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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 27/01/2025, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PESCARA
in persona del giudice unico dott. Stefania Ursoleo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 626/2023 R.A.C.C.
TRA
in persona del lrpt, rappresentata e difesa dall'Avv. Concetta Parte_1
Sorrentino, giusta procura in atti;
-ATTRICE-
E
, in persona del lrpt, rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv. Vincenzo Antonucci, come da mandato in atti;
-CONVENUTA-
Oggetto: altri contratti atipici.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 9.7.2024, le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha evocato in giudizio Parte_1
l' assumendo di essere cessionaria dei crediti per Controparte_1
interessi di mora vantati dalla quale gestore delle strutture Casa di Cura CP_2
Pierangeli e Casa di Cura Spatocco, entrambe accreditate con il SSN, derivanti dal ritardato pagamento di una serie di fatture incassate nel 2020/2021; in particolare, ha allegato che, in
Parte ragione dell'attività di assistenza specialistica ambulatoriale in favore di assistiti della pagina 1 di 7 , nonché dei contratti stipulati tra la , in nome e per conto delle strutture CP_1 CP_2
operative cennate, per l'erogazione delle prestazioni per le annualità 2020 e 2021, erano state emesse una serie di fatture, le quali tuttavia erano state pagate in ritardo rispetto ai termini di cui al D.lgs. 231/02 e sulle quali, pertanto, sono dovuti gli interessi moratori pari all'importo complessivo di €. 12.515,13.
Pertanto, nella qualità di cessionaria di tale credito, l'attrice ha così concluso: accertata e dichiarata la debenza degli interessi moratori di cui al D.lgs. n. 231/02 e s.m.i., condannare la al pagamento in favore di della somma Parte_3 Parte_1 di € 12.515,13 oltre interessi successivi dalla data della notifica del presente atto ai sensi e per gli effetti dell' art 1224, VI comma c.c. o in subordine , condannare la al Parte_3
pagamento in favore di della somma maggiore o minore che risulterà Parte_1
dovuta a titolo di interessi legali, di maggior danno (nella misura pari alla differenza tra il costo del denaro e detti interessi), oltre alla rivalutazione monetaria e interessi successivi dalla data della notifica del presente atto ai sensi e per gli effetti dell' art 1224, IV comma c.c.
Si è costituita in giudizio la che ha eccepito, preliminarmente, il difetto Parte_4
di giurisdizione in favore del G.A., nonchè l'inefficacia nei confronti dell' CP_3 dei crediti, chiedendo, per l'effetto, di dichiarare inammissibili e infondate tutte le
[...] domande di parte attrice azionate nel presente giudizio nei confronti dell' , e, Parte_4 ove disattesa l'inefficacia delle cessioni dei crediti, accertare e dichiarare la infondatezza di tutte le domande di parte attorea e quindi non dovuti gli interessi rivendicati.
All'udienza del 9.7.2024, precisate le conclusioni, la causa è stata riservata in decisione.
Preliminarmente, appare infondata l'eccezione di difetto di giurisdizione del g.o..
In tema di riparto della giurisdizione delle controversie in materia di concessione di servizi pubblici, è acclarato che nella fase di evidenza pubblica di scelta del contraente le controversie sono devolute alla cognizione del giudice amministrativo mentre quelle attinenti alla fase successiva alla stipulazione del contratto rientrano nella cognizione del giudice ordinario, dovendosi ribadire che nelle vicende non attinenti la fase genetica del rapporto (determinazione dei budget e delle tariffe e/o loro revisione), dove cioè si manifestano i poteri autoritativi e concessori della Pubblica Amministrazione, ma relative pagina 2 di 7 all'analisi delle posizioni di diritto soggettivo afferenti alla fase esecutivo del contratto, la giurisdizione spetta al g.o..
La Suprema Corte ha chiarito in diverse pronunce (ex multis da ultimo Cass. n. 2577/24, seguita nella stessa direzione dalla giurisprudenza amministrativa come in Consiglio di
Stato sez. VII sent. n. 9194/23) che “Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che le controversie concernenti ‹‹indennità, canoni ed altri corrispettivi›› nei
Part rapporti, qualificabili come concessione di pubblico servizio, tra le e le case di cura, riservate alla giurisdizione del giudice ordinario dall'art. 133, co. 1, lett. c), codice del processo amministrativo, sono sostanzialmente quelle contrassegnate da un contenuto meramente patrimoniale, attinente al rapporto interno tra la P.A. concedente e il concessionario del servizio pubblico, in ordine al quale la contrapposizione tra le parti si presta ad essere schematizzata secondo il binomio ‹‹obbligo\pretesa››, senza che assuma rilievo un potere d'intervento riservato alla P.A. per la tutela d'interessi generali;
mentre, se la controversia esula da tali limiti e coinvolge la verifica dell'azione autoritativa della
P.A. sull'intera economia del rapporto concessorio, il conflitto tra la P.A. e il concessionario si configura secondo il binomio ‹‹potere\interesse›› e viene attratto nella sfera della competenza giurisdizionale del giudice amministrativo (Cass., sez. U, n.
2294/2014; Cass., sez. U, n. 22094/2015; Cass., sez. U, n. 22646/2016; Cass., sez. U, n.
26200/2019). Si è, in particolare, chiarito, in punto di giurisdizione, che quando la struttura sanitaria chiede il pagamento o resiste alla pretesa di pagamento di somme da parte dell'amministrazione sanitaria, nella fase esecutiva del rapporto, la giurisdizione ordinaria in tema di «indennità, canoni ed altri corrispettivi» si estende alle questioni inerenti l'adempimento e l'inadempimento della concessione di servizio pubblico (oltre che di costruzione e gestione di opera pubblica), nonché alle conseguenze indennitarie, vertendosi nell'ambito di un rapporto paritetico tra le parti, ferma restando la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nei casi in cui siano impugnati atti di esercizio di poteri autoritativi tipizzati dalla legge (Cass., sez. U, n. 18267 del 2019), quali sono quelli immediatamente costitutivi, modificativi ed estintivi del rapporto concessorio.
L'accertamento dell'adempimento o inadempimento delle obbligazioni assunte e, quindi, dell'effettiva debenza dei corrispettivi in favore del concessionario è, per definizione,
pagina 3 di 7 vicenda estranea al controllo delle modalità di esercizio del potere amministrativo discrezionale, venendo in rilievo il profilo paritario e meramente patrimoniale del rapporto concessorio, nella contrapposizione delle situazioni giuridiche soggettive obbligo/pretesa
(ex plurimis, Cass., sez. U, 11/06/2001, n. 7861; Cass., sez. U, 04/07/2006, n. 15217 e n.
22661; Cass., sez. U, 12/01/2007, n. 411; Cass., sez. U, 20/06/2012, n. 10149; Cass., sez.
U, 27/11/2019, n. 31029). Detta conclusione è coerente con il decisivo rilievo assunto (a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004) dal riferimento al controllo sul modo di esercizio del potere pubblico in concreto, quale condizione sufficiente ma anche necessaria per radicare la giurisdizione (anche esclusiva) del giudice amministrativo. Di conseguenza, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie che abbiano ad oggetto soltanto l'effettiva debenza dei corrispettivi in favore del concessionario, senza coinvolgere la verifica dell'azione autoritativa della P.A., posto che, nell'attuale sistema sanitario, il versamento del corrispettivo delle prestazioni rese dai soggetti privati accreditati (e prima, dai soggetti convenzionati) viene effettuato nell'ambito di appositi accordi contrattuali, ben potendo il giudice ordinario direttamente accertare e sindacare le singole voci costitutive del credito fatto valere dal privato (Cass., sez. U,
26/01/2011, n. 1771; Cass., sez. U, 20/06/2012, n. 10149)”.
Nel caso di specie, ove oggetto della controversia è il credito per interessi di mora per il pagamento in ritardo dei corrispettivi pattuiti per le prestazioni sanitarie erogate in regime di accreditamento, trattandosi di crediti accessori alla remunerazione di quelle prestazioni, è evidente, in ossequio ai principi della giurisprudenza di legittimità e amministrativa richiamati, la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario adito, con conseguente rigetto dell'eccezione.
Quanto al merito, la domanda è infondata attesa l'inefficacia della cessione del credito nei confronti della Parte_4
Vanno infatti richiamate le previsioni di cui all'art. 15 dell'accordo per l'erogazione di prestazioni di specialistica ambulatoriale per l'annualità 2020/2021, stipulato tra la Regione
Abruzzo, l' e la in nome e per conto delle strutture Parte_4 Controparte_4
operative Casa di Cura Pierangeli e Casa di Cura Spatocco, a cui si riferiscono le fatture pagate in ritardo e per le quali sono qui richiesti gli interessi di mora.
pagina 4 di 7 La clausola cennata, rubricata “cessione dei crediti”, prevede:
“1.L'Erogatore ha l'obbligo di notificare la cessione a qualsiasi titolo dei crediti derivanti dall'esecuzione del presente accordo contrattuale all' competente Parte_5
territorialmente.
2. Le parti convengono che l'efficacia della cessione è condizionata all'accettazione espressa, nel termine di trenta giorni dalla avvenuta ricezione - avvenuta a seguito di raccomandata con avviso di ricevimento (o trasmissione mediante posta elettronica certificata) presso il domicilio indicato nel presente accordo contrattuale e attestata dalla acquisizione del relativo atto di notifica al protocollo - da parte della Parte_6
e Regione Abruzzo e che la cessione del credito potrà essere accettata
[...] Pt_7
esclusivamente nei limiti delle prestazioni verificate positivamente e valorizzate ai sensi degli articoli 13 e 14 del presente accordo contrattuale.
3. L'accettazione espressa da parte della di pertinenza e della Regione Parte_5
Abruzzo di cui al secondo comma è comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento (o trasmissione mediante posta elettronica certificata) presso il domicilio indicato nel presente accordo contrattuale. Analoga modalità di comunicazione è prevista per il diniego espresso.
4. L di pertinenza e della Regione Abruzzo possono opporre al cessionario Parte_5
tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente accordo contrattuale.
5. Restano fermi e impregiudicati gli eventuali ulteriori adempimenti connessi al presente accordo contrattuale.
6. In conseguenza di quanto sopra, l'Erogatore si impegna a mantenere indenne la e la Regione Abruzzo per eventuali cessioni effettuate al di fuori delle Parte_5
modalità e condizioni di cui ai precedenti commi del presente articolo.
7. Sono inefficaci le cessioni di credito non conformi alle prescrizioni del presente articolo e, in conseguenza di quanto sopra, l'Erogatore si impegna a mantenere indenne l' e la Regione Abruzzo per eventuali cessioni effettuate al di fuori di quanto Parte_5 previsto ai precedenti commi del presente articolo.”
Ora, si tratta di una clausola in cui, con patto espresso tra creditore e debitore, è prevista l'incedibilità volontaria dei crediti, secondo la previsione dell'art. 1260, comma 2, cc;
tale pagina 5 di 7 clausola di incedibilità è, pertanto, valida proprio in quanto trova fondamento nella previsione legale.
Sulla disciplina di cui all'art. 1260 cc i Giudici di legittimità hanno avuto modo di precisare (Cass. 26.2.2020, n. 5129), esprimendo un orientamento già affermato, che, “per quanto concerne le norme sulla cessione, rilevano tre regole fondamentali. La prima deriva dall'art. 1260 c.c., comma 1, che pone come principio generale, fatti salvi determinati limiti della legge speciale qui ininfluenti, quello della libera cedibilità dei crediti;
si tratta di un principio idoneo ad ingenerare nel cessionario l'affidamento di normale cedibilità del credito e, pertanto, di legittimità e regolarità della cessione operata a suo favore. La seconda è desumibile dall'art. 1372 c.c., comma 1, in base al quale il contratto non produce effetto rispetto ai terzi, se non nei casi previsti dalla legge;
ed è del tutto normale che il cessionario sia estraneo all'accordo di non cedibilità intercorso - per un interesse che è soltanto di costoro - tra cedente e ceduto. La terza deriva dall'art. 1260
c.c., comma 2, secondo cui solo eccezionalmente il divieto di cessione può essere opposto al cessionario, allorquando si provi (ad onere del cedente o del ceduto) che questi ne era a conoscenza (Cass. n. 825/2015)”.
Richiamando, infine, l'interpretazione restrittiva dell'art. 1260 c.c., comma 2, che si giustifica per ragioni testuali (art. 1260, comma 2: "se non si prova che egli lo conosceva"), finalistiche (certezza della circolazione dei crediti) e logico-sistematiche (massimo contenimento dei casi di estensione degli effetti del contratto a chi non ne sia stato parte), hanno pure precisato che la prova, che il cedente o il debitore ceduto devono dare, deve vertere non già sulla mera conoscibilità del divieto in capo al cessionario, ma sulla sua effettiva conoscenza al tempo della cessione.
Ebbene, nella specie, la conoscenza da parte della Cessionaria della clausola di incedibilità dei crediti è fornita dalle stessa attrice, che ha prodotto la lettera con cui aveva informato l' (debitore ceduto) della cessione dei crediti (del 25.2.2020) a Parte_4
mezzo pec del 19.3.2020, ovvero a ridosso dell'acquisto dei crediti, col che dimostrando di Parte avere la documentazione inerente il contratto intercorso tra (cedente) e l' CP_2
(debitore ceduto), e, dunque, di avere avuto conoscenza, al tempo della cessione, anche della esistenza dell'art. 15 e della clausola di non cedibilità dei crediti.
pagina 6 di 7 Pertanto, essendo la cessione dei crediti per cui è causa inefficace nei confronti della
Parte
la domanda dell'attrice è infondata.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pescara, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda;
- condanna l'attrice alla rifusione, in favore della convenuta, delle spese di lite, che liquida in €. 5.077,00 per compensi (dm 147/22, scaglione da 5.200,00 euro a 26 mila euro, parametri), oltre 15% per rimborso forfettario, iva e cap.
Pescara, 26.1.2025.
Il giudice
-dott. Stefania Ursoleo-
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