Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. IX, sentenza 26/02/2026, n. 1261
CGT1
Sentenza 26 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Eccezione di prescrizione

    Il termine quinquennale di prescrizione era interamente decorso ben prima della notifica dell'intimazione di pagamento del 2018, a cui è seguita la notifica della cartella impugnata. La mancata impugnazione dell'intimazione di pagamento non preclude l'eccezione di prescrizione maturata in precedenza, in quanto tale atto non rientra tra quelli tassativamente elencati dall'art. 19 del d. lgs. n. 546/1992 come soggetti a impugnazione necessaria.

  • Rigettato
    Difetto di legittimazione dell'ente impositore

    Non specificato nel dettaglio, ma implicitamente rigettato dato l'accoglimento del ricorso per prescrizione.

  • Rigettato
    Errore di conteggio del dovuto e non trasmissibilità delle sanzioni agli eredi

    Non specificato nel dettaglio, ma implicitamente rigettato dato l'accoglimento del ricorso per prescrizione.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. IX, sentenza 26/02/2026, n. 1261
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina
    Numero : 1261
    Data del deposito : 26 febbraio 2026

    Testo completo