Sentenza 7 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 07/02/2025, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
1
n. 469 2023 rg
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova – Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Giorgio Bertola - Presidente-
2) Dott. Valeria Monti - Giudice rel -
3) Dott. Elisabetta Pagliarini - Giudice.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 469 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2023 , avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
rappresentato e difeso, giusta Parte_1 CodiceFiscale_1
procura in atti, dall'avv. BARBI SIMONETTA e dall'avv. dall'Avv. GIORGIA FOPPA
VINCENZINI presso il cui studio elettivamente domicilia in Modena, Via Ruggera n.7,
RICORRENTE
E
- rappresentato e difeso, giusta procura in CP_1 C.F._2
atti, dall'avv. MOUHADDAB ABDERRAHMANE presso cui elettivamente domicilia in VIA
EMILA EST 25 MODENA
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Mantova.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Ricorrente : “1) Sia pronunciata la separazione personale dei coniugi per fatto addebitabile al Sig. . 2) I figli minori siano affidati in via super esclusiva alla CP_1
Con Sig.ra RI con collocamento presso l'abitazione materna;
3) Sia posto a Pt_1
carico del marito l'obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento nei confronti della moglie dell'importo di € 300,00 ed un assegno mensile a titolo di concorso nel mantenimento
1
dei figli minori, dell'importo di euro 600,00 mensili, o della maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, da corrispondersi alla a mezzo bonifico, Controparte_3
rivalutato annualmente ed automaticamente secondo gli indici Istat, entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie che si rendessero necessarie per la prole, come da protocollo in uso presso il Tribunale di Mantova;
Con vittoria di spese e competenze per il presente giudizio.”
Resistente: “IN VIA PREGIUDIZIALE: dichiarare la nullità della notificazione del ricorso e del decreto notificati ex art. 143 cpc in presenza del domicilio lavorativo noto alle parti e dichiarato davanti al Tribunale per i minorenni e per l'effetto revocare l'ordinanza del 02/05/2023.
iN VIA PRELIMINARE: dichiarare la litispendenza internazionale ex art. 7 L. 2018/1995 e per l'effetto estinguere
e/o sospendere il presente procedimento per la pendenza di un giudizio sullo stesso oggetto davanti a un Giudice straniero;
- Nella denegata ipotesi della reiezione delle eccezioni preliminari:
1) autorizzare i coniugi a vivere separati;
2) dare atto che le parti, moglie e marito, se ne già da tempo allontanate dalla casa coniugale;
3) disporre l'affidamento congiunto del figlio minore;
4) sin d'ora denegato l'addebito della separazione, disporre a carico dell'odierno resistente l'obbligo di versare, per il mantenimento del figlio minorenne, un importo mensile di
€ 150,00 rivalutabile Istat, o nella misura che l'Ill.mo giudicante vorrà determinare, tenuto conto dell'attuale stato economico del resistente, nonché del fatto che la ricorrente è in grado di poter lavorare ed ha la capacità di reperire una attività più reddituale.
5) disporre che nulla venga versato a favore della figlia maggiorenne che non studia e si deve attivare per reperire un lavoro.
6) dirsi tenuto il resistente a corrispondere alla moglie il 50% delle spese straordinarie come definite con protocollo di questo Tribunale.
7) vinte le spese
8) riserve e salvezze illimitate.”
Il Pubblico Ministero concludeva chiedendo dichiararsi la separazione con conferma dei provvedimenti presidenziali.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
2 3
Con ricorso, ritualmente depositato, la ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio nell'anno 2002 con , in Kairouan (Tunisia), che dall'unione matrimoniale CP_1
nascevano 2 figli: in data 30/05/2003 la figlia , ed in data 09/01/2006 il figlio Persona_1
minorenne , di aver divorziato in Tunisia nel 2008 e di aver risposato il Persona_2
resistente in Tunisia in data 02.01.2014 (matrimonio regolarmente registrato presso il Comune di Quistello (MN) nel Registro Atti di Matrimonio n.8 p.2, serie C, anno 2023), ha dedotto:
1. di essere stata vittima di maltrattamenti e violenze da parte del marito, denunciati in data
15.5.2022;
2. di essere disoccupata, mentre è dipendente presso la Ditta ILIP S.R.L in Persona_3
Valsamoggia (BO) Via Castelfranco, 52;
3. mel 2021 ha raggiunto, assieme ai figli, il marito in Italia e si quindi trasferita presso la residenza familiare sita in Quistello (MN), Via A.Gramsci, concessa loro in virtù di contratto di locazione con un canone mensile di circa € 350 euro. Attualmente la ricorrente si è trasferita presso una casa popolare concessa dal Comune di Quistello grazie all'intervento dei Servizi Sociali, per la quale la ricorrente non corrisponde alcun canone;
tanto premesso, ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito al marito e con adozione dei provvedimenti consequenziali.
Il resistente si è costituito in giudizio, eccependo preliminarmente la nullità della notifica del ricorso e la litispendenza internazionale, avendo preventivamente promosso giudizio di divorzio in Tunisia. Nel marito, si è opposto alle condizioni economiche richieste dalla ricorrente, rilevando come la figlia maggiorenne non abbia intrapreso alcun percorso di studio e come la moglie abbia la piena capacità lavorativa.
All'esito dell'udienza del 2.5.2023 il Presidente del Tribunale, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, ha così provveduto: “ 1) autorizza i coniugi a vivere separati;
2) dispone l'affidamento c.d. superesclusivo o rafforzato del figlio minore Persona_2 con residenza dello stesso presso la madre, alla quale spetterà, ai sensi dell'art. 337 quater III co. c.c., di assumere in autonomia le decisioni di maggiore interesse per il figlio;
3) stabilisce che il padre possa vedere il figlio secondo le modalità stabilite dal Tribunale per i Minorenni di Brescia con decreto del 20-12-2022/2-1-2023 mediante incontri protetti secondo le modalità determinate dal Servizio Sociale;
4) pone a carico di (nato a [...] -Tunisia- il 17-12-1971 e residente in [...]
Quistello, via A. Gramsci, 14; C.F.: ) un assegno di mantenimento in C.F._2 favore dei figli pari ad € 400,00 mensili (200 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente
3 4
Con secondo gli indici Istat e da versare entro il giorno 25 di ogni mese a RI Pt_1
(nata a [...] -Tunisia- il 16-12-1980 e attualmente domiciliata in Quistello);
5) dispone che l'assegno unico per il figlio sia corrisposto unicamente a
[...]
CP_4
6) pone a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, senza necessità di previo accordo e con obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero, le seguenti spese straordinarie:….”
Il giudice istruttore, verificata l'intervenuta costituzione del resistente ( che ha sanato ogni eventuale vizio di notifica) , decisa la questione preliminare relativa alla litispendenza internazionale, ha acquisito la relazione dei servizi sociali e , vista la mancata richiesta di prove costituende, ha rimesso la causa al collegio per decisione, sulle conclusioni sopra riportate , in data 24.9.2024, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Tanto premesso, la domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento nei limiti e per gli argomenti appresso esplicitati.
Preliminarmente , quanto alla eccepita litispendenza internazionale, si richiama integralmente il contenuto dell'ordinanza del giudice istruttore del 19.12.2023, di seguito riportato: “ ritenuto che , come chiarito anche dalla Corte di Cassazione ( Sez. 6 - 1,
Ordinanza n. 2654 del 04/02/2021 ) in tema di litispendenza internazionale extra-comunitaria, deve applicarsi l'art. 7, comma 1, della l. n. 218 del 1995 e non già l'art. 19 del Regolamento
CE n. 2201 del 2003, disciplinante la litispendenza intra-comunitaria, sicché ai fini della sospensione obbligatoria del processo successivamente instaurato, occorre che le domande presentino identità dell'oggetto e del titolo non accogliendosi il concetto più ampio di identità di cause adottato in ambito comunitario che fa leva non tanto sulla specificità del provvedimento richiesto al giudice quanto su una situazione complessiva di "crisi del matrimonio"; ritenuto pertanto che nel caso di specie (contestuale pendenza di giudizio di separazione e di divorzio) non sia ravvisabile il concetto di identità di cause;
ritenuta quindi la propria competenza;
”.
Ciò posto, nel merito, le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato l'impossibilità di ricostituire l'unione familiare ed un contesto di condivisione ed armonia che rappresenta il principale presupposto per la vita familiare.
La crisi del rapporto coniugale e il conseguente clima di tensione determinatosi emergono in modo chiaro tanto dalle deduzioni delle parti, quanto dalle risultanze processuali dalle quali si
4 5
ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 cc. e conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la loro separazione personale.
Sull'addebito.
La ricorrente ha chiesto l'addebito della separazione al marito, deducendo di aver subito condotte violente ed aggressive da parte dello stesso. Di tali condotte non ha tuttavia fornito alcuna prova, posto che non ha richiesto l'assunzione di mezzi istruttori e ha prodotto solo una denuncia- querela del 2022, di provenienza quindi della stessa e il decreto del Tribunale per i Minorenni del
20.12.2022 , con cui viene confermato il divieto di avvicinamento del resistente alla moglie e ai figli. Se dalla motivazione di tale decreto si ricava la sussistenza di un comportamento pregiudizievole e di disinteresse del padre nei confronti dei figli e della moglie, lo stesso decreto non può tuttavia costituire prova degli episodi di violenza dedotti dalla ricorrente, che restano quindi non circostanziati e non specificatamente provati. Deve infatti osservarsi che i provvedimenti del Tribunale per i Minorenni - tra l'altro in questo caso si tratta di provvedimenti adottati in via provvisoria- vengono assunti nell'interesse dei minori in presenza di possibili pericoli di pregiudizio per gli stessi, e non possono quindi di per sé costituire prova dei fatti narrati dalla ricorrente.
La domanda di addebito proposta dalla ricorrente deve pertanto essere rigettata in quanto non adeguatamente provata.
Sul mantenimento dei figli.
Preliminarmente deve precisarsi che nelle more del giudizio è divenuto maggiorenne anche il secondo figlio della coppia, , nato il [...], pertanto nessun provvedimento Persona_2
verrà assunto in merito ad affidamento, collocamento e diritto di visita dei figli.
Orbene, è pacifico tra le parti che nessuno dei due figli lavori, tuttavia, il resistente ritiene di dover corrispondere il contributo al mantenimento solo per il figlio e non anche per la Per_2
figlia in quanto la stessa non avrebbe intrapreso alcun percorso di studi ed è sarebbe Per_1 tenuta quindi a reperirsi un'attività lavorativa. Con riguardo a tale aspetto si osserva che la figlia
(nata il [...]) ha solo 22 anni e, secondo quanto riferito dai servizi sociali, Per_1
avrebbe intrapreso un percorso di studi a Padova. Sarebbe stato quindi onere del padre provare la negligenza negli studi o nel reperimento di un'attività lavorativa da parte della figlia, ma così non
è stato. Di recente infatti la Corte di Cassazione, con sentenza numero 9609 del 2024, ha ribadito che il presupposto per il venir meno dell'obbligo di mantenimento è la prova del comportamento
5 6
negligente da parte del figlio. Deve pertanto riconoscersi il diritto al mantenimento anche per la prima figlia della coppia.
Ciò posto, passando alla valutazione delle rispettive capacità economiche delle parti, il resistente ha un reddito netto mensile ( su 12 mensilità) pari a circa 1.400 euro, così come risultante dalla dichiarazione dei redditi 2024, in atti;
ha sostenuto di sostenere spese di locazione che non ha però specificato e documentato. La ricorrente ha invece dichiarato di non aver percepito redditi e di essere in cerca di lavoro. Dalla relazione dei servizi sociali, emerge che la stessa si è attivata per rendersi autonoma.
Considerata quindi la situazione economica delle parti, sopra esposta, e tenuto conto delle esigenze dei figli, rispettivamente di 22 e 19 anni, appare equo fissare in €300,00 mensili (
€150,00 per ciascun figlio) il contributo al loro mantenimento, da porsi a carico del padre, oltre al
50% delle spese straordinarie come da Protocollo di Mantova del 28.5.2024.
Sul mantenimento della moglie.
Quanto al diritto ad un assegno di mantenimento a favore della ricorrente da porsi a carico del resistente, considerate le rispettive capacità economico reddituali delle parti così come sopra analizzate e tenuto conto quindi del fatto che, allo stato, la ricorrente è priva di attività lavorativa, mentre il resistente è stabilmente occupato, e che sussiste quindi una disparità economica tra le stesse, appare equo determinarsi in euro 100,00 l'assegno di mantenimento in favore della moglie da porsi a carico del marito e da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese.
Sulla regolamentazione delle spese processuali.
Tenuto conto della natura del giudizio e della parziale soccombenza della ricorrente, ricorrono eccezionali ragioni per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1) pronuncia la separazione giudiziale tra i coniugi Ep e;
Pt_1 CP_3 Persona_3
2) rigetta la domanda di addebito della separazione;
3) pone a carico di l'onere della corresponsione della somma mensile di € 300,00 a Persona_3 titolo di concorso al mantenimento dei figli ( € 150,00 per ciascun figlio), da corrispondersi alla ricorrente entro il giorno 10 di ogni mese e con rivalutazione annuale istat dal mese di marzo
2026, oltre il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del tribunale di Mantova del
28.5.2024;
6 7
4) pone a carico di l'onere della corresponsione alla ricorrente della somma mensile Persona_3 di € 100,00 , entro il giorno 10 di ogni mese e rivalutabili secondo gli indici Istat dal mese di marzo 2026, a titolo di concorso al mantenimento della stessa;
5) compensa le spese di giudizio;
6) manda all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Quistello per l'iscrizione della presente sentenza ex art. 63 DPR 396/2000 e per le ulteriori annotazioni di rito. (atto n.8 Parte 2 serie C anno 2023)
Così deciso in Mantova nella Camera di Consiglio del 6.2.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.Valeria Monti dott. Giorgio Bertola
7