Articolo 300 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
Articolo 299Articolo 301
Versione
1 gennaio 1993
Art. 300.
(Organi di traino delle macchine operatrici ed accertamento della massa massima rimorchiabile)
1. Le macchine operatrici semoventi, qualora abilitate al traino, e le macchine operatrici trainate devono essere equipaggiate con idonei organi di traino secondo le prescrizioni dettate dal Ministro dei trasporti con proprio provvedimento. Con lo stesso decreto sono dettate le modalita' di accertamento della massa massima rimorchiabile.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1993
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