canone di locazione dell'abitazione sita in Porto San Giorgio alla Via Properzi n. 338, in cui pagina 2 di 3 resterà a vivere con il figlio , liberando e manlevando il IG. da ogni obbligazione Per_1 PA inerente al relativo contratto di locazione intestato ad entrambi;
14. le spese straordinarie da sostenere nell'interesse del figlio minorenne saranno regolamentate e divise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno, secondo quanto previsto dal “Protocollo per la disciplina e la regolamentazione delle spese straordinarie nell'ambito dei procedimenti di famiglia” sottoscritto ad Ancona il 10.07.2024 dal Presidente della Corte di Appello di Ancona, dai Presidenti dei Tribunali del distretto di Ancona e dai Presidenti degli Avvocati dei Ordini del distretto di Ancona, da considerarsi parte integrante del presente ricorso”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative Al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
3) Dichiara la compensazione delle spese di lite.
Così deciso in Fermo, il 30.01.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Giorgia Cecchini Dott.ssa Sara Marzialetti
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