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Sentenza 20 agosto 2025
Sentenza 20 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/08/2025, n. 11886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11886 |
| Data del deposito : | 20 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE CIVILE
così composto: dott.ssa Marta Ienzi PRESIDENTE dott.ssa Cecilia Pratesi GIUDICE dott.ssa Valeria Chirico GIUDICE REL. EST.
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 27224 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 e vertente
T R A
Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Pablo DE LUCA per procura in atti
RICORRENTE
E
Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Ester FAVRETTO per procura in atti
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
1
OGGETTO: cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come in atti
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza parziale n. 1074/2023 è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Il giudizio è proseguito in merito alle domande accessorie relative all'affidamento, al collocamento, alla frequentazione e al mantenimento dei due figli minori, all'assegnazione della ex casa familiare, nonché all'assegno divorzile richiesto dalla resistente,
A tal proposito, va premesso che in sede di separazione consensuale omologata con decreto del 7.11.2018, sulla scorta dei redditi dichiarati dalle parti (nulli per la moglie, casalinga e pari a 1.400 euro mensili per 14 mensilità per il marito, operaio), è stato convenuto, a carico del un assegno di 425,00 euro mensili quale contributo al Pt_1
mantenimento dei due figli, a decorrere dal gennaio 2018, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie per gli stessi, affidati congiuntamente ai genitori e collocati presso la madre con diritto del padre di tenerli con sé previo accordo e comunque a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola sino alla domenica sera e per due pomeriggi a settimana, oltre a 15 giorni durante le vacanze estive e per metà delle festività scolastiche natalizie e ad anni alterni, il giorno di Pasqua o di Pasquetta. E' stato inoltre concordato, quale pattuizione accessoria alla separazione, che il Pt_1
corrispondesse integralmente la rata di mutuo pari a 770,00 euro mensili gravante sulla ex casa familiare in comproprietà delle parti ed assegnata alla moglie.
In ragione dell'asserita contrazione del proprio reddito, stante l'esborso del canone di locazione pari a 530,00 euro mensili corrisposto,
2 dall'1.9.2020, per la casa di abitazione e la dedotta subita riduzione stipendia, il a fronte dell'inalterata situazione economica della Pt_1
moglie, la quale svolgeva lavori di pulizia presso abitazioni private e percepiva il reddito di cittadinanza, con il ricorso per divorzio ha chiesto la riduzione dell'assegno di mantenimento dovutole per i due figli all'importo di 250,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo, ferme le vigenti condizioni di affidamento e frequentazione della prole
La resistente ha invece chiesto il rigetto della domanda di riduzione dell'assegno paterno per i figli, il loro affidamento alla madre con assegnazione alla stessa della ex casa familiare, nonchè di riconoscerle un “assegno di mantenimento” dell'importo di 240,00 euro mensili e, in caso di mancato accoglimento di tale domanda, che tale importo venisse attribuito ai figli in aumento dell'assegno dovuto agli stessi. All'uopo ha dedotto tra l'altro: di aver lavorato come cameriera ai piani sino al primo anno di vita della figlia e, per scelta condivisa Per_1
con il marito, di non essere tornata in servizio, per dedicarsi alla cura dei figli;
che il era un padre assente, non frequentando i figli in Pt_1 maniera continuativa, non tenendoli quasi mai con sé durante la settimana e non trascorrendo con loro le vacanze estive né i weekend di pertinenza con PE (prelevandoli il sabato pomeriggio e riconducendoli dalla madre prima di cena); che, pertanto, il comportamento del le aveva impedito di reperire Pt_1 un'occupazione dignitosa, atteso che, dovendosi occupare da sola dei figli, riusciva “a svolgere solamente qualche lavoro saltuario come pulitrice ad ore presso signore che abitano nei pressi dell'abitazione familiare”; che dal maggio 2019 il ricorrente aveva cessato di pagare le rate del mutuo, determinando l'intervento del padre quale garante, il quale aveva saldato il mutuo residuo ed aveva agito in via monitoria nei confronti dei due coobbligati;
che, pertanto, le disponibilità economiche del
3 erano aumentate, non sostenendo più l'esborso per la rata di Pt_1
mutuo.
A fronte delle suddette richieste e allegazioni, con ordinanza presidenziale in data 13.11.2021 sono stati adottati i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti:
“…. rilevato che non si ravvisano allo stato elementi denotanti una incapacità genitoriale paterna tali da giustificare l'affidamento esclusivo dei figli alla madre, che anzi avallerebbe la marginalizzazione della figura paterna dalla vita dei minori, rappresentata dalla ricorrente;
rilevato che il ha Pt_1 dedotto di aver subito, in conseguenza del collocamento in cassa integrazione, una riduzione di reddito, non quantificandola né fornendo al Tribunale gli elementi necessari per quantificarla, non provvedendo nemmeno al deposito della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, necessaria alla ricostruzione della sua complessiva situazione economico-patrimoniale e che, comunque, non è contestato che non stia più corrispondendo il rateo di mutuo di 700,00 euro mensili, con conseguente disponibilità del corrispondente importo;
rilevato che
l'esborso del canone di locazione non costituisce una sopravvenienza valutabile ai fini della richiesta riduzione dell'assegno di mantenimento per i figli, trattandosi di esborso del tutto prevedibile in quanto conseguente all'assegnazione alla moglie della ex casa familiare;
rilevato che la percezione da parte della resistente di un reddito di cittadinanza pari a soli 275 euro mensili non costituisce una sopravvenienza migliorativa della condizione economica della stessa tale da giustificare una riduzione dell'assegno di mantenimento per i figli a carico del padre;
rilevato che l'attuale percezione del suddetto reddito di cittadinanza, per contro, non giustifica l'attribuzione alla moglie di un assegno di mantenimento, non previsto in sede di separazione consensuale e nemmeno giustifica, considerato comunque il collocamento in cassa integrazione del Capizzi, salvi gli esiti dei necessari accertamenti da espletarsi nella fase contenziosa, un aumento dell'assegno di mantenimento paterno, considerato altresì, quanto alla ridotta frequentazione padre-figli dedotta dalla madre, che il padre ha chiesto la conferma del vigente regime di
4 frequentazione, fermo restando che la eventuale inottemperanza ai vigenti obblighi di frequentazione, ove accertata in corso di causa, potrà essere valutata ai fini dell'eventuale aumento dell'assegno di mantenimento paterno;
…..
PQM
visto l'art.4 l. 898/1970; confermate in via provvisoria ed urgente le vigenti condizioni della separazione consensuale, nomina Giudice Istruttore sé stessa;
…”.
In corso di causa, considerate le allegazioni di disinteresse paterno da parte della ricorrente e le contestazioni in merito del resistente, all'esito dell'audizione dei minori e della acquisizione della relazione valutativa del figlio redatta dal EE in data Per_2
23.2.2022, con ordinanza in data 4.12.2023 sono state così modificate le condizioni di frequentazione paterna:
“…..rilevato che dalla audizione non sono emerse né condotte materne ostacolanti la frequentazione padre- figli, né condotte disinteressate del padre, atteso che entrambi i figli hanno confermato di vederlo due fine settimana al mese e che ha riferito di essere accompagnata a scuola dal padre quando Per_1
è libero dai turni lavorativi e di essere d'accordo a continuare a vederlo con le attuali modalità; rilevato che dalla audizione non sono emerse particolari criticità relative alla specifica relazione genitori-figli ( ha riferito di meri Per_1 litigi bagatellari con la madre) ma dalle dichiarazioni della ragazza e dalla relazione del EE sul fratello è emersa invece una situazione di disagio degli stessi strettamente conseguenziale alla conflittualità tra i genitori;
rilevato che dal EE (vedi relazione in atti) è stato ritenuto controindicato un intervento clinico sul bambino e ritenuto invece molto più utile un lavoro di mediazione sui genitori, i quali alla udienza si sono dichiarati disposti ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità
PQM
a parziale modifica dei provvedimenti provvisori, dispone che, salvi diversi accordi tra le parti, il padre terrà con sé i figli i due fine settimana al mese in cui è libero dai turni lavorativi, dal sabato mattina alla domenica alle 20.00, prelevandoli e riconducendoli presso l'abitazione materna nonché, compatibilmente con le esigenze e la volontà dei figli, nei pomeriggi infrasettimanali in cui è libero da 5 lavoro, dandone comunicazione alla madre entro il giorno successivo alla conoscenza dei turni lavorativi mensili, ferma la facoltà di accompagnarli a scuola compatibilmente con detti turni, come già avviene e ferme nel resto le altre vigenti condizioni;
sollecita le parti ad intraprendere, nell'interesse dei figli minori, un percorso di sostegno alla genitorialità, rivolgendosi al Servizio sociale territorialmente competente in ragione del luogo di residenza dei minori, il quale dovrà coadiuvarli nella attivazione del percorso;
…..”.
Espletate le prove ammesse, le parti hanno quindi rassegnato le seguenti definitive conclusioni.
Il ricorrente ha concluso come in atti e in comparsa conclusionale ha chiesto in subordine la conferma dell'assegno di mantenimento già disposto in sede di separazione personale pari a 425,00 euro, nonché la compensazione integrale delle spese del giudizio.
La resistente ha così concluso (riportandosi alla costituzione nella fase presidenziale):“….
2.Respingere la domanda del ricorrente sulla rimodulazione e riduzione dell'assegno di mantenimento dei figli minori Per_1
e da € 425,00 ad € 250,00;
3. Statuire che i minori e Per_2 Per_1 Per_2 saranno affidati alla madre con assegnazione della casa familiare sita in Roma,
Corso Duca di Genova 46 alla signora genitore collocatario;
4. Parte_2
Riconoscere a carico della signora la somma di € 240,00 a Parte_2 titolo di assegno di mantenimento poiché la stessa non lavora e oltretutto e lei che si occupa dei minori e anche nei giorni di spettanza del Per_1 Per_2 padre- per i motivi in narrativa;
5. In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui non venisse disposto il mantenimento alla moglie disporre che la somma aggiuntiva di € 240,00 di cui dispone il padre per i motivi di cui in narrativa venga assegnata ai figli a titolo di aumento del mantenimento…”.
Orbene, nonostante la conferma, in sede di precisazione delle conclusioni, della domanda della madre di affidamento a sé dei figli
(precedentemente modificata in quella di affidamento condiviso, spiegata nella costituzione nella fase contenziosa), ritiene il Tribunale
6 che non ricorrano, allo stato, considerati gli esiti dell'audizione dei minori - da cui non sono emersi gravi profili di inidoneità genitoriale paterna o significative problematiche nella relazione genitori-figli – i presupposti per derogare al paradigma dell'affidamento condiviso dei minori, di cui va confermato il collocamento prevalente con la madre
(con la quale sono rimasti a vivere dopo la separazione e costituente la figura genitoriale di principale riferimento), autorizzando le parti all'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione nei tempi di rispettiva permanenza con gli stessi, fermo il sollecito a proseguire, nell'interesse dei figli, il percorso di sostegno alla genitorialità (che sarebbe stato interrotto dal ricorrente, secondo quanto rappresentato dalla resistente in memoria di replica).
Va altresì confermato, salvi diversi accordi tra le parti, il regime di frequentazione come modificato con ordinanza del GI in data 4.12.2023,
a cui integralmente si rimanda, siccome confacente all'interesse dei minori e compatibile con i turni lavorativi del padre.
Alla madre, collocataria dei figli minori, va confermata l'assegnazione dell'ex casa familiare in comproprietà delle parti.
Quanto alle statuizioni economiche, è incontestato che, stante l'estinzione del mutuo gravante sulla ex casa familiare da parte del padre del quest'ultimo non è più gravato del pagamento della relativa Pt_1
rata, pari a 770,00 euro mensili, né risulta che abbia restituito o che stia restituendo al padre le somme versate per l'estinzione di detto mutuo.
Nonostante il collocamento in cassa integrazione, considerati i trattamenti di integrazione salariale di cui il ha beneficiato, in Pt_1
pendenza del presente giudizio non risultano significative variazioni delle entrate del predetto, atteso che gli estratti conto San LO allo stesso intestati registrano incassi da Alitalia in A.S. e dall'INPS pari a complessivi 20.000,00 euro circa nell'anno 2021 e a circa 4.700 euro nel
7 primo trimestre 2022. Inoltre il ricorrente ha percepito dal nuovo datore di lavoro Swissport Italia Spa un reddito netto nell'anno di imposta 2023 pari a circa 20.400,00 euro (vedi CU 2024). Pertanto, pur volendo tener conto dell'esborso di 500 euro mensili quale canone di locazione per la casa di abitazione, come da contratto in atti, deve ritenersi che le risorse disponibili del in ragione del risparmio di spesa per il mutuo, Pt_1
non siano diminuite ma anzi leggermente aumentate.
Quanto alla resistente, l'assunto che la stessa abbia lasciato la stabile attività di cameriera ai piani dopo la nascita della prima figlia,
d'accordo con il marito, per dedicarsi all'accudimento dei figli, non è stato oggetto di specifica contestazione, mentre l'ulteriore assunto di riuscire a svolgere solo attività saltuaria di colf, dovendo dedicarsi all'accudimento dei figli per l'assenza di una stabile e regolare collaborazione quotidiana del padre nella loro gestione trova riscontro nello stesso assunto del secondo cui “svolgendo lavoro quale Pt_1 turnista, è materialmente impossibilitato a frequentare i figli con la continuità schedulata come reclamato dalla ”. Considerato che l'attività Parte_3
lavorativa di domestica può essere svolta dalla resistente solo nei limitati tempi compatibili con l'accudimento dei figli, i redditi in concreto ricavabili da tale attività, cumulabili al reddito di inclusione pari a 275,00 euro mensili (vedi dichiarazione sostitutiva), devono pertanto ritenersi esigui, non essendo peraltro emerso dall'istruttoria lo svolgimento da parte della predetta di una “regolare attività di pulizie e (di) collaboratrice domestica”, tale da garantirle guadagni stabili e congrui.
Tanto premesso, quanto alla domanda di assegno divorzile spiegata dalla resistente, va rilevato che, secondo l'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità successivo alla sentenza delle Sezioni Unite n. 18287/2018, all'assegno divorzile va riconosciuta una natura composita, così valorizzando l'intero contenuto dei criteri indicati nell'art. 5, comma 6, l. n. 898/1970. In particolare, l'emolumento
8 ha sia una funzione assistenziale (fondata sui parametri delle
“condizioni dei coniugi” e del “reddito di entrambi”), sia una funzione compensativa- perequativa (correlata al contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla conduzione della famiglia ed alla formazione del patrimonio comune e di entrambi i partner), sia una funzione risarcitoria (con riferimento alle ragioni della decisione). Per quanto attiene alla funzione compensativa-perequativa, l'assegno, quindi, deve essere “volto non a conseguire l'autosufficienza economica del richiedente sulla base di un parametro astratto, bensì un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella vita familiare in concreto, tenendo conto in particolare delle aspettative professionali sacrificate, fermo restando che la funzione equilibratrice non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi” (Cass. civ. 5603/20).
Alla luce di quanto sopra esposto, considerata la rinuncia della resistente ad un'attività lavorativa stabile, che le avrebbe consentito di raggiungere anche una idonea posizione previdenziale, considerato il contributo della stessa alla formazione del patrimonio comune e alla posizione lavorativa e reddituale del marito, fornito mediante l'assunzione del peso prevalente della cura dei figli, anche per l'oggettiva impossibilità del “turnista”, di assicurarle una Pt_1 quotidiana e regolare collaborazione, con conseguente impossibilità per la predetta di reperire un'occupazione stabile ed idonea a garantirle una piena autosufficienza economica ed una correlata adeguata posizione previdenziale, considerato che è oltremodo improbabile che, ove pure reperisse una stabile attività lavorativa di domestica o di operaia nel settore delle pulizie a tempo pieno, detta adeguata posizione possa essere raggiunta in futuro, tenuto conto dell'età della CP_1
9 (ultracinquantenne) e degli anni di vita lavorativa residui nonché dei non elevati redditi in media ritraibili da una siffatta attività, tenuto conto delle maggiori disponibilità finanziarie del per effetto del Pt_1
risparmio di spesa sopra evidenziato (conseguente all'estinzione del mutuo), valutato l'esborso sostenuto dallo stesso per il mantenimento dei figli e considerato che, allo stato, la resistente non ha oneri locativi, usufruendo attualmente della casa familiare in comproprietà, tenuto conto altresì della durata del matrimonio, va riconosciuto alla un assegno divorzile, tanto in funzione compensativa che CP_1
assistenziale, dell'importo di 200,00 euro mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat e da corrispondere alla beneficiaria entro il 5 di ogni mese, a decorrere dal passaggio in giudicato della pronuncia sullo status divorzile.
Valutate le rispettive capacità contributive dei genitori, considerato l'esborso per l'assegno divorzile gravante sul ed il Pt_1 risparmio di spesa conseguente all'estinzione del mutuo gravante sulla ex casa familiare e precedentemente a suo carico, tenuto conto dell'assegno unico percepito dalla madre per i figli, pari da ultimo a circa
150,00 euro mensili, tenuto conto delle esigenze dei minori parametrate all'età, va confermato l'assegno di mantenimento paterno in favore dei due figli dell'importo di 425,00 euro mensili, come già concordato in sede di separazione, oltre adeguamento Istat maturato e maturando, da corrispondere alla madre entro il 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da vigente Protocollo tra il Tribunale ed il Consiglio dell'Ordine forense.
Stante la parziale reciproca soccombenza, va disposta la compensazione delle spese del giudizio
PQM
definitivamente decidendo, ogni diversa domanda disattesa e/o inammissibile:
10 affida i figli minori e ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2
collocamento prevalente presso la madre, autorizzando le parti all'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione nei tempi di rispettiva permanenza con i figli, fermo il sollecito a proseguire, nell'interesse di questi ultimi, il percorso di sostegno alla genitorialità; stabilisce che, salvi diversi accordi tra le parti, il padre terrà con sé
i figli i due fine settimana al mese in cui è libero dai turni lavorativi, dal sabato mattina alla domenica alle 20.00, prelevandoli e riconducendoli presso l'abitazione materna nonché, compatibilmente con le esigenze e la volontà dei figli, nei pomeriggi infrasettimanali in cui è libero dal lavoro, dandone comunicazione alla madre entro il giorno successivo alla conoscenza dei turni lavorativi mensili, ferma la facoltà di accompagnarli a scuola compatibilmente con detti turni, come già avviene e ferme le vigenti condizioni relative alle vacanze natalizie, pasquali ed estive concordate in sede di separazione consensuale;
assegna a la ex casa familiare sita in Roma, Persona_3
Corso Duca di Genova, 46; pone a carico di un assegno divorzile da Parte_1
corrispondere a , entro il 5 di ogni mese e da Persona_3 rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, dell'importo di 200,00 euro mensili, a decorrere dal passaggio in giudicato della pronuncia sullo status divorzile;
conferma a carico del padre l'assegno di mantenimento in favore dei due figli dell'importo di 425,00 euro mensili, come già concordato in sede di separazione, oltre adeguamento Istat maturato e maturando, da corrispondere alla madre entro il 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da vigente Protocollo tra il Tribunale ed il Consiglio dell'Ordine forense;
spese compensate.
11 Roma, 24.7.2025
LA GIUDICE REL. EST. LA PRESIDENTE
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE CIVILE
così composto: dott.ssa Marta Ienzi PRESIDENTE dott.ssa Cecilia Pratesi GIUDICE dott.ssa Valeria Chirico GIUDICE REL. EST.
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 27224 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 e vertente
T R A
Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Pablo DE LUCA per procura in atti
RICORRENTE
E
Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Ester FAVRETTO per procura in atti
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
1
OGGETTO: cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come in atti
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza parziale n. 1074/2023 è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Il giudizio è proseguito in merito alle domande accessorie relative all'affidamento, al collocamento, alla frequentazione e al mantenimento dei due figli minori, all'assegnazione della ex casa familiare, nonché all'assegno divorzile richiesto dalla resistente,
A tal proposito, va premesso che in sede di separazione consensuale omologata con decreto del 7.11.2018, sulla scorta dei redditi dichiarati dalle parti (nulli per la moglie, casalinga e pari a 1.400 euro mensili per 14 mensilità per il marito, operaio), è stato convenuto, a carico del un assegno di 425,00 euro mensili quale contributo al Pt_1
mantenimento dei due figli, a decorrere dal gennaio 2018, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie per gli stessi, affidati congiuntamente ai genitori e collocati presso la madre con diritto del padre di tenerli con sé previo accordo e comunque a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola sino alla domenica sera e per due pomeriggi a settimana, oltre a 15 giorni durante le vacanze estive e per metà delle festività scolastiche natalizie e ad anni alterni, il giorno di Pasqua o di Pasquetta. E' stato inoltre concordato, quale pattuizione accessoria alla separazione, che il Pt_1
corrispondesse integralmente la rata di mutuo pari a 770,00 euro mensili gravante sulla ex casa familiare in comproprietà delle parti ed assegnata alla moglie.
In ragione dell'asserita contrazione del proprio reddito, stante l'esborso del canone di locazione pari a 530,00 euro mensili corrisposto,
2 dall'1.9.2020, per la casa di abitazione e la dedotta subita riduzione stipendia, il a fronte dell'inalterata situazione economica della Pt_1
moglie, la quale svolgeva lavori di pulizia presso abitazioni private e percepiva il reddito di cittadinanza, con il ricorso per divorzio ha chiesto la riduzione dell'assegno di mantenimento dovutole per i due figli all'importo di 250,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo, ferme le vigenti condizioni di affidamento e frequentazione della prole
La resistente ha invece chiesto il rigetto della domanda di riduzione dell'assegno paterno per i figli, il loro affidamento alla madre con assegnazione alla stessa della ex casa familiare, nonchè di riconoscerle un “assegno di mantenimento” dell'importo di 240,00 euro mensili e, in caso di mancato accoglimento di tale domanda, che tale importo venisse attribuito ai figli in aumento dell'assegno dovuto agli stessi. All'uopo ha dedotto tra l'altro: di aver lavorato come cameriera ai piani sino al primo anno di vita della figlia e, per scelta condivisa Per_1
con il marito, di non essere tornata in servizio, per dedicarsi alla cura dei figli;
che il era un padre assente, non frequentando i figli in Pt_1 maniera continuativa, non tenendoli quasi mai con sé durante la settimana e non trascorrendo con loro le vacanze estive né i weekend di pertinenza con PE (prelevandoli il sabato pomeriggio e riconducendoli dalla madre prima di cena); che, pertanto, il comportamento del le aveva impedito di reperire Pt_1 un'occupazione dignitosa, atteso che, dovendosi occupare da sola dei figli, riusciva “a svolgere solamente qualche lavoro saltuario come pulitrice ad ore presso signore che abitano nei pressi dell'abitazione familiare”; che dal maggio 2019 il ricorrente aveva cessato di pagare le rate del mutuo, determinando l'intervento del padre quale garante, il quale aveva saldato il mutuo residuo ed aveva agito in via monitoria nei confronti dei due coobbligati;
che, pertanto, le disponibilità economiche del
3 erano aumentate, non sostenendo più l'esborso per la rata di Pt_1
mutuo.
A fronte delle suddette richieste e allegazioni, con ordinanza presidenziale in data 13.11.2021 sono stati adottati i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti:
“…. rilevato che non si ravvisano allo stato elementi denotanti una incapacità genitoriale paterna tali da giustificare l'affidamento esclusivo dei figli alla madre, che anzi avallerebbe la marginalizzazione della figura paterna dalla vita dei minori, rappresentata dalla ricorrente;
rilevato che il ha Pt_1 dedotto di aver subito, in conseguenza del collocamento in cassa integrazione, una riduzione di reddito, non quantificandola né fornendo al Tribunale gli elementi necessari per quantificarla, non provvedendo nemmeno al deposito della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, necessaria alla ricostruzione della sua complessiva situazione economico-patrimoniale e che, comunque, non è contestato che non stia più corrispondendo il rateo di mutuo di 700,00 euro mensili, con conseguente disponibilità del corrispondente importo;
rilevato che
l'esborso del canone di locazione non costituisce una sopravvenienza valutabile ai fini della richiesta riduzione dell'assegno di mantenimento per i figli, trattandosi di esborso del tutto prevedibile in quanto conseguente all'assegnazione alla moglie della ex casa familiare;
rilevato che la percezione da parte della resistente di un reddito di cittadinanza pari a soli 275 euro mensili non costituisce una sopravvenienza migliorativa della condizione economica della stessa tale da giustificare una riduzione dell'assegno di mantenimento per i figli a carico del padre;
rilevato che l'attuale percezione del suddetto reddito di cittadinanza, per contro, non giustifica l'attribuzione alla moglie di un assegno di mantenimento, non previsto in sede di separazione consensuale e nemmeno giustifica, considerato comunque il collocamento in cassa integrazione del Capizzi, salvi gli esiti dei necessari accertamenti da espletarsi nella fase contenziosa, un aumento dell'assegno di mantenimento paterno, considerato altresì, quanto alla ridotta frequentazione padre-figli dedotta dalla madre, che il padre ha chiesto la conferma del vigente regime di
4 frequentazione, fermo restando che la eventuale inottemperanza ai vigenti obblighi di frequentazione, ove accertata in corso di causa, potrà essere valutata ai fini dell'eventuale aumento dell'assegno di mantenimento paterno;
…..
PQM
visto l'art.4 l. 898/1970; confermate in via provvisoria ed urgente le vigenti condizioni della separazione consensuale, nomina Giudice Istruttore sé stessa;
…”.
In corso di causa, considerate le allegazioni di disinteresse paterno da parte della ricorrente e le contestazioni in merito del resistente, all'esito dell'audizione dei minori e della acquisizione della relazione valutativa del figlio redatta dal EE in data Per_2
23.2.2022, con ordinanza in data 4.12.2023 sono state così modificate le condizioni di frequentazione paterna:
“…..rilevato che dalla audizione non sono emerse né condotte materne ostacolanti la frequentazione padre- figli, né condotte disinteressate del padre, atteso che entrambi i figli hanno confermato di vederlo due fine settimana al mese e che ha riferito di essere accompagnata a scuola dal padre quando Per_1
è libero dai turni lavorativi e di essere d'accordo a continuare a vederlo con le attuali modalità; rilevato che dalla audizione non sono emerse particolari criticità relative alla specifica relazione genitori-figli ( ha riferito di meri Per_1 litigi bagatellari con la madre) ma dalle dichiarazioni della ragazza e dalla relazione del EE sul fratello è emersa invece una situazione di disagio degli stessi strettamente conseguenziale alla conflittualità tra i genitori;
rilevato che dal EE (vedi relazione in atti) è stato ritenuto controindicato un intervento clinico sul bambino e ritenuto invece molto più utile un lavoro di mediazione sui genitori, i quali alla udienza si sono dichiarati disposti ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità
PQM
a parziale modifica dei provvedimenti provvisori, dispone che, salvi diversi accordi tra le parti, il padre terrà con sé i figli i due fine settimana al mese in cui è libero dai turni lavorativi, dal sabato mattina alla domenica alle 20.00, prelevandoli e riconducendoli presso l'abitazione materna nonché, compatibilmente con le esigenze e la volontà dei figli, nei pomeriggi infrasettimanali in cui è libero da 5 lavoro, dandone comunicazione alla madre entro il giorno successivo alla conoscenza dei turni lavorativi mensili, ferma la facoltà di accompagnarli a scuola compatibilmente con detti turni, come già avviene e ferme nel resto le altre vigenti condizioni;
sollecita le parti ad intraprendere, nell'interesse dei figli minori, un percorso di sostegno alla genitorialità, rivolgendosi al Servizio sociale territorialmente competente in ragione del luogo di residenza dei minori, il quale dovrà coadiuvarli nella attivazione del percorso;
…..”.
Espletate le prove ammesse, le parti hanno quindi rassegnato le seguenti definitive conclusioni.
Il ricorrente ha concluso come in atti e in comparsa conclusionale ha chiesto in subordine la conferma dell'assegno di mantenimento già disposto in sede di separazione personale pari a 425,00 euro, nonché la compensazione integrale delle spese del giudizio.
La resistente ha così concluso (riportandosi alla costituzione nella fase presidenziale):“….
2.Respingere la domanda del ricorrente sulla rimodulazione e riduzione dell'assegno di mantenimento dei figli minori Per_1
e da € 425,00 ad € 250,00;
3. Statuire che i minori e Per_2 Per_1 Per_2 saranno affidati alla madre con assegnazione della casa familiare sita in Roma,
Corso Duca di Genova 46 alla signora genitore collocatario;
4. Parte_2
Riconoscere a carico della signora la somma di € 240,00 a Parte_2 titolo di assegno di mantenimento poiché la stessa non lavora e oltretutto e lei che si occupa dei minori e anche nei giorni di spettanza del Per_1 Per_2 padre- per i motivi in narrativa;
5. In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui non venisse disposto il mantenimento alla moglie disporre che la somma aggiuntiva di € 240,00 di cui dispone il padre per i motivi di cui in narrativa venga assegnata ai figli a titolo di aumento del mantenimento…”.
Orbene, nonostante la conferma, in sede di precisazione delle conclusioni, della domanda della madre di affidamento a sé dei figli
(precedentemente modificata in quella di affidamento condiviso, spiegata nella costituzione nella fase contenziosa), ritiene il Tribunale
6 che non ricorrano, allo stato, considerati gli esiti dell'audizione dei minori - da cui non sono emersi gravi profili di inidoneità genitoriale paterna o significative problematiche nella relazione genitori-figli – i presupposti per derogare al paradigma dell'affidamento condiviso dei minori, di cui va confermato il collocamento prevalente con la madre
(con la quale sono rimasti a vivere dopo la separazione e costituente la figura genitoriale di principale riferimento), autorizzando le parti all'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione nei tempi di rispettiva permanenza con gli stessi, fermo il sollecito a proseguire, nell'interesse dei figli, il percorso di sostegno alla genitorialità (che sarebbe stato interrotto dal ricorrente, secondo quanto rappresentato dalla resistente in memoria di replica).
Va altresì confermato, salvi diversi accordi tra le parti, il regime di frequentazione come modificato con ordinanza del GI in data 4.12.2023,
a cui integralmente si rimanda, siccome confacente all'interesse dei minori e compatibile con i turni lavorativi del padre.
Alla madre, collocataria dei figli minori, va confermata l'assegnazione dell'ex casa familiare in comproprietà delle parti.
Quanto alle statuizioni economiche, è incontestato che, stante l'estinzione del mutuo gravante sulla ex casa familiare da parte del padre del quest'ultimo non è più gravato del pagamento della relativa Pt_1
rata, pari a 770,00 euro mensili, né risulta che abbia restituito o che stia restituendo al padre le somme versate per l'estinzione di detto mutuo.
Nonostante il collocamento in cassa integrazione, considerati i trattamenti di integrazione salariale di cui il ha beneficiato, in Pt_1
pendenza del presente giudizio non risultano significative variazioni delle entrate del predetto, atteso che gli estratti conto San LO allo stesso intestati registrano incassi da Alitalia in A.S. e dall'INPS pari a complessivi 20.000,00 euro circa nell'anno 2021 e a circa 4.700 euro nel
7 primo trimestre 2022. Inoltre il ricorrente ha percepito dal nuovo datore di lavoro Swissport Italia Spa un reddito netto nell'anno di imposta 2023 pari a circa 20.400,00 euro (vedi CU 2024). Pertanto, pur volendo tener conto dell'esborso di 500 euro mensili quale canone di locazione per la casa di abitazione, come da contratto in atti, deve ritenersi che le risorse disponibili del in ragione del risparmio di spesa per il mutuo, Pt_1
non siano diminuite ma anzi leggermente aumentate.
Quanto alla resistente, l'assunto che la stessa abbia lasciato la stabile attività di cameriera ai piani dopo la nascita della prima figlia,
d'accordo con il marito, per dedicarsi all'accudimento dei figli, non è stato oggetto di specifica contestazione, mentre l'ulteriore assunto di riuscire a svolgere solo attività saltuaria di colf, dovendo dedicarsi all'accudimento dei figli per l'assenza di una stabile e regolare collaborazione quotidiana del padre nella loro gestione trova riscontro nello stesso assunto del secondo cui “svolgendo lavoro quale Pt_1 turnista, è materialmente impossibilitato a frequentare i figli con la continuità schedulata come reclamato dalla ”. Considerato che l'attività Parte_3
lavorativa di domestica può essere svolta dalla resistente solo nei limitati tempi compatibili con l'accudimento dei figli, i redditi in concreto ricavabili da tale attività, cumulabili al reddito di inclusione pari a 275,00 euro mensili (vedi dichiarazione sostitutiva), devono pertanto ritenersi esigui, non essendo peraltro emerso dall'istruttoria lo svolgimento da parte della predetta di una “regolare attività di pulizie e (di) collaboratrice domestica”, tale da garantirle guadagni stabili e congrui.
Tanto premesso, quanto alla domanda di assegno divorzile spiegata dalla resistente, va rilevato che, secondo l'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità successivo alla sentenza delle Sezioni Unite n. 18287/2018, all'assegno divorzile va riconosciuta una natura composita, così valorizzando l'intero contenuto dei criteri indicati nell'art. 5, comma 6, l. n. 898/1970. In particolare, l'emolumento
8 ha sia una funzione assistenziale (fondata sui parametri delle
“condizioni dei coniugi” e del “reddito di entrambi”), sia una funzione compensativa- perequativa (correlata al contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla conduzione della famiglia ed alla formazione del patrimonio comune e di entrambi i partner), sia una funzione risarcitoria (con riferimento alle ragioni della decisione). Per quanto attiene alla funzione compensativa-perequativa, l'assegno, quindi, deve essere “volto non a conseguire l'autosufficienza economica del richiedente sulla base di un parametro astratto, bensì un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella vita familiare in concreto, tenendo conto in particolare delle aspettative professionali sacrificate, fermo restando che la funzione equilibratrice non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi” (Cass. civ. 5603/20).
Alla luce di quanto sopra esposto, considerata la rinuncia della resistente ad un'attività lavorativa stabile, che le avrebbe consentito di raggiungere anche una idonea posizione previdenziale, considerato il contributo della stessa alla formazione del patrimonio comune e alla posizione lavorativa e reddituale del marito, fornito mediante l'assunzione del peso prevalente della cura dei figli, anche per l'oggettiva impossibilità del “turnista”, di assicurarle una Pt_1 quotidiana e regolare collaborazione, con conseguente impossibilità per la predetta di reperire un'occupazione stabile ed idonea a garantirle una piena autosufficienza economica ed una correlata adeguata posizione previdenziale, considerato che è oltremodo improbabile che, ove pure reperisse una stabile attività lavorativa di domestica o di operaia nel settore delle pulizie a tempo pieno, detta adeguata posizione possa essere raggiunta in futuro, tenuto conto dell'età della CP_1
9 (ultracinquantenne) e degli anni di vita lavorativa residui nonché dei non elevati redditi in media ritraibili da una siffatta attività, tenuto conto delle maggiori disponibilità finanziarie del per effetto del Pt_1
risparmio di spesa sopra evidenziato (conseguente all'estinzione del mutuo), valutato l'esborso sostenuto dallo stesso per il mantenimento dei figli e considerato che, allo stato, la resistente non ha oneri locativi, usufruendo attualmente della casa familiare in comproprietà, tenuto conto altresì della durata del matrimonio, va riconosciuto alla un assegno divorzile, tanto in funzione compensativa che CP_1
assistenziale, dell'importo di 200,00 euro mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat e da corrispondere alla beneficiaria entro il 5 di ogni mese, a decorrere dal passaggio in giudicato della pronuncia sullo status divorzile.
Valutate le rispettive capacità contributive dei genitori, considerato l'esborso per l'assegno divorzile gravante sul ed il Pt_1 risparmio di spesa conseguente all'estinzione del mutuo gravante sulla ex casa familiare e precedentemente a suo carico, tenuto conto dell'assegno unico percepito dalla madre per i figli, pari da ultimo a circa
150,00 euro mensili, tenuto conto delle esigenze dei minori parametrate all'età, va confermato l'assegno di mantenimento paterno in favore dei due figli dell'importo di 425,00 euro mensili, come già concordato in sede di separazione, oltre adeguamento Istat maturato e maturando, da corrispondere alla madre entro il 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da vigente Protocollo tra il Tribunale ed il Consiglio dell'Ordine forense.
Stante la parziale reciproca soccombenza, va disposta la compensazione delle spese del giudizio
PQM
definitivamente decidendo, ogni diversa domanda disattesa e/o inammissibile:
10 affida i figli minori e ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2
collocamento prevalente presso la madre, autorizzando le parti all'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione nei tempi di rispettiva permanenza con i figli, fermo il sollecito a proseguire, nell'interesse di questi ultimi, il percorso di sostegno alla genitorialità; stabilisce che, salvi diversi accordi tra le parti, il padre terrà con sé
i figli i due fine settimana al mese in cui è libero dai turni lavorativi, dal sabato mattina alla domenica alle 20.00, prelevandoli e riconducendoli presso l'abitazione materna nonché, compatibilmente con le esigenze e la volontà dei figli, nei pomeriggi infrasettimanali in cui è libero dal lavoro, dandone comunicazione alla madre entro il giorno successivo alla conoscenza dei turni lavorativi mensili, ferma la facoltà di accompagnarli a scuola compatibilmente con detti turni, come già avviene e ferme le vigenti condizioni relative alle vacanze natalizie, pasquali ed estive concordate in sede di separazione consensuale;
assegna a la ex casa familiare sita in Roma, Persona_3
Corso Duca di Genova, 46; pone a carico di un assegno divorzile da Parte_1
corrispondere a , entro il 5 di ogni mese e da Persona_3 rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, dell'importo di 200,00 euro mensili, a decorrere dal passaggio in giudicato della pronuncia sullo status divorzile;
conferma a carico del padre l'assegno di mantenimento in favore dei due figli dell'importo di 425,00 euro mensili, come già concordato in sede di separazione, oltre adeguamento Istat maturato e maturando, da corrispondere alla madre entro il 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da vigente Protocollo tra il Tribunale ed il Consiglio dell'Ordine forense;
spese compensate.
11 Roma, 24.7.2025
LA GIUDICE REL. EST. LA PRESIDENTE
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi
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