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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. I, sentenza 17/02/2026, n. 1400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1400 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1400/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 1, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
BARBARINO IGNAZIA, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5051/2024 depositato il 10/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Sant'Alfio - Via Vitt. Nominativo_1 95010 Sant'Alfio CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 233 IMU
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: il difensore insiste in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, notificato in data 21 febbraio 2024 al comune di Sant'Alfio, Ricorrente1 ha impugnato, innanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria, l'avviso di accertamento n. 233 del 04/10/2023 , notificato in data 11.01.2024, per un importo di € 376,00, oltre sanzioni e interessi , relativo al mancato pagamento dell'IMU per l'anno di imposta 2018 relativo ad un tratto di terreno identificato al foglio 21, part. n. 334 , di mq 1874 ritenuta area fabbricabile.
A fondamento della opposizione, il ricorrente eccepiva:
1) Difetto di motivazione in quanto il comune di Sant'Alfio aveva applicato il valore di € 25 al mq al terreno, considerato edificabile, senza indicare i criteri utilizzati.
2) Il valore del terreno era quasi nullo poiché in parte soggetto a vincolo di inedificabilità assoluta ed il comune non aveva tenuto in considerazione la conformazione dei luoghi (vicinanza ad un corso d'acqua, distanza da immobili vicini, vincoli paesaggistici, assenza di un piano di lottizzazione ).
3) Il terreno ricadeva per la maggior parte in zona C3 del PRG (area di residenza stagionale) ed in parte sottoposto a vincolo di inedificabilità assoluta per la presenza di un torrente, come attestava il certificato di destinazione urbanistica in atti prodotto dal quale tuttavia non era dato evincere quanta parte del terreno era edificabile. Il terreno confinava per tutta la sua lunghezza con un torrente per cui il vincolo di inedificabilità era tale da rendere impossibile l'edificazione..
4) Il comune aveva omesso di determinare il valore venale del terreno alla luce della sua potenzialità edificatoria in violazione dell'art. 5 del D.L.gs. n 504/1992.
5) Il comune aveva violato il disposto dell'art. 1 comma 746 della L. n. 160/2019.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'atto impugnato .
Il comune di Sant'Alfio non si costituiva in giudizio.
All'odierna udienza la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Il comune di Sant'Alfio al terreno del ricorrente ha applicato il valore di € 25,00 al mq basandosi sulla rendita catastale del terreno.
Il ricorrente ha prodotto in giudizio il certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal comune dal quale non è dato evincere quale parte dell'immobile debba ritenersi edificabile. Infatti detto certificato attesta soltanto “Che l'immobile ubicato in Sant'Alfio, nel N.C.T. al foglio 21 particella 334 ricade per la maggior parte in zona C3a “Aree di residenza stagionale” e in parte a vincolo di inedificabilità assoluta (torrente)” e che “Le suddette particelle ricadono ai sensi del D.A. n. 31/GAB , del D.A. n.53/GAB. E del D.A. n. 62/GAB
- “Piano Paesaggistico " vedi tavole: “Componenti del Paesaggio”, “Regimi Normativi ", “beni paesaggistici” del suddetto piano Paesaggistico”.
Pertanto, non è dato evincere quale parte ed in che misura il terreno debba ritenersi edificabile e la presenza del torrente confinante col terreno rende certamente difficile la possibilità di poter edificare .
Detti profili si riverberano sull'atto impugnato, che risulta insufficientemente motivato sia sulla possibilità di edificazione che sulla quantificazione stessa del tributo non risultando congruo il valore attribuito al terreno.
Le spese seguono il criterio della soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania, in composizione monocratica , accoglie il ricorso ed annulla l'avviso di accertamento impugnato.
Condanna il comune di Sant'Alfio al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 300,00, oltre
IVA e CP .
Così deciso in Catania l'11 febbraio 2026
Il giudice
(dr.ssa Ignazia Barbarino)
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 1, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
BARBARINO IGNAZIA, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5051/2024 depositato il 10/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Sant'Alfio - Via Vitt. Nominativo_1 95010 Sant'Alfio CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 233 IMU
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: il difensore insiste in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, notificato in data 21 febbraio 2024 al comune di Sant'Alfio, Ricorrente1 ha impugnato, innanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria, l'avviso di accertamento n. 233 del 04/10/2023 , notificato in data 11.01.2024, per un importo di € 376,00, oltre sanzioni e interessi , relativo al mancato pagamento dell'IMU per l'anno di imposta 2018 relativo ad un tratto di terreno identificato al foglio 21, part. n. 334 , di mq 1874 ritenuta area fabbricabile.
A fondamento della opposizione, il ricorrente eccepiva:
1) Difetto di motivazione in quanto il comune di Sant'Alfio aveva applicato il valore di € 25 al mq al terreno, considerato edificabile, senza indicare i criteri utilizzati.
2) Il valore del terreno era quasi nullo poiché in parte soggetto a vincolo di inedificabilità assoluta ed il comune non aveva tenuto in considerazione la conformazione dei luoghi (vicinanza ad un corso d'acqua, distanza da immobili vicini, vincoli paesaggistici, assenza di un piano di lottizzazione ).
3) Il terreno ricadeva per la maggior parte in zona C3 del PRG (area di residenza stagionale) ed in parte sottoposto a vincolo di inedificabilità assoluta per la presenza di un torrente, come attestava il certificato di destinazione urbanistica in atti prodotto dal quale tuttavia non era dato evincere quanta parte del terreno era edificabile. Il terreno confinava per tutta la sua lunghezza con un torrente per cui il vincolo di inedificabilità era tale da rendere impossibile l'edificazione..
4) Il comune aveva omesso di determinare il valore venale del terreno alla luce della sua potenzialità edificatoria in violazione dell'art. 5 del D.L.gs. n 504/1992.
5) Il comune aveva violato il disposto dell'art. 1 comma 746 della L. n. 160/2019.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'atto impugnato .
Il comune di Sant'Alfio non si costituiva in giudizio.
All'odierna udienza la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Il comune di Sant'Alfio al terreno del ricorrente ha applicato il valore di € 25,00 al mq basandosi sulla rendita catastale del terreno.
Il ricorrente ha prodotto in giudizio il certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal comune dal quale non è dato evincere quale parte dell'immobile debba ritenersi edificabile. Infatti detto certificato attesta soltanto “Che l'immobile ubicato in Sant'Alfio, nel N.C.T. al foglio 21 particella 334 ricade per la maggior parte in zona C3a “Aree di residenza stagionale” e in parte a vincolo di inedificabilità assoluta (torrente)” e che “Le suddette particelle ricadono ai sensi del D.A. n. 31/GAB , del D.A. n.53/GAB. E del D.A. n. 62/GAB
- “Piano Paesaggistico " vedi tavole: “Componenti del Paesaggio”, “Regimi Normativi ", “beni paesaggistici” del suddetto piano Paesaggistico”.
Pertanto, non è dato evincere quale parte ed in che misura il terreno debba ritenersi edificabile e la presenza del torrente confinante col terreno rende certamente difficile la possibilità di poter edificare .
Detti profili si riverberano sull'atto impugnato, che risulta insufficientemente motivato sia sulla possibilità di edificazione che sulla quantificazione stessa del tributo non risultando congruo il valore attribuito al terreno.
Le spese seguono il criterio della soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania, in composizione monocratica , accoglie il ricorso ed annulla l'avviso di accertamento impugnato.
Condanna il comune di Sant'Alfio al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 300,00, oltre
IVA e CP .
Così deciso in Catania l'11 febbraio 2026
Il giudice
(dr.ssa Ignazia Barbarino)