Articolo 3 della Legge 10 maggio 1982, n. 271
Articolo 2Articolo 4
Versione
8 giugno 1982
Art. 3.
Nell'ambito dell'ufficio speciale liquidazione degli enti soppressi, istituito presso il Ministero del tesoro ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404 , verra' costituito, con provvedimento del Ministro del tesoro, nel quale dovranno essere specificati i livelli del personale prescelto, un gruppo operativo con il compito di curare i rapporti con l'Avvocatura generale dello Stato al fine specifico di fornire tutti gli elementi conoscitivi e documentali inerenti alla istruttoria degli affari contenziosi affidati alla competenza dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell' articolo 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168 , convertito con modificazioni nella legge 27 giugno 1981, n. 331 .
Ai fini della costituzione del gruppo operativo di cui al primo comma del presente articolo, e' disposta l'assegnazione temporanea, fino all'effettivo passaggio delle gestioni al Ministero del tesoro, di parte del personale gia' appartenente agli enti soppressi e attualmente in forza presso le amministrazioni regionali; la temporaneita' della assegnazione, disposta per un periodo non superiore al biennio e per i limitati fini di cui al primo comma del presente articolo, non pregiudica in alcun modo l'inquadramento di detto personale nei ruoli degli enti cui e' destinato.
Per l'accelerazione delle operazioni dell'ufficio speciale di liquidazione di cui al primo comma, in relazione al disposto del secondo e quinto comma dell'articolo 11 del decreto-legge 1 luglio 1980, n. 285 , convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1980, n. 441 , la ripartizione per funzione dei 98 posti di dirigenti superiori di cui al quadro I della tabella VII allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 , e' cosi' modificata:

consigliere ministeriale aggiunto e ispettore generale. . . . . n. 39 capo servizio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 10 direttore di ragioneria centrale. . . . . . . . . . . . . . . . n. 28 direttore di ragioneria regionale . . . . . . . . . . . . . . . n. 20 dirigente segreteria Ragioneria generale dello Stato . . . . . . n. 1 Totale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 98
I posti nella qualifica di dirigente generale di livello C della Ragioneria generale dello Stato con funzioni di ispettore generale capo, di cui al quadro H della tabella citata al precedente comma, sono determinati in numero di 7.
Entrata in vigore il 8 giugno 1982