Sentenza 21 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 21/03/2025, n. 1035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1035 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice Chiara Cutolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5798/2015 R.G. proposta da
, in persona del Commissario Straordinario p.t., Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Michele Carella, con domicilio come in atti, giusta mandato in atti
-parte opponente- nei confronti di in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa CP_1 dall'Avv. Vito Agresti, con domicilio come in atti, giusta mandato in atti
-parte opposta- nonché
- per a seguito della riassunzione del giudizio Parte_2
interrotto, quali eredi, e Parte_3 Parte_4
(la prima quale coniuge, le altre quali figlie), costituite in Parte_5
giudizio per il tramite del procuratore generale e speciale Controparte_2 rappresentate e difese dall'Avv. Rosa Loreta Santangelo, con domicilio come in atti, giusta mandato in atti;
- in persona del procuratore speciale del Parte_6
Rappresentante Generale per l'Italia p.t., rappresentati e difesi dagli Avv.ti Cecilia
Buresti e Alessandra Genovesi, con domicilio come in atti, giusta mandato in atti
-terzi chiamati (art. 106 c.p.c.)-
Oggetto: opposizione ex art. 645 c.p.c..
1
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note cartolari depositate in vista dell'udienza del
12/09/2024.
MOTIVI
I.- Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (combinato disposto degli artt. 132, co. 2, n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e
l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.1.- Si controverte del credito di €221.021,09 (Iva inclusa), oltre interessi e spese, vantato in sede monitoria da nei confronti del CP_1 [...]
a titolo di saldo del corrispettivo maturato per l'esecuzione dei lavori di Parte_1
somma urgenza di messa in sicurezza del di affidati in Controparte_3 Parte_1 via diretta, a sorte, all'appaltatrice ai sensi degli artt. 175 e 176 D.P.R. n. CP_1
207/2010, ratione temporis applicabili, giusta verbale di somma urgenza prot. n. 06649 del 02/05/2013, a firma del Responsabile del servizio di gestione del territorio, infrastrutture e opere pubbliche, RUP e Direttore dei Lavori p.t., Arch. Parte_2
Contr
(di qui, anche .
[...]
La società nella specie, ha invocato in sede monitoria il saldo del corrispettivo CP_1
maturato in relazione al III SAL e a ulteriori lavori extra-verbale ordinati dal detto RUP con gli ordini di servizio nn. 1 del 25/07/2013, 2 del 26/08/2013, 3 del 31/10/2013 e 4 del 20/05/2014.
I.2.- Richiesta e ottenuta dalla creditrice l'ingiunzione di pagamento munita di formula di provvisoria esecutorietà (decr. ing. n. 1195/2015 emesso da questo Ufficio in data 03/03/2015), il Comune ingiunto ha spiegato opposizione ex art. 645 c.p.c.1, TRIBUNALE DI BARI
eccependo, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva (rectius, di effettiva titolarità passiva del rapporto controverso), affermando l'instaurazione del rapporto negoziale tra l'appaltatrice e il funzionario responsabile del procedimento, in Contr ragione dell'asserita scissione nel rapporto di immedesimazione organica tra il
Arch. e l'Ente locale, in forza dell'art. 191, co. 4, TUEL, per aver Parte_2
il funzionario ordinato lavori extra pur in assenza delle delibere di impegno contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria (a fronte di impegno complessivo di spesa per la somma massima di €250.000,00, giusta delibera del Consiglio comunale n. 52 del
30/09/2013) prescritte dalla normativa di settore;
altresì, ha eccepito la nullità del rapporto di appalto per inosservanza del requisito della forma scritta ad substantiam (in tesi, non essendo idoneo all'uopo il verbale di somma urgenza prot. n. 06649 del
02/05/2013 siglato dall'impresa opposta, in quanto atto endoprocedimentale e preparatorio).
Ancora nel merito, anche producendo CTP (all. 17), ha contestato la pretesa creditoria sia nell'an che nel quantum, evidenziando in sintesi: l'incongruenza quantitativa per eccesso tra i lavori preventivati (e il relativo costo negoziale) e le lavorazioni effettivamente eseguite;
l'aumento del corrispettivo pur in assenza della necessaria copertura finanziaria e in violazione della normativa in materia di revisione prezzi;
l'irrisoria utilità tratta dall'Ente locale in relazione alla prestazione eseguita dalla società ingiungente, risultando il comproprietario per una quota Pt_1 CP_5
approssimativamente pari al 3%.
Il ha dunque chiesto di essere autorizzato alla chiamata in causa ex art. 106 Pt_1
c.p.c. dell'Arch. , da condannarsi in via diretta oppure in manleva a Parte_2 seguito dell'assunzione di impegni economici fuori bilancio e al di fuori degli schemi procedimentali tipici, e ha concluso per la nullità ovvero la revoca del titolo monitorio,
4°) condannare direttamente l'arch. già Responsabile del Servizio Tecnico, Parte_2 Direttore dei Lavori dell'opera e Responsabile Unico del Procedimento, al pagamento delle somme rispetto alle quali risulterà responsabile, trattandosi di un debito fuori bilancio che in base alla normativa specifica degli enti locali è imputabile solo alla sua azione nelle prefate qualità;
6°) In linea subordinata, ove, nella fattispecie, non volesse riconoscersi un vincolo contrattuale intercorrente direttamente tra l'arch. e l' e neppure un Parte_2 Parte_7 vincolo contrattuale nullo per difetto di forma scritta, si chiede, previo accertamento del comportamento del nominato architetto, come negligente, imprudente ed imperito, cioè come gravemente improntato ad evidente colpa professionale, che vengano addebitate all'arch. responsabile del Parte_2 Servizio di , firmatario di tutti gli atti della Controparte_6 procedura per cui è controversia, le somme che dovessero essere riconosciute all'impresa CP_1 nel presente giudizio, con conseguente richiesta di condanna a pagare direttamente all'impresa ovvero a manlevare il per tutto quanto dovesse essere riconosciuto all'impresa Parte_1 CP_1[...
, per titoli azionati in giudizio, ivi comprese anche tutte le relative spese di giudizio”.
3 TRIBUNALE DI BARI
previa sospensione della provvisoria esecuzione (atto di citazione notificato in data
13/04/2015)2.
Si chiaisce sin d'ora, al cospetto di difese su questo irrituali, che il non ha Pt_1
formalmente avanzato istanza, men che meno in via di domanda riconvenzionale, atta al recupero di poste eventualmente eccedenti incamerate dalla società opposta in virtù del prospettato inadempimento.
I.3.- Costituendosi in giudizio, la società opposta ha contestato in fatto e in diritto l'avversa prospettazione, ribadendo la fondatezza del proprio credito sulla scorta della sostanziale non contestazione della corretta esecuzione dei lavori e del mancato pagamento del corrispettivo, e chiedendo anch'essa l'autorizzazione a chiamare in causa ex art. 106 c.p.c. il terzo Arch. . Parte_2
Ha pertanto concluso per il rigetto dell'opposizione, in subordine spiegando, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2900 c.c., in relazione a Cass., n. 15296/2007, con surroga nel potenziale credito indennitario nella titolarità dell'Arch. , azione di Parte_2
ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. nei confronti del effettivo Pt_1
beneficiario della prestazione (comparsa di risposta depositata in data 02/09/2015)3. 2 Utile è la sintesi ricostruttiva effettuata nella costituzione successiva della Compagnia terza chiamata:
“a sostegno della propria domanda, in estrema sintesi, il Comune deduceva che: (i) ai sensi dell'art. 191, comma 1, D.lgs. n. 267/2000 (“TU Enti Locali”), le spese degli enti locali possono essere effettuate solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria;
(ii) ai sensi dell'art. 191, comma 4, ogni volta che vi sia l'acquisizione di beni e servizi da parte di un funzionario dell'ente in violazione dell'art. 191, comma 1, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera e) - che prevede una speciale procedura per il riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio, “nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente” - il rapporto obbligatorio intercorre direttamente ed esclusivamente tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura;
(iii) nel caso di specie, l'Arch. aveva affidato all'Appaltatore i lavori di ristrutturazione del Parte_2
“ ” per cui è causa senza rispettare in alcun modo la suddetta normativa, sicché doveva Controparte_3 concludersi che il rapporto contrattuale era intercorso tra il funzionario stesso e l'Appaltatrice. Conseguentemente, l'Arch. era tenuto in prima persona al pagamento del corrispettivo per Parte_2 i lavori svolti dall'impresa Appaltatrice;
(iv) in ogni caso, il contestava altresì l'asserita utilità ed arricchimento per l'ente stesso, atteso Pt_1 che gli importi esposti dall'Appaltatrice erano eccessivi”. 3 Queste le conclusioni di parte opposta:
“
1. in via principale, confermare l'opposto D.I. n. 1195/'15 con condanna alle spese di lite, accertando anche nella presente fase il credito della nei confronti del per la Controparte_1 Parte_1 somma di €.221.021,09, o altra maggiore o minore somma risultante all'esito del giudizio, oltre interessi di mora dal dovuto al soddisfo e spese di lite, rendendo conseguente condanna a carico del
[...]
Parte_1 2. in subordine, vorrà autorizzarsi la chiamata in causa dell'arch. per sentirlo Parte_2 condannare, previo accertamento del suo obbligo, al pagamento della somma di €. 221.021,09, oltre i relativi interessi nella misura e con la decorrenza degli artt. 4 e 5 del d.l.vo n. 231/02 fino al soddisfo, o della maggiore o minore somma che si accerterà in corso di causa per l'ipotesi in cui il corrispettivo di altre opere, oltre a quelle non ancora pagate, non sia considerato dovuto dal;
Parte_1
4 TRIBUNALE DI BARI
I.4.- Con ord. 24/09/2015 è stata sospesa la provvisoria esecuzione del provvedimento monitorio, “considerato che alla luce dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo e della documentazione in atti emerge incertezza circa la sussistenza del credito vantato da parte opposta tenuto conto della necessità di stabilire quali lavori rientrino nell'oggetto dell'incarico urgente conferito e ciò in relazione alla copertura contrattuale oltre che finanziaria degli stessi”.
Nella medesima ordinanza (che, si osserva, ha efficacemente sintetizzato il thema decidendum) è stata autorizzata la chiamata in causa ex art. 106 c.p.c. dell'Arch.
. Parte_2
I.5.- Si è costituito il terzo, Arch. , il quale ha negato ogni Parte_2
responsabilità e addebito mosso nei suoi confronti e, in particolare, ha: affermato la validità del contratto di causa, assistito da forma scritta per mezzo dell'accettazione e sottoscrizione del regolamento negoziale da parte dell'impresa in calce al verbale del
02/05/2013; sostenuto di aver correttamente seguito la procedura prevista per l'affidamento di lavori di somma urgenza, infatti assistiti dalla necessaria copertura finanziaria (accordata con la deliberazione del Consiglio comunale n. 52 del 30/09/2013 sino alla concorrenza di €250.000,00) e proseguiti a fronte dell'emissione degli ulteriori ordini di servizio, giustificati da imprevedibili ed eccezionali ragioni di tutela dell'incolumità pubblica;
evidenziato di aver cessato di ricoprire l'incarico di
Responsabile Tecnico del Comune in data 03/10/2014, antecedentemente al termine di legge entro il quale l'amministrazione ben avrebbe potuto provvedere alla regolarizzazione degli ulteriori lavori richiesti alla società in violazione degli CP_1
obblighi di cui ai co. 1, 2 e 3 dell'articolo 191 TUEL - resisi necessari in considerazione di eventi straordinari e imprevedibili -; rimarcato l'indubbia utilità per il Pt_1 derivata dall'esecuzione dei lavori per cui è causa, donde l'infondatezza della pretesa dell'Ente per la parte di utilità ritratta ai sensi dell'art. 194, co. 1, lett. e), TUEL.
Ha in ogni caso chiesto l'autorizzazione alla chiamata in causa in garanzia degli che hanno sottoscritto le polizze RC patrimoniale e Parte_6
3. prudenzialmente, in via del tutto subordinata, e facendo espressamente salvo ogni gravame, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2900 c.c., vorrà accertarsi il diritto dell'Arch. con condanna Parte_2 del , al pagamento in suo favore, e/o in via diretta ed immediata nei confronti Parte_1 della ex art.2041 c.c., dell'importo che l'Arch. sia tenuto a corrispondere Controparte_1 Parte_2 all'impresa attrice.
4. sempre e comunque, rigettare le domande, le eccezioni e le richieste tutte dell'Amministrazione comunale perché infondate in fatto ed in diritto e, comunque, non provate”.
5 TRIBUNALE DI BARI
professionale nn. A0023A0101A del 25/04/2013 e A8MCDVSAAAA del 28/05/2014, stipulate dal terzo in qualità di dirigente tecnico.
Infine, ha concluso per il rigetto delle avverse domande e, in subordine, per la condanna della Compagnia assicuratrice al pagamento della somma dovuta in ipotesi di eventuale soccombenza (comparsa di risposta depositata in data 15/01/2016).
I.6.- Autorizzata la chiamata in causa in garanzia, si sono costituiti gli che hanno sottoscritto la polizza assicurativa RC patrimoniale e Parte_6
professionale n. A8MCDVSAAAA del 28/05/2014 (avente natura c.d. claims made and reported, stipulata per il periodo di copertura dal 16/04/2014 al 30/04/2015, con data di retroattività fissata al 16/04/2008), aderendo alla posizione difensiva rassegnata dall'assicurato in ordine all'assenza di responsabilità.
A ogni modo, hanno evidenziato l'assenza di copertura assicurativa, sia per esulare i profili di responsabilità ascritti dalle controparti al terzo chiamato dall'oggetto del contratto di assicurazione4, sia per essere stata la domanda di manleva proposta successivamente al termine di scadenza della polizza (30/04/2015), con conseguente decadenza dell'assicurato dal diritto all'indennizzo in ragione dell'operatività della clausola claims made dedotta in contratto (essendo la denuncia di sinistro intervenuta solo per mezzo della chiamata in causa dell'assicuratrice, alla quale l'atto introduttivo è stato notificato in data 20/02/2016, ed essendo l'atto di chiamata in causa dell'Arch.
al medesimo recapitato da entrambe le chiamanti in data Parte_2
14/05/2015).
Hanno pertanto concluso per il rigetto delle avverse domande e, in via subordinata, per TRIBUNALE DI BARI
l'accertamento dell'ammontare dell'indennizzo nei limiti pattizi (comparsa di risposta depositata in data 06/05/2016).
I.7.- Si sono, altresì, costituiti gli che hanno sottoscritto Parte_6
la polizza n. A0023A0101A del 25/04/2013, per il periodo di copertura dal 16/04/2013 al 15/04/2014, con data di retroattività fissata al 16/04/2008, richiamando integralmente le difese ed eccezioni sollevate dagli precedentemente costituiti Parte_6
(comparsa di risposta depositata in data 16/11/2016).
I.8.- La causa è stata istruita con prova documentale e a mezzo CTU (sui “quesiti posti da parte opposta (escluso il n. 4) e da parte opponente (escluso il n. 9)5”, come da 5 Questi i quesiti posti, come riportati correttamente nella CTU:
“A. Da parte attrice (rectius, opponente): 1) Accerti il C.T.U. se le opere realizzate soddisfano le finalità che hanno giustificato il procedimento della "somma urgenza", ovvero se corrispondono a quanto necessario a rimuovere lo stato di pregiudizio della pubblica incolumità per quanto contenuto nel verbale dei VV.F. del 17/04/2013, ed in relazione anche allo scopo primario di questo appalto, cioè quello di sostituirsi ai privati al fine di scongiurare il pericolo per la pubblica incolumità;
2) Accerti il C.T.U., se le opere realizzate vanno al di là della finalità indicata, ed in caso affermativo le indichi espressamente e le quantifichi anche in termini contabili;
3) Accerti il C.T.U. le criticità procedimentali, esecutive e contabili che si sono verificate durante tutto il procedimento della "somma urgenza " attraverso la puntuale disamina della documentazione prodotta dal e comunque da quella esistente agli atti d'Ufficio (S.A.L., computi metrici, Parte_1 ordini di servizio, certificati di pagamento, ecc.);
4) In particolare nell'evidenziazione delle criticità procedimentali, esecutive e contabili, onde accertare la regolarità o meno dell'andamento dell'opera, tenga conto il C.T.U. dei contenuti della Relazione tecnica del Responsabile del servizio tecnico (pro-tempore) del 28/ 11/2014, prot. n. 21,22/UT (esibita al n. 17 della produzione documentale contenuta nel fascicolo di parte dell'opponente
[...]
e della Relazione tecnico contabile del 3/02/2015 (esibita al n. 23 della produzione Parte_1 documentale contenuta nel fascicolo di parte dell'opponente ), inerente i lavori Parte_1 di "somma urgenza" di che trattasi, redatta dall'ing. , nominato dal Persona_1 Parte_1 con Deliberazione n. 53 dell'11/12/2014; Parte_1 5) Accerti il C.T.U. se in particolare gli ordini di servizio emanati dal Direttore dei Lavori rientravano nella finalità della somma urgenza;
6) Accerti il C.T.U. se in particolare gli ordini di proroga dei termini dei lavori disposti con i due ultimi ordini di servizio corrispondevano alla soddisfazione della finalità della "somma urgenza";
7) Accerti il C.T.U. se nel momento in cui con la deliberazione n. 52 del 30/09/20 13 il Consiglio comunale di approvava la spesa nei limiti del Quadro economico predisposto dal Parte_1 medesimo responsabile del servizio tecnico, che prevedeva una spesa complessiva di €250.000,00, i lavori in questione erano già lievitati oltre il budget previsto dallo stesso arch. negli atti Parte_2 tecnici precedenti, indicando anche le cause della lievitazione e quantificandone gli importi;
8) Accerti il C.T.U. se la raschiatura della calcina sia stato un lavoro giustificabile nell'ambito della finalità di eliminare pericoli per la pubblica incolumità;
9) Accerti il C.T.U. se nell'ordinare all'impresa di realizzare una "copertura della Controparte_1 struttura previo utilizzo di teli pvc spalmato grammi 650 da copertura tessuto ad alta tenacia, montato su apposita struttura realizzata in tubulari d'acciaio con relativi giunti, traversi in legno con l'ulteriore fissaggio ed ancoraggio degli stessi previo l'utilizzo di cavi d'acciaio, fischer e resine epossidiche specifiche ", l'arch. ha stabilito e concordato preventivamente il prezzo (o i prezzi) della Parte_2 copertura e dei lavori connessi;
10) Accerti il C.T.U. se negli atti contabili originari predisposti dal Responsabile tecnico dei lavori sono stati stabiliti prezzi che non possono essere ritenuti giustificabili e congrui, ed in caso affermativo quantifichi il divario prezzo per prezzo sempre sulla base degli atti tecnici dei lavori in questione;
7 TRIBUNALE DI BARI
ord. 26/06/2017), depositata dal perito nominato Ing. in data 13/02/2018. Persona_2
Si rileva sin d'ora che, contrariamente alle tesi di parte opposta, alcuna attitudine inficiante può assumere il mancato esperimento da parte del CTU di un tentativo di conciliazione;
ipotesi, peraltro, mai concretamente perseguita dalle difese, men che meno per il tramite del giudicante.
I.9.- All'ud. 23/03/2023 a causa del decesso del terzo chiamato Arch.
è stata disposta l'interruzione del giudizio, riassunto dal Parte_2 [...]
con ricorso depositato in data 22/05/2023. Parte_1
Regolarmente notificato il ricorso in riassunzione, si sono costituiti in giudizio in qualità di procuratore di Controparte_2 Parte_4 Parte_5
e eredi della parte colpita dall'evento interruttivo, e gli Parte_3 che hanno sottoscritto le polizze nn. A0023A0101A e Parte_6
A8MCDVSAAAA, riportandosi ai precedenti atti difensivi.
I.10.- All'udienza cartolare del 12/09/2024 la causa è stata dunque riservata in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti come in epigrafe e con l'assegnazione dei termini per le memorie conclusive.
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio devono seguire l'ordine logico- giuridico, evidenziandosi la complessità (e a tratti cavillosità) delle reciproche deduzioni difensive e la non agevole intellegibilità delle conclusioni peritali (sulla cui corretta lettura si tornerà nel prosieguo), anche alla luce del coacervo dei quesiti formulati dal opponente (e per il tramite dei quali il medesimo, in Pt_1 Pt_1
sostanza, ha tentato di sconfessare, come si vedrà inammissibilmente al cospetto di
11) Accerti il C.T.U. se nel corso dei lavori si è verificato un grave squilibrio tra talune previsioni quantitative del computo metrico delle categorie di lavori tra le quantità preventivate e quelle effettivamente realizzate, ed in caso positivo descriva il C.T.U. le cause di siffatto divario e se esso sia stato posto in evidenza dal punto di vista contabile e finanziario per la copertura in termini di spesa di siffatto divario;
12) Accerti il C.T.U. se negli atti contabili esistano errori materiali che hanno comportato per alcune categorie di lavori la doppia quantificazione di alcune quantità, come specificato nella relazione dell'ing.
, ed in caso affermativo operi le opportune correzioni contabili anche in termini di Persona_1 corrispettivi. B. Da parte del convenuto principale (rectius, società opposta):
1) Descriva il CTU i lavori e gli interventi eseguiti dalla sul Castello Ducale di Controparte_1 sulla base delle deliberazioni, degli atti di affidamento e degli ordini di servizio impartiti Parte_1 dal Direttore dei Lavori e Responsabile del Procedimento del Comune di Parte_1
2) Quantifichi il CTU, sulla base dei prezzi unitari pattuiti nel computo metrico di progetto al momento dell'assegnazione dei lavori le somme ancora dovute all'impresa per l'esecuzione dei Controparte_1 lavori e degli interventi tutti eseguiti;
3) Dica inoltre il C.T.U. se nell'esecuzione dei lavori l a si sia attenuta o meno alle Controparte_1 indicazioni impartite dal Direttore dei Lavori e Responsabile del Procedimento”.
8 TRIBUNALE DI BARI
valutazioni proprie della discrezionalità amministrativa, il suo stesso operato di ratifica dei lavori di somma urgenza con previsione di cospicuo tetto di spesa: €250.000,00).
Va poi richiamato l'ormai consolidato il principio giurisprudenziale secondo cui
“l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza delle pretese fatte valere dall'ingiungente opposto e delle eccezioni e difese dell'opponente e non già stabilire se l'ingiunzione sia stata o no legittimamente emessa, salvo che ai fini esecutivi o per le spese della fase monitoria;
pertanto, la eventuale insussistenza delle condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo (tranne che per ragioni di competenza) non può essere d'ostacolo al giudizio di merito che s'instaura con l'opposizione” (Cass., n. 3649/2012; nello stesso senso, tra le molte, Cass., n. 6663/2002 e Cass, n. 5311/2004). Di conseguenza, la conferma o meno del decreto ingiuntivo è collegata non tanto a un giudizio di legalità e di controllo riferito esclusivamente al momento della sua emanazione, quanto, piuttosto,
a un giudizio di piena cognizione in ordine al credito oggetto della domanda monitoria, dovendosi pertanto escludere un'autonoma pronuncia sulla legittimità dell'ingiunzione di pagamento.
II.1.- In primo luogo, ai fini dell'individuazione del soggetto effettivamente debitore, va esaminata l'eccezione di difetto di titolarità passiva del rapporto obbligatorio dedotto in giudizio, sollevata dal sulla scorta Parte_1 della disposizione di cui all'art. 191, co. 4 ,TUEL.
L'aspetto si intreccia inevitabilmente con le verifiche relative alla sussistenza, o meno, di idonea forma scritta ad substantiam in ordine al rapporto di causa.
II.1.1.- In via di inquadramento generale, costituisce approdo pacifico (da ultimo, ex multis, Cass., n. 11465/2020 e Trib. Napoli, 23/07/2020, n. 5274) il principio secondo il quale, in ottemperanza al disposto del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, artt.
16 e 17, per ogni contratto stipulato dalla p.a. è richiesta la forma scritta ad substantiam, quale strumento di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa nell'interesse sia del singolo cittadino, rappresentando remora ad arbitrii, sia dell'intera collettività, agevolando l'espletamento della funzione di controllo, costituendo, quindi, espressione dei principi di imparzialità e buon andamento della p.a. posti dall'art. 97
Cost..
Pertanto, il contratto deve tradursi, a pena di nullità, nella redazione di un apposito documento, recante la sottoscrizione del professionista e del titolare dell'organo
9 TRIBUNALE DI BARI
attributario del potere di rappresentare l'Ente interessato nei confronti dei terzi, dal quale possa desumersi la concreta instaurazione del rapporto con le indispensabili determinazioni in ordine alla prestazione da rendere e al corrispettivo da corrispondere.
Ancora, la giurisprudenza (tra le molte, Cass., nn. 27910/2018 12316/2015; C. App.
Milano, n. 534/2023) è pacifica nell'affermare che dalla previsione della forma scritta ad substantiam per la validità dei contratti posti in essere con la P.A., anche jure privatorum, discende il divieto di stipula per facta concludentia o mediante esecuzione della prestazione ex art. 1327 c.c..
Occorre in ogni caso che il perfezionamento del contratto risulti dallo scambio di proposta e accettazione, non potendo ritenersi sufficiente che la forma scritta investa la sola dichiarazione negoziale della Amministrazione, né che la conclusione del contratto avvenga per facta concludentia, con l'inizio dell'esecuzione della prestazione da parte del privato attraverso l'invio della merce e delle fatture, secondo il modello dell'accettazione tacita previsto dall'art. 1327 c.c..
Quindi, il contratto mancante della forma scritta, intesa come innanzi, non è suscettibile di sanatoria poiché gli atti negoziali della P.A. constano di manifestazioni formali di volontà, non surrogabili con comportamenti concludenti.
Tale difetto di forma scritta richiesta ad substantiam può essere rilevato d'ufficio dal giudice chiamato a decidere sulla domanda volta al pagamento del corrispettivo (tra le molte, Cass., nn. 1702/2006 e 24679/2013; da ultimo;
Cass., 07/06/2019, n. 15497); comunque, l'aspetto è stato oggetto di contraddittorio in questa sede.
In altri termini, nella fattispecie si deve escludere che la sussistenza del requisito formale in questione possa essere ricavata aliunde attraverso il compendio probatorio offerto dalle parti (consistente in produzioni documentali che si limitano ad attestare l'ordinazione e l'esecuzione dei lavori, e che quindi non costituiscono il contratto, ma lo presuppongono), né appare possibile ritenere l'atto viziato sanabile per mezzo di eventuali convalide o ratifiche successive, nonché di manifestazioni di volontà implicita o desumibile da comportamenti puramente attuativi (v. ex multis v. anche
Cass., nn. 5234/2004 e 7422/2002).
Inoltre, laddove l'attività negoziale (ove recepita con accordo avente forma scritta) sia conclusa nell'interesse di un Ente locale, è necessario verificare la sussistenza dell'impegno contabile portato a conoscenza del privato stesso (che è atto vincolativo delle somme occorrenti per una data spesa, da non confondersi con il concetto più
10 TRIBUNALE DI BARI
ampio e generale dell'impegno di spesa: Cass., n. 7966/2008) ai sensi dell'art. 191
TUEL, di seguito riportato per quanto di interesse:
“
1. Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 153, comma 5. Nel caso di spese riguardanti trasferimenti e contributi ad altre amministrazioni pubbliche, somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, il responsabile del procedimento di spesa comunica al destinatario le informazioni relative all'impegno. La comunicazione dell'avvenuto impegno e della relativa copertura finanziaria, riguardanti le somministrazioni, le forniture e le prestazioni professionali, è effettuata contestualmente all'ordinazione della prestazione con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il terzo interessato, in mancanza della comunicazione, ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati.
2. Per le spese previste dai regolamenti economali l'ordinazione fatta a terzi contiene il riferimento agli stessi regolamenti, alla missione e al programma di bilancio e al relativo capitolo di spesa del piano esecutivo di gestione ed all'impegno.
3. Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'articolo 194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Il provvedimento di riconoscimento è adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente all'adozione della deliberazione consiliare.
4. Nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che
11 TRIBUNALE DI BARI
hanno consentito la fornitura. Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni”.
Ai sensi dell'art. 194, co. 1, lett. e), “
1. Con deliberazione consiliare di cui all'articolo
193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:…e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza”.
La disciplina di cui all'art. 191 cit. riproduce, con lievi modifiche, quella già dettata dall'art. 23, co. 4, d.l. n. 66/1989, l. conv. n. 144/1989, ove era stabilito che “nel caso in cui vi sia stata l'acquisizione di beni o servizi in violazione dell'obbligo indicato nel comma 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per ogni altro effetto di legge tra il privato fornitore e l'amministratore o il funzionario che abbiano consentita la fornitura. Detto effetto si estende per le esecuzioni reiterate o continuative a tutti coloro che abbiano reso possibili le singole prestazioni”; tale disposizione è stata sostituita dall'art. 35, co. 4, d. lgs. n. 77/1995, modificato dall'art. 4
d. lgs. n. 342/1997, e successivamente trasfuso nell'art. 191 d. lgs. n. 267/2000 (TUEL).
La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che l'esecuzione della prestazione in favore di un Ente locale, in mancanza di una formale delibera di assunzione di impegno contabile, comporta, ai sensi dell'art. 191, co. 4, TUEL,
l'instaurazione del rapporto obbligatorio direttamente con il funzionario che ne abbia consentito lo svolgimento (v. ex multis Cass., SS.UU., n. 26657/2014; nonchè Cass. nn.
20478/2024, 12014/2018, 80/2017 e 18567/2015).
In particolare, le Sezioni Unite, statuendo con riguardo al citato art. 23 d.l. n. 66/1989, hanno evidenziato che il tratto saliente della disciplina in questione deve essere individuato nell'avere essa operato una scissione ope legis nel rapporto di immedesimazione organica tra il funzionario che ha consentito la spesa e l'amministrazione, escludendo la riferibilità a quest'ultima delle iniziative adottate al di fuori dello schema procedimentale previsto dalle norme che disciplinano il procedimento di evidenza pubblica.
Sicché, il rapporto obbligatorio che intercorre tra il privato e il funzionario che abbia consentito la fornitura non si pone in relazione di sinallagmaticità con la fornitura stessa, prefigurando, più che un'obbligazione ex contractu, un'obbligazione ex lege (v.
12 TRIBUNALE DI BARI
Cass., SS.UU., n. 26657/2014, nonché Cass. n. 15415/2018; v. anche Corte cost. n.
295/1997). Il dettato normativo è, infatti, volto a garantire il rispetto dei principi di legalità, correttezza e trasparenza della pubblica amministrazione, oltre che ad assicurare che la volontà contrattuale sia espressa dagli organi istituzionalmente competenti, e, al tempo stesso, a contenere la spesa pubblica e a prevenire il formarsi del disavanzo finanziario degli enti, mediante la previsione che a ogni obbligazione assunta faccia riscontro l'impegno contabile registrato sul competente capitolo di bilancio, evitando che un contratto non perfezionatosi secondo legge, nei termini sopra evidenziati, pervenga alla fase esecutiva.
Ancora, sulla base della richiamata disciplina dettata dal TUEL in ordine ai provvedimenti di impegno contabile, il funzionario che ha autorizzato la prestazione deve rispondere delle obbligazioni irregolarmente assunte nei limiti della parte non riconosciuta mediante la procedura relativa alla contabilizzazione dei debiti fuori bilancio (cfr. Cass., n. 8950/2006; Cass., n. 11597/2005).
II.1.2.- Gli esposti riferimenti vanno però coordinati con la natura di somma urgenza dei lavori di causa (aspetto idoneo a determinare parziale deroga dell'iter di cui innanzi), disciplinati dagli allora vigenti artt. 175 e 176 D.P.R. n. 207/2010, ratione temporis applicabili, di seguito riportati.
Ai sensi dell'art. 175 (Lavori d'urgenza), “1. Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo.
2. Il verbale è compilato dal responsabile del procedimento o dal tecnico competente per territorio o dal tecnico all'uopo incaricato. Il verbale è trasmesso con una perizia estimativa alla stazione appaltante per la copertura della spesa e l'autorizzazione dei lavori”.
Ai sensi del successivo art. 176 (Provvedimenti in casi di somma urgenza), “
1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'articolo 175 la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. 2.
L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati dal responsabile del procedimento o dal tecnico. 3.
13 TRIBUNALE DI BARI
Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo si procede con il metodo previsto all'articolo 163, comma
5. 4. Il responsabile del procedimento o il tecnico compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori.
5. Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del competente organo della stazione appaltante, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati”.
II.1.3.- Nel caso in esame, la società opposta ha eseguito lavori di somma urgenza (giusta accertamenti dei VV.FF. in data 17/04/2013) di messa in sicurezza del di affidati in via diretta all'appaltatrice ricorrente ai sensi Controparte_3 Parte_1
degli artt. 175 e 176 D.P.R. n. 207/2010, ratione temporis applicabili, con verbale di somma urgenza prot. n. 06649 del 02/05/2013, a firma del Responsabile del servizio di gestione del territorio, infrastrutture e opere pubbliche, RUP e Direttore dei Lavori p.t.,
Arch. , siglato dall'impresa affidataria. Parte_2
Le previsioni in esame devono essere inevitabilmente lette unitamente al vincolo di spesa determinato nel caso in esame, quale limite inderogabile sulla scorta delle ricostruite motivazioni. E in ossequio alle riportate disposizioni, effettivamente con la delibera consiliare n. 52 del 30/09/2013 è stato determinato in €250.000,00 l'impegno contabile complessivo.
Orbene, ne deriva che nella specie non si pongono profili di violazione radicale di forma negoziale (sicchè, la difesa comunale è inconferente, in rapporto alla peculiare natura urgente dei lavori), almeno in relazione alle lavorazioni portate dal verbale e coperte finanziariamente (e sulla cui consistenza esecutiva, ai fini della corretta perimetrazione del rapporto di dare-avere, si tornerà nel seguito).
Ciò posto, è fondamentale accertare se, e in che misura, i lavori svolti dall'impresa
(anche a seguito dei quattro ordini di servizio emessi dal RUP Arch. Parte_2
) e di cui viene invocato in sede monitoria il pagamento del corrispettivo, si
[...] collochino al di fuori dell'impegno contabile;
circostanza, questa sola, idonea a determinare in parte qua la scissione del rapporto di immedesimazione organica (salve le verifiche di cui all'art. 2041 c.c.; il supero della copertura finanziaria invece consente di non ritenere applicabile il disposto di cui all'art. 176, co. 5, cit.).
14 TRIBUNALE DI BARI
Si anticipa sin d'ora, nella fattispecie non vi è stata integrale osservanza della disciplina di settore, quantomeno con riferimento al profilo della copertura finanziaria.
II.2.- Tanto premesso, l'esatta ricostruzione in fatto dell'andamento del rapporto
è stata puntualmente fornita dal CTU (pp. 10 ss.):
“Nel nucleo abitativo più antico del Comune di si trova un complesso Parte_1
immobiliare individuato nel Catasto Urbano al Foglio n° 72/A, particelle 327 e 204, indicato come “Palazzo ducale” o “ ”. CP_3
Il 17.04.2013, a seguito dell'intervento dei Vigili del Fuoco, avendo questi ultimi individuato una situazione di potenziale pericolo, dovuta allo stato di degrado, abbandono e vetustà dell'immobile in questione, ritenendo opportuno un intervento tecnico conservativo della struttura, previo la realizzazione di opere provvisionali e la contestuale interdizione al traffico pedonale.
Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, nello stesso giorno, procedeva dopo regolare sorteggio tra le ditte inserite nell'elenco delle imprese di fiducia dell'Amministrazione, ad affidare i lavori di “somma urgenza” per la messa in sicurezza del “ ”, alla Ditta risultata prima estratta e resasi CP_3 Controparte_1
immediatamente disponibile ad eseguire i lavori.
In data 02.05.2013, il Responsabile del Servizio Gestione del Territorio, Infrastrutture ed Opere Pubbliche del Comune (arch. , con la redazione del Parte_2
“Processo Verbale di Somma Urgenza”, prot. n° 06649/UT, ufficializzava
l'affidamento alla ditta per l'immediata esecuzione dei lavori necessari Controparte_1 alla messa in sicurezza del “Castello” al fine di garantire la pubblica incolumità, consistenti in:
1) recinzione provvisionale della zona pericolante;
2) fornitura e posa in opera di rete d'acciaio a protezione degli intonaci pericolanti sotto le volte di ingresso del “ ”; Controparte_3
3) demolizione delle coperture fatiscenti e parzialmente crollate;
4) ricostruzione delle stesse con travi in legno e pannelli di lamiera;
5) riparazione di coperture esistenti non oggetto di demolizione e ricostruzione;
6) consolidamento delle murature verticali;
7) pulizia di tutti gli ambienti per garantire la salubrità degli immobili circostanti;
8) sarcitura di lesioni tra i 2 e i 5 cm;
15 TRIBUNALE DI BARI
9) estirpamento di piante tipo fico e erbe infestanti con l'utilizzo di iniezione di fito- veleno;
10) puntellatura di zone pericolanti.
Nello stesso provvedimento, si dà atto che il Servizio Tecnico ha predisposto il progetto dei lavori urgenti di messa in sicurezza per pubblica incolumità per un importo complessivo di € 198.000,00 (di fatto è allegato solo il computo metrico estimativo), di cui € 190.000,00 per lavori e forniture e di € 9.800,00 per oneri per la sicurezza e che si ritiene necessario intervenire con la massima urgenza, ai sensi dell'art. 176 del
D.P.R. n° 207/2010, Regolamento di Attuazione del D. Lgs. n° 163/2006 e s.m.i.
Vengono inoltre concordati e accordati per l'approvvigionamento dei materiali e
l'esecuzione dei lavori, sessanta giorni naturali e consecutivi a far data dello stesso verbale e che ai sensi dell'art. 191, comma 3°, del D. Lgs. n° 267/2000, l'ordinazione al terzo di cui al Verbale in oggetto, sarà regolarizzata, pena esclusione, entro trenta giorni.
In data 24.07.2013 la Giunta Comunale con la delibera n° 96, ai sensi dell'art. 191, comma 3° del T.U.E.L., approvava in via preliminare la spesa, come spesa fuori bilancio, indicando le modalità con cui la stessa sarebbe stata finanziata per un totale di 250.000,00, di cui € 190.000,00 per lavori, € 9.800,00 per oneri per la sicurezza e €
51.100,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione.
In data 30.09.2013 il Consiglio Comunale approvava la spesa nei limiti del quadro
Economico predisposto dal Responsabile del servizio Tecnico per l'importo complessivo di € 250.000,00.
…Pertanto, per l'intervento in oggetto è stato reperito ed impegnato un finanziamento, dal bilancio comunale, di complessivi € 250.000,00 dei quali € 218.790,00 da utilizzarsi per lavori (preventivati € 198.900,00 e per imprevisti € 19.890,00) e di ulteriori €
19.890,00 per I.V.A. al 10% ed infine € 11.320,00 per le altre voci specificate nel
Quadro Economico”.
Quanto allo stato dei luoghi, il CTU ha rilevato quanto segue: “L'immobile oggetto della presente relazione di C.T.U., denominato “Palazzo Ducale” e/o “ ” è ubicato CP_3 nel centro storico del Comune di Casamassima…L'immobile, nel corso del tempo, ha subito numerosi ed importanti rimaneggiamenti, tant'è che di rilevanza storica restano la torre esterna a base quadrata (Torre Normanna) posta nell'angolo Nord/Est, il portale e una balaustra a colonnine. L'intera costruzione risulta frazionata in numerose
16 TRIBUNALE DI BARI
unità immobiliari, di proprietà nella maggior parte dei casi, di privati. Dalla lettura della Relazione dell'arch. (All. n° 17 in atti), si evidenzia, che Persona_3
l'immobile in oggetto è stato, a causa dello stato di degrado statico in cui parti dello stesso versano, oggetto da parte dei competenti Uffici Comunali sin dal 1963 di richieste di interventi finalizzati all'eliminazione dello stato di pericolo esistente per la pubblica incolumità generato dalle condizioni di degrado e vetustà dell'immobile.”.
Tanto riepilogato in fatto, il CTU ha poi evidenziato, in relazione all'andamento del rapporto, quanto segue (pp. 12 ss.):
“Nel corso dei lavori (data d'inizio 02.05.2013), sono stati emessi n° 3 Stati
Avanzamento Lavori e n° 3 Certificati di pagamento, nonché n° 4 Ordini di Servizio come di seguito specificato:
a) per lavori a tutto il 26.06.2013 per un importo di € 106.475,40 e relativo Pt_8
Certificato di Pagamento n° 1 per € 106.498,36 oltre I.V.A.;
b) per lavori a tutto il 15.07.2013 per un importo di € 198.620,60 e relativo Parte_8
Certificato di Pagamento n° 2 per € 90.000,00 oltre I.V.A.;
c) III per un importo di € 236.862,05 e relativo Certificato di Pagamento n° 3 Pt_8 per € 31.200,00 oltre I.V.A.;
d) O.d.S. n° 1 del 25.07.2013 con il quale veniva disposto l'eliminazione di un solaio ligneo in evidente stato di prossimo collasso e la puntellatura dell'architrave in pietra calcarea di accesso alla Torre Normanna, situato al II piano della stessa;
e) O.d.S. n° 2 del 26.08.2013 con il quale veniva disposto la fornitura e posa in opera di strutture provvisionali facilmente rimovibili con teli in PVC, montati su struttura in tubolari di acciaio e traversi in legno, specificando che la copertura finanziaria di quanto ordinato, è prevista all'interno del Quadro Economico dei lavori in oggetto;
f) O.d.S. n° 3 del 31.10.2013 con il quale veniva disposto il mantenimento in opera dei ponteggi e della gru installata all'interno del cantiere per ulteriori sei mesi a decorrere dal 03.11.2013, non viene fatto nessun cenno alla eventuale copertura finanziaria connessa ai contenuti dell'O.d.S.;
g) O.d.S. n° 4 del 20.05.2014 con il quale veniva disposto il mantenimento in opera dei ponteggi e della gru installata all'interno del cantiere per ulteriori sei mesi a decorrere dal 03.05.2014, non viene fatto nessun cenno alla eventuale copertura finanziaria connessa ai contenuti dell'O.d.S.
17 TRIBUNALE DI BARI
Con la Determinazione Dirigenziale n° 329 del 06.12.2013, si provvedeva alla liquidazione degli importi del I e II S.A.L. all'impresa esecutrice dei lavori, CP_1
per un importo complessivo di € 216.146,42 (comprensivo di I.V.A. al 10%).
[...]
In data 02.09.2014, la trasmetteva al la fattura Controparte_1 Parte_1
relativa al III S.A.L. per un importo complessivo di € 22.531,58 (comprensivo di I.V.A. al 10%).
Con nota del 27.10.2014, la trasmetteva al Commissario Straordinario Controparte_1
del Comune di richiesta di adozione di ulteriore O.d.S. per il Parte_1
mantenimento in opera i ponteggi e la gru installati in cantiere considerata l'imminente data di scadenza, precedentemente autorizzato con O.d.S. n° 4 del 20.05.2014, nonché il riepilogo delle fatture emesse a fronte dei lavori contabilizzati, dal quale si evidenzia un credito residuo pari a € 163.173,82 (escluso I.V.A.).
Inoltre, la preannunciava che in assenza di ulteriori e formali Controparte_1 indicazioni, alla data di scadenza del termine indicato con l'O.d.S. n° 4 (n° 6 mesi dal
03.05.2014), in data 03.11.204 avrebbe rimosso i ponteggi e la gru, sottolineando che una parte dei ponteggi, di fatto svolgevano funzione statica per le opere provvisionali di copertura realizzate in forza dell'O.d.S. n° 2 del 26.08.2013.
Tale credito, a seguito dell'invio della fattura n° 01/2015, trasmessa in data 07.01.2015 diviene di € 180.445,01 (escluso I.V.A.)”.
Almeno in fatto, le ricostruzioni peritali possono dirsi in linea con le emergenze di causa.
Va in ogni caso precisato, in relazione alle risultanze della CTU, che la delibazione di somma urgenza dei lavori di cui al verbale, unitamente alle condizioni di prezziario di cui al computo metrico di progetto, coinvolgono aspetti di discrezionalità amministrativa, anche tecnica, che non possono essere rimessi in discussione in questa sede, in quanto coperte da determinazioni dell'Ente, persino siglate con impegno contabile;
per questo, non possono evidentemente affatto condividersi le conclusioni esposte dal CTU in risposta al quesito n. 1 (“le opere realizzate, in generale non soddisfano le finalità che hanno giustificato il ricorso al procedimento di “somma urgenza”, in quanto non sono stati disposti a seguito di un evento imprevedibile, ma per rimuovere situazioni di pericolo causate da situazioni di degrado e di incuria molto risalenti nel tempo e abbondantemente note all'amministrazione, la quale avrebbe dovuto ricorrere a interventi programmati di recupero edilizio”).
18 TRIBUNALE DI BARI
Neppure è sindacabile la scelta operativa dell'Ente di affrontare le problematiche “con interventi localizzati e disposti al momento” e non “mediante interventi programmati”
(da disporsi con congrui termini di intervento, secondo il CTU), non potendo per giunta la riferita inerzia pregressa della p.a. riverberarsi in danno dell'impresa affidataria.
Peraltro, l'accertamento peritale ha comunque consentito di rilevare la presenza di una situazione di pericolo per la pubblica incolumità, eliminata con l'intervento dell'impresa, che perciò ha in ogni caso operato a beneficio del (sull'aspetto, Pt_1
rilevante ai sensi dell'art. 2041 c.c., si tornerà nel seguito).
Infine, in relazione alle prospettate criticità esecutive connesse ai SAL liquidati, va rilevato che non sono state sollevate contestazioni rituali dal circa la tardività Pt_1
esecutiva o, più in generale, circa l'inesatto adempimento delle prestazioni (se non nei ristretti termini di seguito precisati).
Le questioni a riguardo ritualmente sollevate dall'Ente nell'opposizione (senza formalizzazione di domanda riconvenzionale restitutoria;
sull'aspetto si tornerà nel seguito) attengono, a ben vedere, solamente all'asserita esecuzione in eccesso delle lavorazioni di cui al verbale e alle presunte variazioni dei prezzi, anche per violazione dell'art. 161 D.P.R. n. 207/2010.
E' sulla base di tali premesse che devono essere lette le risultanze peritali.
II.3.- Può dunque esaminarsi il complessivo rapporto di dare-avere tra le parti coinvolte nella vicenda esecutiva, per la delibazione di tali aspetti: il rispetto, o meno, dell'impegno contabile (tema della copertura finanziaria dei lavori); il coinvolgimento negoziale personale, o meno, del RUP in virtù della ritenuta scissione organica conseguente al supero della copertura finanziaria;
l'eventuale arricchimento dell'Ente, giusta artt. 2900 e 2041 c.c..
Le domande formulate necessitano invero, per la concatenazione logico-giuridica ravvisabile tra le stesse, di esame congiunto.
II.4.- Come rilevato dal CTU (pp. 38 ss.), e posti momentaneamente in disparte i lavori di cui agli ordini di servizio, “
1. L'esatta entità dei lavori contabilizzati con il I, II
e III S.A.L., ammonta a € 227.662,32, compresa la quota degli oneri per la sicurezza pari a € 10.305,34. A tale importo deve aggiungersi la quota relativa all'I.V.A. del 10% pari a € 22.776,23, per un totale di € 250.438,55; 2. La disponibilità finanziaria a disposizione per l'intervento è di €250.000,00…Da quanto sopra esposto, è evidente che l'importo dei lavori contabilizzati con i tre S.A.L. per un importo complessivo di €
19 TRIBUNALE DI BARI
227.662,32 al quale deve aggiungersi la quota relativa all'I.V.A. del 10% pari ad €
22.776,23, per un totale di € 250.438,55, risulta superiore a quanto previsto nel Quadro
Economico”.
Le lavorazioni coperte dai SAL, perciò, assorbono l'intera copertura finanziaria.
Passando agli ordini di servizio, le effettive difese dell'opposta ne circostanziano la liquidazione in relazione ai soli ordini nn. 2, 3 e 4 (v. difese finali).
Richiamando la ricostruzione di cui al par. II.2., le istanze di liquidazione, a livello oggettivo (circa il legittimato passivo, si tornerà nel prosieguo), risultano parzialmente fondate.
Circa l'ordine n. 2 del 26/08/2013 (relativo alla fornitura e posa in opera di opere provvisionali facilmente rimovibili con teli in PVC montato su struttura in tubolari di acciaio e traversi in legno, cioè ai ponteggi interni che di fatto svolgevano funzione statica per le opere provvisionali di copertura), il CTU ha rilevato, senza smentita, che,
“la copertura finanziaria di quanto ordinato, è prevista all'interno del Quadro
Economico dei lavori in oggetto”. In ogni caso, la difesa del ha riferito, anche Pt_1 qui senza smentita, che “il Commissario straordinario con l'ordinanza n° 28 del
2/12/2014 ha provveduto a requisire e a determinarne la relativa indennità, previa istruttoria dell'Ufficio Tecnico, in complessive € 36.977,72 (iva compresa) (cfr. doc. n.
27 della prod. doc. del …l ha riscosso l'indennità di Pt_1 Parte_7
requisizione senza nessuna ulteriore richiesta e/o riserva o contestazione, facendo, quindi, acquiescenza sulla congruità dell'importo ricevuto, per cui si deve ritenere che nella presente controversia sul punto specifico del pagamento di quanto ordinato con
l'O.d.S. n. 2, si sia determinata un'ipotesi di cessazione della materia del contendere, non potendo pretendere l'impresa opposta un secondo pagamento sempre per il titolo in considerazione” (v. difese finali).
La posta va esclusa pertanto dalla pretesa creditoria.
In relazione agli ordini nn. 3 e 4 (cfr. CTU: “O.d.S. n° 3 del 31.10.2013 con il quale veniva disposto il mantenimento in opera dei ponteggi e della gru installata all'interno del cantiere per ulteriori sei mesi a decorrere dal 03.11.2013…O.d.S. n° 4 del
20.05.2014 con il quale veniva disposto il mantenimento in opera dei ponteggi e della gru installata all'interno del cantiere per ulteriori sei mesi a decorrere dal
03.05.2014”), “non viene fatto nessun cenno alla eventuale copertura finanziaria connessa ai contenuti dell'O.d.S.”; il rilievo peritale non è stato smentito.
20 TRIBUNALE DI BARI
Per “il mantenimento in opera dei ponteggi e della gru per un ulteriore anno”, il CTU ha quantificato un corrispettivo pari a “€100.926,58” (p. 47); il dato va ritenuto non contestato soltanto sotto il profilo ricostruttivo-quantificatorio, non potendo considerarsi le ulteriori affermazioni del perito, poiché contenenti valutazioni giuridiche.
Con riguardo a tali voci, esulanti dai SAL, la normativa di settore non risulta quindi rispettata, per assenza della copertura finanziaria e altresì non constando l'espletamento dell'iter di formale ratifica comunale (l'omissione risulta pacifica).
Di talchè, tenuto conto delle riportate linee normative e pretorie, in virtù della scissione ope legis intervenuta nel rapporto di immedesimazione organica tra l'Ente opponente e il funzionario chiamato in causa per le esposte ragioni, solamente per tale parte viene in gioco la responsabilità diretta ed esclusiva dell'Arch. , sostanziale Parte_2
obbligato.
In altri termini, del detto importo (che, si ribadisce, non è stato oggetto di effettiva contestazione nella quantificazione;
né vi è stata contestazione dell'esecuzione regolare della prestazione in questione) risulta debitore nei confronti dell'impresa l'Arch.
(oggi, eredi, ciascuno nei limiti della rispettiva quota). Parte_2
II.5.- Le suddette conclusioni vanno però lette nel complesso delle domande di causa, e dunque tenuto conto dell'azione ammissibilmente spiegata nei confronti del dall'impresa opposta ai sensi dell'art. 2900 c.c., in luogo dell'Arch. Pt_1
(oggi, eredi), in correlazione all'art. 2041 c.c.. Parte_2
A riguardo, giusta Cass., n. 15296/2007, il privato è legittimato, utendo juribus del funzionario (o amministratore) suo debitore, ad agire contro la P.A. in via surrogatoria ex art. 2900 c.c..
Per la giurisprudenza ormai consolidatasi in materia, il riconoscimento da parte della p.a. dell'utilità dell'opera prestata in suo favore non deve reputarsi un requisito costitutivo ai fini dell'accoglimento dell'azione di indebito arricchimento, di talché il depauperato che agisce ai sensi dell'art. 2041 c.c. nei confronti dell'Amministrazione ha come onere esclusivo quello di provare il fatto oggettivo dell'arricchimento, senza che l'ente di natura pubblicistica possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso;
dal canto suo la p.a., ove il suo oggettivo arricchimento sia provato dal depauperato, sfugge alla condanna soltanto se eccepisce e dimostra di non averlo voluto o di non esserne stata consapevole, e che si trattò, quindi, di arricchimento imposto (ex multis, Cass.,
Sez. Un, n. 10798/2015; Cass., n. 15243/2018; Trib. Bari, 03/07/2018).
21 TRIBUNALE DI BARI
Sin dalle affermazioni introduttive, il ha ammesso l'utilità della prestazione Pt_1 resa dall'impresa (almeno per come portata dal verbale del 02/05/2013) in relazione alla
“salvaguardia della pubblica incolumità”, cui l'Ente è istituzionalmente preposto.
Tale conclusione va estesa anche alla prestazione di cui agli ordini di servizio nn. 3 e 4, al cospetto di prestazioni strettamente funzionali alle attività/finalità manutentive.
Riveste evidentemente rilievo subvalente l'entità minimale della titolarità del diritto dominicale (infatti, alcuna azione risulta spiegata nei confronti dei privati titolari delle quote residue, neppure nominati). Ove si aderisse per assurdo alla tesi dell'assenza di beneficio effettivo per il in ragione della limitatezza della quota di proprietà, Pt_1
gli interventi manutentivi realizzati, anche negli anni precedenti e con oneri notevoli, risulterebbero incomprensibili e di fatto da ritenersi paradossalmente svolti in danno della collettività (delle casse pubbliche) e non a sua tutela.
Nella specie non v'è dubbio circa la ricorrenza dell'arricchimento indebito, poichè la
(regolare) erogazione delle prestazioni di cui ai due ordini di servizio (3 e 4) a beneficio del è rimasta assolutamente incontestata sia nell'an che nel quantum. Pt_1
Con riguardo a quest'ultimo aspetto, ossia in punto di esatta quantificazione dell'arricchimento, pure a fronte della mancata contestazione dell'importo ab origine azionato, dovendo ragionarsi nei termini della “diminuzione patrimoniale”, l'indennizzo va comunque parametrato ai soli costi vivi sostenuti per l'erogazione delle prestazioni in questione, epurandosi perciò la voce di €100.926,58 dall'utile di impresa pari al 10% (v. anche Cass., n. 1073/2016); i costi vivi di impresa sono perciò da stimarsi in
€90.833,92.
Conseguentemente, la pretesa creditoria indennitaria avanzata nei confronti del
[...]
dalla società opposta, in surrogatoria rispetto al convenuto deve CP_7 Parte_2
ritenersi fondata nei limiti di cui innanzi (€90.833,92), ai sensi degli artt. 2041 e 2900
c.c..
L'ulteriore quota del 10%, in linea di principio esigibile direttamente dal RUP (v. anche
Cass., n. 7966/2008) che ha consentito l'esecuzione, in concreto resta inesigibile, anche ai sensi dell'art. 1227, co. 1, c.c., non essendosi l'impresa avvalsa, a sua tutela, della facoltà sospensiva di cui all'art. 191, co. 1, TUEL.
II.6.- Pur non constando domanda riconvenzionale né formale eccezione riconvenzionale compensativa avanzata dal (che, a ben vedere, nelle difese si è Pt_1
limitato a riferire del proprio diritto restitutorio, sulla base delle risultanze del giudizio),
22 TRIBUNALE DI BARI
va rilevato che le emergenze di causa hanno messo in luce la ricorrenza di un'ipotesi compensativa giudiziale, delibabile in quanto tale anche in via ufficiosa (contrariamente alla compensazione legale, per cui vige il principio di cui all'art. 1242 c.c.).
Come noto la compensazione (sia essa propria o impropria) può operare esclusivamente laddove il credito opposto possieda il requisito della certezza (ex multis, di recente, Trib.
Ragusa, 08/01/2020, n. 14). Richiamando, per l'efficace sintesi, Trib. Potenza,
18/09/2019, n. 702, “in punto di diritto la compensazione legale è un modo di estinzione dell'obbligazione diverso dall'adempimento satisfattivo disciplinato dagli articoli 1241
e seguenti c.c., che, in tutti i casi in cui due persone sono obbligate l'una verso l'altra, estingue per le quantità corrispondenti, dal giorno della loro coesistenza, i due debiti contrapposti, purchè gli stessi siano liquidi ed esigibili ed abbiano ad oggetto una somma di denaro o una quantità di cose fungibili dello stesso genere. Affinchè si verifichi la compensazione legale è necessario che i debiti presentino una serie di caratteristiche: 1) la liquidità: il credito che risulta esistente dal titolo deve essere determinato nel suo ammontare;
2) la certezza: il credito deve derivare da rapporti non condizionali e determinati sotto il profilo oggettivo e soggettivo e, secondo la giurisprudenza, da rapporti accertati con sentenza passata in giudicato o non contestati processualmente;
3) l'esigibilità: il credito deve essere scaduto e, quindi, di esso si può chiedere l'adempimento…La liquidità del credito richiamata dall'art. 1243, co. 1, c.c. non ricorre non solo quando esso non sia certo nel suo ammontare, ma anche quando ne sia contestata l'esistenza sia nello stesso giudizio instaurato dal creditore principale sia in un altro giudizio già pendente: quindi, per l'operatività della compensazione legale il titolo del credito deve essere incontrovertibile”, nella sua esistenza e nella sua esattezza.
Sicchè, la compensazione legale non può operare qualora il credito addotto in compensazione sia contestato nell'esistenza o nell'ammontare, in quanto la contestazione esclude la liquidità del credito medesimo, laddove, come detto, la legge richiede, affinché la compensazione legale si verifichi, la contestuale presenza dei requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità del credito (nella giurisprudenza di legittimità, Cass., Sez. Un., n. 23225/2016; Cass., n. 31359/2018).
Di contro, la compensazione giudiziale, prevista dall'art. 1243, co. 2, c.c.
(giurisprudenza pacifica: tra le altre, Cass., nn. 21923/2009 e 18775/2005; di recente, nella giurisprudenza di merito, Trib. Siena, 07/11/2019, n. 1125, di seguito riportata) “è
23 TRIBUNALE DI BARI
ammessa soltanto se il giudice del merito, nel suo discrezionale apprezzamento, riconosce la facile e pronta liquidità del credito opposto in compensazione, con la conseguenza che, difettando tali condizioni, egli deve disattendere la relativa eccezione
e il convenuto potrà far valere il credito in separata sede con autonomo giudizio”.
Di recente, per Cass., n. 23924/2024, l'art. 1243 c.c. stabilisce i presupposti sostanziali e oggettivi del credito opposto in compensazione, ossia la liquidità, inclusiva del requisito della certezza, e l'esigibilità. Nella loro ricorrenza, il giudice dichiara l'estinzione del credito principale per compensazione legale, a decorrere dalla sua coesistenza con il controcredito e, accogliendo la relativa eccezione, rigetta la domanda, mentre, se il credito opposto è certo ma non liquido, perché indeterminato nel suo ammontare, in tutto o in parte, egli può provvedere alla relativa liquidazione, se facile e pronta, e quindi può dichiarare estinto il credito principale per compensazione giudiziale sino alla concorrenza con la parte di controcredito liquido.
Ebbene, il CTU, sulla base dei quesiti ammessi e delle questioni esecutive sorte nel contraddittorio, ha proceduto a quantificare, in minore misura, l'effettivo importo dovuto all'impresa per effetto delle opere realizzate coperte dal verbale del 02/05/2013
e di cui ai tre SAL, “non tenendo conto dei Nuovi Prezzi applicati e dei maggiori costi quantificati senza alcuna documentazione contabile a supporto”: il corrispettivo è stato
“rideterminato in €178.183,35 comprensivo dei relativi Oneri per la Sicurezza a cui vanno aggiunti €17.818,33 per I.V.A. al 10% per un totale di € 196.001,68. Pertanto, per quanto sopra essendo ad oggi stati liquidati alla €216.148,42, Controparte_1 risulta che la stessa è debitrice nei confronti del Comune di €216.148,42 - € 196.001,68
= €20.146,73”.
Dall'accertata somma di €90.833,92, quale debito del nei confronti della Pt_1
società opposta ai sensi degli artt. 2041 e 2900 c.c., va quindi scomputato il detto importo di €20.146,73, quale credito del nei confronti della società opposta. Pt_1
II.7.- Conclusivamente, il va condannato al pagamento, nei confronti Pt_1 della società ai sensi degli artt. 2041 e 2900 c.c., della somma di €70.687,19. CP_1
Tale somma, costituendo credito di valore (tra le molte, Cass., n. 28930/2022, anche circa il rilievo d'ufficio6) deve essere rivalutata secondo gli indici ISTAT, dalla TRIBUNALE DI BARI
domanda monitoria (in difetto di istanza o prova di una decorrenza anteriore) al soddisfo, con aggiunta degli interessi legali (a fronte della natura giuridica della posta liquidata: posta indennitaria) sulle somme annualmente rivalutate sino a oggi. Sulla somma così liquidata corrono da oggi al saldo gli interessi legali.
Entro tali ristretti limiti quantitativi può essere riconosciuta come fondata la pretesa creditoria, con la conseguenza che, accolta l'opposizione nei termini esposti e delibate le ulteriori domande come innanzi, il decreto ingiuntivo opposto, siccome emesso per somme eccedenti quelle effettivamente dovute (sia pure a diverso titolo indennitario e surrogatorio) dalla parte ingiunta, dev'essere revocato e sostituito dalla condanna al pagamento dell'importo accertato nella presente sede della cognizione piena.
Il disposto modus procedendi compensativo assorbe la posizione della Compagnia assicurativa (che, in disparte dai profili di operatività della polizza, ha comunque formulato difese in linea con quelle del della cui infondatezza parziale si è Parte_2
detto; per completezza, la polizza risulta operativa sul piano oggettivo ma non su quello cronologico e tale rilievo esime quantomeno dal porre le spese peritali a carico della
Compagnia: v. infra).
III.- In considerazione dell'esito complessivo della lite e della complessità della fattispecie, traibile dal corpo motivazionale della decisione (v. anche par. II.), nonché della comune utilità degli accertamenti peritali, possono essere oggetto di integrale compensazione tra le parti tanto le spese legali quanto le spese peritali (queste ultime per come già liquidate con decr. 03/08/2018 e dunque da intendersi poste in solido a carico delle parti costituite, al netto della Compagnia assicuratrice, nei confronti del perito e ripartite in parti uguali nel rapporto interno;
tra le molte, Cass., n. 17739/2016).
P.q.m.
il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione notificato in data 13/04/2015 e successivi, dal nei confronti di Parte_1
e altri, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: CP_1
1) ACCOGLIE l'opposizione, per quanto di ragione, e, per l'effetto, REVOCA il decreto ingiuntivo n. 1195/2015, emesso dal Tribunale di Bari in data 03/03/2015;
conseguimento dell'indennizzo medesimo. La somma così liquidata produce interessi compensativi, i quali sono diretti a coprire l'ulteriore pregiudizio subito dal creditore per il mancato e diverso godimento dei beni e dei servizi impiegati nell'opera, o per le erogazioni o gli esborsi dovuti effettuare, e decorrono dalla data della perdita del godimento del bene o degli effettuati esborsi, coincidente con quella dell'arricchimento» (Cass 10884/2007 e 1889/2013)”.
25 TRIBUNALE DI BARI
2) ACCOGLIE, per quanto di ragione, la domanda spiegata da ex artt. 2900 CP_1
e 2041 c.c. nei confronti del e, per l'effetto, CONDANNA il Parte_1
accertate come da parte motiva le singole voci poste in Parte_1
compensazione ex art. 1243 c.c., al pagamento, in favore di della somma di CP_1
€70.687,19, oltre interessi legali dalla domanda monitoria al soddisfo, da calcolare sulla somma annualmente rivalutata fino alla data odierna, come da parte motiva.
3) SPESE legali e peritali compensate, nei termini di cui in parte motiva.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Bari, 21/03/2025
Il Giudice
Chiara Cutolo
26 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Queste le conclusioni del per come cristallizzate nelle preclusioni di legge: Pt_1
“1) dichiarare nullo e privo di efficacia o comunque revocare il decreto ingiuntivo emesso il emesso il 2/03/2015 (R.G. n. 1333/'15 - D.I. n. 1195/'15) dal Tribunale di Bari, per carenza ed infondatezza della pretesa, sulla base dei motivi esposti con la presente opposizione, e per l'effetto, revocarsi e/o annullarsi il decreto opposto;
2) dichiarare l'assoluto difetto di effettiva titolarità del rapporto controverso e comunque il difetto di legittimazione passiva del , in ordine alle somme richieste, in quanto nei casi in Parte_1 cui le assunzioni di impegni e l'effettuazione delle spese degli enti locali non avvengano secondo lo schema procedimentale tipico, s'interrompe il rapporto di immedesimazione organica tra gli enti e i loro funzionari o amministratori e l'eventuale rapporto contrattuale viene ad intercorrere tra questi ultimi ed i privati contraenti;
3) dichiarare la nullità del rapporto contrattuale posto a base dell'opposta ingiunzione di pagamento, in quanto manca il contratto scritto, richiesto, in ambito pubblico, ad substantiam, non potendosi ravvisare la presenza di un regolare contratto, nella sottoscrizione apposta dall'impresa Caporale in calce al processo verbale di somma urgenza prot. n. 6649 del 2/05/2013, in quanto il suddetto verbale si colloca sempre su un piano meramente endoprocedimentale e preparatorio della successiva manifestazione di volontà negoziale, da parte del soggetto dotato di rappresentanza dell'ente;
2 4 Queste le difese introduttive: “il presente giudizio verte su quale sia il soggetto giuridicamente obbligato al pagamento del corrispettivo per i lavori di stabilizzazione del “ ” svolti alla Controparte_3 società su incarico dell'Arch. quando questi era Responsabile Tecnico del Controparte_1 Parte_2
In altri termini, oggetto del presente giudizio è un rapporto contrattuale, ed è controverso quali Pt_1 siano i soggetti tra cui esso è intercorso: se tra il e l'Appaltatrice, ovvero tra il funzionario Pt_1 dell'ente, Arch. e l'Appaltatrice. Cuore centrale della vicenda, infatti, è l'accertamento - Parte_2 sulla base della normativa applicabile al caso di specie, richiamata da tutte le parti (art. 191, comma 4, TU Enti Locali) - del fatto che l'acquisizione di beni e servizi da parte dell'Arch. sia stata Parte_2 effettuata secondo la procedura prevista dalla legge, nonché della eventuale utilità ed arricchimento dei lavori per il Se tale accertamento dovesse avere esito positivo, il rapporto obbligatorio Pt_1 intercorrebbe tra l'Appaltatore e l'Ente Pubblico. Qualora, all'opposto, tale accertamento dovesse essere negativo, e – quindi – la domanda attorea dovesse risultare fondata, il rapporto obbligatorio intercorrebbe direttamente ed esclusivamente tra il privato fornitore e il funzionario che ha consentito la fornitura, ovvero l'Arch. Qualunque sia l'esito del giudizio, e sotto un profilo del tutto Parte_2 assorbente, la Polizza evocata dall'Arch. stipulata a copertura della responsabilità civile Parte_2 patrimoniale verso i terzi, ovvero per l'azione di rivalsa esperita dall'ente di appartenenza, o ancora per la responsabilità amministrativa e contabile, non può in nessun modo operare nel caso di specie. Infatti, di tutta evidenza il sinistro non rientra nell'oggetto della copertura”).
6 6 Cass., n. 28930/2022: “in quanto credito di valore l'indennizzo ex art. 2041 cod. civ. va liquidato alla stregua dei valori monetari in atto al momento della relativa pronuncia e il giudice deve tenere conto della svalutazione monetaria sopravvenuta fino alla decisione, anche di ufficio, a prescindere dalla prova della sussistenza di uno specifico pregiudizio dell'interessato dipendente dal mancato tempestivo
24