Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 23/01/2025, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Salerno
2^ Sezione Civile
R.G. 584/2023
La Corte d'Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile, composta nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Vito Colucci - Presidente;
Dott.ssa Maria Assunta Niccoli - Consigliere;
Dott.ssa Giulia Carleo - Consigliere Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 584/2023 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 4273/2022 del Tribunale di Salerno, pronunciata all'udienza di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. del 02/12/2022, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data 05/12/2022 – non notificata,
TRA
in persona del suo amministratore pro-tempore, Parte_1 Parte_2 rappresentata e difesa dagli avv.ti Gaetano Di Sirio e Francesco Di Fluri ed elettivamente domiciliata in Salerno (SA), al Corso Vittorio Emanuele nr. 58, presso lo studio del primo difensore,
- appellante –
CONTRO
. Controparte_1
- appellato contumace –
*********
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 4273/2022 del Tribunale di Salerno –
Opposizione a decreto ingiuntivo n. 76/2010 emesso dal Tribunale di Salerno – sezione distaccata di Montecorvino Rovella
CONCLUSIONI:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello notificato a mezzo pec in data 26/05/2023 per l'appellato presso il procuratore costituito in primo grado e iscritto a ruolo presso l'intestata Corte di
Appello di Salerno in data 31/05/2023, la in persona del suo Parte_1 amministratore pro-tempore, proponeva gravame avverso la sentenza n. Parte_2
4273/2022 del Tribunale di Salerno, pronunciata all'udienza di discussione orale ex art. 281- sexies c.p.c. del 02/12/2022, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data 05/12/2022 – non notificata, con la quale il Tribunale di Salerno così decideva: “1) Dichiara tardiva
l'opposizione spiegata dalla società 2) rigetta l'opposizione proposta dalla Parte_1 Parte_1
[.. perché infondata e conferma il decreto ingiuntivo opposto che dichiara esecutivo;
3) Condanna la società opponente al pagamento della somma euro 27.462,69, oltre spese della procedura, rivalutazione ed interessi.
4) Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 7.616,00 oltre iva , cpa e rimborso spese generali come per legge con attribuzione all'avv. Leo Alfredo per dichiarazione di averne fatto anticipo”.
Per una compiuta esposizione dei fatti, occorre premettere quanto segue.
Nel primo grado di giudizio, con atto di citazione notificato in data 23/06/2010 e iscritto a ruolo in data 25/06/2010 con R.G. n. 491/2010 innanzi al Tribunale di Salerno – sezione distaccata di Montecorvino Rovella, la in persona del suo Parte_3 amministratore pro-tempore, , proponeva opposizione a decreto ingiuntivo n. Parte_2
76/2010 – unitamente ad atto di precetto - emesso dal Tribunale di Salerno – Sezione
Distaccata di Montecorvino Rovella, R.G. 95/2010, e depositato in cancelleria in data
30/03/2010, notificato in data 14/05/2010, con cui il Tribunale ingiungeva - con decreto provvisoriamente esecutivo - alla e alla nella Parte_3 Controparte_2 sua qualità di obbligato in solido, di pagare al ricorrente la somma di € 23.214,15, CP_1 nonché alla sola di pagare sempre al ricorrente la somma Parte_3 CP_1 di € 4.248,54, oltre interessi e spese di procedura quantificate in € 928,00 quale escussione della polizza fideiussoria n. 57432716, rilasciata in data 22/09/2004 dalla
[...]
Agenzia di Salerno, poi a garanzia degli obblighi assunti CP_3 Controparte_2
pag. 2/6 in dipendenza del contratto di vendita rep. n. 20/2004 di materiale legnoso ritraibile dalla utilizzazione del bosco denominato “Serra Tremenda”, part. 39 del P.A.F.
A fondamento della spiegata opposizione, l'opponente eccepiva: 1) La nullità assoluta del ricorso per decreto ingiuntivo in quanto notificato privo di una pagina, 2) La mancanza dei requisiti ex art. 633 c.p.c.; chiedeva, pertanto, di accogliere l'opposizione e, in via preliminare, di revocare la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, di dichiarare nullo il ricorso e il pedissequo decreto ingiuntivo, in subordine e nel merito di annullare e dichiarare inefficace l'opposto decreto in mancanza dei presupposti di legge e di dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale.
Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione depositata in cancelleria in data
13/10/2010, si costituiva in giudizio il , in persona del sindaco, quale Controparte_1 parte convenuta, che nel merito chiedeva di accertare e dichiarare la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Nel corso del giudizio veniva riunito il procedimento R.G. n. 24/2011 avente ad oggetto opposizione al medesimo decreto ingiuntivo notificato successivamente;
disposti una serie di rinvii, il giudizio perveniva all'udienza del 02/12/2022 per la discussione orale ex art. 281- sexies c.p.c. Con sentenza n. 4273/2022 pronunciata all'udienza di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. del 02/12/2022, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data
05/12/2022 – non notificata, il Tribunale di Salerno dichiarava la tardività dell'opposizione, rigettava l'opposizione e condannava l'opponente al pagamento della somma di € 27.462,69 oltre spese di lite quantificate in € 7.616,00. Con la proposizione del presente gravame,
l'odierna appellante, censurava l'impugnata sentenza sulla base dei Parte_1 seguenti motivi: “I. Tempestività della opposizione n.30000491/10 r.g. riunita con la n.24/11 rg. del
Tribunale di Salerno sezione distaccata di Montecorvino Rovella;
II. Infondatezza della domanda di pagamento proposta dal ed illegittima condanna al pagamento di euro 27.462,69”; Controparte_1 chiedeva, pertanto, all'Ecc.ma Corte di Appello, in riforma dell'impugnata sentenza, di accogliere le seguenti conclusioni: “1) Accogliere l'appello e per l'effetto, in accoglimento della opposizione tempestivamente proposta, revocare il decreto ingiuntivo, rigettare la domanda di condanna al pagamento della somma di Euro 27.462,69, e dichiarare, per l'effetto, che nessuna somma è dovuta dalla al 2) Vittoria di spese diritti ed onorari di causa del doppio grado Parte_1 Controparte_1 del giudizio, da attribuirsi ai sottoscritti avvocati che si dichiarano antistatari”.
pag. 3/6 Instauratosi il contraddittorio, nonostante la ritualità della notifica, non si costituiva in giudizio il , quale parte appellata, per cui ne va dichiarata la contumacia. Controparte_1
Fissata la prima udienza per il 11/01/2024 e rinviata al 01/02/2024, disposta la trattazione della causa ex artt. 127 e 127-ter c.p.c., così come introdotti con D.Lgs. n. 149/2022, e depositate le note scritte in sostituzione di udienza, il Consigliere Istruttore rinviava all'udienza del 28/11/2024 per la rimessione della causa in decisione e contestuale concessione dei termini perentori ex art. 352 c.p.c. per il deposito delle memorie n. 1), n. 2)
e n. 3). Depositati gli scritti conclusionali, disposta la trattazione della causa ex artt. 127 e
127-ter c.p.c. per l'udienza del 28/11/2024 e depositate le note scritte in sostituzione di udienza, il Consigliere istruttore riservava la causa alla decisione del Collegio e viene così decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di parte appellata, il , Controparte_1 regolarmente citato e non costituitosi in giudizio.
L'appello, come proposto, va accolto parzialmente per le ragioni di seguito riportate. La
[...] ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 76/2010 emesso dal Parte_1
Tribunale di Salerno, sezione distaccata di Montecorvino Rovella, notificato a mezzo posta il 14/05/2010, per l'importo di euro 27.462,69 in favore del . La prima CP_1 CP_1 opposizione veniva iscritta al n. 30000491/10 R.G., e con essa si eccepiva la nullità del ricorso per essere il decreto ingiuntivo notificato incompleto in ogni sua parte. Il ricorso per decreto ingiuntivo è stato nuovamente notificato in data 8/11/2010, e l'opponente ha proposto nuova opposizione. Detta opposizione recante il n. 24/2011 R.G. è stata riunita alla precedente. Il primo giudice ha tuttavia dichiarato tardiva l'opposizione spiegata da
[...]
Con il primo motivo di appello l'appellante ha fatto rilevare come la tardività Parte_1 della seconda opposizione non possa travolgere quella iscritta al n. 30000491/2010 R.G. che se pur riunita conserva la sua autonomia, e come tale tempestiva. Detto assunto è corretto, la prima opposizione è tempestivamente proposta, e mantenendo la sua autonomia di fatto, se pur riunita, deve essere decisa nel merito. Tuttavia, l'opposizione nel merito è infondata.
Tra la ed il Comune di è intervenuto contratto di vendita di Parte_1 CP_1 materiale legnoso datato 2/12/2004. L'importo di cui al decreto ingiuntivo è desunto dal verbale di collaudo redatto dall'Arch. e da dr. Controparte_4 Persona_1
pag. 4/6 collaudatore, e si compone degli interessi legali per il ritardato versamento della seconda rata del prezzo di aggiudicazione, indennizzo per le piante sottocavallo danneggiate durante l'utilizzazione, la penalità per la mancata trascrizione del numero di piante abbattute sulla specchiatura al ceppo, penalità per il mancato sgombero dei residui della lavorazione. Detto verbale di collaudo, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte opponente, ben può costituire fondamento per l'ottenimento del decreto ingiuntivo, in quanto conseguente ad accertamenti di fatto, percepiti direttamente dai collaudatori, che in quanto esercenti per conto del Comune rivestono la qualifica di pubblici ufficiali, per cui il verbale quanto al suo contenuto costituisce dei fatti riscontrati dai verbalizzanti piena prova sino a querela di falso.
In esso, vengono riportati fatti quali il riscontro del ritardo nel pagamento, il riscontro delle irregolarità nel taglio e pulizia del bosco. Irrilevante è il riferimento a precedenti accertamenti del Corpo forestale, in quanto restando in tema di inadempimento è onere della parte che deve provare di aver ben adempiuto agli obblighi assunti con il contratto dimostrare l'assenza di causa di inadempimento a lei imputabili. Il ha fornito la prova del contratto e CP_1 delle relative clausole pattuite e sottoscritte dalle parti, in cui il richiamo al capitolato d'oneri richiamato a fondamento delle sanzioni, è presente per cui la parte appellante non ne poteva ignorare il contenuto precettivo, trattandosi di contratto con la pubblica amministrazione.
Principio generale è che in tema di inadempimento di una obbligazione chi agisce per la risoluzione, il danno o l'adempimento deve provare la sola fonte negoziale o legale del suo diritto, e la relativa scadenza del termine, dovendosi limitare ad allegare l'inadempimento, mentre il debitore è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo della pretesa altrui e del costituito avvenuto adempimento. ( Cass. civ. ordinanza 16/02/2022 n. 5128) Tanto premesso l'appello è infondato nel merito, la sentenza di primo grado va corretta nella parte in cui duplica la condanna al capo 3), e riformata ove dichiara tardiva l'opposizione a decreto ingiuntivo. Nulla per le spese del grado di appello essendo l'altra parte contumace.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla
[...]
in persona del suo amministratore pro-tempore, nei Parte_1 Parte_2 confronti del , in persona del Sindaco pro-tempore, avverso la sentenza n. Controparte_1
4273/2022 del Tribunale di Salerno, pronunciata all'udienza di discussione orale ex art. 281- sexies c.p.c. del 02/12/2022, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data 05/12/2022 –
pag. 5/6 non notificata, respinta ed assorbita ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) Dichiara la contumacia del , in persona del Sindaco pro-tempore; Controparte_1
2) Accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto in riforma parziale della sentenza n.
4273/2022 del Tribunale di Salerno, rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo n. 76/2010 del Tribunale di Salerno, sezione distaccata di Montecorvino Rovella, conferma il decreto ingiuntivo opposto, conferma il capo 4) della sentenza impugnata.
3) nulla per le spese del presente grado.
La Corte dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario, di un importo ulteriore pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto dei criteri così come statuiti dal regolamento adottato con Decreto del 7 agosto 2023, n. 110.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile.
Salerno, lì 16/01/2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Carleo Dott. Vito Colucci
pag. 6/6