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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 03/07/2025, n. 2972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2972 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
3506/2020 N. R.G.
TRIBUNALE DI SALERNO PRIMA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3506/2020
All'udienza del 03/7/2025, tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. innanzi al Dott. Mattia Caputo, sono comparsi mediante deposito di note scritte: per parte appellante l'Avv. PAOLO ESPOSITO;
per il appellato l'Avv. MANUELA COCCORULLO;
Controparte_1
per la appellata nessuno è comparso. Controparte_2
I difensori delle parti concludono come da atti introduttivi e scritti difensivi, chiedendo l'integrale accoglimento delle conclusioni ivi formulate.
I difensori, stante l'acquiescenza alla modalità di trattazione scritta non essendosi opposte alla stessa ai sensi dell'art. 127 ter, co. 2, c.p.c., rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 281- sexies c.p.c.
Il Giudice
Dott. Mattia Caputo
R.N.G.A.C. 3506/2020 - Sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, 1^ Sezione Civile, nella persona del Dott. Mattia
Caputo, in funzione di Giudice di appello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 3506/2020, avente ad oggetto: appello
TRA
(P.IVA: _1
), in persona della legale rappresentante p.t., P.IVA_1
rappresentata e difesa, giusta procura allegata al ricorso in appello, dall'Avv. Paolo Esposito, presso il cui studio, sito in Napoli alla via F.
Caracciolo n. 14, elettivamente domicilia;
- PARTE APPELLANTE
E
(C.F.: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2 CP_3
p.t., rappresentato e difeso, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, dall'Avv. Manuela Coccorullo, presso il cui studio, sito in alla Via San Giovanni n. 26, elettivamente CP
domicilia;
- PARTE APPELLATA
Controparte_2
- PARTE APPELLATA CONTUMACE MOTIVI DELLA DECISIONE
R.N.G.A.C. 3506/2020 - Sentenza Con ricorso depositato il 19/5/2020 Parte_2
ha proposto appello avverso la sentenza n.
[...]
346/2019 del Giudice di Pace di Amalfi emessa il 21/10/2019 e depositata il 24/10/2019, con cui veniva rigettata l'opposizione da lei proposta avverso le ordinanze ingiunzioni n. 107106/2018 emessa in data 13/2/2019, n. 113802/2018 emessa in data 12/3/2019, n.
14778/2018 emessa in data 25/3/2019 e n. 119272/2018 emessa in data 1/4/2019 dalla , per la somma di € Controparte_2
3.483,00, con compensazione integrale delle spese di lite.
L'appellante ha dedotto: che nel processo di primo grado lamentata l'illegittimità dell'ordinanza-ingiunzione n. 107106/2018 emessa in data
13/2/2019, per violazione del termine perentorio previsto e disciplinato dagli artt. 203 e 204 del Codice della Strada, deducendo che, anche per le altre tre ordinanze ingiunzioni essa non aveva avuto la possibilità di verificare il rispetto dei termini di legge, in quanto la CP_2
si limitava ad enunciare delle date senza alcun riscontro
[...]
documentale; che per tutte le ordinanze ingiunzioni essa lamentava l'illegittimità dei provvedimenti per violazione dell'art. 3 della Legge n.
241/1990 per omessa e/o apparente motivazione in relazione ai motivi allegati nei ricorsi notificati alla , e si doleva Controparte_2
altresì che l'opposta non replicava realmente alle deduzioni difensive, limitandosi ad affermare apoditticamente la piena legittimità dell'operato della Polizia Municipale, senza avere eseguito alcun controllo di merito né formulato osservazioni specifiche;
che essa deduceva in giudizio la nullità delle ordinanze-ingiunzioni, a causa della mancata allegazione di altro atto dell'Amministrazione richiamato dalla decisione e che ne fondava la motivazione, in quanto le controdeduzioni della Polizia
Municipale del non sono mai state allegate a Controparte_1
R.N.G.A.C. 3506/2020 - Sentenza nessuna delle ordinanze prefettizie di rigetto;
che la CP_2
non si costituiva nel giudizio di primo grado;
che con la
[...]
sentenza impugnata il Giudice di prime cure dichiarava la contumacia della , rigettava l'opposizione da essa Controparte_2
spiegata e compensava integralmente le spese di lite tra le parti.
L'appellante ha dedotto: quale primo motivo di appello, che la sentenza
è errata in relazione alla ordinanza ingiunzione, n. 107106/2018 del
13/2/2019 e 10/5/2019, laddove ha interpretato le disposizioni di cui all'art. 204, comma 1 e comma bis del Codice della Strada nel senso che la essenzialità e perentorietà dei termini andassero riferite al termine complessivo di 210 giorni, e non anche per i termini intermedi fissati dalla normativa, così erroneamente desumendo che le ordinanze ingiunzione fossero tutte tempestive;
che, invece, l'articolo 204, comma
1 bis del Codice della Strada connota espressamente di perentorietà tutti i termini indicati, e cioè quelli di cui ai commi 1 bis e 2 dell'articolo
203, nonché quello di cui al comma 1 dell'art. 204 C.d.S.; che per le ulteriori ordinanze impugnate il termine dei 120 giorni sembrerebbe osservato, sulla base delle indicazioni del prefetto, ma essa ha richiesto che il Giudice di Pace ordinasse l'allegazione di prova delle date di ricezione delle deduzioni del comando accertatore in relazione ai verbali sottesi alle ordinanze sub 2, 3 e 4 del ricorso introduttivo;
che tale istanza è stata denegata dal Giudice di prime cure senza motivazione e viene reiterata innanzi a questo Ill.mo Tribunale al fine di poter verificare l'esatta osservanza del disposto normativo richiamato, evidentemente nell'ipotesi che il Tribunale adito aderisse all'interpretazione prospettata;
quale secondo motivo di appello,
R.N.G.A.C. 3506/2020 - Sentenza il Giudice di Pace di Amalfi è incorso nel vizio di omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, non avendo scrutinato il motivo di doglianza relativo all' assoluta mancanza di motivazione delle ordinanze ingiunzione stante l'utilizzo di mere clausole di stile che si limitano a confermare il generico assunto del comando accertatore, senza nemmeno che sia stata eseguita verifica, rilievo critico o esame nel merito;
che il Giudice di primo grado si è limitato erroneamente ad affermare che in relazione alla omessa motivazione del provvedimento sanzionatorio, nel giudizio di opposizione avverso l'ordinanza- ingiunzione la cognizione del l'organi giudicante è limitata, nella sua decisione, solo alla verifica della legittimità della provvedimento essendo incompetente a decidere sui risvolti della sanzione irrogata, se non ai limitati fini dell'accertamento negativo della pretesa sanzionatoria;
che in virtù di quanto appena esposto, deve dedursi la nullità della sentenza gravata, stante la motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, in senso conforme alle indicazioni della giurisprudenza di legittimità, vieppiù considerando che la stessa giurisprudenza di legittimità stabilisce che nel giudizio di opposizione ad ordinanza- ingiunzione prefettizia sussiste la cognizione piena del giudice, che potrà valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa e in ipotesi non esaminate o non motivatamente respinte, se riproposte nei motivi di opposizione e decidere su di esse, con pienezza di poteri sia che le stesse investano questioni di diritto o questioni di fatto;
che alla luce di quanto esposto deve ritenersi che il Giudice di primo grado abbia violato il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato in quanto alla contestazione svolta dall'allora ricorrente, in relazione al difetto motivazionale delle ordinanze-ingiunzioni prefettizie, avrebbe dovuto indicare le ragioni sottese all'iter logico-giuridico che lo hanno
R.N.G.A.C. 3506/2020 - Sentenza portato a ritenere ben motivate le deduzioni del Prefetto ed a rigettare la domanda attorea;
che, al contrario, il Giudice di prime cure si è limitato ad osservare che le ordinanze impugnate sono da ritenersi sufficientemente motivate in quanto hanno reso una precisa esposizione delle ragioni del rigetto delle difese dell'odierno ricorrente ed hanno richiamato la normativa vigente che legittima i verbali, così rendendo possibile il controllo giurisdizionale della valutazione della gravità del fatto così come compiuta dall'Ufficio, anche con riferimento alla norma violata, tuttavia, questa non può ritenersi una valida o comprensibile motivazione, di talché la sentenza appellata è del tutto nulla, essendo l'obbligo di motivazione previsto dalla legge come condizione di legittimità dell'atto irrogativo della sanzione amministrativa, sicché in sua assenza il Giudice è tenuto ad annullare il provvedimento per violazione di legge;
che, a riprova di quanto innanzi esposto, i verbali venivano contestati perché le rilevazioni della Polizia Municipale sono indicate come avvenute sulla Via Pasitea, mentre la zona a traffico limitato si trova in Rivo valle dei mulini e perché la segnaletica della ZTL
è apposta senza il rispetto degli 80 metri prescritto dall'art. 79 del regolamento d'attuazione del Codice della Strada;
che l'ente, nelle ordinanze impugnate, si limita a motivare che “ l'organo accertatore ha precisato che la segnaletica presente sul luogo della rilevata infrazione è pienamente legittima, visibile e conforme alle caratteristiche per formato, dimensioni e simbologia rispetto a quanto previsto dal regolamento attuativo”; che nessuno ha potuto confermare e verificare che la segnaletica della zona a ZTL si trova ad 80 metri, come prescritto dalla normativa, in quanto sia l'autorità amministrativa preposta che il
Giudice di primo grado si sono limitati a prestare acquiescenza a quanto dedotto dalla Polizia Municipale;
quale terzo motivo di appello, che
R.N.G.A.C. 3506/2020 - Sentenza l'illegittimità della sentenza appellata deriva anche dal mancato esame della violazione realizzata dalle ordinanze prefettizie dell'art. 3, comma 3
L. n. 241/1990, poiché la avrebbe dovuto, Controparte_2
in ossequio alla normativa indicata, almeno allegare alle stesse l'atto amministrativo sul quale ha fondato la sua decisione, dunque, la relazione della Polizia Municipale di , mentre le ordinanze CP
prefettizie si limitano a riferire che secondo l'ente accertatore i segnali sono visibili e quindi legittimi, astenendosi dall'allegare il verbale dei
Vigili del sulla quale è fondata integralmente la Controparte_1
determinazione prefettizia resa nelle ordinanze-ingiunzione impugnate.
In virtù di quanto innanzi esposto la _1
ha formulato le seguenti conclusioni:
[...]
accogliere l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 346/2019 del Giudice di Pace di Amalfi, accogliere l'opposizione da essa proposta e, per l'effetto, annullare le ordinanze ingiunzioni impugnate;
con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore dell'Avvocato PAOLO ESPOSITO, dichiaratosi anticipatario.
Si costituiva in giudizio il , deducendo: che il Controparte_1
primo motivo di appello è infondato e va rigettato, atteso che il rispetto dei singoli termini endoprocedimentali non è vincolante;
che, pertanto,
l'ordinanza è stata emessa validamente, è stata notificata validamente e ha spiegato i suoi effetti, tale termine è di 180 giorni se il ricorso viene presentato tramite l'organo che ha accertato la violazione (es: Polizia
Municipale) e di 210 giorni se invece lo si presenta direttamente al
Prefetto, cui vanno aggiunti 150 giorni di tempo entro i quali l'Amministrazione deve notificare il provvedimento;
che anche il secondo motivo di impugnazione è infondato, atteso che il verbale si presenta
R.N.G.A.C. 3506/2020 - Sentenza corredato di tutti gli elementi di legge, essendo l'ordinanza prefettizia motivata, ancorché succintamente, e con una motivazione non meramente apparente, come emerge dall'analisi del contenuto dell'ordinanza nella quale sono stati richiamati i verbali di accertamento redatti dal verbalizzante;
che sia la pronuncia di primo grado sia le motivazioni poste alla base delle ordinanze prefettizie risultano valide e ben motivate;
che le ulteriori doglianze presentate dall'appellante non possono trovare giustificazione, atteso che l'onere della prova gravava in capo all'appellante, che nulla ha provato in merito, invero, sotto il presente profilo, l'appello risulta pretestuoso perché basato su circostanze note all'appellante, considerando che parte avversa esercita sul territorio di ed era dunque a conoscenza dell' esistenza dell' CP
area pedonale denominata “Villa marittima”, così come dell' esistenza di un varco elettronico di accesso per il controllo remoto dei transiti dei veicoli;
che a riprova di quanto ora esposto parte appellata evidenzia che l'appellante ha presentato apposita istanza di autorizzazione al transito nell'area pedonale denominata “Villa marittima”, ottenendo autorizzazione n. 65/2018 per il transito di due veicoli (nello specifico veicolo targato CA913JS e veicolo targato EG911RB) a questa intestati, al fine di effettuare operazioni di carico e scarico all' interno del perimetro dell' AP, e, per lei cui operazioni, vige apposito disciplinare di regolamentazione al transito dell' area pedonale di cui è causa.
In virtù di quanto sin ora esposto il ha Controparte_1
formulato le seguenti conclusioni: rigettare l'appello, in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza n.
346/2019 del Giudice di Pace di Amalfi;
con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore dell'Avvocato MANUELA COCCORULLO, dichiaratasi anticipataria.
R.N.G.A.C. 3506/2020 - Sentenza La , pur avendo ricevuto regolare Controparte_2
notificazione dell'atto di citazione in giudizio e del decreto di fissazione dell'udienza non si è costituita e non è comparsa e, pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
SULLA FONDATEZZA DELL'APPELLO
1. In via del tutto preliminare va dichiarata la contumacia della la quale, pur avendo ricevuto regolare Controparte_2
notificazione del ricorso in appello e del decreto di fissazione dell'udienza non si è costituita e non è comparsa.
2. Ancora, preliminarmente occorre rilevare che, considerata l'Ordinanza di correzione materiale pronunciata nel procedimento R.G.
281/2019 dal Giudice di pace di Amalfi, ed emessa il 02/3/2020,
l'appello è stato proposto entro il termine c.d. “lungo” di impugnazione di cui all'articolo 327, comma 1, c.p.c., non essendo stata la sentenza gravata notificata, e, come tale, è tempestivo e ammissibile.
3. Fermo quanto innanzi esposto, è ora possibile esaminare nel merito l'impugnazione.
Con il primo motivo di gravame parte appellante lamenta che il Giudice di prime cure ha erroneamente interpretato il disposto dell'articolo 204 del Codice della Strada, ritenendo che l'essenzialità e la perentorietà dei termini fossero da intendersi per il termine complessivo di 210 giorni e non anche per i singoli termini intermedi fissati dalla normativa, così erroneamente desumendo che le ordinanze ingiunzione impugnate fossero tutte tempestive.
Il motivo di appello è infondato e va disatteso.
In merito alla valenza applicativa della perentorietà dei termini endoprocedimentali nei procedimenti amministrativi, che, secondo la prospettazione difensiva di parte appellante, sarebbe stata erroneamente
R.N.G.A.C. 3506/2020 - Sentenza disattesa dal giudice di primo grado, così contravvenendo alle regole dell'ermeneutica ed ai generali principi di interpretazione delle norme, vale la pena osservare che, sebbene la specificità del diritto amministrativo sanzionatorio imponga la previsione di taluni termini perentori per esigenze di certezza e di garanzia del diritto di difesa del destinatario del provvedimento afflittivo, la perentorietà dei termini del procedimento rimane una assoluta eccezionalità, vieppiù laddove la loro osservanza gravi in capo alla Pubblica Amministrazione.
Inoltre, è opportuno evidenziare che il termine, laddove sia perentorio, va necessariamente correlato all'atto che si pone all'esito del procedimento, in questo caso sanzionatorio, essendo solo quest'ultimo capace di produrre effetti “ab externo”, e, dunque, suscettibile di ledere la sfera giuridica dell'interessato, salvo diversa previsione legislativa.
Orbene, è evidente che l'”intentio legis”, allorquando impone che il termine vada cumulativamente considerato, è rivolta a dare preminenza esplicativa agli effetti che l'atto produce verso terzi, in piena coerenza coi principi ordinatori del diritto amministrativo, sebbene preveda una diversa latitudine temporale a seconda che il ricorso sia stato depositato presso l'organo accertatore o indirizzato direttamente al Prefetto.
La perentorietà del termine complessivo, derivante dal cumulo di quelli ex art. 203, comma 2 e 204 comma 1 Codice della Strada, è stata chiaramente correlata alla natura di atto conclusivo del procedimento amministrativo che riveste l'ordinanza-ingiunzione prefettizia.
Il termine, cumulativamente inteso, al fine di valutare la perentorietà dell'esito del procedimento per la valida emissione dell'ordinanza prefettizia, è da considerarsi di 210 giorni, purché quest'ultima venga poi notificata entro centocinquanta giorni dalla sua adozione, quale requisito di legittimità dell'attività sanzionatoria.
R.N.G.A.C. 3506/2020 - Sentenza La predetta conclusione si evince da una piana lettura del disposto normativo di cui all'art. 204, comma 1 bis del Codice della Strada, ove è stabilito chiaramente che i termini di cui ai commi 1 bis e 2 dell'articolo 203, così come quelli di cui al comma 1 dell'art. 204 sono perentori e si cumulano tra loro ai fini della considerazione di tempestività dell'adozione dell'ordinanza-ingiunzione, come dimostrato dalla circostanza che quando il decorso cumulativo di detti termini spiri senza che sia stata adottata l'ordinanza del Prefetto, il ricorso si intende accolto (non certo rigettato) sicché condizione di validità e legittimità dell'ordinanza-ingiunzione non può che essere il rispetto dei termini complessivamente previsti per l'emissione del provvedimento prefettizio così come desunti dal combinato disposto di cui agli artt. 203 e 204 C.d.S., ovvero 180 o 210 giorni, a seconda che il ricorso sia stato rivolto all'organo accertatore o indirizzato direttamente al Prefetto.
A riprova della bontà delle predette considerazioni, vale la pena ricordare che per costante insegnamento giurisprudenziale “in tema di sanzioni amministrative pecuniarie per violazione di norme del codice della strada qualora avverso il verbale di accertamento dell'infrazione sia stato proposto ricorso al Prefetto, il termine, previsto dall'art. 204, primo comma, del codice della strada, entro il quale deve emettere ordinanza- ingiunzione, è perentorio e si riferisce alla emissione del provvedimento finale del procedimento sanzionatorio” (cfr. ex multis
Cass. civ. ord. n. 8652/2006).
Pertanto, atteso che nel caso di specie risulta che le ordinanze ingiunzioni impugnate siano state tutte emesse dalla CP_2
entro il termine complessivo di 210 giorni, ne consegue che
[...]
esse sono state emesse nel rispetto dei termini perentori complessivi di
R.N.G.A.C. 3506/2020 - Sentenza cui alle norme richiamate, di talché correttamente il Giudice di prime cure ha rigettato il suddetto motivo di opposizione.
4. Quanto al secondo e terzo motivo di impugnazione, stante la sostanziale sovrapponibilità delle questioni trattate, possono essere esaminati unitariamente.
In particolare, l'appellante lamenta l'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio da parte del Giudice di prime cure e segnatamente che non sarebbe stata presa in considerazione la circostanza che le ordinanze- ingiunzione impugnate peccherebbero di assoluta mancanza di motivazione, stante l'utilizzo di mere clausole di stile che si limiterebbero a confermare il generico assunto del comando accertatore, nonché tenuto conto che la avrebbe dovuto, in Controparte_2
ossequio alla normativa indicata, almeno allegare alle stesse l'atto amministrativo sul quale ha fondato la sua decisione, dunque, la relazione della Polizia Municipale di . CP
I motivi di appello sono infondati e vanno respinti.
4.1. Orbene, è preliminarmente necessario osservare che sebbene il
Giudice di prime cure si sia espresso sinteticamente sul punto, dalla semplice lettura delle ordinanze impugnate emerge con chiarezza che in esse, sia in via diretta, sia mediante rinvio “per relationem” al processo verbale di accertamento, sono riportati i presupposti in fatto della contravvenzione contestata e le norme violate (cfr. all.ti 10, 11, 12 e 13 della produzione di primo grado di parte appellata).
Invero, non si revoca in dubbio che l'ordinanza-ingiunzione, costituendo un provvedimento amministrativo che si pone al termine del procedimento sanzionatorio, abbia una spiccata capacità di incidere immediatamente nella sfera giuridica del destinatario con effetti negativi e per tale ragione necessiti di adeguata motivazione ai sensi dell'art. 3 L.
R.N.G.A.C. 3506/2020 - Sentenza n. 241/1990; tuttavia tale circostanza non impone all'Autorità amministrativa competente di riportare dettagliatamente e compiutamente tutti gli elementi di fatto e in diritto sottesi alla imposizione afflittiva, laddove sia possibile desumere tali aspetti “per relationem” da altri provvedimenti amministrativi ad esso collegati (“ex pluribus” Cass. Civ., Sez. II ord. n. 21924/2021). La motivazione “per relationem”, per consolidato indirizzo giurisprudenziale, è pienamente valida se le ragioni sottese al provvedimento amministrativo vengano esplicitate attraverso il rinvio ad altri atti espressamente richiamati, una volta entrati nella sfera di conoscibilità dell'interessato e nella sua disponibilità. Ebbene, i verbali cui le ordinanze ingiunzione prefettizie rinviano sono state allegate dal appellato e Controparte_1
prodotte in giudizio (cfr. quattro ordinanze allegate alla produzione di parte appellante), ragion per cui risulta pienamente rispettato il requisito della motivazione dei predetti provvedimenti amministrativi.
Sotto il medesimo profilo, poi, va rilevato che, per un verso, il verbale di accertamento ha valore fidefaciente fino a querela di falso dei soli fatti che il pubblico ufficiale attesta come direttamente compiuti o percepiti, non necessariamente provando la fondatezza giuridica della sanzione conseguente, per altro verso, l'efficacia probatoria privilegiata dell'atto pubblico viene meno laddove i fatti verbalizzati non siano avvenuti in presenza del verbalizzante, di talché, in tali casi, parte avversa può dare prova contraria con tutti i mezzi previsti dalla legge.
In merito alla predetta considerazione pare opportuno osservare che la violazione è stata accertata mediante rilievo fotografico, prodotto dall'apparecchiatura a posto fisso per il rilevamento automatico delle infrazioni (matr. n. 1610010378, omologata ai sensi della normativa vigente), avendo l'agente verbalizzante provveduto, successivamente, alla
R.N.G.A.C. 3506/2020 - Sentenza redazione del verbale di accertamento sulla base della documentazione fotografica.
Ciò premesso e nonostante l'assenza del verbalizzante sul luogo delle infrazioni di cui è causa, dall'esame della suddetta produzione fotografica (cfr. documentazione del fascicolo di primo grado, scansionato telematicamente tra gli “Atti del processo” il
17/4/2023), si evince con chiarezza che la segnaletica presente sul luogo della rilevata infrazione è, effettivamente, “pienamente legittima, visibile e conforme alle caratteristiche per formato, dimensioni e simbologia rispetto a quanto previsto dal regolamento attuativo” così come precisato dal Prefetto di nelle ordinanze con cui ha CP_2
rigettato i ricorsi giustiziali.
Inoltre, deve rilevarsi che laddove, come nella vicenda in esame, una parte (quella appellante-opponente) eccepisca l'esistenza di fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto posto a fondamento della altrui pretesa giuridica sanzionatoria, è tenuta, in ossequio al principio di cui all'articolo 2697 c.c., a fornirne la prova (documentalmente o, se del caso, articolando le relative richieste istruttorie): di talché, atteso che l'appellante non ha provato, né si è offerta di provare che non è stata osservata la distanza prescritta di 80 metri dall'inizio della zona di interdizione alla libera circolazione, come previsto dall'art. 79 del
Regolamento di attuazione al C.d.S. e che la via ove è stata rilevata l'infrazione ha una denominazione non corretta come “Via Pasitea” e che la ZTL si trovava in “Rivo valle dei mulini”, ne consegue che la relativa doglianza non può trovare accoglimento.
Infine, ad un più attento esame, risulta che della presenza della suddetta segnaletica parte appellante era ben consapevole, considerato che presentava apposita istanza di autorizzazione al transito nell' area
R.N.G.A.C. 3506/2020 - Sentenza pedonale denominata “Villa marittima”, ottenendo così autorizzazione n.
65/2018 per il transito del veicolo targato “CA913JS” e del veicolo targato “EG911RB” (cfr. all. all. 9 pag. 39 di produzione di parte appellata) intestati alla , al fine di effettuare operazioni di carico e Pt_1
scarico all' interno del perimetro dell'area pedonale.
In merito si rileva che l'art. 3 della L. n. 689/1981 pone una presunzione di colpa a carico dell'autore del fatto vietato, onerandolo di provare l'assenza di elemento soggettivo, gravando sul trasgressore l'onere di provare la mancata imputabilità del fatto oggettivo per errore scusabile, e, in argomento, appare incontestabile che parte appellante fosse perfettamente al corrente dell'intero perimetro della zona a traffico limitato, vieppiù considerando che, avendo ottenuto autorizzazione per altri due veicoli, la stessa parte era tenuta a conoscere il Disciplinare di regolamentazione al transito dell'area pedonale di “Villa Marittima di
Positano” (cfr. doc. all.9 pag. 36 di produzione di parte appellata).
Quanto poi alla mancata allegazione della relazione della Polizia
Municipale di , è doveroso chiarire che non sussiste alcun CP
obbligo generalizzato di allegare le deduzioni di parte alle ordinanze prefettizie di rigetto del ricorso, sicché priva di pregio risulta la rimostranza serbata dall'appellante volta a sostenere una presunta violazione dell'art. 3, comma 3 L. 241/1990.
In ultima analisi, il giudice di prime cure, nei motivi della decisione, riferisce in ordine alle ragioni di fatto e di diritto sottese al rigetto del ricorso al Prefetto di parte ricorrente, ritenendole adeguate, sotto il profilo motivazionale, a consentire un controllo giurisdizionale, che si limita alla fondatezza della pretesa sanzionatoria, ovverossia alla verifica sul se sussistano o meno i presupposti normativamente richiesti al fine dell'irrogazione della sanzione, rimanendo preclusi dalla sua cognizione
R.N.G.A.C. 3506/2020 - Sentenza gli esiti della sanzione irrogata, in ossequio al principio di riserva d'amministrazione, che implica che talune funzioni amministrative siano una prerogativa della Pubblica Amministrazione, non potendo ad essa sostituirsi altro organo dello Stato.
Considerata la correttezza in fatto e in diritto della decisione impugnata e non ravvisandosi motivi per discostarsi dalle statuizioni del giudice di prime cure, esclusa, a maggior ragione, una violazione tra il chiesto e il pronunciato ai sensi dell'art. 112 c.p.c., l'appello deve essere rigettato e la sentenza di primo grado integralmente confermata.
Alla luce di quanto innanzi esposto consegue che l'appello è infondato, in fatto ed in diritto, e va rigettato e, per l'effetto, la sentenza n.
346/2019 del Giudice di Pace di Amalfi va confermata.
SUL REGIME DELLE SPESE DI LITE
5.1 – Nei rapporte processuali tra l'appellante ed il CP
le spese del presente grado di giudizio, seguono il criterio
[...]
generale della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, pertanto, stante il rigetto dell'appello, sono poste a carico di _1
, e, tenuto conto della natura della
[...]
controversia (appello avverso sentenza del Giudice di Pace), del valore (€
3.483,00, come indicato nell'atto di appello) e della complessità (bassa) delle questioni trattate, si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 (così come modificato con D.M. n. 147/2022) in complessivi € 1.278,00 a titolo di compensi professionali (di cui €
213,00 per la fase di studio, € 213,00 per la fase introduttiva del giudizio;
€ 426,00 per la fase istruttoria/di trattazione;
€426,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in favore dell'Avvocato
MANUELA COCCORULLO, dichiaratasi anticipataria.
R.N.G.A.C. 3506/2020 - Sentenza 5.2. - Nei rapporte processuali tra l'appellante e la CP_2
le spese del presente grado di giudizio, seguono il criterio
[...]
generale della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, pertanto, stante il rigetto dell'appello, andrebbero poste a carico dell'appellante; tuttavia, stante il principio per cui la condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91
c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto, sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto (“ex multis” Cass. Civ., n.
7361/2023), non si dispone alcunchè sulle spese.
6 - Visto l'esito dell'appello e considerato il disposto dell'art. 13, co.
1- quater del D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, co. 17,
Legge n. 228/2012, che prevede l'obbligo del versamento, per l'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di definizione negativa del gravame - come nel caso di specie -, previsto per i procedimenti iniziati in data successiva al 30/1/2013 (cfr.
Cass. Civ., SS.UU. n. 9938/2014 e Circolare del Ministero della
Giustizia del 6/7/2015), l'appellante è tenuta alla refusione del doppio del contributo unificato, mandando alla Cancelleria per le cure del relativo adempimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) Dichiara la contumacia della;
Controparte_2
2) Rigetta l'appello, e, per l'effetto, conferma la sentenza 346/2019 del
Giudice di Pace di Amalfi;
R.N.G.A.C. 3506/2020 - Sentenza 3) Condanna la _1
alla refusione, in favore del , delle
[...] Controparte_1
spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi € 1.278,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in favore dell'Avvocato MANUELA COCCORULLO, dichiaratasi anticipataria;
4) Nulla sulle spese tra la _1
e la;
[...] Controparte_2
5) Dà atto che sussistono i presupposti per il pagamento del doppio del contributo unificato da parte dell'appellante;
6) Manda alla Cancelleria per l'adeguamento del contributo unificato.
Così deciso in Salerno il 03/7/2025 con sentenza resa ex articolo 281- sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare – stante l'acquiescenza da esse prestata alla modalità di trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter, co. 2, c.p.c. – ed allegazione al verbale.
Il Giudice
Dott. Mattia Caputo
R.N.G.A.C. 3506/2020 - Sentenza
TRIBUNALE DI SALERNO PRIMA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3506/2020
All'udienza del 03/7/2025, tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. innanzi al Dott. Mattia Caputo, sono comparsi mediante deposito di note scritte: per parte appellante l'Avv. PAOLO ESPOSITO;
per il appellato l'Avv. MANUELA COCCORULLO;
Controparte_1
per la appellata nessuno è comparso. Controparte_2
I difensori delle parti concludono come da atti introduttivi e scritti difensivi, chiedendo l'integrale accoglimento delle conclusioni ivi formulate.
I difensori, stante l'acquiescenza alla modalità di trattazione scritta non essendosi opposte alla stessa ai sensi dell'art. 127 ter, co. 2, c.p.c., rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 281- sexies c.p.c.
Il Giudice
Dott. Mattia Caputo
R.N.G.A.C. 3506/2020 - Sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, 1^ Sezione Civile, nella persona del Dott. Mattia
Caputo, in funzione di Giudice di appello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 3506/2020, avente ad oggetto: appello
TRA
(P.IVA: _1
), in persona della legale rappresentante p.t., P.IVA_1
rappresentata e difesa, giusta procura allegata al ricorso in appello, dall'Avv. Paolo Esposito, presso il cui studio, sito in Napoli alla via F.
Caracciolo n. 14, elettivamente domicilia;
- PARTE APPELLANTE
E
(C.F.: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2 CP_3
p.t., rappresentato e difeso, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, dall'Avv. Manuela Coccorullo, presso il cui studio, sito in alla Via San Giovanni n. 26, elettivamente CP
domicilia;
- PARTE APPELLATA
Controparte_2
- PARTE APPELLATA CONTUMACE MOTIVI DELLA DECISIONE
R.N.G.A.C. 3506/2020 - Sentenza Con ricorso depositato il 19/5/2020 Parte_2
ha proposto appello avverso la sentenza n.
[...]
346/2019 del Giudice di Pace di Amalfi emessa il 21/10/2019 e depositata il 24/10/2019, con cui veniva rigettata l'opposizione da lei proposta avverso le ordinanze ingiunzioni n. 107106/2018 emessa in data 13/2/2019, n. 113802/2018 emessa in data 12/3/2019, n.
14778/2018 emessa in data 25/3/2019 e n. 119272/2018 emessa in data 1/4/2019 dalla , per la somma di € Controparte_2
3.483,00, con compensazione integrale delle spese di lite.
L'appellante ha dedotto: che nel processo di primo grado lamentata l'illegittimità dell'ordinanza-ingiunzione n. 107106/2018 emessa in data
13/2/2019, per violazione del termine perentorio previsto e disciplinato dagli artt. 203 e 204 del Codice della Strada, deducendo che, anche per le altre tre ordinanze ingiunzioni essa non aveva avuto la possibilità di verificare il rispetto dei termini di legge, in quanto la CP_2
si limitava ad enunciare delle date senza alcun riscontro
[...]
documentale; che per tutte le ordinanze ingiunzioni essa lamentava l'illegittimità dei provvedimenti per violazione dell'art. 3 della Legge n.
241/1990 per omessa e/o apparente motivazione in relazione ai motivi allegati nei ricorsi notificati alla , e si doleva Controparte_2
altresì che l'opposta non replicava realmente alle deduzioni difensive, limitandosi ad affermare apoditticamente la piena legittimità dell'operato della Polizia Municipale, senza avere eseguito alcun controllo di merito né formulato osservazioni specifiche;
che essa deduceva in giudizio la nullità delle ordinanze-ingiunzioni, a causa della mancata allegazione di altro atto dell'Amministrazione richiamato dalla decisione e che ne fondava la motivazione, in quanto le controdeduzioni della Polizia
Municipale del non sono mai state allegate a Controparte_1
R.N.G.A.C. 3506/2020 - Sentenza nessuna delle ordinanze prefettizie di rigetto;
che la CP_2
non si costituiva nel giudizio di primo grado;
che con la
[...]
sentenza impugnata il Giudice di prime cure dichiarava la contumacia della , rigettava l'opposizione da essa Controparte_2
spiegata e compensava integralmente le spese di lite tra le parti.
L'appellante ha dedotto: quale primo motivo di appello, che la sentenza
è errata in relazione alla ordinanza ingiunzione, n. 107106/2018 del
13/2/2019 e 10/5/2019, laddove ha interpretato le disposizioni di cui all'art. 204, comma 1 e comma bis del Codice della Strada nel senso che la essenzialità e perentorietà dei termini andassero riferite al termine complessivo di 210 giorni, e non anche per i termini intermedi fissati dalla normativa, così erroneamente desumendo che le ordinanze ingiunzione fossero tutte tempestive;
che, invece, l'articolo 204, comma
1 bis del Codice della Strada connota espressamente di perentorietà tutti i termini indicati, e cioè quelli di cui ai commi 1 bis e 2 dell'articolo
203, nonché quello di cui al comma 1 dell'art. 204 C.d.S.; che per le ulteriori ordinanze impugnate il termine dei 120 giorni sembrerebbe osservato, sulla base delle indicazioni del prefetto, ma essa ha richiesto che il Giudice di Pace ordinasse l'allegazione di prova delle date di ricezione delle deduzioni del comando accertatore in relazione ai verbali sottesi alle ordinanze sub 2, 3 e 4 del ricorso introduttivo;
che tale istanza è stata denegata dal Giudice di prime cure senza motivazione e viene reiterata innanzi a questo Ill.mo Tribunale al fine di poter verificare l'esatta osservanza del disposto normativo richiamato, evidentemente nell'ipotesi che il Tribunale adito aderisse all'interpretazione prospettata;
quale secondo motivo di appello,
R.N.G.A.C. 3506/2020 - Sentenza il Giudice di Pace di Amalfi è incorso nel vizio di omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, non avendo scrutinato il motivo di doglianza relativo all' assoluta mancanza di motivazione delle ordinanze ingiunzione stante l'utilizzo di mere clausole di stile che si limitano a confermare il generico assunto del comando accertatore, senza nemmeno che sia stata eseguita verifica, rilievo critico o esame nel merito;
che il Giudice di primo grado si è limitato erroneamente ad affermare che in relazione alla omessa motivazione del provvedimento sanzionatorio, nel giudizio di opposizione avverso l'ordinanza- ingiunzione la cognizione del l'organi giudicante è limitata, nella sua decisione, solo alla verifica della legittimità della provvedimento essendo incompetente a decidere sui risvolti della sanzione irrogata, se non ai limitati fini dell'accertamento negativo della pretesa sanzionatoria;
che in virtù di quanto appena esposto, deve dedursi la nullità della sentenza gravata, stante la motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, in senso conforme alle indicazioni della giurisprudenza di legittimità, vieppiù considerando che la stessa giurisprudenza di legittimità stabilisce che nel giudizio di opposizione ad ordinanza- ingiunzione prefettizia sussiste la cognizione piena del giudice, che potrà valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa e in ipotesi non esaminate o non motivatamente respinte, se riproposte nei motivi di opposizione e decidere su di esse, con pienezza di poteri sia che le stesse investano questioni di diritto o questioni di fatto;
che alla luce di quanto esposto deve ritenersi che il Giudice di primo grado abbia violato il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato in quanto alla contestazione svolta dall'allora ricorrente, in relazione al difetto motivazionale delle ordinanze-ingiunzioni prefettizie, avrebbe dovuto indicare le ragioni sottese all'iter logico-giuridico che lo hanno
R.N.G.A.C. 3506/2020 - Sentenza portato a ritenere ben motivate le deduzioni del Prefetto ed a rigettare la domanda attorea;
che, al contrario, il Giudice di prime cure si è limitato ad osservare che le ordinanze impugnate sono da ritenersi sufficientemente motivate in quanto hanno reso una precisa esposizione delle ragioni del rigetto delle difese dell'odierno ricorrente ed hanno richiamato la normativa vigente che legittima i verbali, così rendendo possibile il controllo giurisdizionale della valutazione della gravità del fatto così come compiuta dall'Ufficio, anche con riferimento alla norma violata, tuttavia, questa non può ritenersi una valida o comprensibile motivazione, di talché la sentenza appellata è del tutto nulla, essendo l'obbligo di motivazione previsto dalla legge come condizione di legittimità dell'atto irrogativo della sanzione amministrativa, sicché in sua assenza il Giudice è tenuto ad annullare il provvedimento per violazione di legge;
che, a riprova di quanto innanzi esposto, i verbali venivano contestati perché le rilevazioni della Polizia Municipale sono indicate come avvenute sulla Via Pasitea, mentre la zona a traffico limitato si trova in Rivo valle dei mulini e perché la segnaletica della ZTL
è apposta senza il rispetto degli 80 metri prescritto dall'art. 79 del regolamento d'attuazione del Codice della Strada;
che l'ente, nelle ordinanze impugnate, si limita a motivare che “ l'organo accertatore ha precisato che la segnaletica presente sul luogo della rilevata infrazione è pienamente legittima, visibile e conforme alle caratteristiche per formato, dimensioni e simbologia rispetto a quanto previsto dal regolamento attuativo”; che nessuno ha potuto confermare e verificare che la segnaletica della zona a ZTL si trova ad 80 metri, come prescritto dalla normativa, in quanto sia l'autorità amministrativa preposta che il
Giudice di primo grado si sono limitati a prestare acquiescenza a quanto dedotto dalla Polizia Municipale;
quale terzo motivo di appello, che
R.N.G.A.C. 3506/2020 - Sentenza l'illegittimità della sentenza appellata deriva anche dal mancato esame della violazione realizzata dalle ordinanze prefettizie dell'art. 3, comma 3
L. n. 241/1990, poiché la avrebbe dovuto, Controparte_2
in ossequio alla normativa indicata, almeno allegare alle stesse l'atto amministrativo sul quale ha fondato la sua decisione, dunque, la relazione della Polizia Municipale di , mentre le ordinanze CP
prefettizie si limitano a riferire che secondo l'ente accertatore i segnali sono visibili e quindi legittimi, astenendosi dall'allegare il verbale dei
Vigili del sulla quale è fondata integralmente la Controparte_1
determinazione prefettizia resa nelle ordinanze-ingiunzione impugnate.
In virtù di quanto innanzi esposto la _1
ha formulato le seguenti conclusioni:
[...]
accogliere l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 346/2019 del Giudice di Pace di Amalfi, accogliere l'opposizione da essa proposta e, per l'effetto, annullare le ordinanze ingiunzioni impugnate;
con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore dell'Avvocato PAOLO ESPOSITO, dichiaratosi anticipatario.
Si costituiva in giudizio il , deducendo: che il Controparte_1
primo motivo di appello è infondato e va rigettato, atteso che il rispetto dei singoli termini endoprocedimentali non è vincolante;
che, pertanto,
l'ordinanza è stata emessa validamente, è stata notificata validamente e ha spiegato i suoi effetti, tale termine è di 180 giorni se il ricorso viene presentato tramite l'organo che ha accertato la violazione (es: Polizia
Municipale) e di 210 giorni se invece lo si presenta direttamente al
Prefetto, cui vanno aggiunti 150 giorni di tempo entro i quali l'Amministrazione deve notificare il provvedimento;
che anche il secondo motivo di impugnazione è infondato, atteso che il verbale si presenta
R.N.G.A.C. 3506/2020 - Sentenza corredato di tutti gli elementi di legge, essendo l'ordinanza prefettizia motivata, ancorché succintamente, e con una motivazione non meramente apparente, come emerge dall'analisi del contenuto dell'ordinanza nella quale sono stati richiamati i verbali di accertamento redatti dal verbalizzante;
che sia la pronuncia di primo grado sia le motivazioni poste alla base delle ordinanze prefettizie risultano valide e ben motivate;
che le ulteriori doglianze presentate dall'appellante non possono trovare giustificazione, atteso che l'onere della prova gravava in capo all'appellante, che nulla ha provato in merito, invero, sotto il presente profilo, l'appello risulta pretestuoso perché basato su circostanze note all'appellante, considerando che parte avversa esercita sul territorio di ed era dunque a conoscenza dell' esistenza dell' CP
area pedonale denominata “Villa marittima”, così come dell' esistenza di un varco elettronico di accesso per il controllo remoto dei transiti dei veicoli;
che a riprova di quanto ora esposto parte appellata evidenzia che l'appellante ha presentato apposita istanza di autorizzazione al transito nell'area pedonale denominata “Villa marittima”, ottenendo autorizzazione n. 65/2018 per il transito di due veicoli (nello specifico veicolo targato CA913JS e veicolo targato EG911RB) a questa intestati, al fine di effettuare operazioni di carico e scarico all' interno del perimetro dell' AP, e, per lei cui operazioni, vige apposito disciplinare di regolamentazione al transito dell' area pedonale di cui è causa.
In virtù di quanto sin ora esposto il ha Controparte_1
formulato le seguenti conclusioni: rigettare l'appello, in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza n.
346/2019 del Giudice di Pace di Amalfi;
con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore dell'Avvocato MANUELA COCCORULLO, dichiaratasi anticipataria.
R.N.G.A.C. 3506/2020 - Sentenza La , pur avendo ricevuto regolare Controparte_2
notificazione dell'atto di citazione in giudizio e del decreto di fissazione dell'udienza non si è costituita e non è comparsa e, pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
SULLA FONDATEZZA DELL'APPELLO
1. In via del tutto preliminare va dichiarata la contumacia della la quale, pur avendo ricevuto regolare Controparte_2
notificazione del ricorso in appello e del decreto di fissazione dell'udienza non si è costituita e non è comparsa.
2. Ancora, preliminarmente occorre rilevare che, considerata l'Ordinanza di correzione materiale pronunciata nel procedimento R.G.
281/2019 dal Giudice di pace di Amalfi, ed emessa il 02/3/2020,
l'appello è stato proposto entro il termine c.d. “lungo” di impugnazione di cui all'articolo 327, comma 1, c.p.c., non essendo stata la sentenza gravata notificata, e, come tale, è tempestivo e ammissibile.
3. Fermo quanto innanzi esposto, è ora possibile esaminare nel merito l'impugnazione.
Con il primo motivo di gravame parte appellante lamenta che il Giudice di prime cure ha erroneamente interpretato il disposto dell'articolo 204 del Codice della Strada, ritenendo che l'essenzialità e la perentorietà dei termini fossero da intendersi per il termine complessivo di 210 giorni e non anche per i singoli termini intermedi fissati dalla normativa, così erroneamente desumendo che le ordinanze ingiunzione impugnate fossero tutte tempestive.
Il motivo di appello è infondato e va disatteso.
In merito alla valenza applicativa della perentorietà dei termini endoprocedimentali nei procedimenti amministrativi, che, secondo la prospettazione difensiva di parte appellante, sarebbe stata erroneamente
R.N.G.A.C. 3506/2020 - Sentenza disattesa dal giudice di primo grado, così contravvenendo alle regole dell'ermeneutica ed ai generali principi di interpretazione delle norme, vale la pena osservare che, sebbene la specificità del diritto amministrativo sanzionatorio imponga la previsione di taluni termini perentori per esigenze di certezza e di garanzia del diritto di difesa del destinatario del provvedimento afflittivo, la perentorietà dei termini del procedimento rimane una assoluta eccezionalità, vieppiù laddove la loro osservanza gravi in capo alla Pubblica Amministrazione.
Inoltre, è opportuno evidenziare che il termine, laddove sia perentorio, va necessariamente correlato all'atto che si pone all'esito del procedimento, in questo caso sanzionatorio, essendo solo quest'ultimo capace di produrre effetti “ab externo”, e, dunque, suscettibile di ledere la sfera giuridica dell'interessato, salvo diversa previsione legislativa.
Orbene, è evidente che l'”intentio legis”, allorquando impone che il termine vada cumulativamente considerato, è rivolta a dare preminenza esplicativa agli effetti che l'atto produce verso terzi, in piena coerenza coi principi ordinatori del diritto amministrativo, sebbene preveda una diversa latitudine temporale a seconda che il ricorso sia stato depositato presso l'organo accertatore o indirizzato direttamente al Prefetto.
La perentorietà del termine complessivo, derivante dal cumulo di quelli ex art. 203, comma 2 e 204 comma 1 Codice della Strada, è stata chiaramente correlata alla natura di atto conclusivo del procedimento amministrativo che riveste l'ordinanza-ingiunzione prefettizia.
Il termine, cumulativamente inteso, al fine di valutare la perentorietà dell'esito del procedimento per la valida emissione dell'ordinanza prefettizia, è da considerarsi di 210 giorni, purché quest'ultima venga poi notificata entro centocinquanta giorni dalla sua adozione, quale requisito di legittimità dell'attività sanzionatoria.
R.N.G.A.C. 3506/2020 - Sentenza La predetta conclusione si evince da una piana lettura del disposto normativo di cui all'art. 204, comma 1 bis del Codice della Strada, ove è stabilito chiaramente che i termini di cui ai commi 1 bis e 2 dell'articolo 203, così come quelli di cui al comma 1 dell'art. 204 sono perentori e si cumulano tra loro ai fini della considerazione di tempestività dell'adozione dell'ordinanza-ingiunzione, come dimostrato dalla circostanza che quando il decorso cumulativo di detti termini spiri senza che sia stata adottata l'ordinanza del Prefetto, il ricorso si intende accolto (non certo rigettato) sicché condizione di validità e legittimità dell'ordinanza-ingiunzione non può che essere il rispetto dei termini complessivamente previsti per l'emissione del provvedimento prefettizio così come desunti dal combinato disposto di cui agli artt. 203 e 204 C.d.S., ovvero 180 o 210 giorni, a seconda che il ricorso sia stato rivolto all'organo accertatore o indirizzato direttamente al Prefetto.
A riprova della bontà delle predette considerazioni, vale la pena ricordare che per costante insegnamento giurisprudenziale “in tema di sanzioni amministrative pecuniarie per violazione di norme del codice della strada qualora avverso il verbale di accertamento dell'infrazione sia stato proposto ricorso al Prefetto, il termine, previsto dall'art. 204, primo comma, del codice della strada, entro il quale deve emettere ordinanza- ingiunzione, è perentorio e si riferisce alla emissione del provvedimento finale del procedimento sanzionatorio” (cfr. ex multis
Cass. civ. ord. n. 8652/2006).
Pertanto, atteso che nel caso di specie risulta che le ordinanze ingiunzioni impugnate siano state tutte emesse dalla CP_2
entro il termine complessivo di 210 giorni, ne consegue che
[...]
esse sono state emesse nel rispetto dei termini perentori complessivi di
R.N.G.A.C. 3506/2020 - Sentenza cui alle norme richiamate, di talché correttamente il Giudice di prime cure ha rigettato il suddetto motivo di opposizione.
4. Quanto al secondo e terzo motivo di impugnazione, stante la sostanziale sovrapponibilità delle questioni trattate, possono essere esaminati unitariamente.
In particolare, l'appellante lamenta l'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio da parte del Giudice di prime cure e segnatamente che non sarebbe stata presa in considerazione la circostanza che le ordinanze- ingiunzione impugnate peccherebbero di assoluta mancanza di motivazione, stante l'utilizzo di mere clausole di stile che si limiterebbero a confermare il generico assunto del comando accertatore, nonché tenuto conto che la avrebbe dovuto, in Controparte_2
ossequio alla normativa indicata, almeno allegare alle stesse l'atto amministrativo sul quale ha fondato la sua decisione, dunque, la relazione della Polizia Municipale di . CP
I motivi di appello sono infondati e vanno respinti.
4.1. Orbene, è preliminarmente necessario osservare che sebbene il
Giudice di prime cure si sia espresso sinteticamente sul punto, dalla semplice lettura delle ordinanze impugnate emerge con chiarezza che in esse, sia in via diretta, sia mediante rinvio “per relationem” al processo verbale di accertamento, sono riportati i presupposti in fatto della contravvenzione contestata e le norme violate (cfr. all.ti 10, 11, 12 e 13 della produzione di primo grado di parte appellata).
Invero, non si revoca in dubbio che l'ordinanza-ingiunzione, costituendo un provvedimento amministrativo che si pone al termine del procedimento sanzionatorio, abbia una spiccata capacità di incidere immediatamente nella sfera giuridica del destinatario con effetti negativi e per tale ragione necessiti di adeguata motivazione ai sensi dell'art. 3 L.
R.N.G.A.C. 3506/2020 - Sentenza n. 241/1990; tuttavia tale circostanza non impone all'Autorità amministrativa competente di riportare dettagliatamente e compiutamente tutti gli elementi di fatto e in diritto sottesi alla imposizione afflittiva, laddove sia possibile desumere tali aspetti “per relationem” da altri provvedimenti amministrativi ad esso collegati (“ex pluribus” Cass. Civ., Sez. II ord. n. 21924/2021). La motivazione “per relationem”, per consolidato indirizzo giurisprudenziale, è pienamente valida se le ragioni sottese al provvedimento amministrativo vengano esplicitate attraverso il rinvio ad altri atti espressamente richiamati, una volta entrati nella sfera di conoscibilità dell'interessato e nella sua disponibilità. Ebbene, i verbali cui le ordinanze ingiunzione prefettizie rinviano sono state allegate dal appellato e Controparte_1
prodotte in giudizio (cfr. quattro ordinanze allegate alla produzione di parte appellante), ragion per cui risulta pienamente rispettato il requisito della motivazione dei predetti provvedimenti amministrativi.
Sotto il medesimo profilo, poi, va rilevato che, per un verso, il verbale di accertamento ha valore fidefaciente fino a querela di falso dei soli fatti che il pubblico ufficiale attesta come direttamente compiuti o percepiti, non necessariamente provando la fondatezza giuridica della sanzione conseguente, per altro verso, l'efficacia probatoria privilegiata dell'atto pubblico viene meno laddove i fatti verbalizzati non siano avvenuti in presenza del verbalizzante, di talché, in tali casi, parte avversa può dare prova contraria con tutti i mezzi previsti dalla legge.
In merito alla predetta considerazione pare opportuno osservare che la violazione è stata accertata mediante rilievo fotografico, prodotto dall'apparecchiatura a posto fisso per il rilevamento automatico delle infrazioni (matr. n. 1610010378, omologata ai sensi della normativa vigente), avendo l'agente verbalizzante provveduto, successivamente, alla
R.N.G.A.C. 3506/2020 - Sentenza redazione del verbale di accertamento sulla base della documentazione fotografica.
Ciò premesso e nonostante l'assenza del verbalizzante sul luogo delle infrazioni di cui è causa, dall'esame della suddetta produzione fotografica (cfr. documentazione del fascicolo di primo grado, scansionato telematicamente tra gli “Atti del processo” il
17/4/2023), si evince con chiarezza che la segnaletica presente sul luogo della rilevata infrazione è, effettivamente, “pienamente legittima, visibile e conforme alle caratteristiche per formato, dimensioni e simbologia rispetto a quanto previsto dal regolamento attuativo” così come precisato dal Prefetto di nelle ordinanze con cui ha CP_2
rigettato i ricorsi giustiziali.
Inoltre, deve rilevarsi che laddove, come nella vicenda in esame, una parte (quella appellante-opponente) eccepisca l'esistenza di fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto posto a fondamento della altrui pretesa giuridica sanzionatoria, è tenuta, in ossequio al principio di cui all'articolo 2697 c.c., a fornirne la prova (documentalmente o, se del caso, articolando le relative richieste istruttorie): di talché, atteso che l'appellante non ha provato, né si è offerta di provare che non è stata osservata la distanza prescritta di 80 metri dall'inizio della zona di interdizione alla libera circolazione, come previsto dall'art. 79 del
Regolamento di attuazione al C.d.S. e che la via ove è stata rilevata l'infrazione ha una denominazione non corretta come “Via Pasitea” e che la ZTL si trovava in “Rivo valle dei mulini”, ne consegue che la relativa doglianza non può trovare accoglimento.
Infine, ad un più attento esame, risulta che della presenza della suddetta segnaletica parte appellante era ben consapevole, considerato che presentava apposita istanza di autorizzazione al transito nell' area
R.N.G.A.C. 3506/2020 - Sentenza pedonale denominata “Villa marittima”, ottenendo così autorizzazione n.
65/2018 per il transito del veicolo targato “CA913JS” e del veicolo targato “EG911RB” (cfr. all. all. 9 pag. 39 di produzione di parte appellata) intestati alla , al fine di effettuare operazioni di carico e Pt_1
scarico all' interno del perimetro dell'area pedonale.
In merito si rileva che l'art. 3 della L. n. 689/1981 pone una presunzione di colpa a carico dell'autore del fatto vietato, onerandolo di provare l'assenza di elemento soggettivo, gravando sul trasgressore l'onere di provare la mancata imputabilità del fatto oggettivo per errore scusabile, e, in argomento, appare incontestabile che parte appellante fosse perfettamente al corrente dell'intero perimetro della zona a traffico limitato, vieppiù considerando che, avendo ottenuto autorizzazione per altri due veicoli, la stessa parte era tenuta a conoscere il Disciplinare di regolamentazione al transito dell'area pedonale di “Villa Marittima di
Positano” (cfr. doc. all.9 pag. 36 di produzione di parte appellata).
Quanto poi alla mancata allegazione della relazione della Polizia
Municipale di , è doveroso chiarire che non sussiste alcun CP
obbligo generalizzato di allegare le deduzioni di parte alle ordinanze prefettizie di rigetto del ricorso, sicché priva di pregio risulta la rimostranza serbata dall'appellante volta a sostenere una presunta violazione dell'art. 3, comma 3 L. 241/1990.
In ultima analisi, il giudice di prime cure, nei motivi della decisione, riferisce in ordine alle ragioni di fatto e di diritto sottese al rigetto del ricorso al Prefetto di parte ricorrente, ritenendole adeguate, sotto il profilo motivazionale, a consentire un controllo giurisdizionale, che si limita alla fondatezza della pretesa sanzionatoria, ovverossia alla verifica sul se sussistano o meno i presupposti normativamente richiesti al fine dell'irrogazione della sanzione, rimanendo preclusi dalla sua cognizione
R.N.G.A.C. 3506/2020 - Sentenza gli esiti della sanzione irrogata, in ossequio al principio di riserva d'amministrazione, che implica che talune funzioni amministrative siano una prerogativa della Pubblica Amministrazione, non potendo ad essa sostituirsi altro organo dello Stato.
Considerata la correttezza in fatto e in diritto della decisione impugnata e non ravvisandosi motivi per discostarsi dalle statuizioni del giudice di prime cure, esclusa, a maggior ragione, una violazione tra il chiesto e il pronunciato ai sensi dell'art. 112 c.p.c., l'appello deve essere rigettato e la sentenza di primo grado integralmente confermata.
Alla luce di quanto innanzi esposto consegue che l'appello è infondato, in fatto ed in diritto, e va rigettato e, per l'effetto, la sentenza n.
346/2019 del Giudice di Pace di Amalfi va confermata.
SUL REGIME DELLE SPESE DI LITE
5.1 – Nei rapporte processuali tra l'appellante ed il CP
le spese del presente grado di giudizio, seguono il criterio
[...]
generale della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, pertanto, stante il rigetto dell'appello, sono poste a carico di _1
, e, tenuto conto della natura della
[...]
controversia (appello avverso sentenza del Giudice di Pace), del valore (€
3.483,00, come indicato nell'atto di appello) e della complessità (bassa) delle questioni trattate, si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 (così come modificato con D.M. n. 147/2022) in complessivi € 1.278,00 a titolo di compensi professionali (di cui €
213,00 per la fase di studio, € 213,00 per la fase introduttiva del giudizio;
€ 426,00 per la fase istruttoria/di trattazione;
€426,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in favore dell'Avvocato
MANUELA COCCORULLO, dichiaratasi anticipataria.
R.N.G.A.C. 3506/2020 - Sentenza 5.2. - Nei rapporte processuali tra l'appellante e la CP_2
le spese del presente grado di giudizio, seguono il criterio
[...]
generale della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, pertanto, stante il rigetto dell'appello, andrebbero poste a carico dell'appellante; tuttavia, stante il principio per cui la condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91
c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto, sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto (“ex multis” Cass. Civ., n.
7361/2023), non si dispone alcunchè sulle spese.
6 - Visto l'esito dell'appello e considerato il disposto dell'art. 13, co.
1- quater del D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, co. 17,
Legge n. 228/2012, che prevede l'obbligo del versamento, per l'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di definizione negativa del gravame - come nel caso di specie -, previsto per i procedimenti iniziati in data successiva al 30/1/2013 (cfr.
Cass. Civ., SS.UU. n. 9938/2014 e Circolare del Ministero della
Giustizia del 6/7/2015), l'appellante è tenuta alla refusione del doppio del contributo unificato, mandando alla Cancelleria per le cure del relativo adempimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) Dichiara la contumacia della;
Controparte_2
2) Rigetta l'appello, e, per l'effetto, conferma la sentenza 346/2019 del
Giudice di Pace di Amalfi;
R.N.G.A.C. 3506/2020 - Sentenza 3) Condanna la _1
alla refusione, in favore del , delle
[...] Controparte_1
spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi € 1.278,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in favore dell'Avvocato MANUELA COCCORULLO, dichiaratasi anticipataria;
4) Nulla sulle spese tra la _1
e la;
[...] Controparte_2
5) Dà atto che sussistono i presupposti per il pagamento del doppio del contributo unificato da parte dell'appellante;
6) Manda alla Cancelleria per l'adeguamento del contributo unificato.
Così deciso in Salerno il 03/7/2025 con sentenza resa ex articolo 281- sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare – stante l'acquiescenza da esse prestata alla modalità di trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter, co. 2, c.p.c. – ed allegazione al verbale.
Il Giudice
Dott. Mattia Caputo
R.N.G.A.C. 3506/2020 - Sentenza