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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 22/07/2025, n. 1170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1170 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
Il Tribunale di Treviso, Sezione Prima Civile, riunito in Camera di ConSIlio nelle persone dei seguenti
Magistrati: dott. Deli Luca – Presidente dott.ssa Marina Righi – Giudice dott.ssa Giulia Civiero – Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per la modifica della regolamentazione dell'affidamento del figlio nato al di fuori del matrimonio R.G. n. 2658/2024 promosso con ricorso depositato in data 4.6.2024 da:
Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra del Giudice giusta mandato allegato telematicamente al ricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa sito in Treviso, p.zza Ancilotto n. 8;
c.f.: CodiceFiscale_1
- ricorrente - contro
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Melania Benetti giusta mandato allegato telematicamente alla comparsa di costituzione ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa sito in Campolongo Maggiore, via Villa n. 117/B/1;
c.f.: CodiceFiscale_2 - resistente - con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
Causa decisa dal Tribunale di Treviso nella camera di conSIlio del 15.7.2025 sulle seguenti conclusioni delle parti:
Per parte ricorrente:
A modifica del decreto di data 11.05.2021, reso inter partes, dal Tribunale di Treviso G.R. dott.ssa Giulia Civiero –
R.G. n. 356/2021 VG – e con espressa rinuncia a qualsivoglia altra domanda:
1) Disporsi l'affido super esclusivo, in capo alla SI.ra , nata a [...] il [...], del figlio Parte_1
Minore, , nato a Padova il [...] a [...]-to della convivenza more Persona_1
uxorio della stessa con il SI. nato in [...] il Parte_2
21.03.1983
2) Disporsi che il SI. concorra nel mantenimento del figlio minore Parte_3 Persona_1
corrispondendo alla SI.ra , a mezzo bonifico bancario entro e non oltre il gg. 10 di ogni mese,
[...] Parte_1
l'importo mensile di euro 500,00, importo soggetto ad aggiornamento ISTAT come per Legge a far data dall'anno successivo alla decisione della presente vertenza, corresponsione diretta o , in ipotesi di inadempimento anche di un solo rateo, con obbligazione in capo al suo datore di lavoro a fronte di espresso e formale provvedimento , eseguibile all'Estero, del Tribunale - o in denegata ipotesi di inadempimento ex art. 473 bis n. 37 cpc ,
3) Disporsi che il SI. rimborsi ,entro e non oltre il mese successivo alla richiesta, Parte_3
corredata della copia delle pezze giustificative di spesa, siano esse anche mere ricevute, la quota parte delle spese straordinarie di sua spettanza ( 50% ) , sostenute dalla SI.ra in favore del figlio secondo i termini Pt_1 Persona_1
di cui al Protocollo concordato tra i Magistrati del Tribunale di Treviso e il COA
4) Disporsi che il SI. veda e tenga con sé il figlio secondo i Parte_3 Persona_2
suoi impegni lavorativi , almeno un week end al mese dal venerdi al lunedì mattina, comuni-cando la data con anticipo di almeno gg 15 alla SI.ra , in uno alla situazione logistica atta a ricevere il Minore, con possibilità di un motivato Pt_1
rifiuto qualora questa non sia idonea
2 5) Spese e competenze di lite rifuse.
Per parte resistente
Piaccia all' Ill. mo Tribunale adito:
1) regolarsi secondo giustizia sulle istanze formulate da parte ricorrente, disciplinando l'affidamento in considerazione di quanto fatto presente dal resistente;
2) rigettare la domanda di controparte diretta alla condanna dell'esponente a corrispondere mensilmente un assegno di mantenimento di € 500,00, in quanto non sostenibile dal resistente che percepisce mensilmente uno stipendio medio di €
1.500,00 e che è tenuto a versare altri € 600,00 per il mantenimento di altre due figlie oltre alle spese Per_3
straordinarie per tutti e tre i figli Per_3
3) disciplinare secondo giustizia e tenendo in considerazione la situazione economica attuale del resistente il mantenimento del Minore non superando la soglia di € 300,00 mensili per il suddetto mantenimento onde garantire al Per_1
resistente di provvedere con regolarità e puntualità alla corresponsione del dovuto nell'interesse del piccolo Per_1
Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Per il Pubblico Ministero:
Visto.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 4.6.2024, la SInora conveniva in giudizio il SInor al fine di Pt_1 CP_1
ottenere la modifica della regolamentazione dei diritti e degli interessi del figlio , nato il Persona_1
2.1.2014 dalla relazione more uxorio con l'odierno resistente.
Terminata la convivenza tra le parti, queste ultime disciplinavano di comune accordo il regime di affido, collocazione e ripartizione dei turni di responsabilità nell'interesse del figlio minore e prevedevano altresì le modalità di contribuzione paterna al mantenimento di . Tale accordo veniva Persona_1
ratificato dal Tribunale di Treviso nel 2018.
Tuttavia, il SInor si determinava ad adìre una prima volta il Tribunale di Treviso per CP_1
ottenere una riduzione del contributo economico posto a suo carico. Nel costituirsi in giudizio, la
3 SInora formulava domanda riconvenzionale di affido esclusivo del figlio a causa delle gravi Pt_1
inadempienze da parte del SInor CP_1
Tale giudizio veniva definito con decreto dell'11.5.2021 a seguito di accordo raggiunto dalle parti nel corso dell'udienza. In particolare, fermo l'affido condiviso di , la sua collocazione presso la Persona_1
madre e il regime di visita paterno, il contributo al mantenimento del minore a carico del SInor veniva rideterminato nella misura di € 400,00, con versamento diretto da parte del datore di CP_1
lavoro.
Il SInor faceva ritorno in FR dopo la chiusura del procedimento e diradava i CP_1
pagamenti, rendendosi inadempiente. Dopo aver presentato formale denuncia-querela nei confronti dell'ex compagno, la SInora cercava con lui di trovare una soluzione stragiudiziale, che Pt_1
effettivamente veniva raggiunta (revisione del calendario di visita e impegno del SInor a CP_1
pagare gli arretrati). L'odierno resistente, però, non adempiva correttamente agli impegni assunti, pertanto la SInora si determinava ad agire in questa sede chiedendo l'affido esclusivo del figlio, Pt_1
l'aumento del contributo paterno ad € 500,00 mensili, una nuova regolamentazione delle visite e formulando anche domanda di pagamento dell'assegno mensile da parte dei nonni paterni (domanda a cui poi rinunciava nel corso del giudizio).
Il Giudice relatore delegato, con decreto dell'11.6.2024, fissava l'udienza per la prima comparizione delle parti dinnanzi a sé.
Il resistente, inizialmente, non si costituiva in giudizio, pertanto la ricorrente depositava memoria integrativa ex art. 473 bis.17 cod. proc. civ.
In data 7.10.2024, ovvero pochi giorni prima dell'udienza di prima comparizione delle parti, si costituiva in giudizio il SInor contrastando recisamente le domande attoree. CP_1
Affermava di essersi alternato tra FR (dove aveva maggiori possibilità lavorative e dove abitava il padre malato) e Italia per stare più vicino al figlio e alle due figlie avute da una precedente Persona_4
relazione.
4 Confermava di non aver pagato con regolarità il mantenimento, ma ciò a causa delle difficoltà economiche conseguenti ai frequenti cambi di lavoro.
Avendo egli finalmente reperito una stabilità lavorativa, si dichiarava disponibile a saldare il debito e a contribuire al mantenimento di , ma nella misura di € 300,00 mensili, dovendosi Persona_1
considerare anche il mantenimento che egli era tenuto a versare per le altre due figlie.
Chiedeva quindi il rigetto delle domande attoree e la determinazione delle modalità di visita e contribuzione ritenute più confacenti all'interesse del minore.
All'udienza di prima comparizione tenutasi in data 9.10.2024, i procuratori delle parti chiedevano un rinvio volto alla definizione concordata della vertenza.
L'accordo non veniva raggiunto e dunque, all'udienza del 10.12.2024, il Giudice relatore procedeva all'audizione separata delle parti e, dato atto dell'infruttuosità del tentativo di conciliazione espletato, pronunciava i provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis.22 cod. proc. civ. disponendo l'affido esclusivo di alla madre, dettando una nuova disciplina dei turni di visita ed Persona_1
innalzando ad € 500,00 il contributo paterno al mantenimento del minore.
Considerato l'interesse del minore e la richiesta espressa – formulata in udienza dal SInor – CP_1
di trasferimento di in FR, in via istruttoria disponeva c.t.u. volta a determinare le Persona_1
migliori condizioni di affido, collocazione e ripartizione dei turni di responsabilità.
Il SInor tuttavia, si rendeva irreperibile disattendendo gli accordi in merito alle visite CP_1
previste nei primi mesi del 2025 e dunque, su concorde richiesta delle parti, la c.t.u. veniva revocata in ragione della sua superfluità.
Acquisita la documentazione reddituale e ritenuta all'esito la causa matura per la decisione, il Giudice assegnava i termini per le memorie conclusionali e rinviava all'udienza del 30.5.2025 (sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cod. proc. civ.) per la rimessione della causa in decisione, all'esito della quale si riservava di riferire al Collegio.
* * *
5 1) Sulla giurisdizione e sulla legge applicabile
La presente controversia presenta profili di estraneità all'ordinamento giuridico italiano poiché il SInor
è cittadino francese, residente in [...]. CP_1
Per tale ragione, si rende necessario analizzare preliminarmente se sussiste giurisdizione del Giudice adìto e quale sia la legge applicabile ai rapporti in questa sede disciplinati.
Relativamente alla questione dell'affidamento del figlio minore, sussiste la giurisdizione del giudice italiano, radicandosi questa – ai sensi dell'art. 8 del citato Regolamento 2201/03 – in ragione della residenza dei figli;
in virtù dell'art. 17 della Convenzione dell'Aja del 19 ottobre 1996, ratificata dall'Italia con la legge 101/2015, l'esercizio della responsabilità genitoriale viene disciplinato dalla legge dello Stato di residenza abituale dei minori, che in questo caso è quella italiana.
Sulla domanda relativa al mantenimento del minore, ai sensi dell'art. 3 lett. b) regolamento CE 4/2009
– sulle obbligazioni alimentari –, sussiste la giurisdizione del giudice del luogo di residenza abituale del creditore (quindi, in questo caso, il giudice italiano); a tale domanda, in base al Protocollo dell'Aja 2007
– sulla legge applicabile alle domande alimentari – si applica la legge italiana, quale legge del luogo di residenza abituale del creditore della prestazione alimentare.
2) Preliminarmente: sulla modifica del previgente regime e sui presupposti della domanda di revisione
Va premesso che le condizioni raggiunte o dettate dal Tribunale – anche nell'ambito della regolamentazione dei diritti e dei doveri genitoriali nei confronti di figli nati al di fuori del matrimonio, come nel caso di specie – possono essere modificate qualora sopraggiungano giustificati motivi, in analogia a quanto disposto dall'art. 710 cod. proc. civ. e dell'art. 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898.
E' infatti ammissibile una modifica delle condizioni precedentemente fissate al fine di porre rimedio a discordanze tra le circostanze presenti in sede di prima regolamentazione e le situazioni che si sono successivamente modificate, così da poter riportare il giusto equilibrio rispetto agli interessi ed alle necessità dei figli.
6 Le domande revisionali sono dunque accoglibili tutte le volte in cui sia sopraggiunto un elemento nuovo, avente una certa rilevanza, non prevedibile, tale da disequilibrare il rapporto raggiunto con gli originari provvedimenti.
Nel caso di specie, rispetto alla regolamentazione del 2021, questo Collegio ritiene sussistenti i presupposti per una differente disciplina dei rapporti tra genitori e minore, alla luce del trasferimento definitivo del resistente in FR (che non consente il rispetto dei turni di responsabilità previamente concordati) e della condotta del SInor che legittima – come si vedrà – la revisione del CP_1
regime di affido.
3) Sull'affidamento del minore , sulla sua collocazione e sulla regolamentazione Persona_1
dei turni di responsabilità
Quanto all'affidamento di , questo Collegio ritiene che, nonostante le previsioni della legge Persona_1
n. 54/2006 impongano di valutare prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori, prevedendo l'affidamento condiviso come modalità ordinaria e preferibile, nel caso di specie sussistano i presupposti per l'affidamento esclusivo del minore alla madre.
Le ragioni di tale valutazione risiedono nella condotta altalenante e discontinua tenuta dal SInor nei confronti del figlio, sia con riguardo al profilo delle visite, sia con riferimento al CP_1
versamento del contributo al suo mantenimento.
Si è assistito, nel corso del presente procedimento, al mancato rispetto da parte del resistente degli impegni assunti (anche davanti al Giudice): nonostante il dichiarato desiderio di stare vicino al figlio, magari anche trovando un impiego in Italia presso la Federazione Italiana di Rugby, il SInor ha disatteso gli accordi relativi alle visite omettendo di incontrare il figlio per mesi interi. CP_1
Tale condotta, lungi dal costituire un'innocua inadempienza, ha indubitabilmente cagionato al minore
(al quale è stato peraltro recentemente diagnosticato un disturbo ADHD, n.d.r.) un grave pregiudizio, legato al dispiacere di non vedere il padre e alla frustrazione derivante dalle aspettative deluse.
7 La condotta del SInor denota l'assenza in capo allo stesso di consapevolezza circa il dolore CP_1
cagionato al figlio con la sua discontinuità nelle visite ed è evidentemente idonea ad incidere negativamente sulla vita e sull'equilibrio psicofisico del minore.
Inoltre, non può trascurarsi l'inadempienza economica del resistente, il quale ha pacificamente fatto mancare per molti mesi i mezzi di sostentamento al figlio e anche all'attualità versa un assegno unilateralmente ridotto ad € 300,00.
La giurisprudenza ha in più occasioni sottolineato che indice del disinteresse di un genitore, idoneo a giustificare l'affidamento esclusivo, può ravvisarsi nella totale inadempienza all'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio, nonché nell'esercizio in modo discontinuo del diritto di visita (ex multis: Cass. civ, sez. I, 17 dicembre 2009, n. 26587).
Alla luce di tali considerazioni, l'affidamento esclusivo alla madre pare l'unico in grado di soddisfare l'interesse di . Persona_1
Le evidenti difficoltà di comunicazione tra ricorrente e resistente e la “latitanza” di quest'ultimo per periodi anche molto lunghi (emblematici sono stati i primi mesi del 2025, in cui il SInor – a CP_1
quanto consta – si è reso irreperibile anche nei confronti del suo difensore) suggeriscono a questo
Collegio di disporre il c.d. affidamento “super esclusivo” ex art. 337 quater, comma terzo, secondo periodo, cod. civ., in base al quale, a differenza dell'affidamento esclusivo “ordinario”, tutte le decisioni di maggior interesse per i minori relative all'istruzione, educazione, salute, scelta della residenza abituale, nonché relative alla straordinaria amministrazione, sono adottate dal solo genitore cui spetta l'affido esclusivo (nel presente caso, la madre) senza il preventivo accordo dell'altro genitore.
Ciò detto quanto all'affidamento del minore, la collocazione prevalente di deve essere Persona_1
confermata presso la madre.
Quanto poi al regime di visita del padre, questo Collegio ritiene di confermare quanto stabilito dal
Giudice relatore nei provvedimenti ex art. 473 bis.22 cod. proc. civ. in ragione della residenza del resistente in FR e dell'impossibilità di predeterminare i periodi in cui lo stesso si troverà in Italia.
8 Per tale ragione, le modalità di visita tra padre e figlio devono essere regolamentate in forma libera: il SInor potrà vedere e stare con ogniqualvolta lo desideri, in occasione dei suoi CP_1 Persona_1
rientri in Italia, previo accordo con la madre e preavviso di almeno 7 giorni, compatibilmente con le eSIenze scolastiche ed extrascolastiche del minore;
in tali occasioni, il resistente potrà tenere con sé il minore per tre giorni consecutivi (anche con pernottamento, se dotato di adeguata soluzione alloggiativa). Rimarrà ferma la pregressa disciplina dei periodi di festività e vacanza.
4) Sul mantenimento ordinario e straordinario di Persona_1
L'obbligo di mantenimento nei confronti dei figli trova espresso riconoscimento nell'art. 30 Cost., il quale stabilisce che è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli. Si tratta di un obbligo che sorge direttamente ed istantaneamente dal rapporto di filiazione.
L'obbligo di mantenimento dei figli è ribadito, inoltre, dall'art. 337 ter e dall'art. 147 cod. civ., i quale prevedono “l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli”, precisando che i genitori devono adempiere l'obbligo in parola contribuendo in proporzione alle rispettive sostanze e capacità di lavoro professionale e casalingo.
Anche nel caso di redditi molto eSIui, non può venire meno tout court il dovere del genitore di contribuire al mantenimento del figlio, anche se la misura della contribuzione dovrà essere determinata in ragione delle sostanze del genitore. Infatti, quello di mantenimento della prole è un dovere insopprimibile anche al cospetto di una situazione di temporanea disoccupazione (cfr. Cass. civ., sez. I,
29 ottobre 2013, n. 24424; Trib. Milano, 15 aprile 2015).
Per la determinazione del contributo al mantenimento dei figli si deve tenere conto delle attuali e concrete eSIenze degli stessi, delle risorse economiche di entrambi i genitori e della valenza dei compiti domestici e di cura dei figli svolti da ciascuno di essi.
9 Nel caso di specie, la SInora ha richiesto l'innalzamento del contributo economico posto a Pt_1
carico del SInor ma tale domanda non può – a parere di questo Collegio – trovare CP_1
accoglimento.
Vi sono state certamente delle modifiche sostanziali che legittimano, in astratto, la revisione della statuizione del 2021, tuttavia esse non sono tali da stravolgere l'equilibrio della precedente determinazione (peraltro concordata).
In particolare, se è pur vero che gli oneri di accudimento gravano per la maggior parte sulla madre (ma questo solo nel periodo scolastico, poiché nel periodo estivo il minore – recandosi in FR – è integralmente mantenuto dal padre) e che la SInora si è recentemente dimessa dalla propria Pt_1
precedente occupazione subendo una contrazione reddituale, è altrettanto vero che i redditi del SInor sono pari, allo stato, a circa € 1.600,00, da cui devono detrarsi le somme erogate – a titolo di CP_1
contribuzione ordinaria e straordinaria – alla madre delle due figlie più grandi dello stesso. Inoltre, con il suo stipendio, così decurtato, il resistente deve contribuire anche alle spese straordinarie per
[...]
nella misura del 50% e sostenere i costi delle trasferte in Italia per vedere i tre figli. Per_1
Alla luce di tali circostanze, il Collegio ritiene che l'assegno di € 400,00 stabilito nel 2021 sia congruo e debba essere confermato, e ciò a far data dalla domanda e dunque senza soluzione di continuità.
Al fine di poter agire esecutivamente nei confronti del SInor la ricorrente ha richiesto CP_1
l'emanazione del certificato di cui all'art. 53 del Regolamento europeo 1215/2012. Il Collegio invita il procuratore della SInora , in virtù del principio di leale collaborazione, a depositare Pt_1
telematicamente copia del certificato in lingua italiana ed eventualmente francese, debitamente compilato sulla base della presente decisione, ai fini dell'emissione richiesta.
5) Sulla domanda di versamento diretto da parte del datore di lavoro
La ricorrente ha richiesto una pronuncia di condanna della datrice di lavoro del SInor CP_1
(azienda francese) al versamento diretto del contributo al mantenimento del figlio posto a carico del resistente.
10 L'art. 156, sesto comma, cod. civ. – norma che prevedeva tale possibilità per il Giudice – è stata abrogata dalla recente riforma TA (applicabile al presente procedimento ratione temporis), poiché sostituita dalla più agevole modalità di cui all'art. 473 bis.37 cod. proc. civ., mutuata dalla previsione contenuta nella legge divorzile, che supera la necessità di un provvedimento giurisdizionale consentendo l'immediata diffida da parte del procuratore della parte a favore della quale è stato previsto un assegno di mantenimento.
Il difensore della ricorrente ha reiterato la richiesta poiché, pur avendo attivato la procedura di cui all'art. 473 bis.37 cod. proc. civ., non ha ottenuto alcuna risposta dal datore di lavoro francese del SInor CP_1
La domanda attorea, tuttavia, non può trovare accoglimento a fronte dell'abrogazione dell'art. 156, sesto comma, cod. civ. e dunque dell'insussistenza, nel nostro ordinamento, dello strumento invocato.
A tal proposito, occorre però osservare quanto segue.
La sentenza di condanna al pagamento dell'assegno di mantenimento per i figli minori è titolo esecutivo in Italia ai sensi dell'art. 473 bis.37 cod. proc. civ. La stessa sentenza italiana può essere utilizzata direttamente per l'esecuzione forzata in FR, grazie alla normativa dell'Unione Europea e, in particolare, al Regolamento (CE) n. 4/2009 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari.
Una decisione in materia di mantenimento emessa in uno Stato membro dell'UE (come l'Italia) è riconosciuta in un altro Stato membro (come la FR) senza che sia necessario alcun procedimento giudiziario intermedio.
Per procedere con l'esecuzione forzata in FR, il creditore – munito di copia autentica della sentenza che soddisfi le condizioni necessarie per stabilirne l'autenticità e del certificato di cui all'allegato I del
Regolamento (CE) n. 4/2009 (che attesta che la decisione è esecutiva in Italia) –può rivolgersi direttamente alle autorità di esecuzione competenti in FR (il Commissaire che ha sostituito CP_2
la figura dell' per dare avvio alla procedura di paiement direct (pagamento diretto), che Controparte_3
11 può essere attivata non appena si verifica il mancato pagamento anche di una sola mensilità dell'assegno.
6) Sulle spese di lite
La regolamentazione delle spese di lite segue la prevalente soccombenza del resistente. Le spese di lite sono liquidate come da dispositivo, in considerazione dell'entità dell'attività – istruttoria e defensionale
– svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di a parziale modifica del decreto del Parte_1 Controparte_1
Tribunale di Treviso dell'11.5.2021, così provvede:
1) affida in via esclusiva il minore alla madre, confermando la collocazione prevalente e la Persona_1
residenza anagrafica presso la stessa;
2) dispone che tutte le decisioni di maggior interesse per il minore, relative all'istruzione, educazione, salute, scelta della residenza abituale, nonché relative alla straordinaria amministrazione, siano adottate dalla sola madre senza il preventivo accordo del padre;
3) dispone che la regolamentazione dei turni di visita paterni avvenga secondo le modalità meglio descritte in narrativa;
4) a far data dalla domanda, pone a carico di a titolo di Controparte_1
contributo per il mantenimento del figlio minore, l'obbligo di versare a l'importo di € Parte_1
400,00 mensili, da corrispondersi alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat Foi;
5) conferma la ripartizione tra i genitori, in ragione del 50% ciascuno, delle spese straordinarie sostenute in favore del figlio, per la cui individuazione e regolamentazione si rimanda al Protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso;
12 6) rigetta la domanda di versamento diretto da parte del datore di lavoro formulata da , per Parte_1
le ragioni meglio esposte in narrativa;
7) condanna alla rifusione, in favore di , delle spese Controparte_1 Parte_1
processuali, che liquida in complessivi € 4.000,00, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA se dovuti per legge.
Così deciso in Treviso nella camera di conSIlio del 15.7.2025
Il Presidente dott. Deli Luca
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
Il Tribunale di Treviso, Sezione Prima Civile, riunito in Camera di ConSIlio nelle persone dei seguenti
Magistrati: dott. Deli Luca – Presidente dott.ssa Marina Righi – Giudice dott.ssa Giulia Civiero – Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per la modifica della regolamentazione dell'affidamento del figlio nato al di fuori del matrimonio R.G. n. 2658/2024 promosso con ricorso depositato in data 4.6.2024 da:
Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra del Giudice giusta mandato allegato telematicamente al ricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa sito in Treviso, p.zza Ancilotto n. 8;
c.f.: CodiceFiscale_1
- ricorrente - contro
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Melania Benetti giusta mandato allegato telematicamente alla comparsa di costituzione ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa sito in Campolongo Maggiore, via Villa n. 117/B/1;
c.f.: CodiceFiscale_2 - resistente - con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
Causa decisa dal Tribunale di Treviso nella camera di conSIlio del 15.7.2025 sulle seguenti conclusioni delle parti:
Per parte ricorrente:
A modifica del decreto di data 11.05.2021, reso inter partes, dal Tribunale di Treviso G.R. dott.ssa Giulia Civiero –
R.G. n. 356/2021 VG – e con espressa rinuncia a qualsivoglia altra domanda:
1) Disporsi l'affido super esclusivo, in capo alla SI.ra , nata a [...] il [...], del figlio Parte_1
Minore, , nato a Padova il [...] a [...]-to della convivenza more Persona_1
uxorio della stessa con il SI. nato in [...] il Parte_2
21.03.1983
2) Disporsi che il SI. concorra nel mantenimento del figlio minore Parte_3 Persona_1
corrispondendo alla SI.ra , a mezzo bonifico bancario entro e non oltre il gg. 10 di ogni mese,
[...] Parte_1
l'importo mensile di euro 500,00, importo soggetto ad aggiornamento ISTAT come per Legge a far data dall'anno successivo alla decisione della presente vertenza, corresponsione diretta o , in ipotesi di inadempimento anche di un solo rateo, con obbligazione in capo al suo datore di lavoro a fronte di espresso e formale provvedimento , eseguibile all'Estero, del Tribunale - o in denegata ipotesi di inadempimento ex art. 473 bis n. 37 cpc ,
3) Disporsi che il SI. rimborsi ,entro e non oltre il mese successivo alla richiesta, Parte_3
corredata della copia delle pezze giustificative di spesa, siano esse anche mere ricevute, la quota parte delle spese straordinarie di sua spettanza ( 50% ) , sostenute dalla SI.ra in favore del figlio secondo i termini Pt_1 Persona_1
di cui al Protocollo concordato tra i Magistrati del Tribunale di Treviso e il COA
4) Disporsi che il SI. veda e tenga con sé il figlio secondo i Parte_3 Persona_2
suoi impegni lavorativi , almeno un week end al mese dal venerdi al lunedì mattina, comuni-cando la data con anticipo di almeno gg 15 alla SI.ra , in uno alla situazione logistica atta a ricevere il Minore, con possibilità di un motivato Pt_1
rifiuto qualora questa non sia idonea
2 5) Spese e competenze di lite rifuse.
Per parte resistente
Piaccia all' Ill. mo Tribunale adito:
1) regolarsi secondo giustizia sulle istanze formulate da parte ricorrente, disciplinando l'affidamento in considerazione di quanto fatto presente dal resistente;
2) rigettare la domanda di controparte diretta alla condanna dell'esponente a corrispondere mensilmente un assegno di mantenimento di € 500,00, in quanto non sostenibile dal resistente che percepisce mensilmente uno stipendio medio di €
1.500,00 e che è tenuto a versare altri € 600,00 per il mantenimento di altre due figlie oltre alle spese Per_3
straordinarie per tutti e tre i figli Per_3
3) disciplinare secondo giustizia e tenendo in considerazione la situazione economica attuale del resistente il mantenimento del Minore non superando la soglia di € 300,00 mensili per il suddetto mantenimento onde garantire al Per_1
resistente di provvedere con regolarità e puntualità alla corresponsione del dovuto nell'interesse del piccolo Per_1
Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Per il Pubblico Ministero:
Visto.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 4.6.2024, la SInora conveniva in giudizio il SInor al fine di Pt_1 CP_1
ottenere la modifica della regolamentazione dei diritti e degli interessi del figlio , nato il Persona_1
2.1.2014 dalla relazione more uxorio con l'odierno resistente.
Terminata la convivenza tra le parti, queste ultime disciplinavano di comune accordo il regime di affido, collocazione e ripartizione dei turni di responsabilità nell'interesse del figlio minore e prevedevano altresì le modalità di contribuzione paterna al mantenimento di . Tale accordo veniva Persona_1
ratificato dal Tribunale di Treviso nel 2018.
Tuttavia, il SInor si determinava ad adìre una prima volta il Tribunale di Treviso per CP_1
ottenere una riduzione del contributo economico posto a suo carico. Nel costituirsi in giudizio, la
3 SInora formulava domanda riconvenzionale di affido esclusivo del figlio a causa delle gravi Pt_1
inadempienze da parte del SInor CP_1
Tale giudizio veniva definito con decreto dell'11.5.2021 a seguito di accordo raggiunto dalle parti nel corso dell'udienza. In particolare, fermo l'affido condiviso di , la sua collocazione presso la Persona_1
madre e il regime di visita paterno, il contributo al mantenimento del minore a carico del SInor veniva rideterminato nella misura di € 400,00, con versamento diretto da parte del datore di CP_1
lavoro.
Il SInor faceva ritorno in FR dopo la chiusura del procedimento e diradava i CP_1
pagamenti, rendendosi inadempiente. Dopo aver presentato formale denuncia-querela nei confronti dell'ex compagno, la SInora cercava con lui di trovare una soluzione stragiudiziale, che Pt_1
effettivamente veniva raggiunta (revisione del calendario di visita e impegno del SInor a CP_1
pagare gli arretrati). L'odierno resistente, però, non adempiva correttamente agli impegni assunti, pertanto la SInora si determinava ad agire in questa sede chiedendo l'affido esclusivo del figlio, Pt_1
l'aumento del contributo paterno ad € 500,00 mensili, una nuova regolamentazione delle visite e formulando anche domanda di pagamento dell'assegno mensile da parte dei nonni paterni (domanda a cui poi rinunciava nel corso del giudizio).
Il Giudice relatore delegato, con decreto dell'11.6.2024, fissava l'udienza per la prima comparizione delle parti dinnanzi a sé.
Il resistente, inizialmente, non si costituiva in giudizio, pertanto la ricorrente depositava memoria integrativa ex art. 473 bis.17 cod. proc. civ.
In data 7.10.2024, ovvero pochi giorni prima dell'udienza di prima comparizione delle parti, si costituiva in giudizio il SInor contrastando recisamente le domande attoree. CP_1
Affermava di essersi alternato tra FR (dove aveva maggiori possibilità lavorative e dove abitava il padre malato) e Italia per stare più vicino al figlio e alle due figlie avute da una precedente Persona_4
relazione.
4 Confermava di non aver pagato con regolarità il mantenimento, ma ciò a causa delle difficoltà economiche conseguenti ai frequenti cambi di lavoro.
Avendo egli finalmente reperito una stabilità lavorativa, si dichiarava disponibile a saldare il debito e a contribuire al mantenimento di , ma nella misura di € 300,00 mensili, dovendosi Persona_1
considerare anche il mantenimento che egli era tenuto a versare per le altre due figlie.
Chiedeva quindi il rigetto delle domande attoree e la determinazione delle modalità di visita e contribuzione ritenute più confacenti all'interesse del minore.
All'udienza di prima comparizione tenutasi in data 9.10.2024, i procuratori delle parti chiedevano un rinvio volto alla definizione concordata della vertenza.
L'accordo non veniva raggiunto e dunque, all'udienza del 10.12.2024, il Giudice relatore procedeva all'audizione separata delle parti e, dato atto dell'infruttuosità del tentativo di conciliazione espletato, pronunciava i provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis.22 cod. proc. civ. disponendo l'affido esclusivo di alla madre, dettando una nuova disciplina dei turni di visita ed Persona_1
innalzando ad € 500,00 il contributo paterno al mantenimento del minore.
Considerato l'interesse del minore e la richiesta espressa – formulata in udienza dal SInor – CP_1
di trasferimento di in FR, in via istruttoria disponeva c.t.u. volta a determinare le Persona_1
migliori condizioni di affido, collocazione e ripartizione dei turni di responsabilità.
Il SInor tuttavia, si rendeva irreperibile disattendendo gli accordi in merito alle visite CP_1
previste nei primi mesi del 2025 e dunque, su concorde richiesta delle parti, la c.t.u. veniva revocata in ragione della sua superfluità.
Acquisita la documentazione reddituale e ritenuta all'esito la causa matura per la decisione, il Giudice assegnava i termini per le memorie conclusionali e rinviava all'udienza del 30.5.2025 (sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cod. proc. civ.) per la rimessione della causa in decisione, all'esito della quale si riservava di riferire al Collegio.
* * *
5 1) Sulla giurisdizione e sulla legge applicabile
La presente controversia presenta profili di estraneità all'ordinamento giuridico italiano poiché il SInor
è cittadino francese, residente in [...]. CP_1
Per tale ragione, si rende necessario analizzare preliminarmente se sussiste giurisdizione del Giudice adìto e quale sia la legge applicabile ai rapporti in questa sede disciplinati.
Relativamente alla questione dell'affidamento del figlio minore, sussiste la giurisdizione del giudice italiano, radicandosi questa – ai sensi dell'art. 8 del citato Regolamento 2201/03 – in ragione della residenza dei figli;
in virtù dell'art. 17 della Convenzione dell'Aja del 19 ottobre 1996, ratificata dall'Italia con la legge 101/2015, l'esercizio della responsabilità genitoriale viene disciplinato dalla legge dello Stato di residenza abituale dei minori, che in questo caso è quella italiana.
Sulla domanda relativa al mantenimento del minore, ai sensi dell'art. 3 lett. b) regolamento CE 4/2009
– sulle obbligazioni alimentari –, sussiste la giurisdizione del giudice del luogo di residenza abituale del creditore (quindi, in questo caso, il giudice italiano); a tale domanda, in base al Protocollo dell'Aja 2007
– sulla legge applicabile alle domande alimentari – si applica la legge italiana, quale legge del luogo di residenza abituale del creditore della prestazione alimentare.
2) Preliminarmente: sulla modifica del previgente regime e sui presupposti della domanda di revisione
Va premesso che le condizioni raggiunte o dettate dal Tribunale – anche nell'ambito della regolamentazione dei diritti e dei doveri genitoriali nei confronti di figli nati al di fuori del matrimonio, come nel caso di specie – possono essere modificate qualora sopraggiungano giustificati motivi, in analogia a quanto disposto dall'art. 710 cod. proc. civ. e dell'art. 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898.
E' infatti ammissibile una modifica delle condizioni precedentemente fissate al fine di porre rimedio a discordanze tra le circostanze presenti in sede di prima regolamentazione e le situazioni che si sono successivamente modificate, così da poter riportare il giusto equilibrio rispetto agli interessi ed alle necessità dei figli.
6 Le domande revisionali sono dunque accoglibili tutte le volte in cui sia sopraggiunto un elemento nuovo, avente una certa rilevanza, non prevedibile, tale da disequilibrare il rapporto raggiunto con gli originari provvedimenti.
Nel caso di specie, rispetto alla regolamentazione del 2021, questo Collegio ritiene sussistenti i presupposti per una differente disciplina dei rapporti tra genitori e minore, alla luce del trasferimento definitivo del resistente in FR (che non consente il rispetto dei turni di responsabilità previamente concordati) e della condotta del SInor che legittima – come si vedrà – la revisione del CP_1
regime di affido.
3) Sull'affidamento del minore , sulla sua collocazione e sulla regolamentazione Persona_1
dei turni di responsabilità
Quanto all'affidamento di , questo Collegio ritiene che, nonostante le previsioni della legge Persona_1
n. 54/2006 impongano di valutare prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori, prevedendo l'affidamento condiviso come modalità ordinaria e preferibile, nel caso di specie sussistano i presupposti per l'affidamento esclusivo del minore alla madre.
Le ragioni di tale valutazione risiedono nella condotta altalenante e discontinua tenuta dal SInor nei confronti del figlio, sia con riguardo al profilo delle visite, sia con riferimento al CP_1
versamento del contributo al suo mantenimento.
Si è assistito, nel corso del presente procedimento, al mancato rispetto da parte del resistente degli impegni assunti (anche davanti al Giudice): nonostante il dichiarato desiderio di stare vicino al figlio, magari anche trovando un impiego in Italia presso la Federazione Italiana di Rugby, il SInor ha disatteso gli accordi relativi alle visite omettendo di incontrare il figlio per mesi interi. CP_1
Tale condotta, lungi dal costituire un'innocua inadempienza, ha indubitabilmente cagionato al minore
(al quale è stato peraltro recentemente diagnosticato un disturbo ADHD, n.d.r.) un grave pregiudizio, legato al dispiacere di non vedere il padre e alla frustrazione derivante dalle aspettative deluse.
7 La condotta del SInor denota l'assenza in capo allo stesso di consapevolezza circa il dolore CP_1
cagionato al figlio con la sua discontinuità nelle visite ed è evidentemente idonea ad incidere negativamente sulla vita e sull'equilibrio psicofisico del minore.
Inoltre, non può trascurarsi l'inadempienza economica del resistente, il quale ha pacificamente fatto mancare per molti mesi i mezzi di sostentamento al figlio e anche all'attualità versa un assegno unilateralmente ridotto ad € 300,00.
La giurisprudenza ha in più occasioni sottolineato che indice del disinteresse di un genitore, idoneo a giustificare l'affidamento esclusivo, può ravvisarsi nella totale inadempienza all'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio, nonché nell'esercizio in modo discontinuo del diritto di visita (ex multis: Cass. civ, sez. I, 17 dicembre 2009, n. 26587).
Alla luce di tali considerazioni, l'affidamento esclusivo alla madre pare l'unico in grado di soddisfare l'interesse di . Persona_1
Le evidenti difficoltà di comunicazione tra ricorrente e resistente e la “latitanza” di quest'ultimo per periodi anche molto lunghi (emblematici sono stati i primi mesi del 2025, in cui il SInor – a CP_1
quanto consta – si è reso irreperibile anche nei confronti del suo difensore) suggeriscono a questo
Collegio di disporre il c.d. affidamento “super esclusivo” ex art. 337 quater, comma terzo, secondo periodo, cod. civ., in base al quale, a differenza dell'affidamento esclusivo “ordinario”, tutte le decisioni di maggior interesse per i minori relative all'istruzione, educazione, salute, scelta della residenza abituale, nonché relative alla straordinaria amministrazione, sono adottate dal solo genitore cui spetta l'affido esclusivo (nel presente caso, la madre) senza il preventivo accordo dell'altro genitore.
Ciò detto quanto all'affidamento del minore, la collocazione prevalente di deve essere Persona_1
confermata presso la madre.
Quanto poi al regime di visita del padre, questo Collegio ritiene di confermare quanto stabilito dal
Giudice relatore nei provvedimenti ex art. 473 bis.22 cod. proc. civ. in ragione della residenza del resistente in FR e dell'impossibilità di predeterminare i periodi in cui lo stesso si troverà in Italia.
8 Per tale ragione, le modalità di visita tra padre e figlio devono essere regolamentate in forma libera: il SInor potrà vedere e stare con ogniqualvolta lo desideri, in occasione dei suoi CP_1 Persona_1
rientri in Italia, previo accordo con la madre e preavviso di almeno 7 giorni, compatibilmente con le eSIenze scolastiche ed extrascolastiche del minore;
in tali occasioni, il resistente potrà tenere con sé il minore per tre giorni consecutivi (anche con pernottamento, se dotato di adeguata soluzione alloggiativa). Rimarrà ferma la pregressa disciplina dei periodi di festività e vacanza.
4) Sul mantenimento ordinario e straordinario di Persona_1
L'obbligo di mantenimento nei confronti dei figli trova espresso riconoscimento nell'art. 30 Cost., il quale stabilisce che è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli. Si tratta di un obbligo che sorge direttamente ed istantaneamente dal rapporto di filiazione.
L'obbligo di mantenimento dei figli è ribadito, inoltre, dall'art. 337 ter e dall'art. 147 cod. civ., i quale prevedono “l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli”, precisando che i genitori devono adempiere l'obbligo in parola contribuendo in proporzione alle rispettive sostanze e capacità di lavoro professionale e casalingo.
Anche nel caso di redditi molto eSIui, non può venire meno tout court il dovere del genitore di contribuire al mantenimento del figlio, anche se la misura della contribuzione dovrà essere determinata in ragione delle sostanze del genitore. Infatti, quello di mantenimento della prole è un dovere insopprimibile anche al cospetto di una situazione di temporanea disoccupazione (cfr. Cass. civ., sez. I,
29 ottobre 2013, n. 24424; Trib. Milano, 15 aprile 2015).
Per la determinazione del contributo al mantenimento dei figli si deve tenere conto delle attuali e concrete eSIenze degli stessi, delle risorse economiche di entrambi i genitori e della valenza dei compiti domestici e di cura dei figli svolti da ciascuno di essi.
9 Nel caso di specie, la SInora ha richiesto l'innalzamento del contributo economico posto a Pt_1
carico del SInor ma tale domanda non può – a parere di questo Collegio – trovare CP_1
accoglimento.
Vi sono state certamente delle modifiche sostanziali che legittimano, in astratto, la revisione della statuizione del 2021, tuttavia esse non sono tali da stravolgere l'equilibrio della precedente determinazione (peraltro concordata).
In particolare, se è pur vero che gli oneri di accudimento gravano per la maggior parte sulla madre (ma questo solo nel periodo scolastico, poiché nel periodo estivo il minore – recandosi in FR – è integralmente mantenuto dal padre) e che la SInora si è recentemente dimessa dalla propria Pt_1
precedente occupazione subendo una contrazione reddituale, è altrettanto vero che i redditi del SInor sono pari, allo stato, a circa € 1.600,00, da cui devono detrarsi le somme erogate – a titolo di CP_1
contribuzione ordinaria e straordinaria – alla madre delle due figlie più grandi dello stesso. Inoltre, con il suo stipendio, così decurtato, il resistente deve contribuire anche alle spese straordinarie per
[...]
nella misura del 50% e sostenere i costi delle trasferte in Italia per vedere i tre figli. Per_1
Alla luce di tali circostanze, il Collegio ritiene che l'assegno di € 400,00 stabilito nel 2021 sia congruo e debba essere confermato, e ciò a far data dalla domanda e dunque senza soluzione di continuità.
Al fine di poter agire esecutivamente nei confronti del SInor la ricorrente ha richiesto CP_1
l'emanazione del certificato di cui all'art. 53 del Regolamento europeo 1215/2012. Il Collegio invita il procuratore della SInora , in virtù del principio di leale collaborazione, a depositare Pt_1
telematicamente copia del certificato in lingua italiana ed eventualmente francese, debitamente compilato sulla base della presente decisione, ai fini dell'emissione richiesta.
5) Sulla domanda di versamento diretto da parte del datore di lavoro
La ricorrente ha richiesto una pronuncia di condanna della datrice di lavoro del SInor CP_1
(azienda francese) al versamento diretto del contributo al mantenimento del figlio posto a carico del resistente.
10 L'art. 156, sesto comma, cod. civ. – norma che prevedeva tale possibilità per il Giudice – è stata abrogata dalla recente riforma TA (applicabile al presente procedimento ratione temporis), poiché sostituita dalla più agevole modalità di cui all'art. 473 bis.37 cod. proc. civ., mutuata dalla previsione contenuta nella legge divorzile, che supera la necessità di un provvedimento giurisdizionale consentendo l'immediata diffida da parte del procuratore della parte a favore della quale è stato previsto un assegno di mantenimento.
Il difensore della ricorrente ha reiterato la richiesta poiché, pur avendo attivato la procedura di cui all'art. 473 bis.37 cod. proc. civ., non ha ottenuto alcuna risposta dal datore di lavoro francese del SInor CP_1
La domanda attorea, tuttavia, non può trovare accoglimento a fronte dell'abrogazione dell'art. 156, sesto comma, cod. civ. e dunque dell'insussistenza, nel nostro ordinamento, dello strumento invocato.
A tal proposito, occorre però osservare quanto segue.
La sentenza di condanna al pagamento dell'assegno di mantenimento per i figli minori è titolo esecutivo in Italia ai sensi dell'art. 473 bis.37 cod. proc. civ. La stessa sentenza italiana può essere utilizzata direttamente per l'esecuzione forzata in FR, grazie alla normativa dell'Unione Europea e, in particolare, al Regolamento (CE) n. 4/2009 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari.
Una decisione in materia di mantenimento emessa in uno Stato membro dell'UE (come l'Italia) è riconosciuta in un altro Stato membro (come la FR) senza che sia necessario alcun procedimento giudiziario intermedio.
Per procedere con l'esecuzione forzata in FR, il creditore – munito di copia autentica della sentenza che soddisfi le condizioni necessarie per stabilirne l'autenticità e del certificato di cui all'allegato I del
Regolamento (CE) n. 4/2009 (che attesta che la decisione è esecutiva in Italia) –può rivolgersi direttamente alle autorità di esecuzione competenti in FR (il Commissaire che ha sostituito CP_2
la figura dell' per dare avvio alla procedura di paiement direct (pagamento diretto), che Controparte_3
11 può essere attivata non appena si verifica il mancato pagamento anche di una sola mensilità dell'assegno.
6) Sulle spese di lite
La regolamentazione delle spese di lite segue la prevalente soccombenza del resistente. Le spese di lite sono liquidate come da dispositivo, in considerazione dell'entità dell'attività – istruttoria e defensionale
– svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di a parziale modifica del decreto del Parte_1 Controparte_1
Tribunale di Treviso dell'11.5.2021, così provvede:
1) affida in via esclusiva il minore alla madre, confermando la collocazione prevalente e la Persona_1
residenza anagrafica presso la stessa;
2) dispone che tutte le decisioni di maggior interesse per il minore, relative all'istruzione, educazione, salute, scelta della residenza abituale, nonché relative alla straordinaria amministrazione, siano adottate dalla sola madre senza il preventivo accordo del padre;
3) dispone che la regolamentazione dei turni di visita paterni avvenga secondo le modalità meglio descritte in narrativa;
4) a far data dalla domanda, pone a carico di a titolo di Controparte_1
contributo per il mantenimento del figlio minore, l'obbligo di versare a l'importo di € Parte_1
400,00 mensili, da corrispondersi alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat Foi;
5) conferma la ripartizione tra i genitori, in ragione del 50% ciascuno, delle spese straordinarie sostenute in favore del figlio, per la cui individuazione e regolamentazione si rimanda al Protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso;
12 6) rigetta la domanda di versamento diretto da parte del datore di lavoro formulata da , per Parte_1
le ragioni meglio esposte in narrativa;
7) condanna alla rifusione, in favore di , delle spese Controparte_1 Parte_1
processuali, che liquida in complessivi € 4.000,00, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA se dovuti per legge.
Così deciso in Treviso nella camera di conSIlio del 15.7.2025
Il Presidente dott. Deli Luca
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero
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