Art. 7.
Le Amministrazioni dello Stato sono tenute ad occupare senza concorso in qualita' di operai vedove ed orfani di guerra e vedove ed orfani di caduti per causa di servizio di cui all'articolo 4 nella proporzione del 2 per cento in relazione al contingente di ciascuna delle categorie e nei limiti delle vacanze.
La stessa percentuale si applica anche in rapporto agli operai assunti in via eccezionale con contratto di diritto privato.
Per gli aspiranti all'assunzione nella 1ª e 2ª categoria e' richiesto l'accertamento della idoneita' professionale mediante apposita prova.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono estese ai personale operaio di ruolo e non di ruolo degli Enti pubblici.
Il limite massimo di eta' per l'assunzione delle vedove e degli orfani di guerra e delle vedove e degli orfani dei caduti per causa di servizio e', in ogni caso, quello previsto dall'ultimo comma del precedente articolo.
Le Amministrazioni dello Stato sono tenute ad occupare senza concorso in qualita' di operai vedove ed orfani di guerra e vedove ed orfani di caduti per causa di servizio di cui all'articolo 4 nella proporzione del 2 per cento in relazione al contingente di ciascuna delle categorie e nei limiti delle vacanze.
La stessa percentuale si applica anche in rapporto agli operai assunti in via eccezionale con contratto di diritto privato.
Per gli aspiranti all'assunzione nella 1ª e 2ª categoria e' richiesto l'accertamento della idoneita' professionale mediante apposita prova.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono estese ai personale operaio di ruolo e non di ruolo degli Enti pubblici.
Il limite massimo di eta' per l'assunzione delle vedove e degli orfani di guerra e delle vedove e degli orfani dei caduti per causa di servizio e', in ogni caso, quello previsto dall'ultimo comma del precedente articolo.