Sentenza breve 21 gennaio 2026
Ordinanza collegiale 17 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. III, sentenza breve 21/01/2026, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00070/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01902/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1902 del 2025, proposto da
Asd Assori Ets - Associazione Onlus per la Promozione Socio Culturale e La Riabilitazione dell'Handicappato, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Enrico Follieri e Ilde Follieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Foggia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Palma Rubano e Maria Teresa Antonucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della nota del Dirigente dell’Area 5 Patrimonio del Comune di Foggia del 3 ottobre 2025, prot. n. 0165729, resa “ai soli fini procedimentali e contabili” con la quale si evidenzia la necessità per l’amministrazione comunale della preventiva presa d’atto della Giunta comunale dell’intervenuta proroga ex lege della convenzione trentennale del 4 novembre 1986, prima di esaminare la domanda del 14 aprile 2025, per cui si è resa necessaria una “sospensione tecnica ex art. 2, c.7, L. 241/90” e per l’adozione di misura cautelare che disponga per l’immediata decisione sulla domanda dell’SD SS ET del 14 aprile 2025, nominando un Commissario ad acta in caso di persistente inerzia.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Foggia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 il dott. ZO ND e uditi per le parti i difensori l'avv. Enrico Follieri, per la ricorrente, e l'avv. Maria Teresa Antonucci, per il Comune resistente;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
L’ SD SS ET (anche SS) premette di essere un’Associazione senza fini di lucro che ha, tra i suoi scopi, l’inclusione sociale delle persone diversamente abili di qualsiasi tipologia o in situazioni di svantaggio, svolgendo attività finalizzate al miglioramento della qualità della vita delle persone interessate fin dai primi anni di vita, dei loro familiari, nonché dei cittadini del quartiere, della parrocchia e del territorio.
L’SS rappresenta di aver avuto in concessione dal Comune di Foggia diverse aree sulle quali ha realizzato opere per le finalità dell’Associazione, tra cui a seguito di convenzione con il Comune del 4 novembre 1986, registrata a Foggia il 21 novembre 1986 al n. 2936, mod. 3, che la ricorrente assume essere stata prorogata fino al 31 dicembre 2025, un impianto natatorio (in gran parte ricadente anche su altre aree trasferite in diritto di superficie per 99 anni dal Comune all’SS con atto autenticato nelle firme dal Notar dr. Michele Primiano Augelli in Foggia il 9 maggio 1994, rep. n. 23834 e il 7 febbraio 1995, rep. n. 27172 e racc. n.3683, integrata con atto autenticato nelle firme il 29 luglio 1997, rep. n. 39271, racc. n. 4969) che consentirebbe la pratica sportiva sia ai ragazzi diversamente abili sia a quelli normodotati.
L’impianto inaugurato nel 1990 riconosciuto dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalla Federazione Italiana Sportiva della Inclusione Relazionale (FISDIR), funge da Scuola Nuoto Federale e da Centro Pilota per il Sud Italia di Scuola Nuoto, per atleti diversabili, e dalla F.I.N. (Federazione Italiana Nuoto). Ha consentito il raggiungimento di brillanti risultati sportivi in diversi settori agonistici.
L’organizzazione opererebbe in collaborazione con l’Istituto Walden di ricerca scientifica per l’autismo e le Cooperative di assistenza e servizi alla persona così da costituire una rete socio assistenziale di alto livello; avrebbe attivato servizi nell’ambito socio- culturale ed assistenziale con un accordo di programma con le scuole del territorio e con l’Ufficio Scolastico Provinciale per l’assistenza agli alunni disabili in orario post scolastico.
Realizzerebbe corsi di formazione professionale con autorizzazione della Regione Puglia, curerebbe la promozione di eventi socio-culturali: convegni internazionali, dibattiti, tavole rotonde, percorsi formativi, spazi di aggregazione e confronto; diffusione delle potenzialità e realtà artistico-espressive: realizzazione di mostre e cortometraggi in ambito territoriale e sovra territoriale.
L’SS, dopo incontri interlocutori con il Comune di Foggia, in data 4 aprile 2025, con prot. n. 64768 ha chiesto al medesimo Comune ai sensi dell’art. 5 del D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 38, che “riconosciuto l’interesse pubblico del progetto preliminare, con piano di fattibilità economico finanziaria” fosse affidato “direttamente all’istante la gestione gratuita dell’impianto per una durata proporzionalmente corrispondente al valore dell’intervento e cioè per anni 31”.
Alla domanda sono stati allegati: 1) scheda di “Descrizione del complesso e delle attività svolte dall’SD SS ET”; 2) progetto preliminare, con piano di fattibilità economico
finanziaria per la rigenerazione, la riqualificazione e l’ammodernamento e per la successiva gestione; 3) certificazione dell’Agenzia delle Entrate di iscrizione nell’anagrafe delle organizzazioni non lucrative di attività sociale.
L’SS avrebbe sollecitato verbalmente la definizione del procedimento più volte e il Comune, dopo una nota interlocutoria del 30 aprile 2025, prot. n. 0073588, riscontrata dall’SS con pec del 6 maggio 2025, non avrebbe adottato alcuna decisione.
In seguito l’istante, in data 15 settembre 2025, prot. n. 153886, ha inviato al Comune atto nel quale ha evidenziato la prossima scadenza al 31 dicembre 2025 della proroga ex lege della concessione, e ha invitato lo stesso ente “a) a provvedere sulla domanda acquisita dal Comune il 14 aprile 2025, prot. n. 64768, presentata ai sensi dell’art. 5 del D.lgs. 28 febbraio 2021 n. 38 e, quindi, riconosciuto l’interesse pubblico del progetto preliminare, con piano di fattibilità economico finanziaria, b) ad affidare direttamente all’SS la gestione gratuita dell’impianto per una durata proporzionalmente corrispondente al valore dell’intervento e cioè per anni 31”.
Il Dirigente dell’Area 5 Patrimonio del Comune di Foggia, con nota del 16 settembre 2025, prot. n. 0155486, ha comunicato i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ex art. 10 bis della l. n. 241/90, rilevando: “la convenzione del 4.11.1986 risulta scaduta e non formalmente prorogata”, per cui è “necessaria la rideterminazione formale del quadro giuridico prima di qualsiasi affidamento”, non potendosi procedere “allo stato né al riconoscimento dell’interesse pubblico né all’affidamento diretto gratuito della gestione” e l’istanza “deve essere trattata come temporaneamente improcedibile fino al perfezionamento del riordino giuridico”.
Il Comune ha, altresì, comunicato, ai sensi dell’art. 2, comma 7, L. n. 241/90, la sospensione per una sola volta dei termini per trenta giorni, in attesa della formalizzazione della proroga, preavvisando la conclusione del procedimento con un provvedimento espresso.
L’SS, con pec del 25 settembre 2025, prot. n. 161063, ha osservato che la convenzione sarebbe stata prorogata ex lege, senza necessità di un provvedimento costitutivo dell’amministrazione, come stabilito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 17/2021 e dalla sentenza della Sez. VII del Consiglio di Stato, 30 aprile 2024, n. 3940; di conseguenza il Comune non avrebbe potuto dichiarare l’improcedibilità dell’istanza del 14 aprile 2025, ma avrebbe dovuto decidere sulla stessa.
Il Dirigente dell’Area 5 Patrimonio del Comune, con nota del 3 ottobre 2025, prot. n. 0165729, ha rilevato che la proroga ex lege è un “effetto normativo possibile”, ma non può sostituire il formale atto amministrativo di presa d’atto, dal momento che l’effetto “riconducibile alla ‘voluntas legis’ non elide l’obbligo dell’ente di adottare atti idonei a: i) recepirlo nell’ordinamento comunale; ii) coordinare condizioni e obblighi del rapporto; iii) assicurarne la tracciabilità contabile e la legittima operatività”.
Aggiunge il Comune che “nel settore degli impianti sportivi, organi di controllo richiedono un titolo formale e motivazioni rafforzate per l’affidamento/gestione; di qui la necessità, prima di ogni ulteriore determinazione, della presa d’atto giuntale che renda certo il presupposto giuridico del rapporto”.
Quindi, “fino all’adozione della presa d’atto, l’amministrazione non può perfezionare atti conseguenziali”.
Decorso il termine di sospensione il Comune non risulta aver assunto alcuna determinazione per cui l’interessata insiste perché venga superata l’inerzia dell’Amministrazione, stabilendo l’obbligo e la condanna a provvedere del Comune, con la nomina di un eventuale Commissario in via sostitutiva; chiede anche l’annullamento della nota comunale del 3 ottobre 2025, prot. n. 0165729, qualora fosse intesa come provvedimento conclusivo del procedimento.
Sono stati dedotti i seguenti motivi:
1) violazione art. 2 legge 7 agosto 1990, n. 241 ed eccesso di potere.
La decisione sulla domanda di autorizzazione/rinnovo consentirebbe all’istante di continuare a svolgere le attività di interesse pubblico, per cui il Comune, essendo passati oltre sette mesi dalla domanda, e trenta giorni dall’atto di invito e decorso il termine di sospensione “per una sola volta e per trenta giorni” del procedimento, avrebbe l’obbligo di provvedere;
2) per quanto possa occorrere: violazione art. 10 ter d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge 23 luglio 2021 n. 106, come modificato dall’art. 14, comma 4 – quater, d.l. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito in legge 25 febbraio 2022 n. 15. eccesso di potere e violazione dell’art. 2 l. n. 241/1990. Illegittimo blocco del procedimento.
L’atto comunale del 3 ottobre 2025, se inteso come provvedimento, costituirebbe un arresto del procedimento avviato sull’istanza della ricorrente del 14 aprile 2025, in violazione dell’obbligo di provvedere in capo al Comune.
La concessione delle aree comunali a favore dell’SS, per effetto della proroga legislativa disposta a seguito della emergenza epidemiologica da COVID-19, sarebbe stata prorogata di diritto al 31 dicembre 2025.
Tale proroga legale avrebbe natura imperativa ed automatica per cui non sarebbe necessario alcun intervento dell’amministrazione per la disciplina degli effetti.
La concessione delle aree comunali a favore dell’SS, per effetto della proroga legislativa disposta a seguito della emergenza epidemiologica da COVID-19, sarebbe stata prorogata di diritto al 31 dicembre 2025.
Tale proroga legale avrebbe natura imperativa ed automatica per cui non sarebbe necessario alcun intervento dell’amministrazione per la disciplina degli effetti.
La natura automatica della proroga del termine di durata della concessione non comporterebbe la necessità di un recepimento da parte del Comune, che avrebbe comunque solo funzione dichiarativa.
L’ente non dovrebbe adottare alcun atto per “coordinare condizioni e obblighi del rapporto”, dal momento che resterebbero ferme quelle cristallizzate nel provvedimento di concessione prorogato ex lege; né dovrebbe assicurare “la tracciabilità contabile e la legittima operatività” che dovrebbe proseguire secondo le modalità previste al momento della proroga; né sarebbe necessario adottare un titolo formale per gli organi di controllo, posti che il titolo sarebbe già esistente.
Con la nota del 3 ottobre 2025, l’Amministrazione sembra ritenere che la proroga valga per l’Associazione perché automatica e prevista ex lege e che, invece, occorra stabilire altre condizioni e obblighi e l’adozione di un atto formale a fini contabili.
Ciò contrasterebbe con la proroga automatica che lascerebbe inalterati i rapporti in ogni aspetto, tranne che per il termine finale.
Il Comune di Foggia si è costituito in giudizio, eccependo la inammissibilità del ricorso sull’assunto che avrebbe comunicato i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza della ricorrente in data 30.4.2025, 16.9.2025 e 3.10.2025.
Nel merito contesta l’applicabilità della proroga automatica introdotta in periodo emergenziale, destinate alle “associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro” ex d.l. 73/2021, atteso che l’SS sarebbe un ente dalla natura ibrida e polifunzionale.
L’art. 100, comma 1, del D.L. n. 104/2020, che conteneva la proroga al 2025, sarebbe stato espressamente abrogato dall’art. 3 della Legge 5 agosto 2022, n. 118. Il successivo D.L. n. 198/2022 avrebbe introdotto una nuova e autonoma proroga, ma limitata al 31 dicembre 2024.
La valutazione prevista dall’art. 5 del D.lgs. n. 38/2021 non sarebbe atto dovuto, ma rientrerebbe in un procedimento connotato da ampia discrezionalità amministrativa.
La ricorrente in vista della camera di consiglio ha depositato una memoria di replica in cui insiste per l’accoglimento del ricorso contestando le difese del comune sia in ordine alla inammissibilità del ricorso, che in relazione all’omessa pronuncia sulla richiesta di affidamento.
Alla camera di consiglio del 15 gennaio 2026, dopo ampia discussione tra le parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione, ravvisati i presupposti per una decisione in forma semplificata ex art. 60 c.p.a., di cui è stato dato avviso alle parti.
1. In via preliminare occorre dare atto della esistenza dei presupposti per una decisione in forma semplificata, pur essendo stata già fissata l’udienza camerale per la trattazione del ricorso sul silenzio.
Parte ricorrente ha evidenziato la sussistenza di un periculum in mora connesso alla situazione di incertezza che connota l’attuale situazione e l’impossibilità di programmare le attività dell’associazione, svolte anche in favore di soggetti in condizione di fragilità e delle loro famiglie, nonché l’interesse pubblico che connota l’azione della medesima associazione.
Sussistono, quindi, i presupposti del pregiudizio grave e irreparabile, che inducono il collegio (in via eccezionale) ad una definizione anticipata della richiesta di annullamento del silenzio serbato dal Comune di Foggia, anche tenuto conto della scadenza del provvedimento autorizzatorio e del consistente lasso di tempo trascorso dalla data (4 aprile 2025) in cui è stato chiesto al Comune di foggia, ai sensi dell’art. 5 del D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 38, il rinnovo dell’affidamento della gestione dell’impianto in questione.
2. Ciò premesso occorre disattendere l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal Comune di Foggia. In proposito si osserva che l’art. 5 del D.L. 28 febbraio 2021 n. 38, di cui è invocata l’applicazione con la domanda del 14 aprile 2025, non presuppone lo svolgimento in via esclusiva dell’attività sportiva da parte del richiedente. La norma, infatti, fa riferimento alle “Associazioni e Società Sportive senza fini di lucro” e a tal riguardo alla richiesta presentata dall’SS al Comune era stata allegata la certificazione dell’Agenzia delle Entrate, depositata in giudizio (cfr. doc. n. 5 ricorrente).
3. Per quanto concerne poi l’assenza dell’ulteriore presupposto necessario per rispondere alla richiesta inoltrata dall’Associazione, vale a dire la scadenza della proroga della autorizzazione al 31.12.2024 eccepita dalla diffesa del Comune, persuade la replica della ricorrente secondo cui l’art. 10 ter del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (come integrato dall’art. 14, comma 4 quater del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228), che proroga la scadenza al 31 dicembre 2025, sarebbe tuttora vigente.
L’abrogazione a cui fa riferimento il Comune, infatti, riguarda l’art. 100, comma 1, del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, infatti riguarda le concessioni del demanio marittimo, lacuale e fluviale, soggette alla direttiva c.d. Bolkestein e sulla quale si sono registrati alcuni interventi sia della Corte di giustizia dell’Unione europea e del Consiglio di Stato.
Gli impianti sportivi, come quelli in esame, invece, sono soggetti alla specifica disposizione dell’art. 10 ter L. 23 luglio 2021, n. 106, di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 che detta misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19 e che hanno ad oggetto -come già osservato- le “associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro”, come quella ricorrente.
3.1. In proposito, peraltro, merita di essere richiamato il condivisibile orientamento espresso dal T.a.r. per il Lazio, sez. II, 9 dicembre 2021, n. 12784 (divenuta definitiva), secondo cui per quanto concerne la durata della proroga, “… il legislatore ha stabilito all’art. 10-ter del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, la proroga in via generalizzata al 31.12.2023 delle concessioni assentite alle “associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro colpite dall’emergenza epidemiologica da COVID-19... che siano in attesa di rinnovo o scadute ovvero in scadenza entro il 31 dicembre 2021”. La proroga introdotta dal legislatore ha natura di legge-provvedimento immediatamente efficace che opera automaticamente e in via generalizzata nei confronti di un numero delimitato di situazioni giuridiche soggettive concrete, prorogando in concreto il termine di durata delle concessioni già rilasciate. La disposizione, di conseguenza, etero-integra, ai sensi dell’art. 1374 c.c., il rapporto concessorio in essere sotto il profilo del termine di durata (cfr. il precedente della Sezione 3 novembre 2021, n. 11237). La proroga del termine, stabilita ex lege, non necessita dell’intermediazione di alcun potere amministrativo; di conseguenza, l’eventuale atto amministrativo che sopraggiunga non avrà natura costitutiva ma, ove adottato, avrà chiaramente natura dichiarativa o ricognitiva di un effetto stabilito ex ante dal legislatore e già prodottosi in concreto tra le parti del rapporto amministrativo (cfr., con riferimento alla questione della legificazione della proroga del termine di durata delle concessioni demaniali marittime, Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 9 novembre 2021, n. 17 e n. 18) ”.
4. Venendo all’esame del merito della questione, si osserva in via preliminare che il procedimento in esame rientra nel più vasto genere dei procedimenti amministrativi regolati dalla legge n. 241 del 1990, per cui il silenzio dell'Amministrazione intimata contrasta con la previsione generale dell'art. 2 legge citata, che impone l'adozione di un provvedimento espresso quando il procedimento consegua obbligatoriamente all'istanza dell'interessato.
Nella fattispecie va sottolineato che, a fronte della richiesta della ricorrente in data 4 aprile 2025, non risulta ancora intervenuto l’atto conclusivo del procedimento avviato, per il quale, allo stato, è stata adottata la nota del 16 settembre 2025, prot. n. 0155486, con la quale il Comune di Foggia ha comunicato i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ex art. 10 bis L. n. 241/90, e il successivo atto del 3.10.2025 (oggetto di impugnazione) con la quale l’Amministrazione, dopo aver affermato che “ la presa d’atto, dunque, non “approva” la proroga (che discende dalla legge), ma ne “accerta” l’intervenuta operatività nel caso concreto e “riordina” il rapporto secondo l’attuale cornice normativa, rendendo possibile l’esercizio delle successive funzioni amministrative, incluse le determinazioni sulla eventuale procedura ex art. 5 D.lgs. 38/2021 invocata dall’istante ”, sostiene che “ Nel settore degli impianti sportivi, organi di controllo richiedono un titolo formale e motivazioni rafforzate per l’affidamento/gestione; di qui la necessità, prima di ogni ulteriore determinazione, della presa d’atto giuntale che renda certo il presupposto giuridico del rapporto ”.
Pertanto, l’Ente locale conclude che “… la presa d’atto della Giunta dell’intervenuta proroga “ex lege” della convenzione 04/11/1986 è indispensabile ai fini: 1. della certezza e opponibilità del titolo di disponibilità del bene; 2. del riordino delle condizioni del rapporto in coerenza con i principi concorrenziali e con l’eventuale disapplicazione di proroghe incompatibili; 3. della corretta proiezione contabile e gestionale del rapporto; 4. della legittima prosecuzione dell’istruttoria sull’istanza ex art. 5 D.Lgs. 38/2021 ”.
5. Da quanto sopra si evince che il procedimento iniziato con la richiesta dell’associazione, in data 4 aprile 2025, non si è ancora concluso, né è possibile ricavare alcuna ragione di carattere endoprocedimentale o carenza documentale idonea a giustificare l'ulteriore protrarsi nella definizione dell'istanza, né a tal fine rilevano eventuali difficoltà organizzative all'interno dell’Ente locale.
5.1. Né l’obbligo dell’Amministrazione di rispondere alla richiesta dell’Associazione può ritenersi assolto dagli elementi giustificativi introdotti dal Comune, a mezzo di memoria difensiva, sulla domanda proposta dalla ricorrente in sede procedimentale.
Devono infatti essere adottati provvedimenti espressi, con motivazione in punto di fatto e di diritto, da parte dei competenti organi e uffici del Comune intimato.
6. Ricorrono, dunque, tutti gli elementi costitutivi del silenzio-inadempimento, con la conseguenza che deve essere ordinato al Comune di Foggia di concludere il procedimento con un provvedimento espresso nel termine di 30 giorni decorrente dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione ad istanza di parte della presente decisione.
Deve essere, altresì, accolta l'ulteriore domanda con cui la ricorrente ha richiesto al Tribunale di nominare, sin d'ora, un commissario ad acta, che si sostituisca all'amministrazione intimata nell'ipotesi in cui la stessa rimanga inottemperante all'obbligo di provvedere nel predetto termine di giorni trenta.
Ed infatti, la nomina (naturalmente su istanza di parte) del commissario ad acta deve ritenersi consentita già al momento dell'emissione della sentenza dichiarativa dell'illegittimità del silenzio dell'amministrazione in quanto coerente con la ratio acceleratoria e semplificatrice cui è improntata la legge n. 241/1990 e lo stesso Codice del processo amministrativo.
Pertanto, il Tribunale, nell'ipotesi in cui il Comune intimato rimanga inottemperante all'obbligo di provvedere nel termine previsto dalla presente sentenza, nomina sin d'ora, quale commissario ad acta , il Prefetto di Foggia (o un funzionario con qualifica dirigenziale dal predetto delegato), che provvederà in luogo dell'Amministrazione, entro l’ulteriore termine di 30 giorni.
Le spese di lite, in ossequio al principio della soccombenza, rimangono a carico del Comune di Foggia e sono liquidate come in dispositivo.
Il Ministero dovrà, altresì, pagare il compenso del Commissario ad acta (nell'ipotesi in cui la persistente inerzia dell'amministrazione ne imponga l'insediamento) il cui importo verrà determinato con separato provvedimento all'esito di presentazione di apposita istanza da parte del Commissario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto ordina al Comune di Foggia, in persona del Sindaco in carica, di adottare un provvedimento espresso sulla istanza presentata dalla associazione ricorrente, entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notifica della presente sentenza;
In caso di persistente inadempimento oltre il termine assegnato al dicastero resistente, nomina fin d'ora Commissario ad acta , perché provveda a concludere il procedimento avviato e ad adottare il sopra indicato provvedimento, il Prefetto di Foggia (o un funzionario con qualifica dirigenziale dal predetto delegato), che provvederà in luogo dell'Amministrazione, entro l’ulteriore termine di 30 giorni successivi al termine assegnato al Comune;
Con separata ordinanza si provvederà alla eventuale liquidazione del compenso dell'attività commissariale, ad avvenuto espletamento della stessa con onere a carico della parte soccombente e a seguito della richiesta di liquidazione fatta pervenire dal medesimo Commissario.
Condanna il Comune di Foggia al pagamento delle spese di giudizio in favore di parte ricorrente, liquidate in € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) oltre oneri dovuti per legge.
Dispone la trasmissione telematica della presente decisione alla Corte dei Conti, Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, ai sensi dell'art. 2, comma 8, della legge 7 agosto 1990, n. 241, all’atto del suo passaggio in giudicato;
ordina, altresì, la trasmissione della presente decisione all’Organismo di valutazione interna dell’Amministrazione intimata, ex art.2, comma 9, della legge n. 241 del 1990.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ZO ND, Presidente, Estensore
Desirèe Zonno, Consigliere
Lorenzo Ieva, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| ZO ND |
IL SEGRETARIO