TRIB
Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/11/2025, n. 16008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16008 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 43804/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.43804/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._1
05.10.1976, rappresentata e difesa dall'avv. Luciano Natale Vinci, con elezione di domicilio presso il difensore (Pec: ; Email_1
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato a [...] il [...], Controparte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Chiara Ziliani e avv. Marco Straccia, con elezione di domicilio presso i difensori (Pec: – Email_2
); Email_3
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: modifica della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 23.10.2024 , premesso che Controparte_1 dalla relazione intrapresa con erano nate le figlie Controparte_2 Per_1
1 (Roma, 17.01.2014) e (Roma, 04.01.2019), riconosciute da entrambi i Per_2 genitori, adiva l'intestato Tribunale al fine di ivi sentire regolamentare le condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento delle minori. In particolare, chiedeva disporre l'affidamento condiviso delle figlie ad entrambi i genitori con prevalente collocazione presso la madre e conseguente assegnazione alla stessa della casa familiare, la regolamentazione della frequentazione padre/figlie, nonché stabilire a carico del resistente il versamento dell'assegno mensile pari ad euro 600,00, oltre al 50%, delle spese straordinarie.
, nel costituirsi in giudizio, contestava tutto quanto ex adverso Controparte_2 dedotto e chiedeva determinare in euro 400,00 il contributo al mantenimento delle figlie oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 22.09.2025 comparivano le parti dinanzi al GD, il quale, verificata la possibilità di un bonario componimento, concedeva termine alle parti per il deposito di un eventuale accordo, riservando all'esito le determinazioni di cui all'art. 473 bis .22 c.p.c.. Con accordo sottoscritto dalle parti depositato in data
30.09.2025 le parti chiedevano pertanto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) Le figlie minori e rimangono affidate, in via condivisa, ad Per_1 Per_2 entrambi i genitori, con prevalente collocazione delle stesse presso la madre e conseguente assegnazione, in favore della medesima, dell'immobile costituente la casa familiare, sito in Roma (RM) alla Via Carezzano, n. 156, da cui il signor dovrà conseguentemente allontanarsi entro e non oltre la data del 31 CP_2 ottobre 2025 portando con sé i suoi effetti personali. I costi relativi alle utenze, maturati sino alla data del 31 ottobre 2025, saranno interamente a carico del signor così come eventuali costi condominiali di natura ordinaria. 2) In CP_2 applicazione del regime di affidamento condiviso, così come previsto dall'articolo
337 ter c.c., le decisioni di maggiore interesse per le minori, relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla residenza abituale delle medesime, saranno assunte di comune accordo tra i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle stesse. Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata separatamente in relazione ai rispettivi tempi di permanenza, pur sempre, comunque, nel rispetto del condiviso
2 progetto educativo. 3) Il padre, genitore non collocatario, potrà vedere e tenere con sé le minori secondo il seguente calendario: a fine settimana alternati, dalle ore 16:00 del venerdì pomeriggio sino alle ore 20:00 della domenica immediatamente successiva;
nelle settimane in cui il weekend è di spettanza paterna, due pomeriggi infrasettimanali, segnatamente il lunedì ed il mercoledì, dalle ore 16:00 alle ore 20:00; nelle settimane in cui il weekend è di spettanza materna, due pomeriggi infrasettimanali, segnatamente il martedì ed il giovedì, dalle ore 16:00 alle ore 20:00. Durante le vacanze natalizie, 7 giorni consecutivi. in periodo dal 23 al 30 dicembre, ovvero in periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio alternando, di anno in anno con la madre, il giorno di Natale e il giorno di
Capodanno; durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, ciascun genitore avrà il diritto di tenere con sé le minori dal Giovedì Santo alle ore 16:00 sino alle ore
20:00 del Lunedì dell'Angelo; durante le vacanze estive, ferma la frequentazione ordinaria, ciascun genitore avrà il diritto di trascorrere con le minori un periodo di quindici giorni consecutivi, con sospensione del diritto - dovere di frequentazione dell'altro; indipendentemente dalle regole di frequentazione sopra individuate, le minori trascorreranno sempre con la madre il giorno del compleanno della stessa e il giorno della festa della mamma e sempre con il padre il giorno del compleanno dello stesso e il giorno della festa del papà. 4) Il signor corrisponderà alla signora a titolo di concorso nel mantenimento CP_2 CP_1 delle figlie minori, una somma di denaro mensile pari ad Euro 450,00 già a decorrere dal mese di ottobre 2025. Detta somma, da versarsi entro e non oltre il giorno 28 di ogni mese, verrà rivalutata ogni anno in relazione alla svalutazione intervenuta nell'anno precedente in base agli indici ISTAT. 5) I genitori, inoltre, concorreranno nella misura del 50% pro capite al pagamento delle spese di natura straordinaria, così come disciplinate dal Protocollo adottato in materia dal
Tribunale di Roma, i cui contenuti, con la sottoscrizione in calce, dichiarano di conoscere. 6) Il padre, quale ulteriore forma di contribuzione per il mantenimento delle minori, acconsente che la madre percepisca, in via esclusiva e nella sua interezza, la somma complessivamente destinata al nucleo familiare a titolo di assegno unico universale. 7) Le parti si impegnano a prestare reciprocamente il consenso al rilascio del passaporto individuale e la carta di identità valida per l'espatrio, per sé e per le figlie minori, secondo la normativa vigente”.
3 Nulla osta all'accoglimento delle condizioni di affidamento e mantenimento formulate dalle parti.
In vista dell'accordo delle parti le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. r.g.
43804/2024:
- dispone in ordine alle condizioni di affidamento e mantenimento delle minori in conformità a quanto indicato dalle parti nell'accordo congiunto integralmente riportato in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Roma, 29.10.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.43804/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._1
05.10.1976, rappresentata e difesa dall'avv. Luciano Natale Vinci, con elezione di domicilio presso il difensore (Pec: ; Email_1
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato a [...] il [...], Controparte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Chiara Ziliani e avv. Marco Straccia, con elezione di domicilio presso i difensori (Pec: – Email_2
); Email_3
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: modifica della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 23.10.2024 , premesso che Controparte_1 dalla relazione intrapresa con erano nate le figlie Controparte_2 Per_1
1 (Roma, 17.01.2014) e (Roma, 04.01.2019), riconosciute da entrambi i Per_2 genitori, adiva l'intestato Tribunale al fine di ivi sentire regolamentare le condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento delle minori. In particolare, chiedeva disporre l'affidamento condiviso delle figlie ad entrambi i genitori con prevalente collocazione presso la madre e conseguente assegnazione alla stessa della casa familiare, la regolamentazione della frequentazione padre/figlie, nonché stabilire a carico del resistente il versamento dell'assegno mensile pari ad euro 600,00, oltre al 50%, delle spese straordinarie.
, nel costituirsi in giudizio, contestava tutto quanto ex adverso Controparte_2 dedotto e chiedeva determinare in euro 400,00 il contributo al mantenimento delle figlie oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 22.09.2025 comparivano le parti dinanzi al GD, il quale, verificata la possibilità di un bonario componimento, concedeva termine alle parti per il deposito di un eventuale accordo, riservando all'esito le determinazioni di cui all'art. 473 bis .22 c.p.c.. Con accordo sottoscritto dalle parti depositato in data
30.09.2025 le parti chiedevano pertanto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) Le figlie minori e rimangono affidate, in via condivisa, ad Per_1 Per_2 entrambi i genitori, con prevalente collocazione delle stesse presso la madre e conseguente assegnazione, in favore della medesima, dell'immobile costituente la casa familiare, sito in Roma (RM) alla Via Carezzano, n. 156, da cui il signor dovrà conseguentemente allontanarsi entro e non oltre la data del 31 CP_2 ottobre 2025 portando con sé i suoi effetti personali. I costi relativi alle utenze, maturati sino alla data del 31 ottobre 2025, saranno interamente a carico del signor così come eventuali costi condominiali di natura ordinaria. 2) In CP_2 applicazione del regime di affidamento condiviso, così come previsto dall'articolo
337 ter c.c., le decisioni di maggiore interesse per le minori, relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla residenza abituale delle medesime, saranno assunte di comune accordo tra i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle stesse. Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata separatamente in relazione ai rispettivi tempi di permanenza, pur sempre, comunque, nel rispetto del condiviso
2 progetto educativo. 3) Il padre, genitore non collocatario, potrà vedere e tenere con sé le minori secondo il seguente calendario: a fine settimana alternati, dalle ore 16:00 del venerdì pomeriggio sino alle ore 20:00 della domenica immediatamente successiva;
nelle settimane in cui il weekend è di spettanza paterna, due pomeriggi infrasettimanali, segnatamente il lunedì ed il mercoledì, dalle ore 16:00 alle ore 20:00; nelle settimane in cui il weekend è di spettanza materna, due pomeriggi infrasettimanali, segnatamente il martedì ed il giovedì, dalle ore 16:00 alle ore 20:00. Durante le vacanze natalizie, 7 giorni consecutivi. in periodo dal 23 al 30 dicembre, ovvero in periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio alternando, di anno in anno con la madre, il giorno di Natale e il giorno di
Capodanno; durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, ciascun genitore avrà il diritto di tenere con sé le minori dal Giovedì Santo alle ore 16:00 sino alle ore
20:00 del Lunedì dell'Angelo; durante le vacanze estive, ferma la frequentazione ordinaria, ciascun genitore avrà il diritto di trascorrere con le minori un periodo di quindici giorni consecutivi, con sospensione del diritto - dovere di frequentazione dell'altro; indipendentemente dalle regole di frequentazione sopra individuate, le minori trascorreranno sempre con la madre il giorno del compleanno della stessa e il giorno della festa della mamma e sempre con il padre il giorno del compleanno dello stesso e il giorno della festa del papà. 4) Il signor corrisponderà alla signora a titolo di concorso nel mantenimento CP_2 CP_1 delle figlie minori, una somma di denaro mensile pari ad Euro 450,00 già a decorrere dal mese di ottobre 2025. Detta somma, da versarsi entro e non oltre il giorno 28 di ogni mese, verrà rivalutata ogni anno in relazione alla svalutazione intervenuta nell'anno precedente in base agli indici ISTAT. 5) I genitori, inoltre, concorreranno nella misura del 50% pro capite al pagamento delle spese di natura straordinaria, così come disciplinate dal Protocollo adottato in materia dal
Tribunale di Roma, i cui contenuti, con la sottoscrizione in calce, dichiarano di conoscere. 6) Il padre, quale ulteriore forma di contribuzione per il mantenimento delle minori, acconsente che la madre percepisca, in via esclusiva e nella sua interezza, la somma complessivamente destinata al nucleo familiare a titolo di assegno unico universale. 7) Le parti si impegnano a prestare reciprocamente il consenso al rilascio del passaporto individuale e la carta di identità valida per l'espatrio, per sé e per le figlie minori, secondo la normativa vigente”.
3 Nulla osta all'accoglimento delle condizioni di affidamento e mantenimento formulate dalle parti.
In vista dell'accordo delle parti le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. r.g.
43804/2024:
- dispone in ordine alle condizioni di affidamento e mantenimento delle minori in conformità a quanto indicato dalle parti nell'accordo congiunto integralmente riportato in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Roma, 29.10.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi
4