CA
Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/04/2025, n. 2109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2109 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE così composta: dr. Nicola Saracino Presidente relatore dr. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere dr. Marco Genna Consigliere all'udienza del 03/04/2025, all'esito della discussione orale, riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, mediante lettura in aula del dispositivo, la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 6525 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 (cui è stata riunita la causa iscritta al n.
6583/2021 del Ruolo generale affari contenziosi), vertente
nella causa rg n. 6525/2021
TRA
( ) in Parte_1 P.IVA_1 persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, VIA DEI PORTOGHESI 12
00100 ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo difende
APPELLANTE
E
Controparte_1
( ) in persona del l.r.p.t, domiciliato in VIALE
[...] P.IVA_2
BRUNO BUOZZI 49 ROMA, presso lo studio dell'Avv. MONDINI PAOLO FLAVIO
( ), che lo rappresenta e difende C.F._1
APPELLATO
E RAG. ( ), Parte_2 C.F._2 domiciliato in VIALE BRUNO BUOZZI 49 ROMA, presso lo studio degli Avv.ti
BORTOLUZZI GUIDO ( ) e ASTORINA PIERPAOLO C.F._3
( ) che lo rappresentano e difendono C.F._4
APPELLATO
nella causa rg n. 6583/2021
TRA
RAG. ( ), Parte_2 C.F._2 domiciliato in VIALE BRUNO BUOZZI 49 ROMA, presso lo studio degli Avv.ti
BORTOLUZZI GUIDO ( ) e ASTORINA PIERPAOLO C.F._3
( ) che lo rappresentano e difendono C.F._4
APPELLANTE
E
( ) in Parte_1 P.IVA_1 persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, VIA DEI PORTOGHESI 12
00100 ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo difende
APPELLATO
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 6404/21 emessa dal Tribunale di Roma in data 14.04.2021.
FATTO E DIRITTO
La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata:
«Con ricorso ex art. 6 dlgs 150/2011, depositato in via telematica il 02.03.2020 lo si opponeva al decreto Controparte_1 sanzionatorio n. 401751/A del 31 gennaio 2020, emesso dal Parte_1
, notificato a mezzo pec in data 01.02.2020, con il quale era ingiunto di
[...]
pagare, in solido con il rag. entro 30 giorni dalla notifica del decreto, Parte_2
la somma di euro 300.020,00 comprensiva di spese quantificate in euro 20,00, per violazione dell'allora vigente art. 41 del d.lgs. 231/2007, ovvero per aver omesso di segnalare operazioni sospette riferite al cliente Hotel Pasteur srl nel periodo dal 27.06.2014 al 07.10.2015, per un importo complessivo di euro 28.739.431,55. Parte opponente deduceva quali motivi di opposizione:
1. la mancata motivazione e illegittimità del decreto nella parte concernente l'affermazione della natura solidale della responsabilità in capo allo Studio professionale, assumendo che la mera appartenenza del professionista sanzionato ad uno studio associato non poteva determinare alcuna responsabilità a carico dei professionisti estranei all'incarico, a fronte del carattere personale della prestazione professionale ex art. 2232 c.c.; 2. il difetto di motivazione del decreto opposto, per non avere tenuto conto degli scritti difensivi presentati ex art. 18
l.689/1981; 3. l'insussistenza nel merito di tutti i rilievi e violazioni ascritti, evidenziando la mancata corrispondenza tra i singoli indicatori di anomalia di cui al d.m. Giustizia
16.04.2010 citato nel decreto sanzionatorio e la fattispecie concretamente accertata;
4.
l'eccessiva entità della sanzione, sproporzionata in quanto riferibile ad una sola operazione (quella relativa all'acquisizione dell'immobile a Milano), non potendo il presunto comportamento omissivo rivestire i caratteri della gravità qualificata che avevano portato ingiustamente ad irrogare la massima sanzione possibile. Si costituiva
Contr il (di seguito per brevità , chiedendo il Parte_1 rigetto dell'opposizione e dell'istanza cautelare. All'udienza del 29.09.2020 fissata per la comparizione delle parti era riunito al presente procedimento quello recante il n.
16371/2020 attivato dal rag. contro il medesimo decreto di Parte_2
ingiunzione. Nel giudizio riunito parte ricorrente aveva proposto analoghi motivi di opposizione, chiedendo anch'essa in via cautelare la sospensione dell'esecutività del provvedimento e il si era costituito chiedendo il rigetto dell'opposizione e Parte_1 dell'istanza cautelare».
All'esito del giudizio il tribunale, in accoglimento totale dell'opposizione proposta dallo , ha annullato il decreto Controparte_1
sanzionatorio opposto nei suoi confronti e, in accoglimento parziale dell'opposizione proposta da , ha annullato il decreto sanzionatorio opposto Parte_2
e rideterminato la sanzione irrogata nei suoi confronti in euro 80.000,00, compensando le spese di lite tra tutte le parti.
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono:
1. quanto alla posizione dell' , ha ritenuto insussistenti i Controparte_1 presupposti per l'affermazione di una responsabilità solidale ex art. 6 L. 689/81, essendo stato il rag. sanzionato nell'esercizio della sua attività professionale che ha Parte_2
natura personale e, pertanto, non è suscettibile di imputazione organica ex art. 2049 c.c.
Il tribunale ha specificato che il professionista che opera all'interno di uno studio professionale, svolgendo personalmente la sua attività risponde da solo delle obbligazioni assunte, sia nei confronti del cliente che di terzi, quando la violazione è collegata all'attività professionale svolta, sulla quale lo non ha alcun potere di vigilanza e/o CP_1
direzione. Sulla base di dette considerazioni il giudice di prime cure ha accolto l'opposizione dell' e annullato il decreto sanzionatorio nei Controparte_1
suoi confronti;
2. quanto alla posizione del singolo professionista, il rag. relativamente Parte_2
Contr al dedotto difetto di motivazione del decreto opposto (per non aver tenuto conto il degli scritti difensivi presentati dal rag. ex art. 18 L. 689/81) il tribunale ha Parte_2
ritenuto lo stesso insussistente dal momento che nel provvedimento opposto sono stati descritti i fatti che hanno portato all'applicazione della sanzione, evidenziati i risultati dell'attività investigativa della GDF, considerate le deduzione difensive dell'opponente e riportate le valutazioni che hanno indotto la p.a. ad affermare la sussistenza dell'illecito contestato;
3. nel merito, ha rigettato l'impugnazione proposta dal professionista, ritenendo integrati, nel caso di specie, gli indici di anomalia di cui al D.M. Giustizia del 16.04.2010 citato nel decreto sanzionatorio che dovevano indurre il ricorrente ad una maggiore ponderatezza nella valutazione del rischio;
ritenendo altresì priva di valenza esimente la circostanza, segnalata dall'opponente agli operanti, rappresentata dalla convinzione che fosse il Notaio a dover provvedere alla segnalazione;
4. ha ritenuto che l'omissione contestata al professionista non potesse considerarsi come unica ed isolata dal momento che lo stesso, nonostante avesse consapevolezza della necessità della segnalazione già al momento dell'atto di costituzione della società, ha continuato anche in una fase successiva (ossia nello svolgimento dell'assistenza societaria) ad omettere qualsivoglia segnalazione in ordine alle numerose movimentazioni bancarie indicate nel decreto sanzionatorio;
5. ha rilevato che, nell'irrogazione della sanzione, l'amministrazione avrebbe dovuto tenere conto del disposto di cui all'art. 3 co.4 del d.lgs. 231/2007 (secondo cui l'applicazione delle misure previste dal decreto deve essere proporzionata alla peculiarità delle varie professioni e alle dimensioni dei destinatari della normativa) dal momento che, trattandosi di un'attività resa da un singolo professionista, l'applicazione della sanzione massima risulta sproporzionata sia relativamente agli onorari percepiti che alla realtà professionale e alle dimensioni dello studio. Il giudicante di prime cure ha rideterminato la sanzione irrogata, riducendola da euro 300.000,00 a 80.000,00, alla luce della collaborazione fornita dal professionista in sede di verifica, dell'onorario percepito, nonché della circostanza che, nel caso di specie, si è trattato di una violazione grave e ripetuta ma non sistematica.
Nel procedimento iscritto al n. rg 6525/2021 ha proposto appello il
[...]
al quale resistono Parte_1 Parte_2
e
[...] Controparte_1
.
[...]
Nel procedimento iscritto al n. rg 6583/2021 ha proposto appello Parte_2
. Il ha resistito al
[...] Parte_1 gravame e spiegato appello incidentale con il quale ha reiterato pedissequamente i motivi già dedotti nell'appello autonomo di cui sopra.
L'appello è stato deciso all'udienza del 03/04/2025 con lettura del dispositivo.
L'appello recante n. rg. 6525/2021 contiene due motivi:
I) con il primo motivo si sostiene, quanto al profilo della responsabilità solidale dello , che il giudice avrebbe adottato un'interpretazione eccessivamente Controparte_3 restrittiva dell'art. 6 L. 689/81, non aderente alla finalità della disciplina e non conforme ai principi espressi dalla Corte di Cassazione. Sul punto, il Ministero osserva che le associazioni professionali avendo natura di “associazioni non riconosciute” (rientranti nella più ampia categoria degli enti privi di personalità giuridica) sono espressamente menzionate dall'art. 6 quali soggetti obbligati in solido con l'autore della violazione e, pertanto, dallo stesso tenore del citato articolo si evincerebbe che la natura personale della responsabilità dell'autore materiale dell'illecito non è incompatibile con la responsabilità solidale dell'ente di appartenenza, avendo quest'ultima la funzione di garantire il pagamento della somma dovuta e di incentivare il controllo ex ante. Parte appellante sostiene che, nel caso di specie, sussiste il collegamento tra autore della violazione ed ente, richiesto dalla norma ai fini della responsabilità solidale, in quanto il rag. Parte_2 ha svolto l'attività professionale in qualità di “Senior Partner” dello studio e gravava sullo Studio associato l'obbligo di sorveglianza/vigilanza sull'operato dei propri membri, soprattutto considerando l'adozione di una procedura di antiriciclaggio organica e comune;
II) con il secondo motivo si sostiene, quanto alla rideterminazione della sanzione, che il giudice avrebbe omesso di considerare approfonditamente le ragioni illustrate dal
(sottese alla commisurazione dell'importo della sanzione irrogata) giungendo Parte_1
ad una valutazione contraddittoria. Sul punto, il osserva che nonostante sia stata Parte_1
riconosciuta la gravità della violazione commessa dal professionista, il primo giudice avrebbe operato una riduzione dell'importo mediante una meccanica applicazione dell'art. 3 co. 4 D.lgs n. 231/2007, ovvero senza confutare analiticamente le valutazioni e i criteri utilizzati dall'amministrazione per quantificare la sanzione e senza considerare una teorica griglia di applicazione di minimi e massimi.
L'appello recante n. rg. 6583/2021 contiene quattro motivi:
I) con il primo motivo il rag. sostiene che il giudice avrebbe errato nel Parte_2 non rilevare l'illegittimità del decreto per omessa considerazione degli scritti difensivi presentati dal professionista ex art. 18 L. 689/81. Segnatamente, parte appellante, pur ammettendo che il provvedimento sanzionatorio amministrativo può essere motivato per relationem, afferma che nel caso di specie il giudicante non ha “correttamente applicato
i principi enunciati nelle pronunce citate nella sentenza” giacché “il mero richiamo al
P.V.C. contenuto nel successivo decreto sanzionatorio non può in nessun modo essere considerato quale idonea motivazione per relationem dello stesso, per la semplice ragione che il P.V.C. non può contenere in sé alcuna replica alla tesi difensiva rappresentata dall'esponente in quanto ad essa antecedente”;
II) con il secondo motivo si sostiene, nel merito, che la sentenza di primo grado sia viziata in quanto il giudice avrebbe assunto, quali parametri per valutare la sussistenza di un obbligo di segnalazione, elementi che, a tutto concedere, avrebbero potuto indurre il professionista ad innalzare l'intensità della c.d. adeguata verifica del Cliente, ma non a segnalare alla Banca d'Italia le operazioni poste in essere da Hotel Pasteur S.r.l. Nello specifico, si sostiene che gli indici evidenziati dal tribunale per motivare la sussistenza dell'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette avrebbero potuto al più far innalzare il grado di rischio connesso al cliente in materia di adeguata verifica, ma non comportare l'obbligo di segnalazione in quanto le fattispecie della “adeguata verifica della clientela” e “della segnalazione di operazioni sospette” opererebbero su due piani distinti e, di conseguenza, il mero riscontro nel caso concreto di una casistica considerata anomala non obbligherebbe il professionista ad inoltrare una segnalazione, inducendolo, al massimo, a raccogliere maggiori informazioni per verificare se sussistono valide ragioni per giustificare l'apparente anomalia. Laddove siano riscontrare valide motivazioni, come avvenuto nel caso di specie a detta dell'appellante, non sorge il sospetto e, pertanto, non è dovuta alcuna segnalazione;
III) con il terzo motivo vi si sostiene che il giudice avrebbe erroneamente considerato “qualificata” (e quindi rientrante nell'ambito di applicazione del comma 2 dell'art. 58 D.lgs 231/2007) la fattispecie di illecito contestato al rag. Nello Parte_2 specifico, l'appellante lamenta che il giudice di prime cure ha erroneamente conteggiato le operazioni contestate, le quali andrebbe ricondotte ad un'unica violazione rientrando, pertanto, nella fattispecie base di cui al comma 1. Con il medesimo motivo di gravame,
l'appellante sostiene altresì che, anche laddove si volesse ritenere integrata la fattispecie qualificata di illecito, vi sarebbe comunque sproporzione tra l'importo della sanzione
(come rideterminato dal giudice) e il valore dell'operazione ritenuta sospetta. Sul punto,
l'appellante lamenta un errore di calcolo dell'ammontare complessivo delle operazioni Contr sospette operato inizialmente dal e poi confermato dal tribunale, in quanto il medesimo denaro sarebbe stato conteggiato due volte (prima come provvista iniziale e successivamente come investimento);
IV) con il quarto motivo si contesta la compensazione delle spese di lite operata in prime cure in quanto il giudice avrebbe dovuto accogliere interamente le domande svolte dal rag. non soltanto parzialmente. Parte_2
Osserva la Corte quanto segue, sull'appello del . Parte_1
Sul primo motivo.
Il tribunale ha motivato l'esenzione di responsabilità dell'associazione professionale alle pagg.
5-7 della sentenza impugnata, qui espressamente richiamate.
A fronte delle articolate argomentazioni del primo giudice l'appellante oppone che la veste giuridica di associazione non riconosciuta dell'associazione professionale la iscrive direttamente nello schema dell'art. 6 l. 689/81, con funzioni di controllo ex ante sull'operato del singolo professionista, tanto più a mente della predisposizione di una procedura per l'antiriciclaggio comune.
Il motivo è meramente assertivo nella parte in cui - trascurando i precedenti giurisprudenziali citati dal primo giudice – omette di prendere posizione sulla natura strettamente personale della prestazione professionale che non tollera, per definizione, controllo o vigilanza ex ante ad opera di terzi, tale dovendosi considerare la stessa associazione della quale il professionista faccia parte. L'ipotetica violazione, ad opera del singolo, di disposizioni organizzative liberamente accettate con l'adesione all'associazione professionale, non può generare la responsabilità dell'ente ma soltanto conseguenze sul piano dei rapporti tra il singolo professionista e l'associazione.
Così come, del resto, l'adesione al programma antiriciclaggio adottato dall'associazione professionale non esonererebbe il singolo professionista da responsabilità ove quel piano risultasse inadeguato allo scopo;
in tal caso anche l'associazione professionale risponderebbe, ma per una propria condotta causalmente collegabile all'illecito del singolo.
Il tribunale ha spiegato, sulla base di giurisprudenza conferente, che l'art. 6 della l.
689/81 non legittima, nell'ipotesi delle associazioni professionali, il ricorso alla struttura dell'art. 2049 c.c., proprio per la personalità della prestazione e della conseguente responsabilità insuscettibile di imputazione organica.
Il motivo è pertanto respinto.
Sul secondo motivo.
Il tribunale ha motivato la riduzione della sanzione da 300.000,00 ad 80.000,00 euro sulla base dell'art. 3, comma 4, del d. lvo n. 231 del 2007 (si vedano le pagg. 18-19 della sentenza appellata, qui richiamate). Non dovevano essere trascurati, in particolare, elementi quali la natura libero professionale dell'attività svolta dall'autore dell'illecito e la modesta dimensione dell'organizzazione professionale nella quale egli era inserito, con espresso riferimento, per l'appunto, “alle peculiarità delle varie professioni e alle dimensioni dei destinatari della presente normativa”. Il tribunale non aveva in alcun modo escluso che ricorresse l'ipotesi più grave prevista dall'art. 58 del d.lvo n. 231 del 2007 ma, muovendosi tra i limiti edittali (30.000
– 300.000 euro) aveva rimodulato la sanzione in 80.000,00 euro.
A tanto l'appellante contrappone che l'applicazione dell'art. 3, comma 4, d. lvo n.
231/2007 risulterebbe “apodittica” (perché priva di riferimento ai criteri di scostamento dal massimo o dal minimo edittale) a fronte delle griglie ministeriali predisposte per commisurare le sanzioni alla gravità dell'illecito.
Il motivo è infondato.
La sanzione determinata dal tribunale è ben lontana dal minimo edittale di
30.000,00 euro e l'appellante (che non ha peraltro prodotto le “griglie” ministeriali alle quali ha fatto riferimento) non ha indicato come l'amministrazione avesse tenuto in considerazione la condizione personale del professionista, la dimensione dell'organizzazione nella quale egli operò, i compensi percepiti per le prestazioni dalle quali ebbe origine la contestazione dell'illecito, ancorando il motivo di impugnazione alla
“gravità” della violazione, mai negata dal tribunale ed alla violazione dei criteri ministeriali (le cd “griglie”). .
Va al riguardo ricordato che “Il giudice di merito, nel determinare la sanzione pecuniaria entro i limiti edittali, deve tener conto della gravità della violazione, della personalità dell'agente e delle sue condizioni economiche, senza essere tenuto a specificare in sentenza i criteri adottati per la determinazione della sanzione.”
(Cass. civ., sez. II , 31/07/2024 , n. 21502; si veda anche Cass. civ. , sez. II , 17/07/2024,
n. 19716).
Il motivo è pertanto respinto.
Sull'appello di . Parte_2
Sul primo motivo.
La circostanza che il provvedimento sanzionatorio sia stato motivato richiamando il verbale di accertamento, pur dopo che l'interessato aveva presentato memorie difensive, non implica che le stesse non siano state considerate. Il tribunale ha dato conto, con argomentazione persuasiva, del soddisfacimento dell'obbligo di motivazione del provvedimento sanzionatorio alle pagg.
8-9 della sentenza impugnata, qui richiamate. Sul secondo motivo.
I fatti posti a base dell'accertamento e poi della sanzione sono stati analiticamente descritti dal tribunale alle pagg. 12-18 della sentenza impugnata, qui richiamate.
Il motivo di appello col quale si sostiene che non ricorressero indici di anomalia imponenti la segnalazione, ma al più elementi capaci di far scattare l'obbligo di adeguata verifica del cliente, non può essere accolto.
L'attività professionale prestata dall'appellante gli aveva consentito di raccogliere significativi elementi da portare all'attenzione dell'autorità di vigilanza, così riassunti dal primo giudice:
“Gli indici di anomalia (tenuto conto anche di quelli indicati nel D.M. Giustizia citato) che dovevano indurre il ricorrente ad una maggiore ponderatezza nella valutazione del rischio erano i seguenti. La presenza di altri soci (circostanza che non poteva essere nascosta al commercialista per evidenti ragioni) della costituenda società
Hotel Pasteur era stata resa nota solo a trattive avanzate. Invero, lo stesso Parte_2
dichiarava agli operanti in data 2.07..2016 (cfr. p. 15 e 16 del verbale di accertamento) che solo “a trattativa avanzata, il SS mi informò di avere un socio di nazionalità
Russa, tale e che “non emerse alcun altro socio fino al momento Persona_1
della sua costituzione avvenuta in data 27/04/2014 presso lo studio del notaio Per_2 di Milano, alla quale partecipai.” L'intera provvista dell'operazione (che in
[...] origine sembrava dovesse provenire dall'Austria con fondi provenienti da una società di
Cipro) - era stata al contrario versata da una società estera avente sede in uno Stato a fiscalità privilegiata che non presentava nessun contatto apparente e documentato con le società stipulanti l'atto componenti della costituenda società Hotel Pasteur. Il professionista non era stato posto in grado di conoscere il titolare effettivo della società finanziatrice, né al momento della costituzione della società, né nel periodo successivo per tutta la durata del rapporto professionale, in mancanza di qualsiasi documento ufficiale allegato (nella nota integrativa al bilancio dell'Hotel Pasteur srl al 31.12.2014 era genericamente riportato di un finanziamento ricevuto da una società correlata destina all'acquisto dell'immobile da ristrutturare). Nessuna indagine era stata svolta sulla capacità patrimoniale delle società titolari del capitale sociale della Hotel Pasteur srl. Il ricorrente, nel corso dell'esecuzione dell'incarico, ha avuto contatti solo con il sig. mai identificato, sebbene quest'ultimo fosse stato nominato procuratore CP_4 speciale per la costituzione della società Hotel Pasteur da entrambe le socie. Al momento della cessazione dell'incarico da parte del professionista avvenuto di fatto il 07.10.2015 le scritture contabili non erano mai state prelevate, tanto da risultare, al momento dell'accertamento ancora nella disponibilità del ricorrente, mentre l'hotel cui era finalizzata l'intera operazione non è stato mai realizzato (elementi questi che dovevano indurre ragionevoli dubbi in ordine alle reali finalità dell'operazione). Ancora il professionista era a conoscenza che la società cliente (Hotel Pasteur srl) era titolare di due conti correnti, in euro e dollari, alimentata dalla medesima società avente sede in paese a fiscalità privilegiata, nonché delle numerose operazioni di apertura e chiusura di rapporti di conto corrente eseguite nell'arco di tempo dal 25.06.2014 al 19.12.2014 e della movimentazione bancaria sopra richiamata di ingente valore. Si tratta di circostanze che dovevano risultare anomali in considerazione dell'ingente capitale movimentato e alla luce di tutte le informazioni di cui il professionista disponeva in virtù dell'attività svolta.”.
Si trattava, in sostanza, di rilevante operazione economica apparentemente volta all'avvio di un'attività alberghiera mediante l'acquisto dell'immobile in Milano per circa otto milioni di euro ad opera di società i cui partecipanti non erano stati compiutamente identificati;
la gran parte del capitale proveniva da un soggetto estraneo all'affare stabilito in un paese a fiscalità privilegiata;
vennero aperti plurimi rapporti bancari, in diversa valuta, per veicolare un rilevantissimo flusso di denaro di circa quattordici milioni di euro nell' arco temporale di circa un anno (movimentazioni descritte alle pagg. 13-15 della sentenza appellata).
Tali elementi, come ritenuto dal tribunale, dovevano far sorgere nel professionista il sospetto del possibile riciclaggio e quindi sussisteva l'obbligo di segnalazione delle plurime operazioni, comprensive della costituzione della Hotel Pasteur srl - la cui compagine sociale non era compiutamente identificata - e delle svariate operazioni bancarie.
Né vale ad escludere la responsabilità la circostanza che anche altri professionisti
(il notaio) fossero tenuti alla segnalazione.
Con specifico riferimento all'apporto di capitale da parte della CP_5
l'appellante esclude l'anomalia in quanto detta società sarebbe di proprietà del sig. , Per_1
unico socio della società AU LT (doc. 9 fasc. primo grado), a sua volta proprietaria del 50% delle quote di Hotel Pasteur S.r.l..
La circostanza era stata dedotta in sede di memoria difensiva dinanzi all'autorità amministrativa (doc. 7 pag. 7 allegato in primo grado).
Osserva la Corte che nessuno dei due documenti indicati dall'appellante prova che la fosse riconducibile al sig. CP_5 Persona_1
Sul terzo motivo.
Corrisponde all'analogo motivo di opposizione in prime cure al quale il tribunale aveva così risposto: “Riguardo all'ultimo motivo di opposizione l'omissione contestata al professionista non può considerarsi unica e isolata;
il predetto nonostante avesse consapevolezza della necessità della segnalazione già al momento dell'atto di costituzione della società (tanto da ritenere tale incombenza di esclusiva competenza del
Notaio rogante), anche in una fase successiva, nello svolgimento dell'assistenza societaria, pure in possesso di tutti i documenti contabili - da cui era evincibile
l'operatività della società (titolare di conti correnti presso una banca di Vienna, in euro
e in dollari) che concedeva finanziamenti infruttiferi estranei all'oggetto sociale a società terze - ha continuato ad omettere qualsivoglia segnalazione in ordine alle numerose movimentazioni bancarie analiticamente indicate nel decreto sanzionatorio. Ancora
l'entità delle somme oggetto delle operazioni in esame (complessivamente di euro
28.739.431,55) e il contesto in cui esse sono state realizzate (in particolare in considerazione della evidenza dei motivi di sospetto e dell'omissione da parte del professionista di ogni approfondimento riguardo agli evidenti profili di anomalia), non consentono di inquadrare la fattispecie contestata nella ipotesi base di cui all'art. 58 comma 1 del vigente dlvo 231/2007.”.
L'impugnante sembra voler contrapporre l'unitarietà dell'operazione economica alla pluralità di operazioni sospette non segnalate (analiticamente descritte tanto nel decreto sanzionatorio quanto nella sentenza impugnata). Ed anche a voler concedere la duplicazione di alcune voci, dapprima conteggiate come provvista e poi come investimento, la complessiva entità economica delle operazioni non segnalate resta di assoluta rilevanza (circa quattordici milioni di euro) e non giustifica l'invocazione dell'ipotesi non qualificata dell'illecito. Nella parte in cui ipotizza che la sanzione sia stata (erroneamente) determinata dal tribunale sulla base dell'errato valore economico delle operazioni non segnalate, il motivo trascura del tutto che il primo giudice ha tenuto in considerazione primariamente aspetti diversi da quello segnalato: “…nell'irrogazione della sanzione l'amministrazione doveva tenere conto del disposto di cui comma 4 art. 3 dlvo n. 231/2007 secondo cui
“l'applicazione delle misure previste dal presente decreto deve essere proporzionata alla peculiarita' delle varie professioni e alle dimensioni dei destinatari della presente normativa”. Sotto tale aspetto si tratta di un'attività resa da un singolo professionista e il massimo della sanzione applicata, di euro 300.000,00, appare all'evidenza sproporzionata rispetto sia agli onorari percepiti che alla realtà professionale e alle dimensioni dello studio, verosimilmente non in grado di predisporre una procedura antiriciclaggio paragonabile a quella adottabile da altri soggetti maggiormente strutturati (quali le banche e gli istituti di credito). In questo contesto, tenuto conto di quanto disposto dagli artt. 58 comma 2 e 69 comma 1 del vigente dlvo 231/2007 e della sanzione ivi prevista, tra minimo di euro 30.000,00 ed un massimo di euro 300.000, appare equa una riduzione sino ad euro 80.000,00, tenuto conto della collaborazione fornita dal professionista in sede di verifica e dell'onorario percepito -a fronte della prestazione professionale resa - (di euro 26.369,58, come indicato nel decreto sanzionatorio), nonché della circostanza che, nel caso di specie, si tratta di una violazione sicuramente grave e ripetuta, ma non sistematica (l'attività ispettiva non ha rilevato altre violazioni riferite agli altri clienti del professionista).”.
In tale parte il motivo è, pertanto, inammissibile.
Sul quarto motivo.
La compensazione delle spese operata dal primo giudice si sottrae ad ogni critica dal momento che la fondatezza dell'illecito contestato è stata confermata e si è pervenuti alla sola rideterminazione della sanzione nei confronti dell'appellante.
Contr Le spese del grado seguono la regola e sono pertanto compensate tra il e stante la reciproca soccombenza;
vanno poste a carico del Parte_2
quanto all'appello, respinto, contro l'associazione professionale, tenuto conto Parte_1
del valore della controversia dato da quello della sanzione opposta.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello, ogni altra conclusione disattesa, così provvede: respinge gli appelli e conferma la sentenza impugnata;
compensa le spese tra il e Controparte_6 [...]
; Parte_2
condanna il al rimborso, in favore Parte_1
dell delle spese di Controparte_1
lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 7.500,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
⎯ si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento da parte di di un ulteriore importo a titolo di Parte_2 contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma il giorno 03/04/2025.
Il Presidente Estensore
Dr. Nicola Saracino