Sentenza 4 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 04/05/2025, n. 516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 516 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
dott. Emilio Sirianni Presidente estensore dott. Rosario Murgida Consigliere
dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere
riunita in camera di consiglio ha deliberato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 285 del Ruolo generale contenzioso Lavoro
dell'anno 2023 e vertente tra
(avv. ti Caterina Battaglia, Carmela Filice, Marcello Carnovale, Silvia Pt_1
Parisi e Francesco Muscari Tomaioli);
appellante
e
(avv. Maria Rita Pistocchio); Controparte_1
appellato
Oggetto: appello a sentenza del tribunale di Castrovillari. Opposizione ad avviso di addebito. Accertamento negativo dell'obbligo di iscrizione alla gestione separata.
Conclusioni: come dai rispettivi atti di causa.
1. Il tribunale di Castrovillari ha accolto il ricorso che l'avv. CP_1
ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito, notificato il
[...]
19.1.2017, con il quale era stato chiesto il pagamento della somma di € 1218,05
a titolo di contributi dovuti per l'anno 2009 alla gestione separata di cui all'art. 2 L. n. 335/1995, chiedendo la declaratoria di intervenuta prescrizione del credito azionato e l'annullamento dell'atto opposto;
ha lamentato l'infondatezza della pretesa e intervenuta prescrizione.
2. Più precisamente, il tribunale ha dichiarato illegittima l'iscrizione a quella gestione per l'anno 2009, reputando mancante la prova dell'abituale esercizio,
da parte della ricorrente, dell'attività professionale da cui ha ricavato un reddito inferiore alla soglia di 5.000 euro. Ha pertanto anche annullato l'opposto avviso di addebito;
3. L' propone appello assumendo che l'abituale esercizio della Pt_1
professione, da parte della ricorrente, non fosse stato contestato e comunque si evincerebbe dagli elementi presuntivi desumibili dalla sua iscrizione all'albo professionale, dalla predisposizione di mezzi finalizzati all'esercizio dell'attività, dalla produzione di un reddito professionale soggetto ad IVA,
dalla richiesta di iscrizione alla Cassa forense per quello stesso anno e dalla mancata allegazione dello svolgimento dell'attività in maniera occasionale,
episodica, sporadica nel medesimo anno.
Infine, dalla circostanza che il reddito prodotto nell'anno per cui è causa non
è stato inserito nel quadro della dichiarazione reddituale relativo ai c.d.
“redditi diversi”, bensì nel quadro CM, specificamente riferito ai redditi da lavoro autonomo.
4. Resiste l'appellato con un unico motivo: la sopravvenuta adesione alla c.d.
“rottamazione” di cui all'art.6 DL 193/2016, assumendo anche di avere regolarmente pagato tutte le rate di definizione agevolata e producendo i relativi bollettini di versamenti eseguiti negli anni 2017 e 2018.
5. Disposta la trattazione scritta del giudizio e pervenute regolarmente le note di trattazione delle parti, la causa è decisa nell'odierna camera di consiglio.
6. All'udienza del 20\3\2025, il difensore dell' ha chiesto “un breve rinvio Pt_1
per potere verificare la fondatezza delle deduzioni di controparte in merito alla propria
adesione alla definizione agevolata di cui all' art 6 D.L. n. 193/2016 e conseguenti
pagamenti”. Concesso il rinvio, con le note di trattazione depositate in data
1\4\2025, ha così testualmente dedotto: “Con le presenti note, giusta ordinanza
resa all'udienza del 20 marzo u.s., l' dà atto che parte convenuta ha aderito alla Pt_1
definizione agevolata di cui al D.L. 193/2016 e che la posizione debitoria risulta, per
l'effetto, sanata”.
7. La completa soddisfazione, a norma delle sopravvenute disposizioni di legge, delle pretese creditorie dell'Istituto appellante determina la cessazione della materia del contendere.
8. Alla quale segue la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi,
conformemente alla ratio delle citate disposizioni di legge.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente decidendo sull'appello proposto dall' avverso Pt_1
la sentenza del Tribunale di Castrovillari del 4\10\2022, in riforma della sentenza impugnata, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Compensa le spese di lite di entrambi i gradi.
Catanzaro, così deciso nella camera di consiglio del 29\4\2025. Il Presidente ed estensore
dr. Emilio Sirianni