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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 17/02/2025, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1118/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Vincenzo Accardo Presidente dott.ssa Serena Berenato Giudice dott. Pietro Enea Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1118/2023 del Ruolo Generale Affari Civili e Contenzioso vertente
TRA
(C.F.: ), nato a [...] il [...], ed elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato presso lo studio dell'avv. LIMONCELLO DAVIDE, rappresentante e difensore
E
(C.F.: ), nata a [...] il [...], ed elettivamente CP_1 C.F._2
domiciliata presso lo studio il proprio studio rappresentando se stessa ai sensi dell'art. 86 c.p.c.
Ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: cumulo di domande di separazione e cessazione degli effetti civili di matrimonio con ricorso congiunto
Conclusioni delle parti: le parti chiedono la conferma delle condizioni stabilite nel ricorso congiunto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto i coniugi e , premesso di avere Parte_1 CP_1
contratto matrimonio concordatario il 28.4.2005, in regime di separazione dei beni, trascritto nei registri degli Atti di matrimonio del comune di Gela, anno 2005 Parte II, Serie A n. 27, unione dalla quale sono nati i figli , nata a [...] il [...] e Persona_1 Persona_2
1 nato a [...] il [...], chiedevano la pronuncia cumulativa di separazione consensuale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con sentenza n. 311/2024 del 27.5.2024, il Tribunale di Gela pronunciava la separazione personale di detti coniugi, omologando le condizioni dagli stessi proposte con il ricorso introduttivo e – con ordinanza depositata in pari data – la causa veniva rimessa sul ruolo del giudice delegato affinché, verificata la decorrenza dei termini di legge nonché appurata la volontà delle parti di confermare le condizioni divisate nel ricorso introduttivo, venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 3.12.2024, svolta in modalità cartolare con note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti concludevano chiedendo la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto e la sostanziale conferma delle condizioni proposte con ricorso congiunto.
La causa, con ordinanza del 4.12.2024, veniva, quindi, rimessa al collegio per la decisione.
***
Deve, in primo luogo, trovare accoglimento la richiesta di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti in quanto sono trascorsi i termini richiesti dall'art. 3 L. 898/1970 – ossia almeno sei mesi da quando i coniugi hanno manifestato la volontà di non volersi riconciliare con dichiarazione sottoscritta e allegata alle note di trattazione scritta all'udienza cartolare fissata ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. (11.3.2024) – senza che si sia ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
In ordine alle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, il Collegio prende atto che le condizioni ivi indicate non risultano in contrasto con i principi dell'ordinamento e il contenuto negoziale dell'accordo, riguardo l'affidamento e il mantenimento dei figli minori non è in contrasto con i loro interessi, confermando la valutazione già compiuta in sede di separazione personale e tenendo conto della mancata opposizione del Pubblico Ministero al loro accoglimento.
Infine, in assenza di una parte sostanzialmente soccombente, nulla deve essere disposto sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
- DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Gela tra Pt_1
, nato a [...] il [...], e , nata a Gela il [...], in [...]
[...] CP_1
28.4.2005, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Gela al n. 27 Parte II Serie A dell'anno 2005;
- PRENDE ATTO delle condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e in data 28.4.2005 indicate nel ricorso congiunto;
Parte_1 CP_1
2 - DISPONE che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di Stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000
n. 396, ai sensi dell'art. 152 septies disp.att. c.p.c.;
- NULLA sulle spese
Così deciso a Gela nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 13/2/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Pietro Enea Vincenzo Accardo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Vincenzo Accardo Presidente dott.ssa Serena Berenato Giudice dott. Pietro Enea Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1118/2023 del Ruolo Generale Affari Civili e Contenzioso vertente
TRA
(C.F.: ), nato a [...] il [...], ed elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato presso lo studio dell'avv. LIMONCELLO DAVIDE, rappresentante e difensore
E
(C.F.: ), nata a [...] il [...], ed elettivamente CP_1 C.F._2
domiciliata presso lo studio il proprio studio rappresentando se stessa ai sensi dell'art. 86 c.p.c.
Ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: cumulo di domande di separazione e cessazione degli effetti civili di matrimonio con ricorso congiunto
Conclusioni delle parti: le parti chiedono la conferma delle condizioni stabilite nel ricorso congiunto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto i coniugi e , premesso di avere Parte_1 CP_1
contratto matrimonio concordatario il 28.4.2005, in regime di separazione dei beni, trascritto nei registri degli Atti di matrimonio del comune di Gela, anno 2005 Parte II, Serie A n. 27, unione dalla quale sono nati i figli , nata a [...] il [...] e Persona_1 Persona_2
1 nato a [...] il [...], chiedevano la pronuncia cumulativa di separazione consensuale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con sentenza n. 311/2024 del 27.5.2024, il Tribunale di Gela pronunciava la separazione personale di detti coniugi, omologando le condizioni dagli stessi proposte con il ricorso introduttivo e – con ordinanza depositata in pari data – la causa veniva rimessa sul ruolo del giudice delegato affinché, verificata la decorrenza dei termini di legge nonché appurata la volontà delle parti di confermare le condizioni divisate nel ricorso introduttivo, venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 3.12.2024, svolta in modalità cartolare con note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti concludevano chiedendo la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto e la sostanziale conferma delle condizioni proposte con ricorso congiunto.
La causa, con ordinanza del 4.12.2024, veniva, quindi, rimessa al collegio per la decisione.
***
Deve, in primo luogo, trovare accoglimento la richiesta di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti in quanto sono trascorsi i termini richiesti dall'art. 3 L. 898/1970 – ossia almeno sei mesi da quando i coniugi hanno manifestato la volontà di non volersi riconciliare con dichiarazione sottoscritta e allegata alle note di trattazione scritta all'udienza cartolare fissata ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. (11.3.2024) – senza che si sia ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
In ordine alle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, il Collegio prende atto che le condizioni ivi indicate non risultano in contrasto con i principi dell'ordinamento e il contenuto negoziale dell'accordo, riguardo l'affidamento e il mantenimento dei figli minori non è in contrasto con i loro interessi, confermando la valutazione già compiuta in sede di separazione personale e tenendo conto della mancata opposizione del Pubblico Ministero al loro accoglimento.
Infine, in assenza di una parte sostanzialmente soccombente, nulla deve essere disposto sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
- DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Gela tra Pt_1
, nato a [...] il [...], e , nata a Gela il [...], in [...]
[...] CP_1
28.4.2005, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Gela al n. 27 Parte II Serie A dell'anno 2005;
- PRENDE ATTO delle condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e in data 28.4.2005 indicate nel ricorso congiunto;
Parte_1 CP_1
2 - DISPONE che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di Stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000
n. 396, ai sensi dell'art. 152 septies disp.att. c.p.c.;
- NULLA sulle spese
Così deciso a Gela nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 13/2/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Pietro Enea Vincenzo Accardo
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