TAR Bari, sez. III, sentenza breve 21/01/2026, n. 70
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Sentenza breve 21 gennaio 2026
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Ordinanza collegiale 17 aprile 2026

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  • Accolto
    Silenzio-inadempimento dell'Amministrazione

    Il Tribunale ha ritenuto sussistere gli elementi costitutivi del silenzio-inadempimento, ordinando al Comune di Foggia di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro 30 giorni.

  • Accolto
    Violazione dell'obbligo di provvedere

    Il procedimento non si era concluso e non vi erano ragioni endoprocedimentali o carenze documentali idonee a giustificare l'ulteriore protrarsi della definizione dell'istanza.

  • Accolto
    Inerzia dell'Amministrazione

    La nomina del commissario ad acta è stata ritenuta coerente con la ratio acceleratoria e semplificatrice della normativa sul procedimento amministrativo e sul processo amministrativo.

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Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Terza, ha esaminato il ricorso proposto dall'ASD ASSORI ETS, un'associazione senza scopo di lucro operante nell'ambito della riabilitazione e inclusione sociale di persone diversamente abili, avverso la nota del Dirigente dell'Area 5 Patrimonio del Comune di Foggia del 3 ottobre 2025. Tale nota, qualificata come "ai soli fini procedimentali e contabili", evidenziava la necessità di una preventiva presa d'atto da parte della Giunta comunale dell'intervenuta proroga ex lege della convenzione trentennale del 4 novembre 1986, prima di poter esaminare la domanda di affidamento diretto della gestione di un impianto natatorio presentata dall'ASSORI in data 14 aprile 2025. L'associazione ricorrente, che lamenta l'inerzia del Comune nonostante le sollecitazioni, chiede l'annullamento della nota impugnata e l'adozione di misure cautelari, inclusa la nomina di un Commissario ad acta in caso di persistente inerzia. L'ASSORI sostiene che la convenzione sia stata prorogata automaticamente ex lege fino al 31 dicembre 2025, rendendo superflua una formale presa d'atto da parte dell'amministrazione e che, pertanto, il Comune avrebbe dovuto pronunciarsi sulla sua istanza di affidamento. Il Comune di Foggia, costituitosi in giudizio, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, sostenendo di aver comunicato i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza e contestando nel merito l'applicabilità della proroga automatica, ritenendo l'ASSORI un ente dalla natura ibrida e polifunzionale non rientrante nelle categorie beneficiarie della proroga emergenziale, e affermando che la valutazione sull'affidamento diretto rientra nella discrezionalità amministrativa.

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha accolto il ricorso, ordinando al Comune di Foggia di adottare un provvedimento espresso sull'istanza dell'associazione entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza. In caso di persistente inadempimento, è stato nominato il Prefetto di Foggia, o un suo delegato, quale Commissario ad acta per provvedere in luogo dell'amministrazione entro ulteriori trenta giorni. In via preliminare, il TAR ha disatteso l'eccezione di inammissibilità sollevata dal Comune, ritenendo che l'art. 5 del D.lgs. n. 38/2021 non presupponga l'esclusiva attività sportiva e che l'ASSORI abbia fornito la necessaria certificazione di iscrizione come organizzazione non lucrativa. Quanto alla scadenza della proroga, il Collegio ha condiviso la tesi della ricorrente, affermando che l'art. 10-ter del D.L. n. 73/2021, come modificato, proroga la scadenza delle concessioni alle associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro fino al 31 dicembre 2025, e che tale proroga ha natura imperativa e automatica, non necessitando di un atto amministrativo costitutivo ma solo dichiarativo. Il TAR ha ritenuto sussistenti gli elementi del silenzio-inadempimento, poiché il procedimento avviato con la richiesta del 4 aprile 2025 non si era ancora concluso e non vi erano ragioni ostative idonee a giustificare l'ulteriore protrarsi della definizione dell'istanza. La nota del 3 ottobre 2025 è stata interpretata come un atto che, pur riconoscendo la proroga ex lege, ne subordinava gli effetti a una presa d'atto formale, ritenuta non necessaria dalla giurisprudenza richiamata. Le spese di lite sono state poste a carico del Comune di Foggia, liquidate in € 2.500,00, e è stata disposta la trasmissione della decisione alla Corte dei Conti e all'Organismo di valutazione interna dell'Amministrazione intimata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Bari, sez. III, sentenza breve 21/01/2026, n. 70
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
    Numero : 70
    Data del deposito : 21 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo