TRIB
Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 08/07/2025, n. 759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 759 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
N. 2911/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Luigi Cirillo Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio Giudice
Dott.ssa Luigina Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2911/2024 r.g. promossa da:
(C.F. elettivamente domiciliato in Palermo alla Parte_1 C.F._1
Via Mariano D'Amelio n. 21 presso lo studio dell'Avv. PAGANO SALVINA GIOVANNA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
RICORRENTE contro
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Palermo alla Controparte_1 C.F._2
Via Nicolò Turrisi n. 59 presso lo studio degli Avv.ti GENOVA ANTONIO e ELVIRA MACHI' che la rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, come da procura in atti.
RESISTENTE
Nonché
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
pagina 1 di 3 OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI: Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In data 25.08.2004 il sig. contraeva matrimonio concordatario con la sig.ra Parte_1
matrimonio regolarmente trascritto nel registro degli Atti di matrimonio del Controparte_1
Comune di Palermo, atto n. 254, Parte II, s. A, anno 2004, unione dalla quale nasceva il figlio Per_1
[...
, il 17.03.2005.
2. I coniugi si separavano innanzi il Tribunale Palermo con sentenza n. 2365/2023, pubblicata il
17.05.2023, allegata agli atti.
3. Con ricorso depositato il 4 ottobre 2024 chiedeva dichiararsi la cessazione degli Parte_1
effetti civili del matrimonio contratto con la sig.ra . Controparte_1
4. Costituitasi in giudizio non si opponeva alla domanda di cessazione degli effetti Controparte_1 civili del matrimonio e all'udienza del 2 luglio 2025 sostituita dal deposito di note scritte, i rispettivi procuratori rappresentavano la volontà congiunta dei propri assistiti di non volersi riconciliare ed ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario in Palermo il 25.08.2004.
5. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve certamente essere accolta, sussistendo lo "spatium temporis" desumibile dalla data di comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale di Palermo per la separazione giudiziale pronunciata con sentenza n. 2365/
2023 del 17.05.2023.
6. Da tale prolungato e comprovato stato deriva, al tempo stesso, la prova della impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
7. Di qui la chiesta pronuncia, con le statuizioni conseguenti circa gli atti dello stato civile.
8. Le spese di lite, atteso l'esito del giudizio, vanno dichiarate integralmente compensate.
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato in data 4 ottobre 2024, da nei confronti di , con l'intervento necessario Parte_1 Controparte_1
del Pubblico Ministero, ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Palermo in data 25.08.2024 tra e , matrimonio trascritto nell'apposito registro di detto comune, Parte_1 Controparte_1
atto n.254, Parte II, serie A, anno 2004;
b) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di competenza di procedere all'annotazione della presente sentenza nonché agli ulteriori incombenti di legge;
c) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Pescara, il 08 luglio 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa L. Tiziana Marganella Dott. Luigi Cirillo
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Luigi Cirillo Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio Giudice
Dott.ssa Luigina Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2911/2024 r.g. promossa da:
(C.F. elettivamente domiciliato in Palermo alla Parte_1 C.F._1
Via Mariano D'Amelio n. 21 presso lo studio dell'Avv. PAGANO SALVINA GIOVANNA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
RICORRENTE contro
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Palermo alla Controparte_1 C.F._2
Via Nicolò Turrisi n. 59 presso lo studio degli Avv.ti GENOVA ANTONIO e ELVIRA MACHI' che la rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, come da procura in atti.
RESISTENTE
Nonché
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
pagina 1 di 3 OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI: Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In data 25.08.2004 il sig. contraeva matrimonio concordatario con la sig.ra Parte_1
matrimonio regolarmente trascritto nel registro degli Atti di matrimonio del Controparte_1
Comune di Palermo, atto n. 254, Parte II, s. A, anno 2004, unione dalla quale nasceva il figlio Per_1
[...
, il 17.03.2005.
2. I coniugi si separavano innanzi il Tribunale Palermo con sentenza n. 2365/2023, pubblicata il
17.05.2023, allegata agli atti.
3. Con ricorso depositato il 4 ottobre 2024 chiedeva dichiararsi la cessazione degli Parte_1
effetti civili del matrimonio contratto con la sig.ra . Controparte_1
4. Costituitasi in giudizio non si opponeva alla domanda di cessazione degli effetti Controparte_1 civili del matrimonio e all'udienza del 2 luglio 2025 sostituita dal deposito di note scritte, i rispettivi procuratori rappresentavano la volontà congiunta dei propri assistiti di non volersi riconciliare ed ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario in Palermo il 25.08.2004.
5. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve certamente essere accolta, sussistendo lo "spatium temporis" desumibile dalla data di comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale di Palermo per la separazione giudiziale pronunciata con sentenza n. 2365/
2023 del 17.05.2023.
6. Da tale prolungato e comprovato stato deriva, al tempo stesso, la prova della impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
7. Di qui la chiesta pronuncia, con le statuizioni conseguenti circa gli atti dello stato civile.
8. Le spese di lite, atteso l'esito del giudizio, vanno dichiarate integralmente compensate.
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato in data 4 ottobre 2024, da nei confronti di , con l'intervento necessario Parte_1 Controparte_1
del Pubblico Ministero, ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Palermo in data 25.08.2024 tra e , matrimonio trascritto nell'apposito registro di detto comune, Parte_1 Controparte_1
atto n.254, Parte II, serie A, anno 2004;
b) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di competenza di procedere all'annotazione della presente sentenza nonché agli ulteriori incombenti di legge;
c) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Pescara, il 08 luglio 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa L. Tiziana Marganella Dott. Luigi Cirillo
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
pagina 3 di 3