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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Avellino, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Avellino |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 54/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 2, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
NE RT, Presidente
CIANCIULLI TERESA, EL
SPELLA FRANCESCA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 884/2025 depositato il 25/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFK030300070/2025 IRES-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFK030300070/2025 IVA-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFK030300070/2025 IRAP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 14/2026 depositato il 14/01/2026 Richieste delle parti:
Le parti presenti si riportano ai propri scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, in data 4.7.2025, all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Avellino, la società ricorrente impugnava l'avviso di accertamento di cui in epigrafe, notificato in data 7.5.25, con cui venivano contestati per l'anno d'imposta 2019, acquisti derivanti da fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, con indebita detrazione Iva per euro 7.300,26 e, conseguentemente, ricondotti a tassazione ed applicate imposte, sanzioni, interessi e spese accessorie.
La società ricorrente, dopo aver premesso di godere di un Indice Sintetico di Affidabilità fiscale pari all'8,08%
(ISA) deduceva la nullità dell'atto impugnato per i seguenti motivi: 1) mancato assolvimento all'onere della prova gravante sull'Ufficio, attesa la natura meramente presuntiva del ragionamento posto a base della rettifica operata e la mancata considerazione di elementi di prova documentale, avvalorati da una ctp contabile, allegati dalla ricorrente;
2) motivazione carente e insufficiente con mancata considerazione del breve arco temporale degli acquisti contestati, nonché della scarsa entità delle fatture contestate rispetto all'ingente importo dei ricavi regolarmente dichiarati con piena regolarità della contabilità.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio, resistendo alla domanda della quale chiedeva il rigetto siccome infondata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato per i motivi che seguono.
1) Premessa normativa e giurisprudenziale.
In punto di diritto giova evidenziare come, nella specifica materia relativa all'accertamento dell'emissione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, con riferimento alla ripartizione dell'onere della prova tra il contribuente e l'A.F., la giurisprudenza afferma che, se da una valutazione complessiva degli elementi presuntivi forniti dall'A.F., il giudice accerti che gli stessi sono concordanti ed in grado di fornire una valida prova presuntiva, non sono necessari ulteriori elementi probatori (come, ad esempio, l'esame della documentazione contabile e bancaria del contribuente) per dimostrare il carattere fittizio delle operazioni fatturate. In tali casi verrà a ricadere sul contribuente (odierna ricorrente) “l'onere di fornire la prova piena in ordine all'esistenza effettiva, anche sul piano soggettivo, degli acquisti operati e documentati dalle fatture in contestazione, o circa la sua buona fede in ordine al carattere fraudolento delle operazioni a monte del proprio acquisto” (Cass. 2018/11873; Cass. 2012/23078; Cass. 2010/9108; Cass. 2014/18767).
Al riguardo si è pronunciata in senso conforme anche la Corte di Giustiziadell'Unione Europea, affermando che nel caso di contestazione relativa a fatture per operazioni oggettivamente inesistenti emesse da soggetto privo di idonea struttura organizzativa, è onere del contribuente provare la realizzazione delle operazioni contestate (cfr. sentenza emessa nella Causa C-114/22). Inoltre, l'onere della prova gravante sul contribuente non è adempiuto tramite la dimostrazione della sola regolarità formale delle scritture o delle evidenze contabili dei pagamenti (cfr. Corte di Cassazione, sentenza n. 28268/2021, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania sentenza del 26/06/2023 n. 4021/20).
2) Il caso concreto. Ad avviso della Corte mentre le contestazioni relative all'indebita detrazione di fatture relative ad operazioni inesistenti sono basate su un ragionamento preciso e coerente, basato su molteplici elementi presuntivi precisi, gravi e concordanti;
invece, le argomentazioni e le prova addotte da parte ricorrente non sono idonee ad inficiare tale ragionamento e gli elementi probatori, anche se di carattere presuntivo, forniti dall'Ufficio.
L'Ufficio ha fondato le proprie contestazioni su molteplici elementi. I più significativi di tali elementi sono i seguenti: 1) il fatto che la società Società_1 Srl -che avrebbe emesso le fatture contestate in favore della ricorrente-, era un evasore totale con documentazione contabile assolutamente irreperibile e priva di personale dipendente regolarmente assunto;
2) la genericità assoluta del contenuto delle fatture e il diverso tipo di attività espletata dalla cedente rispetto all'oggetto delle fatture: la ricorrente, quale cessionaria, svolge attività di commercio all'ingrosso di accessori per autoveicoli;
-3) le dichiarazioni rilasciate ai funzionari della
GdF Tenenza di Fiuggi dal legale rappresentante della cessionaria: costui ha affermato di aver solo occasionalmente acquistato e venduto ricambi e che i rapporti tra le due società sarebbero stati relativi solo ad incarichi di ripulitura di officine meccaniche, come quella sita lungo il raccordo anulare di Roma;
-4)
l'avvenuto pagamento in contanti degli importi delle fatture.
Le difese e prove contrarie offerte dalla ricorrente sono generiche e poco plausibili.
L'eventuale corrispondenza tra le somme versate in contanti alla cedente e gli importi dei prelievi sui c/c della ricorrente non ha rilievo alcuno, ben essendo possibile che le somme oggetto di bonifico siano poi state restituite in tutto o in parte.
Al riguardo la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che non abbia efficacia dirimente per escludere il carattere fittizio di un'operazione commerciale anche il pagamento con strumenti tracciabili (cfr.
Cass. Sez. Trib. n. 8130/2025).
Del resto la fittizietà delle fatture è avvalorata sia dal fatto che la cedente svolge attività d'impresa in un campo completamente diverso da quello della cessionaria e cioè nel commercio all'ingrosso di porte, finestre ed infissi in genere, sia dal fatto che non sono stati rinvenuti in capo alla cedente documenti attestanti gli acquisti di ricambi oggetto delle fatture di vendita emesse.
Le foto della merce acquistata e depositata in un furgoncino sono assolutamente inutilizzabili in mancanza di precisi riscontri relativi alla corrispondenza tra la merce acquistata e quella ritratta nelle foto. Al riguardo, giova rilevare che le fatture sono generiche e che i ricambi in esse indicati sono genericamente qualificati senza alcun richiamo alla tipologia e ai veicoli per i quali gli stessi sarebbero stati forniti.
Inoltre, non appare plausibile la giustificazione addotta dalla ricorrente, che ha asserito di aver acquistato la merce perché era priva di locali ove custodire i beni e di aver così custodito la merce fino alla locazione di un locale da utilizzare come deposito.
Parimenti irrilevanti sono le allegazioni attinenti alla dimostrazione della regolarità della contabilità e dell'elevato indice ISA, che non escludono la fittizietà dell'operazione.
In definitiva, le risultanze istruttorie in atti, inducono a ritenere, alla luce dell'id quod prerumque accidit, che la società ricorrente sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l'uso dell'ordinaria diligenza (es. tramite una visura camerale ed un esame del codice ATECO, che avrebbe reso palese il diverso campo di attività
d'impresa rispetto all'oggetto delle fatture), che il soggetto formalmente cedente era una società cartiera.
3. Conclusione.
Orbene, per i motivi illustrati, il ricorso è infondato atteso che i molteplici elementi presuntivi, gravi e concordanti forniti dall'ufficio circa la fittizietà oggettiva delle operazioni non sono scalfiti dalle difese e prove date dalla ricorrente.
4. Spese di lite.
Le spese, in applicazione del principio della soccombenza di cui all'art. 15 del Codice del Processo Tributario sono poste a carico della ricorrente.
Tali spese sono liquidate in dispositivo, tenuto conto di valori minimi di scaglione del d.m. 147/22 attesa la semplicità della causa ed applicata la riduzione del 20% ex art. 2 sexies art. 15 cit. attesa la difesa dell'Ufficio resistente tramite proprio funzionario.
P.Q.M.
La Corte,
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in euro
1.000,00 a favore della parte resistente.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 2, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
NE RT, Presidente
CIANCIULLI TERESA, EL
SPELLA FRANCESCA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 884/2025 depositato il 25/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFK030300070/2025 IRES-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFK030300070/2025 IVA-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFK030300070/2025 IRAP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 14/2026 depositato il 14/01/2026 Richieste delle parti:
Le parti presenti si riportano ai propri scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, in data 4.7.2025, all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Avellino, la società ricorrente impugnava l'avviso di accertamento di cui in epigrafe, notificato in data 7.5.25, con cui venivano contestati per l'anno d'imposta 2019, acquisti derivanti da fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, con indebita detrazione Iva per euro 7.300,26 e, conseguentemente, ricondotti a tassazione ed applicate imposte, sanzioni, interessi e spese accessorie.
La società ricorrente, dopo aver premesso di godere di un Indice Sintetico di Affidabilità fiscale pari all'8,08%
(ISA) deduceva la nullità dell'atto impugnato per i seguenti motivi: 1) mancato assolvimento all'onere della prova gravante sull'Ufficio, attesa la natura meramente presuntiva del ragionamento posto a base della rettifica operata e la mancata considerazione di elementi di prova documentale, avvalorati da una ctp contabile, allegati dalla ricorrente;
2) motivazione carente e insufficiente con mancata considerazione del breve arco temporale degli acquisti contestati, nonché della scarsa entità delle fatture contestate rispetto all'ingente importo dei ricavi regolarmente dichiarati con piena regolarità della contabilità.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio, resistendo alla domanda della quale chiedeva il rigetto siccome infondata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato per i motivi che seguono.
1) Premessa normativa e giurisprudenziale.
In punto di diritto giova evidenziare come, nella specifica materia relativa all'accertamento dell'emissione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, con riferimento alla ripartizione dell'onere della prova tra il contribuente e l'A.F., la giurisprudenza afferma che, se da una valutazione complessiva degli elementi presuntivi forniti dall'A.F., il giudice accerti che gli stessi sono concordanti ed in grado di fornire una valida prova presuntiva, non sono necessari ulteriori elementi probatori (come, ad esempio, l'esame della documentazione contabile e bancaria del contribuente) per dimostrare il carattere fittizio delle operazioni fatturate. In tali casi verrà a ricadere sul contribuente (odierna ricorrente) “l'onere di fornire la prova piena in ordine all'esistenza effettiva, anche sul piano soggettivo, degli acquisti operati e documentati dalle fatture in contestazione, o circa la sua buona fede in ordine al carattere fraudolento delle operazioni a monte del proprio acquisto” (Cass. 2018/11873; Cass. 2012/23078; Cass. 2010/9108; Cass. 2014/18767).
Al riguardo si è pronunciata in senso conforme anche la Corte di Giustiziadell'Unione Europea, affermando che nel caso di contestazione relativa a fatture per operazioni oggettivamente inesistenti emesse da soggetto privo di idonea struttura organizzativa, è onere del contribuente provare la realizzazione delle operazioni contestate (cfr. sentenza emessa nella Causa C-114/22). Inoltre, l'onere della prova gravante sul contribuente non è adempiuto tramite la dimostrazione della sola regolarità formale delle scritture o delle evidenze contabili dei pagamenti (cfr. Corte di Cassazione, sentenza n. 28268/2021, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania sentenza del 26/06/2023 n. 4021/20).
2) Il caso concreto. Ad avviso della Corte mentre le contestazioni relative all'indebita detrazione di fatture relative ad operazioni inesistenti sono basate su un ragionamento preciso e coerente, basato su molteplici elementi presuntivi precisi, gravi e concordanti;
invece, le argomentazioni e le prova addotte da parte ricorrente non sono idonee ad inficiare tale ragionamento e gli elementi probatori, anche se di carattere presuntivo, forniti dall'Ufficio.
L'Ufficio ha fondato le proprie contestazioni su molteplici elementi. I più significativi di tali elementi sono i seguenti: 1) il fatto che la società Società_1 Srl -che avrebbe emesso le fatture contestate in favore della ricorrente-, era un evasore totale con documentazione contabile assolutamente irreperibile e priva di personale dipendente regolarmente assunto;
2) la genericità assoluta del contenuto delle fatture e il diverso tipo di attività espletata dalla cedente rispetto all'oggetto delle fatture: la ricorrente, quale cessionaria, svolge attività di commercio all'ingrosso di accessori per autoveicoli;
-3) le dichiarazioni rilasciate ai funzionari della
GdF Tenenza di Fiuggi dal legale rappresentante della cessionaria: costui ha affermato di aver solo occasionalmente acquistato e venduto ricambi e che i rapporti tra le due società sarebbero stati relativi solo ad incarichi di ripulitura di officine meccaniche, come quella sita lungo il raccordo anulare di Roma;
-4)
l'avvenuto pagamento in contanti degli importi delle fatture.
Le difese e prove contrarie offerte dalla ricorrente sono generiche e poco plausibili.
L'eventuale corrispondenza tra le somme versate in contanti alla cedente e gli importi dei prelievi sui c/c della ricorrente non ha rilievo alcuno, ben essendo possibile che le somme oggetto di bonifico siano poi state restituite in tutto o in parte.
Al riguardo la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che non abbia efficacia dirimente per escludere il carattere fittizio di un'operazione commerciale anche il pagamento con strumenti tracciabili (cfr.
Cass. Sez. Trib. n. 8130/2025).
Del resto la fittizietà delle fatture è avvalorata sia dal fatto che la cedente svolge attività d'impresa in un campo completamente diverso da quello della cessionaria e cioè nel commercio all'ingrosso di porte, finestre ed infissi in genere, sia dal fatto che non sono stati rinvenuti in capo alla cedente documenti attestanti gli acquisti di ricambi oggetto delle fatture di vendita emesse.
Le foto della merce acquistata e depositata in un furgoncino sono assolutamente inutilizzabili in mancanza di precisi riscontri relativi alla corrispondenza tra la merce acquistata e quella ritratta nelle foto. Al riguardo, giova rilevare che le fatture sono generiche e che i ricambi in esse indicati sono genericamente qualificati senza alcun richiamo alla tipologia e ai veicoli per i quali gli stessi sarebbero stati forniti.
Inoltre, non appare plausibile la giustificazione addotta dalla ricorrente, che ha asserito di aver acquistato la merce perché era priva di locali ove custodire i beni e di aver così custodito la merce fino alla locazione di un locale da utilizzare come deposito.
Parimenti irrilevanti sono le allegazioni attinenti alla dimostrazione della regolarità della contabilità e dell'elevato indice ISA, che non escludono la fittizietà dell'operazione.
In definitiva, le risultanze istruttorie in atti, inducono a ritenere, alla luce dell'id quod prerumque accidit, che la società ricorrente sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l'uso dell'ordinaria diligenza (es. tramite una visura camerale ed un esame del codice ATECO, che avrebbe reso palese il diverso campo di attività
d'impresa rispetto all'oggetto delle fatture), che il soggetto formalmente cedente era una società cartiera.
3. Conclusione.
Orbene, per i motivi illustrati, il ricorso è infondato atteso che i molteplici elementi presuntivi, gravi e concordanti forniti dall'ufficio circa la fittizietà oggettiva delle operazioni non sono scalfiti dalle difese e prove date dalla ricorrente.
4. Spese di lite.
Le spese, in applicazione del principio della soccombenza di cui all'art. 15 del Codice del Processo Tributario sono poste a carico della ricorrente.
Tali spese sono liquidate in dispositivo, tenuto conto di valori minimi di scaglione del d.m. 147/22 attesa la semplicità della causa ed applicata la riduzione del 20% ex art. 2 sexies art. 15 cit. attesa la difesa dell'Ufficio resistente tramite proprio funzionario.
P.Q.M.
La Corte,
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in euro
1.000,00 a favore della parte resistente.