Articolo 7 della Legge 15 novembre 1965, n. 1288
Articolo 6Articolo 8
Versione
10 dicembre 1965
Art. 7.
Le Amministrazioni dello Stato sono tenute ad occupare senza concorso in qualita' di operai vedove ed orfani di guerra e vedove ed orfani di caduti per causa di servizio di cui all'articolo 4 nella proporzione del 2 per cento in relazione al contingente di ciascuna delle categorie e nei limiti delle vacanze.
La stessa percentuale si applica anche in rapporto agli operai assunti in via eccezionale con contratto di diritto privato.
Per gli aspiranti all'assunzione nella 1ª e 2ª categoria e' richiesto l'accertamento della idoneita' professionale mediante apposita prova.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono estese ai personale operaio di ruolo e non di ruolo degli Enti pubblici.
Il limite massimo di eta' per l'assunzione delle vedove e degli orfani di guerra e delle vedove e degli orfani dei caduti per causa di servizio e', in ogni caso, quello previsto dall'ultimo comma del precedente articolo.
Entrata in vigore il 10 dicembre 1965