CASS
Sentenza 27 settembre 2024
Sentenza 27 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 27/09/2024, n. 25813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25813 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: FALLIMENTO della IOVINO E FIGLI s.r.l., in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Donatello n.71 presso lo studio dell’Avv. Pierpaolo Bagnasco e rappresentato e difeso per procura a margine del ricorso dall’Avv. Giuseppe Ciaramella che ha indicato indirizzo p.e.c. – ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12 è domiciliata;
-controricorrente– Tributi-Processo- Inammissibilità appello Civile Sent. Sez. 5 Num. 25813 Anno 2024 Presidente: NAPOLITANO LUCIO Relatore: CRUCITTI ROBERTA Data pubblicazione: 27/09/2024 2 avverso la sentenza n.876/07/2018 della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata in data 1 febbraio 2018; udita la relazione svolta alla pubblica udienza del 12 settembre 2024 dal Cons. Roberta Crucitti;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Michele Di Mauro che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
uditi per il ricorrente l’Avv. Giuseppe Ciaramella e per la controricorrente l’Avv. Alberto Giovannini. FATTI DI CAUSA Nella controversia originata dall’impugnazione da parte del TO della NO e Figli s.r.l. di avviso di accertamento relativo a Irpef, Ires e Iva s.r.l. dell’anno di imposta 2012, la Commissione tributaria regionale della Campania, con la sentenza indicata in epigrafe, dichiarava inammissibile l’appello proposto dalla Curatela avverso la sentenza di primo grado di rigetto dell’originario ricorso. Il Giudice di secondo grado, riteneva di non scrutinare il motivo di appello relativo alla violazione dell’art.112 cod.proc.civ, in quanto rilevava, in via preliminare, che l’atto di impugnazione non recava alcun motivo specificamente censorio degli argomenti fattuali e giuridici esplicitati nella sentenza di primo grado ma soltanto l’insistenza, a prescindere, sulle tesi propugnate in processo sin dall’inizio; il chè comportava la violazione dell’art.53 del d.lgs. n.546 del 1992. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione, articolato su due motivi, il TO NO e figli s.r.l., in persona del curatore. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso. Il ricorso è stato fissato per la trattazione alla pubblica udienza del 12 settembre 2024 in prossimità della quale il P.M. , nella persona del Sostituto Procuratore Generale Michele Di Mauro, ha depositato le sue conclusioni chiedendo l’accoglimento del ricorso. 3 RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo di ricorso -rubricato: violazione dell’art.53 del d.lgs. n. 546/1992, con riferimento all’art.360, c.1., n.4 c.p.c.- il fallimento ricorrente censura la sentenza impugnata per avere la C.T.R. dichiarato inammissibile l’appello, per mancanza di specificità, in quanto reiterativo dei motivi di ricorso formulati in primo grado e ciò in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità formatasi in materia. 2.Con il secondo motivo -rubricato: violazione dell’art.329 c.p.c., degli artt.324 c.p.c. e 2909 c.c., con riferimento all’art.360 c.1 nn.3 e 4 c.p.c., nonché dell’art.112 c.p.c., per omessi esame e pronuncia, oltre che dell’art.100 c.p.c., con riferimento all’art.360, c.1 n.4 c.p.c.- si censura la sentenza impugnata laddove la C.T.R. aveva ritenuto che dall’inammissibilità dell’appello conseguisse il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado con correlativa inutilità dell’esame degli ulteriori motivi di appello, essendosi consolidate le rationes decidendi della prima sentenza. 3.Il primo motivo di ricorso appare fondato con assorbimento del secondo. 3.1. Secondo l’orientamento assolutamente consolidato di questa Corte (v., tra le altre, Cass. 20 dicembre 2018 n.32954) <<nel processo tributario la riproposizione a supporto dell'appello delle ragioni inizialmente poste fondamento dell'impugnazione del provvedimento impositivo (per il contribuente) ovvero della dedotta legittimità dell'accertamento l'amministrazione finanziaria), in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado, assolve l'onere impugnazione specifica imposto dall'art. 53 d.lgs. n. 546 1992, quando dissenso investa decisione nella sua interezza e, comunque, ove dall'atto gravame, interpretato nel suo complesso, le censura siano ricavabili, seppur per 4 implicito, termini inequivoci.>>. Tali principi risultano, ulteriormente ribaditi, di recente, da Cass. n. 1030 del 10/01/2024 la quale, in continutà a Cass. n.6302 del 2022 ha statuito che << In tema di contenzioso tributario, la riproposizione in appello delle ragioni poste a fondamento dell'originaria impugnazione del provvedimento impositivo da parte del contribuente ovvero della legittimità dell'accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria, in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado, assolve l'onere di impugnazione specifica imposto dall'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza e, comunque, ove dall'atto di gravame, interpretato nel suo complesso, siano ricavabili in modo inequivoco, seppur per implicito, i motivi di censura>>. 3.2 Nel caso in esame, la curatela fallimentare, in ossequio al principio di specificità del ricorso, ha trascritto brani dell’atto di appello dai quali emergono chiaramente le specifiche censure mosse alla sentenza di primo grado della quale si chiede in più punti la riforma, ribadendone la nullità. Ne consegue l’errore in cui è incorsa la C.T.R. nel dichiarare, in contrasto con i principi sopra illustrati, l’inammissibilità dell’appello. 4. In accoglimento del primo motivo, assorbito il secondo, la sentenza impugnata va, pertanto, cassata con rinvio alla Corte di giustizia di secondo grado della Campania, in diversa composizione, la quale provvederà all’esame dell’impugnazione e a regolare le spese di questo giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia di secondo grado della Campania, in diversa composizione, cui demanda anche il regolamento delle spese processuali. 5 Così deciso, in Roma, il 12 settembre 2024.
-controricorrente– Tributi-Processo- Inammissibilità appello Civile Sent. Sez. 5 Num. 25813 Anno 2024 Presidente: NAPOLITANO LUCIO Relatore: CRUCITTI ROBERTA Data pubblicazione: 27/09/2024 2 avverso la sentenza n.876/07/2018 della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata in data 1 febbraio 2018; udita la relazione svolta alla pubblica udienza del 12 settembre 2024 dal Cons. Roberta Crucitti;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Michele Di Mauro che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
uditi per il ricorrente l’Avv. Giuseppe Ciaramella e per la controricorrente l’Avv. Alberto Giovannini. FATTI DI CAUSA Nella controversia originata dall’impugnazione da parte del TO della NO e Figli s.r.l. di avviso di accertamento relativo a Irpef, Ires e Iva s.r.l. dell’anno di imposta 2012, la Commissione tributaria regionale della Campania, con la sentenza indicata in epigrafe, dichiarava inammissibile l’appello proposto dalla Curatela avverso la sentenza di primo grado di rigetto dell’originario ricorso. Il Giudice di secondo grado, riteneva di non scrutinare il motivo di appello relativo alla violazione dell’art.112 cod.proc.civ, in quanto rilevava, in via preliminare, che l’atto di impugnazione non recava alcun motivo specificamente censorio degli argomenti fattuali e giuridici esplicitati nella sentenza di primo grado ma soltanto l’insistenza, a prescindere, sulle tesi propugnate in processo sin dall’inizio; il chè comportava la violazione dell’art.53 del d.lgs. n.546 del 1992. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione, articolato su due motivi, il TO NO e figli s.r.l., in persona del curatore. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso. Il ricorso è stato fissato per la trattazione alla pubblica udienza del 12 settembre 2024 in prossimità della quale il P.M. , nella persona del Sostituto Procuratore Generale Michele Di Mauro, ha depositato le sue conclusioni chiedendo l’accoglimento del ricorso. 3 RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo di ricorso -rubricato: violazione dell’art.53 del d.lgs. n. 546/1992, con riferimento all’art.360, c.1., n.4 c.p.c.- il fallimento ricorrente censura la sentenza impugnata per avere la C.T.R. dichiarato inammissibile l’appello, per mancanza di specificità, in quanto reiterativo dei motivi di ricorso formulati in primo grado e ciò in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità formatasi in materia. 2.Con il secondo motivo -rubricato: violazione dell’art.329 c.p.c., degli artt.324 c.p.c. e 2909 c.c., con riferimento all’art.360 c.1 nn.3 e 4 c.p.c., nonché dell’art.112 c.p.c., per omessi esame e pronuncia, oltre che dell’art.100 c.p.c., con riferimento all’art.360, c.1 n.4 c.p.c.- si censura la sentenza impugnata laddove la C.T.R. aveva ritenuto che dall’inammissibilità dell’appello conseguisse il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado con correlativa inutilità dell’esame degli ulteriori motivi di appello, essendosi consolidate le rationes decidendi della prima sentenza. 3.Il primo motivo di ricorso appare fondato con assorbimento del secondo. 3.1. Secondo l’orientamento assolutamente consolidato di questa Corte (v., tra le altre, Cass. 20 dicembre 2018 n.32954) <<nel processo tributario la riproposizione a supporto dell'appello delle ragioni inizialmente poste fondamento dell'impugnazione del provvedimento impositivo (per il contribuente) ovvero della dedotta legittimità dell'accertamento l'amministrazione finanziaria), in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado, assolve l'onere impugnazione specifica imposto dall'art. 53 d.lgs. n. 546 1992, quando dissenso investa decisione nella sua interezza e, comunque, ove dall'atto gravame, interpretato nel suo complesso, le censura siano ricavabili, seppur per 4 implicito, termini inequivoci.>>. Tali principi risultano, ulteriormente ribaditi, di recente, da Cass. n. 1030 del 10/01/2024 la quale, in continutà a Cass. n.6302 del 2022 ha statuito che << In tema di contenzioso tributario, la riproposizione in appello delle ragioni poste a fondamento dell'originaria impugnazione del provvedimento impositivo da parte del contribuente ovvero della legittimità dell'accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria, in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado, assolve l'onere di impugnazione specifica imposto dall'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza e, comunque, ove dall'atto di gravame, interpretato nel suo complesso, siano ricavabili in modo inequivoco, seppur per implicito, i motivi di censura>>. 3.2 Nel caso in esame, la curatela fallimentare, in ossequio al principio di specificità del ricorso, ha trascritto brani dell’atto di appello dai quali emergono chiaramente le specifiche censure mosse alla sentenza di primo grado della quale si chiede in più punti la riforma, ribadendone la nullità. Ne consegue l’errore in cui è incorsa la C.T.R. nel dichiarare, in contrasto con i principi sopra illustrati, l’inammissibilità dell’appello. 4. In accoglimento del primo motivo, assorbito il secondo, la sentenza impugnata va, pertanto, cassata con rinvio alla Corte di giustizia di secondo grado della Campania, in diversa composizione, la quale provvederà all’esame dell’impugnazione e a regolare le spese di questo giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia di secondo grado della Campania, in diversa composizione, cui demanda anche il regolamento delle spese processuali. 5 Così deciso, in Roma, il 12 settembre 2024.