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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. IX, sentenza 26/02/2026, n. 1261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 1261 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1261/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 9, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
MB PE, Giudice monocratico in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8306/2024 depositato il 18/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Societa' Ato Me 1 In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520230033161661000 TARSU/TIA 2006
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrenti: quelle di cui ad atti e verbali di causa.
Resistente (costituita solo AOTME1 s. p. a.): quelle di cui ad atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica il 18 dicembre 2024, unitamente alla attestazione di avvenuta notifica a mezzo PEC ad ATOME1 s. p. a. in liquidazione, eseguita il 3 dicembre 2024, Ricorrente_1, Ricorrente_2 e Ricorrente_3, quali eredi legittime di Nominativo1, deceduto il 29 ottobre 2024, come si desume dal certificato di morte prodotto, chiedevano l'annullamento della cartella di pagamento n.
29520230033161661000, notificata il 7 ottobre 2024, con la quale era stato intimato al loro dante causa il pagamento della somma complessiva di € 1.119,88, comprensiva degli accessori, in relazione alla TARSU dovuta per l'anno 2006.
Le ricorrenti eccepivano la prescrizione quinquennale della pretesa, deducevano il difetto di legittimazione di ATOME1 s. p. a. e lamentavano l'errore di conteggio del dovuto, non potendosi trasmettere agli eredi le sanzioni.
Si costituiva in data 11 settembre 2025 ATOME1 s. p. a. in liquidazione, che eccepiva l'inammissibilità del ricorso, deducendo l'avvenuta notifica degli atti presupposti, e chiedeva in ogni caso il rigetto del ricorso, come ribadiva con memoria difensiva depositata il 14 ottobre 2025.
Disposta con ordinanza del 4 novembre 2025 l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Agenzia delle
Entrate Riscossione, infine, dopo il deposito di una ulteriore memoria difensiva nell'interesse delle ricorrenti, all'udienza odierna la Corte ha posto in decisione il procedimento e pronunciato questa sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Agenzia delle Entrate Riscossione non si è costituita, sebbene parte ricorrente abbia dato regolare esecuzione all'ordinanza del 4 novembre 2025 con la notifica dell'atto di integrazione del contraddittorio, eseguita con PEC del 24 novembre 2025.
Ciò posto, la questione centrale ai fini della decisione è quella della notifica degli atti cha hanno preceduto la cartella impugnata, contestata dalle ricorrenti e della quale invece la parte resistente costituita assume la piena validità, desumendone l'inammissibilità o l'infondatezza del ricorso in esame.
A tal proposito va però subito osservato che nella cartella impugnata figura, quale atto presupposto, un atto denominato “ADER INSOLUTO CARTELLA NR 310441 DEL 19/10/2018”. ATOME1 s. p. a. ha prodotto invece copia di una intimazione di pagamento, identificata dal n. 224472, che reca effettivamente la data del 19/10/2018, e che richiama una fattura del 31.7.2007, relativa al saldo 2006 della TIA dovuta al comune di Capo d'Orlando: è stata altresì depositata copia del documento che attesta l'invio dell'atto all'indirizzo del dante causa delle odierne ricorrenti, e il perfezionamento della spedizione, ricevuta a mani della odierna ricorrente Ricorrente_1, che ha sottoscritto l'avviso in qualità di moglie convivente di Nominativo1 il 12 gennaio 2019.
Benché l'atto sia apparentemente diverso da quello indicato in cartella, tuttavia il riferimento al tributo e all'annualità appare inequivoco, ed anche la considerazione dell'importo, corrispondente a quello indicato nella cartella impugnata, conforta la conclusione.
Tuttavia, anche a prescindere dall'avvenuta maturazione o meno del termine quinquennale di prescrizione alla data della notifica della cartella (7 ottobre 2024), l'eccezione di prescrizi0ne va ulteriormente esaminata con riferimento al periodo precedente alla notifica dell'intimazione di pagamento, poiché, contrariamente a quanto assume ATOME1 s. p. a., la mancata impugnazione non ha privato parte ricorrente della possibilità di far valere il citato termine che era maturato prima del 12 gennaio 2019.
Vero è che secondo il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, del d. lgs. 31 dicembre 1992,
n. 546, secondo cui la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo, se l'atto non viene impugnato
(facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica. La vana scadenza del termine perentorio per proporre opposizione determina la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, producendo l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, principio che si applica a tutti gli atti - in ogni modo denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative. Resta in altri termini preclusa la possibilità di far valere, con l'impugnazione di un atto successivo, vizi che avrebbero dovuto costituire oggetto di tempestiva impugnazione dell'atto precedente (così, anche da ultimo, Cass. 13 settembre 2025, n. 25133; Cass. 30 luglio 2025, n. 21945; Cass. 21 luglio 2025, n. 20476; Cass. 22 aprile 2024, n. 10820; Cass. 29 novembre
2021, n. 37259; Cass. 7 febbraio 2020, n. 3005; Cass. 11 novembre 2016, n. 23046).
Tuttavia il principio illustrato presuppone la possibilità di annoverare l'atto precedente tra quelli elencati nel citato art. 19, per i quali è previsto un obbligo, e non una semplice facoltà, di impugnazione.
L'intimazione di pagamento TIA, in quanto atto successivo alle fatture in essa indicate, è certamente una manifestazione della pretesa tributaria a fronte della quale al destinatario è consentito l'accesso alla tutela giurisdizionale non precluso dalla natura tassativa dell'elenco di cui all'art. 19. Tuttavia essa, che è destinata a “valere quale formale messa in mora del debitore ed interruzione di qualsivoglia eventuale termine di prescrizione e/o decadenza ai sensi e per gli effetti degli articoli 1219, 2943 e seguenti del codice civile”, e che contiene “l'espressa avvertenza che in caso di mancato pagamento entro il termine suddetto sarà avviata la procedura di recupero coattivo del credito”, non rientra in alcuna delle categorie espressamente indicate dalla norma. Ne consegue che, pur essendo l'intimazione idonea ad interrompere il termine di prescrizione in quanto manifestazione della pretesa e pur potendo costituire oggetto di impugnazione, come è precisato nella parte finale di essa, la sua mancata impugnazione non ha precluso la possibilità di fare valere successivamente, nel caso specie con l'impugnazione della cartella, la prescrizione eventualmente maturata in precedenza (v. Cass. 17 giugno 2024, n. 16743). In altri termini, se è pur vero che la non appartenenza dell'intimazione di pagamento ad una delle categorie tassativamente indicate nell'art. 19 non ne impedisce comunque l'impugnazione, in quanto estrinsecazione sostanziale della pretesa impositiva in tutti i suoi elementi essenziali, altrettanto indubbio è che tale impugnazione costituisce una “facoltà”, e non un “onere”; con la conseguenza che l'opzione per la mancata autonoma impugnazione non comporta alcuna decadenza o preclusione. Il destinatario ha facoltà di attendere che la pretesa in questione gli sia manifestata attraverso uno degli atti “tipici” di cui all'art. 19 cit. (ad es. un avviso di accertamento relativo ai presupposti dell'imposizione TARSU/TIA emersi in assenza di dichiarazione iniziale, ovvero in difformità da quest'ultima), oppure, alternativamente, di impugnare la cartella notificata senza pregressa notificazione di altro atto (v.
Cass. 11 maggio 2018, n. 11471).
Sul punto è necessario ulteriormente precisare che quanto argomentato dalla più recente giurisprudenza ed il preteso superamento del citato precedente del 2024 riguarda esclusivamente l'impugnazione dell'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 del d. P. R. 29 settembre 1973, n. 602 del 1973, preceduta dalla notifica della cartella, assimilata all'avviso di mora e pertanto rientrante nel novero degli atti tassativamente elencati all'art. 19 del d. lgs. n. 546/1992. Per tale intimazione, senza mettere in discussione la distinzione tra atti ad impugnazione necessaria e atti ad impugnazione facoltativa, è stato ribadito che, ove essa non è impugnata nei termini decadenziali, si determina la cristallizzazione della pretesa impositiva,
e in particolare è precluso al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine (così Cass. 21 luglio 2025, n. 20476; e, più di recente, v. Cass. 13 settembre 2025,
n. 25133; Cass. 30 luglio 2025, n. 21945). A tale intimazione, a prescindere dal dato nominale, non appare assimilabile l'omonimo atto emesso da ATOME1 nell'ambito dell'attività di riscossione affidatagli dai comuni, che infatti, come è avvenuto anche nel caso di specie, precede l'emissione della cartella (in questa sede impugnata).
Conseguentemente va escluso che la mancata impugnazione dell'intimazione sia circostanza idonea a neutralizzare l'eccezione di prescrizione, poiché il termine quinquennale relativo all'anno 2006 era interamente decorso ben prima della notifica dell'intimazione di pagamento del 2018 (12 gennaio 2019), a cui è seguita il 7 ottobre 2024 la notifica della cartella in questa sede impugnata.
Consegue all'accoglimento del ricorso la condanna delle parti resistenti in solido al pagamento delle spese processuali liquidate in dispositivo.
La pronuncia di condanna al pagamento delle spese, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente che ha reso la dichiarazione prescritta, va estesa, in solido, ad Agenzia delle Entrate Riscossione in base al principio di causalità, che informa quello di soccombenza, dal momento che la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, atto posto in essere dall'esattore, anche se in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione. Lo stesso esattore inoltre, proprio perché ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, non può non rispondere dell'esito della lite, anche per ciò che concerne la materia delle spese processuali (Cass. 8 ottobre 2018, n. 24678; Cass. 30 novembre 2017, n. 28748; Cass. 31 gennaio 2017,
n. 2170).
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina, IX sezione, in composizione monocratica, in accoglimento del ricorso, annulla la cartella impugnata e condanna le parti resistenti in solido al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi € 700,00, di cui € 38,75 per esborsi, oltre accessori, e di cui dispone la distrazione in favore del procuratore delle ricorrenti.
Messina, 24 febbraio 2026
Il giudice
(dott. Giuseppe MB)
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 9, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
MB PE, Giudice monocratico in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8306/2024 depositato il 18/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Societa' Ato Me 1 In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520230033161661000 TARSU/TIA 2006
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrenti: quelle di cui ad atti e verbali di causa.
Resistente (costituita solo AOTME1 s. p. a.): quelle di cui ad atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica il 18 dicembre 2024, unitamente alla attestazione di avvenuta notifica a mezzo PEC ad ATOME1 s. p. a. in liquidazione, eseguita il 3 dicembre 2024, Ricorrente_1, Ricorrente_2 e Ricorrente_3, quali eredi legittime di Nominativo1, deceduto il 29 ottobre 2024, come si desume dal certificato di morte prodotto, chiedevano l'annullamento della cartella di pagamento n.
29520230033161661000, notificata il 7 ottobre 2024, con la quale era stato intimato al loro dante causa il pagamento della somma complessiva di € 1.119,88, comprensiva degli accessori, in relazione alla TARSU dovuta per l'anno 2006.
Le ricorrenti eccepivano la prescrizione quinquennale della pretesa, deducevano il difetto di legittimazione di ATOME1 s. p. a. e lamentavano l'errore di conteggio del dovuto, non potendosi trasmettere agli eredi le sanzioni.
Si costituiva in data 11 settembre 2025 ATOME1 s. p. a. in liquidazione, che eccepiva l'inammissibilità del ricorso, deducendo l'avvenuta notifica degli atti presupposti, e chiedeva in ogni caso il rigetto del ricorso, come ribadiva con memoria difensiva depositata il 14 ottobre 2025.
Disposta con ordinanza del 4 novembre 2025 l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Agenzia delle
Entrate Riscossione, infine, dopo il deposito di una ulteriore memoria difensiva nell'interesse delle ricorrenti, all'udienza odierna la Corte ha posto in decisione il procedimento e pronunciato questa sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Agenzia delle Entrate Riscossione non si è costituita, sebbene parte ricorrente abbia dato regolare esecuzione all'ordinanza del 4 novembre 2025 con la notifica dell'atto di integrazione del contraddittorio, eseguita con PEC del 24 novembre 2025.
Ciò posto, la questione centrale ai fini della decisione è quella della notifica degli atti cha hanno preceduto la cartella impugnata, contestata dalle ricorrenti e della quale invece la parte resistente costituita assume la piena validità, desumendone l'inammissibilità o l'infondatezza del ricorso in esame.
A tal proposito va però subito osservato che nella cartella impugnata figura, quale atto presupposto, un atto denominato “ADER INSOLUTO CARTELLA NR 310441 DEL 19/10/2018”. ATOME1 s. p. a. ha prodotto invece copia di una intimazione di pagamento, identificata dal n. 224472, che reca effettivamente la data del 19/10/2018, e che richiama una fattura del 31.7.2007, relativa al saldo 2006 della TIA dovuta al comune di Capo d'Orlando: è stata altresì depositata copia del documento che attesta l'invio dell'atto all'indirizzo del dante causa delle odierne ricorrenti, e il perfezionamento della spedizione, ricevuta a mani della odierna ricorrente Ricorrente_1, che ha sottoscritto l'avviso in qualità di moglie convivente di Nominativo1 il 12 gennaio 2019.
Benché l'atto sia apparentemente diverso da quello indicato in cartella, tuttavia il riferimento al tributo e all'annualità appare inequivoco, ed anche la considerazione dell'importo, corrispondente a quello indicato nella cartella impugnata, conforta la conclusione.
Tuttavia, anche a prescindere dall'avvenuta maturazione o meno del termine quinquennale di prescrizione alla data della notifica della cartella (7 ottobre 2024), l'eccezione di prescrizi0ne va ulteriormente esaminata con riferimento al periodo precedente alla notifica dell'intimazione di pagamento, poiché, contrariamente a quanto assume ATOME1 s. p. a., la mancata impugnazione non ha privato parte ricorrente della possibilità di far valere il citato termine che era maturato prima del 12 gennaio 2019.
Vero è che secondo il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, del d. lgs. 31 dicembre 1992,
n. 546, secondo cui la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo, se l'atto non viene impugnato
(facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica. La vana scadenza del termine perentorio per proporre opposizione determina la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, producendo l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, principio che si applica a tutti gli atti - in ogni modo denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative. Resta in altri termini preclusa la possibilità di far valere, con l'impugnazione di un atto successivo, vizi che avrebbero dovuto costituire oggetto di tempestiva impugnazione dell'atto precedente (così, anche da ultimo, Cass. 13 settembre 2025, n. 25133; Cass. 30 luglio 2025, n. 21945; Cass. 21 luglio 2025, n. 20476; Cass. 22 aprile 2024, n. 10820; Cass. 29 novembre
2021, n. 37259; Cass. 7 febbraio 2020, n. 3005; Cass. 11 novembre 2016, n. 23046).
Tuttavia il principio illustrato presuppone la possibilità di annoverare l'atto precedente tra quelli elencati nel citato art. 19, per i quali è previsto un obbligo, e non una semplice facoltà, di impugnazione.
L'intimazione di pagamento TIA, in quanto atto successivo alle fatture in essa indicate, è certamente una manifestazione della pretesa tributaria a fronte della quale al destinatario è consentito l'accesso alla tutela giurisdizionale non precluso dalla natura tassativa dell'elenco di cui all'art. 19. Tuttavia essa, che è destinata a “valere quale formale messa in mora del debitore ed interruzione di qualsivoglia eventuale termine di prescrizione e/o decadenza ai sensi e per gli effetti degli articoli 1219, 2943 e seguenti del codice civile”, e che contiene “l'espressa avvertenza che in caso di mancato pagamento entro il termine suddetto sarà avviata la procedura di recupero coattivo del credito”, non rientra in alcuna delle categorie espressamente indicate dalla norma. Ne consegue che, pur essendo l'intimazione idonea ad interrompere il termine di prescrizione in quanto manifestazione della pretesa e pur potendo costituire oggetto di impugnazione, come è precisato nella parte finale di essa, la sua mancata impugnazione non ha precluso la possibilità di fare valere successivamente, nel caso specie con l'impugnazione della cartella, la prescrizione eventualmente maturata in precedenza (v. Cass. 17 giugno 2024, n. 16743). In altri termini, se è pur vero che la non appartenenza dell'intimazione di pagamento ad una delle categorie tassativamente indicate nell'art. 19 non ne impedisce comunque l'impugnazione, in quanto estrinsecazione sostanziale della pretesa impositiva in tutti i suoi elementi essenziali, altrettanto indubbio è che tale impugnazione costituisce una “facoltà”, e non un “onere”; con la conseguenza che l'opzione per la mancata autonoma impugnazione non comporta alcuna decadenza o preclusione. Il destinatario ha facoltà di attendere che la pretesa in questione gli sia manifestata attraverso uno degli atti “tipici” di cui all'art. 19 cit. (ad es. un avviso di accertamento relativo ai presupposti dell'imposizione TARSU/TIA emersi in assenza di dichiarazione iniziale, ovvero in difformità da quest'ultima), oppure, alternativamente, di impugnare la cartella notificata senza pregressa notificazione di altro atto (v.
Cass. 11 maggio 2018, n. 11471).
Sul punto è necessario ulteriormente precisare che quanto argomentato dalla più recente giurisprudenza ed il preteso superamento del citato precedente del 2024 riguarda esclusivamente l'impugnazione dell'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 del d. P. R. 29 settembre 1973, n. 602 del 1973, preceduta dalla notifica della cartella, assimilata all'avviso di mora e pertanto rientrante nel novero degli atti tassativamente elencati all'art. 19 del d. lgs. n. 546/1992. Per tale intimazione, senza mettere in discussione la distinzione tra atti ad impugnazione necessaria e atti ad impugnazione facoltativa, è stato ribadito che, ove essa non è impugnata nei termini decadenziali, si determina la cristallizzazione della pretesa impositiva,
e in particolare è precluso al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine (così Cass. 21 luglio 2025, n. 20476; e, più di recente, v. Cass. 13 settembre 2025,
n. 25133; Cass. 30 luglio 2025, n. 21945). A tale intimazione, a prescindere dal dato nominale, non appare assimilabile l'omonimo atto emesso da ATOME1 nell'ambito dell'attività di riscossione affidatagli dai comuni, che infatti, come è avvenuto anche nel caso di specie, precede l'emissione della cartella (in questa sede impugnata).
Conseguentemente va escluso che la mancata impugnazione dell'intimazione sia circostanza idonea a neutralizzare l'eccezione di prescrizione, poiché il termine quinquennale relativo all'anno 2006 era interamente decorso ben prima della notifica dell'intimazione di pagamento del 2018 (12 gennaio 2019), a cui è seguita il 7 ottobre 2024 la notifica della cartella in questa sede impugnata.
Consegue all'accoglimento del ricorso la condanna delle parti resistenti in solido al pagamento delle spese processuali liquidate in dispositivo.
La pronuncia di condanna al pagamento delle spese, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente che ha reso la dichiarazione prescritta, va estesa, in solido, ad Agenzia delle Entrate Riscossione in base al principio di causalità, che informa quello di soccombenza, dal momento che la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, atto posto in essere dall'esattore, anche se in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione. Lo stesso esattore inoltre, proprio perché ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, non può non rispondere dell'esito della lite, anche per ciò che concerne la materia delle spese processuali (Cass. 8 ottobre 2018, n. 24678; Cass. 30 novembre 2017, n. 28748; Cass. 31 gennaio 2017,
n. 2170).
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina, IX sezione, in composizione monocratica, in accoglimento del ricorso, annulla la cartella impugnata e condanna le parti resistenti in solido al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi € 700,00, di cui € 38,75 per esborsi, oltre accessori, e di cui dispone la distrazione in favore del procuratore delle ricorrenti.
Messina, 24 febbraio 2026
Il giudice
(dott. Giuseppe MB)