CA
Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 22/10/2025, n. 1843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1843 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 918/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunita in camera di consiglio e composta da:
D.ssa SA AN Presidente
D.ssa SS UE Consigliere relatore
D.ssa Laura D'Amelio Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta a ruolo il 4.5.2023 al numero 918/2023 del Registro generale della Corte di appello di Firenze avente ad oggetto: appello avverso sentenza n.
110/2023 emessa dal Tribunale di Lucca il 31.01.2023 pendente fra
( ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
NT SS ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
PARTE APPELLANTE contro nella persona Controparte_1 del Curatore dott. (COD. FISC. ) CP_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Tommaso Pellegrini ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
PARTE APPELLATA sulle seguenti conclusioni:
Parte appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello Adita ogni altra istanza disattesa e reietta, per ciascuna delle causali di cui in narrativa:
1 1) IN VIA PRELIMINARE pronunciare, stante l'improcedibilità dell'opposizione, in ragione dell'omessa proposizione da parte della convenuta opposta della procedura di mediazione una volta decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, la revoca del decreto ingiuntivo N. 1213/2021 già oggetto di opposizione nel giudizio di primo grado con ogni consequenziale pronuncia con riferimento alla sentenza n. 110/2023 impugnata dinanzi a Questa Ecc.ma Corte;
2) IN VIA PRELIMINARE disporre la sospensione dell'esecutività della sentenza n. 110/2023 emessa dal Tribunale di Lucca in persona del Magistrato Dott. Giacomo Lucente non notificata, nelle causa civile iscritta al n. 2534/2021 R.G.A.C. promossa dalla ditta individuale avverso la Parte_1
Curatela in persona del Curatore Controparte_1
Dott. in ragione della sussistenza di fumus bonis iuris nonché del CP_2 periculum in favore dell'odierno appellante, nonché di errori e vizi logici nelle motivazioni, alla luce dei gravi ed irreparabili pregiudizi che il pagamento per compulsum dell'importo di cui alla sentenza e delle relative spese legali liquidate appare suscettibile di cagionare all'odierno appellante 3) NEL MERITO dichiarare, in riforma totale della sentenza impugnata, la sentenza n. 110/2023 emessa dal Tribunale di Lucca in persona del Magistrato Dott. Giacomo Lucente nulla per mancanza degli elementi di diritto e per difetto ovvero per insufficienza di motivazioni ovvero per errori e vizi logici nelle motivazioni con conseguente annullamento della condanna dell'appellante al pagamento degli importi indicati nella sentenza suddetta poiché non dovuti procedendo ad accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo N. 1213/2021 notificato in data 30.08.21 al Sig. Parte_1
per le motivazioni dianzi dedotte disponendone la revoca integrale;
[...]
4) IN VIA ISTRUTTORIA questa difesa reitera la propria richiesta, ritualmente formulate anche in sede di precisazione delle conclusioni del giudizio di primo grado, avente ad oggetto l'instaurazione del procedimento di mediazione al fine di espletare il tentativo obbligatorio di conciliazione tra le parti essendo stato tradotto il credito azionato nel decreto ingiuntivo N. 1213/2021 ritualmente opposto;
ed in via ulteriormente subordinata reitera la richiesta circa l'espletamento di C.T.U. al fine di accertare il valore a mezzo di stima del prezzo del canone della presella anche alle luce delle variazioni dei prezzi di mercato procedendo anche alla rideterminazione nella minore misura effettivamente dovuta degli stessi.
5) condannare l'appellata alla rifusione in favore dell'appellante di spese, ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.”
Parte appellata: “Voglia la Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis,
1) in via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello del sig. Parte_1 perché proposto in violazione dell'art. 342 c.p.c.;
2) sempre in via preliminare, rigettare sia l'istanza avversa di cui all'art. 283 c.p.c. che quella di improcedibilità dell'opposizione per il mancato esperimento del
2 procedimento di mediazione da parte della convenuta appellata, in quanto entrambe inammissibili e comunque infondate in fatto ed in diritto;
3) nel merito in via principale, respingere in toto il gravame proposto dal sig. perché infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, Parte_1 confermare la sentenza n. 110/2023 Rep. emessa dal Tribunale di Lucca in data 31.01.2023, a definizione del giudizio n. 4157/2021 di R.G.; 4) nel merito in via subordinata, nel denegato caso di revoca del decreto ingiuntivo opposto per accoglimento anche parziale dell'impugnazione proposta dal sig.
condannare costui, per i motivi tutti di cui in narrativa, a Parte_1 pagare alla Curatela del fallimento della la somma di € CP_1 Controparte_1
84.146,47, o comunque la somma che risulterà di giustizia, oltre interessi moratori, con ogni consequenziale pronuncia. Ciò in accoglimento della domanda non esaminata dalla sentenza di primo grado e qui riproposta ai sensi dell'art. 346 c.p.c.; 5) nel merito in via ulteriormente subordinata, sempre nel denegato caso di revoca del decreto ingiuntivo opposto per accoglimento anche parziale dell'impugnazione proposta dal sig. condannare costui, ai sensi dell'art. 2041 Parte_1
c.c., a pagare alla Curatela del fallimento della Controparte_1 un'indennità di importo pari ad € 84.146,47, o di importo maggiore o minore, come risulterà di giustizia, oltre interessi moratori, per i motivi tutti di cui in narrativa e con ogni consequenziale pronuncia. Ciò in accoglimento della domanda non esaminata dalla sentenza di primo grado e qui riproposta ai sensi dell'art. 346 c.p.c.; In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado del giudizio.
- in via istruttoria, in denegata ipotesi e qualora ritenuto necessario, disporre CTU per la determinazione della misura del canone–indennità quale corrispettivo del godimento dell'appezzamento di suolo arenile sito in alla Via Modena - CP_1 contrassegnato dal n. 152/C di presella e catastalmente rappresentato dal foglio 18 mappale 65, subalterno 8 - già appartenente al patrimonio del Comune di
e di pertinenza della comparente società dal 20.07.2006.”. CP_1
*
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il giudizio di primo grado
In data 12.8.2021 il Tribunale di Lucca emetteva in favore della
[...] il decreto ingiuntivo n. 1213/2021 (R.G. Controparte_1
2941/2012) con cui ingiungeva a il pagamento della somma di Parte_1 euro 84.146,47, oltre interessi e spese di procedura liquidate in euro 2.500,00 ed euro 406.50 per anticipazioni oltre IVA e CPA, a titolo di corrispettivo per fatture rimaste insolute ed emesse per il godimento di un appezzamento del suolo arenile sito in alla via Modena contrassegnato dal n. 152/C di presella, foglio 18 CP_1
3 – mappale 65 sub 8, in forza della proprietà di detto appezzamento in capo al patrimonio del . Controparte_3
Con atto di citazione proponeva opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo chiedendo, nel merito, di accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo. disponendone la revoca integrale.
L'opponente sosteneva che la Curatela del fallimento della Controparte_1 era priva della legittimazione attiva a richiedere le somme per cui è causa
[...] atteso che la titolarità dell'appezzamento contrassegnato dal n. 152/C di presella apparteneva al e non alla come Controparte_3 Controparte_1 da delibera n. 59 del 20.12.2005.
Altresì, eccepiva che l'importo richiesto dall'opposta era errato e non teneva conto delle consistenti somme già versate a titolo di corrispettivo per il godimento dell'appezzamento in oggetto, e che comunque il relativo diritto di credito era prescritto poiché gli atti interruttivi inviati dall'opposta (soggetto non titolare di tale diritto) non avevano prodotto alcun effetto interruttivo della prescrizione.
Sosteneva, inoltre, che nel ricorso per decreto ingiuntivo non era stato effettuato un corretto inquadramento giuridico della natura del rapporto in essere tra le parti visto che lo stesso era stato definito in maniera di volta in volta diversa (come concessione una volta o come “rapporto innominato formatosi per facta concludentia” o qualificando la presella n. 152/C in termini di pertinenza dell'unità immobiliare di proprietà dell'opponente).
Si costituiva in giudizio la Curatela del fallimento della società
[...] contestando tutto quanto dedotto ed eccepito dall'opponente Controparte_1
e chiedendo, in via preliminare, di dichiarare provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, in via principale, chiedeva la conferma dello stesso o in subordine, la condanna dell'opponente al pagamento di euro 84.146,47, nonché, in ulteriore subordine, la condanna al pagamento della medesima somma ai sensi dell'articolo 2041 c.c. L'opponente sosteneva che la proprietà della presella n. 152/C era passata dal alla Controparte_3 Controparte_1 con espressa previsione che a quest'ultima fossero attribuiti – a decorrere
[...] dal giorno di acquisizione (20.07.2006) – tutti i diritti “di incassare e di disporre dei canoni di concessione” e più in generale di “riscossione di ogni introito connesso alla utilizzazione di tali beni…”, e che a seguito di tale passaggio, il non aveva più inviato all'opponente richieste di pagamento, Controparte_3
4 se non alcune non in proprio, bensì per conto e nell'interesse della
[...]
Controparte_1
Contestava, altresì, quanto dedotto dall'opponente con il proprio scritto difensivo perché l'assunta erroneità degli importi richiesti era denunciata in modo generico,
e inoltre il diritto di credito non si era prescritto poiché alcuni atti di messa in mora erano stati inviati all'opponente direttamente dalla e Controparte_1 altri dal , ma per conto della Controparte_3 Controparte_1
Concessi i termini ex art. 183 c.p.c., l'opponente con memoria autorizzata ex art. 183, VI comma, n. 2 formulava eccezione di improcedibilità per mancata attivazione della mediazione obbligatoria, ritenuta necessaria per materia per cui
è causa;
in subordine, chiedeva disporsi il procedimento di mediazione al fine di espletare un tentativo di conciliazione tra le parti e, in via ancora subordinata,
l'espletamento di CTU al fine di accertare il valore, a mezzo stima, del prezzo del canone della presella anche alla luce delle variazioni dei prezzi di mercato. L' opposta con memoria autorizzata ex art. 183, VI comma, c.p.c. n. 2 si opponeva all'eccezione di improcedibilità perché la materia del contendere non rientrava tra quelle previste dall'art. 5 del D.lgs. 28/2010, perché tardiva e perché non vi era stato alcun invito da parte del giudice di avviare un procedimento di mediazione.
Inoltre, la Curatela fallimentare si opponeva alla richiesta di ammissione della CTU attesa l'assenza di qualsiasi specifica contestazione dei criteri di determinazione dell'indennità per il godimento della presella sia nell'atto di opposizione sia nella memoria autorizzata ex art. 183, VI comma, c.p.c. n. 2.
Con ordinanza del 15.3.2022, il giudice, rilevato che l'opposizione non era fondata su prova scritta, né di facile e pronta soluzione, dichiarava la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 1213/2021.
A seguito dell'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. veniva emessa la sentenza n.
110/2023, oggi oggetto del giudizio di impugnazione.
Il Tribunale di Lucca con sentenza n. 110/2023, così statuiva “… rigetta
l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto;
condanna
l'opponente al rimborso delle spese di lite nei confronti dell'opposta che liquida in €. 8.433,00 oltre IVA, CAP e maggiorazione spese generali come per legge.”.
Argomentava il primo giudice che le doglianze formulate da parte opponente erano infondate in fatto ed in diritto essendo sfornite di qualsiasi elemento probatorio a supporto, e anche dilatorie essendo articolate in maniera assai generica e non circostanziata. Dichiarava infondata l'eccezione di improcedibilità della domanda
5 giudiziale per il mancato esperimento del procedimento di mediazione ex art. 5
D.lgs. 28/2010 da parte della Curatela perché tale richiesta era stata formulata dal per la prima volta con la memoria autorizzata ex art. 183, VI comma, Pt_1
c.p.c. n. 2 e, dunque, tardivamente.
Nel merito, il Tribunale riteneva provato tutto quanto dedotto ed eccepito dalla
Curatela del fallimento e, precisamente, che: Controparte_1
- deteneva un appezzamento di suolo arenile sito in nella via Pt_1 CP_1
Modena contrassegnato dal 152/C di presella e catastalmente censito al foglio 18, mappale 65 sub 8;
- tale rapporto risultava provato documentalmente (concessione di arenile comunale) in forza di contratto del 12.042005 (rep. 26.146, reg. del 14.04.2005 al n. 568, serie 1);
- la presella presentava, pacificamente, una dimensione di mq. 21+189.06;
- l'art. 4 del contratto di concessione arenile prevedeva che a fronte del godimento dovesse pagare al un canone accessorio secondo Pt_1 Controparte_3 quanto previsto all'art. 19 del capitolato delle concessioni arenili approvato dal
; Controparte_3
- nell'anno 2006 la presella 152/C era stata conferita in proprietà esclusiva dal alla come dall'allegato D) della Controparte_3 Controparte_1 delibera del Consiglio comunale di n. 40 del 28.06.2006, seguita da atto CP_1
a firma del Notaio dott. del 20.07.2006 (rep. 10377, racc. 4038) e Persona_1 che conseguentemente il diritto di incassare e di disporre dei canoni di concessione, il cui ammontare è determinato nei singoli atti di concessione, spettava alla Controparte_1
- a fronte dell'esigenza di procedere alla revisione del vecchio capitolato delle concessioni comunali (anno 1999) tutte le concessioni erano state disdettate con delibera della Giunta Comunale del 17.06.2010 compresa la presella 152/C;
- l'opponente aveva, comunque, continuato a godere della presella in causa pagando, però, la concessione solo con riferimento all'anno 2012 e una piccola parte del canone dell'anno di riferimento 2013 (indennità determinata in conformità al vecchio canone concessorio): i pagamenti erano confermati dagli estratti di c/c bancario intestati alla Controparte_1
Viceversa, il Tribunale dichiarava infondato e non provato tutto quanto dedotto ed eccepito dall'opponente n assenza di prova documentale e di una diversa Pt_1 interpretazione della documentazione prodotta.
6 In particolare, il primo giudice riteneva che:
- l'estratto della delibera consiliare del n. 40 del 28.06.2006 Controparte_3 prodotta dall'opponente non fosse di supporto alle difese avanzate;
- la delibera n. 59 del 20.12.2005 che secondo l'opponente non avrebbe trasferito alla la proprietà della presella 152/C non risultava Controparte_1 prodotta e che, comunque, era da considerarsi superata dal successivo atto di conferimento del 20.07.2006;
- le missive di messa in mora erano state inviate dal ma Controparte_3 nell'interesse della con la specificazione che il Controparte_1 pagamento dovesse essere effettuato in favore di quest'ultima;
- le doglianze avente ad oggetto le somme ingiunte non trovavano riscontro probatorio anche con riferimento alla contestazione secondo cui nell'ambito del procedimento monitorio non erano state considerate delle somme versate dall'opponente, mancando in atti qualsiasi prova documentale di avvenuti versamenti, mentre la somma ingiunta risultava corretta, trattandosi di un mero calcolo matematico tra l'indennità pari ad euro 48.28 al mq. (canone fissato dalla delibera del Consiglio Comunale di n. 23 del 30.05.2005) e la CP_1 dimensione della presella pari a mq. 21+189.06; doveva dunque rigettarsi la richiesta CTU perché meramente esplorativa.
2. Il giudizio di secondo grado
2.1 ha appellato la sentenza di primo grado rassegnando Parte_1 le istanze, anche istruttorie, sopra trascritte, instando anche per la sospensione della provvisoria esecutività del provvedimento impugnato.
Ha dedotto i seguenti motivi:
I) “nullità della sentenza di primo grado ex art. 111 Cost., 132 e 161
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.”
L'appellante lamenta la nullità della sentenza per mancanza ed insufficienza di motivazione nonché per omessa indicazione delle norme di legge e dei principi di diritto applicati nella decisione. Lamenta un grave vizio nell'iter logico seguito dal giudicante da cui discenderebbe la nullità della sentenza, fondata su argomentazioni erronee, perché non rispondenti all'effettivo svolgimento dei fatti,
e incomplete, non avendo valutato correttamente e/o qualificato correttamente il rapporto giuridico sottostante tra le parti.
A dire dell'appellante, il giudice non avrebbe tenuto, altresì, conto delle contestazioni effettuate nei confronti della anche in Controparte_1
7 epoca antecedente al fallimento, in tema di titolarità attiva del rapporto obbligatorio, posto che la sperella per cui è causa è ed è sempre rimasta nella piena titolarità del , come si evince dalla delibera n. 59 del Controparte_3
20.12.2005, dove non è presente alcuna indicazione della presella n. 152/C, e dalle missive inviate dal detto con cui richiede il pagamento del Controparte_3 canone dovuto;
quest'ultima circostanza, peraltro, escluderebbe l'effetto interruttivo della prescrizione delle missive in merito al vantato credito.
L'appellante contesta, altresì, l'imputazione degli importi perché non effettuati in maniera corretta.
II) “difetto ed errore di motivazione della sentenza appellata.”
L'appellante in questo secondo motivo richiama le difese di cui al primo motivo del proprio atto di appello, affermando come il primo giudice abbia posto ad esclusivo fondamento della propria decisione un elemento privo di qualsiasi valore probatorio e su cui non è stato effettuato alcun riscontro probatorio violando il disposto ex art. 115 c.p.c.
III) “difetto ed errore di motivazione della sentenza appellata.”
L'appellante con questo motivo ribadisce di aver sempre contestato le pretese economiche avanzate da controparte senza dare acquiescenza alcuna, nonostante l'intervenuto parziale pagamento, perché mancherebbe alla radice l'esistenza del rapporto obbligatorio tra i due soggetti che determini un qualsiasi rapporto di debito e credito. Secondo l'appellante, non essendo stata stipulata alcuna concessione tra le parti, la Curatela avrebbe inquadrato strumentalmente il rapporto come “rapporto innominato formatosi per facta concludentia” e il giudice, in assenza di elementi probatori, avrebbe deciso sulla base di presunzioni semplici, errando anche per non aver effettuato il corretto inquadramento giuridico della natura del rapporto in essere tra l'opponente e l'opposto. Altro errore in cui sarebbe in corso il giudice di prime cure è l'erroneità dei conteggi degli importi richiesti con il decreto ingiuntivo opposto, che non tiene conto delle somme già versate e non chiarisce come sia maturato l'importo ingiunto.
2.2 Si è costituita la Curatela del fallimento Controparte_1 chiedendo di dichiarare l'impugnazione inammissibile o comunque di rigettarla, perché infondata in fatto ed in diritto, previo rigetto dell'istanza di inibitoria per mancanza dei presupposti del fumus e del periculum.
In ordine ai singoli motivi di appello, ha dedotto quanto segue:
8 1) La lettura dell'atto di appello non permette di individuare le asserite mancanze e insufficienze presenti nella motivazione della sentenza impugnata, con conseguente nullità e/o inammissibilità dell'appello proposto ai sensi dell'art. 348 ter, primo comma, c.p.c. Nel merito,
l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della Controparte_1 riproposta da controparte è infondata, essendo tale legittimazione
[...] basata su fatti documentati. Parimenti infondata è la riproposta eccezione di prescrizione del diritto della Curatela poiché gli atti interruttivi della prescrizione sono stati inviati dalla e altri dal Controparte_1
per conto della e, quindi, Controparte_3 Controparte_1 validi perché inviati da un mandatario del creditore.
2) Il secondo motivo di appello è “oscuro” e “astratto”, non essendo chiaro quali fatti giustificativi del credito non sono stati provati, avendo comunque la Curatela assolto integralmente il proprio onere probatorio.
3) La sentenza di primo grado poggia su prove documentali alcune anche prodotte da L'inquadramento del rapporto giuridico effettuato in Pt_1 sentenza è esente da critiche. L'eccezione di errore della somma ingiunta, perché in eccesso non avendo tenuto conto degli acconti già versati dal
è generica e infondata perché priva di fondamento documentale. Pt_1
La somma ingiunta è stata determinata sulla base del criterio indicato nelle difese del primo grado, come indicato in sentenza.
4) L'eccezione di improcedibilità dell'opposizione per mancato esperimento della mediazione da parte della convenuta opposta è inammissibile poiché non costituisce oggetto di uno specifico motivo di appello oltre che infondata per i motivi già dedotti nel corso del giudizio di primo grado ossia perché: la materia non rientra tra quelle previste ex art. 5 d.lgs. 28/2010;
l'eccezione deve essere proposta o rilevata d'ufficio a pena di decadenza entro la prima udienza, mentre nel caso di specie essa è stata proposta per la prima volta da parte appellante con le memorie autorizzate ex art. 183,
VI° comma, c.p.c. n. 2 e, quindi, tardivamente;
la sanzione di improcedibilità può conseguire solo alla mancata conformazione all'invito del giudice a promuovere il procedimento di mediazione, mentre nel caso di specie un tale invito rivolto alla curatela non è stato formulato, anzi l'eccezione avanzata dal è stata dichiarata tardiva. Pt_1
9 Nella denegata ipotesi di accoglimento dell'impugnazione proposta dal la Pt_1 parte appellata ha infine riproposto ai sensi dell'art. 346 c.p.c. le domande subordinate assorbite per accoglimento di quella principale,
2.3 La Corte d'appello riunita in camera di consiglio tenutasi in data 3.10.2023 per deliberare sull'inibitoria proposta dall'appellante, con ordinanza dell'8.11.2023 ha respinto l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata per i motivi dedotti, e ha fissato l'udienza del 15.7.2025 (sostituita dallo scambio ed il deposito telematico di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.) per la rimessione della causa in decisione ex art. 352 c.p.c., assegnando alle parti termini perentori ed ivi indicati per il deposito di note scritte, comparse conclusionali e note di replica.
**********
L'appello non può essere accolto, risultando inammissibile per violazione dell'art. 342 c.p.c.
La giurisprudenza, anche delle Sezioni Unite statuisce che “gli artt. 342 e 434 c.p.c.
… vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazioni delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice” pur “senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata ” (Cass. SS.UU. sent. 36481 del 13.12.2022; Cass. civ. Sez. II, Ord.
1932 del 18.01.2024; Cass. SS. UU. sent. n. 27199 del 16.11.2017).
È del resto è pacifico nella giurisprudenza di legittimità che “la specificità dei motivi di appello deve essere commisurata alla specificità della motivazione e non è ravvisabile laddove l'appellante, nel censurare le statuizioni contenute nella sentenza di primo grado, ometta di indicare, per ciascuna delle ragioni esposte nella sentenza impugnata sul punto oggetto della controversia, le contrarie ragioni di fatto e di diritto che ritenga idonee a giustificare la doglianza.” (Cass. sez. I, sent. n. 1651 del 27.10.2014).
Le riportate decisioni riaffermano l'importanza del rigore processuale come garanzia di efficienza e certezza del diritto, sanzionando con l'inammissibilità le impugnazioni che non rispettano tali requisiti essenziali. Un atto di appello che si
10 traduce in contestazioni generiche o che si limiti a una ricostruzione alternativa dei fatti, senza indicare le prove a sostegno, va considerato meramente apparente e, come tale, inammissibile.
Tutto ciò detto, nel caso che ci occupa risulta come l'appellante si sia limitato a svolgere una critica apodittica e generica nei confronti della sentenza impugnata.
Le doglianze proposte non dialogano in alcun modo con la pronuncia di primo grado e non sono pertinenti rispetto alle soluzioni accolte dal primo giudice (Ordinanza
n. 21824/2019 Cassazione Civile – Sezione 2). Ed infatti, l'appellante non si confronta in alcun modo con le valutazioni poste dal giudice di primo grado in sentenza né ha illustrato per ciascuno degli argomenti dedotti in sentenza le specifiche ragioni di fatto e di diritto idonee a contrastarle.
In assenza di quanto sopra, l'appello non può che essere dichiarato inammissibile.
Solo per completezza, posto che tutti i motivi di appello restano assorbiti dalla dichiarazione di inammissibilità, si rileva brevemente come siano pienamente condivisibili le valutazioni poste dal primo giudice a fondamento della statuizione di rigetto dell'opposizione a d.i. proposta dal Infatti: Pt_1
- L'eccezione di improcedibilità della domanda per mancata attivazione della mediazione è infondata. L'art. 5 del D.lgs. 28/2010 dispone in maniera chiara che l'eccezione di improcedibilità debba essere chiesta o rilevata d'ufficio entro la prima udienza. Secondo la giurisprudenza consolidata il limite temporale della prima udienza non è derogabile. La decadenza opera in modo rigido a tutela della certezza dei tempi processuali e sottolinea l'importanza della prima udienza, momento cruciale in cui le parti devono definire tutte le eccezioni preliminari. Nel caso di specie l'appellante ha formulato l'eccezione di improcedibilità per mancato avvio della mediazione solo con la memoria autorizzata ex art. 183, VI comma,
c.p.c. n. 2 ossia oltre i termini di legge. Dunque, a prescindere dalla obbligatorietà
o meno della procedura di mediazione nel giudizio in esame, l'eccezione è, come correttamente evidenziato dal Tribunale, irrimediabilmente tardiva.
- Anche l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della Curatela del fallimento risulta infondata. Essa è basata sul Controparte_4 presupposto che il bene per cui è causa sarebbe rimasto nella titolarità del
[...]
, come si dovrebbe evincere dalla delibera n. 59 del 20.12.2005. CP_3
Sennonché, come rilevato dal primo giudice, la delibera comunale n. 59 del
20.12.2005 è stata assorbita e superata a sua volta dalla delibera comunale n. 40 del 28.6.2016 dove si legge “Al conferimento dei beni conseguirà per la CP_1
[...] il diritto di incassare e di disporre dei canoni di concessione…”. Parte_2
(pagina 3). A tale delibera è seguita la stipula di un contratto di servizio tra il e la dove si legge alle pagine 6 e Controparte_3 Controparte_1
5 (doc. 6 parte appellata: atto del Notaio dr. del 20.07.2006 rep. Persona_1
10377; racc. 403810) “Il , come sopra rappresentato, Controparte_3 dichiara di conferire e conferisce nella società quale CP_1 Controparte_1 patrimonio di proprietà della stessa, che, come sopra rappresentata, accetta i seguenti beni situati nel Comune di : A) l'area di sedime sul quale CP_1 insistono i relativi fabbricati, dati in concessione arenile, nella cosiddetta
“Passeggiata a mare”. Essa consiste in un insieme di terreni (preselle), quasi completamente edificati, con forme planimetriche più o meno regolari di dimensioni variabili, delimitata ad est dalla passeggiata a mare, costituita da Viale
Margherita e Viale Guglielmo Marconi, ad ovest da Via dei Barellai e da Via
Modena. Le aree sono distinte ai fogli 18,12,10 e 8 con vari mappali, tutti intestati al quale proprietario dell'area sottostante e a svariate Controparte_3 persone o società per quanto riguarda le costruzioni edificate. L'elenco di tali aree, che vuole qui integralmente riportato, con identificati i vari proprietari, i millesimi, la presella, la corrispondenza valutazione, il foglio e i mappali si allega al presente atto sotto la lettera “D”, presa visione e approvazione dei comparenti”.
Nell'allegato “D”, destinato a identificare le preselle conferite dal CP_3
nel patrimonio della si evidenzia, appunto,
[...] Controparte_1 la presella 152/C oggetto di causa.
- Infondata risulta, altresì, l'eccezione di prescrizione, non solo per infondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva di cui sopra ma anche perché sono presenti in atti diffide al pagamento dei canoni inviate anche direttamente dalla parte appellata e nei termini di legge. Ed infatti, posto che il pagamento dei corrispettivi da pagare ad anno si prescrive nel termine di 5 anni (art. 2948 c.c.),
è documentato come la abbia inviato al una Controparte_1 Pt_1 lettera di diffida di pagamento relativa ai canoni degli anni 2012, 2013 e 2014 con missiva del 5.9.2014 (allegato n. 27 della documentazione parte appellata) ed altra con missiva del 10.10.2019 anche per gli ulteriori canoni fino a quel momento maturati (allegato n. 12), quindi, entro i termini di prescrizione.
- Con riferimento all'assunto errore nella qualificazione del rapporto intercorso tra le parti, l'argomentazione è priva di fondamento. L'esistenza di una concessione a favore di parte appellante della presella 152/C risulta in atti, così come risulta in
12 atti che parte appellante abbia ricevuto nel 2010 una lettera di disdetta della concessione e, nonostante ciò e in assenza di prova contraria, abbia continuato ad occupare l'appezzamento del suolo arenile per cui è causa, essendo dunque tenuta al pagamento del corrispettivo di detta occupazione, in misura pari al canone precedentemente determinato, che del resto il ha continuato a Pt_1 versare per tutta l'annualità 2012.
- Priva di fondamento e, soprattutto, non provata è l'eccezione di errore nella somma ingiunta. Non risulta in atti alcun documento comprovante un qualsiasi tipo di pagamento dell'appellante per le annualità oggetto di ingiunzione, sempre dichiarato ma mai dimostrato con atti e documenti, laddove invece la parte appellata ha comprovato di aver determinato la somma ingiunta sulla base del canone concessorio a suo tempo concordato. Per tali motivi appare fondata la sentenza di primo grado laddove non ha ammesso la CTU tecnico-contabile perché meramente esplorativa.
In conclusione, la sentenza impugnata non può che essere integralmente confermata.
Le spese - liquidate secondo dispositivo sulla base dei parametri medi di cui al DM
10.3.2014 n. 55 e succ. modif., seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione prima civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza rigettata, così provvede:
1. respinge l'appello perché inammissibile e per l'effetto conferma integralmente la sentenza n. 110/2023 emessa dal Tribunale di Lucca il
31.01.2023;
2. condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in € 9.991,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese forfettarie e Iva e Cap come per legge;
3. dà atto che ricorrono nei confronti dell'appellante i presupposti per l'applicazione del raddoppio del contributo unificato ex art. 13/1 quater
DPR n. 115/2002.
Firenze, camera di consiglio del 14.10.2025
LA CONS. EST.
D.ssa SS UE
LA PRESIDENTE
D.ssa SA AN
13
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunita in camera di consiglio e composta da:
D.ssa SA AN Presidente
D.ssa SS UE Consigliere relatore
D.ssa Laura D'Amelio Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta a ruolo il 4.5.2023 al numero 918/2023 del Registro generale della Corte di appello di Firenze avente ad oggetto: appello avverso sentenza n.
110/2023 emessa dal Tribunale di Lucca il 31.01.2023 pendente fra
( ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
NT SS ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
PARTE APPELLANTE contro nella persona Controparte_1 del Curatore dott. (COD. FISC. ) CP_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Tommaso Pellegrini ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
PARTE APPELLATA sulle seguenti conclusioni:
Parte appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello Adita ogni altra istanza disattesa e reietta, per ciascuna delle causali di cui in narrativa:
1 1) IN VIA PRELIMINARE pronunciare, stante l'improcedibilità dell'opposizione, in ragione dell'omessa proposizione da parte della convenuta opposta della procedura di mediazione una volta decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, la revoca del decreto ingiuntivo N. 1213/2021 già oggetto di opposizione nel giudizio di primo grado con ogni consequenziale pronuncia con riferimento alla sentenza n. 110/2023 impugnata dinanzi a Questa Ecc.ma Corte;
2) IN VIA PRELIMINARE disporre la sospensione dell'esecutività della sentenza n. 110/2023 emessa dal Tribunale di Lucca in persona del Magistrato Dott. Giacomo Lucente non notificata, nelle causa civile iscritta al n. 2534/2021 R.G.A.C. promossa dalla ditta individuale avverso la Parte_1
Curatela in persona del Curatore Controparte_1
Dott. in ragione della sussistenza di fumus bonis iuris nonché del CP_2 periculum in favore dell'odierno appellante, nonché di errori e vizi logici nelle motivazioni, alla luce dei gravi ed irreparabili pregiudizi che il pagamento per compulsum dell'importo di cui alla sentenza e delle relative spese legali liquidate appare suscettibile di cagionare all'odierno appellante 3) NEL MERITO dichiarare, in riforma totale della sentenza impugnata, la sentenza n. 110/2023 emessa dal Tribunale di Lucca in persona del Magistrato Dott. Giacomo Lucente nulla per mancanza degli elementi di diritto e per difetto ovvero per insufficienza di motivazioni ovvero per errori e vizi logici nelle motivazioni con conseguente annullamento della condanna dell'appellante al pagamento degli importi indicati nella sentenza suddetta poiché non dovuti procedendo ad accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo N. 1213/2021 notificato in data 30.08.21 al Sig. Parte_1
per le motivazioni dianzi dedotte disponendone la revoca integrale;
[...]
4) IN VIA ISTRUTTORIA questa difesa reitera la propria richiesta, ritualmente formulate anche in sede di precisazione delle conclusioni del giudizio di primo grado, avente ad oggetto l'instaurazione del procedimento di mediazione al fine di espletare il tentativo obbligatorio di conciliazione tra le parti essendo stato tradotto il credito azionato nel decreto ingiuntivo N. 1213/2021 ritualmente opposto;
ed in via ulteriormente subordinata reitera la richiesta circa l'espletamento di C.T.U. al fine di accertare il valore a mezzo di stima del prezzo del canone della presella anche alle luce delle variazioni dei prezzi di mercato procedendo anche alla rideterminazione nella minore misura effettivamente dovuta degli stessi.
5) condannare l'appellata alla rifusione in favore dell'appellante di spese, ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.”
Parte appellata: “Voglia la Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis,
1) in via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello del sig. Parte_1 perché proposto in violazione dell'art. 342 c.p.c.;
2) sempre in via preliminare, rigettare sia l'istanza avversa di cui all'art. 283 c.p.c. che quella di improcedibilità dell'opposizione per il mancato esperimento del
2 procedimento di mediazione da parte della convenuta appellata, in quanto entrambe inammissibili e comunque infondate in fatto ed in diritto;
3) nel merito in via principale, respingere in toto il gravame proposto dal sig. perché infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, Parte_1 confermare la sentenza n. 110/2023 Rep. emessa dal Tribunale di Lucca in data 31.01.2023, a definizione del giudizio n. 4157/2021 di R.G.; 4) nel merito in via subordinata, nel denegato caso di revoca del decreto ingiuntivo opposto per accoglimento anche parziale dell'impugnazione proposta dal sig.
condannare costui, per i motivi tutti di cui in narrativa, a Parte_1 pagare alla Curatela del fallimento della la somma di € CP_1 Controparte_1
84.146,47, o comunque la somma che risulterà di giustizia, oltre interessi moratori, con ogni consequenziale pronuncia. Ciò in accoglimento della domanda non esaminata dalla sentenza di primo grado e qui riproposta ai sensi dell'art. 346 c.p.c.; 5) nel merito in via ulteriormente subordinata, sempre nel denegato caso di revoca del decreto ingiuntivo opposto per accoglimento anche parziale dell'impugnazione proposta dal sig. condannare costui, ai sensi dell'art. 2041 Parte_1
c.c., a pagare alla Curatela del fallimento della Controparte_1 un'indennità di importo pari ad € 84.146,47, o di importo maggiore o minore, come risulterà di giustizia, oltre interessi moratori, per i motivi tutti di cui in narrativa e con ogni consequenziale pronuncia. Ciò in accoglimento della domanda non esaminata dalla sentenza di primo grado e qui riproposta ai sensi dell'art. 346 c.p.c.; In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado del giudizio.
- in via istruttoria, in denegata ipotesi e qualora ritenuto necessario, disporre CTU per la determinazione della misura del canone–indennità quale corrispettivo del godimento dell'appezzamento di suolo arenile sito in alla Via Modena - CP_1 contrassegnato dal n. 152/C di presella e catastalmente rappresentato dal foglio 18 mappale 65, subalterno 8 - già appartenente al patrimonio del Comune di
e di pertinenza della comparente società dal 20.07.2006.”. CP_1
*
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il giudizio di primo grado
In data 12.8.2021 il Tribunale di Lucca emetteva in favore della
[...] il decreto ingiuntivo n. 1213/2021 (R.G. Controparte_1
2941/2012) con cui ingiungeva a il pagamento della somma di Parte_1 euro 84.146,47, oltre interessi e spese di procedura liquidate in euro 2.500,00 ed euro 406.50 per anticipazioni oltre IVA e CPA, a titolo di corrispettivo per fatture rimaste insolute ed emesse per il godimento di un appezzamento del suolo arenile sito in alla via Modena contrassegnato dal n. 152/C di presella, foglio 18 CP_1
3 – mappale 65 sub 8, in forza della proprietà di detto appezzamento in capo al patrimonio del . Controparte_3
Con atto di citazione proponeva opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo chiedendo, nel merito, di accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo. disponendone la revoca integrale.
L'opponente sosteneva che la Curatela del fallimento della Controparte_1 era priva della legittimazione attiva a richiedere le somme per cui è causa
[...] atteso che la titolarità dell'appezzamento contrassegnato dal n. 152/C di presella apparteneva al e non alla come Controparte_3 Controparte_1 da delibera n. 59 del 20.12.2005.
Altresì, eccepiva che l'importo richiesto dall'opposta era errato e non teneva conto delle consistenti somme già versate a titolo di corrispettivo per il godimento dell'appezzamento in oggetto, e che comunque il relativo diritto di credito era prescritto poiché gli atti interruttivi inviati dall'opposta (soggetto non titolare di tale diritto) non avevano prodotto alcun effetto interruttivo della prescrizione.
Sosteneva, inoltre, che nel ricorso per decreto ingiuntivo non era stato effettuato un corretto inquadramento giuridico della natura del rapporto in essere tra le parti visto che lo stesso era stato definito in maniera di volta in volta diversa (come concessione una volta o come “rapporto innominato formatosi per facta concludentia” o qualificando la presella n. 152/C in termini di pertinenza dell'unità immobiliare di proprietà dell'opponente).
Si costituiva in giudizio la Curatela del fallimento della società
[...] contestando tutto quanto dedotto ed eccepito dall'opponente Controparte_1
e chiedendo, in via preliminare, di dichiarare provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, in via principale, chiedeva la conferma dello stesso o in subordine, la condanna dell'opponente al pagamento di euro 84.146,47, nonché, in ulteriore subordine, la condanna al pagamento della medesima somma ai sensi dell'articolo 2041 c.c. L'opponente sosteneva che la proprietà della presella n. 152/C era passata dal alla Controparte_3 Controparte_1 con espressa previsione che a quest'ultima fossero attribuiti – a decorrere
[...] dal giorno di acquisizione (20.07.2006) – tutti i diritti “di incassare e di disporre dei canoni di concessione” e più in generale di “riscossione di ogni introito connesso alla utilizzazione di tali beni…”, e che a seguito di tale passaggio, il non aveva più inviato all'opponente richieste di pagamento, Controparte_3
4 se non alcune non in proprio, bensì per conto e nell'interesse della
[...]
Controparte_1
Contestava, altresì, quanto dedotto dall'opponente con il proprio scritto difensivo perché l'assunta erroneità degli importi richiesti era denunciata in modo generico,
e inoltre il diritto di credito non si era prescritto poiché alcuni atti di messa in mora erano stati inviati all'opponente direttamente dalla e Controparte_1 altri dal , ma per conto della Controparte_3 Controparte_1
Concessi i termini ex art. 183 c.p.c., l'opponente con memoria autorizzata ex art. 183, VI comma, n. 2 formulava eccezione di improcedibilità per mancata attivazione della mediazione obbligatoria, ritenuta necessaria per materia per cui
è causa;
in subordine, chiedeva disporsi il procedimento di mediazione al fine di espletare un tentativo di conciliazione tra le parti e, in via ancora subordinata,
l'espletamento di CTU al fine di accertare il valore, a mezzo stima, del prezzo del canone della presella anche alla luce delle variazioni dei prezzi di mercato. L' opposta con memoria autorizzata ex art. 183, VI comma, c.p.c. n. 2 si opponeva all'eccezione di improcedibilità perché la materia del contendere non rientrava tra quelle previste dall'art. 5 del D.lgs. 28/2010, perché tardiva e perché non vi era stato alcun invito da parte del giudice di avviare un procedimento di mediazione.
Inoltre, la Curatela fallimentare si opponeva alla richiesta di ammissione della CTU attesa l'assenza di qualsiasi specifica contestazione dei criteri di determinazione dell'indennità per il godimento della presella sia nell'atto di opposizione sia nella memoria autorizzata ex art. 183, VI comma, c.p.c. n. 2.
Con ordinanza del 15.3.2022, il giudice, rilevato che l'opposizione non era fondata su prova scritta, né di facile e pronta soluzione, dichiarava la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 1213/2021.
A seguito dell'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. veniva emessa la sentenza n.
110/2023, oggi oggetto del giudizio di impugnazione.
Il Tribunale di Lucca con sentenza n. 110/2023, così statuiva “… rigetta
l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto;
condanna
l'opponente al rimborso delle spese di lite nei confronti dell'opposta che liquida in €. 8.433,00 oltre IVA, CAP e maggiorazione spese generali come per legge.”.
Argomentava il primo giudice che le doglianze formulate da parte opponente erano infondate in fatto ed in diritto essendo sfornite di qualsiasi elemento probatorio a supporto, e anche dilatorie essendo articolate in maniera assai generica e non circostanziata. Dichiarava infondata l'eccezione di improcedibilità della domanda
5 giudiziale per il mancato esperimento del procedimento di mediazione ex art. 5
D.lgs. 28/2010 da parte della Curatela perché tale richiesta era stata formulata dal per la prima volta con la memoria autorizzata ex art. 183, VI comma, Pt_1
c.p.c. n. 2 e, dunque, tardivamente.
Nel merito, il Tribunale riteneva provato tutto quanto dedotto ed eccepito dalla
Curatela del fallimento e, precisamente, che: Controparte_1
- deteneva un appezzamento di suolo arenile sito in nella via Pt_1 CP_1
Modena contrassegnato dal 152/C di presella e catastalmente censito al foglio 18, mappale 65 sub 8;
- tale rapporto risultava provato documentalmente (concessione di arenile comunale) in forza di contratto del 12.042005 (rep. 26.146, reg. del 14.04.2005 al n. 568, serie 1);
- la presella presentava, pacificamente, una dimensione di mq. 21+189.06;
- l'art. 4 del contratto di concessione arenile prevedeva che a fronte del godimento dovesse pagare al un canone accessorio secondo Pt_1 Controparte_3 quanto previsto all'art. 19 del capitolato delle concessioni arenili approvato dal
; Controparte_3
- nell'anno 2006 la presella 152/C era stata conferita in proprietà esclusiva dal alla come dall'allegato D) della Controparte_3 Controparte_1 delibera del Consiglio comunale di n. 40 del 28.06.2006, seguita da atto CP_1
a firma del Notaio dott. del 20.07.2006 (rep. 10377, racc. 4038) e Persona_1 che conseguentemente il diritto di incassare e di disporre dei canoni di concessione, il cui ammontare è determinato nei singoli atti di concessione, spettava alla Controparte_1
- a fronte dell'esigenza di procedere alla revisione del vecchio capitolato delle concessioni comunali (anno 1999) tutte le concessioni erano state disdettate con delibera della Giunta Comunale del 17.06.2010 compresa la presella 152/C;
- l'opponente aveva, comunque, continuato a godere della presella in causa pagando, però, la concessione solo con riferimento all'anno 2012 e una piccola parte del canone dell'anno di riferimento 2013 (indennità determinata in conformità al vecchio canone concessorio): i pagamenti erano confermati dagli estratti di c/c bancario intestati alla Controparte_1
Viceversa, il Tribunale dichiarava infondato e non provato tutto quanto dedotto ed eccepito dall'opponente n assenza di prova documentale e di una diversa Pt_1 interpretazione della documentazione prodotta.
6 In particolare, il primo giudice riteneva che:
- l'estratto della delibera consiliare del n. 40 del 28.06.2006 Controparte_3 prodotta dall'opponente non fosse di supporto alle difese avanzate;
- la delibera n. 59 del 20.12.2005 che secondo l'opponente non avrebbe trasferito alla la proprietà della presella 152/C non risultava Controparte_1 prodotta e che, comunque, era da considerarsi superata dal successivo atto di conferimento del 20.07.2006;
- le missive di messa in mora erano state inviate dal ma Controparte_3 nell'interesse della con la specificazione che il Controparte_1 pagamento dovesse essere effettuato in favore di quest'ultima;
- le doglianze avente ad oggetto le somme ingiunte non trovavano riscontro probatorio anche con riferimento alla contestazione secondo cui nell'ambito del procedimento monitorio non erano state considerate delle somme versate dall'opponente, mancando in atti qualsiasi prova documentale di avvenuti versamenti, mentre la somma ingiunta risultava corretta, trattandosi di un mero calcolo matematico tra l'indennità pari ad euro 48.28 al mq. (canone fissato dalla delibera del Consiglio Comunale di n. 23 del 30.05.2005) e la CP_1 dimensione della presella pari a mq. 21+189.06; doveva dunque rigettarsi la richiesta CTU perché meramente esplorativa.
2. Il giudizio di secondo grado
2.1 ha appellato la sentenza di primo grado rassegnando Parte_1 le istanze, anche istruttorie, sopra trascritte, instando anche per la sospensione della provvisoria esecutività del provvedimento impugnato.
Ha dedotto i seguenti motivi:
I) “nullità della sentenza di primo grado ex art. 111 Cost., 132 e 161
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.”
L'appellante lamenta la nullità della sentenza per mancanza ed insufficienza di motivazione nonché per omessa indicazione delle norme di legge e dei principi di diritto applicati nella decisione. Lamenta un grave vizio nell'iter logico seguito dal giudicante da cui discenderebbe la nullità della sentenza, fondata su argomentazioni erronee, perché non rispondenti all'effettivo svolgimento dei fatti,
e incomplete, non avendo valutato correttamente e/o qualificato correttamente il rapporto giuridico sottostante tra le parti.
A dire dell'appellante, il giudice non avrebbe tenuto, altresì, conto delle contestazioni effettuate nei confronti della anche in Controparte_1
7 epoca antecedente al fallimento, in tema di titolarità attiva del rapporto obbligatorio, posto che la sperella per cui è causa è ed è sempre rimasta nella piena titolarità del , come si evince dalla delibera n. 59 del Controparte_3
20.12.2005, dove non è presente alcuna indicazione della presella n. 152/C, e dalle missive inviate dal detto con cui richiede il pagamento del Controparte_3 canone dovuto;
quest'ultima circostanza, peraltro, escluderebbe l'effetto interruttivo della prescrizione delle missive in merito al vantato credito.
L'appellante contesta, altresì, l'imputazione degli importi perché non effettuati in maniera corretta.
II) “difetto ed errore di motivazione della sentenza appellata.”
L'appellante in questo secondo motivo richiama le difese di cui al primo motivo del proprio atto di appello, affermando come il primo giudice abbia posto ad esclusivo fondamento della propria decisione un elemento privo di qualsiasi valore probatorio e su cui non è stato effettuato alcun riscontro probatorio violando il disposto ex art. 115 c.p.c.
III) “difetto ed errore di motivazione della sentenza appellata.”
L'appellante con questo motivo ribadisce di aver sempre contestato le pretese economiche avanzate da controparte senza dare acquiescenza alcuna, nonostante l'intervenuto parziale pagamento, perché mancherebbe alla radice l'esistenza del rapporto obbligatorio tra i due soggetti che determini un qualsiasi rapporto di debito e credito. Secondo l'appellante, non essendo stata stipulata alcuna concessione tra le parti, la Curatela avrebbe inquadrato strumentalmente il rapporto come “rapporto innominato formatosi per facta concludentia” e il giudice, in assenza di elementi probatori, avrebbe deciso sulla base di presunzioni semplici, errando anche per non aver effettuato il corretto inquadramento giuridico della natura del rapporto in essere tra l'opponente e l'opposto. Altro errore in cui sarebbe in corso il giudice di prime cure è l'erroneità dei conteggi degli importi richiesti con il decreto ingiuntivo opposto, che non tiene conto delle somme già versate e non chiarisce come sia maturato l'importo ingiunto.
2.2 Si è costituita la Curatela del fallimento Controparte_1 chiedendo di dichiarare l'impugnazione inammissibile o comunque di rigettarla, perché infondata in fatto ed in diritto, previo rigetto dell'istanza di inibitoria per mancanza dei presupposti del fumus e del periculum.
In ordine ai singoli motivi di appello, ha dedotto quanto segue:
8 1) La lettura dell'atto di appello non permette di individuare le asserite mancanze e insufficienze presenti nella motivazione della sentenza impugnata, con conseguente nullità e/o inammissibilità dell'appello proposto ai sensi dell'art. 348 ter, primo comma, c.p.c. Nel merito,
l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della Controparte_1 riproposta da controparte è infondata, essendo tale legittimazione
[...] basata su fatti documentati. Parimenti infondata è la riproposta eccezione di prescrizione del diritto della Curatela poiché gli atti interruttivi della prescrizione sono stati inviati dalla e altri dal Controparte_1
per conto della e, quindi, Controparte_3 Controparte_1 validi perché inviati da un mandatario del creditore.
2) Il secondo motivo di appello è “oscuro” e “astratto”, non essendo chiaro quali fatti giustificativi del credito non sono stati provati, avendo comunque la Curatela assolto integralmente il proprio onere probatorio.
3) La sentenza di primo grado poggia su prove documentali alcune anche prodotte da L'inquadramento del rapporto giuridico effettuato in Pt_1 sentenza è esente da critiche. L'eccezione di errore della somma ingiunta, perché in eccesso non avendo tenuto conto degli acconti già versati dal
è generica e infondata perché priva di fondamento documentale. Pt_1
La somma ingiunta è stata determinata sulla base del criterio indicato nelle difese del primo grado, come indicato in sentenza.
4) L'eccezione di improcedibilità dell'opposizione per mancato esperimento della mediazione da parte della convenuta opposta è inammissibile poiché non costituisce oggetto di uno specifico motivo di appello oltre che infondata per i motivi già dedotti nel corso del giudizio di primo grado ossia perché: la materia non rientra tra quelle previste ex art. 5 d.lgs. 28/2010;
l'eccezione deve essere proposta o rilevata d'ufficio a pena di decadenza entro la prima udienza, mentre nel caso di specie essa è stata proposta per la prima volta da parte appellante con le memorie autorizzate ex art. 183,
VI° comma, c.p.c. n. 2 e, quindi, tardivamente;
la sanzione di improcedibilità può conseguire solo alla mancata conformazione all'invito del giudice a promuovere il procedimento di mediazione, mentre nel caso di specie un tale invito rivolto alla curatela non è stato formulato, anzi l'eccezione avanzata dal è stata dichiarata tardiva. Pt_1
9 Nella denegata ipotesi di accoglimento dell'impugnazione proposta dal la Pt_1 parte appellata ha infine riproposto ai sensi dell'art. 346 c.p.c. le domande subordinate assorbite per accoglimento di quella principale,
2.3 La Corte d'appello riunita in camera di consiglio tenutasi in data 3.10.2023 per deliberare sull'inibitoria proposta dall'appellante, con ordinanza dell'8.11.2023 ha respinto l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata per i motivi dedotti, e ha fissato l'udienza del 15.7.2025 (sostituita dallo scambio ed il deposito telematico di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.) per la rimessione della causa in decisione ex art. 352 c.p.c., assegnando alle parti termini perentori ed ivi indicati per il deposito di note scritte, comparse conclusionali e note di replica.
**********
L'appello non può essere accolto, risultando inammissibile per violazione dell'art. 342 c.p.c.
La giurisprudenza, anche delle Sezioni Unite statuisce che “gli artt. 342 e 434 c.p.c.
… vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazioni delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice” pur “senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata ” (Cass. SS.UU. sent. 36481 del 13.12.2022; Cass. civ. Sez. II, Ord.
1932 del 18.01.2024; Cass. SS. UU. sent. n. 27199 del 16.11.2017).
È del resto è pacifico nella giurisprudenza di legittimità che “la specificità dei motivi di appello deve essere commisurata alla specificità della motivazione e non è ravvisabile laddove l'appellante, nel censurare le statuizioni contenute nella sentenza di primo grado, ometta di indicare, per ciascuna delle ragioni esposte nella sentenza impugnata sul punto oggetto della controversia, le contrarie ragioni di fatto e di diritto che ritenga idonee a giustificare la doglianza.” (Cass. sez. I, sent. n. 1651 del 27.10.2014).
Le riportate decisioni riaffermano l'importanza del rigore processuale come garanzia di efficienza e certezza del diritto, sanzionando con l'inammissibilità le impugnazioni che non rispettano tali requisiti essenziali. Un atto di appello che si
10 traduce in contestazioni generiche o che si limiti a una ricostruzione alternativa dei fatti, senza indicare le prove a sostegno, va considerato meramente apparente e, come tale, inammissibile.
Tutto ciò detto, nel caso che ci occupa risulta come l'appellante si sia limitato a svolgere una critica apodittica e generica nei confronti della sentenza impugnata.
Le doglianze proposte non dialogano in alcun modo con la pronuncia di primo grado e non sono pertinenti rispetto alle soluzioni accolte dal primo giudice (Ordinanza
n. 21824/2019 Cassazione Civile – Sezione 2). Ed infatti, l'appellante non si confronta in alcun modo con le valutazioni poste dal giudice di primo grado in sentenza né ha illustrato per ciascuno degli argomenti dedotti in sentenza le specifiche ragioni di fatto e di diritto idonee a contrastarle.
In assenza di quanto sopra, l'appello non può che essere dichiarato inammissibile.
Solo per completezza, posto che tutti i motivi di appello restano assorbiti dalla dichiarazione di inammissibilità, si rileva brevemente come siano pienamente condivisibili le valutazioni poste dal primo giudice a fondamento della statuizione di rigetto dell'opposizione a d.i. proposta dal Infatti: Pt_1
- L'eccezione di improcedibilità della domanda per mancata attivazione della mediazione è infondata. L'art. 5 del D.lgs. 28/2010 dispone in maniera chiara che l'eccezione di improcedibilità debba essere chiesta o rilevata d'ufficio entro la prima udienza. Secondo la giurisprudenza consolidata il limite temporale della prima udienza non è derogabile. La decadenza opera in modo rigido a tutela della certezza dei tempi processuali e sottolinea l'importanza della prima udienza, momento cruciale in cui le parti devono definire tutte le eccezioni preliminari. Nel caso di specie l'appellante ha formulato l'eccezione di improcedibilità per mancato avvio della mediazione solo con la memoria autorizzata ex art. 183, VI comma,
c.p.c. n. 2 ossia oltre i termini di legge. Dunque, a prescindere dalla obbligatorietà
o meno della procedura di mediazione nel giudizio in esame, l'eccezione è, come correttamente evidenziato dal Tribunale, irrimediabilmente tardiva.
- Anche l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della Curatela del fallimento risulta infondata. Essa è basata sul Controparte_4 presupposto che il bene per cui è causa sarebbe rimasto nella titolarità del
[...]
, come si dovrebbe evincere dalla delibera n. 59 del 20.12.2005. CP_3
Sennonché, come rilevato dal primo giudice, la delibera comunale n. 59 del
20.12.2005 è stata assorbita e superata a sua volta dalla delibera comunale n. 40 del 28.6.2016 dove si legge “Al conferimento dei beni conseguirà per la CP_1
[...] il diritto di incassare e di disporre dei canoni di concessione…”. Parte_2
(pagina 3). A tale delibera è seguita la stipula di un contratto di servizio tra il e la dove si legge alle pagine 6 e Controparte_3 Controparte_1
5 (doc. 6 parte appellata: atto del Notaio dr. del 20.07.2006 rep. Persona_1
10377; racc. 403810) “Il , come sopra rappresentato, Controparte_3 dichiara di conferire e conferisce nella società quale CP_1 Controparte_1 patrimonio di proprietà della stessa, che, come sopra rappresentata, accetta i seguenti beni situati nel Comune di : A) l'area di sedime sul quale CP_1 insistono i relativi fabbricati, dati in concessione arenile, nella cosiddetta
“Passeggiata a mare”. Essa consiste in un insieme di terreni (preselle), quasi completamente edificati, con forme planimetriche più o meno regolari di dimensioni variabili, delimitata ad est dalla passeggiata a mare, costituita da Viale
Margherita e Viale Guglielmo Marconi, ad ovest da Via dei Barellai e da Via
Modena. Le aree sono distinte ai fogli 18,12,10 e 8 con vari mappali, tutti intestati al quale proprietario dell'area sottostante e a svariate Controparte_3 persone o società per quanto riguarda le costruzioni edificate. L'elenco di tali aree, che vuole qui integralmente riportato, con identificati i vari proprietari, i millesimi, la presella, la corrispondenza valutazione, il foglio e i mappali si allega al presente atto sotto la lettera “D”, presa visione e approvazione dei comparenti”.
Nell'allegato “D”, destinato a identificare le preselle conferite dal CP_3
nel patrimonio della si evidenzia, appunto,
[...] Controparte_1 la presella 152/C oggetto di causa.
- Infondata risulta, altresì, l'eccezione di prescrizione, non solo per infondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva di cui sopra ma anche perché sono presenti in atti diffide al pagamento dei canoni inviate anche direttamente dalla parte appellata e nei termini di legge. Ed infatti, posto che il pagamento dei corrispettivi da pagare ad anno si prescrive nel termine di 5 anni (art. 2948 c.c.),
è documentato come la abbia inviato al una Controparte_1 Pt_1 lettera di diffida di pagamento relativa ai canoni degli anni 2012, 2013 e 2014 con missiva del 5.9.2014 (allegato n. 27 della documentazione parte appellata) ed altra con missiva del 10.10.2019 anche per gli ulteriori canoni fino a quel momento maturati (allegato n. 12), quindi, entro i termini di prescrizione.
- Con riferimento all'assunto errore nella qualificazione del rapporto intercorso tra le parti, l'argomentazione è priva di fondamento. L'esistenza di una concessione a favore di parte appellante della presella 152/C risulta in atti, così come risulta in
12 atti che parte appellante abbia ricevuto nel 2010 una lettera di disdetta della concessione e, nonostante ciò e in assenza di prova contraria, abbia continuato ad occupare l'appezzamento del suolo arenile per cui è causa, essendo dunque tenuta al pagamento del corrispettivo di detta occupazione, in misura pari al canone precedentemente determinato, che del resto il ha continuato a Pt_1 versare per tutta l'annualità 2012.
- Priva di fondamento e, soprattutto, non provata è l'eccezione di errore nella somma ingiunta. Non risulta in atti alcun documento comprovante un qualsiasi tipo di pagamento dell'appellante per le annualità oggetto di ingiunzione, sempre dichiarato ma mai dimostrato con atti e documenti, laddove invece la parte appellata ha comprovato di aver determinato la somma ingiunta sulla base del canone concessorio a suo tempo concordato. Per tali motivi appare fondata la sentenza di primo grado laddove non ha ammesso la CTU tecnico-contabile perché meramente esplorativa.
In conclusione, la sentenza impugnata non può che essere integralmente confermata.
Le spese - liquidate secondo dispositivo sulla base dei parametri medi di cui al DM
10.3.2014 n. 55 e succ. modif., seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione prima civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza rigettata, così provvede:
1. respinge l'appello perché inammissibile e per l'effetto conferma integralmente la sentenza n. 110/2023 emessa dal Tribunale di Lucca il
31.01.2023;
2. condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in € 9.991,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese forfettarie e Iva e Cap come per legge;
3. dà atto che ricorrono nei confronti dell'appellante i presupposti per l'applicazione del raddoppio del contributo unificato ex art. 13/1 quater
DPR n. 115/2002.
Firenze, camera di consiglio del 14.10.2025
LA CONS. EST.
D.ssa SS UE
LA PRESIDENTE
D.ssa SA AN
13
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
14