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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 28/07/2025, n. 1126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1126 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Giudice del Lavoro
SENTENZA
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Claudia M. A. Catalano, esaminati gli atti inerenti alla causa di lavoro n. 3115/2019 R.G.C.L. promossa da , in proprio Parte_1
e nella qualità di l.r. della (rappr. e dif. dall'avv. V. Iozzia) contro Controparte_1
(rappr. e dif. dall'avv. M. Salvi), avente ad oggetto: Controparte_2
opposizone a diffida accertativa ex art. 12 del d. lgs. n. 124/2004; osserva
, in proprio e nella qualità di legale rappresentante di Parte_1 CP_1
propone opposizione all'atto di precetto notificatogli in data 14.12.2019 su
[...]
istanza di per il pagamento della complessiva somma di € Controparte_2
10.368,85 “di cui 10.040,55 per sorte capitale ed € 328,30 per competenze del presente atto di precetto”, e ciò per effetto della “in forza della «diffida accertativa per redditi patrimoniali n. 225/2016, scaturita da accertamento del
24.02.2016, impartita in data 02.05.2016 dall'Ispettorato del Lavoro di
Crotone, notificata con prot. n.3265 del 02.05.2016, ricevuta dalla datrice di lavoro in data 03.05.2016, con la quale è stata accertato che la Parte_2
… è debitrice del Sig. della complessiva somma pari ad € 13.177,66,
[...] CP_2 per retribuzione maturata nel mese di Gennaio 2016, nonché per XIII e XIV degli anni 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015”.
Al riguardo, espone: che l'ammontare della somma precettata porta in detrazione compensativa la somma di € 3.137,11 dovuta dall'intimante per le spese legali al cui rimborso egli è stato condannato in favore dell'odierna opponente in forza dell'ordinanza ex art.1, comma 50, legge 92/2012, pronunciata l'1.10.2019 dal Tribunale di Ragusa – Giudice del Lavoro, nel procedimento iscritto al n.2562/2016; che le somme di cui alla suddetta diffida accertativa non sono dovute perchè pagate o compensate con credito della datrice di lavoro per la ripetizione di indebito;
di avere già dedotto l'illegittimità ed l'infondatezza di tale “diffida accertativa” con la richiesta di conciliazione, ex art.12, II comma, D.lgs 124/2004 del 30 maggio 2016, con allegata la lettera del
13.04.2016 di specificazione del pagamento di € 4.366,30, intervenuto col bonifico di pari data;
di avere prodotto in sede ispettiva le buste paga relative all'intero rapporto di lavoro, dal 2011 al 2016; che il lavoratore, con la denuncia da egli inoltrata, ha lamentato soltanto la mancata corresponsione delle mensilità supplementari e della mensilità del gennaio 2016, con implicita ammissione della ricezione di ogni altro pagamento;
che, a seguito del mancato raggiungimento di un accordo conciliativo, la Controparte_3
di Crotone ha ritenuto non sussistenti i presupposti della compensazione
(giacchè tale forma di estinzione totale o parziale dell'obbligazione può avere luogo solo su specifica previsione legislativa o in sede giudiziale ovvero su base volontaria) e con provvedimento del 23.06.2016 ha disposto, “ai sensi e per gli effetti dell'art.12. comma 3, del Decreto Legislativo 23 aprile 2004, n. 124, che la diffida accertativa sopra indicata acquisti valore di accertamento tecnico, con efficacia di titolo esecutivo, nei limiti degli importi riconosciuti al lavoratore sopra indicato”; di avere peraltro medio tempore effettuato i pagamenti specificamente indicati nella lettera del 13.04.2016, vale a dire il suddetto bonifico di € 4.366,90 ed il pignoramento presso terzi di “Equitalia” ed il conseguente bonifico alla creditrice pignorante di € 485,14 del 12.04.2016; che la contestata diffida accertativa non tiene conto dalla prova documentale di tali bonifici;
che la diffida stessa, portata ad esecuzione per l'importo complessivo di € 13.113,70, riguarda esclusivamente le mensilità supplementari,
13^ e 14^, di tutto il periodo, dal 2011 al 2015, e la mensilità di gennaio 2016; che le mensilità supplementari dovute a decorrere dal marzo 2014 sono state corrisposte per quote mensili, unitamente alle singole retribuzioni, come evincibile dalle buste paga prodotte in giudizio (quali estratti del LUL relativi alla posizione del lavoratore); che le somme di cui alla diffida sono state calcolate al lordo di ritenute fiscali e contributive, invero regolarmente operate e tempestivamente versate, come provato dalla regolarità previdenziale attestata dal DU rilasciato dopo la interruzione del rapporto di lavoro dell'opposto e come dimostrato dalle certificazioni fiscali attestanti le ritenute operate dal datore di lavoro;
che il pagamento delle spettanze nette dovute implica anche il pagamento delle indennità di trasferta annotate nelle buste paga dall'inizio del rapporto di lavoro, nel 2011, alla fine, nel 2016, per l'ammontare complessivo di
€ 8.546,56; che tale importo è stato dedotto quale indebito e portato in compensazione;
che, difatti, le indennità di trasferta corrisposte non sarebbero state dovute essendo stato il ricorrente assunto per la sede di lavoro di IR
Marina (KR), ed avendo ivi svolto ogni attività lavorativa;
che l'indennità di trasferta era invece dovuta agli altri operai che saltuariamente si recavano nel cantiere di IR Marina;
che, a causa di un errore amministrativo-contabile degli uffici alcune trasferte, contabilizzate per la sede ed indennizzate Controparte_1
e/o indennizzabili agli altri, sono state indennizzate anche allo stesso , CP_2
lavoratore in sede, per l'importo considerevole di ben 8.546,56 euro in tutto il periodo lavorato;
che detto errore ha creato un indebito che il lavoratore avrebbe dovuto riconoscere con un semplice esame delle busta paga;
che, pertanto, dall'importo preteso dal lavoratore va detratta la suddetta somma di € 8.546,56, nonchè gli importi netti delle buste paga per le 13.me e 14.me pregresse dal 2011 al febbraio 2014 (computati a debito rispettivamente per € 2.112,00 e per €
2.190,00) e l'ammontare di € 485,14 versato ad Equitalia, creditore pignorante;
che il residuo debito, di € 4.366,30, è già stato corrisposto con il bonifico del
13.04.2016; che, ad esito di apposito ricorso alla Direzione Interregionale del
Lavoro – DIL – SUD16 che, tuttavia, detta Direzione non ha statuito alcunché nei 90 giorni assegnati dalla legge.
Svolte le superiori premesse, chiede che il giudice adito voglia “- In via preliminare, ex art. 615 c.p.c., sospendere l'efficacia esecutiva del titolo in forza del quale si è proceduto all'atto di precetto opposto;
- Nel merito, dichiarare la nullità e/o illegittimità dell'opposto atto di precetto per insussistenza del credito portato dal titolo esecutivo costituito dalla sopra richiamata “diffida accertativa” ex art. 12, D.Lgs 124/2004; - Con il favore delle spese e dei compensi difensivi.”.
eccepita preliminarmente la decadenza Controparte_2
dall'impugnativa giudiziale del titolo azionato, rileva: che gli emolumenti di cui alla diffida accertativa sono ratei di XIII e XIV mensilità che avrebbero dovuto essere corrisposti tra gli anni 2011 e 2016; che, trattandosi di retribuzione corrisposta in ritardo, le somme devono essere corrisposte al lordo;
che va dunque rigettato il rilievo per cui avrebbe dovuto versare solo il Controparte_1
netto di quanto accertato dalla DTL;
di non avere percepito indebitamente somme in eccesso rispetto al dovuto, dovendo ritenersi insussistente il controcredito eccepito in compensazione per l'importo di € 8.546,56; che le sole somme dovute (pari ad € 3.127,11), relative alle spese legali del Giudizio n.
2562/2016 R.G. Lav., sono state già decurtate dal complessivo importo preteso;
che non può del resto operarsi la compensazione tra un credito certo, liquido ed esigibile (come è quello portato da una diffida accertativa convalidata) con un controcredito presunto, contestato dal lavoratore, e mai accertato giudizialmente;
che, in realtà, “le somme indicate in busta paga come “trasferta Italia” non sono somme indebitamente corrisposte al lavoratore, bensì straordinari mascherati da “trasferte”, al solo fine di evitare il versamento della contribuzione di legge”; che il presunto errore contabile di ha Controparte_1
riguardato anche numerosi altri lavoratori;
che il presunto controcredito in questione è, oltre tutto, coperto in buona parte da prescrizione.
************
Come rilevato in premessa, la diffida accertativa in discorso, resa ai sensi dell'art. 12 del d. lgs. n. 124/2004, è stata emessa per il pagamento di complessivi € 13.177,66, a titolo di retribuzione maturata relativa al mese di gennaio 2016 e a titolo di tredicesima e di quattordicesima mensilità relative agli anni dal 2011 al 2015, detratta la somma di € 3.137,11, al pagamento della quale il lavoratore è stato condannato nell'ambito di separato giudizio.
Il credito fatto valere dal ammonta dunque ad € 10.040,55. CP_2
In sintesi, chiede procedersi all'accertamento negativo di Controparte_1
tale credito, rilevando: A) di avere versato al proprio ex dipendente l'importo €
4.366,30 tramite bonifico bancario;
B) di avere altresì provveduto, quale terzo pignorato, al versamento di € 485,14 in favore di Equitalia, creditrice del
; C) che l'odierno opposto ha indebitamente percepito la somma CP_2
complessiva di € 8.546,56; D) che le somme dovute a titolo di mensilità aggiuntive relative al periodo dal mese di marzo 2014 al mese di gennaio 2016 sono state corrisposte pro quota mensile;
E) che la somma indicata nella diffida in contestazione è stata calcolata al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, pur avendo essa opponente già provveduto al pagamento delle ritenute di legge.
Ciò posto, alcuna rilevanza assume anzitutto il dedotto pagamento di €
4.366,30 effettuato tramite bonifico bancario, avendo la società ricorrente espressamente imputato il pagamento stesso al saldo delle indennità di mancato preavviso e di fine rapporto (cfr. lettera prot. n. 68/2016 indirizzata a CP_2
), laddove la diffida accertativa in oggetto si fonda su causali di credito
[...]
del tutto differenti (mensilità aggiuntive e retribuzione riguardante il mese di gennaio 2016). Va poi disatteso il rilievo difensivo facente leva sull'invocato versamento delle mensilità aggiuntive tramite pagamento pro quota mensile, avendo parte ricorrente affidato la prova di tale presunto pagamento al contenuto delle buste paga indicate in ricorso, e dunque a documenti che – per com'è noto – non integrano di per sé prova dell'avvenuta corresponsione degli importi ivi indicati.
Analogamente infondato si rivela il motivo di ricorso facente leva sulla necessità di disporre il pagamento delle spettanze retribuzione al netto, piuttosto che al lordo delle ritenute di legge. In proposito, è noto che in tema di contributi previdenziali, in applicazione dell'art. 23 della l. n. 218 del 1952, il datore di lavoro che non abbia provveduto tempestivamente ad eseguire i versamenti dovuti resta obbligato in via esclusiva al loro pagamento anche per la quota a carico del lavoratore;
con la conseguenza che il credito retributivo di quest'ultimo va calcolato al lordo della quota contributiva originariamente a suo carico, che, divenuta parte della retribuzione dovuta, non deve essere detratta dal danno subito dal lavoratore per il mancato tempestivo adempimento del datore di lavoro, non essendone egli più il debitore. Nel caso concreto, parte opponente non ha adeguatamente dimostrato di avere tempestivamente provveduto al pagamento dei contributi relativi all'attività lavorativa resa dal nel CP_2
periodo in questione, atteso che nulla di specifico è dato evincere dalla dedotta regolarità previdenziale attestata dal DU (documento che non si riferisce specificamente alla posizione del lavoratore interessato e che comunque non attesta che il pagamento dei contributi in parola sia intervenuto tempestivamente). non può quindi operare alcuna trattenuta dei CP_1
contributi previdenziali posti dalla legge a carico della parte opposta (cfr. al riguardo, tra le numerose altre, Cass. ord. n. 18897 del 15/07/2019 ove si afferma che in materia di contributi previdenziali, quando il datore di lavoro corrisponde tempestivamente i crediti retributivi può legittimamente operare la trattenuta dei contributi da versare all'ente previdenziale, non può farlo, invece, in caso di intempestività, da valutarsi con riferimento al momento di maturazione dei crediti e non a quello di accertamento giudiziale degli stessi, sicchè in detta ipotesi il credito retributivo del lavoratore si estende automaticamente alla quota contributiva a suo carico), Giova evidenziare altresì che dovrebbe essere analogamente escluso il diritto di rivalsa dell'opponente con riferimento alle ritenute erariali, costituendo ius receptum il principio secondo il quale le ritenute fiscali non possono essere detratte dal debito per differenze retributive, in quanto la relativa determinazione riguarda il rapporto tributario tra contribuente ed erario, sì da doversi affermare che il pagamento delle ritenute stesse possa e debba aver luogo soltanto dopo che il lavoratore abbia effettivamente percepito il pagamento delle retribuzioni dovutegli.
Deve, per contro, ritenersi adeguatamente dimostrato (oltre che non contestato da parte resistente) il fatto che in qualità di terzo Controparte_1
pignorato, abbia provveduto al pagamento di € 485,14 in favore di Equitalia, creditrice procedente in danno del (cfr. all. 12 nel fascicolo della CP_2
società ricorrente).
Afferma poi la società ricorrente che il lavoratore avrebbe percepito a titolo di indennità di trasferta il complessivo ammontare di € 8.546,56, pur non ricorrendo il presupposto giustificativo per l'erogazione di tale emolumento
(vale a dire la trasferta stessa).
In proposito, è opportuno premettere che nella domanda di ripetizione dell'indebito oggettivo il creditore istante ha l'onere di provare i fatti costitutivi della sua pretesa e, quindi, sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi (ovvero il venir meno di questa).
Nella fattispecie concreta, a fronte della deduzione attrice secondo la quale avrebbe corrisposto a titolo di indennità di trasferta la Controparte_1
somma di cui sopra in favore del , al quale l'indennità stessa non CP_2
sarebbe spettata in ragione del luogo di espletamento della propria attività lavorativa, l'odierno opposto ha replicato di avere in realtà percepito detto emolumento per una causale diversa, vale a dire a titolo di compenso per il lavoro straordinario asseritamente svolto.
L'argomentazione difensiva addotta dal – da un lato – contiene CP_2
l'ammissione (tanto implicita quanto chiara) di non avere maturato il diritto a percepire l'indennità di cui trattasi e – dall'altro – è rimasta del tutto sprovvista di fondamento dimostrativo, non ricorrendo elementi di giudizio idonei a dimostrare l'asserito espletamento di attività lavorativa straordinaria per il quale sarebbe stata corrisposta una remunerazione formalmente denominata “indennità di trasferta”.
Deve, in conclusione, ritenersi che la somma in argomento sia stata indebitamente percepita dal lavoratore.
Quanto alla sollevata eccezione di prescrizione, atteso che il primo atto interruttivo del termine prescrizionale quinquennale è costituito dalla citata lettera prot. n. 68/2016 ricevuta dal in data 13 aprile 2016, la pretesa CP_2
restitutoria di cui si discute deve dichiararsi prescritta soltanto con riferimento alle mensilità antecedenti al 13 aprile 2011.
Alla stregua dei rilievi che precedono, previa riduzione al netto dei vari importi, va operata la compensazione tra la somma indicata in seno alla diffida accertativa opposta e gli importi sopra indicati (€ 485,14 ed € 8.546,56), esclusi i crediti coperti da prescrizione.
Le spese processuali, tenuto conto dell'esito del giudizio, vanno compensate.
p.q.m.
Il giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda difesa o eccezione, così decide: dichiara l'illegittimità dell'atto opposto;
dichiara che è tenuta al pagamento, in favore di Controparte_1 CP_2
, del complessivo importo di € 10.040,55 di cui alla diffida accertativa
[...]
oggetto del giudizio;
dichiara prescritta la pretesa di ad ottenere la restituzione delle Controparte_1
somme versate a a titolo di indennità di trasferta (come Controparte_2
evincibili dalle buste paga) fino al 13 aprile 2011; dichiara che ha percepito indebitamente le somme allo Controparte_2
stesso erogate a titolo di indennità di trasferta (come evincibili dalle buste paga) dal 13 aprile 2011 alla cessazione del rapporto;
dichiara che – previa riduzione al netto dei vari importi – dalla somma di €
10.368,85 dovuta da a vanno detratte le Controparte_1 Controparte_2
somme allo stesso versate a titolo di indennità di trasferta (come evincibili dalle buste paga) dal 13 aprile 2011 alla cessazione del rapporto nonché la somma di
€ 485,14; compensa tra le parti le spese processuali.
Ragusa, 28 luglio 2025.
Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Claudia M. A. Catalano)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Giudice del Lavoro
SENTENZA
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Claudia M. A. Catalano, esaminati gli atti inerenti alla causa di lavoro n. 3115/2019 R.G.C.L. promossa da , in proprio Parte_1
e nella qualità di l.r. della (rappr. e dif. dall'avv. V. Iozzia) contro Controparte_1
(rappr. e dif. dall'avv. M. Salvi), avente ad oggetto: Controparte_2
opposizone a diffida accertativa ex art. 12 del d. lgs. n. 124/2004; osserva
, in proprio e nella qualità di legale rappresentante di Parte_1 CP_1
propone opposizione all'atto di precetto notificatogli in data 14.12.2019 su
[...]
istanza di per il pagamento della complessiva somma di € Controparte_2
10.368,85 “di cui 10.040,55 per sorte capitale ed € 328,30 per competenze del presente atto di precetto”, e ciò per effetto della “in forza della «diffida accertativa per redditi patrimoniali n. 225/2016, scaturita da accertamento del
24.02.2016, impartita in data 02.05.2016 dall'Ispettorato del Lavoro di
Crotone, notificata con prot. n.3265 del 02.05.2016, ricevuta dalla datrice di lavoro in data 03.05.2016, con la quale è stata accertato che la Parte_2
… è debitrice del Sig. della complessiva somma pari ad € 13.177,66,
[...] CP_2 per retribuzione maturata nel mese di Gennaio 2016, nonché per XIII e XIV degli anni 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015”.
Al riguardo, espone: che l'ammontare della somma precettata porta in detrazione compensativa la somma di € 3.137,11 dovuta dall'intimante per le spese legali al cui rimborso egli è stato condannato in favore dell'odierna opponente in forza dell'ordinanza ex art.1, comma 50, legge 92/2012, pronunciata l'1.10.2019 dal Tribunale di Ragusa – Giudice del Lavoro, nel procedimento iscritto al n.2562/2016; che le somme di cui alla suddetta diffida accertativa non sono dovute perchè pagate o compensate con credito della datrice di lavoro per la ripetizione di indebito;
di avere già dedotto l'illegittimità ed l'infondatezza di tale “diffida accertativa” con la richiesta di conciliazione, ex art.12, II comma, D.lgs 124/2004 del 30 maggio 2016, con allegata la lettera del
13.04.2016 di specificazione del pagamento di € 4.366,30, intervenuto col bonifico di pari data;
di avere prodotto in sede ispettiva le buste paga relative all'intero rapporto di lavoro, dal 2011 al 2016; che il lavoratore, con la denuncia da egli inoltrata, ha lamentato soltanto la mancata corresponsione delle mensilità supplementari e della mensilità del gennaio 2016, con implicita ammissione della ricezione di ogni altro pagamento;
che, a seguito del mancato raggiungimento di un accordo conciliativo, la Controparte_3
di Crotone ha ritenuto non sussistenti i presupposti della compensazione
(giacchè tale forma di estinzione totale o parziale dell'obbligazione può avere luogo solo su specifica previsione legislativa o in sede giudiziale ovvero su base volontaria) e con provvedimento del 23.06.2016 ha disposto, “ai sensi e per gli effetti dell'art.12. comma 3, del Decreto Legislativo 23 aprile 2004, n. 124, che la diffida accertativa sopra indicata acquisti valore di accertamento tecnico, con efficacia di titolo esecutivo, nei limiti degli importi riconosciuti al lavoratore sopra indicato”; di avere peraltro medio tempore effettuato i pagamenti specificamente indicati nella lettera del 13.04.2016, vale a dire il suddetto bonifico di € 4.366,90 ed il pignoramento presso terzi di “Equitalia” ed il conseguente bonifico alla creditrice pignorante di € 485,14 del 12.04.2016; che la contestata diffida accertativa non tiene conto dalla prova documentale di tali bonifici;
che la diffida stessa, portata ad esecuzione per l'importo complessivo di € 13.113,70, riguarda esclusivamente le mensilità supplementari,
13^ e 14^, di tutto il periodo, dal 2011 al 2015, e la mensilità di gennaio 2016; che le mensilità supplementari dovute a decorrere dal marzo 2014 sono state corrisposte per quote mensili, unitamente alle singole retribuzioni, come evincibile dalle buste paga prodotte in giudizio (quali estratti del LUL relativi alla posizione del lavoratore); che le somme di cui alla diffida sono state calcolate al lordo di ritenute fiscali e contributive, invero regolarmente operate e tempestivamente versate, come provato dalla regolarità previdenziale attestata dal DU rilasciato dopo la interruzione del rapporto di lavoro dell'opposto e come dimostrato dalle certificazioni fiscali attestanti le ritenute operate dal datore di lavoro;
che il pagamento delle spettanze nette dovute implica anche il pagamento delle indennità di trasferta annotate nelle buste paga dall'inizio del rapporto di lavoro, nel 2011, alla fine, nel 2016, per l'ammontare complessivo di
€ 8.546,56; che tale importo è stato dedotto quale indebito e portato in compensazione;
che, difatti, le indennità di trasferta corrisposte non sarebbero state dovute essendo stato il ricorrente assunto per la sede di lavoro di IR
Marina (KR), ed avendo ivi svolto ogni attività lavorativa;
che l'indennità di trasferta era invece dovuta agli altri operai che saltuariamente si recavano nel cantiere di IR Marina;
che, a causa di un errore amministrativo-contabile degli uffici alcune trasferte, contabilizzate per la sede ed indennizzate Controparte_1
e/o indennizzabili agli altri, sono state indennizzate anche allo stesso , CP_2
lavoratore in sede, per l'importo considerevole di ben 8.546,56 euro in tutto il periodo lavorato;
che detto errore ha creato un indebito che il lavoratore avrebbe dovuto riconoscere con un semplice esame delle busta paga;
che, pertanto, dall'importo preteso dal lavoratore va detratta la suddetta somma di € 8.546,56, nonchè gli importi netti delle buste paga per le 13.me e 14.me pregresse dal 2011 al febbraio 2014 (computati a debito rispettivamente per € 2.112,00 e per €
2.190,00) e l'ammontare di € 485,14 versato ad Equitalia, creditore pignorante;
che il residuo debito, di € 4.366,30, è già stato corrisposto con il bonifico del
13.04.2016; che, ad esito di apposito ricorso alla Direzione Interregionale del
Lavoro – DIL – SUD16 che, tuttavia, detta Direzione non ha statuito alcunché nei 90 giorni assegnati dalla legge.
Svolte le superiori premesse, chiede che il giudice adito voglia “- In via preliminare, ex art. 615 c.p.c., sospendere l'efficacia esecutiva del titolo in forza del quale si è proceduto all'atto di precetto opposto;
- Nel merito, dichiarare la nullità e/o illegittimità dell'opposto atto di precetto per insussistenza del credito portato dal titolo esecutivo costituito dalla sopra richiamata “diffida accertativa” ex art. 12, D.Lgs 124/2004; - Con il favore delle spese e dei compensi difensivi.”.
eccepita preliminarmente la decadenza Controparte_2
dall'impugnativa giudiziale del titolo azionato, rileva: che gli emolumenti di cui alla diffida accertativa sono ratei di XIII e XIV mensilità che avrebbero dovuto essere corrisposti tra gli anni 2011 e 2016; che, trattandosi di retribuzione corrisposta in ritardo, le somme devono essere corrisposte al lordo;
che va dunque rigettato il rilievo per cui avrebbe dovuto versare solo il Controparte_1
netto di quanto accertato dalla DTL;
di non avere percepito indebitamente somme in eccesso rispetto al dovuto, dovendo ritenersi insussistente il controcredito eccepito in compensazione per l'importo di € 8.546,56; che le sole somme dovute (pari ad € 3.127,11), relative alle spese legali del Giudizio n.
2562/2016 R.G. Lav., sono state già decurtate dal complessivo importo preteso;
che non può del resto operarsi la compensazione tra un credito certo, liquido ed esigibile (come è quello portato da una diffida accertativa convalidata) con un controcredito presunto, contestato dal lavoratore, e mai accertato giudizialmente;
che, in realtà, “le somme indicate in busta paga come “trasferta Italia” non sono somme indebitamente corrisposte al lavoratore, bensì straordinari mascherati da “trasferte”, al solo fine di evitare il versamento della contribuzione di legge”; che il presunto errore contabile di ha Controparte_1
riguardato anche numerosi altri lavoratori;
che il presunto controcredito in questione è, oltre tutto, coperto in buona parte da prescrizione.
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Come rilevato in premessa, la diffida accertativa in discorso, resa ai sensi dell'art. 12 del d. lgs. n. 124/2004, è stata emessa per il pagamento di complessivi € 13.177,66, a titolo di retribuzione maturata relativa al mese di gennaio 2016 e a titolo di tredicesima e di quattordicesima mensilità relative agli anni dal 2011 al 2015, detratta la somma di € 3.137,11, al pagamento della quale il lavoratore è stato condannato nell'ambito di separato giudizio.
Il credito fatto valere dal ammonta dunque ad € 10.040,55. CP_2
In sintesi, chiede procedersi all'accertamento negativo di Controparte_1
tale credito, rilevando: A) di avere versato al proprio ex dipendente l'importo €
4.366,30 tramite bonifico bancario;
B) di avere altresì provveduto, quale terzo pignorato, al versamento di € 485,14 in favore di Equitalia, creditrice del
; C) che l'odierno opposto ha indebitamente percepito la somma CP_2
complessiva di € 8.546,56; D) che le somme dovute a titolo di mensilità aggiuntive relative al periodo dal mese di marzo 2014 al mese di gennaio 2016 sono state corrisposte pro quota mensile;
E) che la somma indicata nella diffida in contestazione è stata calcolata al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, pur avendo essa opponente già provveduto al pagamento delle ritenute di legge.
Ciò posto, alcuna rilevanza assume anzitutto il dedotto pagamento di €
4.366,30 effettuato tramite bonifico bancario, avendo la società ricorrente espressamente imputato il pagamento stesso al saldo delle indennità di mancato preavviso e di fine rapporto (cfr. lettera prot. n. 68/2016 indirizzata a CP_2
), laddove la diffida accertativa in oggetto si fonda su causali di credito
[...]
del tutto differenti (mensilità aggiuntive e retribuzione riguardante il mese di gennaio 2016). Va poi disatteso il rilievo difensivo facente leva sull'invocato versamento delle mensilità aggiuntive tramite pagamento pro quota mensile, avendo parte ricorrente affidato la prova di tale presunto pagamento al contenuto delle buste paga indicate in ricorso, e dunque a documenti che – per com'è noto – non integrano di per sé prova dell'avvenuta corresponsione degli importi ivi indicati.
Analogamente infondato si rivela il motivo di ricorso facente leva sulla necessità di disporre il pagamento delle spettanze retribuzione al netto, piuttosto che al lordo delle ritenute di legge. In proposito, è noto che in tema di contributi previdenziali, in applicazione dell'art. 23 della l. n. 218 del 1952, il datore di lavoro che non abbia provveduto tempestivamente ad eseguire i versamenti dovuti resta obbligato in via esclusiva al loro pagamento anche per la quota a carico del lavoratore;
con la conseguenza che il credito retributivo di quest'ultimo va calcolato al lordo della quota contributiva originariamente a suo carico, che, divenuta parte della retribuzione dovuta, non deve essere detratta dal danno subito dal lavoratore per il mancato tempestivo adempimento del datore di lavoro, non essendone egli più il debitore. Nel caso concreto, parte opponente non ha adeguatamente dimostrato di avere tempestivamente provveduto al pagamento dei contributi relativi all'attività lavorativa resa dal nel CP_2
periodo in questione, atteso che nulla di specifico è dato evincere dalla dedotta regolarità previdenziale attestata dal DU (documento che non si riferisce specificamente alla posizione del lavoratore interessato e che comunque non attesta che il pagamento dei contributi in parola sia intervenuto tempestivamente). non può quindi operare alcuna trattenuta dei CP_1
contributi previdenziali posti dalla legge a carico della parte opposta (cfr. al riguardo, tra le numerose altre, Cass. ord. n. 18897 del 15/07/2019 ove si afferma che in materia di contributi previdenziali, quando il datore di lavoro corrisponde tempestivamente i crediti retributivi può legittimamente operare la trattenuta dei contributi da versare all'ente previdenziale, non può farlo, invece, in caso di intempestività, da valutarsi con riferimento al momento di maturazione dei crediti e non a quello di accertamento giudiziale degli stessi, sicchè in detta ipotesi il credito retributivo del lavoratore si estende automaticamente alla quota contributiva a suo carico), Giova evidenziare altresì che dovrebbe essere analogamente escluso il diritto di rivalsa dell'opponente con riferimento alle ritenute erariali, costituendo ius receptum il principio secondo il quale le ritenute fiscali non possono essere detratte dal debito per differenze retributive, in quanto la relativa determinazione riguarda il rapporto tributario tra contribuente ed erario, sì da doversi affermare che il pagamento delle ritenute stesse possa e debba aver luogo soltanto dopo che il lavoratore abbia effettivamente percepito il pagamento delle retribuzioni dovutegli.
Deve, per contro, ritenersi adeguatamente dimostrato (oltre che non contestato da parte resistente) il fatto che in qualità di terzo Controparte_1
pignorato, abbia provveduto al pagamento di € 485,14 in favore di Equitalia, creditrice procedente in danno del (cfr. all. 12 nel fascicolo della CP_2
società ricorrente).
Afferma poi la società ricorrente che il lavoratore avrebbe percepito a titolo di indennità di trasferta il complessivo ammontare di € 8.546,56, pur non ricorrendo il presupposto giustificativo per l'erogazione di tale emolumento
(vale a dire la trasferta stessa).
In proposito, è opportuno premettere che nella domanda di ripetizione dell'indebito oggettivo il creditore istante ha l'onere di provare i fatti costitutivi della sua pretesa e, quindi, sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi (ovvero il venir meno di questa).
Nella fattispecie concreta, a fronte della deduzione attrice secondo la quale avrebbe corrisposto a titolo di indennità di trasferta la Controparte_1
somma di cui sopra in favore del , al quale l'indennità stessa non CP_2
sarebbe spettata in ragione del luogo di espletamento della propria attività lavorativa, l'odierno opposto ha replicato di avere in realtà percepito detto emolumento per una causale diversa, vale a dire a titolo di compenso per il lavoro straordinario asseritamente svolto.
L'argomentazione difensiva addotta dal – da un lato – contiene CP_2
l'ammissione (tanto implicita quanto chiara) di non avere maturato il diritto a percepire l'indennità di cui trattasi e – dall'altro – è rimasta del tutto sprovvista di fondamento dimostrativo, non ricorrendo elementi di giudizio idonei a dimostrare l'asserito espletamento di attività lavorativa straordinaria per il quale sarebbe stata corrisposta una remunerazione formalmente denominata “indennità di trasferta”.
Deve, in conclusione, ritenersi che la somma in argomento sia stata indebitamente percepita dal lavoratore.
Quanto alla sollevata eccezione di prescrizione, atteso che il primo atto interruttivo del termine prescrizionale quinquennale è costituito dalla citata lettera prot. n. 68/2016 ricevuta dal in data 13 aprile 2016, la pretesa CP_2
restitutoria di cui si discute deve dichiararsi prescritta soltanto con riferimento alle mensilità antecedenti al 13 aprile 2011.
Alla stregua dei rilievi che precedono, previa riduzione al netto dei vari importi, va operata la compensazione tra la somma indicata in seno alla diffida accertativa opposta e gli importi sopra indicati (€ 485,14 ed € 8.546,56), esclusi i crediti coperti da prescrizione.
Le spese processuali, tenuto conto dell'esito del giudizio, vanno compensate.
p.q.m.
Il giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda difesa o eccezione, così decide: dichiara l'illegittimità dell'atto opposto;
dichiara che è tenuta al pagamento, in favore di Controparte_1 CP_2
, del complessivo importo di € 10.040,55 di cui alla diffida accertativa
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oggetto del giudizio;
dichiara prescritta la pretesa di ad ottenere la restituzione delle Controparte_1
somme versate a a titolo di indennità di trasferta (come Controparte_2
evincibili dalle buste paga) fino al 13 aprile 2011; dichiara che ha percepito indebitamente le somme allo Controparte_2
stesso erogate a titolo di indennità di trasferta (come evincibili dalle buste paga) dal 13 aprile 2011 alla cessazione del rapporto;
dichiara che – previa riduzione al netto dei vari importi – dalla somma di €
10.368,85 dovuta da a vanno detratte le Controparte_1 Controparte_2
somme allo stesso versate a titolo di indennità di trasferta (come evincibili dalle buste paga) dal 13 aprile 2011 alla cessazione del rapporto nonché la somma di
€ 485,14; compensa tra le parti le spese processuali.
Ragusa, 28 luglio 2025.
Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Claudia M. A. Catalano)