Sentenza 20 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 20/05/2025, n. 1372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1372 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
1
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Laura Romeo,
all'udienza del 20 maggio 2025 ha pronunziato – mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione - la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 1073/2025 R.G. e vertente
TRA
, , nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in frazione Rimiti n.22, rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Sfravara, giusta procura in atti. RICORRENTE
CONTRO
OP
[...]
, C.F. , in persona del legale
[...] P.IVA_1
rappresentante pro tempore, TE
, C.F. in persona del legale rappresentante
[...] P.IVA_2 pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato.
RESISTENTI
OGGETTO: contratti a termine operai forestali a tempo determinato.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 28.2.2025 premetteva di lavorare in favore Parte_1
delle Amministrazioni resistenti da oltre 30 anni, come operaio a tempo determinato (OTD) con inquadramento di operaio qualificato (liv. 2 °), percependo la retribuzione prevista dal CCNL di categoria che, come risulta dalle buste paga in atti, la paga giornaliera era pari a € 69,680, con la conseguenza che la retribuzione mensile era pari a € 1.811,68.
Evidenziava che, se da un lato l'inserimento nelle graduatorie previste dalla legge garantiva la possibilità di prestare un numero prestabilito di giornate di lavorative a tempo determinato
(101/151) ogni anno in favore della , dall'altro lato, nei fatti, ogni lavoratore TE doveva rimanere costantemente a disposizione dell'Amministrazione, in attesa che essa decidesse di avviarlo al lavoro, non essendo fissate a priori né la data di inizio né quella di fine della prestazione lavorativa. Sottolineava che, in sostanza, ella ricorrente veniva assunta e poi licenziata anno dopo anno (e ciò per un periodo ben superiore a 36 mesi), senza che il suo rapporto di lavoro fosse mai trasformato a tempo indeterminato.
Evidenziava, quindi, l'illegittimità della reiterazione dei termini apposti ai contratti a tempo determinato, considerando, inoltre, che non era stata assunta per far fronte a esigenze straordinarie e/o temporanee dell'amministrazione, bensì per svolgere mansioni connesse a funzioni proprie e stabili dell'assessorato, quali la difesa, la conservazione e lo sviluppo dell'ambiente del suolo e del patrimonio boschivo. Deduceva che, secondo il più recente orientamento giurisprudenziale, al lavoratore assunto dalla Pubblica Amministrazione in violazione dell'art. 5, comma 4 bis del D.lgs. n. 368/2001, spetta il diritto al riconoscimento di un'indennità a titolo di risarcimento danno, nella misura direttamente prevista dalla legge.
Richiamando, a supporto della propria posizione processuale, pronunce della Corte di
Cassazione, rivendicava la corresponsione di un'indennità risarcitoria tesa a compensare l'abuso della sistematica reiterazione di contratti a tempo determinato ben oltre i termini consentiti dalle leggi vigenti.
Sottolineava che, ai fini della determinazione dell'indennizzo, considerando l'attività lavorativa prestata, si doveva prendere come riferimento l'ultima retribuzione percepita. Evidenziava che la misura dell'indennizzo poteva essere determinata nella sua massima misura prevista dalla norma, dato che la reiterazione dei contratti a termine si era protratta per oltre un trentennio, includendo certamente tutti gli anni successivi al 2001. 3
Chiedeva di ritenere e dichiarare l'illegittimità dei termini apposti ai contratti a tempo determinato stipulati dalle Amministrazioni resistenti avendo ella ricorrente prestato attività lavorativa in forza di ripetute proroghe di contratti a termine per un periodo superiore ai 36 mesi;
chiedeva altresì di ritenere e dichiarare che l'ultima retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del TFR e da prendere come base per il calcolo dell'indennizzo era pari a €
1.811,68, o al maggiore o minore importo che dovesse essere riconosciuto, e, per l'effetto, condannare le amministrazioni resistenti al pagamento in suo favore di una indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, oltre interessi e rivalutazione monetaria se dovuta dalla data della domanda;
in subordine, nell'ipotesi in cui nelle more del presente giudizio ella ricorrente fosse assunta a svolgere attività lavorativa a tempo indeterminato, condannare le parti resistenti, singolarmente e/o in solido a rifondergli a titolo di risarcimento del danno provato, un importo pari a quanto ella, nel quinquennio precedente alla notifica del presente ricorso, avrebbe contrattualmente percepito mensilmente come operaio a tempo indeterminato (OTI) nei mesi in cui non ha prestato attività lavorativa come operaio a tempo determinato (OTD), il tutto oltre agli interessi dalla data della domanda sino all'effettivo soddisfo, con vittoria di spese e compensi difensivi da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
2.- Con memoria depositata in data 7.5.2025 si costituivano in giudizio l'
[...]
e l' OP [...]
, contestando il ricorso perché infondato in TE
fatto e in diritto.
Assumevano che il carattere stagionale dell'attività prestata dagli operatori forestali impediva di applicare ai contratti stagionali la tutela comunitaria prevista per l'abusiva reiterazione dei contratti a termine. Deducevano che i contratti stagionali potevano avere un termine senza alcun limite o intervallo temporale, a prescindere da limitazioni percentuali rapportate alla totalità dei lavoratori a termine e che la reiterazione dei contratti e l'apposizione ad essi dei termini erano pienamente legittimi in quanto disciplinati dalla L.R. n. 16/1996 e poiché trattavasi di fattispecie esclusa dall'applicazione della tutela comunitaria contro il lavoro precario. Assumevano altresì che la domanda risarcitoria non era meritevole di accoglimento in quanto la ricorrente aveva omesso di dimostrare la sussistenza di una condotta illecita ovvero la violazione della normativa sui contratti a termine. 4
Concludevano per il rigetto del ricorso. Spese vinte.
3.- All'udienza del 20.5.2025, in esito alla discussione orale, la causa veniva decisa.
4.- Ai fini della decisione della controversia, giova richiamare, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., l'orientamento già espresso da questo ufficio in altri procedimenti analoghi (cfr. sentenza n. 84/2023) che ha preso le mosse dalla corretta individuazione della natura giuridica dei dedotti rapporti di lavoro.
Tra le disposizioni che disciplinano la materia viene, anzitutto, in rilievo la L.R. n. 66/1981
(“Disposizioni per l'assunzione dei lavoratori da parte degli Controparte_3
e dell' ”) secondo cui la Regione Sicilia,
[...] Controparte_4
per il triennio 1981-1983, anche in relazione al programma di interventi straordinari di difesa e conservazione del suolo di cui all'art. 10 della L.R. n. 84/1980 (“a) opere di difesa e conservazione del suolo a presidio di grandi invasi;
b) interventi di tipo conservativo del patrimonio boschivo esistente e demanializzazione terreni;
c) organici interventi sistematori nei bacini idrografici che presentano accentuati fenomeni di dissesto;
d) interventi per la formazione ed il miglioramento di prati e pascoli su terreni appartenenti al demanio della
Regione e dei comuni, o su terreni di proprietà privata da espropriare, sempre che la loro demanializzazione risulti finalizzata all'affrancazione di boschi d'interesse naturalistico dal pascolo;
e) interventi per la difesa dei boschi dagli incendi;
f) interventi volti ad assicurare la gestione e lo sviluppo dei vivai forestali”), nonché per le esigenze di carattere permanente relative all'esecuzione dei lavori da parte degli ispettori ripartimentali delle foreste e dell'azienda forestale demaniale della regione, doveva provvedere ad assumere, con contratti di lavoro a tempo indeterminato, gli operai forestali che nell'ultimo triennio antecedente all'entrata in vigore della legge avessero prestato la propria opera alle dipendenze dell'Amministrazione con una prestazione complessivamente non inferiore alle 500 giornate lavorative, nonché ad assicurare agli operai assunti a tempo determinato le seguenti garanzie occupazionali: “- giornate 51 annue, agli operai che nel triennio 1978-80 abbiano effettuato, almeno in un anno, una prestazione non inferiore a 25 giornate ai fini previdenziali;
- giornate
101 annue, agli operai che nel predetto triennio abbiano effettuato, almeno in un anno, una prestazione non inferiore a 100 giornate ai fini previdenziali;
- giornate 151 annue, agli operai che nel predetto triennio abbiano effettuato, almeno in un anno, una prestazione non inferiore
a 150 giornate ai fini previdenziali”. 5
La possibilità di costituire rapporti di lavoro a tempo determinato era stata dunque espressamente prevista per le medesime esigenze, anche di carattere straordinario, normativamente individuate ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato.
Ciò trova conferma nel disposto dell'art. 15 della L.R. n. 52/1984, a norma del quale “per le esigenze di carattere permanente connesse all'esecuzione dei lavori condotti in amministrazione diretta, l' e gli Controparte_5
continuano ad avvalersi degli operai assunti con Controparte_3
rapporti di lavoro a tempo determinato, ai sensi degli articoli 1 e 10 della legge regionale 18 aprile 1981 n. 66, a condizione che gli stessi non abbiano ancora maturato il diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianità”.
L'art. 56 della L.R. n. 16/1996 dispone che “
1. Per le esigenze di difesa e conservazione del patrimonio boschivo e delle aree protette dagli incendi l'Amministrazione forestale si avvale, in ciascun distretto, di contingenti di operai ai quali viene attribuita una garanzia di fascia occupazionale per centouno giornate lavorative ai fini previdenziali.
2. Gli operai addetti alle attività antincendio sono assunti con rapporto di lavoro a tempo determinato con avviamenti programmati, di norma, dal 15 maggio e dal 15 giugno di ciascun anno (…) 6. Il reclutamento degli addetti alle squadre antincendio di pronto intervento è effettuato presso gli Uffici di collocamento dei comuni i cui territori boscati ricadono nel distretto forestale”.
Quanto allo stato giuridico degli operai forestali, l'art. 8 della L.R. n. 66/1981 dispone che ad essi si applichi “il trattamento economico e normativo previsto dal contratto collettivo nazionale 3 maggio 1979 per gli operai avventizi addetti ai lavori di sistemazione idraulico- forestale ed idraulico-agrario eseguiti in amministrazione diretta dai consorzi di bonifica” al cui recepimento provvede l'Assessore Regionale per l'Agricoltura con proprio decreto entro trenta giorni dalla sottoscrizione, “nonché dal relativo contratto integrativo regionale stipulato in Palermo l'11 gennaio 1980 e successive modificazioni”.
Ebbene, sulla base della natura privatistica di tali contratti, nonché delle modalità di assunzione e della stagionalità dell'impiego, la giurisprudenza, con consolidato orientamento condiviso da questo Tribunale in precedenti pronunce relative a fattispecie di identico tenore, ha escluso per lungo tempo la qualificazione degli operai forestali come dipendenti pubblici, ritenendo tali rapporti assimilabili al lavoro agricolo, nel quale l'assunzione a tempo determinato rappresenta la regola, con espressa esenzione dall'applicazione del d.lgs. n. 368/2001. 6
Tale orientamento va tuttavia rivisto alla luce dei più recenti arresti della Corte di Cassazione
(v. Cass. n. 21007/2023, n. 3805/2019, n. 9786/2020) secondo cui i rapporti di lavoro degli operai forestali devono essere invece inquadrati nello schema del lavoro pubblico, in considerazione della natura di ente pubblico non economico del datore di lavoro e dell'inerenza del rapporto ai fini istituzionali dell'ente, senza che assumano rilievo a tali fini elementi estrinseci o formali, quali l'assunzione dei lavoratori in qualità di “operai agricoli”.
Giova sul punto richiamare la pronuncia della Corte di Cassazione n. 12242/2012 la quale, escludendo la natura di imprenditori agricoli in riferimento agli enti pubblici economici come i consorzi di bonifica i quali perseguono fini economici non solamente agricoli, anche se con attività in parte strumentali all'agricoltura, aveva già precisato che ai rapporti di lavoro dei dipendenti si applica la disciplina sui contratti a termine e, in particolare, la regola sull'onere di specificazione delle ragioni giustificatrici dell'apposizione del termine (art. 1 d.lgs. n. 368/2001 ratione temporis applicabile) - senza che osti la disposizione che esclude dall'applicazione della disciplina stessa i rapporti instaurati dai “datori di lavoro dell'agricoltura” (in senso conforme v. Cass. 29061/2017); tale principio non può dunque che valere anche per gli enti pubblici non economici, quale un ente locale.
Va peraltro ribadito che ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro è determinante l'inserimento del prestatore in posizione di subordinazione e con carattere di continuità nell'ambito dell'organizzazione della Pubblica Amministrazione, senza che rilevi l'assoggettamento alla disciplina sostanziale dettata da un contratto collettivo di diritto privato
(e alla conseguente disciplina previdenziale).
Nella specie, dalla documentazione in atti risulta che la ricorrente ha lavorato alle dipendenze della , dal 1996 a ottobre 2024 presso l'Assessorato Regionale Siciliano TE
Agricoltura, Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, in forza di ripetuti rapporti di lavoro a termine.
Il rapporto di lavoro intercorso tra l'istante e il suddetto Assessorato rientra nell'ambito del pubblico impiego e soggiace, dunque, alla disciplina di cui all'art. 36 d.lgs. n. 165/2001, cui non è di ostacolo la natura della Sicilia di regione ad autonomia differenziata (ai sensi dell'art. 116 Cost., comma 1, come sostituito dalla L. Cost. n. 3/2001, art. 2).
Costituisce, infatti, indirizzo costante della Corte Costituzionale quello secondo cui “per effetto dell'intervenuta privatizzazione del rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, che interessa, altresì, il personale delle Regioni, la materia è riconducibile 7
all'ordinamento civile che l'art. 117 Cost., comma 2, lett. l), riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Il legislatore nazionale, quindi, ben può intervenire a conformare gli istituti del rapporto di impiego attraverso norme che si impongono all'autonomia privata con il carattere dell'inderogabilità, anche in relazione ai rapporti di impiego dei dipendenti delle
Regioni” (v. Corte Cost. nn. 19/2013, 286/2013, 211/2014); alla stregua di tali considerazioni, la disciplina del rapporto di lavoro pubblico privatizzato vincola anche i rapporti alle dipendenze degli enti regionali ad autonomia differenziata, sicché il legislatore può intervenire per conformarne gli istituti, imponendosi all'autonomia privata con carattere di inderogabilità.
Giova rilevare che il rapporto a termine oggetto di causa trova fonte in un contratto che non è stato stipulato ai sensi del d.lgs. n. 368/2001, ma sulla base di norme della Legge Regionale
Siciliana n. 16 del 1996, ovvero con formalità e modalità del tutto estranee alle previsioni del d.lgs. 368/2001 e della Direttiva CE n. 70 del 1999, posto che l'art. 1 del d.lgs. n. 368 del 2001 imponeva la forma scritta per la valida pattuizione dell'assunzione a termine, con indicazione specifica della causale. Tale norma risponde, nel diritto interno, all'esigenza antiabusiva di cui all'art. 5 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/79/CE, con particolare riferimento all'assicurazione di regole di salvaguardia, tra cui quella della fissazione di “ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo dei suddetti contratti o rapporti” (art. 5, lett. a) e/o della
“durata massima totale” (art. 5 lett. b). Del resto, la previsione della forma scritta risponde a tale esigenza pur nel diverso sistema che ha caratterizzato successivamente il contratto a tempo determinato;
ed invero, seppure la causalità sia in tutto o in parte venuta meno (d.l. n. 34 del
2014 conv. con mod. in L. n. 34/2014; art. 19 d.lgs. n. 81 del 2015, nelle diverse formulazioni succedutesi), il requisito formale continua ad assicurare certezza, quanto meno rispetto all'assetto temporale, così contribuendo a garantire il controllo sulle regole dettate dal diritto interno al fine di contrastare la reiterazione indiscriminata di rapporti a termine. L'inosservanza della regola interna sulla pattuizione per iscritto, a prescindere dal fatto che il contratto sia anche nullo per difetto della forma propria dei contratti con la Pubblica Amministrazione, si riverbera quindi nell'elusione di una norma finalizzata a dare attuazione alle regole antiabusive di cui alla direttiva;
motivo per cui le reiterate assunzioni a tempo determinato, seppur avvenute in assenza di un contratto scritto, devono considerarsi illegittime. Ed invero, è dalla violazione del citato
Accordo quadro che discende il riconoscimento del cd. danno comunitario in presenza della illegittima reiterazione dei contratti a termine (Cass., Sez. Un., n. 5076 del 2016). Del resto,
l'Accordo quadro allegato, come parte integrante, alla Direttiva 1999/70/CE, indica, alla clausola n. 1, l'obiettivo di prevenire gli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di 8
“contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato”, manifestando chiaramente l'intenzione di prevedere una tutela del rapporto di lavoro, anche a prescindere dalla disciplina del contratto in quanto tale. Tra l'altro, considerando che l'agevolazione probatoria ai fini del risarcimento del danno comunitario, in caso di abusiva reiterazione di rapporti a termine da parte della Pubblica
Amministrazione, è posta proprio a presidio del principio di effettività della tutela dei lavoratori precari nell'ambito del lavoro pubblico, sarebbe in contraddizione con tale principio farla venire meno in conseguenza di un vizio formale nella stipulazione del contratto. Ne consegue che la tutela agevolata del lavoratore, sul piano probatorio ai fini del risarcimento del danno, in caso di abusiva reiterazione di rapporti a termine da parte della Pubblica Amministrazione, per essere conforme ai vincoli derivanti dal diritto dell'Unione europea, non può venire meno a causa della nullità dei contratti determinata dalla mancanza di forma scritta (cfr. da ultimo Cass. sez. lav. 14.2.2024 n. 4075; in senso conforme Cass. n. 41464/2021; Cass. n. 10157/2019; Cass. n.
10951/2018; Cass. n. 37741/2022). In definitiva, la tutela del lavoratore precario nell'ambito del lavoro pubblico contrattualizzato ed, in particolare, l'esonero dall'onere probatorio del danno e del nesso causale nella misura e nei limiti di cui all'art. 32, comma 5, della legge n.
183 del 2010 – non vengono meno nel caso in cui i contratti di lavoro a termine siano nulli per mancanza di forma scritta ai sensi degli artt. 16 e 17 del R.D. n. 2440 del 1923, in quanto in mancanza di forma scritta si realizza anche la violazione delle norme sulla specificazione della causale o di certezza dell'assetto temporale del lavoro a termine che sono funzionali, nel diritto interno, all'esigenza antiabusiva di cui all'art. 5 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva
1999/79/CE (cfr. Cass. Sez. Un. n. 5072/2016).
Nel caso in esame si rileva un'abusiva reiterazione di rapporti di lavoro a termine. Va sul punto precisato che non sono rilevanti le assunzioni a tempo determinato perfezionatesi prima del 10 luglio 2001, termine previsto dall'art. 2 della Direttiva 1999/70/CE per l'adozione da parte degli stati membri delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla stessa (v. Trib. Ragusa n. 1097/2020) - con intervalli tra un'assunzione e l'altra, comunque, inferiori ad un anno e in assenza di “comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo ed eccezionale” (art. 36, comma 2, d.lgs n. 165/2001).
Pertanto, alla luce delle superiori argomentazioni, nella fattispecie, ai fini del risarcimento del danno subito dalla ricorrente, rilevano solo le assunzioni poste in essere dall'
[...]
, OP
in quanto successive al 2001. 9
La Corte di Giustizia ha infatti specificato che “il rinnovo di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato al fine di soddisfare esigenze che, di fatto, hanno un carattere non già provvisorio, ma, al contrario, permanente e durevole, non è giustificato ai sensi della clausola
5, punto 1, lettera a), dell'accordo quadro. Infatti, un utilizzo siffatto dei contratti o dei rapporti di lavoro a tempo determinato è direttamente in contrasto con la premessa sulla quale si fonda tale accordo quadro, vale a dire il fatto che i contratti di lavoro a tempo indeterminato costituiscono la forma comune dei rapporti di lavoro” (v. Corte di Giustizia 3 giugno 2021, causa C-726/2019).
5.- Alla ricorrente spetta, dunque, il risarcimento del danno derivante dall'illegittima precarizzazione del rapporto di impiego, con esonero dal relativo onere probatorio – trattasi di danno presunto, qualificabile come “danno comunitario” avente ad oggetto non già la nullità del termine dei singoli contratti, bensì la loro abusiva reiterazione;
“in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE sentenza 7 maggio 2018, in C-
494/16, tale indennità va liquidata una sola volta e non in riferimento ad ogni contratto di cui venga accertata l'illegittimità” (v. Cass. n. 15595/2022, conforme a Cass. sez. un. n.
5072/2016).
La sua concreta quantificazione (compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, ai sensi dell'art. 32, comma 5, legge n. 183/2010) deve essere condotta secondo i criteri enunciati dall'art. 8 legge n. 604/1966, rappresentati dal numero dei dipendenti, dalle dimensioni dell'impresa (criteri qui sostanzialmente irrilevanti, trattandosi di ente pubblico), dall'anzianità di servizio del prestatore di lavoro, dal comportamento e dalle condizioni delle parti (vale a dire la durata dei vari contratti, il numero di assunzione a termine, l'intervallo tra uno e l'altro).
Tenuto conto delle circostanze caratterizzanti la fattispecie in esame, risulta ragionevole rapportare la somma del risarcimento dovuto a dieci mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita allo scadere dell'ultimo incarico utile per il calcolo del TFR (come correttamente indicata dal ricorrente nel preverbale e nel corso della discussione orale, rimasta esente d specifica contestazione), oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo, senza cumulo con la rivalutazione monetaria in applicazione dell'art. 22, comma 36, legge n. 724/1994 applicabile anche ai crediti risarcitori (v. Cass. n. 13624/2020).
Non trovano applicazione i criteri risarcitori di cui al D.L. n. 131/2024, convertito in legge n.
166/2024, in quanto parte ricorrente non ha dedotto né tantomeno dimostrato il maggior danno 10
subito cui è subordinato ope legis il riconoscimento di un numero di mensilità superiore a dodici.
6.- Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in favore della ricorrente, ponendosi a carico dell' OP
come da dispositivo ex D.M. n.55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, tenuto
[...]
conto della natura e del valore della controversia ed applicando i valori tariffari minimi in considerazione della semplicità delle questioni trattate, della serialità del contenzioso e della limitata attività processuale svolta. Di esse va concessa la chiesta distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore anticipatario avv. Fabio Sfravara, sussistendo le dichiarazioni di rito.
L'esito della lite e le ragioni della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di giudizio nei confronti dell' TE
.
[...]
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulle domande proposte da con ricorso Parte_1
depositato in data 28.2.2025 nei confronti di
[...]
OP
e
[...] TE
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, disattesa
[...]
ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
-dichiara l'illegittimità della reiterazione dei rapporti a termine stipulati tra l'
[...]
OP
e nel periodo compreso tra il 2001 e il 2024;
[...] Parte_1
-per l'effetto, condanna l' OP
a pagare alla ricorrente, a titolo
[...] risarcitorio, dieci mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto utile per il calcolo del t.f.r. pari ad euro 1.367,21, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo senza cumulo con la rivalutazione monetaria;
-condanna altresì l' OP
al pagamento delle spese del
[...]
giudizio, che liquida in euro 4.628,50 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e spese 11
generali e che distrae ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario avv. Fabio
SFRAVARA;
-compensa le spese di giudizio nei confronti dell'
[...]
. TE
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di Sua competenza.
Messina, lì 20 maggio 2025 Il Giudice del Lavoro
Laura Romeo