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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 31/03/2025, n. 3233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3233 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in persona del G.M., dott. Marcello
Sinisi, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2185/2022 del R.G.A.C., avente ad oggetto: occupazione di immobile sine titulo.
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in DA (NA) alla via Solchiaro
n.41 presso lo studio dell'Avv. Lucia Ambrosino che lo rappresenta e difende in virtù di procura ad litem in atti
ATTORE
E
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
residente in [...]
CONVENUTA CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dall'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno
2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e con omissione dell'integrale svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo del servizio postale, notifica perfezionatasi ex art. 8 comma 4 della legge n.
890/1982 per compiuta giacenza il 3.3.2022, a seguito di invio di raccomandata informativa del 21.2.2022, l'istante chiedeva di dichiarare la convenuta occupante sine titulo del cespite sito in
DA (NA), alla via Salette n. 23 (ex n. 13), identificato in
- 1 - catasto al foglio 9, p.lla 1340, sub 9, con conseguente condanna della medesima all'immediato rilascio del predetto immobile in favore dell'istante, oltre che al risarcimento dei danni derivanti dall'asserita illecita occupazione sino al rilascio dello stesso, vinte le spese di lite. A sostegno della propria domanda, l'attore deduceva: di essere comproprietario, nonché unico possessore, dell'immobile de quo, pervenutogli in virtù di successione mortis causa del proprio padre, , deceduto il Persona_1
15.3.2008; che il predetto immobile era occupato sine titulo dalla signora unitamente al suo nucleo Controparte_1
familiare, e che la stessa, da circa 10 anni, non corrispondeva più alcuna indennità di occupazione, pari a circa 2.400,00 annui, stimata secondo i prezzi di mercato. Non si costituiva in giudizio la convenuta. Prodotta documentazione, ammessa ed espletata prova testimoniale, la causa è stata riservata a sentenza con la concessione del termine ordinario di 60 giorni ex art. 190 c.p.c.
Tanto premesso, preliminarmente va dichiarata la contumacia della convenuta non costituitasi benchè regolarmente CP_1
citata.
Sempre in via preliminare, va dichiarata la procedibilità della domanda essendo stato tempestivamente esperito il tentativo di mediazione di cui al d.lgs. n. 28 del 2010, seppur infruttuosamente, stante l'assenza della convenuta in tale sede.
Ciò premesso in rito, nel merito, è d'uopo rilevare che, con riferimento al fenomeno dell'occupazione abusiva di immobile, la domanda di restituzione potrebbe fondarsi sia su di un rapporto negoziale di natura obbligatoria (si pensi al comodato o alla locazione) tra le parti, venuto meno per cause che abbiano determinato, a seconda del vizio, nullità, annullabilità o risoluzione, ovvero semplicemente per la naturale cessazione dell'efficacia del rapporto. Al contempo, però, la medesima domanda potrebbe prescindere del tutto dalla deduzione, ab
- 2 - origine, di alcun rapporto di natura negoziale intercorso tra le parti, per fondarsi esclusivamente sulla dedotta altrui detenzione o possesso privo di alcun titolo giustificativo. Nel primo caso,
l'azione di restituzione ha natura personale e relativa, e si caratterizza per la semplificazione dell'onere a carico della parte attrice della prova del diritto di proprietà o reale di godimento vantato;
nel secondo caso, invece, essa deve inquadrarsi come azione reale di rivendica, la quale implica l'assolvimento della cd. “probatio diabolica”, ossia l'onere per l'attore di provare il proprio diritto risalendo, se del caso, attraverso i propri danti causa fino ad un acquisto a titolo originario o dimostrando che l'interessato stesso o alcuno dei suoi danti causa abbia posseduto il bene per il tempo necessario ad usucapirlo. In tal senso si pongono le Sezioni Unite della Suprema Corte, osservando che
“…poichè l'azione personale di restituzione, come già dice il nome, è destinata a ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire una cosa che è stata in precedenza volontariamente trasmessa dall'attore al convenuto, in forza di negozi quali la locazione, il comodato, il deposito e così via, che non presuppongono necessariamente nel tradens la qualità di proprietario, essa non può pertanto surrogare l'azione di rivendicazione, con elusione del relativo rigoroso onere probatorio, quando la condanna al rilascio o alla consegna viene chiesta nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo. In questo caso la domanda è tipicamente di rivendicazione, poichè il suo fondamento risiede non in un rapporto obbligatorio personale inter partes, ma nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale occorre quindi che venga data la piena dimostrazione, mediante la probatio diabolica. La tesi opposta comporta la sostanziale vanificazione della stessa previsione legislativa dell'azione di rivendicazione, il cui campo di applicazione
- 3 - resterebbe praticamente azzerato, se si potesse esercitare un'azione personale di restituzione nei confronti del detentore sine titulo” (SS.UU. Cass. Civ. n. 7305 del 2014).
Orbene, alla luce dell'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale appena richiamato, nel caso di specie, la domanda avanzata dall'attore è da qualificare come azione di rivendicazione ex art. 948 c.c., in quanto egli si è limitato a chiedere la declaratoria di abusiva occupazione di un immobile di sua comproprietà da parte della convenuta, con la conseguente condanna della stessa al rilascio del bene, senza, tuttavia, fondare la propria pretesa (almeno nell'ambito delle deduzioni così come sviluppate in citazione e cristallizzatesi con la scadenza del primo termine ex art. 183 comma 6 c.p.c.) sul venire meno di un negozio giuridico sottostante che potesse aver giustificato il godimento del cespite da parte dell'occupante medesima.
Ciò posto, non può non evidenziarsi che sull'onere della prova nell'azione di rivendicazione, la giurisprudenza di legittimità, con indirizzo assolutamente costante, afferma che la prima e fondamentale indagine che il giudice del merito deve compiere concerne l'esistenza, la validità e la rilevanza del titolo dedotto dall'attore a fondamento della pretesa e ciò prescindendo da qualsiasi eccezione del convenuto, giacchè, investendo essa uno degli elementi costitutivi della domanda, la relativa prova deve essere fornita dall'attore e l'eventuale insussistenza deve essere rilevata dal giudice anche d'ufficio (Cass. n. 991/1977; n.
4704/1985; n. 5131/2009). Si tratta di un onere fondamentale ed assoluto, tanto che il convenuto in rivendicazione non è a sua volta tenuto a fornire alcuna prova e può trincerarsi dietro il possideo quia possideo e, se adduce qualche prova o qualche suo diritto sulla cosa, ciò non deve mai tornare a suo pregiudizio, non implicando, di per sè, rinuncia alla posizione
- 4 - vantaggiosa derivantagli dal possesso e non esonerando l'attore dalla prova a suo carico (Cass. n. 1034/1962; n. 11555/2007; n.
14734/2018). Nello stesso tempo si riconosce, tuttavia, che, anche in caso di azione di rivendica, la intensità e la estensione della prova a carico dell'attore devono stabilirsi in relazione alla peculiarità di ogni singola controversia, cosicché il criterio di massima secondo cui l'attore deve fornire la prova rigorosa della proprietà sua e dei suoi danti causa fino a coprire il periodo necessario per la usucapione, può subire opportuni temperamenti secondo la linea difensiva adottata dal convenuto
(Cass. n 305/1964; n. 1873/1985; n. 6592/1986; n. 8394/1990).
La giurisprudenza di legittimità può, quindi, dirsi ormai pacificamente orientata nel senso che la probatio diabolica, la dimostrazione, cioè, dell'acquisto legittimo dei danti causa all'infinito fino a trovare un acquisto originario non è sempre mezzo istruttorio necessario per la vittoria giudiziaria del rivendicante. Il limite della esigenza probatoria a carico del rivendicante non è costituito, infatti, da una fattispecie legale tipica ed astratta e cioè da una figura di prova legale, bensì, come per qualsiasi altro istituto giuridico, dalla sufficienza della prova rispetto all'entità giuridica che nelle singole fattispecie deve essere dimostrata, avuto riguardo sempre alle contestazioni tra i contendenti. Si tratta di un limite logico all'onere della prova che deve essere sempre valutato in relazione alle pretese delle parti. Così, si ammette concordemente che il rigore probatorio a carico dell'attore in rivendicazione trova temperamento nella ipotesi in cui il convenuto ammetta in tutto od in parte il diritto di proprietà del rivendicante, riconoscendo l'esistenza del diritto stesso fino ad un dato momento ed a un determinato acquisto (Cass. n. 2420/1965; n. 634/1964, n.
1925/1997; n. 5487/2002; n. 5852/2006) o in altre fattispecie enucleate dalla giurisprudenza di legittimità, ma tutte connotate
- 5 - dalla costituzione della parte convenuta, tuttavia non intervenuta nel presente giudizio.
Tanto osservato, nel caso che ci occupa, la prova rigorosa della dedotta comproprietà del cespite per cui è causa in capo all'istante è da ritenersi senz'altro fornita alla stregua di una disamina complessiva della documentazione in atti e delle risultanze della prova testimoniale raccolta. Invero è stata ritualmente prodotta la certificazione ipocatastale ventennale, redatta dal Notaio e recante la data del Persona_2
13.10.2022, relativa all'immobile oggetto di causa, perfettamente identificato anche sul piano catastale, da cui si evince che detto cespite (tra gli altri) è pervenuto all'odierno attore – intestatario di una quota di 11/126 - in virtù di successione ereditaria (cfr. anche denuncia di successione n. 60, vol. 393, presentata presso la Agenzia delle Entrate, Ufficio di
Ischia il 26.2.2009, nonché successiva denuncia integrativa del
16.5.2016, atto di stralcio di quota divisionale ereditaria rogato dal Notaio il 20.11.2019, rep. n. 4078, racc. n. 3105, Persona_3
in atti) del padre , deceduto in DA il Persona_1
15.3.2008, il quale, a sua volta, il 1° agosto 1978 - in virtù di rogito a mezzo notaio - aveva acquistato da Persona_4
tale il terreno su cui è stato edificato Persona_5
l'immobile de quo. Dal canto suo il teste , Testimone_1
indifferente rispetto alle parti in causa, ha dichiarato di conoscere da oltre 40 anni i luoghi di causa, descrivendone con precisione le caratteristiche, ivi compreso l'immobile oggetto della richiesta di rilascio, nonché, di aver frequentato anche il padre dell'attore, , oggi defunto, riferendo che Persona_1 quest'ultimo lo aveva costruito (in uno ad altri cespiti), circostanza quest'ultima che dà corpo ad un acquisto a titolo originario per accessione del predetto immobile in favore dello stesso che aveva precedentemente acquistato Persona_1
- 6 - il terreno. Il testimone ha, infatti, tra l'altro, riferito: “Conosco
l'attore di cui sono amico da oltre quarant'anni. Ho sempre risieduto a DA e conosco il terreno e l'immobile per cui è causa. Conoscevo anche il padre dell'attore e conosco i luoghi di causa da quando ancora il terreno per cui è causa era inedificato e coltivato, salvo una grande casa due piani, di antica costruzione. Ricordo altresì che negli anni '80 il signor
realizzò sul terreno alcuni bungalow, che Persona_1 fittava soprattutto d'estate. Conosco anche il bungalow per cui
è causa, occupato dalla signora , che Controparte_1
conosco di vista e fu realizzato da sempre in Persona_1 quell'epoca. Il bungalow rispetto all'ingresso di via Salette 23 si trova nella parte a destra, entrando”. La deposizione testimoniale appena richiamata trova pieno riscontro anche nell'ulteriore documentazione prodotta in atti, tra cui l'istanza del 28.2.1995 di concessione in sanatoria a firma del dante causa del deducente in merito a diversi immobili edificati su detto terreno e la comunicazione del Comune di DA (prot. n. 4150 del 21.3.2021) relativa alla determinazione degli oneri di urbanizzazione ed oblazione, tra cui quello identificato in catasto terreni al foglio 9, p.lla 477, cespite per cui è causa, cui è stato assegnato il nuovo numero di p.lla 1340, sub 9.
Acclarata, dunque, la contitolarità del bene de quo vertitur in capo all'odierno istante, va al contempo rilevato che alcun titolo di godimento è stato opposto dalla convenuta che ha preferito, anzi, rimanere contumace. Dal sin qui argomentato deriva l'accoglimento della domanda attorea di illegittima occupazione dell'immobile de quo da parte della convenuta e della conseguenziale domanda di condanna della medesima all'immediato rilascio dello stesso, libero e vuoto di persone e di cose in favore dell'istante.
- 7 - Quanto, poi, alla ulteriore domanda di condanna della convenuta al versamento di una somma a titolo di indennità di occupazione, la stessa va rigettata non essendo in subiecta materia il danno in re ipsa come infondatamente dedotto in citazione, ma essendo piuttosto un danno “presunto”, “normale”
o, per meglio dire, un danno-conseguenza (cfr. Cass. S.U. n.
33645/2022), ragion per cui il danno da occupazione sine titulo può essere dimostrato sulla base di presunzioni semplici, ma tale alleggerimento dell'onere probatorio non può includere anche l'esonero dalla allegazione dei fatti che devono essere accertati, ossia l'intenzione concreta del proprietario di goderne direttamente, compromessa dalla altrui occupazione abusiva, o, in alternativa, di mettere l'immobile a frutto. D'altro canto non può tenersi conto delle allegazioni sul punto (aventi ad oggetto l'abituale concessione in locazione a terzi degli altri bungalows realizzati sul terreno de quo) tardivamente sviluppate per la prima volta da parte istante nella seconda memoria integrativa
183 comma 6 c.p.c.. Ne consegue il rigetto della domanda risarcitoria fondata sull'occupazione abusiva del cespite attoreo.
Le spese di lite, ivi comprese quelle relative alla fase di mediazione, seguono in ogni caso la prevalente soccombenza della convenuta, calcolate ai minimi tenuto conto dell'oggettiva semplicità della controversia, con distrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Napoli, IX Sezione Civile, in persona del G.M., dott. Marcello Sinisi, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) dichiara la convenuta occupante sine Controparte_1
titulo dell'immobile sito in DA (NA), alla via Salette n. 23, identificato in catasto al foglio 9, p.lla 1340, sub 9, in comproprietà dell'attore e, conseguentemente, condanna la
- 8 - convenuta all'immediato rilascio del predetto immobile in favore di , libero e vuoto di persone e di Parte_1
cose;
2) rigetta la domanda di risarcimento danni da occupazione abusiva del cespite;
3) condanna, infine, la convenuta alla Controparte_1 refusione in favore dell'istante delle spese di lite, comprese quelle di mediazione, che si liquidano in € 350,00 per spese vive ed € 2.940,00 per onorari oltre spese generali calcolate al 15%,
IVA e CPA come per legge con distrazione.
Napoli, 27.3.2025 Il Giudice
Dott. Marcello Sinisi
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