CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. XII, sentenza 02/02/2026, n. 396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 396 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 396/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 12, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CIRELLI GINO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3669/2025 depositato il 02/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Viale Vincenzo Lamberti Fabb.a/4 81100 Caserta CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 202500012644291000 BOLLO 2019
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Viale Vincenzo Lamberti Fabb.a/4 81100 Caserta CE Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 9641179804279 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 34/2026 depositato il
13/01/2026
Richieste delle parti:
Conclusioni per il ricorrente: annullamento dell'atto impugnato;
vittoria di spese di giudizio con distrazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 08/08/2025 Ricorrente_1 impugnava, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione e della regione Campania, la cartella di pagamento n. 028 2025 000126442 91 di euro 269,59, notificata in data 11/07/2025 per omesso versamento di tassa automobilistica, anno 2019, relativamente all'avviso di accertamento ivi indicato. Eccepiva: - l'omessa notifica di tale atto prodromico;
- la decadenza e l'intervenuta prescrizione.
Non si costituivano le parti convenute.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai sensi dell'art. 4, comma 1, D. Lgs., “Le corti di giustizia tributaria di primo grado sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori, degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che hanno sede nella loro circoscrizione. Se la controversia è proposta……..”
Per il successivo art. 5, commi 1 e 2 “La competenza delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado è inderogabile.
L'incompetenza della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado è rilevabile, anche d'ufficio, soltanto nel grado al quale il vizio si riferisce.” Nel caso di specie l'ente impositore chiamato in causa è la regione Campania, con sede nella circoscrizione della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli.
Va, pertanto, dichiarata l'incompetenza territoriale di questa Corte in favore di quella di primo grado di Napoli.
Nulla per le spese stante l'assenza di attività difensiva delle controparti.
La Corte
P.Q.M.
dichiara la propria incompetenza territoriale in favore della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di
Napoli. Assegna il termine di legge per la riassunzione della causa. Nulla per le spese.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 12, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CIRELLI GINO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3669/2025 depositato il 02/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Viale Vincenzo Lamberti Fabb.a/4 81100 Caserta CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 202500012644291000 BOLLO 2019
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Viale Vincenzo Lamberti Fabb.a/4 81100 Caserta CE Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 9641179804279 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 34/2026 depositato il
13/01/2026
Richieste delle parti:
Conclusioni per il ricorrente: annullamento dell'atto impugnato;
vittoria di spese di giudizio con distrazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 08/08/2025 Ricorrente_1 impugnava, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione e della regione Campania, la cartella di pagamento n. 028 2025 000126442 91 di euro 269,59, notificata in data 11/07/2025 per omesso versamento di tassa automobilistica, anno 2019, relativamente all'avviso di accertamento ivi indicato. Eccepiva: - l'omessa notifica di tale atto prodromico;
- la decadenza e l'intervenuta prescrizione.
Non si costituivano le parti convenute.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai sensi dell'art. 4, comma 1, D. Lgs., “Le corti di giustizia tributaria di primo grado sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori, degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che hanno sede nella loro circoscrizione. Se la controversia è proposta……..”
Per il successivo art. 5, commi 1 e 2 “La competenza delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado è inderogabile.
L'incompetenza della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado è rilevabile, anche d'ufficio, soltanto nel grado al quale il vizio si riferisce.” Nel caso di specie l'ente impositore chiamato in causa è la regione Campania, con sede nella circoscrizione della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli.
Va, pertanto, dichiarata l'incompetenza territoriale di questa Corte in favore di quella di primo grado di Napoli.
Nulla per le spese stante l'assenza di attività difensiva delle controparti.
La Corte
P.Q.M.
dichiara la propria incompetenza territoriale in favore della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di
Napoli. Assegna il termine di legge per la riassunzione della causa. Nulla per le spese.