CA
Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/02/2025, n. 626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 626 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile
Nel processo civile d'appello, iscritto al n. 5733/2022 R.G., pendente tra e , con ordinanza del 16.6.2023, Parte_1 Controparte_1
ritualmente comunicata alle parti, veniva disposta la sostituzione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., con il deposito di note scritte, concedendosi a tal fine alle parti termine fino al 16.12.2024 per il deposito di comparse conclusionali e fino alle ore 09.30 del giorno 7.2.2025 per il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
Entrambe le parti depositavano ritualmente le comparse conclusionali.
Nelle note scritte depositate il 4.2.2025, in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., concludeva come segue: “ .. Tanto premesso, parte Parte_1
appellante chiede all'On.le Corte di Appello di Napoli, di decidere la causa con la seguente statuizione: 1) Accogliere l'appello e riformare integralmente la sentenza impugnata. 2) Confermare integralmente il decreto ingiuntivo N. 485-15 del Tribunale di Nola. 3) Con vittoria di spese e compensi dei doppi gradi di giudizio, oltre s.g. al 15% e C.P.A., il tutto con espressa attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario, il quale dichiara di aver anticipato le prime e di non aver ancora riscosso le seconde”.
Nelle note depositate in data 16.12.2024, in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., il concludeva chiedendo “.. la decisione della Controparte_1
causa insistendo per il rigetto dell'appello e delle domande in esso contenute in quanto nulle, inammissibili, improcedibili e/o infondate, con condanna della parte appellata al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio del doppio grado di giudizio”.
La Corte, esaminate le sopra riportate note, che tengono luogo della discussione orale, e visti gli atti di causa, decideva la lite come da sentenza che segue, procedendo al contestuale deposito della stessa che tiene luogo della lettura del dispositivo.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 5733/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 2360/2022, emessa dal Tribunale di Nola, pubblicata in data 28.11.2022, notificata in pari data, pendente pag. 2/21 TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'avv. Gennaro Antignano (C.F. giusta CodiceFiscale_2
procura allegata all'atto di appello;
APPELLANTE
E
, ( .IVA ), in persona del Sindaco Controparte_1 C.F._3 P.IVA_1
p.t., rappresentato e difeso, come da procura alle liti e delibera di conferimento incarico allegata alla comparsa di costituzione, dall'Avv.
Lucio Perone (C.F. ); CodiceFiscale_4
APPELLATO
Oggetto: pagamento compenso professionale;
contratto di prestazione d'opera concluso con ente locale.
Conclusioni: come riportate nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con atto, ritualmente notificato in data 5.6.2015, il Controparte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 485/15, emesso dal Tribunale di Nola in data 13.3.2015 e notificato l'11.05.2015, in virtù del quale veniva ad esso ordinato il pagamento, in favore dell'Arch. , della somma di euro 32.284,45, oltre Parte_1
interessi e spese della procedura monitoria, che il ricorrente aveva pag. 3/21 domandato sulla scorta della prova documentale costituita dalla determina n. 83 del 20.10.2010, con la quale quale il , Controparte_1
approvato il verbale di gara, affidava al professionista l'incarico di progettazione definitiva dei lavori di ampliamento del piano cimiteriale, e dalla successiva convenzione di incarico del 29.10.2015.
Nell'opporsi al decreto ingiuntivo, l'ente locale, per quanto ancora rileva ai fini in esame, eccepiva la mancanza, nella delibera di conferimento dell'incarico, di un valido impegno di spesa, con conseguente violazione dell'art. 191 del TUEL e mancata instaurazione del rapporto contrattuale con l'ente stesso.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l'arch. , il Parte_1
quale, nel resistere all'opposizione, deduceva che, con delibera del
Consiglio comunale n. 2/2011, il Comune aveva, ad un tempo, approvato la determina n. 83/2010 e preso atto della consegna, da parte del professionista, degli elaborati progettuali. Sosteneva, quindi,
l'opposto che, con la citata delibera del 2011, il aveva CP_1
ratificato il contratto concluso dal dirigente in assenza di un impegno contabile.
Con l'indicata comparsa, quindi, l'opposto, senza ampliare il thema decidendum, in specie, omettendo di proporre domanda di ingiustificato arricchimento, concludeva per il rigetto dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
Con ordinanza del 22.6.2016, il G.I. concedeva, ai sensi dell'art. 648
c.p.c., la provvisoria esecuzione all'opposto decreto ingiuntivo,
pag. 4/21 ritenendo che l'opposizione non fosse fondata su prova scritta. Tale statuizione era, poi, confermata dallo stesso giudice, con successiva ordinanza del 07.12.2016, emessa a seguito di richiesta, formulata dal
, di revoca della provvisoria esecuzione dell'opposto Controparte_1
decreto ingiuntivo. In tale occasione il G.I., premessa l'applicabilità alla fattispecie dell'art. 191 D. Lgs. 267 del 2000, concernente l'obbligatoria previsione nella delibera di autorizzazione dell'incarico professionale dell'impegno contabile sul competente capitolo del bilancio, assumeva che, nella specie, aveva richiesto il pagamento dei Parte_1
propri compensi professionali per l'originaria prestazione professionale prestata e prevista nel programma triennale OOPP 2010-
2012, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 132 del
02.12.2009 allegata al bilancio di previsione 2010 ed al bilancio pluriennale 2010-2012 approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 13 del 23.04.2010 ed evidenziava anche l'avvenuta ratifica, adottata dal con delibera n. 2/2011. Controparte_1
Espletata istruttoria orale, all'esito del giudizio, il Tribunale, in persona di un diverso G.I., pronunciava la sentenza in epigrafe indicata, con la quale così decideva: “accoglie l'opposizione per i motivi di cui in parte motiva, e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo 485/2015; - Condanna
al pagamento delle spese di lite in favore del Parte_1 CP_1
, che si liquidano in Euro 300 per spese ed Euro 3.500,00 per
[...]
compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali (15%) come per legge.”.
§ 2.
pag. 5/21 Avverso l'indicata sentenza, interponeva appello, Parte_1
mediante citazione tempestivamente notificata in data 24.12.2022, nel rispetto del termine breve di cui all'art. 325 c.p.c., chiedendone la riforma nei termini dinanzi riportati e sollecitandone, in via preliminare, la sospensiva.
Costituendosi, con comparsa ritualmente depositata l'8.5.2023, il nel resistere all'avversa impugnazione, ne Controparte_1
sollecitava l'integrale rigetto.
All'esito della prima udienza, fissata in citazione per il 16.06.2023 e sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., questa Corte, con ordinanza ritualmente comunicata alle parti, così provvedeva: “Rigetta l'istanza di sospensiva formulata dall'appellante; letto l'art. 127 ter c.p.c. dispone la sostituzione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies
c.p.c., mediante la concessione alle parti del termine perentorio, per il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, fino alle ore 09.30 del giorno 7.2.2025 e del termine fino al 16.12.2024 per il deposito di comparse conclusionali..”.
Quindi, depositate da entrambe le parti le comparse conclusionali, e le note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva rimessa alla decisione del Collegio.
§ 3.
Il Giudice di primo grado premetteva che: “Con delibera di Giunta
Municipale del 24.11.2009 è stato approvato il progetto preliminare di
pag. 6/21 ampliamento del complesso cimiteriale del Comune di , come da CP_1
proposta dell'area tecnica.
Con determina n. 83 del 20.10.2010 il Responsabile del Settore Tecnico ha approvato il verbale di gara ed ha affidato all'odierno opposto
l'incarico per la progettazione definitiva dei suindicati lavori, approvando altresì lo schema di convenzione. Con il medesimo atto il
Responsabile ha altresì dato atto “che la spesa de quo verrà ricompresa nel quadro economico del progetto esecutivo del primo stralcio funzionale e che con successivo atto si provvederà all'impegno della stessa”, nonché “che gli importi verranno liquidati a perfezionamento dell'importo di Euro 257.684,97 di cui alla L.R. 3/07 Piano Esecutivo di
Finanziamento anno 2009, mediante Mutuo presso la Cassa DD.PP.”.
Con successivo contratto del 29.10.2010 il Comune di e CP_1 Parte_1
hanno stipulato convenzione di incarico, stabilendo, tra l'altro, che
[...]
“i compensi relativi ai vari livelli della progettazione saranno corrisposti solo dopo l'avvenuto finanziamento del progetto ed accreditato su conto corrente dedicato”. In data 5/11/2010 l'opposto ha depositato presso il
Comune opponente (prot. N. 6287) gli elaborati definitivi.
Infine, con Delibera del Consiglio Comunale del 4.1.2011, preso atto che
l'opera per cui si controverte “è stata prevista nel Programma Triennale
OO.PP. 2010/2012 con deliberazione di Giunta Municipale n. 132 del
02/12/2009, allegata al bilancio di previsione dell'esercizio 2010 e al bilancio pluriennale 2010/2012 approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 13 del 23/04/2010”, è stato approvato il progetto preliminare dell'opera di ampliamento del complesso cimiteriale”.
pag. 7/21 Tanto premesso in fatto, il Tribunale rilevava che “dalla documentazione agli atti di causa non si evince né la prova che la prestazione professionale resa dall'opposto – e mai contestata dal
– sia stata preceduta dall'attestazione di copertura Controparte_1
finanziaria, né tantomeno da valido impegno contabile non potendosi desumere detto impegno dell'inciso – contenuto nel documento di approvazione del progetto preliminare – in cui si rappresenta che l'opera in oggetto, prevista nel programma triennale 2010/2012, sarebbe stata allegata al bilancio di previsione del 2010 ed al bilancio pluriennale
2010/201, approvato con delibera del 23.4.2010 (si consideri, peraltro, che il Responsabile del Settore Tecnico ha riconosciuto nella suindicata determina n. 83 che al 20.10.2010 non era stato assunto ancora alcun impegno di spesa”).
Al riguardo, il Tribunale, pur dando conto del fatto che rimaneva incontestata la ricostruzione dei fatti oggetto di causa resa dall'opposto, riteneva il pagamento non dovuto per mancata osservanza dell'iter procedimentale delineato dal Testo Unico degli
Enti Locali.
Al riguardo, il Giudice evidenziava che, secondo quanto previsto dall'art. 191 Tuel, gli enti locali possono effettuare spese soltanto se vi
è impegno contabile registrato nel bilancio di previsione, nonché
l'attestazione di copertura finanziaria. Se le spese riguardano prestazioni professionali, come nel caso di specie, l'emanazione di detti documenti va comunicata contestualmente all'atto con cui viene ordinata la prestazione: in mancanza, il terzo ha la possibilità di non pag. 8/21 eseguire la prestazione, altrimenti il rapporto obbligatorio intercorre non con l'amministrazione, bensì con il funzionario che ha consentito la fornitura.
Quindi, il Giudice riteneva che “non è stata fornita la prova dell'effettiva emissione del documento di impegno contabile: circostanza, questa, che osta al perfezionamento della fattispecie legale dell'esecuzione della spesa, così come previsto dall'art. 191 D. Lgs. 267/2000.”
Secondo il Tribunale, nel caso in esame non ricorrevano nemmeno i presupposti di cui all'art. 194 Tuel, per il quale gli enti locali possono anche decidere di approvare debiti fuori bilancio derivanti, tra l'altro, da – lettera e) – “acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza”, in quanto “il riconoscimento dell'utilità della prestazione deve trovare necessariamente espresso riconoscimento in una delibera ad hoc: difatti, rientra nella discrezionalità (in quanto tale insindacabile) del il CP_1
riconoscimento postumo del debito fuori bilancio, nei limiti dell'accertata e dimostrata utilità ed arricchimento dell'ente”.
Sul punto evidenziava che “in disparte ogni considerazione circa la presunta ratifica espressa o tacita all'attività professionale espletata dall'opposto, occorre considerare che il riconoscimento dell'utilità della prestazione deve trovare necessariamente espresso riconoscimento in una delibera ad hoc: difatti, rientra nella discrezionalità (in quanto tale insindacabile) del il riconoscimento postumo del debito fuori CP_1
pag. 9/21 bilancio, nei limiti dell'accertata e dimostrata utilità ed arricchimento dell'ente, “con apposita deliberazione dell'organo competente, e non può essere desunto anche dal mero comportamento tenuto dagli organi rappresentativi, insufficiente ad esprimere un apprezzamento di carattere generale in ordine alla conciliabilità dei relativi oneri con gli indirizzi di fondo della gestione economico-finanziaria dell'ente e con le scelte amministrative compiute” (Cass. n. 24860 del 9.12.2015)”.
Infine, il Tribunale non riteneva applicabile neppure l'art. 2041 c.c.
“stante l'applicabilità ratione temporis della disciplina dettata dal D.L. n.
66 del 1989, art. 23, e successive modifiche, atteso che l'opposto ha reso la prestazione del cui pagamento si controverte nel 2010, con conseguente insussistenza del requisito della sussidiarietà”.
§ 4.
, nell'impugnare la sentenza, dopo avere stigmatizzato Parte_1
il fatto che il G.I. subentrato nel ruolo aveva disatteso quanto già statuito dal precedente G.I. con l'ordinanza di concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo, sosteneva che il
Tribunale aveva fondato la propria decisione sull'erroneo presupposto della mancanza, da parte del di un valido impegno di spesa CP_1
contabile registrato nel bilancio di previsione.
Con il primo motivo, l'appellante sosteneva che, dalla deliberazione del
Consiglio Comunale n. 2 del 04-1-2011, emergeva l'approvazione, da parte dell'ente locale, della determina n. 83 del 20-10- 2010, con la quale, a , era stato affidato l'incarico di progettazione Parte_1
pag. 10/21 definitiva dei lavori di ampliamento del piano cimiteriale del Comune di e l'avvenuta approvazione della consegna, da parte del CP_1
professionista, degli elaborati progettuali a piena dimostrazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione. Inoltre, la citata delibera del 2011 provava, altresì, l'impegno di spesa del per Controparte_1
l'ampliamento del piano cimiteriale.
§ 5.
Il motivo è infondato.
Giova premettere che, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, cui anche il Giudice di primo grado si è correttamente attenuto, ”l'art. 191, comma 1, T.U.E.L. dispone che gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione
e l'attestazione della copertura finanziaria, comunicati dal responsabile del servizio al terzo interessato che – ferma l'obbligazione a carico dell'amministratore, funzionario o dipendente dell'ente che abbia consentito la fornitura del bene o servizio in violazione della norma
(comma 4) - ha facoltà, in mancanza della comunicazione suddetta, di non eseguire la prestazione .. gli atti degli enti locali importanti un obbligo contrattuale in capo ai medesimi (n.d.r.: sono) validi e vincolanti nei loro confronti a condizione che siano accompagnati dal relativo impegno di spesa, diversamente discendendone la nullità tanto della deliberazione che ne autorizza il compimento quanto del susseguente contratto stipulato in attuazione di essa” (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza
pag. 11/21 n. 33768 del 2019; conforme Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11036 del
09/05/2018; Sez. 3, Ordinanza n. 12608 del 19/05/2017).
Nel medesimo senso si afferma che la mancata precisa indicazione dell'impegno di spesa e della misura di questa nella Delibera che approva le opere da realizzare e prevede i compensi ai progettisti, ne comporta la nullità che si estende al contratto o disciplinare ad essa collegato (cfr. ex multis, S.U. 10 giugno 2005 n. 12195; conforme
Cassazione civile sez. I, 17/07/2013, n.17469 secondo cui “La delibera con la quale un comune conferisce un incarico professionale ed il contratto stipulato in base a tale delibera sono affetti da nullità, ex art.
284 del r.d. 3 marzo 1934 n. 383 (applicabile "ratione temporis"), ove carenti del reale riferimento ai mezzi finanziari necessari al pagamento della corrispondente spesa per il compenso del professionista incaricato, all'uopo rivelandosi insufficiente il solo generico e formale richiamo
("possibilità di finanziamento a mezzo mutuo da contrarre con la Cassa
DD.PP.") a mezzi di copertura della stessa non effettivamente pertinenti alle opere deliberate”).
Ed ancora si afferma in maniera costante che “In tema di contratti stipulati dai comuni, è principio inderogabile quello della necessità dell'impegno di spesa, già ai sensi degli art. da 284 a 288 del r.d. n. 383 del 1934, e succ. mod., la cui violazione, comportando radicale nullità del contratto, si ha non soltanto quando l'indicazione della spesa e dei mezzi per farvi fronte sia omessa del tutto nella delibera che autorizza il ricorso all'appalto, ma anche quando i relativi importi, per cui l'onere finanziario è assunto, risultino inferiori (nella specie, del 14%) a quelli
pag. 12/21 per i quali è stipulato il relativo contratto che, per l'eccedenza, è invalido” (cfr. Cassazione civile sez. I, 18/11/2011, n.24303).
Nel caso di specie, la determina n. 83 del 20.10.2010, con la quale il
Responsabile del Settore Tecnico approvava il verbale di gara ed affidava all'odierno appellante l'incarico per la progettazione definitiva dei suindicati lavori, approvando altresì lo schema di convenzione, non conteneva la previsione dei mezzi finanziari necessari al pagamento del compenso professionale dovuto al professionista, come è reso palese dal passaggio di siffatto provvedimento nel quale si stabiliva
“che la spesa de quo verrà ricompresa nel quadro economico del progetto esecutivo del primo stralcio funzionale e che con successivo atto si provvederà all'impegno della stessa”, e “che gli importi verranno liquidati a perfezionamento dell'importo di Euro 257.684,97 di cui alla
L.R. 3/07 Piano Esecutivo di Finanziamento anno 2009, mediante Mutuo presso la Cassa DD.PP.”.
Né, in contrario, soccorre il riferimento, operato dall'appellante, alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 2011, in primo luogo perché, ai sensi del già citato art. 191 TUEL, la previsione dell'impegno di spesa e l'attestazione di copertura finanziaria deve sussistere al momento del conferimento dell'incarico professionale, tanto è vero che la norma dispone che “La comunicazione dell'avvenuto impegno e della relativa copertura finanziaria, riguardanti le somministrazioni, le forniture e le prestazioni professionali, è effettuata contestualmente all'ordinazione della prestazione con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta
pag. 13/21 comunicazione. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il terzo interessato, in mancanza della comunicazione, ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati”.
Inoltre, nella specie, la delibera n. 2 del 2011 non conteneva affatto la previsione, mancante nella determina n. 83 del 20.10.2010, dell'impegno di spesa e della copertura finanziaria, relative al pagamento del compenso spettante all'arch. , trattandosi di un Pt_1
atto con il quale il nell'ambito del procedimento CP_1
amministrativo di carattere urbanistico, approvava il progetto preliminare dell'opera pubblica, ai fini del successivo corso dello stesso e, in specie, per poter procedere alle opportune varianti del piano urbanistico ed agli espropri necessari per la realizzazione dell'opera.
Inconferente è, al riguardo, il riferimento, operato dall'appellante, alla circostanza che la delibera in esame prevedeva che la spesa complessiva dei lavori ammontava ad euro 3.436.693,50, trattandosi di un'indicazione che, come detto, non aveva affatto il fine di ottemperare al disposto di cui all'art. 191 TUEL e che era, in ogni caso, carente dell'impegno contabile e dell'indicazione della necessaria copertura finanziaria.
§ 6.
Con il secondo motivo, l'appellante riteneva errata la valutazione del giudice di primo grado nella parte in cui aveva sostenuto che soggetto obbligato al pagamento delle spettanze, dovute al professionista, era il pag. 14/21 funzionario-dirigente, per avere conferito l'incarico in assenza dell'impegno contabile.
Secondo l'appellante, invece, il doveva essere Controparte_1
ritenuto unico debitore, nei confronti di , in quanto la Parte_1
consegna degli elaborati tecnici, effettuata da parte dell'opposto presso il medesimo ente, e l'accettazione di quest'ultimo, comportavano la ratifica tacita del contratto concluso, in nome e per conto dello stesso, seppur senza poteri, dal dirigente.
Inoltre, il silenzio serbato dal andava interpretato Controparte_1
come accettazione, da parte dell'Ente, della prestazione del professionista, commissionata in suo nome e per suo conto da uno dei suoi dirigenti, e proprio sotto tale aspetto doveva intendersi perfezionato il trasferimento della legittimazione passiva (inizialmente gravante ex art. 1398 c.c. sull'allora dirigente quale rappresentante senza poteri) nei confronti del , il quale, accettando Controparte_1
gli elaborati fornitagli dall'opposto, aveva ratificato tacitamente l'atto compiuto, in suo nome e per suo conto, senza poteri, dal dirigente.
§ 7.
Il motivo è infondato.
Si è già evidenziato, in relazione al precedente motivo, che la deliberazione del consiglio comunale n. 2 del 04-1-2011 non intendeva affatto assolvere alle finalità indicate dall'appellante, ma, come detto, perseguiva ben altri scopi (i.e.: approvazione del progetto preliminare dell'opera pubblica, funzionale alla realizzazione della stessa). Nel
pag. 15/21 contesto di siffatta finalità si iscrive, quindi, anche la descrizione, da parte dell'Ente locale, della progettazione redatta dal professionista, odierno, appellante, costituendo la stessa la documentazione assunta dal Consiglio comunale come elemento di riferimento della propria deliberazione.
D'altra parte, assorbente è il rilievo per cui la mancanza, nella delibera di affidamento dell'incarico, dell'impegno contabile e della relativa copertura finanziaria, avrebbe potuto essere sanata unicamente attraverso l'adozione, da parte dell'Ente locale, di una delibera di approvazione dei debiti fuori bilancio, ex art. 194 lett. e) TUEL, che, come appare evidente, non è certamente ravvisabile nella deliberazione del consiglio comunale n. 2 del 2011.
Inoltre, è appena il caso di evidenziare come, al cospetto di una disposizione di legge, (i.e.: il citato art. 194 TUEL), che testualmente disciplina le modalità da osservare per la sanatoria della nullità della delibera di affidamento dell'incarico, del tutto inconferente risulti il riferimento, operato dall'appellante, all'art. 1399 c.c. ed alla ratifica tacita.
§ 8.
Con il terzo ed ultimo motivo di appello, l'istante deduceva che il primo
Giudice aveva omesso di valorizzare la deliberazione del Commissario
Straordinario con i poteri del consiglio n. 1 del 22-12-2016, con la quale si era provveduto al riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs n. 267/2000, ed alla contestuale pag. 16/21 assunzione, da parte del , dell'impegno di spesa Controparte_1
contabile, avvenuta mediante un piano di 6 rate mensili.
§ 9.
Anche tale motivo è infondato.
Nel caso in cui vi sia stato, come nella specie, l'affidamento, da parte dell'ente locale, di un incarico professionale in difetto della previsione dell'impegno di spesa e della relativa copertura finanziaria,
l'instaurazione del rapporto obbligatorio con l'ente pubblico può configurarsi solo se l'ente stesso provvede al riconoscimento del debito fuori bilancio. Tanto, peraltro, deve avvenire, ai sensi dell'art. 194 lett.
e) D. Lgs. 267/2000, mediante apposita delibera”.. dell'organo competente a formare la volontà dell'ente, da allegarsi al bilancio di esercizio, con cui quest'ultimo non deve limitarsi a dare atto del vantaggio arrecato dalla prestazione, in relazione all'espletamento di funzioni e servizi di competenza dell'ente, ma deve procedere alla verifica dell'incidenza del corrispettivo sugli equilibri generali di bilancio, e adottare, in caso di alterazione degli stessi, le misure necessarie a ripristinare il pareggio ed a ripianare il debito, in tal modo compiendo una valutazione globale che investe la compatibilità della prestazione ricevuta con la situazione economico-finanziaria dell'ente e con gl'impegni già assunti sulla base delle risorse disponibili, nonché la reperibilità dei fondi necessari per far fronte ad ulteriori obblighi. A differenza di quella riguardante l'utilità della prestazione, che può emergere anche dall'appropriazione del relativo risultato da parte dell'Amministrazione, tale valutazione non può essere desunta dal mero
pag. 17/21 comportamento degli organi rappresentativi, che, in quanto riferibile al singolo rapporto, risulta di per sé insufficiente ad esprimere un apprezzamento di carattere generale in ordine alla conciliabilità dei relativi oneri con gl'indirizzi di fondo della gestione economico- finanziaria dell'ente e con le scelte amministrative già compiute. In mancanza di una formale deliberazione, adottata nelle forme prescritte dall'art. 193, secondo comma, del d.lgs. n. 267 cit., l'art. 191, quarto comma, esclude d'altronde la stessa imputabilità dell'obbligazione all'Amministrazione, prevedendo che il rapporto s'instaura direttamente tra il privato fornitore e l'amministratore, il funzionario o il dipendente che hanno consentito la fornitura, i quali rispondono con il loro patrimonio, con la conseguente esclusione dell'esperibilità dell'azione
d'ingiustificato arricchimento, per difetto del requisito della sussidiarietà prescritto dall'art. 2042 cod. civ., il quale presuppone che nessun'altra azione sia proponibile non solo nei confronti dell'arricchito, ma anche nei confronti di terzi” (cfr. Cass. civ. Sez. 1, Sentenza n. 24860 del 2015).
Posto quanto precede, il riferimento, operato dall'appellante, alla delibera del Commissario Straordinario dell'ente locale, n. 1 del 22-12-
2016, è, allora, inconferente, in quanto la stessa non veniva adottata ai sensi della lettera e) dell'art. 194 TUEL, di cui si è appena detto, ma in base alla lettera a) dello stesso articolo, che contempla il riconoscimento, da parte degli enti locali, dei debiti fuori bilancio, derivanti da sentenze esecutive.
Infatti, nella specie, la delibera veniva adottata in conseguenza dell'emissione, da parte del G.I., dell'ordinanza del 22.6.2016, che pag. 18/21 dichiarava provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo, e non, invece, perché l'ente locale aveva, ai sensi dell'art. 194 lett. e) CP_2
operato una valutazione di utilità ed arricchimento per l'ente e di compatibilità della spesa con gli equilibri generali di bilancio.
Da ultimo è, poi, appena il caso di osservare che, - a prescindere dalla già evidenziata carenza del requisito della sussidiarietà, che renderebbe inammissibile l'azione ex art. 2041 c.c. in ragione della previsione di un rimedio tipico, costituito dall'azione nei confronti del funzionario o dirigente, - la deduzione, svolta dall'appellante a pagina 4 della conclusionale depositata in data 13.12.2024, secondo la quale il deve ritenersi obbligato al pagamento anche ai sensi Controparte_1
dell'art. 2041 c.c., sia tardiva.
Infatti, in primo grado, l'opposto non aveva, né con la comparsa di costituzione, né con la memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c., proposto, in via subordinata, domanda di ingiustificato arricchimento.
Ne discende che, esulando tale domanda dal thema decidendum della lite, il riferimento alla stessa, operato solo in sede di comparsa conclusionale di appello, sia palesemente tardivo ed inammissibile.
§ 10.
Da ultimo deve rilevarsi che il appellato, pur avendo nella CP_1
comparsa di costituzione depositata in questo grado di giudizio dichiarato di avere provveduto al pagamento delle somme oggetto di ingiunzione in esecuzione della delibera di riconoscimento del debito fuori bilancio, della quale dinanzi si è detto, e pur sostenendo che pag. 19/21 l'opposto andava condannato alla restituzione di tali somme, non formulava, poi, nel petitum, alcuna domanda in tal senso.
Ne segue che alcuna pronuncia si imponga al riguardo.
Del resto, siccome dagli atti emerge che i dedotti pagamenti venivano eseguiti dal nell'anno 2017, in pendenza del giudizio di primo CP_1
grado, appare evidente che l'ente avrebbe dovuto domandarne la ripetizione già nel corso di quel giudizio e che un'eventuale richiesta in tal senso, formulata in grado di appello, sarebbe stata tardiva.
§ 11.
L'appello deve, pertanto, essere rigettato.
Con riguardo alle spese processuali del presente grado di giudizio, le stesse debbono seguire la soccombenza dell'appellante.
La relativa liquidazione viene operata come in dispositivo, a norma del
D.M. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con D.M. n. 147 del
13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, con applicazione dello scaglione relativo alle cause di valore compreso tra euro 26.001,00 ed euro 52.000,00, alla luce del disputatum, con riconoscimento dei compensi tabellari medi, da reputarsi adeguati al numero, oggetto e complessità delle questioni controverse.
Deve, da ultimo, darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore pag. 20/21 importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede: Parte_1
a) rigetta l'appello;
b) condanna l'appellante alla rifusione, in favore del CP_1
, delle spese processuali del grado di appello, che si
[...]
liquidano in euro 9.991,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 7.2.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
pag. 21/21
VIII sezione civile
Nel processo civile d'appello, iscritto al n. 5733/2022 R.G., pendente tra e , con ordinanza del 16.6.2023, Parte_1 Controparte_1
ritualmente comunicata alle parti, veniva disposta la sostituzione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., con il deposito di note scritte, concedendosi a tal fine alle parti termine fino al 16.12.2024 per il deposito di comparse conclusionali e fino alle ore 09.30 del giorno 7.2.2025 per il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
Entrambe le parti depositavano ritualmente le comparse conclusionali.
Nelle note scritte depositate il 4.2.2025, in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., concludeva come segue: “ .. Tanto premesso, parte Parte_1
appellante chiede all'On.le Corte di Appello di Napoli, di decidere la causa con la seguente statuizione: 1) Accogliere l'appello e riformare integralmente la sentenza impugnata. 2) Confermare integralmente il decreto ingiuntivo N. 485-15 del Tribunale di Nola. 3) Con vittoria di spese e compensi dei doppi gradi di giudizio, oltre s.g. al 15% e C.P.A., il tutto con espressa attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario, il quale dichiara di aver anticipato le prime e di non aver ancora riscosso le seconde”.
Nelle note depositate in data 16.12.2024, in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., il concludeva chiedendo “.. la decisione della Controparte_1
causa insistendo per il rigetto dell'appello e delle domande in esso contenute in quanto nulle, inammissibili, improcedibili e/o infondate, con condanna della parte appellata al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio del doppio grado di giudizio”.
La Corte, esaminate le sopra riportate note, che tengono luogo della discussione orale, e visti gli atti di causa, decideva la lite come da sentenza che segue, procedendo al contestuale deposito della stessa che tiene luogo della lettura del dispositivo.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 5733/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 2360/2022, emessa dal Tribunale di Nola, pubblicata in data 28.11.2022, notificata in pari data, pendente pag. 2/21 TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'avv. Gennaro Antignano (C.F. giusta CodiceFiscale_2
procura allegata all'atto di appello;
APPELLANTE
E
, ( .IVA ), in persona del Sindaco Controparte_1 C.F._3 P.IVA_1
p.t., rappresentato e difeso, come da procura alle liti e delibera di conferimento incarico allegata alla comparsa di costituzione, dall'Avv.
Lucio Perone (C.F. ); CodiceFiscale_4
APPELLATO
Oggetto: pagamento compenso professionale;
contratto di prestazione d'opera concluso con ente locale.
Conclusioni: come riportate nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con atto, ritualmente notificato in data 5.6.2015, il Controparte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 485/15, emesso dal Tribunale di Nola in data 13.3.2015 e notificato l'11.05.2015, in virtù del quale veniva ad esso ordinato il pagamento, in favore dell'Arch. , della somma di euro 32.284,45, oltre Parte_1
interessi e spese della procedura monitoria, che il ricorrente aveva pag. 3/21 domandato sulla scorta della prova documentale costituita dalla determina n. 83 del 20.10.2010, con la quale quale il , Controparte_1
approvato il verbale di gara, affidava al professionista l'incarico di progettazione definitiva dei lavori di ampliamento del piano cimiteriale, e dalla successiva convenzione di incarico del 29.10.2015.
Nell'opporsi al decreto ingiuntivo, l'ente locale, per quanto ancora rileva ai fini in esame, eccepiva la mancanza, nella delibera di conferimento dell'incarico, di un valido impegno di spesa, con conseguente violazione dell'art. 191 del TUEL e mancata instaurazione del rapporto contrattuale con l'ente stesso.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l'arch. , il Parte_1
quale, nel resistere all'opposizione, deduceva che, con delibera del
Consiglio comunale n. 2/2011, il Comune aveva, ad un tempo, approvato la determina n. 83/2010 e preso atto della consegna, da parte del professionista, degli elaborati progettuali. Sosteneva, quindi,
l'opposto che, con la citata delibera del 2011, il aveva CP_1
ratificato il contratto concluso dal dirigente in assenza di un impegno contabile.
Con l'indicata comparsa, quindi, l'opposto, senza ampliare il thema decidendum, in specie, omettendo di proporre domanda di ingiustificato arricchimento, concludeva per il rigetto dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
Con ordinanza del 22.6.2016, il G.I. concedeva, ai sensi dell'art. 648
c.p.c., la provvisoria esecuzione all'opposto decreto ingiuntivo,
pag. 4/21 ritenendo che l'opposizione non fosse fondata su prova scritta. Tale statuizione era, poi, confermata dallo stesso giudice, con successiva ordinanza del 07.12.2016, emessa a seguito di richiesta, formulata dal
, di revoca della provvisoria esecuzione dell'opposto Controparte_1
decreto ingiuntivo. In tale occasione il G.I., premessa l'applicabilità alla fattispecie dell'art. 191 D. Lgs. 267 del 2000, concernente l'obbligatoria previsione nella delibera di autorizzazione dell'incarico professionale dell'impegno contabile sul competente capitolo del bilancio, assumeva che, nella specie, aveva richiesto il pagamento dei Parte_1
propri compensi professionali per l'originaria prestazione professionale prestata e prevista nel programma triennale OOPP 2010-
2012, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 132 del
02.12.2009 allegata al bilancio di previsione 2010 ed al bilancio pluriennale 2010-2012 approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 13 del 23.04.2010 ed evidenziava anche l'avvenuta ratifica, adottata dal con delibera n. 2/2011. Controparte_1
Espletata istruttoria orale, all'esito del giudizio, il Tribunale, in persona di un diverso G.I., pronunciava la sentenza in epigrafe indicata, con la quale così decideva: “accoglie l'opposizione per i motivi di cui in parte motiva, e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo 485/2015; - Condanna
al pagamento delle spese di lite in favore del Parte_1 CP_1
, che si liquidano in Euro 300 per spese ed Euro 3.500,00 per
[...]
compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali (15%) come per legge.”.
§ 2.
pag. 5/21 Avverso l'indicata sentenza, interponeva appello, Parte_1
mediante citazione tempestivamente notificata in data 24.12.2022, nel rispetto del termine breve di cui all'art. 325 c.p.c., chiedendone la riforma nei termini dinanzi riportati e sollecitandone, in via preliminare, la sospensiva.
Costituendosi, con comparsa ritualmente depositata l'8.5.2023, il nel resistere all'avversa impugnazione, ne Controparte_1
sollecitava l'integrale rigetto.
All'esito della prima udienza, fissata in citazione per il 16.06.2023 e sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., questa Corte, con ordinanza ritualmente comunicata alle parti, così provvedeva: “Rigetta l'istanza di sospensiva formulata dall'appellante; letto l'art. 127 ter c.p.c. dispone la sostituzione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies
c.p.c., mediante la concessione alle parti del termine perentorio, per il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, fino alle ore 09.30 del giorno 7.2.2025 e del termine fino al 16.12.2024 per il deposito di comparse conclusionali..”.
Quindi, depositate da entrambe le parti le comparse conclusionali, e le note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva rimessa alla decisione del Collegio.
§ 3.
Il Giudice di primo grado premetteva che: “Con delibera di Giunta
Municipale del 24.11.2009 è stato approvato il progetto preliminare di
pag. 6/21 ampliamento del complesso cimiteriale del Comune di , come da CP_1
proposta dell'area tecnica.
Con determina n. 83 del 20.10.2010 il Responsabile del Settore Tecnico ha approvato il verbale di gara ed ha affidato all'odierno opposto
l'incarico per la progettazione definitiva dei suindicati lavori, approvando altresì lo schema di convenzione. Con il medesimo atto il
Responsabile ha altresì dato atto “che la spesa de quo verrà ricompresa nel quadro economico del progetto esecutivo del primo stralcio funzionale e che con successivo atto si provvederà all'impegno della stessa”, nonché “che gli importi verranno liquidati a perfezionamento dell'importo di Euro 257.684,97 di cui alla L.R. 3/07 Piano Esecutivo di
Finanziamento anno 2009, mediante Mutuo presso la Cassa DD.PP.”.
Con successivo contratto del 29.10.2010 il Comune di e CP_1 Parte_1
hanno stipulato convenzione di incarico, stabilendo, tra l'altro, che
[...]
“i compensi relativi ai vari livelli della progettazione saranno corrisposti solo dopo l'avvenuto finanziamento del progetto ed accreditato su conto corrente dedicato”. In data 5/11/2010 l'opposto ha depositato presso il
Comune opponente (prot. N. 6287) gli elaborati definitivi.
Infine, con Delibera del Consiglio Comunale del 4.1.2011, preso atto che
l'opera per cui si controverte “è stata prevista nel Programma Triennale
OO.PP. 2010/2012 con deliberazione di Giunta Municipale n. 132 del
02/12/2009, allegata al bilancio di previsione dell'esercizio 2010 e al bilancio pluriennale 2010/2012 approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 13 del 23/04/2010”, è stato approvato il progetto preliminare dell'opera di ampliamento del complesso cimiteriale”.
pag. 7/21 Tanto premesso in fatto, il Tribunale rilevava che “dalla documentazione agli atti di causa non si evince né la prova che la prestazione professionale resa dall'opposto – e mai contestata dal
– sia stata preceduta dall'attestazione di copertura Controparte_1
finanziaria, né tantomeno da valido impegno contabile non potendosi desumere detto impegno dell'inciso – contenuto nel documento di approvazione del progetto preliminare – in cui si rappresenta che l'opera in oggetto, prevista nel programma triennale 2010/2012, sarebbe stata allegata al bilancio di previsione del 2010 ed al bilancio pluriennale
2010/201, approvato con delibera del 23.4.2010 (si consideri, peraltro, che il Responsabile del Settore Tecnico ha riconosciuto nella suindicata determina n. 83 che al 20.10.2010 non era stato assunto ancora alcun impegno di spesa”).
Al riguardo, il Tribunale, pur dando conto del fatto che rimaneva incontestata la ricostruzione dei fatti oggetto di causa resa dall'opposto, riteneva il pagamento non dovuto per mancata osservanza dell'iter procedimentale delineato dal Testo Unico degli
Enti Locali.
Al riguardo, il Giudice evidenziava che, secondo quanto previsto dall'art. 191 Tuel, gli enti locali possono effettuare spese soltanto se vi
è impegno contabile registrato nel bilancio di previsione, nonché
l'attestazione di copertura finanziaria. Se le spese riguardano prestazioni professionali, come nel caso di specie, l'emanazione di detti documenti va comunicata contestualmente all'atto con cui viene ordinata la prestazione: in mancanza, il terzo ha la possibilità di non pag. 8/21 eseguire la prestazione, altrimenti il rapporto obbligatorio intercorre non con l'amministrazione, bensì con il funzionario che ha consentito la fornitura.
Quindi, il Giudice riteneva che “non è stata fornita la prova dell'effettiva emissione del documento di impegno contabile: circostanza, questa, che osta al perfezionamento della fattispecie legale dell'esecuzione della spesa, così come previsto dall'art. 191 D. Lgs. 267/2000.”
Secondo il Tribunale, nel caso in esame non ricorrevano nemmeno i presupposti di cui all'art. 194 Tuel, per il quale gli enti locali possono anche decidere di approvare debiti fuori bilancio derivanti, tra l'altro, da – lettera e) – “acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza”, in quanto “il riconoscimento dell'utilità della prestazione deve trovare necessariamente espresso riconoscimento in una delibera ad hoc: difatti, rientra nella discrezionalità (in quanto tale insindacabile) del il CP_1
riconoscimento postumo del debito fuori bilancio, nei limiti dell'accertata e dimostrata utilità ed arricchimento dell'ente”.
Sul punto evidenziava che “in disparte ogni considerazione circa la presunta ratifica espressa o tacita all'attività professionale espletata dall'opposto, occorre considerare che il riconoscimento dell'utilità della prestazione deve trovare necessariamente espresso riconoscimento in una delibera ad hoc: difatti, rientra nella discrezionalità (in quanto tale insindacabile) del il riconoscimento postumo del debito fuori CP_1
pag. 9/21 bilancio, nei limiti dell'accertata e dimostrata utilità ed arricchimento dell'ente, “con apposita deliberazione dell'organo competente, e non può essere desunto anche dal mero comportamento tenuto dagli organi rappresentativi, insufficiente ad esprimere un apprezzamento di carattere generale in ordine alla conciliabilità dei relativi oneri con gli indirizzi di fondo della gestione economico-finanziaria dell'ente e con le scelte amministrative compiute” (Cass. n. 24860 del 9.12.2015)”.
Infine, il Tribunale non riteneva applicabile neppure l'art. 2041 c.c.
“stante l'applicabilità ratione temporis della disciplina dettata dal D.L. n.
66 del 1989, art. 23, e successive modifiche, atteso che l'opposto ha reso la prestazione del cui pagamento si controverte nel 2010, con conseguente insussistenza del requisito della sussidiarietà”.
§ 4.
, nell'impugnare la sentenza, dopo avere stigmatizzato Parte_1
il fatto che il G.I. subentrato nel ruolo aveva disatteso quanto già statuito dal precedente G.I. con l'ordinanza di concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo, sosteneva che il
Tribunale aveva fondato la propria decisione sull'erroneo presupposto della mancanza, da parte del di un valido impegno di spesa CP_1
contabile registrato nel bilancio di previsione.
Con il primo motivo, l'appellante sosteneva che, dalla deliberazione del
Consiglio Comunale n. 2 del 04-1-2011, emergeva l'approvazione, da parte dell'ente locale, della determina n. 83 del 20-10- 2010, con la quale, a , era stato affidato l'incarico di progettazione Parte_1
pag. 10/21 definitiva dei lavori di ampliamento del piano cimiteriale del Comune di e l'avvenuta approvazione della consegna, da parte del CP_1
professionista, degli elaborati progettuali a piena dimostrazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione. Inoltre, la citata delibera del 2011 provava, altresì, l'impegno di spesa del per Controparte_1
l'ampliamento del piano cimiteriale.
§ 5.
Il motivo è infondato.
Giova premettere che, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, cui anche il Giudice di primo grado si è correttamente attenuto, ”l'art. 191, comma 1, T.U.E.L. dispone che gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione
e l'attestazione della copertura finanziaria, comunicati dal responsabile del servizio al terzo interessato che – ferma l'obbligazione a carico dell'amministratore, funzionario o dipendente dell'ente che abbia consentito la fornitura del bene o servizio in violazione della norma
(comma 4) - ha facoltà, in mancanza della comunicazione suddetta, di non eseguire la prestazione .. gli atti degli enti locali importanti un obbligo contrattuale in capo ai medesimi (n.d.r.: sono) validi e vincolanti nei loro confronti a condizione che siano accompagnati dal relativo impegno di spesa, diversamente discendendone la nullità tanto della deliberazione che ne autorizza il compimento quanto del susseguente contratto stipulato in attuazione di essa” (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza
pag. 11/21 n. 33768 del 2019; conforme Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11036 del
09/05/2018; Sez. 3, Ordinanza n. 12608 del 19/05/2017).
Nel medesimo senso si afferma che la mancata precisa indicazione dell'impegno di spesa e della misura di questa nella Delibera che approva le opere da realizzare e prevede i compensi ai progettisti, ne comporta la nullità che si estende al contratto o disciplinare ad essa collegato (cfr. ex multis, S.U. 10 giugno 2005 n. 12195; conforme
Cassazione civile sez. I, 17/07/2013, n.17469 secondo cui “La delibera con la quale un comune conferisce un incarico professionale ed il contratto stipulato in base a tale delibera sono affetti da nullità, ex art.
284 del r.d. 3 marzo 1934 n. 383 (applicabile "ratione temporis"), ove carenti del reale riferimento ai mezzi finanziari necessari al pagamento della corrispondente spesa per il compenso del professionista incaricato, all'uopo rivelandosi insufficiente il solo generico e formale richiamo
("possibilità di finanziamento a mezzo mutuo da contrarre con la Cassa
DD.PP.") a mezzi di copertura della stessa non effettivamente pertinenti alle opere deliberate”).
Ed ancora si afferma in maniera costante che “In tema di contratti stipulati dai comuni, è principio inderogabile quello della necessità dell'impegno di spesa, già ai sensi degli art. da 284 a 288 del r.d. n. 383 del 1934, e succ. mod., la cui violazione, comportando radicale nullità del contratto, si ha non soltanto quando l'indicazione della spesa e dei mezzi per farvi fronte sia omessa del tutto nella delibera che autorizza il ricorso all'appalto, ma anche quando i relativi importi, per cui l'onere finanziario è assunto, risultino inferiori (nella specie, del 14%) a quelli
pag. 12/21 per i quali è stipulato il relativo contratto che, per l'eccedenza, è invalido” (cfr. Cassazione civile sez. I, 18/11/2011, n.24303).
Nel caso di specie, la determina n. 83 del 20.10.2010, con la quale il
Responsabile del Settore Tecnico approvava il verbale di gara ed affidava all'odierno appellante l'incarico per la progettazione definitiva dei suindicati lavori, approvando altresì lo schema di convenzione, non conteneva la previsione dei mezzi finanziari necessari al pagamento del compenso professionale dovuto al professionista, come è reso palese dal passaggio di siffatto provvedimento nel quale si stabiliva
“che la spesa de quo verrà ricompresa nel quadro economico del progetto esecutivo del primo stralcio funzionale e che con successivo atto si provvederà all'impegno della stessa”, e “che gli importi verranno liquidati a perfezionamento dell'importo di Euro 257.684,97 di cui alla
L.R. 3/07 Piano Esecutivo di Finanziamento anno 2009, mediante Mutuo presso la Cassa DD.PP.”.
Né, in contrario, soccorre il riferimento, operato dall'appellante, alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 2011, in primo luogo perché, ai sensi del già citato art. 191 TUEL, la previsione dell'impegno di spesa e l'attestazione di copertura finanziaria deve sussistere al momento del conferimento dell'incarico professionale, tanto è vero che la norma dispone che “La comunicazione dell'avvenuto impegno e della relativa copertura finanziaria, riguardanti le somministrazioni, le forniture e le prestazioni professionali, è effettuata contestualmente all'ordinazione della prestazione con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta
pag. 13/21 comunicazione. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il terzo interessato, in mancanza della comunicazione, ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati”.
Inoltre, nella specie, la delibera n. 2 del 2011 non conteneva affatto la previsione, mancante nella determina n. 83 del 20.10.2010, dell'impegno di spesa e della copertura finanziaria, relative al pagamento del compenso spettante all'arch. , trattandosi di un Pt_1
atto con il quale il nell'ambito del procedimento CP_1
amministrativo di carattere urbanistico, approvava il progetto preliminare dell'opera pubblica, ai fini del successivo corso dello stesso e, in specie, per poter procedere alle opportune varianti del piano urbanistico ed agli espropri necessari per la realizzazione dell'opera.
Inconferente è, al riguardo, il riferimento, operato dall'appellante, alla circostanza che la delibera in esame prevedeva che la spesa complessiva dei lavori ammontava ad euro 3.436.693,50, trattandosi di un'indicazione che, come detto, non aveva affatto il fine di ottemperare al disposto di cui all'art. 191 TUEL e che era, in ogni caso, carente dell'impegno contabile e dell'indicazione della necessaria copertura finanziaria.
§ 6.
Con il secondo motivo, l'appellante riteneva errata la valutazione del giudice di primo grado nella parte in cui aveva sostenuto che soggetto obbligato al pagamento delle spettanze, dovute al professionista, era il pag. 14/21 funzionario-dirigente, per avere conferito l'incarico in assenza dell'impegno contabile.
Secondo l'appellante, invece, il doveva essere Controparte_1
ritenuto unico debitore, nei confronti di , in quanto la Parte_1
consegna degli elaborati tecnici, effettuata da parte dell'opposto presso il medesimo ente, e l'accettazione di quest'ultimo, comportavano la ratifica tacita del contratto concluso, in nome e per conto dello stesso, seppur senza poteri, dal dirigente.
Inoltre, il silenzio serbato dal andava interpretato Controparte_1
come accettazione, da parte dell'Ente, della prestazione del professionista, commissionata in suo nome e per suo conto da uno dei suoi dirigenti, e proprio sotto tale aspetto doveva intendersi perfezionato il trasferimento della legittimazione passiva (inizialmente gravante ex art. 1398 c.c. sull'allora dirigente quale rappresentante senza poteri) nei confronti del , il quale, accettando Controparte_1
gli elaborati fornitagli dall'opposto, aveva ratificato tacitamente l'atto compiuto, in suo nome e per suo conto, senza poteri, dal dirigente.
§ 7.
Il motivo è infondato.
Si è già evidenziato, in relazione al precedente motivo, che la deliberazione del consiglio comunale n. 2 del 04-1-2011 non intendeva affatto assolvere alle finalità indicate dall'appellante, ma, come detto, perseguiva ben altri scopi (i.e.: approvazione del progetto preliminare dell'opera pubblica, funzionale alla realizzazione della stessa). Nel
pag. 15/21 contesto di siffatta finalità si iscrive, quindi, anche la descrizione, da parte dell'Ente locale, della progettazione redatta dal professionista, odierno, appellante, costituendo la stessa la documentazione assunta dal Consiglio comunale come elemento di riferimento della propria deliberazione.
D'altra parte, assorbente è il rilievo per cui la mancanza, nella delibera di affidamento dell'incarico, dell'impegno contabile e della relativa copertura finanziaria, avrebbe potuto essere sanata unicamente attraverso l'adozione, da parte dell'Ente locale, di una delibera di approvazione dei debiti fuori bilancio, ex art. 194 lett. e) TUEL, che, come appare evidente, non è certamente ravvisabile nella deliberazione del consiglio comunale n. 2 del 2011.
Inoltre, è appena il caso di evidenziare come, al cospetto di una disposizione di legge, (i.e.: il citato art. 194 TUEL), che testualmente disciplina le modalità da osservare per la sanatoria della nullità della delibera di affidamento dell'incarico, del tutto inconferente risulti il riferimento, operato dall'appellante, all'art. 1399 c.c. ed alla ratifica tacita.
§ 8.
Con il terzo ed ultimo motivo di appello, l'istante deduceva che il primo
Giudice aveva omesso di valorizzare la deliberazione del Commissario
Straordinario con i poteri del consiglio n. 1 del 22-12-2016, con la quale si era provveduto al riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs n. 267/2000, ed alla contestuale pag. 16/21 assunzione, da parte del , dell'impegno di spesa Controparte_1
contabile, avvenuta mediante un piano di 6 rate mensili.
§ 9.
Anche tale motivo è infondato.
Nel caso in cui vi sia stato, come nella specie, l'affidamento, da parte dell'ente locale, di un incarico professionale in difetto della previsione dell'impegno di spesa e della relativa copertura finanziaria,
l'instaurazione del rapporto obbligatorio con l'ente pubblico può configurarsi solo se l'ente stesso provvede al riconoscimento del debito fuori bilancio. Tanto, peraltro, deve avvenire, ai sensi dell'art. 194 lett.
e) D. Lgs. 267/2000, mediante apposita delibera”.. dell'organo competente a formare la volontà dell'ente, da allegarsi al bilancio di esercizio, con cui quest'ultimo non deve limitarsi a dare atto del vantaggio arrecato dalla prestazione, in relazione all'espletamento di funzioni e servizi di competenza dell'ente, ma deve procedere alla verifica dell'incidenza del corrispettivo sugli equilibri generali di bilancio, e adottare, in caso di alterazione degli stessi, le misure necessarie a ripristinare il pareggio ed a ripianare il debito, in tal modo compiendo una valutazione globale che investe la compatibilità della prestazione ricevuta con la situazione economico-finanziaria dell'ente e con gl'impegni già assunti sulla base delle risorse disponibili, nonché la reperibilità dei fondi necessari per far fronte ad ulteriori obblighi. A differenza di quella riguardante l'utilità della prestazione, che può emergere anche dall'appropriazione del relativo risultato da parte dell'Amministrazione, tale valutazione non può essere desunta dal mero
pag. 17/21 comportamento degli organi rappresentativi, che, in quanto riferibile al singolo rapporto, risulta di per sé insufficiente ad esprimere un apprezzamento di carattere generale in ordine alla conciliabilità dei relativi oneri con gl'indirizzi di fondo della gestione economico- finanziaria dell'ente e con le scelte amministrative già compiute. In mancanza di una formale deliberazione, adottata nelle forme prescritte dall'art. 193, secondo comma, del d.lgs. n. 267 cit., l'art. 191, quarto comma, esclude d'altronde la stessa imputabilità dell'obbligazione all'Amministrazione, prevedendo che il rapporto s'instaura direttamente tra il privato fornitore e l'amministratore, il funzionario o il dipendente che hanno consentito la fornitura, i quali rispondono con il loro patrimonio, con la conseguente esclusione dell'esperibilità dell'azione
d'ingiustificato arricchimento, per difetto del requisito della sussidiarietà prescritto dall'art. 2042 cod. civ., il quale presuppone che nessun'altra azione sia proponibile non solo nei confronti dell'arricchito, ma anche nei confronti di terzi” (cfr. Cass. civ. Sez. 1, Sentenza n. 24860 del 2015).
Posto quanto precede, il riferimento, operato dall'appellante, alla delibera del Commissario Straordinario dell'ente locale, n. 1 del 22-12-
2016, è, allora, inconferente, in quanto la stessa non veniva adottata ai sensi della lettera e) dell'art. 194 TUEL, di cui si è appena detto, ma in base alla lettera a) dello stesso articolo, che contempla il riconoscimento, da parte degli enti locali, dei debiti fuori bilancio, derivanti da sentenze esecutive.
Infatti, nella specie, la delibera veniva adottata in conseguenza dell'emissione, da parte del G.I., dell'ordinanza del 22.6.2016, che pag. 18/21 dichiarava provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo, e non, invece, perché l'ente locale aveva, ai sensi dell'art. 194 lett. e) CP_2
operato una valutazione di utilità ed arricchimento per l'ente e di compatibilità della spesa con gli equilibri generali di bilancio.
Da ultimo è, poi, appena il caso di osservare che, - a prescindere dalla già evidenziata carenza del requisito della sussidiarietà, che renderebbe inammissibile l'azione ex art. 2041 c.c. in ragione della previsione di un rimedio tipico, costituito dall'azione nei confronti del funzionario o dirigente, - la deduzione, svolta dall'appellante a pagina 4 della conclusionale depositata in data 13.12.2024, secondo la quale il deve ritenersi obbligato al pagamento anche ai sensi Controparte_1
dell'art. 2041 c.c., sia tardiva.
Infatti, in primo grado, l'opposto non aveva, né con la comparsa di costituzione, né con la memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c., proposto, in via subordinata, domanda di ingiustificato arricchimento.
Ne discende che, esulando tale domanda dal thema decidendum della lite, il riferimento alla stessa, operato solo in sede di comparsa conclusionale di appello, sia palesemente tardivo ed inammissibile.
§ 10.
Da ultimo deve rilevarsi che il appellato, pur avendo nella CP_1
comparsa di costituzione depositata in questo grado di giudizio dichiarato di avere provveduto al pagamento delle somme oggetto di ingiunzione in esecuzione della delibera di riconoscimento del debito fuori bilancio, della quale dinanzi si è detto, e pur sostenendo che pag. 19/21 l'opposto andava condannato alla restituzione di tali somme, non formulava, poi, nel petitum, alcuna domanda in tal senso.
Ne segue che alcuna pronuncia si imponga al riguardo.
Del resto, siccome dagli atti emerge che i dedotti pagamenti venivano eseguiti dal nell'anno 2017, in pendenza del giudizio di primo CP_1
grado, appare evidente che l'ente avrebbe dovuto domandarne la ripetizione già nel corso di quel giudizio e che un'eventuale richiesta in tal senso, formulata in grado di appello, sarebbe stata tardiva.
§ 11.
L'appello deve, pertanto, essere rigettato.
Con riguardo alle spese processuali del presente grado di giudizio, le stesse debbono seguire la soccombenza dell'appellante.
La relativa liquidazione viene operata come in dispositivo, a norma del
D.M. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con D.M. n. 147 del
13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, con applicazione dello scaglione relativo alle cause di valore compreso tra euro 26.001,00 ed euro 52.000,00, alla luce del disputatum, con riconoscimento dei compensi tabellari medi, da reputarsi adeguati al numero, oggetto e complessità delle questioni controverse.
Deve, da ultimo, darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore pag. 20/21 importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede: Parte_1
a) rigetta l'appello;
b) condanna l'appellante alla rifusione, in favore del CP_1
, delle spese processuali del grado di appello, che si
[...]
liquidano in euro 9.991,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 7.2.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
pag. 21/21