CA
Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/03/2025, n. 1669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1669 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta: dott. Nicola SARACINO presidente dott. Gianluca MAURO PELLEGRINI consigliere relatore dott. Giovanna GIANI' consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 4117 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisone con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. depositata il 16 dicembre 2024 e vertente
TRA
(c.f. ), (c.f. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
), (c.f. ) P.IVA_2 Parte_3 P.IVA_3
e (c.f. ) Parte_4 P.IVA_4 rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato
Appellanti
E
(c.f. ), Controparte_1 C.F._1 CP_2
(c.f. ), (c.f. ),
[...] C.F._2 CP_3 C.F._3 CP_4
(c.f. ), (c.f. ),
[...] C.F._4 Parte_5 C.F._5 [...]
(c.f. ), (c.f. , Pt_6 C.F._6 Parte_7 C.F._7
(c.f. ), (c.f. Parte_8 C.F._8 Parte_9
), (c.f. , C.F._9 Parte_10 C.F._10 Parte_11
(c.f. , (c.f. , C.F._11 Parte_12 C.F._12 Pt_13
[...
[...] (c.f. ), (c.f. ),
[...] C.F._13 Parte_14 C.F._14
(c.f. ), (c.f. Parte_15 C.F._15 Parte_16 Pt_17
, (c.f. ), C.F._16 Parte_18 C.F._17 Parte_19
(c.f. ), (c.f.
[...] C.F._18 Parte_20
), (c.f. ), C.F._19 Parte_21 C.F._20 Parte_22
(c.f. ), (c.f.
[...] C.F._21 Parte_23
), (c.f. ), C.F._22 Parte_24 C.F._23 Parte_25
(c.f. ), (c.f. ),
[...] C.F._24 Parte_26 C.F._25 [...]
(c.f. , (c.f. ), Parte_27 C.F._26 Parte_28 C.F._27
(c.f. ), (c.f. Parte_29 C.F._28 Parte_30
), (c.f. , C.F._29 Parte_31 C.F._30 Pt_32
(c.f. ), (c.f. ,
[...] C.F._31 Parte_33 C.F._32 nonché (c.f. ), (c.f. Parte_34 C.F._33 Parte_35
) e (c.f. ) in qualità di C.F._34 Parte_36 C.F._35 eredi di (c.f. ), nonché (c.f. Persona_1 C.F._36 Parte_37
) quale erede di QU OC (c.f. ) C.F._37 C.F._38 rappresentati e difesi dall'avv. Marco Tortorella
Appellati e appellanti incidentali
E
, , , Controparte_5 CP_6 Controparte_7 CP_8
Appellati contumaci
E
, , , Controparte_9 Controparte_10 Controparte_11 CP_12 [...]
, , , , CP_13 CP_14 CP_15 CP_16 CP_17 CP_18
e
[...] CP_19
Convenuti ex art. 332 c.p.c. contumaci
OGGETTO: risarcimento del danno da tardivo adeguamento dello Stato italiano alle direttive europee.
2
CONCLUSIONI
V. le note di trattazione scritta depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e altri medici iscritti ai rispettivi corsi di Controparte_1 specializzazione negli anni accademici compresi tra il 1978 e il 1997 hanno adito il Tribunale di Roma lamentando il fatto che, in conseguenza della tardiva ed incompleta trasposizione delle direttive 362/75 e 363/75 CEE come modificate nella direttiva 82/76 CEE – con le quali in sede europea si stabiliva il diritto dei medici specializzandi a ricevere una remunerazione adeguata durante il periodo di formazione – non aveva ricevuto alcuna forma di compenso, e pertanto ha chiesto la condanna delle Amministrazioni convenute al risarcimento del danno da determinarsi in via equitativa sulla base di quanto previsto dal d.lgs. 257 del 1991, e quindi nella misura di € 11.103,82 per ogni anno di frequenza del corso di specializzazione, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 1109/2022 oggi impugnata:
a) ha accolto l'eccezione di giudicato nei confronti di;
CP_20
b) ha rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dai CP_21 convenuti;
c) ha condannato la e gli altri convenuti Parte_1 CP_21
- in solido tra loro - al pagamento in favore di coloro che si sono iscritti ad un corso di specializzazione prima del 1° gennaio 1983 ( , Controparte_9 Controparte_1
, , ,
[...] Controparte_2 CP_3 Controparte_4 CP_5
, , , , ,
[...] Parte_5 CP_6 Controparte_13 Parte_7 CP_16
, , , , ,
[...] Parte_10 Parte_11 Persona_1 Parte_13 Parte_31
, Parte_18 Controparte_7 Parte_20 Parte_22
, , , , , Parte_23 CP_8 Parte_27 Parte_28 Parte_29 Pt_37
(quale erede di ), e )
[...] Persona_2 CP_19 Parte_32 Parte_33 della somma di 5.594,95 € per il periodo gennaio 1983/ottobre 1983 e della somma di
6.713,94 € per ciascun anno accademico frequentato a decorrere dal 1° novembre 1983 fino al termine del corso di specializzazione;
d) ha condannato la e gli altri convenuti Parte_1 CP_21
– in solido tra loro - al pagamento in favore di coloro che si sono iscritti ad un corso di specializzazione a decorrere dal 1° novembre 1983 ( , , Controparte_2 Parte_29 CP_4
, , , ,
[...] Persona_1 Controparte_10 Controparte_11 Parte_6 CP_12
, , , ,
[...] CP_14 Parte_8 CP_15 Parte_9 Parte_12
, , ,
[...] Parte_14 Parte_15 Parte_38 CP_17
, , e nonché in favore di Parte_25 Parte_26 CP_18 Parte_30
, e per due specializzazioni) Parte_19 Parte_24 Parte_21
3 della somma di 6.713,94 € per ciascun anno accademico del corso di specializzazione frequentato, oltre interessi legali dal 13.10.2009 (per , dal 15.4.2014 (per Parte_21 [...]
) e dal 2.2.2017 (per gli altri attori); CP_15
e) ha condannato la e gli altri convenuti Parte_1 CP_21 al pagamento in solido delle spese processuali, liquidandole complessivamente in 6.980,00 € per compensi e 1.800,00 € per spese, oltre spese generali, iva e cpa;
f) ha compensato integralmente le spese processuali tra e le CP_20
Amministrazioni convenute.
La il , il Parte_1 Parte_2 [...]
e hanno Parte_3 Parte_4 impugnato la sentenza deducendo al riguardo che:
1) il tribunale ha erroneamente dichiarato la responsabilità dei convenuti per la CP_21 tardiva ed incompleta trasposizione delle direttive 362/75 e 363/75 CEE come modificate nella direttiva 82/76 CEE, benché costoro fossero privi di “legittimazione passiva” sulle domande proposte dagli attori;
2) il tribunale ha erroneamente riconosciuto il diritto al risarcimento del danno per gli specializzandi (Chirurgia della mano), Parte_39
(Oncologia ), (Odontostomatologia), Controparte_2 Pt_40 Controparte_5
(Oftalmologia), (Igiene e Medicina Preventiva), Parte_5 CP_6 [...]
(Odontostomatologia), (Igiene e Medicina Preventiva Parte_9 Parte_10
Orientamento di Igiene e Tecnica Ospedaliera), (Igiene e Medicina Parte_11
), (Oncologia), (Malattie dell'apparato CP_22 Parte_31 Controparte_7 digerente), (Chirurgia vascolare), (Malattie dell'apparato Parte_24 CP_8 digerente), (Idrologia ), Parte_29 Controparte_23 Parte_32
(Medicina Assicurazioni), ( ), che hanno CP_24 Parte_33 Controparte_25 frequentato corsi di specializzazione in discipline mediche non compresi negli elenchi di cui alle direttive 75/362/CEE e 75/363/CEE.
Le Amministrazioni appellanti hanno chiesto – oltre all'accertamento del difetto di
“legittimazione passiva” dei - il rigetto delle domande avanzate in primo grado dai CP_21 medici , Controparte_2 Parte_39 CP_5
, , , , ,
[...] Parte_5 CP_6 Parte_9 Parte_10 Pt_11
, , , ,
[...] Parte_31 Controparte_7 Parte_24 CP_8 Pt_29
, , .
[...] Parte_32 Parte_33
Si sono costituiti in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata il 26 luglio 2022 , , , Controparte_1 Controparte_2 CP_3 CP_4
, , ,
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 [...]
, , , , Parte_9 Parte_10 Parte_11 Parte_12 Parte_13 [...]
, , , , Parte_14 Parte_15 Parte_38 Parte_18 Parte_19
, ,
[...] Parte_20 Parte_21 Parte_22 Parte_23
4 , , , , , , Pt_23 Parte_24 Parte_25 Parte_26 Parte_27 Parte_28
, nonché , e Parte_29 Parte_30 Parte_34 Parte_35 Parte_36 in qualità di eredi di , nonché quale erede di , Persona_1 Parte_37 Persona_2 chiedendo il rigetto dell'appello e proponendo a loro volta appello incidentale con il quale hanno dedotto che il tribunale:
a) ha erroneamente escluso che il danno andasse liquidato nella misura prevista dall'art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991 (pari a € 11.103,82 moltiplicato per ogni anno di durata del corso di laurea);
b) ha erroneamente escluso la liquidazione degli interessi compensativi, nonostante il debito gravante a carico delle Amministrazioni sia da qualificarsi come debito di valore;
c) ha erroneamente negato ai medici specializzandi il riconoscimento della rivalutazione monetaria e degli interessi compensativi sul debito risarcitorio dello Stato, qualificandolo come “debito di valuta” anziché come “debito di valore”, in violazione dell'art. 1, protocollo
1 CEDU;
d) ha erroneamente liquidato le spese di lite in favore degli attori determinando i compensi “senza alcuna motivazione, né l'indicazione dei parametri utilizzati e delle riduzioni applicate e senza nemmeno tenere conto della maggiorazione della presenza di più parti, ha determinato i compensi professionali in una somma inferiore non solo ai parametri medi ma addirittura al di sotto dei c.d. minimi previsti dal D.M. 55/2014 e ss. modifiche” (v. pag. 24 della comparsa di costituzione e risposta in appello del 26 luglio 2022).
Si sono costituiti in giudizio con separata comparsa depositata il 28 ottobre 2022
, , , domandando il rigetto dell'appello. La Parte_31 Parte_32 Parte_33 comparsa è stata integrata con successiva memoria depositata il 5 maggio 2023, con cui
, e hanno proposto appello incidentale Parte_31 Parte_32 Parte_33 fondato sugli stessi motivi indicati nella comparsa di costituzione e risposta depositata il 26 luglio 2022 dagli altri medici difesi dall'avv. Tortorella.
Non si sono costituiti in giudizio , Controparte_9 Controparte_10 CP_11
,
[...] Controparte_5 CP_6 CP_12 Controparte_13 CP_14
, ,
[...] CP_15 CP_16 Controparte_7 CP_17 [...]
, , CP_8 CP_18 CP_19
L'appello proposto dalla e dagli altri è Parte_1 CP_21 fondato nei limiti che seguono.
Con il primo motivo, le Amministrazioni appellanti si dolgono del fatto che il tribunale abbia dichiarato la responsabilità – oltre che della – Parte_1 anche dei convenuti per la tardiva ed incompleta trasposizione delle direttive 362/75 CP_21
e 363/75 CEE come modificate nella direttiva 82/76 CEE, benché costoro fossero privi di
“legittimazione passiva” sulle domande proposte dagli attori.
Si osserva al riguardo che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, la legittimazione passiva sostanziale nei riguardi dell'azione giudiziale diretta a far valere
5 l'inadempimento dello Stato italiano all'obbligo ex lege di recepimento, nel termine prescritto, di direttive comunitarie non autoesecutive (nella specie, le direttive 75/362/CEE e
82/76/CEE), compete esclusivamente allo Stato italiano e per esso alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri, quale articolazione dell'apparato statuale che è legittimata a rappresentare lo Stato nella sua unitarietà (v. ex multis: Cass. 10074/2024; Cass. 11086/2020;
Cass., Sez. Un., 30649/2018; Cass. 10613/2015; Cass. 8292/2015; Cass. 16104/2013).
Ne deriva che, essendo stata correttamente convenuta in giudizio la
[...]
la domanda formulata dai medici avrebbe dovuto essere accolta Parte_1 esclusivamente nei suoi confronti e non anche nei confronti dei singoli quali CP_21 soggetti estranei che non rispondono dell'obbligazione indennitaria.
In accoglimento del primo motivo di appello, la sentenza impugnata va dunque revocata nella parte in cui condanna anche il , il Parte_2 Parte_3
e il al pagamento delle somme
[...] Parte_4 richieste dagli attori in primo grado.
Con il secondo motivo, le Amministrazioni appellanti si dolgono del fatto che il tribunale abbia erroneamente riconosciuto il diritto alla remunerazione di quegli specializzandi che hanno frequentato corsi di specializzazione in discipline mediche non comprese negli elenchi di cui alle direttive 75/362/CEE e 75/363/CEE.
Gli appellati hanno eccepito l'inammissibilità dell'appello, deducendo al riguardo che:
a) le Amministrazioni convenute si sono costituite tardivamente nel giudizio di primo grado e sono pertanto decadute dalle eccezioni non rilevabili d'ufficio;
b) l'eccezione non è stata in ogni caso sollevata in primo grado, neppure tardivamente, con riguardo ai medici ( ), CP_26 Controparte_27 Controparte_28
(Chirurgia ). Controparte_29 Parte_24 CP_30
Si osserva al riguardo che, nel costituirsi nel giudizio di primo grado, le
Amministrazioni avevano già dedotto l'infondatezza della domanda di quegli attori che avevano frequentato un corso di specializzazione non indicato negli elenchi di cui alla direttiva 75/362/CEE, fatta eccezione per quei medici che si erano iscritti ad un corso di specializzazione prima del 1° gennaio 1983 (rispetto ai quali la difesa erariale ha chiesto tout court il rigetto della domanda, sul presupposto che a costoro non si potessero applicare ratione temporis le disposizioni contenute nelle direttive comunitarie).
Si osserva tuttavia che, secondo un recente e condivisibile orientamento giurisprudenziale, “In tema di indennità per mancata percezione di adeguata remunerazione per la frequenza delle scuole di specializzazione in medicina, l'inclusione dei corsi di specializzazione negli elenchi allegati alle direttive europee che hanno imposto tale remunerazione, ovvero la loro equipollenza a corsi previsti in almeno due Stati membri, è un fatto costitutivo della domanda e, quindi, va allegato e dimostrato dal medico attore, con la conseguenza che la relativa contestazione non è oggetto di un'eccezione, in senso stretto od in senso lato, ma di una mera difesa, e, pertanto, non è preclusa in appello dal divieto ex art.
6 345, comma 2, c.p.c., fatti salvi gli effetti della eventuale non contestazione, la quale può operare esclusivamente rispetto alle deduzioni in fatto (cioè, riguardo alla equipollenza della specializzazione), non già alle questioni giuridiche (quali la corrispondenza tra la specializzazione conseguita e quelle espressamente incluse negli elenchi)” (v. Cass.
25363/2022).
Ciò premesso quanto all'ammissibilità delle censure sollevate con il secondo motivo di appello, nel merito si osserva che il diritto al risarcimento del danno può essere riconosciuto solo ai medici che abbiano frequentato un corso di specializzazione menzionato dagli artt. 5 e
7 della direttiva 75/362/CEE avente durata minima non inferiore a quella indicata dagli artt. 4
e 5 della direttiva 75/363/CEE (v. Cass. 20303/2019).
Applicando tali principi al caso di specie si rileva che:
- il corso di specializzazione in Odontostomatologia frequentato dai medici
e è del tutto corrispondente al corso di Controparte_5 Parte_9
Stomatologia previsto nell'elenco di cui all'art. 7 della direttiva 75/362/CEE e ha durata conforme a quella minima prevista dalla direttiva n. 75/363/CEE di 3 anni;
- il corso di specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva frequentato dai medici
è da ritenersi del tutto corrispondente al corso di specializzazione Parte_10 denominato “Community Medicine”, incluso nell'art. 7 della direttiva n. 75/362/CEE e la cui durata minima, prevista dalla direttiva 75/363/CEE, è pari a 4 anni (v. Cass. 21798/2016); al contrario, non può riconoscersi il diritto al risarcimento del danno a e CP_6 Pt_11
, poiché il corso di specializzazione in Igiene e medicina preventiva della durata di 3
[...] anni che essi hanno frequentato ha durata inferiore a quella minima prevista dalla direttiva
75/363/CEE;
- il corso di specializzazione in Malattie dell'apparato digerente frequentato dai medici
è del tutto corrispondente al corso di specializzazione in Gastroenterologia CP_8 previsto nell'elenco di cui all'art. 7 della direttiva 75/362/CEE e ha durata conforme a quella minima prevista dalla direttiva n. 75/363/CEE di 4 anni;
al contrario, non può riconoscersi il diritto al risarcimento del danno a , poiché il corso di specializzazione Controparte_7 in Malattie dell'apparato digerente della durata di 3 anni che egli ha frequentato ha durata inferiore a quella minima prevista dalla direttiva 75/363/CEE (e del quale, peraltro, non si rinviene in atti copia della certificazione rilasciata dall'Università degli Studi di Pisa frequentata);
- il corso di specializzazione in Chirurgia vascolare frequentato da è Parte_24 incluso nell'elenco di cui all'art. 7 della direttiva n. 75/362/CEE e ha durata conforme a quella minima prevista dalla direttiva n. 75/363/CEE di 5 anni;
- quanto a , il quale ha frequentato il corso di specializzazione in Parte_5
Oftalmologia – da ritenersi del tutto corrispondente al corso di specializzazione denominato
Oculistica (la denominazione Oftalmologia è utilizzata anche nell'art. 4 della dir.
75/363/CEE), incluso nell'art. 5, comma 3 della direttiva 75/362/CEE – di durata superiore (4
7 anni) a quella prevista dalla direttiva 75/363/CEE (3 anni) si ritiene che gli artt. 4 e 5 della direttiva n. 75/363/CEE stabiliscono che perché un corso di specializzazione sia conforme a quello previsto deve avere durata non inferiore a quella prescritta, da ciò pertanto consegue che il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno non è impedito dal fatto che il corso di specializzazione frequentato abbia durata maggiore di quella prevista da detti elenchi;
- i corsi di specializzazione in Oncologia Clinica (frequentato da ) Controparte_2
Oncologia (frequentato da ), Chirurgia della mano (frequentato da Parte_31
), Idrologia Climatologia Talassoterapia Parte_39
(frequentato da ), Medicina legale e delle assicurazioni (frequentato da Parte_29
) e (frequentato da ) non sono ricompresi Parte_32 Controparte_25 Parte_33 negli elenchi di cui agli artt. 5 e 7 della direttiva 75/362/CEE né risulta che gli appellati abbiano fornito alcuna prova dell'equipollenza con corsi previsti in almeno altri due Stati membri.
Alla luce delle considerazioni appena svolte, in parziale accoglimento dell'appello principale, deve essere rigettata la domanda formulata in primo grado da , CP_6 Pt_11
, ,
[...] Controparte_7 Controparte_2 Parte_31 [...]
, , e . Parte_39 Parte_29 Parte_32 Parte_33
Passando ad esaminare l'appello incidentale proposto dai medici difesi dall'avv.
Tortorella si osserva quanto segue.
Come già chiarito da Cass. 41076/2021, “Gli importi da corrispondere ai medici specializzandi italiani che hanno frequentato il corso quadriennale di specializzazione dopo il
31 dicembre 1982, derivanti dal tardivo recepimento delle direttive CEE n. 362 del 1975 e n.
76 del 1982, non possono essere commisurati alla borsa di studio così come introdotta e quantificata nel d.lgs. n. 257 del 1991, che non ha efficacia retroattiva ed è diretta ad individuare, secondo la discrezionalità del legislatore interno, la misura della retribuzione dovuta per le prestazioni fornite dai medici specializzandi;
infatti, l'obbligazione scaturente dalla mancata attuazione di direttive non ha natura né retributiva né risarcitoria, ma indennitaria e pararisarcitoria, con la conseguenza che non può dare luogo ad una riparazione integrale, desumibile dai criteri di calcolo del d.lgs. sopracitato, ma va quantificata scegliendo un parametro equitativo, fondato sul canone di parità di trattamento per situazioni analoghe, che deve essere ricavato dalle indicazioni contenute nella l. n. 370 del 1999 art. 11, con la quale lo Stato italiano ha ritenuto di procedere ad un parziale adempimento soggettivo nei confronti di tutte le categorie che, dopo il 31 dicembre 1982, si siano trovate nelle condizioni fattuali idonee all'acquisizione dei diritti previsti dalle direttive comunitarie senza, però, essere ricomprese nel d.lgs. n. 257 del 1991. Tale parametro è idoneo a coprire tutta l'area dei pregiudizi causalmente collegabili al tardivo adempimento del legislatore italiano al suo dovere di trasposizione della normativa europea, salva la rigorosa prova, da parte del danneggiato, di circostanze diverse da quelle normali, tempestivamente e analiticamente dedotte in giudizio prima della maturazione delle
8 preclusioni assertive o di merito e di quelle istruttorie”.
La Corte Suprema ha chiarito al riguardo che il legislatore, con l'aestimatio del danno effettuata dall'art. 11 della legge n. 370 del 1999, ha proceduto a un sostanziale atto di adempimento parziale soggettivo valevole anche nei confronti di coloro che non erano ricompresi nell'art. 11 cit. (e a cui non può applicarsi l'art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991 in quanto tale decreto, nel trasporre nell'ordinamento interno le direttive in questione, ha regolato le situazioni future prevedendo, a partire dall'anno accademico 1991-1992, di condizioni di frequenza dei corsi diverse e più impegnative rispetto a quelle del periodo precedente): v. ex multis Cass., Sez. Un., 30649/2018.
Ne consegue che alla precedente obbligazione risarcitoria per mancata attuazione delle direttive si è sostituita un'obbligazione avente natura di debito di valuta, rispetto alla quale va esclusa la spettanza della rivalutazione e correlati interessi compensativi, potendo essere riconosciuti soltanto gli interessi legali dall'eventuale messa in mora o, in difetto, dalla notificazione della domanda giudiziale (Cass. 1641/2020; Cass. 1059/2019; Cass.
13762/2018; Cass. 23635/2014; Cass. 1917/2012).
Tale liquidazione legislativa è di norma satisfattiva, salva rigorosa prova da parte del danneggiato di circostanze diverse da quelle normali, tempestivamente e analiticamente dedotte in giudizio prima della maturazione delle preclusioni assertive o di merito e di quelle istruttorie (Cass. 1641/2020; Cass. 14376/2015).
Atteso che il giudice di primo grado ha correttamente quantificato l'importo dovuto agli specializzandi sulla base delle indicazioni contenute nell'art. 11 della l. n. 370 del 1999, i primi tre motivi di appello incidentale devono essere rigettati.
La natura consolidata dell'orientamento giurisprudenziale rende superfluo un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea sulla questione della corretta determinazione del risarcimento del danno per la mancata “adeguata remunerazione” e sulla natura del credito vantato, oltre che sulla disparità di trattamento.
È invece fondata la doglianza relativa alla liquidazione delle spese del giudizio di primo grado.
Il tribunale ha liquidato a titolo di spese processuali in favore della parte vittoriosa l'importo complessivo di 8.780,00 € (di cui 6.980,00 € per compensi e 1.800,00 € per spese vive), oltre accessori di legge, benché abbia riconosciuto a ciascun attore (per un totale di 50 attori) a titolo di risarcimento del danno la somma di 5.594,95 € (per il periodo gennaio
1983/ottobre 1983) e la somma di 6.713,94 € (per ciascun anno accademico frequentato a decorrere dal 1° novembre 1983 fino al termine del corso di specializzazione).
Gli appellanti rilevano correttamente che lo scaglione applicabile in base agli importi liquidati nella sentenza di primo grado è quello compreso tra 1.000.001 € e 2.000.000 €.
Ciò premesso – e rilevato che sono state poste in essere attività che giustificano l'applicazione di un compenso per ciascuna delle fasi procedimentali previste dal d.m. n. 55 del 2014 - le spese di lite relative al giudizio di primo grado devono essere liquidate nella
9 misura di 41.713,00 € (di cui 40.000,00 € per compensi e 1.713,00€ per spese vive) oltre IVA,
CPA e spese generali nella misura del 15% (compensi così determinati tenuto conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate al d.m. 10 marzo 2014, n. 55, ridotti in considerazione del valore della causa rispetto allo scaglione di riferimento).
Il motivo va pertanto accolto e la va condannata a Parte_1 pagare a titolo di spese processuali relative al giudizio di primo grado la somma di 41.713,00
€ oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15% in favore degli attori vittoriosi in primo grado (cioè tutti gli attori ad eccezione di , , CP_6 Parte_11 CP_7
,
[...] Controparte_2 Parte_31 Parte_39
, , e , la cui domanda deve intendersi
[...] Parte_29 Parte_32 Parte_33 respinta per effetto dell'accoglimento dell'appello principale proposto dalla Parte_1
). Spese distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
[...]
Il rigetto della domanda di risarcimento del danno formulata in primo grado dai medici
, , , CP_6 Parte_11 Controparte_7 Controparte_2 Parte_31
, , e Parte_39 Parte_29 Parte_32 [...]
giustifica la loro condanna al pagamento delle spese di lite in favore degli odierni Pt_33 appellanti, che si liquidano in complessivi 21.000,00 € per compensi oltre spese generali nella misura del 15% (per il primo grado di giudizio) e in complessivi 21.000,00 € per compensi oltre spese generali nella misura del 15% (per il presente grado di giudizio).
La soccombenza parziale reciproca nel giudizio di appello giustifica infine la compensazione delle spese di lite tra le Amministrazioni appellanti e gli altri appellanti difesi dall'avv. Tortorella.
Nulla dev'essere disposto sulle spese processuali nei rapporti tra le Amministrazioni appellanti, e , stante la contumacia dei due appellati. Controparte_5 CP_8
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie parzialmente l'appello principale avverso la sentenza del Tribunale di Roma
n. 1109/2022 e per l'effetto:
a) rigetta la domanda formulata dagli attori in primo grado nei confronti del
[...]
, del e del Parte_2 Parte_3 [...]
; Parte_4
b) rigetta integralmente la domanda formulata dai medici , , CP_6 Parte_11
, , Controparte_7 Controparte_2 Parte_31 Parte_39
, , e;
[...] Parte_29 Parte_32 Parte_33
3) in parziale accoglimento dell'appello incidentale proposto dai medici difesi dall'avv.
Tortorella, condanna la al pagamento delle spese del Parte_1 primo grado di giudizio in favore dei medici attori (ad eccezione di , , CP_6 Parte_11
, , Controparte_7 Controparte_2 Parte_31 Parte_39
10 , , e ), liquidandole in Parte_39 Parte_29 Parte_32 Parte_33
41.713,00 € oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%, da distrarsi in favore dell'avv. Tortorella dichiaratosi antistatario;
4) rigetta per il resto gli appelli principale e incidentale proposti;
5) condanna , , CP_6 Parte_11 Controparte_7 Controparte_2
, , , Parte_31 Parte_39 Parte_29 Pt_32
e al pagamento delle spese processuali del doppio grado di giudizio in
[...] Parte_33 favore degli appellanti, liquidandole in complessivi 21.000,00 € per compensi, oltre spese generali (per il primo grado di giudizio) e in complessivi 21.000,00 € per compensi, oltre spese generali (per il giudizio di appello);
6) compensa le spese del giudizio di appello tra le Amministrazioni appellanti e gli altri appellati difesi dall'avv. Tortorella.
Così deciso in Roma, il 13 marzo 2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
Gianluca MAURO PELLEGRINI Nicola SARACINO
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta: dott. Nicola SARACINO presidente dott. Gianluca MAURO PELLEGRINI consigliere relatore dott. Giovanna GIANI' consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 4117 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisone con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. depositata il 16 dicembre 2024 e vertente
TRA
(c.f. ), (c.f. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
), (c.f. ) P.IVA_2 Parte_3 P.IVA_3
e (c.f. ) Parte_4 P.IVA_4 rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato
Appellanti
E
(c.f. ), Controparte_1 C.F._1 CP_2
(c.f. ), (c.f. ),
[...] C.F._2 CP_3 C.F._3 CP_4
(c.f. ), (c.f. ),
[...] C.F._4 Parte_5 C.F._5 [...]
(c.f. ), (c.f. , Pt_6 C.F._6 Parte_7 C.F._7
(c.f. ), (c.f. Parte_8 C.F._8 Parte_9
), (c.f. , C.F._9 Parte_10 C.F._10 Parte_11
(c.f. , (c.f. , C.F._11 Parte_12 C.F._12 Pt_13
[...
[...] (c.f. ), (c.f. ),
[...] C.F._13 Parte_14 C.F._14
(c.f. ), (c.f. Parte_15 C.F._15 Parte_16 Pt_17
, (c.f. ), C.F._16 Parte_18 C.F._17 Parte_19
(c.f. ), (c.f.
[...] C.F._18 Parte_20
), (c.f. ), C.F._19 Parte_21 C.F._20 Parte_22
(c.f. ), (c.f.
[...] C.F._21 Parte_23
), (c.f. ), C.F._22 Parte_24 C.F._23 Parte_25
(c.f. ), (c.f. ),
[...] C.F._24 Parte_26 C.F._25 [...]
(c.f. , (c.f. ), Parte_27 C.F._26 Parte_28 C.F._27
(c.f. ), (c.f. Parte_29 C.F._28 Parte_30
), (c.f. , C.F._29 Parte_31 C.F._30 Pt_32
(c.f. ), (c.f. ,
[...] C.F._31 Parte_33 C.F._32 nonché (c.f. ), (c.f. Parte_34 C.F._33 Parte_35
) e (c.f. ) in qualità di C.F._34 Parte_36 C.F._35 eredi di (c.f. ), nonché (c.f. Persona_1 C.F._36 Parte_37
) quale erede di QU OC (c.f. ) C.F._37 C.F._38 rappresentati e difesi dall'avv. Marco Tortorella
Appellati e appellanti incidentali
E
, , , Controparte_5 CP_6 Controparte_7 CP_8
Appellati contumaci
E
, , , Controparte_9 Controparte_10 Controparte_11 CP_12 [...]
, , , , CP_13 CP_14 CP_15 CP_16 CP_17 CP_18
e
[...] CP_19
Convenuti ex art. 332 c.p.c. contumaci
OGGETTO: risarcimento del danno da tardivo adeguamento dello Stato italiano alle direttive europee.
2
CONCLUSIONI
V. le note di trattazione scritta depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e altri medici iscritti ai rispettivi corsi di Controparte_1 specializzazione negli anni accademici compresi tra il 1978 e il 1997 hanno adito il Tribunale di Roma lamentando il fatto che, in conseguenza della tardiva ed incompleta trasposizione delle direttive 362/75 e 363/75 CEE come modificate nella direttiva 82/76 CEE – con le quali in sede europea si stabiliva il diritto dei medici specializzandi a ricevere una remunerazione adeguata durante il periodo di formazione – non aveva ricevuto alcuna forma di compenso, e pertanto ha chiesto la condanna delle Amministrazioni convenute al risarcimento del danno da determinarsi in via equitativa sulla base di quanto previsto dal d.lgs. 257 del 1991, e quindi nella misura di € 11.103,82 per ogni anno di frequenza del corso di specializzazione, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 1109/2022 oggi impugnata:
a) ha accolto l'eccezione di giudicato nei confronti di;
CP_20
b) ha rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dai CP_21 convenuti;
c) ha condannato la e gli altri convenuti Parte_1 CP_21
- in solido tra loro - al pagamento in favore di coloro che si sono iscritti ad un corso di specializzazione prima del 1° gennaio 1983 ( , Controparte_9 Controparte_1
, , ,
[...] Controparte_2 CP_3 Controparte_4 CP_5
, , , , ,
[...] Parte_5 CP_6 Controparte_13 Parte_7 CP_16
, , , , ,
[...] Parte_10 Parte_11 Persona_1 Parte_13 Parte_31
, Parte_18 Controparte_7 Parte_20 Parte_22
, , , , , Parte_23 CP_8 Parte_27 Parte_28 Parte_29 Pt_37
(quale erede di ), e )
[...] Persona_2 CP_19 Parte_32 Parte_33 della somma di 5.594,95 € per il periodo gennaio 1983/ottobre 1983 e della somma di
6.713,94 € per ciascun anno accademico frequentato a decorrere dal 1° novembre 1983 fino al termine del corso di specializzazione;
d) ha condannato la e gli altri convenuti Parte_1 CP_21
– in solido tra loro - al pagamento in favore di coloro che si sono iscritti ad un corso di specializzazione a decorrere dal 1° novembre 1983 ( , , Controparte_2 Parte_29 CP_4
, , , ,
[...] Persona_1 Controparte_10 Controparte_11 Parte_6 CP_12
, , , ,
[...] CP_14 Parte_8 CP_15 Parte_9 Parte_12
, , ,
[...] Parte_14 Parte_15 Parte_38 CP_17
, , e nonché in favore di Parte_25 Parte_26 CP_18 Parte_30
, e per due specializzazioni) Parte_19 Parte_24 Parte_21
3 della somma di 6.713,94 € per ciascun anno accademico del corso di specializzazione frequentato, oltre interessi legali dal 13.10.2009 (per , dal 15.4.2014 (per Parte_21 [...]
) e dal 2.2.2017 (per gli altri attori); CP_15
e) ha condannato la e gli altri convenuti Parte_1 CP_21 al pagamento in solido delle spese processuali, liquidandole complessivamente in 6.980,00 € per compensi e 1.800,00 € per spese, oltre spese generali, iva e cpa;
f) ha compensato integralmente le spese processuali tra e le CP_20
Amministrazioni convenute.
La il , il Parte_1 Parte_2 [...]
e hanno Parte_3 Parte_4 impugnato la sentenza deducendo al riguardo che:
1) il tribunale ha erroneamente dichiarato la responsabilità dei convenuti per la CP_21 tardiva ed incompleta trasposizione delle direttive 362/75 e 363/75 CEE come modificate nella direttiva 82/76 CEE, benché costoro fossero privi di “legittimazione passiva” sulle domande proposte dagli attori;
2) il tribunale ha erroneamente riconosciuto il diritto al risarcimento del danno per gli specializzandi (Chirurgia della mano), Parte_39
(Oncologia ), (Odontostomatologia), Controparte_2 Pt_40 Controparte_5
(Oftalmologia), (Igiene e Medicina Preventiva), Parte_5 CP_6 [...]
(Odontostomatologia), (Igiene e Medicina Preventiva Parte_9 Parte_10
Orientamento di Igiene e Tecnica Ospedaliera), (Igiene e Medicina Parte_11
), (Oncologia), (Malattie dell'apparato CP_22 Parte_31 Controparte_7 digerente), (Chirurgia vascolare), (Malattie dell'apparato Parte_24 CP_8 digerente), (Idrologia ), Parte_29 Controparte_23 Parte_32
(Medicina Assicurazioni), ( ), che hanno CP_24 Parte_33 Controparte_25 frequentato corsi di specializzazione in discipline mediche non compresi negli elenchi di cui alle direttive 75/362/CEE e 75/363/CEE.
Le Amministrazioni appellanti hanno chiesto – oltre all'accertamento del difetto di
“legittimazione passiva” dei - il rigetto delle domande avanzate in primo grado dai CP_21 medici , Controparte_2 Parte_39 CP_5
, , , , ,
[...] Parte_5 CP_6 Parte_9 Parte_10 Pt_11
, , , ,
[...] Parte_31 Controparte_7 Parte_24 CP_8 Pt_29
, , .
[...] Parte_32 Parte_33
Si sono costituiti in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata il 26 luglio 2022 , , , Controparte_1 Controparte_2 CP_3 CP_4
, , ,
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 [...]
, , , , Parte_9 Parte_10 Parte_11 Parte_12 Parte_13 [...]
, , , , Parte_14 Parte_15 Parte_38 Parte_18 Parte_19
, ,
[...] Parte_20 Parte_21 Parte_22 Parte_23
4 , , , , , , Pt_23 Parte_24 Parte_25 Parte_26 Parte_27 Parte_28
, nonché , e Parte_29 Parte_30 Parte_34 Parte_35 Parte_36 in qualità di eredi di , nonché quale erede di , Persona_1 Parte_37 Persona_2 chiedendo il rigetto dell'appello e proponendo a loro volta appello incidentale con il quale hanno dedotto che il tribunale:
a) ha erroneamente escluso che il danno andasse liquidato nella misura prevista dall'art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991 (pari a € 11.103,82 moltiplicato per ogni anno di durata del corso di laurea);
b) ha erroneamente escluso la liquidazione degli interessi compensativi, nonostante il debito gravante a carico delle Amministrazioni sia da qualificarsi come debito di valore;
c) ha erroneamente negato ai medici specializzandi il riconoscimento della rivalutazione monetaria e degli interessi compensativi sul debito risarcitorio dello Stato, qualificandolo come “debito di valuta” anziché come “debito di valore”, in violazione dell'art. 1, protocollo
1 CEDU;
d) ha erroneamente liquidato le spese di lite in favore degli attori determinando i compensi “senza alcuna motivazione, né l'indicazione dei parametri utilizzati e delle riduzioni applicate e senza nemmeno tenere conto della maggiorazione della presenza di più parti, ha determinato i compensi professionali in una somma inferiore non solo ai parametri medi ma addirittura al di sotto dei c.d. minimi previsti dal D.M. 55/2014 e ss. modifiche” (v. pag. 24 della comparsa di costituzione e risposta in appello del 26 luglio 2022).
Si sono costituiti in giudizio con separata comparsa depositata il 28 ottobre 2022
, , , domandando il rigetto dell'appello. La Parte_31 Parte_32 Parte_33 comparsa è stata integrata con successiva memoria depositata il 5 maggio 2023, con cui
, e hanno proposto appello incidentale Parte_31 Parte_32 Parte_33 fondato sugli stessi motivi indicati nella comparsa di costituzione e risposta depositata il 26 luglio 2022 dagli altri medici difesi dall'avv. Tortorella.
Non si sono costituiti in giudizio , Controparte_9 Controparte_10 CP_11
,
[...] Controparte_5 CP_6 CP_12 Controparte_13 CP_14
, ,
[...] CP_15 CP_16 Controparte_7 CP_17 [...]
, , CP_8 CP_18 CP_19
L'appello proposto dalla e dagli altri è Parte_1 CP_21 fondato nei limiti che seguono.
Con il primo motivo, le Amministrazioni appellanti si dolgono del fatto che il tribunale abbia dichiarato la responsabilità – oltre che della – Parte_1 anche dei convenuti per la tardiva ed incompleta trasposizione delle direttive 362/75 CP_21
e 363/75 CEE come modificate nella direttiva 82/76 CEE, benché costoro fossero privi di
“legittimazione passiva” sulle domande proposte dagli attori.
Si osserva al riguardo che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, la legittimazione passiva sostanziale nei riguardi dell'azione giudiziale diretta a far valere
5 l'inadempimento dello Stato italiano all'obbligo ex lege di recepimento, nel termine prescritto, di direttive comunitarie non autoesecutive (nella specie, le direttive 75/362/CEE e
82/76/CEE), compete esclusivamente allo Stato italiano e per esso alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri, quale articolazione dell'apparato statuale che è legittimata a rappresentare lo Stato nella sua unitarietà (v. ex multis: Cass. 10074/2024; Cass. 11086/2020;
Cass., Sez. Un., 30649/2018; Cass. 10613/2015; Cass. 8292/2015; Cass. 16104/2013).
Ne deriva che, essendo stata correttamente convenuta in giudizio la
[...]
la domanda formulata dai medici avrebbe dovuto essere accolta Parte_1 esclusivamente nei suoi confronti e non anche nei confronti dei singoli quali CP_21 soggetti estranei che non rispondono dell'obbligazione indennitaria.
In accoglimento del primo motivo di appello, la sentenza impugnata va dunque revocata nella parte in cui condanna anche il , il Parte_2 Parte_3
e il al pagamento delle somme
[...] Parte_4 richieste dagli attori in primo grado.
Con il secondo motivo, le Amministrazioni appellanti si dolgono del fatto che il tribunale abbia erroneamente riconosciuto il diritto alla remunerazione di quegli specializzandi che hanno frequentato corsi di specializzazione in discipline mediche non comprese negli elenchi di cui alle direttive 75/362/CEE e 75/363/CEE.
Gli appellati hanno eccepito l'inammissibilità dell'appello, deducendo al riguardo che:
a) le Amministrazioni convenute si sono costituite tardivamente nel giudizio di primo grado e sono pertanto decadute dalle eccezioni non rilevabili d'ufficio;
b) l'eccezione non è stata in ogni caso sollevata in primo grado, neppure tardivamente, con riguardo ai medici ( ), CP_26 Controparte_27 Controparte_28
(Chirurgia ). Controparte_29 Parte_24 CP_30
Si osserva al riguardo che, nel costituirsi nel giudizio di primo grado, le
Amministrazioni avevano già dedotto l'infondatezza della domanda di quegli attori che avevano frequentato un corso di specializzazione non indicato negli elenchi di cui alla direttiva 75/362/CEE, fatta eccezione per quei medici che si erano iscritti ad un corso di specializzazione prima del 1° gennaio 1983 (rispetto ai quali la difesa erariale ha chiesto tout court il rigetto della domanda, sul presupposto che a costoro non si potessero applicare ratione temporis le disposizioni contenute nelle direttive comunitarie).
Si osserva tuttavia che, secondo un recente e condivisibile orientamento giurisprudenziale, “In tema di indennità per mancata percezione di adeguata remunerazione per la frequenza delle scuole di specializzazione in medicina, l'inclusione dei corsi di specializzazione negli elenchi allegati alle direttive europee che hanno imposto tale remunerazione, ovvero la loro equipollenza a corsi previsti in almeno due Stati membri, è un fatto costitutivo della domanda e, quindi, va allegato e dimostrato dal medico attore, con la conseguenza che la relativa contestazione non è oggetto di un'eccezione, in senso stretto od in senso lato, ma di una mera difesa, e, pertanto, non è preclusa in appello dal divieto ex art.
6 345, comma 2, c.p.c., fatti salvi gli effetti della eventuale non contestazione, la quale può operare esclusivamente rispetto alle deduzioni in fatto (cioè, riguardo alla equipollenza della specializzazione), non già alle questioni giuridiche (quali la corrispondenza tra la specializzazione conseguita e quelle espressamente incluse negli elenchi)” (v. Cass.
25363/2022).
Ciò premesso quanto all'ammissibilità delle censure sollevate con il secondo motivo di appello, nel merito si osserva che il diritto al risarcimento del danno può essere riconosciuto solo ai medici che abbiano frequentato un corso di specializzazione menzionato dagli artt. 5 e
7 della direttiva 75/362/CEE avente durata minima non inferiore a quella indicata dagli artt. 4
e 5 della direttiva 75/363/CEE (v. Cass. 20303/2019).
Applicando tali principi al caso di specie si rileva che:
- il corso di specializzazione in Odontostomatologia frequentato dai medici
e è del tutto corrispondente al corso di Controparte_5 Parte_9
Stomatologia previsto nell'elenco di cui all'art. 7 della direttiva 75/362/CEE e ha durata conforme a quella minima prevista dalla direttiva n. 75/363/CEE di 3 anni;
- il corso di specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva frequentato dai medici
è da ritenersi del tutto corrispondente al corso di specializzazione Parte_10 denominato “Community Medicine”, incluso nell'art. 7 della direttiva n. 75/362/CEE e la cui durata minima, prevista dalla direttiva 75/363/CEE, è pari a 4 anni (v. Cass. 21798/2016); al contrario, non può riconoscersi il diritto al risarcimento del danno a e CP_6 Pt_11
, poiché il corso di specializzazione in Igiene e medicina preventiva della durata di 3
[...] anni che essi hanno frequentato ha durata inferiore a quella minima prevista dalla direttiva
75/363/CEE;
- il corso di specializzazione in Malattie dell'apparato digerente frequentato dai medici
è del tutto corrispondente al corso di specializzazione in Gastroenterologia CP_8 previsto nell'elenco di cui all'art. 7 della direttiva 75/362/CEE e ha durata conforme a quella minima prevista dalla direttiva n. 75/363/CEE di 4 anni;
al contrario, non può riconoscersi il diritto al risarcimento del danno a , poiché il corso di specializzazione Controparte_7 in Malattie dell'apparato digerente della durata di 3 anni che egli ha frequentato ha durata inferiore a quella minima prevista dalla direttiva 75/363/CEE (e del quale, peraltro, non si rinviene in atti copia della certificazione rilasciata dall'Università degli Studi di Pisa frequentata);
- il corso di specializzazione in Chirurgia vascolare frequentato da è Parte_24 incluso nell'elenco di cui all'art. 7 della direttiva n. 75/362/CEE e ha durata conforme a quella minima prevista dalla direttiva n. 75/363/CEE di 5 anni;
- quanto a , il quale ha frequentato il corso di specializzazione in Parte_5
Oftalmologia – da ritenersi del tutto corrispondente al corso di specializzazione denominato
Oculistica (la denominazione Oftalmologia è utilizzata anche nell'art. 4 della dir.
75/363/CEE), incluso nell'art. 5, comma 3 della direttiva 75/362/CEE – di durata superiore (4
7 anni) a quella prevista dalla direttiva 75/363/CEE (3 anni) si ritiene che gli artt. 4 e 5 della direttiva n. 75/363/CEE stabiliscono che perché un corso di specializzazione sia conforme a quello previsto deve avere durata non inferiore a quella prescritta, da ciò pertanto consegue che il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno non è impedito dal fatto che il corso di specializzazione frequentato abbia durata maggiore di quella prevista da detti elenchi;
- i corsi di specializzazione in Oncologia Clinica (frequentato da ) Controparte_2
Oncologia (frequentato da ), Chirurgia della mano (frequentato da Parte_31
), Idrologia Climatologia Talassoterapia Parte_39
(frequentato da ), Medicina legale e delle assicurazioni (frequentato da Parte_29
) e (frequentato da ) non sono ricompresi Parte_32 Controparte_25 Parte_33 negli elenchi di cui agli artt. 5 e 7 della direttiva 75/362/CEE né risulta che gli appellati abbiano fornito alcuna prova dell'equipollenza con corsi previsti in almeno altri due Stati membri.
Alla luce delle considerazioni appena svolte, in parziale accoglimento dell'appello principale, deve essere rigettata la domanda formulata in primo grado da , CP_6 Pt_11
, ,
[...] Controparte_7 Controparte_2 Parte_31 [...]
, , e . Parte_39 Parte_29 Parte_32 Parte_33
Passando ad esaminare l'appello incidentale proposto dai medici difesi dall'avv.
Tortorella si osserva quanto segue.
Come già chiarito da Cass. 41076/2021, “Gli importi da corrispondere ai medici specializzandi italiani che hanno frequentato il corso quadriennale di specializzazione dopo il
31 dicembre 1982, derivanti dal tardivo recepimento delle direttive CEE n. 362 del 1975 e n.
76 del 1982, non possono essere commisurati alla borsa di studio così come introdotta e quantificata nel d.lgs. n. 257 del 1991, che non ha efficacia retroattiva ed è diretta ad individuare, secondo la discrezionalità del legislatore interno, la misura della retribuzione dovuta per le prestazioni fornite dai medici specializzandi;
infatti, l'obbligazione scaturente dalla mancata attuazione di direttive non ha natura né retributiva né risarcitoria, ma indennitaria e pararisarcitoria, con la conseguenza che non può dare luogo ad una riparazione integrale, desumibile dai criteri di calcolo del d.lgs. sopracitato, ma va quantificata scegliendo un parametro equitativo, fondato sul canone di parità di trattamento per situazioni analoghe, che deve essere ricavato dalle indicazioni contenute nella l. n. 370 del 1999 art. 11, con la quale lo Stato italiano ha ritenuto di procedere ad un parziale adempimento soggettivo nei confronti di tutte le categorie che, dopo il 31 dicembre 1982, si siano trovate nelle condizioni fattuali idonee all'acquisizione dei diritti previsti dalle direttive comunitarie senza, però, essere ricomprese nel d.lgs. n. 257 del 1991. Tale parametro è idoneo a coprire tutta l'area dei pregiudizi causalmente collegabili al tardivo adempimento del legislatore italiano al suo dovere di trasposizione della normativa europea, salva la rigorosa prova, da parte del danneggiato, di circostanze diverse da quelle normali, tempestivamente e analiticamente dedotte in giudizio prima della maturazione delle
8 preclusioni assertive o di merito e di quelle istruttorie”.
La Corte Suprema ha chiarito al riguardo che il legislatore, con l'aestimatio del danno effettuata dall'art. 11 della legge n. 370 del 1999, ha proceduto a un sostanziale atto di adempimento parziale soggettivo valevole anche nei confronti di coloro che non erano ricompresi nell'art. 11 cit. (e a cui non può applicarsi l'art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991 in quanto tale decreto, nel trasporre nell'ordinamento interno le direttive in questione, ha regolato le situazioni future prevedendo, a partire dall'anno accademico 1991-1992, di condizioni di frequenza dei corsi diverse e più impegnative rispetto a quelle del periodo precedente): v. ex multis Cass., Sez. Un., 30649/2018.
Ne consegue che alla precedente obbligazione risarcitoria per mancata attuazione delle direttive si è sostituita un'obbligazione avente natura di debito di valuta, rispetto alla quale va esclusa la spettanza della rivalutazione e correlati interessi compensativi, potendo essere riconosciuti soltanto gli interessi legali dall'eventuale messa in mora o, in difetto, dalla notificazione della domanda giudiziale (Cass. 1641/2020; Cass. 1059/2019; Cass.
13762/2018; Cass. 23635/2014; Cass. 1917/2012).
Tale liquidazione legislativa è di norma satisfattiva, salva rigorosa prova da parte del danneggiato di circostanze diverse da quelle normali, tempestivamente e analiticamente dedotte in giudizio prima della maturazione delle preclusioni assertive o di merito e di quelle istruttorie (Cass. 1641/2020; Cass. 14376/2015).
Atteso che il giudice di primo grado ha correttamente quantificato l'importo dovuto agli specializzandi sulla base delle indicazioni contenute nell'art. 11 della l. n. 370 del 1999, i primi tre motivi di appello incidentale devono essere rigettati.
La natura consolidata dell'orientamento giurisprudenziale rende superfluo un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea sulla questione della corretta determinazione del risarcimento del danno per la mancata “adeguata remunerazione” e sulla natura del credito vantato, oltre che sulla disparità di trattamento.
È invece fondata la doglianza relativa alla liquidazione delle spese del giudizio di primo grado.
Il tribunale ha liquidato a titolo di spese processuali in favore della parte vittoriosa l'importo complessivo di 8.780,00 € (di cui 6.980,00 € per compensi e 1.800,00 € per spese vive), oltre accessori di legge, benché abbia riconosciuto a ciascun attore (per un totale di 50 attori) a titolo di risarcimento del danno la somma di 5.594,95 € (per il periodo gennaio
1983/ottobre 1983) e la somma di 6.713,94 € (per ciascun anno accademico frequentato a decorrere dal 1° novembre 1983 fino al termine del corso di specializzazione).
Gli appellanti rilevano correttamente che lo scaglione applicabile in base agli importi liquidati nella sentenza di primo grado è quello compreso tra 1.000.001 € e 2.000.000 €.
Ciò premesso – e rilevato che sono state poste in essere attività che giustificano l'applicazione di un compenso per ciascuna delle fasi procedimentali previste dal d.m. n. 55 del 2014 - le spese di lite relative al giudizio di primo grado devono essere liquidate nella
9 misura di 41.713,00 € (di cui 40.000,00 € per compensi e 1.713,00€ per spese vive) oltre IVA,
CPA e spese generali nella misura del 15% (compensi così determinati tenuto conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate al d.m. 10 marzo 2014, n. 55, ridotti in considerazione del valore della causa rispetto allo scaglione di riferimento).
Il motivo va pertanto accolto e la va condannata a Parte_1 pagare a titolo di spese processuali relative al giudizio di primo grado la somma di 41.713,00
€ oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15% in favore degli attori vittoriosi in primo grado (cioè tutti gli attori ad eccezione di , , CP_6 Parte_11 CP_7
,
[...] Controparte_2 Parte_31 Parte_39
, , e , la cui domanda deve intendersi
[...] Parte_29 Parte_32 Parte_33 respinta per effetto dell'accoglimento dell'appello principale proposto dalla Parte_1
). Spese distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
[...]
Il rigetto della domanda di risarcimento del danno formulata in primo grado dai medici
, , , CP_6 Parte_11 Controparte_7 Controparte_2 Parte_31
, , e Parte_39 Parte_29 Parte_32 [...]
giustifica la loro condanna al pagamento delle spese di lite in favore degli odierni Pt_33 appellanti, che si liquidano in complessivi 21.000,00 € per compensi oltre spese generali nella misura del 15% (per il primo grado di giudizio) e in complessivi 21.000,00 € per compensi oltre spese generali nella misura del 15% (per il presente grado di giudizio).
La soccombenza parziale reciproca nel giudizio di appello giustifica infine la compensazione delle spese di lite tra le Amministrazioni appellanti e gli altri appellanti difesi dall'avv. Tortorella.
Nulla dev'essere disposto sulle spese processuali nei rapporti tra le Amministrazioni appellanti, e , stante la contumacia dei due appellati. Controparte_5 CP_8
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie parzialmente l'appello principale avverso la sentenza del Tribunale di Roma
n. 1109/2022 e per l'effetto:
a) rigetta la domanda formulata dagli attori in primo grado nei confronti del
[...]
, del e del Parte_2 Parte_3 [...]
; Parte_4
b) rigetta integralmente la domanda formulata dai medici , , CP_6 Parte_11
, , Controparte_7 Controparte_2 Parte_31 Parte_39
, , e;
[...] Parte_29 Parte_32 Parte_33
3) in parziale accoglimento dell'appello incidentale proposto dai medici difesi dall'avv.
Tortorella, condanna la al pagamento delle spese del Parte_1 primo grado di giudizio in favore dei medici attori (ad eccezione di , , CP_6 Parte_11
, , Controparte_7 Controparte_2 Parte_31 Parte_39
10 , , e ), liquidandole in Parte_39 Parte_29 Parte_32 Parte_33
41.713,00 € oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%, da distrarsi in favore dell'avv. Tortorella dichiaratosi antistatario;
4) rigetta per il resto gli appelli principale e incidentale proposti;
5) condanna , , CP_6 Parte_11 Controparte_7 Controparte_2
, , , Parte_31 Parte_39 Parte_29 Pt_32
e al pagamento delle spese processuali del doppio grado di giudizio in
[...] Parte_33 favore degli appellanti, liquidandole in complessivi 21.000,00 € per compensi, oltre spese generali (per il primo grado di giudizio) e in complessivi 21.000,00 € per compensi, oltre spese generali (per il giudizio di appello);
6) compensa le spese del giudizio di appello tra le Amministrazioni appellanti e gli altri appellati difesi dall'avv. Tortorella.
Così deciso in Roma, il 13 marzo 2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
Gianluca MAURO PELLEGRINI Nicola SARACINO
11