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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 03/04/2025, n. 778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 778 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4957/2024
Tribunale di Verona
SECONDA SEZIONE CIVILE
------------
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4957/2024 tra
Parte_1
- Attore -
e
CP_1
- Convenuta -
Oggi 3 aprile 2025 innanzi al dott. Attilio Burti, sono comparsi: per l'attore l'Avv. Maria Stella Costa per la convenuta l'Avv. Grani
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Le parti precisano come in atti.
Parte attrice precisa, pertanto, come segue:
“Nel merito accertare e dichiarare il grave inadempimento contrattuale della in persona del socio unico e legale rappr. p.t. sig. dall'Occhio, CP_1 CP_2
Indi dichiarare il contratto di appalto di cui in premessa risolto per grave ina- dempimento contrattuale della ditta appaltatrice;
Conseguentemente condannare la alla restituzione della somma di CP_1
€ 71.638,03 comprensiva degli interessi legali maturati e maturandi sino al soddisfo, quale quota versata dal per le opere non detraibili in quanto Pt_1 non eseguite, o quella somma che il Tribunale riterrà equa a seguito delle risul- tanze istruttorie
…
Con vittoria di spese e onorari del presente giudizio”
1 Parte convenuta precisa come segue:
“1) In via principale.
Respingersi la domanda
2) In via subordinata.
Nel denegato caso di accoglimento della domanda di risoluzione accertarsi quanto dovuto in restituzione nella minor somma pari alla differenza tra quan- to versato, la quota di lavorazioni effettivamente eseguite e il compenso versa- to, in sostituzione del sig. all'arch . Pt_1 Persona_1
3) Spese compensate.”
Dopo breve discussione orale, il Giudice aggiorna la discussione per lettura sentenza e dispositivo alle ore 19.00; le parti chiedono di essere dispensate dal comparire. Alle ore 19.00, riaperto il verbale, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., da considerarsi parte integrante del presente verbale, di cui dà pubblica lettura.
Il Giudice
Attilio Burti
2 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Attilio Burti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4957/2024 promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dalle Parte_1 C.F._1 avv.te MONTALTO GIOVANNA e COSTA MARIA STELLA
- attore - contro
(p. iva ), rappresentato e difeso dall'Avv. GRANI CP_1 P.IVA_1
NICOLA
- Convenuta -
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1.- Deve essere accolta tanto la domanda di risoluzione del contratto d'appalto ex artt. 1453-1455 cod. civ. proposta dal committente, quanto la domanda di restituzione di quanto indebitamente corrisposto ex art. 2033 cod. civ. a titolo di acconto sul corrispettivo pagato dal committente all'appaltatrice.
1.2.- Dalla c.t.u. depositata nell'ambito del procedimento cautelare sub r.g. 6927/2023 (doc. 2 allegato al ricorso per sequestro conservativo in corso di causa) avente ad oggetto proprio il cantiere gestito da nel cui am- CP_1 bito si trova anche l'unità abitativa in corso di ristrutturazione di proprietà dell'odierno committente (unità oggetto per altri fini dell'esame peritale), emerge, di fatti, che – alla data del 31.5.24 – lo stato di avanzamento dei la- vori è fermo al 7,85% sul totale. E ciò, si badi, nonostante il contratto di ap- palto sia stato stipulato il 21.7.22 e, da contratto, era previsto che le opere dovevano iniziare entro sette giorni dal deposito in Comune della dichiarazione di inizio lavori e terminare entro 360 giorni lavorativi dall'inizio.
3 1.3.- Ebbene, già questa sola circostanza evidenzia come il ritardo dell'appaltatore assuma dimensioni macroscopiche e tali da non lasciare mar- gine ad alcun dubbio rispetto alla sua strutturale impotenza nell'esecuzione della prestazione a lui affidata o, alternativamente, nel suo sostanziale rifiuto di adempiere. Invero, nonostante l'appaltatrice alleghi che, dopo gli esiti dell'accertamento peritale, i lavori sarebbero proseguiti ad oggi (3.4.25 e, quindi, a quasi tre anni dalla stipula del contratto), il cantiere non è ancora fi- nito e la resistente non ha fornito alcuna rassicurazione sui termini per la con- segna dell'opera appaltata, né uno stato di avanzamento lavori attuale, ma ha soltanto dimesso delle inattendibili e inconcludenti fotografie rispetto alla pre- sunta situazione attuale del cantiere.
1.4.1.- L'inadempimento dell'appaltatrice non trova, poi, alcuna giustificazione nell'inadempimento del committente e, quindi, non può essere fondato sulla base dell'exceptio inadimplenti non est adimplendum di cui all'art. 1460 cod. civ.
1.4.2.- Dal fascicolo processuale emerge, infatti, che il committente abbia in- tegralmente pagato l'acconto iniziale di euro 71.638,03 che è pari a più di 1/3 del valore complessivo dell'appalto ed è significativamente superiore al mode- stissimo valore delle opere che sino ad oggi la società appaltatrice è riuscita ad eseguire (come si è visto, pari ad il 7,85%).
1.4.3.- Occorre, poi, osservare come i pagamenti eseguiti dall'appaltatrice per conto della committente a figure professionali incaricate della direzione dei la- vori risultino, comunque, d'importo trascurabile rispetto all'ingente acconto versato dal committente a suo favore e, comunque, non sono stati mai fatti valere in via stragiudiziale come causa ostativa alla prosecuzione del cantiere, sicché gli stessi non paiono potersi opporre né, ex art. 1460 cod. civ., come exceptio inadimplenti non est adimplendum e neppure come controcredito da eccepire in compensazione, potendo vieppiù rappresentare, al contrario, una delle voci di danno risarcibile di cui il ricorrente ha inizialmente chiesto il risar- cimento del danno, quale danno emergente conseguente al venir meno del contratto d'appalto per fatto imputabile all'appaltatrice.
1.5.1.- Non è nemmeno predicabile che l'inadempimento dell'appaltatrice sia imputabile ad una causa esterna, estranea alla sua sfera di controllo del debi- tore e, dunque, non le sia imputabile ex art. 1218 cod. civ.
1.5.2.- Invero, la circostanza allegata in atti dall'appaltatrice e, cioè, che la variante progettuale resasi necessaria in corso d'opera non venne approvata, nel marzo del 2023, da tutti i proprietari delle unità abitative comprese nel condominio (oggetto del cantiere di cui è causa) non costituisce una causa esimente dell'inadempimento imputabile a (1218 cod. civ.) atteso CP_1
4 che:
-) era, comunque, obbligo dell'appaltatrice a seguito dell'asserito CP_1 rifiuto opposto da parte degli altri condomini, depositare ricorso urgente di ac- certamento tecnico preventivo per cristallizzare lo stato dei luoghi e proseguire i lavori, in modo tale da consegnare per tempo l'opera a quel committente che regolarmente aveva eseguito le obbligazioni a proprio carico previste in con- tratto e cooperava con l'appaltatrice ai fini dell'adempimento;
-) ciò nondimeno, e quindi anche a prescindere dal consenso degli altri con- domini, comunque, nel giugno del 2024, secondo l'appaltatrice, sarebbero sta- te eseguite “le opere di sottomurazione previste”, oltre che “le opere di conso- lidamento statico dei muri portanti dell'edificio nonché la demolizione di un in- tero solaio” (e, dunque, proprio le varianti progettuali), fermo restando che, comunque, manca in atti un s.a.l. di tali opere, ma sono state dimesse solo fo- tografie.
1.6.- Da quanto premesso, questo giudice trae il convincimento che il ritardo nell'adempimento abbia assunto dimensioni tali da comportare un sostanziale rifiuto dell'appaltatrice di voler adempiere oppure da manifestare una situazio- ne di incapacità strutturale del debitore di adempiere. Tale situazione, pertan- to, non può che comportare l'accoglimento della domanda di risoluzione ai sensi del combinato disposto degli artt. 1453 e 1455 cod. civ.; le quali disposi- zioni, come è noto, trovano applicazione anche al contratto d'appalto nelle ipo- tesi in cui l'opera non sia stata consegnata dall'appaltatrice al committente.
1.7.1.- In ogni caso, anche cioè a voler prescindere dall'assorbente considera- zione di cui al punto precedente, il ritardo nell'adempimento è, comunque, tale da giustificare la domanda di risoluzione per inadempimento di non scarsa im- portanza, in considerazione del fatto che: -) “una protratta tolleranza del ritardo della controparte costituisce solo uno degli elementi da valutare ai fini dell'accertamento della gravità dell'inadempimento, potendo se del caso concorrere ad attenuarne l'intensità, ma non potendo di per sè escludere la ri- correnza dell'inadempimento ove protrattosi oltre la tolleranza del creditore”; -
) “l'inosservanza di un termine non essenziale previsto dalle parti per l'esecu- zione di un'obbligazione, pur impedendo, in mancanza di una diffida ad adem- piere, la risoluzione di diritto ai sensi dell'art. 1457 c.c., non esclude la risolu- bilità del contratto, a norma dell'art. 1453 c.c., se si traduce in un inadempi- mento di non scarsa importanza, ossia se il ritardo superi ogni ragionevole li- mite di tolleranza, occorrendo avere riguardo all'oggetto ed alla natura del contratto, al comportamento complessivo delle parti, anche posteriore alla conclusione del contratto, ed al persistente interesse dell'altro contraente alla prestazione dopo un certo tempo (conf. Cass. n. 10127/2006).” (cfr. Cassazio-
5 ne civile sez. VI, 05/06/2018, n.14409).
1.7.2.- Ebbene, nel caso di specie, è solare come, sia il ritardo accumulato dall'appaltatrice (oltre un anno dal termine contrattuale per la consegna dell'opera), sia la modestissima entità delle opere realizzate (meno del 10% dell'importo dei lavori) siano sintomatiche di un ritardo non tollerabile per il creditore dell'obbligazione, ovverosia di entità tale da frustrare il suo interesse all'attuazione del programma negoziale da parte dell'appaltatrice.
2.1.- Quale corollario dell'accoglimento della domanda di risoluzione di un con- tratto che, come è quello d'appalto di un'opera, non è sussumibile nella cate- goria, né dei contratti ad esecuzione continuata, né dei contratti ad esecuzione periodica, consegue il venir meno, con effetti retroattivi, del vincolo negoziale
(cfr. art. 1458, comma 1°, cod. civ.). Ne deriva, quindi, l'obbligo delle parti di restituire quanto ricevuto in esecuzione del contratto caducato con effetti ex tunc.
2.2.- Deve essere, allora, accolta anche la domanda di ripetizione dell'indebito oggettivo proposta ex art. 2033 cod. civ. dal committente, in quanto l'appaltatore non ha più titolo per trattenere le somme incassate a titolo di ac- conto rispetto ad un contratto che, essendo stato risolto, non rappresenta più la causa giustificatrice di questo pagamento.
2.3.- Ai fini della determinazione della somma dovuta, a tale titolo, dall'appaltatrice al committente occorre, però, anche considerare che "in tema di risoluzione del contratto di appalto, trova applicazione la regola generale, dettata dall'art. 1458 c.c., circa l'efficacia retroattiva della relativa statuizione, sicché, pronunciata la risoluzione, i crediti e i debiti derivanti da quel contratto si considerano come mai entrati nella sfera giuridica dei contraenti, per ciascu- no dei quali si verifica, a prescindere dall'imputabilità dell'inadempimento, rile- vante ad altri fini, una totale restitutio in integrum" (da ultimo v. Cass.
22065/2022 e Cass. 4225/2022; cfr. anche Cass. 6181/2011, per cui la risoluzione del contratto di appalto per colpa dell'appaltatore non osta a che questi "abbia diritto al riconoscimento di compenso per le opere già effettuate
e delle quali, comunque, il committente stesso si sia giovato")" (in senso con- forme, Cass. 21/06/2013, n. 15705; Cass. 20/02/2015, n. 3455; Cass.
30/06/2015, n. 13405; Cass. 30/10/2018, n. 27640) … con specifico riferimen- to al criterio di liquidazione delle opere realizzate prima della risoluzione del rapporto negoziale, è orientamento di questa Corte (cfr. Cass. n. 22065/2022, in connessione con Cass. nn. 15705/2013, 3455/2015) che, nell'operatività del congegno restitutorio dell'art. 1458, c.c., il controvalore delle prestazioni già eseguite da riconoscere all'appaltatore sia rappresentato dal "prezzo" delle opere realizzate, quale equivalente pecuniario della dovu-
6 ta restitutio in integrum” (cfr. Cassazione civile sez. II, 21/06/2023, n.17710).
2.4.- Dunque, occorre considerare che l'appaltatrice, come risulta dalla c.t.u. prodotta in atti - che, pur essendo riferita ad un'altra causa, contiene un com- puto attendibile anche rispetto all'abitazione di – ha eseguito la- Parte_1 vorazioni, sia pur modestissime se parametrate al complessivo valore dei lavori appaltati, pari ad euro 11.379,18. Tale somma deve essere defalcata dal credi- to restitutorio del committente, come chiesto dalla difesa della convenuta nella sua difesa. Detto credito è pari, pertanto, alla minor somma di euro 60.258,85.
3.1.- Non si deve, invece, tenere conto degli anticipi corrisposti dall'appaltatore al direttore dei lavori incaricato dal committente, perché, a ca- gione della risoluzione del contratto imputabile alla condotta dell'appaltatrice,
l'attività del direttore dei lavori è stata relativa ad un cantiere rimasto pratica- mente fermo per oltre due anni e mezzo e, pertanto, non ha arrecato alcun so- stanziale beneficio al committente che, a distanza di molto tempo, si trova con un cantiere fermo e con la necessità di nominare un nuovo direttore dei lavori cui affidare, da capo, la vigilanza di un cantiere con uno stato d'avanzamento pari circa al 10% del totale.
3.2.- Invero, la risoluzione del contratto e la necessità di incaricare un'altra impresa appaltatrice che svolga la quasi totalità delle lavorazioni rende la pre- stazione svolta dal direttore lavori pressoché inutile per il committente e ciò, si badi, per fatto esclusivamente imputabile all'appaltatrice.
4.- La soccombenza della convenuta comporta la necessità di condannare quest'ultima, ai sensi dell'art. 91, comma 1°, cod. proc. civ., alla refusione delle spese legali che si liquidano, sia per la fase cautelare in corso di causa che per il giudizio di merito, sulla base dei valori minimi del d.m. 55/2014 prendendo come scaglione quello in cui è compreso il valore del contratto og- getto della domanda di risoluzione, ovverosia il medesimo scaglione in cui è compreso il credito per cui è stata domandata la tutela conservativa. La liqui- dazione viene fatta sulla base dei minimi in considerazione della semplicità in fatto e in diritto della lite, della succinta discussione orale sia del ricorso per sequestro conservativo che della presente causa ai fini della decisione, nonché della ridotta attività assertiva svolta dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o as- sorbita, così dispone:
1) dichiara risolto per grave inadempimento ex artt. 1453 e 1455 cod. civ. il contratto concluso tra le parti;
2) condanna la convenuta a restituire all'attore la somma di euro
7 60.258,85 oltre interessi ex art. 1284, comma 4°, cod. civ. dalla data della domanda sino al saldo;
3) condanna la convenuta alla refusione all'attore delle spese legali che si liquidano in euro 11.083,00 oltre rimborso forfettario al 15% ed acces- sori come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti ed allegazione al verbale.
Verona, 3 aprile 2025
Il Giudice dott. Attilio Burti
8
Tribunale di Verona
SECONDA SEZIONE CIVILE
------------
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4957/2024 tra
Parte_1
- Attore -
e
CP_1
- Convenuta -
Oggi 3 aprile 2025 innanzi al dott. Attilio Burti, sono comparsi: per l'attore l'Avv. Maria Stella Costa per la convenuta l'Avv. Grani
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Le parti precisano come in atti.
Parte attrice precisa, pertanto, come segue:
“Nel merito accertare e dichiarare il grave inadempimento contrattuale della in persona del socio unico e legale rappr. p.t. sig. dall'Occhio, CP_1 CP_2
Indi dichiarare il contratto di appalto di cui in premessa risolto per grave ina- dempimento contrattuale della ditta appaltatrice;
Conseguentemente condannare la alla restituzione della somma di CP_1
€ 71.638,03 comprensiva degli interessi legali maturati e maturandi sino al soddisfo, quale quota versata dal per le opere non detraibili in quanto Pt_1 non eseguite, o quella somma che il Tribunale riterrà equa a seguito delle risul- tanze istruttorie
…
Con vittoria di spese e onorari del presente giudizio”
1 Parte convenuta precisa come segue:
“1) In via principale.
Respingersi la domanda
2) In via subordinata.
Nel denegato caso di accoglimento della domanda di risoluzione accertarsi quanto dovuto in restituzione nella minor somma pari alla differenza tra quan- to versato, la quota di lavorazioni effettivamente eseguite e il compenso versa- to, in sostituzione del sig. all'arch . Pt_1 Persona_1
3) Spese compensate.”
Dopo breve discussione orale, il Giudice aggiorna la discussione per lettura sentenza e dispositivo alle ore 19.00; le parti chiedono di essere dispensate dal comparire. Alle ore 19.00, riaperto il verbale, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., da considerarsi parte integrante del presente verbale, di cui dà pubblica lettura.
Il Giudice
Attilio Burti
2 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Attilio Burti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4957/2024 promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dalle Parte_1 C.F._1 avv.te MONTALTO GIOVANNA e COSTA MARIA STELLA
- attore - contro
(p. iva ), rappresentato e difeso dall'Avv. GRANI CP_1 P.IVA_1
NICOLA
- Convenuta -
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1.- Deve essere accolta tanto la domanda di risoluzione del contratto d'appalto ex artt. 1453-1455 cod. civ. proposta dal committente, quanto la domanda di restituzione di quanto indebitamente corrisposto ex art. 2033 cod. civ. a titolo di acconto sul corrispettivo pagato dal committente all'appaltatrice.
1.2.- Dalla c.t.u. depositata nell'ambito del procedimento cautelare sub r.g. 6927/2023 (doc. 2 allegato al ricorso per sequestro conservativo in corso di causa) avente ad oggetto proprio il cantiere gestito da nel cui am- CP_1 bito si trova anche l'unità abitativa in corso di ristrutturazione di proprietà dell'odierno committente (unità oggetto per altri fini dell'esame peritale), emerge, di fatti, che – alla data del 31.5.24 – lo stato di avanzamento dei la- vori è fermo al 7,85% sul totale. E ciò, si badi, nonostante il contratto di ap- palto sia stato stipulato il 21.7.22 e, da contratto, era previsto che le opere dovevano iniziare entro sette giorni dal deposito in Comune della dichiarazione di inizio lavori e terminare entro 360 giorni lavorativi dall'inizio.
3 1.3.- Ebbene, già questa sola circostanza evidenzia come il ritardo dell'appaltatore assuma dimensioni macroscopiche e tali da non lasciare mar- gine ad alcun dubbio rispetto alla sua strutturale impotenza nell'esecuzione della prestazione a lui affidata o, alternativamente, nel suo sostanziale rifiuto di adempiere. Invero, nonostante l'appaltatrice alleghi che, dopo gli esiti dell'accertamento peritale, i lavori sarebbero proseguiti ad oggi (3.4.25 e, quindi, a quasi tre anni dalla stipula del contratto), il cantiere non è ancora fi- nito e la resistente non ha fornito alcuna rassicurazione sui termini per la con- segna dell'opera appaltata, né uno stato di avanzamento lavori attuale, ma ha soltanto dimesso delle inattendibili e inconcludenti fotografie rispetto alla pre- sunta situazione attuale del cantiere.
1.4.1.- L'inadempimento dell'appaltatrice non trova, poi, alcuna giustificazione nell'inadempimento del committente e, quindi, non può essere fondato sulla base dell'exceptio inadimplenti non est adimplendum di cui all'art. 1460 cod. civ.
1.4.2.- Dal fascicolo processuale emerge, infatti, che il committente abbia in- tegralmente pagato l'acconto iniziale di euro 71.638,03 che è pari a più di 1/3 del valore complessivo dell'appalto ed è significativamente superiore al mode- stissimo valore delle opere che sino ad oggi la società appaltatrice è riuscita ad eseguire (come si è visto, pari ad il 7,85%).
1.4.3.- Occorre, poi, osservare come i pagamenti eseguiti dall'appaltatrice per conto della committente a figure professionali incaricate della direzione dei la- vori risultino, comunque, d'importo trascurabile rispetto all'ingente acconto versato dal committente a suo favore e, comunque, non sono stati mai fatti valere in via stragiudiziale come causa ostativa alla prosecuzione del cantiere, sicché gli stessi non paiono potersi opporre né, ex art. 1460 cod. civ., come exceptio inadimplenti non est adimplendum e neppure come controcredito da eccepire in compensazione, potendo vieppiù rappresentare, al contrario, una delle voci di danno risarcibile di cui il ricorrente ha inizialmente chiesto il risar- cimento del danno, quale danno emergente conseguente al venir meno del contratto d'appalto per fatto imputabile all'appaltatrice.
1.5.1.- Non è nemmeno predicabile che l'inadempimento dell'appaltatrice sia imputabile ad una causa esterna, estranea alla sua sfera di controllo del debi- tore e, dunque, non le sia imputabile ex art. 1218 cod. civ.
1.5.2.- Invero, la circostanza allegata in atti dall'appaltatrice e, cioè, che la variante progettuale resasi necessaria in corso d'opera non venne approvata, nel marzo del 2023, da tutti i proprietari delle unità abitative comprese nel condominio (oggetto del cantiere di cui è causa) non costituisce una causa esimente dell'inadempimento imputabile a (1218 cod. civ.) atteso CP_1
4 che:
-) era, comunque, obbligo dell'appaltatrice a seguito dell'asserito CP_1 rifiuto opposto da parte degli altri condomini, depositare ricorso urgente di ac- certamento tecnico preventivo per cristallizzare lo stato dei luoghi e proseguire i lavori, in modo tale da consegnare per tempo l'opera a quel committente che regolarmente aveva eseguito le obbligazioni a proprio carico previste in con- tratto e cooperava con l'appaltatrice ai fini dell'adempimento;
-) ciò nondimeno, e quindi anche a prescindere dal consenso degli altri con- domini, comunque, nel giugno del 2024, secondo l'appaltatrice, sarebbero sta- te eseguite “le opere di sottomurazione previste”, oltre che “le opere di conso- lidamento statico dei muri portanti dell'edificio nonché la demolizione di un in- tero solaio” (e, dunque, proprio le varianti progettuali), fermo restando che, comunque, manca in atti un s.a.l. di tali opere, ma sono state dimesse solo fo- tografie.
1.6.- Da quanto premesso, questo giudice trae il convincimento che il ritardo nell'adempimento abbia assunto dimensioni tali da comportare un sostanziale rifiuto dell'appaltatrice di voler adempiere oppure da manifestare una situazio- ne di incapacità strutturale del debitore di adempiere. Tale situazione, pertan- to, non può che comportare l'accoglimento della domanda di risoluzione ai sensi del combinato disposto degli artt. 1453 e 1455 cod. civ.; le quali disposi- zioni, come è noto, trovano applicazione anche al contratto d'appalto nelle ipo- tesi in cui l'opera non sia stata consegnata dall'appaltatrice al committente.
1.7.1.- In ogni caso, anche cioè a voler prescindere dall'assorbente considera- zione di cui al punto precedente, il ritardo nell'adempimento è, comunque, tale da giustificare la domanda di risoluzione per inadempimento di non scarsa im- portanza, in considerazione del fatto che: -) “una protratta tolleranza del ritardo della controparte costituisce solo uno degli elementi da valutare ai fini dell'accertamento della gravità dell'inadempimento, potendo se del caso concorrere ad attenuarne l'intensità, ma non potendo di per sè escludere la ri- correnza dell'inadempimento ove protrattosi oltre la tolleranza del creditore”; -
) “l'inosservanza di un termine non essenziale previsto dalle parti per l'esecu- zione di un'obbligazione, pur impedendo, in mancanza di una diffida ad adem- piere, la risoluzione di diritto ai sensi dell'art. 1457 c.c., non esclude la risolu- bilità del contratto, a norma dell'art. 1453 c.c., se si traduce in un inadempi- mento di non scarsa importanza, ossia se il ritardo superi ogni ragionevole li- mite di tolleranza, occorrendo avere riguardo all'oggetto ed alla natura del contratto, al comportamento complessivo delle parti, anche posteriore alla conclusione del contratto, ed al persistente interesse dell'altro contraente alla prestazione dopo un certo tempo (conf. Cass. n. 10127/2006).” (cfr. Cassazio-
5 ne civile sez. VI, 05/06/2018, n.14409).
1.7.2.- Ebbene, nel caso di specie, è solare come, sia il ritardo accumulato dall'appaltatrice (oltre un anno dal termine contrattuale per la consegna dell'opera), sia la modestissima entità delle opere realizzate (meno del 10% dell'importo dei lavori) siano sintomatiche di un ritardo non tollerabile per il creditore dell'obbligazione, ovverosia di entità tale da frustrare il suo interesse all'attuazione del programma negoziale da parte dell'appaltatrice.
2.1.- Quale corollario dell'accoglimento della domanda di risoluzione di un con- tratto che, come è quello d'appalto di un'opera, non è sussumibile nella cate- goria, né dei contratti ad esecuzione continuata, né dei contratti ad esecuzione periodica, consegue il venir meno, con effetti retroattivi, del vincolo negoziale
(cfr. art. 1458, comma 1°, cod. civ.). Ne deriva, quindi, l'obbligo delle parti di restituire quanto ricevuto in esecuzione del contratto caducato con effetti ex tunc.
2.2.- Deve essere, allora, accolta anche la domanda di ripetizione dell'indebito oggettivo proposta ex art. 2033 cod. civ. dal committente, in quanto l'appaltatore non ha più titolo per trattenere le somme incassate a titolo di ac- conto rispetto ad un contratto che, essendo stato risolto, non rappresenta più la causa giustificatrice di questo pagamento.
2.3.- Ai fini della determinazione della somma dovuta, a tale titolo, dall'appaltatrice al committente occorre, però, anche considerare che "in tema di risoluzione del contratto di appalto, trova applicazione la regola generale, dettata dall'art. 1458 c.c., circa l'efficacia retroattiva della relativa statuizione, sicché, pronunciata la risoluzione, i crediti e i debiti derivanti da quel contratto si considerano come mai entrati nella sfera giuridica dei contraenti, per ciascu- no dei quali si verifica, a prescindere dall'imputabilità dell'inadempimento, rile- vante ad altri fini, una totale restitutio in integrum" (da ultimo v. Cass.
22065/2022 e Cass. 4225/2022; cfr. anche Cass. 6181/2011, per cui la risoluzione del contratto di appalto per colpa dell'appaltatore non osta a che questi "abbia diritto al riconoscimento di compenso per le opere già effettuate
e delle quali, comunque, il committente stesso si sia giovato")" (in senso con- forme, Cass. 21/06/2013, n. 15705; Cass. 20/02/2015, n. 3455; Cass.
30/06/2015, n. 13405; Cass. 30/10/2018, n. 27640) … con specifico riferimen- to al criterio di liquidazione delle opere realizzate prima della risoluzione del rapporto negoziale, è orientamento di questa Corte (cfr. Cass. n. 22065/2022, in connessione con Cass. nn. 15705/2013, 3455/2015) che, nell'operatività del congegno restitutorio dell'art. 1458, c.c., il controvalore delle prestazioni già eseguite da riconoscere all'appaltatore sia rappresentato dal "prezzo" delle opere realizzate, quale equivalente pecuniario della dovu-
6 ta restitutio in integrum” (cfr. Cassazione civile sez. II, 21/06/2023, n.17710).
2.4.- Dunque, occorre considerare che l'appaltatrice, come risulta dalla c.t.u. prodotta in atti - che, pur essendo riferita ad un'altra causa, contiene un com- puto attendibile anche rispetto all'abitazione di – ha eseguito la- Parte_1 vorazioni, sia pur modestissime se parametrate al complessivo valore dei lavori appaltati, pari ad euro 11.379,18. Tale somma deve essere defalcata dal credi- to restitutorio del committente, come chiesto dalla difesa della convenuta nella sua difesa. Detto credito è pari, pertanto, alla minor somma di euro 60.258,85.
3.1.- Non si deve, invece, tenere conto degli anticipi corrisposti dall'appaltatore al direttore dei lavori incaricato dal committente, perché, a ca- gione della risoluzione del contratto imputabile alla condotta dell'appaltatrice,
l'attività del direttore dei lavori è stata relativa ad un cantiere rimasto pratica- mente fermo per oltre due anni e mezzo e, pertanto, non ha arrecato alcun so- stanziale beneficio al committente che, a distanza di molto tempo, si trova con un cantiere fermo e con la necessità di nominare un nuovo direttore dei lavori cui affidare, da capo, la vigilanza di un cantiere con uno stato d'avanzamento pari circa al 10% del totale.
3.2.- Invero, la risoluzione del contratto e la necessità di incaricare un'altra impresa appaltatrice che svolga la quasi totalità delle lavorazioni rende la pre- stazione svolta dal direttore lavori pressoché inutile per il committente e ciò, si badi, per fatto esclusivamente imputabile all'appaltatrice.
4.- La soccombenza della convenuta comporta la necessità di condannare quest'ultima, ai sensi dell'art. 91, comma 1°, cod. proc. civ., alla refusione delle spese legali che si liquidano, sia per la fase cautelare in corso di causa che per il giudizio di merito, sulla base dei valori minimi del d.m. 55/2014 prendendo come scaglione quello in cui è compreso il valore del contratto og- getto della domanda di risoluzione, ovverosia il medesimo scaglione in cui è compreso il credito per cui è stata domandata la tutela conservativa. La liqui- dazione viene fatta sulla base dei minimi in considerazione della semplicità in fatto e in diritto della lite, della succinta discussione orale sia del ricorso per sequestro conservativo che della presente causa ai fini della decisione, nonché della ridotta attività assertiva svolta dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o as- sorbita, così dispone:
1) dichiara risolto per grave inadempimento ex artt. 1453 e 1455 cod. civ. il contratto concluso tra le parti;
2) condanna la convenuta a restituire all'attore la somma di euro
7 60.258,85 oltre interessi ex art. 1284, comma 4°, cod. civ. dalla data della domanda sino al saldo;
3) condanna la convenuta alla refusione all'attore delle spese legali che si liquidano in euro 11.083,00 oltre rimborso forfettario al 15% ed acces- sori come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti ed allegazione al verbale.
Verona, 3 aprile 2025
Il Giudice dott. Attilio Burti
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